2000/742/CE: Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa
Gazzetta ufficiale n. L 299 del 28/11/2000 pag. 0015 - 0021
Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa LA COMUNITÀ EUROPEA (in seguito denominata "la Comunità"), da una parte, e IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA, dall'altra, in seguito denominati "le parti", CONSIDERATA l'importanza che riveste la ricerca scientifica e tecnologica per il loro sviluppo economico e sociale; RICONOSCENDO che la Comunità europea e la Federazione russa stanno conducendo ricerche e attività tecnologiche in alcuni settori di interesse comune e che le parti possono trarre reciproco vantaggio dalla partecipazione alle rispettive attività di ricerca e sviluppo a condizione di reciprocità; VISTO l'accordo di partenariato e di cooperazione stipulato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un parte, e la Federazione russa, dall'altra, sottoscritto il 24 giugno 1994, in particolare l'articolo 62; DESIDERANDO stabilire una base formale per la cooperazione nel campo della ricerca scientifica e tecnologica che consenta di estendere e rafforzare le attività di cooperazione in settori di interesse comune e di promuovere l'applicazione dei risultati di tale cooperazione a vantaggio dello sviluppo economico e sociale delle parti, CONVENGONO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Obiettivo Le parti promuovono, sviluppano e agevolano attività di cooperazione in settori d'interesse comune in cui conducono attività di ricerca e sviluppo scientifico e tecnologico. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente accordo, si intende per: a) "attività di cooperazione", qualunque attività che le parti intraprendono o finanziano ai sensi del presente accordo, compresa la ricerca congiunta; b) "informazioni", dati scientifici o tecnici, risultati o metodi di ricerca e sviluppo frutto di ricerche congiunte e qualsiasi altro dato relativo alle attività di cooperazione; c) "proprietà intellettuale", la definizione data dall'articolo 2 della Convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967; d) "ricerca congiunta", ricerca condotta con il finanziamento di una delle parti o di entrambe, che comporti la collaborazione di partecipanti sia della Comunità che della Federazione russa; e) "partecipante", qualsiasi persona fisica o giuridica, università, istituto di ricerca o qualunque altro soggetto giuridico che partecipi ad un'attività di cooperazione, ivi compresi, se del caso, agenzie ed organismi ufficiali delle parti stesse. Articolo 3 Principi Le attività di cooperazione sono svolte sulla base dei principi seguenti: a) il vantaggio reciproco; b) lo scambio tempestivo delle informazioni che possono incidere sulle attività di cooperazione; c) un'equa realizzazione di vantaggi economici e sociali per la Comunità e per la Federazione russa in considerazione del contributo di ciascuna parte e/o dei rispettivi partecipanti alle attività di cooperazione. Articolo 4 Settori di cooperazione a) La cooperazione può riguardare attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, inclusa la ricerca di base, nei settori seguenti: - ambiente e clima, compresa l'osservazione della Terra, - biomedicina e sanità, - agricoltura, silvicoltura e pesca, - tecnologie industriali e della produzione, - scienze dei materiali e metrologia, - energia non nucleare, - trasporti, - tecnologie della società dell'informazione, - ricerca nel campo delle scienze sociali, - politica scientifica e tecnologica, - formazione e mobilità dei ricercatori. b) All'elenco di cui sopra possono essere aggiunti altri settori in seguito a revisione del Comitato misto Comunità-Russia menzionato all'articolo 6 e alle raccomandazioni dello stesso, secondo le procedure vigenti di ciascuna delle parti. Articolo 5 Modalità delle attività di cooperazione a) La cooperazione può includere le seguenti attività: 1) partecipazione di soggetti giuridici russi a progetti di ricerca comunitari nei settori delle attività di cooperazione e reciproca partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nella comunità a progetti russi nei medesimi settori. Tale partecipazione è soggetta alle leggi, ai regolamenti e alle procedure vigenti in ciascuna delle parti. I progetti possono includere anche organismi scientifici e tecnologici di una delle parti; i progetti possono anche essere intrapresi in cooperazione da agenzie ed organismi ufficiali delle parti; 2) libero accesso alle strutture di ricerca ed uso in comune delle stesse, inclusi gli impianti e i siti di monitoraggio, di osservazione e di sperimentazione e le raccolte di dati, rilevanti