22000D0017

Decisione del Comitato misto SEE n. 17/2000, del 28 gennaio 2000, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

Gazzetta ufficiale n. L 103 del 12/04/2001 pag. 0034 - 0035


Decisione del Comitato misto SEE

n. 17/2000

del 28 gennaio 2000

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato "l'accordo", in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modicato dalla decisione n. 23/1999 del Comitato misto SEE del 26 febbraio 1999(1).

(2) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere un programma pluriennale di studio, di analisi, di previsione e di altre attività collegate nel settore dell'energia (1998-2002) (programma ETAP) [decisione 1999/22/CE del Consiglio(2)].

(3) Occorrerebbe pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2000,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 14 del protocollo 31 dell'accordo è modificato come segue:

1) viene inserito il paragrafo nuovo seguente: "2b. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2000, al programma comunitario di cui al paragrafo 5(d) e alle relative azioni.";

2) le parole "paragrafo 5(a), (b) e (c)" ai paragrafi 3 e 4 sono sostituite dalle parole "paragrafo 5(a), (b), (c) e (d)";

3) al paragrafo 5 viene inserito il testo seguente: "(d) 399 D 0022: Decisione 1999/22/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che adotta un programma pluriennale di studio, di analisi, di previsione e di altre attività collegate nel settore dell'energia (1998-2002) (programma ETAP) (GU L 7 del 13.1.1999, pag. 20)."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 29 gennaio 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(3).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2000.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2000.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

F. Barbaso

(1) GU L 148 del 22.6.2000, pag. 48.

(2) GU L 7 del 13.1.1999, pag. 20.

(3) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali. Data di entrata in vigore: 1o agosto 2000.