Decisione n. 5/1999 del Consiglio di associazione UE-Repubblica di Slovenia, del 3 novembre 1999, che adotta le condizioni e le modalità di partecipazione della Repubblica di Slovenia ai programmi comunitari nei settori della politica sociale e della sanità
Gazzetta ufficiale n. L 304 del 27/11/1999 pag. 0027 - 0029
DECISIONE N. 5/1999 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI SLOVENIA del 3 novembre 1999 che adotta le condizioni e le modalità di partecipazione della Repubblica di Slovenia ai programmi comunitari nei settori della politica sociale e della sanità (1999/777/CE) IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE, visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Slovenia, dall'altro(1), in particolare l'articolo 106 riguardante la partecipazione della Repubblica di Slovenia a programmi comunitari, considerando quanto segue: (1) ai sensi dell'articolo 106 dell'accordo europeo, la Repubblica di Slovenia può partecipare ai programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti o alle altre azioni della Comunità, in particolare in materia di sanità e politica sociale; (2) ai sensi dell'articolo 106 dell'accordo europeo, il Consiglio di associazione stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Repubblica di Slovenia alle attività di cui all'articolo 106, DECIDE: Articolo 1 La Repubblica di Slovenia partecipa ai programmi della Comunità europea per la promozione della salute, la lotta contro il cancro, la prevenzione dell'AIDS e di altre malattie trasmissibili, la prevenzione della tossicodipendenza e le pari opportunità per le donne e gli uomini, secondo le modalità e le condizioni definite negli allegati I e II che costituiscono parte integrante della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2000. Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1999. Per il Consiglio di associazione Il Presidente T. HALONEN (1) GU L 51 del 26.2.1999, pag. 3. ALLEGATO I MODALITÀ E CONDIZIONI DELLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA AI PRORAMMI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE, LA LOTTA CONTRO IL CANCRO, LA PREVENZIONE DELL'AIDS E DI ALTRE MALATTIE TRASMISSIBILI, LA PREVENZIONE DELLA TOSSICODIPENDENZA E LE PARI OPPORTUNITÀ PER LE DONNE E GLI UOMINI 1. La Repubblica di Slovenia partecipa a tutte le attività dei programmi di promozione della salute, di lotta contro il cancro, di prevenzione dell'AIDS e delle altre malattie trasmissibili, di prevenzione della tossicodipendenza e di pari oppportunità per le donne e gli uomini (in prosieguo denominati "i programmi") secondo, salvo disposizioni contrarie della presente decisione, gli obiettivi, i criteri, le procedure e le scadenze di cui alla decisione n. 645/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 marzo 1996, per l'adozione di un programma d'azione comunitario concernente la promozione della salute, l'informazione, l'educazione e la formazione sanitaria nel quadro dell'azione nel campo della sanità pubblica (1996-2000), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, della decisione n. 646/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 marzo 1996, che adotta un piano d'azione contro il cancro nell'ambito del programma quadro per la sanità pubblica (1996-2000), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, della decisione n. 647/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 marzo 1996, che adotta un programma d'azione comunitario sulla prevenzione dell'AIDS e di altre malattie trasmissibili nel contesto dell'azione in materia di sanità pubblica (1996-2000), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, della decisione n. 102/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, che adotta un programma di azione comunitaria in materia di prevenzione della tossicodipendenza nel quadro dell'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica (1996-2000), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, e della decisione 95/593/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, in merito a un programma d'azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini (1996-2000), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1. 2. Le modalità e le condizioni per la presentazione, la valutazione e la selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e dei privati della Repubblica di Slovenia aventi diritto sono, nei limiti del possibile, conformi a quelle generalmente applicate negli Stati membri della Comunità. 3. Per garantire la dimensione comunitaria dei programmi, i progetti e le azioni transnazionali proposti dalla Repubblica di Slovenia devono includere un numero minimo di partner degli Stati membri della Comunità. Questo numero minimo è deciso nel quadro dell'attuazione dei programmi, tenendo conto della natura delle varie attività, del numero dei partner in un dato progetto e del numero di paesi partecipanti ai programmi. 4. La Repubblica di Slovenia versa ogni anno un contributo al bilancio generale delle Comunità europee per coprire i costi derivanti dalla sua partecipazione ai programmi (cfr. allegato II). Il comitato di associazione è autorizzato, all'occorrenza, a modificare detto contributo. 5. Gli Stati membri della Comunità e la Repubblica di Slovenia si adoperano per favorire, nell'ambito delle disposizioni in vigore, la libera circolazione e il libero soggiorno di tutte le persone che possono beneficiare dei programmi e che viaggiano tra la Repubblica di Slovenia e gli Stati membri della Comunità per partecipare alle attività contemplate dalla presente decisione. 