22000A0325(01)

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione elvetica, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica - Verbale concordato

Gazzetta ufficiale n. L 076 del 25/03/2000 pag. 0012 - 0015


Accordo in forma di scambio di lettere

tra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione elvetica, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica

A. Lettera della Comunità

Bruxelles, il 17 marzo 2000

Signor ...,

mi pregio di confermarLe l'accordo della Comunità europea sul "verbale concordato" allegato alla presente riguardante una serie di adeguamenti ai regimi di importazione applicati rispettivamente dalla Comunità e dalla Confederazione elvetica a taluni prodotti agricoli trasformati che rientrano, in parte, nell'ambito di applicazione del protocollo n. 2 dell'accordo di libero scambio del 1972. Tali modifiche precedono una completa revisione del protocollo n. 2, che sarà avviata entro breve termine.

La prego di confermarmi se il governo della Confederazione elvetica è d'accordo sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire, Signor ..., i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Comunità europea

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VERBALE CONCORDATO

I. Introduzione

Dato il notevole aumento delle esportazioni svizzere di limonate e gazzose nella Comunità europea, sono state organizzate un certo numero di riunioni fra i funzionari della Commissione europea e quelli della Confederazione elvetica.

In seguito a tali riunioni è stato convenuto di presentare alle rispettive autorità, per approvazione, una serie di adeguamenti ai regimi di importazione applicati rispettivamente dalla Comunità e dalla Confederazione elvetica ai prodotti agricoli trasformati che rientrano, in parte, nell'ambito di applicazione del protocollo n. 2 dell'accordo di libero scambio del 1972.

Tali adeguamenti entrano in vigore il 1o aprile 2000. Per quanto riguarda la Svizzera, in attesa che siano completate le procedure interne di ratifica, l'accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o aprile 2000.

In merito alle bibite rinfrescanti, le due parti hanno facoltà di decidere, entro la fine del secondo anno a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo, di prorogare le misure ivi previste, sulla base delle disposizioni dell'accordo di libero scambio.

II. Regime di importazione elvetico

1. La Confederazione elvetica apre ogni anno in favore della Comunità europea i contingenti tariffari di seguito indicati:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. L'anno successivo i contingenti sono aumentati del 10 %.

III. Regime di importazione comunitario

1. La Comunità apre ogni anno in favore della Svizzera i contingenti tariffari di seguito indicati:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. L'anno successivo i contingenti sono aumentati del 10 %.

3. Bibite rinfrescanti:

- La Comunità apre, in favore della Confederazione elvetica, un contingente annuale, in esenzione di dazio, per i prodotti delle voci NC 2202 10 00 (acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti) ed ex 2202 90 10 (altre bibite contenenti zucchero), per la seguente quantità: 75 milioni di litri.

- Ai quantitativi importati oltre il contingente indicato si applica un diritto pari al 9,1 %.

- Ogni anno, se esaurito, il contingente è aumentato del 10 % per l'anno successivo. Se il contingente non è esaurito, è ripristinato il libero scambio delle bibite rinfrescanti.

IV. In materia di regole d'origine si applicano le disposizioni del protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio fra Svizzera e CE.

B. Lettera della Svizzera

Bruxelles, il 17 marzo 2000

Signor ...,

Mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto in data odierna la Sua lettera così redatta:

"mi pregio di confermarLe l'accordo della Comunità europea sul 'verbale concordato' allegato alla presente riguardante una serie di adeguamenti ai regimi di importazione applicati rispettivamente dalla Comunità e dalla Confederazione elvetica a taluni prodotti agricoli trasformati che rientrano, in parte, nell'ambito di applicazione del protocollo n. 2 dell'accordo di libero scambio del 1972. Tali modifiche precedono una completa revisione del protocollo n. 2, che sarà avviata entro breve termine.

La prego di confermarmi se il governo della Confederazione elvetica è d'accordo sul contenuto della presente lettera."

Con la presente Le confermo l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera e sulla data proposta per l'entrata in vigore delle modifiche.

Voglia gradire, Signor ..., i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Confederazione elvetica

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