ai fini delle attività di cooperazione; 3) visite e scambi di personale scientifico e tecnico e, ove necessario, di personale di altro tipo ai fini della partecipazione a seminari, convegni e workshop rilevanti ai fini della cooperazione ai sensi del presente accordo; 4) scambio di informazioni in materia di procedure, leggi, regolamenti e programmi riguardanti la cooperazione ai sensi del presente accordo; 5) altre attività eventualmente concordate tra le parti in conformità delle politiche e dei programmi applicabili di ciascuna parte. b) I progetti congiunti di ricerca ai sensi del presente accordo possono essere iniziati o proseguiti solo dopo che i partecipanti ad un progetto hanno sottoscritto un piano di gestione della tecnologia, secondo quanto indicato nell'allegato 1 del presente accordo, che forma parte integrante dello stesso. c) Le parti possono intraprendere congiuntamente attività di cooperazione con terzi. Articolo 6 Coordinamento e agevolazione delle attività di cooperazione a) Al fine di coordinare e agevolare le attività di cooperazione ai sensi del presente accordo le parti istituiscono un comitato misto Comunità-Russia per la cooperazione in campo scientifico e tecnologico (in seguito denominato "comitato"). b) Il comitato svolge, tra l'altro, le seguenti funzioni: 1) promuove e controlla le attività previste dal presente accordo; 2) formula raccomandazioni ai sensi dell'articolo 4, lettera b); 3) propone attività ai sensi dell'articolo 5, lettera a), punto 5; 4) consiglia alle parti metodi per incrementare la cooperazione coerenti con i principi stabiliti dal presente accordo; 5) redige ogni anno una relazione sullo stato di avanzamento e l'efficacia delle attività di cooperazione intraprese in base al presente accordo; 6) esamina l'efficienza e l'effettiva applicazione dell'accordo; 7) tiene conto dell'importanza degli aspetti regionali della cooperazione. c) Il comitato si riunisce una volta all'anno. Le riunioni si tengono a turni alterni nella Comunità e nella Federazione russa. Su accordo delle parti possono essere convocate riunioni straordinarie. d) Il comitato è composto da un numero limitato e pari di rappresentanti ufficiali per ciascuna parte; esso stabilisce le proprie procedure interne, che sono subordinate all'approvazione delle parti. Le decisioni del comitato sono adottate per consenso. Ad ogni riunione viene redatto un verbale in cui sono annotate le decisioni e i principali punti discussi. Il suddetto verbale è approvato dalle persone che le parti hanno designato per presiedere in comune la riunione. La relazione annuale del comitato è inviata al consiglio di cooperazione e alla commissione di cooperazione istituiti dall'accordo di partenariato e di cooperazione UE-Russia e alle autorità competenti di ciascuna parte. Articolo 7 Finanziamento ed esenzione fiscale a) Le attività di cooperazione sono subordinate alla disponibilità di fondi sufficienti nonché alle leggi, ai regolamenti, alle politiche e ai programmi applicabili nella Comunità e nella Federazione russa. In generale, ciascuna parte sostiene i costi relativi all'espletamento delle funzioni di sua competenza a norma del presente accordo, ivi compresi i costi della partecipazione alle riunioni del comitato. b) Qualora determinati programmi di cooperazione di una parte prevedano il finanziamento di partecipanti dell'altra parte, qualsiasi sovvenzione, contributo finanziario o di altro tipo erogato da una parte ai partecipanti dell'altra parte a favore di tali attività deve beneficiare di agevolazioni fiscali e doganali conformemente alla legge applicabile in ciascuna delle parti. Articolo 8 Circolazione del personale e delle apparecchiature Ogni parte adotta le misure necessarie e si adopera, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili, al fine di agevolare l'entrata, la permanenza e l'uscita dal suo territorio del personale, del materiale, delle informazioni e delle apparecchiature impiegati in attività di cooperazione ai sensi del presente accordo. Articolo 9 Informazioni e proprietà intellettuale La divulgazione e l'uso delle informazioni e la gestione, l'attribuzione e l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale sorti nell'ambito della ricerca congiunta svolta ai sensi del presente accordo sono regolati dalle disposizioni dell'allegato 2 del presente accordo. Articolo 10 Altri accordi e disposizioni transitorie 1. Il presente accordo non pregiudica altri accordi o intese già intercorrenti tra le parti, né accordi o intese intercorrenti tra le parti e terzi. 