6. Ferme restando le responsabilità della Commissione e della Corte dei conti della Comunità europea riguardo al controllo e alla valutazione dei programmi relativi alle decisioni in materia di promozione della salute, lotta contro il cancro, prevenzione dell'AIDS e delle altre malattie trasmissibili, prevenzione della tossicodipendenza e pari opportunità per le donne e gli uomini (rispettivamente articoli 7, 7, 7, 7 e 11), la partecipazione della Repubblica di Slovenia ai programmi sarà oggetto di controllo costante su base congiunta da parte della Slovenia e della Commissione delle Comunità europee. La Repubblica di Slovenia sottopone alla Commissione le necessarie relazioni e prende parte ad altre attività specifiche stabilite dalla Comunità nello stesso contesto. 7. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 5 della decisione sulla promozione della salute, all'articolo 5 della decisione sulla lotta contro il cancro, all'articolo 5 della decisione sulla prevenzione dell'AIDS e di altre malattie trasmissibili, all'articolo 5 della decisione sulla prevenzione della tossicodipendenza e all'articolo 9 della decisione sulla pari opportunità per le donne e gli uomini, la Repubblica di Slovenia è invitata a partecipare a tutte le riunioni di coordinamento concernenti le diverse questioni relative all'attuazione della presente decisione, che precederanno le riunioni periodiche dei comitati di programma. La Commissione informa la Repubblica di Slovenia sui risultati di dette riunioni periodiche. 8. La lingua utilizzata nelle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e negli altri aspetti amministrativi relativi ai programmi è una delle lingue ufficiali della Comunità. ALLEGATO II CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA ALLA PROMOZIONE DELLA SALUTE, ALLA LOTTA CONTRO IL CANCRO, ALLA PREVENZIONE DELL'AIDS E DI ALTRE MALATTIE TRASMISSIBILI, ALLA PREVENZIONE DELLA TOSSICODIPENDENZA E ALLE PARI OPPORTUNITÀ PER LE DONNE E GLI UOMINI 1. Il contributo finanziario della Repubblica di Slovenia riguarderà: - il sostegno finanziario dei programmi ai partecipanti sloveni, - i costi supplementari di natura amministrativa inerenti alla gestione dei programmi da parte della Commissione e determinati dalla partecipazione della Repubblica di Slovenia. 2. Per ogni esercizio finanziario, l'importo complessivo delle sovvenzioni o degli altri aiuti finanziari che i beneficiari sloveni riceveranno dai progammi non è superiore ai contributi versati dalla Repubblica di Slovenia, al netto dei costi amministrativi supplementari. Qualora i contributi versati dalla Repubblica di Slovenia al bilancio delle Comunità europee, al netto dei costi amministrativi supplementari, fossero superiori all'importo complessivo delle sovvenzioni o degli altri aiuti finanziari che i beneficiari sloveni avranno ricevuto nel quadro dei programmi, la Commissione trasferirà il saldo all'esercizio finanziario successivo e l'importo corrispondente sarà scomputato dal contributo dell'anno successivo. Nel caso in cui tale differenza dovesse sussistere al termine dei programmi, l'importo corrispondente verrà rimborsato alla Repubblica di Slovenia. 3. Promozione della salute Il contributo annuo della Repubblica di Slovenia sarà di 34187 EUR a partire dal 1999. Di questo importo, 2237 EUR serviranno a coprire i costi amministrativi supplementari inerenti alla gestione del programma da parte della Commissione e determinati dalla partecipazione della Repubblica di Slovenia. 4. Lotta contro il cancro Il contributo annuo della Repubblica di Slovenia sarà di 59256 EUR a partire dal 1999. Di questo importo, 3876 EUR serviranno a coprire i costi amministrativi supplementari inerenti alla gestione del programma da parte della Commissione e determinati dalla partecipazione della Repubblica di Slovenia. 5. Prevenzione dell'AIDS e di altre malattie trasmissibili Il contributo annuo della Repubblica di Slovenia sarà di 45582 EUR a partire dal 1999. Di questo importo, 2982 EUR serviranno a coprire i costi amministrativi supplementari inerenti alla gestione del programma da parte della Commissione e determinati dalla partecipazione della Repubblica di Slovenia. 6. Prevenzione della tossicodipendenza Il contributo annuo della Repubblica di Slovenia sarà di 22791 EUR a partire dal 1999. Di questo importo, 1491 EUR serviranno a coprire i costi amministrativi supplementari inerenti alla gestione del programma da parte della Commissione e determinati dalla partecipazione della Repubblica di Slovenia. 7. Pari opportunità per le donne e gli uomini Il contributo annuo della Repubblica di Slovenia sarà di 33792 EUR a partire dal 1999. Di questo importo, 2210 EUR serviranno a coprire i costi amministrativi supplementari inerenti alla gestione del programma da parte della Commissione e determinati dalla partecipazione della Repubblica di Slovenia. 8. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale della Comunità si applica, in particolare, alla gestione del contributo della Repubblica di Slovenia. All'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione invierà alla Repubblica di Slovenia una richiesta di fondi corrispondente al suo contributo ai costi previsto dalla presente decisione. Questo contributo sarà espresso in euro e versato su un conto bancario in euro della Commissione. La Repubblica di Slovenia pagherà il proprio contributo ai costi annuali previsto dalla presente decisione secondo quanto previsto dalla richiesta di fondi ed entro tre mesi dalla data di invio della stessa. L'eventuale ritardo del pagamento del contributo darà luogo al pagamento, da parte della Repubblica di Slovenia, di interessi sull'importo scoperto, da calcolarsi a partire dalla data di scadenza. Il tasso di interesse è pari al tasso applicato nel mese della scadenza dalla BCE per le sue operazioni in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali. 9. La Repubblica di Slovenia pagherà i costi supplementari di natura amministrativa, di cui ai paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7, attingendo al proprio bilancio nazionale. 10. La Repubblica di Slovenia pagherà il 100 % del costo della propria partecipazione attingendo al proprio bilancio nazionale.