22000D0210(12)

Decisione del Comitato misto SEE n. 12/1999, del 29 gennaio 1999, che modifica l'allegato XV (Aiuti di Stato) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 035 del 10/02/2000 pag. 0043 - 0044


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 12/1999

del 29 gennaio 1999

che modifica l'allegato XV (Aiuti di Stato) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, qui di seguito denominato "l'accordo", in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato XV dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 20/98, del 6 marzo 1998(1);

considerando che occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1540/98, del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale(2),

DECIDE:

Articolo 1

Il testo del punto 1b (direttiva 90/684/CEE del Consiglio) dell'allegato XV dell'accordo è sostituito dal testo seguente: "398 R 1540: Regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale (GU L 202 del 18.7.1998, pag. 1).

Ai fini dell'accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) il termine 'Stato membro' si intende modificato in 'Stato membro CE o Stato EFTA'. Il termine 'Stati membri' si intende modificato 'Stati membri CE o Stati EFTA';

b) il termine 'Commissione' si intende modificato in 'competente autorità di vigilanza definita all'articolo 62 dell'accordo SEE';

c) le parole 'compatibile con il mercato comune' si intendono modificate in 'compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE';

d) all'articolo 1, paragrafo e, le parole 'aiuti di Stato di cui agli articoli 92 e 93 del trattato' si intendono modificate in 'aiuti di Stato di cui agli articoli 61 e 62 dell'accordo SEE';

e) all'articolo 2, paragrafo 2, le parole 'orientamenti comunitari attualmente in vigore in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi' si intendono modificate in 'gli orientamenti comunitari attualmente in vigore in materia di aiuti di stato ai trasporti marittimi(3) e le norme procedurali e sostanziali dell'autorità di vigilanza EFTA nel settore degli aiuti di Stato, capitolo 24A in materia di aiuti ai trasporti marittimi(4)';

f) all'articolo 4, paragrafo 4, le parole 'legislazione comunitaria e norme comunitarie' si intendono modificate in 'norme di cui all'accordo SEE';

g) all'articolo 5, paragrafo 1, le parole 'gli orientamenti comunitari attualmente in vigore sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà' si intendono modificate in 'gli orientamenti comunitari attualmente in vigore sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà(5) e le norme procedurali sostanziali dell'autorità di vigilanza EFTA in materia di aiuti di Stato, capitolo 16 che disciplina la concessione degli aiuti di salvataggio e di accompagnamento alle imprese in difficoltà(6)';

h) all'articolo 7, le parole 'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato' e 'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato' si intendono modificate rispettivamente in 'articolo 61, paragrafo 3, lettera a)' e 'articolo 61, paragrafo 3, lettera c)';

i) all'articolo 7, le parole 'gli orientamenti comunitari applicabili in materia di aiuti regionali' si intendono modificate in 'gli orientamenti comunitari applicabili in materia di aiuti regionali(7) e le norme procedurali e sostanziali dell'autorità di vigilanza EFTA in materia di aiuti di Stato, parte VI - norme in materia di aiuti regionali(8)';

j) all'articolo 8, le parole 'disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo' si intendono modificate in 'disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo(9) e norme procedurali e sostanziali dell'autorità di vigilanza EFTA in materia di aiuti di Stato, capitolo 14 relativo agli aiuti alla ricerca e allo sviluppo(10)';

k) all'articolo 9, le parole 'disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente' si intendono modificate in 'disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente(11) e norme procedurali e sostanziali dell'autorità di vigilanza EFTA in materia di aiuti di Stato, capitolo 15 - aiuti alla tutela dell'ambiente(12)';

l) all'articolo 10, paragrafo 1, le parole 'articolo 93 del trattato' si intendono modificate in 'articolo 62 dell'accordo SEE'. All'articolo 10, paragrafo 2, le parole 'articolo 92 del trattato' si intendono modificate in 'articolo 61 dell'accordo SEE'."

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1540/98 nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 gennaio 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 1999.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

F. BARBASO

(1) GU L 272 dell'8.10.1998, pag. 35.

(2) GU L 202 del 18.7.1998, pag. 1.

(3) GU C 205 del 5.7.1997, pag. 5.

(4) GU L 316 del 20.11.1997, pag. 23.

(5) GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.

(6) GU C 38 del 5.2.1998, pag. 19.

(7) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(8) GU L 111 del 29.4.1999, pag. 46.

(9) GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

(10) GU L 245 del 26.9.1996, pag. 20.

(11) GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3.

(12) GU L 231 del 3.9.1994, pag. 1.