21999A0202(01)

Protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente

Gazzetta ufficiale n. L 028 del 02/02/1999 pag. 0003 - 0063


PROTOCOLLO di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «Comunità»,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

dall'altra,

CONSIDERANDO che l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, in appresso denominato «l'accordo europeo», è stato firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991 ed è entrato in vigore il 1° febbraio 1994;

CONSIDERANDO che la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia hanno aderito all'Unione europea il 1° gennaio 1995;

CONSIDERANDO che, a norma degli articoli 76, 102 e 128 dell'atto di adesione del 1994, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia devono applicare, a decorrere dal 1° gennaio 1995, le disposizioni degli accordi preferenziali conclusi dalla Comunità con determinati paesi terzi fra cui l'Ungheria;

CONSIDERANDO che il 1° gennaio 1995 la Comunità ha adottato misure transitorie sotto forma di contingenti tariffari autonomi che tengono conto delle concessioni tariffarie preferenziali applicate dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia nei confronti della Repubblica di Ungheria, e considerando che il 1° gennaio 1995 la Repubblica di Ungheria ha adottato misure transitorie sotto forma di contingenti tariffari autonomi che tengono conto del regime tariffario preferenziale applicato dalla Repubblica di Ungheria nei confronti della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, in particolare per quanto riguarda i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati;

CONSIDERANDO che gli impegni assunti dalla Comunità e dalla Repubblica di Ungheria nell'ambito dei negoziati dell'Uruguay Round impongono di modificare i regimi tariffari all'importazione nella Comunità e nella Repubblica di Ungheria, in particolare quelli relativi ai prodotti agricoli e ai prodotti agricoli trasformati;

CONSIDERANDO che l'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e l'applicazione dei risultati dell'Uruguay Round potrebbero incidere sulle concessioni bilaterali nell'ambito dell'accordo europeo e che, pertanto, occorre adeguare l'accordo mediante un protocollo di adeguamento dei suoi aspetti commerciali;

CONSIDERANDO che con decisione 95/131/CE (1) il Consiglio ha deciso di applicare a titolo provvisorio, a decorrere dal 1° gennaio 1995, l'accordo bilaterale negoziato dalla Commissione a nome della Comunità europea, che modifica il protocollo addizionale all'accordo europeo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea;

CONSIDERANDO che con decisione 96/224/CE (2) il Consiglio ha deciso di applicare a titolo provvisorio, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'accordo bilaterale negoziato dalla Commissione europea a nome della Comunità europea in seguito al riesame e alla modifica del protocollo addizionale all'accordo europeo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria,

HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti delle disposizioni commerciali dell'accordo resi necessari dall'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e dall'entrata in vigore dei risultati dell'Uruguay Round nel settore agricolo, e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

LA COMUNITÀ EUROPEA:

Manfred SCHEICH

Ambasciatore,

Rappresentante permanente della Repubblica d'Austria,

Presidente del comitato dei rappresentanti permanenti

Günther BURGHARDT

Direttore generale della Direzione generale delle Relazioni politiche esterne della Commissione delle Comunità europee

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA:

Péter BALÁZS

Sottosegretario aggiunto del ministero degli Affari economici

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il protocollo addizionale all'accordo europeo sul commercio dei prodotti tessili è così modificato:

1) L'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato A del presente protocollo.

2) La parte 1 dell'allegato III è sostituita dal testo di cui all'allegato B del presente protocollo.

3) L'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino dell'appendice A, titolo IV è così modificato:

«- due lettere che indicano lo Stato membro dove avviene lo sdoganamento:

>SPAZIO PER TABELLA>

»

4) Il modello del certificato di origine accluso all'appendice A è sostituito da quello riportato nell'allegato C del presente protocollo.

5) Il modello della licenza di esportazione accluso all'appendice A è sostituito da quello riportato nell'allegato D del presente protocollo.

6) Il modello del certificato applicabile ad alcuni prodotti dell'artigianato e del folclore accluso all'allegato dell'appendice C è sostituito da quello riportato nell'allegato E del presente protocollo.

7) L'allegato dell'appendice B è sostituito dal testo riportato nell'allegato F del presente protocollo.

Articolo 2

Con riguardo ai prodotti agricoli trasformati:

1) Il testo del protocollo 3 dell'accordo europeo è sostituito da quello riportato nell'allegato G del presente protocollo.

2) L'articolo 8, paragrafo 1 dell'accordo europeo è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e dell'Ungheria elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata della Comunità e della tariffa doganale ungherese, basata sulla nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I del protocollo 3.»

3) L'articolo 18, paragrafo 2 dell'accordo è sostituito dal seguente:

«2. Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata della Comunità e della tariffa doganale ungherese, basata sulla nomenclatura combinata, e i prodotti elencati nell'allegato I e nel protocollo 3, fatta eccezione per i prodotti della pesca definiti dal regolamento (CEE) n. 3678/91.»