2. Le parti si adoperano per ricondurre ai termini del presente accordo tutte le intese in materia di cooperazione scientifica e tecnologica già intercorrenti tra la Comunità e la Federazione russa che rientrino nell'ambito dell'articolo 4 del presente accordo. Articolo 11 Ambito d'applicazione territoriale Il presente accordo si applica ai territori in cui è applicabile il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni da esso indicate, e al territorio della Federazione russa, fatta salva la possibilità di intraprendere attività di cooperazione in alto mare, nello spazio atmosferico, o nei territori di paesi terzi, conformemente al diritto internazionale. Articolo 12 Entrata in vigore, denuncia e composizione delle controversie a) Il presente accordo entra in vigore alla data in cui entrambe le parti si sono notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti per l'entrata in vigore dell'accordo. b) Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale che ha termine il 31 dicembre 2002 e può essere prorogato, di quinquennio in quinquennio, su accordo delle parti. c) Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle parti con preavviso scritto di sei mesi. La cessazione della vigenza o la denuncia del presente accordo lasciano impregiudicati la validità e la durata dei contratti stipulati nel suo contesto, nonché i diritti e gli obblighi attribuiti a norma degli allegati. d) Il presente accordo può essere consensualmente modificato dalle parti. Le modificazioni entrano in vigore alla data in cui entrambe le parti si sono notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti per la modificazione dell'accordo. e) Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'attuazione del presente accordo sarà composta consensualmente tra le parti. Articolo 13 Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, russa, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede. Hecho en Bruselas, el dieciséis de noviembre del año dos mil./Udfærdiget i Bruxelles den sekstende november to tusind./Geschehen zu Brüssel am sechzehnten November zweitausend./Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα έξι Νοεμβρίου δύο χιλιάδες./Done at Brussels on the sixteenth day of November in the year two thousand./Fait à Bruxelles, le seize novembre deux mille./Fatto a Bruxelles, addì sedici novembre duemila./Gedaan te Brussel, de zestiende november tweeduizend./Feito em Bruxelas, em dezasseis de Novembro de dois mil./Tehty Brysselissä kuudentenatoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhatta./Som skedde i Bryssel den sextonde november tjugohundra./ >PIC FILE= "L_2000299IT.001701.EPS"> Por la Comunidad Europea/På Det Europæiske Fællesskabs vegne/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar/ >PIC FILE= "L_2000299IT.001801.EPS"> >PIC FILE= "L_2000299IT.001802.EPS"> >PIC FILE= "L_2000299IT.001803.EPS"> Por el Gobierno de la Federación de Rusia/På vegne af regeringen for Den Russiske Føderation/Für die Regierung der Russischen Föderation/Για την Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας/For the Government of the Russian Federation/Pour le gouvernement de la Fédération de Russie/Per il governo della Federazione russa/Voor de regering van de Russische Federatie/Pelo Governo da Federação da Rússia/Venäjän federaation hallituksen puolesta/På Ryska federationens regerings vägnar/ >PIC FILE= "L_2000299IT.001804.EPS"> >PIC FILE= "L_2000299IT.001805.EPS"> ALLEGATO 1 CONTENUTO INDICATIVO DEL PIANO DI GESTIONE DELLA TECNOLOGIA Il piano di gestione della tecnologia è un accordo specifico sottoscritto dai partecipanti al fine di regolare l'attuazione della ricerca congiunta ed i rispettivi diritti ed obblighi. Normalmente, per quanto riguarda la proprietà intellettuale il piano di gestione della tecnologia disciplina, tra l'altro, i seguenti aspetti: la titolarità, la protezione e l'oggetto dei diritti di utilizzazione a fini di ricerca e sviluppo, di sfruttamento e di divulgazione, inclusa la pubblicazione in comune, i diritti e gli obblighi dei ricercatori ospiti e le procedure di composizione delle controversie. Il piano di gestione della tecnologia può definire anche il regime delle informazioni preliminari o di base, delle licenze e degli elaborati. Il piano di gestione della tecnologia deve essere elaborato tenendo conto delle finalità della ricerca congiunta, del relativo finanziamento e degli altri contributi delle parti e dei partecipanti, della convenienza di stabilire un regime di licenze territoriali o per campi di utilizzazione, del trasferimento di dati, beni o servizi soggetti a controlli di esportazione, dei requisiti prescritti dalle leggi applicabili e di ogni altro fattore che i partecipanti ritengano rilevante. ALLEGATO 