21999D0804(01)

Decisione n. 1/1999 del Comitato di cooperazione doganale CE/Turchia, del 28 maggio 1999, relativo alla procedura destinata a facilitare il rilascio dei certificati di circolazione EUR 1 e la compilazione di dichiarazioni su fattura in applicazione delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra l'Unione europea, la Turchia e taluni paesi europei

Gazzetta ufficiale n. L 204 del 04/08/1999 pag. 0043 - 0047


DECISIONE N. 1/1999 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE CE/TURCHIA

del 28 maggio 1999

relativo alla procedura destinata a facilitare il rilascio dei certificati di circolazione EUR 1 e la compilazione di dichiarazioni su fattura in applicazione delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra l'Unione europea, la Turchia e taluni paesi europei

(1999/535/CE)

IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE,

visto l'accordo del 12 settembre 1963 che istituisce un'associazione tra la CEE e la Turchia,

vista la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE/Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale(1), in particolare gli articoli 16 e 28,

considerando che la Comunità e la Turchia hanno firmato accordi preferenziali con i seguenti paesi europei: Norvegia, Svizzera, Islanda, Repubblica ceca e Repubblica slovacca, Ungheria, Polonia, Romania, Bulgaria, Slovenia, Lituania, Lettonia ed Estonia; che nel quadro di tali accordi si stabilisce di riconoscere come prodotti preferenziali sia i prodotti originari della Comunità sia quelli originari della Turchia;

considerando che la normativa adottata per l'attuazione dell'Unione doganale non prevede in genere l'indicazione dell'origine delle merci; che, per consentire ai prodotti originari della Comunità o della Turchia di sfruttare appieno i vantaggi offerti dagli accordi summenzionati, è necessario attuare misure che garantiscano, quando necessario, la trasmissione, tra operatori, delle informazioni relative all'origine delle merci per poter poi disporre di una prova dell'origine;

considerando che a tal fine è opportuno consentire agli speditori di fornire la prova dell'origine delle merci in questione in base alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3351/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo alla procedura destinata a facilitare il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR 1 e la compilazione dei formulari EUR 2 come previsto dalle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra la Comunità economica europea e alcuni paesi(2),

DECIDE:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Utilizzazione della dichiarazione dello speditore

1. Gli speditori di merci, dalla Comunità verso la Turchia o viceversa, destinate ad essere esportate dalla Comunità o dalla Turchia tal quali o dopo una nuova trasformazione possono fornire una dichiarazione relativa al carattere dei prodotti spediti in base alle norme di origine previste in ciascun accordo concluso dalla Comunità o dalla Turchia, in appresso denominata "dichiarazione dello speditore".

2. La dichiarazione dello speditore può essere utilizzata dagli esportatori come elemento di prova, in particolare per la domanda di rilascio di certificati di circolazione EUR 1 o come base per la compilazione delle dichiarazioni su fattura.

TITOLO II

DICHIARAZIONI DELLO SPEDITORE

Articolo 2

Presentazione delle dichiarazioni dello speditore

Esclusi i casi di cui all'articolo 3, lo speditore è tenuto a fornire una dichiarazione separata per ciascun invio di merci sulla fattura commerciale relativa alla spedizione considerata, o in allegato alla fattura, oppure su un bollettino di consegna o su un altro documento commerciale relativo a detta spedizione nel quale le merci in questione siano descritte in modo sufficientemente particolareggiato per consentirne l'identificazione. La dichiarazione può essere compilata in ogni momento, anche dopo la consegna delle merci.

Articolo 3

Dichiarazioni a lungo termine dello speditore

1. Lo speditore che fornisce regolarmente ad un determinato acquirente merci di cui si prevede che il carattere originario resti costante per lunghi periodi di tempo può presentare un'unica dichiarazione che copre invii successivi di dette merci, qui appresso denominata "dichiarazione a lungo termine".

2. Di norma, la dichiarazione a lungo termine può riferirsi unicamente ad un periodo di un anno a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione. Le autorità doganali possono fissare le condizioni in base alla quale possono essere autorizzati periodi superiori ad un anno.

