21999A0728(01)

99/510/CE: Accordo che modifica l'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e l'Australia

Gazzetta ufficiale n. L 195 del 28/07/1999 pag. 0032 - 0033


ACCORDO

che modifica l'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e l'Australia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, in nome e per conto della Comunità europea,

da una parte, e

IL GOVERNO DELL'AUSTRALIA,

dall'altra,

visto l'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e l'Australia, entrato in vigore il 25 luglio 1994;

considerando che entrambe le parti hanno espresso l'intenzione di ampliare il campo di applicazione dell'accordo mediante un emendamento dello stesso in conformità delle disposizioni dell'articolo 11, punto 2, dell'accordo;

considerando che i negoziati relativi all'emendamento dell'accordo hanno avuto esito positivo,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e l'Australia è sostituito dal testo seguente: "2. Ai fini del presente accordo, i settori di cooperazione sono definiti nel modo seguente:

Per la Comunità, i settori di cooperazione possono comprendere tutte le azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione indicate alla lettera a)(1) e alla lettera d)(2) dell'articolo 130 G del trattato che istituisce la Comunità europea, con l'intesa che la citata lettera d) si applica soltanto alle reti tra gestori di infrastrutture e ai relativi progetti di ricerca.

Per l'Australia, i settori di cooperazione possono comprendere tutte le attività scientifiche e tecnologiche finanziate o condotte dal governo australiano, dai governi dei suoi Stati e territori, da organismi non governativi, ivi compresi istituti di ricerca privati e imprese, nonché da qualsiasi ente di ricerca interessato. L'Australia notifica alla Commissione attraverso i canali diplomatici l'applicazione del presente accordo ai propri Stati e territori."

Articolo 2

Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti per l'entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 3

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue, danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Hecho en Bruselas, el ocho de julio de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den ottende juli nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achten Juli neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Ιουλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the eighth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì otto luglio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de achtste juli negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em oito de Julho de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den åttonde juli nittonhundranittionio.

Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar

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Por el Gobierno de Australia/På den australske regerings vegne/Für die Regierung Australiens/Για την Κυβέρνηση της Αυστραλίας/For the Government of Australia/Pour le gouvernement d'Australie/Per il governo dell'Australia/Voor de regering van Australië/Pelo Governo da Austrália/Australian hallituksen puolesta/På Australiens regerings vägnar

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(1) Attuazione di programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, promuovendo la cooperazione con e tra le imprese, i centri di ricerca e le università.

(2) Impulso alla formazione e alla mobilità dei ricercatori della Comunità.