21999D0169

Decisione del Comitato misto SEE n. 169/1999, del 26 novembre 1999, che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 061 del 01/03/2001 pag. 0025 - 0028


Decisione del Comitato misto SEE

n. 169/1999

del 26 novembre 1999

che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato "l'accordo", in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 85/1999 del Comitato misto SEE del 25 giugno 1999(1).

(2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 98/76/CE del Consiglio, del 1o ottobre 1998, che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali(2).

(3) È opportuno concedere al Liechtenstein un periodo transitorio per quanto concerne le disposizioni della direttiva 98/76/CE,

DECIDE:

Articolo 1

All'allegato XIII dell'accordo, al punto 19 (direttiva 96/26/CE del Consiglio) è aggiunto il seguente testo:

", modificata da:

- 398 L 0076: Direttiva 98/76/CE del Consiglio, del 1o ottobre 1998 (GU L 277 del 14.10.1998, pag. 17).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

a) il Liechtenstein si conforma alle modifiche apportate alla direttiva dalla direttiva 98/76/CE entro il 26 novembre 2000;

b) all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), per quanto concerne gli Stati EFTA, la parte di frase 'rispetto alle monete nazionali che non partecipano alla terza fase dell'Unione monetaria' deve intendersi come 'rispetto alle monete nazionali degli Stati EFTA', e la parte di frase 'pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee' deve essere letta 'pubblicati ufficialmente in ciascuno Stato EFTA';

c) gli Stati EFTA riconoscono gli attestati comunitari rilasciati dagli Stati membri CE a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), della direttiva. Ai fini di tale riconoscimento, nelle disposizioni concernenti l'attestato comunitario che figurano nell'allegato I bis della direttiva, i riferimenti agli 'Stati membri' (o allo 'Stato membro') devono intendersi come riferimenti agli 'Stati membri (o Stato membro) CE, l'Islanda, il Liechtenstein e/o la Norvegia';

d) la Comunità e gli Stati membri CE riconoscono gli attestati rilasciati dall'Islanda, dal Liechtenstein e dalla Norvegia secondo la direttiva nella forma adattata che figura nell'appendice 7 del presente allegato;

e) gli attestati rilasciati dall'Islanda, dal Liechtenstein e dalla Norvegia sono conformi al modello che figura nell'appendice 7 del presente allegato."

Articolo 2

L'appendice dell'allegato della presente decisione diviene l'appendice 7 dell'allegato XIII dell'accordo.

Articolo 3

I testi della direttiva 98/76/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 27 novembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. Liechtenstein

(1) GU L 296 del 23.11.2000, pag. 45.

(2) GU L 277 del 14.10.1998, pag. 17.

ALLEGATO

della decisione n. 169/1999 del Comitato misto SEE

""

APPENDICE 7

ATTESTATO DI CUI ALL'ALLEGATO I bis DELLA DIRETTIVA 98/76/CE DEL CONSIGLIO, ADEGUATA AI FINI DELL'ACCORDO SEE

[Cfr. l'adattamento d) al punto 19 dell'allegato XIII dell'accordo]

ALLEGATO I bis

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

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