Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese, siglato a Pechino il 6 dicembre 1999, che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili, modificato da ultimo dall'accordo siglato il 20 novembre 1999, nonché l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili esclusi dal campo d'applicazione dell'accordo bilaterale AMF, siglato il 19 gennaio 1995
Gazzetta ufficiale n. L 345 del 31/12/1999 pag. 0002 - 0035
ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese, siglato a Pechino il 6 dicembre 1999, che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili, modificato da ultimo dall'accordo siglato il 20 novembre 1999, nonché l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili esclusi dal campo d'applicazione dell'accordo bilaterale AMF, siglato il 19 gennaio 1995 A. Lettera del Consiglio dell'Unione europea Signor ..., 1. mi pregio fare riferimento alle consultazioni tenutesi tra le nostre rispettive delegazioni per modificare e proprogare l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese siglato il 9 dicembre 1988, modificato da ultimo dall'accordo siglato il 20 novembre 1998 (in prosieguo denominato "accordo AMF"), nonché l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili esclusi dal campo d'applicazione dell'accordo bilaterale AMF (in prosieguo denominato "accordo non AMF"), siglato il 19 gennaio 1995. 2. Al termine delle consultazioni, le Parti hanno deciso di modificare, a decorrere dal 1o gennaio 2000, le seguenti disposizioni dell'accordo al fine di garantire la stabilità commerciale necessaria per negoziare le modalità e le condizioni di un accordo che disciplini i futuri scambi il quale, una volta applicato da entrambe le Parti, sostituirà l'accordo attuale: 2.1. Il testo della seconda frase dell'articolo 20, paragrafo 1, è sostituita dal testo seguente: "Esso si applica fino al 31 dicembre 2000." 2.2. L'allegato I, che indica i prodotti contemplati dall'accordo, è sostituito dall'appendice 1 della presente lettera. 2.3. L'allegato III è sostituito, per il 2000, dall'appendice 2 della presente lettera. 2.4. L'allegato al protocollo E, che fissa le restrizioni quantitative per le operazioni di perfezionamento passivo economico, è sostituito, per il 2000, dall'appendice 3 della presente lettera. 2.5. Nella dichiarazione comune sulla Fiera di Berlino di cui all'appendice 8 dell'accordo siglato l'8 dicembre 1992, il riferimento al 1999 è sostituito dal riferimento al 2000. 3. Al termine delle consultazioni, le Parti convengono di modificare, a decorrere dal 1o gennaio 2000, le seguenti disposizioni dell'accordo non AMF al fine di garantire la stabilità commerciale necessaria per negoziare le modalità e le condizioni di un accordo che disciplini i futuri scambi il quale, una volta applicato da entrambe le Parti, sostituirà l'accordo attuale: 3.1. Il testo della seconda frase dell'articolo 17, paragrafo 1, è sostituita dal testo seguente: "Esso si applica dal 1o gennaio 1995 al 31 dicembre 2000." 3.2. L'allegato I, che indica i prodotti contemplati dall'accordo, è sostituito dall'appendice 4 della presente lettera. 3.3. L'allegato II è sostituito, per il 2000, dall'appendice 5 della presente lettera. 3.4. L'allegato al protocollo B è sostituito, per il 2000, dall'appendice 6. 4. Tutti i verbali concordati e tutte le dichiarazioni allegate alla presente lettera costituiscono parte integrante dell'accordo a cui si riferiscono. 5. Qualora la Repubblica popolare cinese diventasse membro dell'Organizzazione mondiale del commercio prima della scadenza del presente accordo, le restrizioni in vigore verrebbero eliminate gradualmente nel quadro dell'accordo OMC sui tessili e sull'abbigliamento e del protocollo di adesione della Cina all'OMC. 6. La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. In caso affermativo, il presente accordo in forma di scambio di lettere entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le Parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, l'accordo sarà applicato, in via provvisoria, a decorrere dal 1o gennaio 2000, su base reciproca. Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima. Per il Consiglio dell'Unione europea B. Lettera del Governo della Repubblica popolare cinese Signor ..., Mi pregio communicarLe che ho ricevuto la Sua lettera così redatta: "1. mi pregio fare riferimento alle consultazioni tenutesi tra le nostre rispettive delegazioni per modificare e prorogare l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese siglato il 9 dicembre 1988, modificato da ultimo dall'accordo siglato il 20 novembre 1998 (in prosieguo denominato 'accordo AMF'), nonché l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili esclusi dal campo d'applicazione dell'accordo bilaterale AMF (in prosieguo denominato 'accordo non AMF'), siglato il 19 gennaio 1995. 2. Al termine delle consultazioni, le Parti hanno deciso di modificare, a decorrere dal 1o gennaio 2000, le seguenti disposizioni dell'accordo al fine di garantire la stabilità commerciale necessaria per negoziare le modalità e le condizioni di un accordo che disciplini i futuri scambi il quale, una volta applicato da entrambe le Parti, sostituirà l'accordo attuale: 2.1. Il testo della seconda frase dell'articolo 20, paragrafo 1, è sostituita dal testo seguente: 'Esso si applica fino al 31 dicembre 2000.' 