Articolo 3

Con riguardo ai prodotti agricoli:

1) Gli allegati VIIIa e VIIIb e gli allegati IXa e IXb dell'accordo europeo sono sostituiti rispettivamente dai testi di cui agli allegati H e I del presente protocollo.

2) L'articolo 20, paragrafi 2 e 3 dell'accordo europeo è sostituito dal seguente:

«2. Il regime preferenziale concesso alle importazioni nella Comunità dei prodotti originari dell'Ungheria è stabilito nell'allegato VIII.»

«3. Il regime preferenziale concesso alle importazioni in Ungheria dei prodotti originari della Comunità è stabilito nell'allegato IX.»

3) L'articolo 20, paragrafo 4 è abrogato.

4) Gli allegati Xa, Xb, Xc, XIa, XIb, XIc e XId dell'accordo sono abrogati.

Articolo 4

Gli allegati fanno parte integrante del presente protocollo. Il presente protocollo fa parte dell'accordo.

Articolo 5

Il presente protocollo è approvato dalla Comunità e dalla Repubblica di Ungheria in conformità delle rispettive procedure. Le parti prendono le misure necessarie per l'attuazione del presente protocollo.

Articolo 6

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla notifica dell'avvenuto espletamento delle relative procedure ad opera delle parti contraenti a norma dell'articolo 5.

Articolo 7

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, olandese, inglese, finlandese, francese, tedesca, greca, italiana, portoghese, spagnola, svedese e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Hecho en Bruselas, el treinta de octubre de mil novecientos noventa y ocho.

Udfærdiget i Bruxelles, den tredivte oktober nitten hundrede og otteoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am dreißigsten Oktober neunzehnhundertachtundneunzig.

¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò ôñéÜíôá Ïêôùâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ïêôþ.

Done at Brussels on the thirtieth day of October in the year one thousand nine hundred and ninety-eight.

Fait à Bruxelles, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Fatto a Bruxelles, addì trenta ottobre millenovecentonovantotto.

Gedaan te Brussel, de dertigste oktober negentienhonderd achtennegentig.

Feito em Bruxelas, em trinta de Outubro de mil novecentos e noventa e oito.

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä lokakuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkahdeksan.

Som skedde i Bryssel den trettionde oktober nittonhundranittioåtta.

Kelt Brüsszelben, 1998. október 30. napján.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

A Magyar Köztársaság Kormánya részérõl

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

(1) GU L 94 del 26.4.1995, pag. 1.

(2) GU L 81 del 30.3.1996, pag. 264.

ALLEGATO A

«ALLEGATO II

(Le designazioni complete dei prodotti delle categorie elencate nel presente allegato figurano nell'allegato I)

>SPAZIO PER TABELLA>

»

ALLEGATO B

«ALLEGATO III

MASSIMALI UNGHERESI PER LE ESPORTAZIONI COMUNITARIE

PARTE 1

Massimali comunitari all'interno del contingente globale ungherese

>SPAZIO PER TABELLA>

Note:

1. Nel gestire il suo contingente globale per i beni di consumo, l'Ungheria garantisce un trattamento preferenziale ai tessili e ai capi di abbigliamento di origine comunitaria, anche per quanto riguarda la classificazione.

2. I livelli dei sottocontingenti comunitari indicati nel presente allegato saranno adeguati, qualora il consumo interno in Ungheria dovesse aumentare in misura considerevole, onde migliorare le condizioni di accesso al mercato per la Comunità. In particolare, la quota comunitaria dei sottocontingenti non deve essere ridotta in seguito ad una maggiorazione del livello totale del contingente globale per i beni di consumo.

Le designazioni complete dei prodotti figurano nella parte 2.»

ALLEGATO C

«Allegato all'appendice A, articolo 2, paragrafo 1

>INIZIO DI UN GRAFICO>

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight - Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net. (2) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente. 1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays) 5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays) ORIGINAL 2No 3 Quota year Année contingentaire 4 Category number Numéro de catégorie CERTIFICATE OF ORIGIN (Textile products) CERTIFICAT D'ORIGINE (Produits textiles) 6 Country of origin Pays d'origine 7 Country of destination Pays de destination 8 Place and date of shipment - Means of transport Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport 9 Supplementary details Données supplémentaires 10 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES 11 Quantity (1) Quantité (1) 12 FOB value (2) Valeur fob (2) 13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 6, conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté européenne. 14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) At - À . , on - le . (Signature) (Stamp - Cachet)>FINE DI UN GRAFICO>

»

