21999A0724(01)

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica d'Islanda, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda - Verbale concordato

Gazzetta ufficiale n. L 192 del 24/07/1999 pag. 0048 - 0052


ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica d'Islanda, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda

A. Lettera della Comunità

Bruxelles, 15 luglio 1999

Signore,

mi pregio di confermarLe l'accordo della Comunità europea sui "verbali concordati" allegati alla presente e riguardanti il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda.

La prego di confermarmi se il governo della Repubblica d'Islanda è d'accordo sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire, Signore, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Comunità europea

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B. Lettera dell'Islanda

Bruxelles, 15 luglio 1999

Signore,

mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta: "mi pregio di confermarLe l'accordo della Comunità europea sui 'verbali concordati' allegati alla presente riguardanti il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda.

La prego di confermarmi se il governo della Repubblica d'Islanda è d'accordo sul contenuto della presente lettera."

Con la presente Le confermo l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera e sulla data proposta per l'entrata in vigore degli adeguamenti.

Voglia gradire, Signore, i sensi della mia più alta considerazione.

Per il governo della Repubblica d'Islanda

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VERBALI CONCORDATI

I. INTRODUZIONE

1) Dopo varie riunioni tenutesi tra funzionari della Commissione della CE e dell'Islanda si è convenuto di presentare alle rispettive autorità, per approvazione, una serie di adeguamenti ai regimi di importazione applicati rispettivamente dalla Comunità e dall'Islanda ai prodotti agricoli trasformati che rientrano nel campo di applicazione del protocollo n. 2 dell'accordo di libero scambio del 1972.

È previsto che questi adeguamenti entrino in vigore il 1o agosto 1999.

2) Entrambe le parti hanno convenuto che l'attuazione degli accordi dell'Uruguay Round da parte di entrambi richiedeva un adeguamento dei dazi nei rapporti commerciali bilaterali tra l'Islanda e la Comunità. A questo fine, è stato deciso di applicare i dazi presentanti di seguito indicati.

3) Entrambe le parti hanno accettato di esaminare su base regolare il funzionamento di questo accordo e la possibilità di migliorarlo.

II. REGIME DI IMPORTAZIONE ISLANDESE

I dazi (ISK/kg) applicabili alle materie prime agricole interessate dal protocollo n. 2 dell'accordo sono i seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

III. REGIME DI IMPORTAZIONE COMUNITARIO

1) I seguenti importi di base verranno usati per calcolare gli elementi agricoli e i dazi addizionali:

- Cereali (frumento tenero, frumento duro, segala, orzo e granturco): 7,817 EUR/100 kg

- Riso semigreggio a chicchi lunghi: 28,910 EUR/100 kg

- Latte intero in polvere: 142,660 EUR/100 kg

- Latte scremato in polvere: 118,800 EUR/100 kg

- Burro: 207,333 EUR/100 kg

- Zucchero: 43,675 EUR/100 kg

2) Gli importi di base di cui al paragrafo 1 non possono superare quelli applicati a paesi terzi.

3) Quote annuali di 300, 400 e 500 tonnellate saranno aperte dalla Comunità rispettivamente per il 1999, 2000 e 2001 e gli anni successivi, per l'importazione di:

- Prodotti a base di zuccheri (compreso il cioccolato bianco) non contenenti cacao di cui al codice NC 1704 90 e

- Cioccolato e altre prepazioni alimentari contenenti cacao di cui ai codici NC 1806 32, 1806 90 e 1905 30.

I dazi applicabili a questa quota saranno i dazi erga omnes ridotti del 50 % per un massimo di 35,15 EUR/100 kg.

IV. BEVANDE ALCOLICHE

Entrambe le parti sono d'accordo nell'applicare un regime di esenzione doganale alle merci di cui ai codici NC 2208 50, 2208 60, 2208 90 a partire dall'entrata in vigore del presente accordo.