22000D0210(04)

Decisione del Comitato misto SEE n. 4/1999, del 29 gennaio 1999, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 035 del 10/02/2000 pag. 0032 - 0032


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 4/1999

del 29 gennaio 1999

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato "l'accordo", in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 101/98, del 30 ottobre 1998(1);

considerando che occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 426/98 della Commissione, del 23 febbraio 1998, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale(2), ed il regolamento (CE) n. 613/98 della Commissione, del 18 marzo 1998, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale(3),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 14 (regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio) del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini: "- 398 R 0426: Regolamento (CE) n. 426/98 della Commissione, del 23 febbraio 1998 (GU L 53 del 24.2.1998, pag. 3)

- 398 R 0613: Regolamento (CE) n. 613/98 della Commissione, del 18 marzo 1998 (GU L 82 del 19.3.1998, pag. 14)".

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 426/98 e (CE) n. 613/98 nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 gennaio 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

F. BARBASO

(1) GU L 197 del 29.7.1999, pag. 53, rettificata dalla GU L 226 del 27.8.1999, pag 43.

(2) GU L 53 del 24.2.1998, pag. 3.

(3) GU L 82 del 19.3.1998, pag. 14.