ALLEGATO D

«Allegato all'appendice A, articolo 7, paragrafo 1

>INIZIO DI UN GRAFICO>

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight - Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net. (2) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente. 1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays) 5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays) ORIGINAL 2No 3 Quota year Année contingentaire 4 Category number Numéro de catégorie EXPORT LICENCE (Textile products) LICENCE D'EXPORTATION (Produits textiles) 6 Country of origin Pays d'origine 7 Country of destination Pays de destination 8 Place and date of shipment - Means of transport Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport 9 Supplementary details Données supplémentaires 10 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES 11 Quantity (1) Quantité (1) 12 FOB value (2) Valeur fob (2) 13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case 3 pour la catégorie désignée dans la case 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté européenne. 14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) At - À . , on - le . (Signature) (Stamp - Cachet)>FINE DI UN GRAFICO>

»

ALLEGATO E

«Allegato all'appendice C

>INIZIO DI UN GRAFICO>

(1) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente. (2) Delete as appropriate - Biffer la (les) mention(s) inutile(s). 1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays) 3 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays) ORIGINAL 2No CERTIFICATE in regard to HANDLOOMS, TEXTILE HANDICRAFTS and TRADITIONAL TEXTILE PRODUCTS, OF THE COTTAGE INDUSTRY, issued in conformity with and under the conditions regulating trade in textile products with the European Community. CERTIFICAT relatif aux TISSUS, TISSÉS SUR MÉTIERS À MAIN, aux PRODUITS TEXTILES FAITS À LA MAIN, et aux PRODUITS TEXTILES RELEVANT DU FOLKLORE TRADITIONNEL, DE FABRICATION ARTISANALE, délivré en conformité avec et sous les conditions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté européenne. 4 Country of origin Pays d'origine 5 Country of destination Pays de destination 6 Place and date of shipment - Means of transport Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport 7 Supplementary details Données supplémentaires 8 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES 9 Quantity Quantité 10 FOB value (1) Valeur fob (1) 11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the consignment described above includes only the following textile products of the cottage industry of the country shown in box No 4: (a) fabrics woven on looms operated solely by hand or foot (handlooms) (2); (b) garments or other textile articles obtained manually from the fabrics described under (a) and sewn solely by hand without the aid of any machine (handicrafts) (2); (c) traditional folklore handicraft textile products made by hand, as defined in the list agreed between the European Community and the country shown in box No 4. Je soussigné certifie que l'envoi décrit ci-dessus contient exclusivement les produits textiles suivants relevant de la fabrication artisanale du pays figurant dans la case 4: (a) tissus tissés sur des métiers actionnés à la main ou au pied (handlooms) (2); (b) vêtements ou autres articles textiles obtenus manuellement à partir de tissus décrits sous (a) et cousus uniquement à la main sans l'aide d'une machine (handicrafts) (2); (c) produits textiles relevant du folklore traditionnel fabriqués à la main, comme définis dans la liste convenue entre la Communauté européenne et le pays indiqué dans la case 4. 12 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) At - À . , on - le . (Signature) (Stamp - Cachet)>FINE DI UN GRAFICO>

»

ALLEGATO F

«Allegato dell'appendice B

TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO

>SPAZIO PER TABELLA>

»

ALLEGATO G

«PROTOCOLLO 3

sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra l'Ungheria e la Comunità

Articolo 1

1. La Comunità e l'Ungheria applicano ai prodotti agricoli trasformati, indipendentemente dall'esistenza di contingenti, i dazi elencati negli allegati I e II secondo le modalità ivi stabilite.

2. Il Consiglio di associazione può decidere di:

- ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati ai sensi del presente protocollo;

- modificare i dazi indicati negli allegati;

- aumentare o abolire i contingenti tariffari.

3. Il Consiglio di associazione può sostituire i dazi fissati dal presente protocollo con un regime stabilito in base ai prezzi di mercato applicati dalla Comunità e dall'Ungheria ai prodotti agricoli effettivamente utilizzati per ottenere i prodotti agricoli trasformati oggetto del presente protocollo. Esso stabilisce l'elenco delle merci soggette a questo regime e, pertanto, l'elenco dei prodotti di base, nonché le norme di applicazione generali.

Articolo 2

I dazi applicati a norma dell'articolo 1 possono essere ridotti con decisione del Consiglio di associazione:

- qualora vengano ridotti i dazi applicati ai prodotti di base negli scambi tra la Comunità e l'Ungheria o

- in seguito a riduzioni derivanti da concessioni reciproche riguardanti i prodotti agricoli trasformati.

Le riduzioni di cui al primo trattino del primo comma vengono calcolate in rapporto alla parte del dazio designata come elemento agricolo, che corrisponde ai prodotti agricoli effettivamente utilizzati per ottenere i prodotti agricoli trasformati in questione, e detratte dai dazi applicati a questi prodotti agricoli di base.