2.2. L'allegato I, che indica i prodotti contemplati dall'accordo, è sostituito dall'appendice 1 della presente lettera. 2.3. L'allegato III è sostituito, per il 2000, dall'appendice 2 della presente lettera. 2.4. L'allegato al protocollo E, che fissa le restrizioni quantitative per le operazioni di perfezionamento passivo economico, è sostituito, per il 2000, dall'appendice 3 della presente lettera. 2.5. Nella dichiarazione comune sulla Fiera di Berlino di cui all'appendice 8 dell'accordo siglato l'8 dicembre 1992, il riferimento al 1999 è sostituito dal riferimento al 2000. 3. Al termine delle consultazioni, le Parti convengono di modificare, a decorrere dal 1o gennaio 2000, le seguenti disposizioni dell'accordo non AMF al fine di garantire la stabilità commerciale necessaria per negoziare le modalità e le condizioni di un accordo che disciplini i futuri scambi il quale, una volta applicato da entrambe le Parti, sostituirà l'accordo attuale: 3.1. Il testo della seconda frase dell'articolo 17, paragrafo 1, è sostituita dal testo seguente: 'Esso si applica dal 1o gennaio 1995 al 31 dicembre 2000.' 3.2. L'allegato I, che indica i prodotti contemplati dall'accordo, è sostituito dall'appendice 4 della presente lettera. 3.3. L'allegato II è sostituito, per il 2000, dall'appendice 5 della presente lettera. 3.4. L'allegato al protocollo B è sostituito, per il 2000, dall'appendice 6. 4. Tutti i verbali concordati e tutte le dichiarazioni allegate alla presente lettera costituiscono parte integrante dell'accordo a cui si riferiscono. 5. Qualora la Repubblica popolare cinese diventasse membro dell'Organizzazione mondiale del commercio prima della scadenza del presente accordo, le restrizioni in vigore verrebbero eliminate gradualmente nel quadro dell'accordo OMC sui tessili e sull'abbigliamento e del protocollo di adesione della Cina all'OMC. 6. La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. In caso affermativo, il presente accordo in forma di scambio di lettere entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le Parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, l'accordo sarà applicato, in via provvisoria, a decorrere dal 1o gennaio 2000, su base reciproca. Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima." Mi pregio confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera. Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima. Per il governo della Repubblica popolare cinese Appendice 1 ALLEGATO I ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 1. Non disponendo di elementi precisi circa la materia costitutiva dei prodotti delle categorie 1-114, si considera che essi siano costituiti esclusivamente di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali(1). 2. Gli oggetti di vestiario che non siano riconoscibili come per uomo o per ragazzo o come per donna o per ragazza sono classificati come per donna o per ragazza. 3. L'espressione "indumenti per bambini piccoli (bébés)" comprende gli indumenti sino alla misura commerciale 86 compresa. GRUPPO I A >SPAZIO PER TABELLA> GRUPPO I B >SPAZIO PER TABELLA> GRUPPO II A >SPAZIO PER TABELLA> GRUPPO II B >SPAZIO PER TABELLA> GRUPPO III A >SPAZIO PER TABELLA> GRUPPO III B >SPAZIO PER TABELLA> (1) Il simbolo "ex" a fronte di un codice NC indica che i prodotti coperti in ciascuna categoria sono determinati dal campo di applicazione del codice NC nonché da quello della descrizione corrispondente. ALLEGATO I A >SPAZIO PER TABELLA> Appendice 2 ALLEGATO III (La designazione completa delle categorie elencate nel presente allegato figura nell'appendice 1 dell'accordo) LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI >SPAZIO PER TABELLA> Appendice 3 ALLEGATO AL PROTOCOLLO E TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI >SPAZIO PER TABELLA> Appendice 4 ALLEGATO I 1. Il presente allegato comprende le materie prime tessili (categorie 128 e 154), i prodotti tessili diversi da quelli di lana, di peli fini, di cotone e di fibre sintetiche o artificiali nonché le fibre sintetiche o artificiali, i filamenti i filati delle categorie 124, 125 A, 125 B, 126, 127 A e 127 B. 2. Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci è considerato puramente indicativo, dato che nel presente allegato i prodotti di ciascuna categoria sono determinati dai codici NC. Laddove il codice NC è preceduto dalla dicitura "ex", i prodotti che rientrano in ciascuna categoria sono determinati dal codice NC e dalla designazione corrispondente. 3. Gli indumenti che non siano riconoscibili come indumenti per uomo o per ragazzo o come indumenti per donna o per ragazza sono classificati come indumenti per donna o per ragazza. 4. L'espressione "indumenti per bambini piccoli (bébés)", comprende gli indumenti fino alla taglia commerciale 86 compresa. GRUPPO I >SPAZIO PER TABELLA> GRUPPO II >SPAZIO PER TABELLA> GRUPPO III A >SPAZIO PER TABELLA> GRUPPO III B >SPAZIO PER TABELLA> GRUPPO IV >SPAZIO PER TABELLA> GRUPPO V >SPAZIO PER TABELLA> Appendice 5 ALLEGATO II (La designazione completa delle categorie elencate nel presente allegato figura nell'appendice 4 dell'accordo) LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI >SPAZIO PER TABELLA> Appendice 6 ALLEGATO AL PROTOCOLLO B (La designazione dei prodotti delle categorie elencate nel presente allegato figura nell'allegato I dell'accordo) CONTINGENTI TPP LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI PER IL 2000 >SPAZIO PER TABELLA>