3. Qualora la dichiarazione a lungo termine non sia più valida in relazione alle merci fornite lo speditore ne informa immediatamente il cliente.

Articolo 4

Forma e compilazione delle dichiarazioni dello speditore

1. Per i prodotti originari, la dichiarazione dello speditore deve essere presentata nella forma prevista all'allegato 1 oppure all'allegato 2 se si tratta di una dichiarazione a lungo termine.

2. La dichiarazione dello speditore può essere redatta su formulari prestampati.

3. La dichiarazione dello speditore è firmata in forma autografa.

4. Tuttavia, quando la fattura e la dichiarazione dello speditore sono approntate mediante elaboratori elettronici, la dichiarazione dello speditore può non essere firmata in forma autografa, a condizione che risulti individuabile l'impiegato responsabile della società di spedizione, secondo quanto è previsto dalle autorità doganali dello Stato membro nel quale è compilata la dichiarazione dello speditore o della Turchia. Dette autorità doganali possono fissare le condizioni di applicazione del presente paragrafo.

TITOLO III

CERTIFICATO D'INFORMAZIONE INF 4

Articolo 5

Utilizzazione del certificato d'informazione INF 4

1. Le autorità doganali possono chiedere all'esportatore di presentare un certificato di informazione INF 4 per verificare l'autenticità e la regolarità di ogni dichiarazione dello speditore.

2. A tal fine, lo speditore compila il certificato d'informazione INF 4 e il formulario per la domanda i cui modelli figurano all'allegato 3. Tali documenti sono compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità o in turco conformemente alle disposizioni legislative dello Stato che li rilascia. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti in inchiostro e in carattere stampatello. La designazione dei prodotti deve essere indicata nell'apposita casella senza lasciare spazi vuoti. Se la casella non è riempita completamente, al di sotto dell'ultima dicitura deve essere tracciata una riga orizzontale e lo spazio vuoto viene barrato.

3. Il certificato d'informazione è rilasciato dal competente ufficio doganale dopo che questo ha adottato tutte le misure necessarie per verificare l'esattezza, in relazione alle merci fornite, delle informazioni contenute nel certificato e nella richiesta relativa al suo rilascio presentata dallo speditore.

4. Le autorità doganali hanno il diritto di chiedere prove documentarie o di effettuare i controlli ritenuti necessari per verificare l'esattezza delle indicazioni figuranti sulla dichiarazione dello speditore o sul certificato d'informazione.

5. Detto certificato è consegnato o inviato allo speditore il quale lo trasmette all'acquirente o all'ufficio doganale che ne ha chiesto la presentazione.

6. La domanda e tutti i documenti allegati devono essere conservati dall'ufficio di rilascio per tre anni.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 6

Le disposizioni sulle norme in materia di origine previste dagli accordi conclusi dalla Comunità e dalla Turchia possono essere applicate alle merci spedite dalla Turchia alla Comunità o viceversa prima dell'entrata in vigore della presente decisione in base alle dichiarazioni dello speditore rilasciate conformemente a quest'ultima.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1999.

Fatto ad Urfa, il 28 maggio 1999.

Per il comitato di cooperazione doganale

Il Presidente

A. WIEDOW

(1) GU L 35 del 13.2.1996, pag. 1.

(2) GU L 339 del 5.12.1983, pag. 19.

ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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ALLEGATO III

CERTIFICATO D'INFORMAZIONE INF 4 E DOMANDA DI RILASCIO DI CERTIFICATO D'INFORMAZIONE INF 4

Disposizioni relative alla stampa

1. Ciascun formulario deve avere il formato 210 x 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e 8 mm in più nel senso della lunghezza. Esso deve essere stampato su carta bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g al m2.

2. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e della Turchia possono riservarsi la stampa dei formulari oppure affidarne il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato deve essere indicata tale autorizzazione. I formulari devono recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Esso deve inoltre recare un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerlo.