21999D0414(01)

Decisione n. 2/1999 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, del 15 marzo 1999, recante adozione delle modalità e condizioni di partecipazione della Bulgaria ai programmi comunitari in materia di formazione professionale e istruzione

Gazzetta ufficiale n. L 099 del 14/04/1999 pag. 0028 - 0030


DECISIONE N. 2/1999 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE

tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra

del 15 marzo 1999

recante adozione delle modalità e condizioni di partecipazione della Bulgaria ai programmi comunitari in materia di formazione professionale e istruzione

(1999/256/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati Membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra(1),

visto il protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria(2), dall'altra, relativo alla partecipazione della Bulgaria ai programmi comunitari, in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto protocollo aggiuntivo, la Bulgaria può partecipare ai programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o ad altre azioni della Comunità in particolare in materia di formazione professionale e istruzione;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del suddetto protocollo aggiuntivo, il Consiglio di associazione stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Bulgaria alle attività di cui all'articolo 1,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Bulgaria partecipa ai programmi della Comunità Leonardo da Vinci(3) e Socrate(4) secondo le modalità e le condizioni esposte negli allegati I e II, che costituiscono parte integrante della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica per la durata dei programmi Leonardo da Vinci e Socrate.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 1999.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

J. FISCHER

(1) GU L 358 del 31.12.1994, pag. 3.

(2) GU L 317 del 30.12.1995, pag. 25.

(3) GU L 340 del 29.12.1994, pag. 8.

(4) GU L 87 del 20.4.1995, pag. 10. Decisione modificata dalla decisione n. 576/98/CE (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 1).

ALLEGATO I

MODALITÀ E CONDIZIONI DELLA PARTECIPAZIONE DELLA BULGARIA AI PROGRAMMI LEONARDO DA VINCI E SOCRATE

1. La Bulgaria partecipa a tutte le attività dei programmi Leonardo da Vinci e Socrate (in seguito denominati "i programmi") conformemente - salvo disposizioni contrarie della presente decisione - agli obiettivi, ai criteri, alle procedure e ai termini indicati nella decisione 94/819/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1994, che istituisce un programma d'azione per l'attuazione di una politica di formazione professionale della Comunità europea(1), e nella decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, che istituisce il programma d'azione comunitaria Socrate(2).

2. Le modalità e le condizioni per la presentazione, la valutazione e la selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e delle persone ammissibili della Bulgaria sono le stesse vigenti per le istituzioni, le organizzazioni e le persone ammissibili della Comunità.

Le attività di preparazione linguistica e formazione professionale riguardano le lingue ufficiali della Comunità. In casi eccezionali, qualora l'attuazione dei programmi lo richieda, si potranno accettare altre lingue.

3. Per garantire la dimensione comunitaria dei programmi, le attività e i progetti transnazionali proposti dalla Bulgaria devono includere un numero minimo di partner degli Stati membri della Comunità. Tale numero minimo è determinato nell'ambito dell'attuazione dei programmi, in base alla natura delle attività, al numero di partner nel progetto in questione e al numero di paesi partecipanti al programma. Le attività e i progetti attuati soltanto tra la Bulgaria e gli Stati EFTA parti dell'accordo SEE o altri paesi terzi, compresi quelli che hanno concluso un accordo di associazione con la Comunità, che possono partecipare ai programmi, non sono ammissibili al sostegno finanziario della Comunità.

4. Ai sensi delle disposizioni in materia contenute nelle decisioni relative ai programmi, la Bulgaria fornisce le strutture e i meccanismi adeguati a livello nazionale e adotta tutte le altre misure necessarie per assicurare il coordinamento e l'organizzazione dell'attuazione dei programmi sul piano nazionale.

5. La Bulgaria versa ogni anno un contributo al bilancio generale delle Comunità europee per coprire i costi derivanti dalla sua partecipazione ai programmi (cfr. allegato II).

Il comitato di associazione è autorizzato ad adeguare tale contributo ogniqualvolta ciò sia necessario.

6. Gli Stati membri della Comunità e la Bulgaria si impegnano al massimo nell'ambito delle disposizioni vigenti per favorire la libera circolazione e residenza degli studenti, dei professori, dei funzionari universitari e delle altre persone ammissibili, che si spostano tra la Bulgaria e gli Stati membri della Comunità a causa della loro partecipazione alle attività oggetto della presente decisione.

7. Fatte salve le competenze della Commissione e della Corte dei conti della Comunità europea in ordine al controllo e alla valutazione dei programmi ai sensi delle decisioni 94/819/CE e n. 819/95/CE relative ai programmi Leonardo da Vinci e Socrate (rispettivamente articoli 10 e 8), la partecipazione della Bulgaria ai programmi è oggetto di un controllo permanente, effettuato in comune dalla Bulgaria e dalla Commissione delle Comunità europee. La Bulgaria presenta alla Commissione le relazioni necessarie e partecipa a tutte le altre attività specifiche intraprese dalla Comunità in questo contesto.

8. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 6 della decisione 94/819/CE relativa al programma Leonardo da Vinci e all'articolo 4 della decisione n. 819/95/CE relativa al programma Socrate, la Bulgaria è invitata a partecipare alle riunioni di coordinamento su qualunque questione concernente l'attuazione della presente decisione, anteriormente alle riunioni periodiche dei comitati. La Commissione informa la Bulgaria circa i risultati di tali riunioni periodiche.

9. La lingua utilizzata per le procedure relative alle domande, i contratti, le relazioni da presentare a le altre procedure amministrative connesse ai programmi, deve essere una delle lingue ufficiali della Comunità.

(1) GU L 340 del 29.12.1994, pag. 8.

(2) GU L 87 del 20.4.1995, pag. 10. Decisione modificata dalla decisione n. 576/98/CE (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 1).

ALLEGATO II

CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA BULGARIA AI PROGRAMMI LEONARDO DA VINCI E SOCRATE

1. Il contributo finanziario della Bulgaria copre i seguenti elementi:

sovvenzioni o qualsiasi altro sostegno finanziario ai partecipanti bulgari nell'ambito dei programmi;

sostegno finanziario del programma Leonardo da Vinci al funzionamento dell'agenzia nazionale;

costi amministrativi supplementari relativi alla gestione dei programmi da parte della Commissione determinati dalla partecipazione della Bulgaria.

2. Per ogni esercizio finanziario l'importo complessivo delle sovvenzioni o le altre forme di sostegno finanziario ricevute nell'ambito dei programmi dai beneficiari bulgari e dall'agenzia nazionale bulgara del programma Leonardo da Vinci non deve eccedere il contributo versato dalla Bulgaria, al netto dei costi amministrativi supplementari.

Qualora il contributo pagato dalla Bulgaria al bilancio generale delle Comunità europee, detratti i costi amministrativi supplementari, fosse superiore all'importo complessivo delle sovvenzioni o altre forme di sostegno finanziario ricevute nell'ambito dei programmi dai beneficiari bulgari e dall'agenzia nazionale del programma Leonardo da Vinci, la Commissione delle Comunità europee trasferirà il saldo al successivo esercizio di bilancio ed esso sarà detratto dal contributo dell'anno successivo. Nel caso sussistesse un saldo alla fine del programma, l'importo corrispondente sarà rimborsato alla Bulgaria.

3. Leonardo da Vinci

Il contributo della Bulgaria per la sua partecipazione al programma nel 1999 è pari a 1114000 euro, di cui 72000 euro destinati a coprire i costi amministrativi supplementari relativi alla gestione del programma da parte della Commissione, determinati dalla partecipazione della Bulgaria.

4. Socrate

Il contributo della Bulgaria per la sua partecipazione nel 1999 all'intero programma Socrate, compreso il capitolo I (Erasmus), è complessivamente pari a 4140000 euro, di cui 270000 euro destinati a coprire i costi amministrativi supplementari relativi alla gestione del programma da parte della Commissione, determinati dalla partecipazione della Bulgaria.

5. Si applica, in particolare, alla gestione del contributo della Bulgaria, il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Dopo l'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione invia alla Bulgaria una richiesta di fondi corrispondente al suo contributo ai costi previsto dalla presente decisione.

Questo contributo è espresso in euro e versato su un conto bancario in euro della Commissione.

Il calcolo del contributo annuo è basato sulla partecipazione durante un intero esercizio finanziario. Se la decisione del Consiglio di associazione entra in vigore nel corso dell'anno, il contributo per tale anno viene adeguato in funzione dello stato di attuazione dei programmi per quel particolare anno.

La Bulgaria versa il suo contributo ai costi annuali previsto dalla presente decisione secondo la richiesta di fondi, al più tardi tre mesi dopo l'invio di quest'ultima. Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo darà luogo al pagamento, da parte della Bulgaria, di interessi sull'importo non pagato alla data di scadenza. Il tasso d'interesse corrisponde al tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria nel corso del mese di scadenza, per le sue operazioni in euro(1), maggiorato di 1,5 punti percentuali.

6. La Bulgaria paga i costi amministrativi supplementari di cui ai paragrafi 3 e 4 attingendo dal suo bilancio nazionale.

7. Della rimanente parte del suo contributo annuo al programma Leonardo da Vinci, di cui al paragrafo 3, nel 1999 la Bulgaria pagherà 31000 euro dal suo bilancio nazionale. Con riserva delle consuete procedure di programmazione Phare, 1011000 euro saranno pagati dal programma nazionale Phare della Bulgaria del 1999.

Della rimanente parte del suo contributo annuo al programma Socrate, di cui al paragrafo 4, nel 1999 la Bulgaria pagherà 116000 euro dal suo bilancio nazionale. Fatte salve le consuete procedure di programmazione Phare, 3754000 euro saranno pagati dal programma nazionale Phare della Bulgaria del 1999.

(1) Tasso pubblicato mensilmente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee - Serie C.