2 PROPRIETÀ INTELLETTUALE Ai sensi dell'articolo 9 del presente accordo, le informazioni ed i diritti di proprietà intellettuale sorti o conferiti in virtù del presente accordo sono attribuiti secondo le disposizioni del presente allegato. I. Ambito di applicazione Il presente allegato si applica alla ricerca congiunta condotta ai sensi del presente accordo, salvo che sia diversamente convenuto tra le parti. II. Titolarità, attribuzione ed esercizio dei diritti 1. Il presente allegato disciplina l'attribuzione dei diritti e degli interessi alle parti e ai partecipanti. Ciascuna delle parti ed i rispettivi partecipanti provvedono affinché l'altra parte e i partecipanti dell'altra parte ottengano i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti a norma dell'allegato. Il presente allegato non modifica né pregiudica altrimenti la ripartizione di diritti, interessi e royalties tra una parte ed i suoi cittadini o partecipanti che è disciplinata dalle norme e procedure previste dall'ordinamento di ciascuna parte. 2. Si applicano i seguenti principi che devono essere riportati nei contratti conclusi in base al presente accordo: a) protezione adeguata dei diritti di proprietà intellettuale. Le parti e/o i partecipanti, secondo il caso, si impegnano a notificarsi reciprocamente entro un termine ragionevole qualunque diritto di proprietà intellettuale sorto nel contesto del presente accordo e a provvedere tempestivamente alla protezione di tale diritto; b) considerazione dei contributi delle parti e dei partecipanti ai fini della determinazione dei diritti loro spettanti; c) sfruttamento effettivo dei risultati; d) trattamento non discriminatorio dei partecipatni dell'altra parte rispetto al trattamento accordato ai propri partecipanti; e) protezione delle informazioni riservate. 3. I partecipanti elaborano congiuntamente un piano di gestione della tecnologia che determina la titolarità e l'uso, inclusa la pubblicazione, delle informazioni e delle invenzioni od opere oggetto di proprietà intellettuale che dovessero essere create nell'ambito della ricerca congiunta. Il contenuto indicativo del piano di gestione della tecnologia è indicato nell'allegato 1 del presente accordo. Il piano di gestione della tecnologia deve essere approvato dal dipartimento o dall'agenzia che eroga i fondi della parte finanziatrice della ricerca, prima della conclusione di contratti specifici di cooperazione nelle attività di ricerca e sviluppo, ai quali deve essere allegato. 4. Se nel corso della ricerca congiunta sono ottenute informazioni o sorgono diritti di proprietà intellettuale non contemplati dal piano di gestione della tecnologia, la titolarità di tali informazioni o diritti è attribuita, con il consenso di entrambe le parti, in conformità dei principi stabiliti dal piano in questione. In caso di disaccordo, la titolarità di tali informazioni o diritti spetta in comune a tutti i partecipanti alla ricerca congiunta che ha dato origine alle informazioni o ai diritti. Ciascun partecipante a cui si applica la presente disposizione ha diritto di sfruttare tali informazioni e diritti di proprietà intellettuale senza limiti geografici. 5. Compatibilmente con il mantenimento della concorrenza nei settori in cui opererà il presente accordo, ciascuna parte fa il possibile per assicurare che i diritti acquistati in base al presente accordo e ai contratti stipulati nel suo contesto siano esercitati in modo da promuovere: a) la divulgazione e l'utilizzazione delle informazioni create, rivelate o altrimenti rese disponibili ai sensi dell'accordo; b) l'adozione e l'applicazione di norme tecniche internazionali. 6. La cessazione della vigenza o la denuncia dell'accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi attribuiti a norma del presente allegato. III. Opere oggetto di diritto d'autore I contratti e gli altri strumenti di attuazione del presente accordo devono prevedere una disciplina del diritto d'autore spettante alle parti e ai partecipanti conforme alla Convenzione di Berna relativa alla protezione delle opere artistiche e letterarie (Atto di Parigi del 1971). IV. Opere di letteratura scientifica Salvo diverse disposizioni del piano di gestione della tecnologia e quanto previsto alla sezione V, i risultati di una ricerca congiunta sono pubblicati in comune dalle parti o dai partecipanti alla ricerca stessa. Fermo restando tale principio generale, si applicano le seguenti disposizioni: 1. in caso di pubblicazione ad opera di una parte o di un organismo pubblico di una parte di riviste, articoli, relazioni o libri di carattere scientifico o tecnico, inclusi video e software, che siano frutto di una ricerca congiunta condotta ai sensi del presente accordo, l'altra parte o uno dei suoi organismi pubblici ha diritto di ottenere, entro i limiti fissati dal piano di gestione della tecnologia, una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida in tutti i paesi, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico tali opere. 2. Le parti assicurano che le opere di letteratura scientifica frutto di una ricerca congiunta condotta ai sensi del presente accordo abbiano la più ampia diffusione possibile. 3. Ogni riproduzione destinata al pubblico di un'opera tutelata da diritto d'autore, prodotta a norma delle presenti disposizioni, deve indicare i nomi degli autori dell'opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Deve inoltre contenere una menzione chiara e visibile del contributo delle parti alla cooperazione. V. Informazioni esclusive A. Informazioni esclusive documentali 1. Ciascuna delle parti e i suoi partecipanti, secondo il caso, devono indicare quanto prima possibile, preferibilmente nel piano di gestione della tecnologia, le informazioni esclusive che esse intendono mantenere segrete con riferimento al presente accordo, sulla base, tra l'altro, dei seguenti criteri: a) segretezza delle informazioni, nel senso che non deve trattarsi di informazioni già note o conoscibili con mezzi leciti da esperti del settore nella loro individualità o nell'esatta configurazione o insieme degli elementi che le compongono; b) valore economico effettivo o potenziale delle informazioni in virtù della loro segretezza; c) protezione precedente delle informazioni, nel senso che esse devono essere state oggetto delle precauzioni richieste dalle circostanze e poste in essere dal loro legittimo detentore per mantenerne la segretezza. Le parti ed i loro partecipanti possono convenire in taluni casi che, salvo diversa indicazione, tutte o parte delle informazioni fornite, scambiate o create nel corso di una ricerca congiunta condotta ai sensi del presente accordo devono essere tenute segrete. 2. Ciascuna parte identifica o assicura che i propri partecipanti identifichino chiaramente le informazioni esclusive, per esempio mediante apposito timbro o menzione. Ciò vale anche per le riproduzioni, integrali o parziali, di dette informazioni. La parte che riceve informazioni esclusive ai sensi del presente accordo si impegna ad osservare l'obbligo del segreto. Tale obbligo cessa automaticamente quando le informazioni sono rese di pubblico dominio dal titolare. 3. Le informazioni esclusive comunicate a norma del presente accordo possono essere rivelate dalla parte che le riceve a propri funzionari e dipendenti e ad altri dipartimenti ed agenzie che le fanno capo, specificamente autorizzati ai fini della ricerca congiunta in corso, sempreché la rivelazione delle informazioni esclusive avvenga in base ad un contratto in cui è fatto obbligo di mantenerle segrete ed esse siano immediatamente riconoscibili come tali, nella maniera sopra indicata. 4. Previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni esclusive, la parte che riceve dette informazioni può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi del precedente paragrafo 3. Le parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesto ed ottenuto il consenso scritto preliminare a una più ampia divulgazione delle informazioni esclusive. Ciascuna parte si impegna a rilasciare tale consenso nei limiti consentiti dalla propria legislazione e dalle proprie politiche. B. Informazioni esclusive non documentali Alle informazioni esclusive non documentali e ad ogni altra informazione confidenziale fornita nel corso di seminari o altre riunioni indette ai sensi del presente accordo, nonché alle informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l'uso di strutture o l'esecuzione di progetti congiunti, le parti ed i loro partecipanti applicano le disposizioni previste dal presente allegato per le informazioni documentali, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni esclusive, confidenziali o segrete siano resi edotti del carattere confidenziale o segreto delle informazioni all'atto della comunicazione delle stesse. C. Controllo Ciascuna parte si impegna ad assicurare l'osservanza delle disposizioni del presente accordo per quanto riguarda l'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni esclusive. Se una delle parti si rende conto che non è in grado o che presumibilmente non sarà in grado di osservare le disposizioni sull'obbligo del segreto contenute nei punti A e B della presente sezione, ne informa immediatamente l'altra parte. Le parti quindi si consultano per definire gli interventi del caso.