21999D0188

Decisione del Comitato misto SEE n. 188/1999, del 17 dicembre 1999, che modifica il protocollo 4 dell'accordo SEE sulle norme d'origine

Gazzetta ufficiale n. L 074 del 15/03/2001 pag. 0020 - 0023


Decisione del Comitato misto SEE

n. 188/1999

del 17 dicembre 1999

che modifica il protocollo 4 dell'accordo SEE sulle norme d'origine

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato "l'accordo", in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo 4 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 45/1999 del Comitato misto SEE del 26 marzo 1999(1).

(2) Nel quadro del regolare funzionamento del sistema di cumulo ampliato, che consente di utilizzare materie originarie della Comunità europea, della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Bulgaria, della Romania, della Lettonia, della Lituania, dell'Estonia, della Slovenia, della Turchia, dello Spazio economico europeo (in prosieguo denominato "SEE"), dell'Islanda, della Norvegia e della Svizzera, è necessario apportare modifiche alla definizione della nozione di prodotti originari.

(3) È opportuno modificare gli articoli concernenti importi monetari al fine di tener pienamente conto dell'introduzione dell'euro.

(4) Nell'elenco delle lavorazioni e trasformazioni previste dal protocollo, necessarie per attribuire il carattere originario alle materie non originarie, alcune correzioni risultano indispensabili per tener conto, da un lato, dell'evoluzione delle tecniche di trasformazione e, dall'altro, delle situazioni di scarsità di materie prime,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo 4 dell'accordo è modificato nel seguente modo:

1) Agli articoli 20 e 25, il termine "Ecu" è sostituito dal termine "euro".

2) L'articolo 30 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 30

Importi espressi in euro

1. Gli importi nella moneta nazionale del paese d'esportazione equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati dal paese d'esportazione e comunicati alle altre parti contraenti tramite la Commissione europea.

2. Qualora tali importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione. Quando i prodotti sono fatturati nella moneta di un'altra parte contraente o di uno dei paesi di cui all'articolo 3, il paese d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione.

3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre del 1999.

4. Gli importi espressi in euro e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati membri della Comunità europea e degli Stati EFTA vengono riveduti dal Comitato misto SEE su richiesta di una parte contraente. Nel procedere a detta revisione, il Comitato misto SEE garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, essa può decidere di modificare gli importi espressi in euro."

3. L'allegato II è modificato nel seguente modo:

a) il testo relativo alla voce SA 1904 è sostituito dal testo seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

b) Il testo relativo alla voce SA 2207 è sostituito dal testo seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

c) Il testo relativo alla voce SA è sostituito dal testo seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

d) Il testo relativo alla voce SA 8401 è sostituito dal testo seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

e) Il seguente testo deve essere inserito fra le voci 9606 e 9612:

">SPAZIO PER TABELLA>"

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. Liechtenstein

(1) GU L 266 del 19.10.2000, pag. 53.