Articolo 3

La Comunità e l'Ungheria si informano delle disposizioni amministrative prese per i prodotti contemplati dal presente protocollo.

Dette disposizioni devono garantire lo stesso trattamento a tutte le parti interessate ed essere per quanto possibile semplici e flessibili.

ALLEGATO I

(TABELLE 1-5)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO H

«ALLEGATO VIII

>SPAZIO PER TABELLA>

Allegato all'allegato H

Regime di prezzi minimi all'importazione per talune frutta molli destinate alla trasformazione

Le importazioni nella Comunità dei prodotti elencati nel presente allegato, originari dell'Ungheria, sono soggette alle condizioni precisate nel presente allegato

1. I prezzi minimi all'importazione fissati per i seguenti prodotti sono:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. I prezzi minimi all'importazione di cui all'articolo 1 vengono rispettati spedizione per spedizione. Qualora il valore dichiarato in dogana sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, si riscuote un dazio compensativo pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il valore dichiarato in dogana.

3. Se ritiene probabile che i prezzi all'importazione di un prodotto contemplato dal presente allegato scendano, a breve termine, al di sotto dei prezzi minimi all'importazione, la Commissione europea ne informa le autorità ungheresi affinché possano rimediare alla situazione.

4. Su richiesta della Comunità o dell'Ungheria, il Comitato di associazione esamina il funzionamento del sistema o la revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione prendendo, se del caso, le decisioni necessarie.

5. Per favorire e promuovere lo sviluppo del commercio a vantaggio di tutte le parti in causa, tre mesi prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione si tiene una riunione di consultazione tra la Commissione europea e le organizzazioni di produttori europei interessate, da una parte, e le autorità, le organizzazioni di produttori e le organizzazioni di esportatori di tutti i paesi esportatori associati, dall'altra.

Durante la riunione si discute della situazione del mercato delle frutta molli, comprese le previsioni di produzione, la situazione delle scorte, l'andamento dei prezzi e i possibili sviluppi del mercato, nonché la possibilità di adeguare l'offerta alla domanda.

Scambio di lettere tra la Comunità e l'Ungheria sui prezzi di entrata applicati alle importazioni di ortofrutticoli nella Comunità

A. Lettera dell'Ungheria

Signor . . .,

l'accordo sull'adeguamento della parte agricola dell'accordo europeo in seguito all'attuazione dell'Uruguay Round e all'ampliamento della Comunità europea, firmato in data odierna tra la Comunità europea e l'Ungheria, non contiene disposizioni relative al regime dei prezzi di entrata applicato alle importazioni di ortofrutticoli nella Comunità.

Le Parti hanno deciso di proseguire le consultazioni in merito onde cercare una soluzione che, tenendo conto anche dell'esperienza delle ultime campagne di commercializzazione, permetta di mantenere le relazioni commerciali che esistono da sempre tra la Comunità e l'Ungheria per i prodotti in questione. Nel frattempo, l'Ungheria beneficerà di un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli altri paesi associati.

Le parti, inoltre, proseguiranno i colloqui, secondo le procedure corrispondenti dell'accordo europeo, onde trovare quanto prima soluzioni reciprocamente accettabili a tutte le altre questioni ancora in sospeso.

La prego di confermarmi che il Consiglio dell'Unione europea è d'accordo sul contenuto della presente lettera.

Voglia accettare, Signor . . ., l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica di Ungheria

B. Lettera della Comunità

Signor . . .,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera di oggi così redatta:

"L'accordo sull'adeguamento della parte agricola dell'accordo europeo in seguito all'attuazione dell'Uruguay Round e all'ampliamento della Comunità europea, firmato in data odierna tra la Comunità europea e l'Ungheria, non contiene disposizioni relative al regime dei prezzi di entrata applicato alle importazioni di ortofrutticoli nella Comunità.

Le parti hanno deciso di proseguire le consultazioni in merito onde cercare una soluzione che, tenendo conto anche dell'esperienza delle ultime campagne di commercializzazione, permetta di mantenere le relazioni commerciali che esistono da sempre tra la Comunità e l'Ungheria per i prodotti in questione. Nel frattempo, l'Ungheria beneficerà di un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli altri paesi associati.

Le parti, inoltre, proseguiranno i colloqui, secondo le procedure corrispondenti dell'accordo europeo, onde trovare quanto prima soluzioni reciprocamente accettabili a tutte le altre questioni ancora in sospeso.

La prego di confermarmi che il Consiglio dell'Unione europea è d'accordo sul contenuto della presente lettera."

Mi pregio confermarLe che il Consiglio dell'Unione europea è d'accordo sul contenuto della presente lettera.

Voglia accettare, Signor . . ., l'espressione della mia profonda stima.

Per il Consiglio dell'Unione europea»

ALLEGATO I

«ALLEGATO IX

>SPAZIO PER TABELLA>

»