21998D1218(03)

Decisione n. 3/98 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altro, del 23 novembre 1998, recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione dell'Ungheria a programmi comunitari nel settore della cultura

Gazzetta ufficiale n. L 343 del 18/12/1998 pag. 0039 - 0041


DECISIONE N. 3/98 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altro del 23 novembre 1998 recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione dell'Ungheria a programmi comunitari nel settore della cultura (98/723/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica d'Ungheria dall'altro (1),

visto il protocollo addizionale dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altro (2), relativo alla partecipazione dell'Ungheria ai programmi comunitari, in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del protocollo addizionale, l'Ungheria può partecipare ai programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti o alle altre azioni della Comunità, in particolare nel settore della cultura;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del protocollo addizionale, il Consiglio di associazione decide le condizioni e le modalità della partecipazione dell'Ungheria alle attività di cui all'articolo 1,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'Ungheria partecipa ai programmi della Comunità europea Caleidoscopio, Arianna e Raffaello, conformemente alle condizioni e alle modalità riportate negli allegati I e II che formano parte integrante della presente decisione.

Articolo 2

La decisione è applicabile per la durata dei programmi.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1998.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

W. SCHÜSSEL

(1) GU L 347 del 31. 12. 1993, pag. 269.

(2) GU L 317 del 30. 12. 1995, pag. 30.

ALLEGATO I

CONDIZIONI E MODALITÀ DELLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA AI PROGRAMMI CALEIDOSCOPIO, ARIANNA E RAFFAELLO

1. L'Ungheria partecipa a tutte le azioni previste dai programmi Caleidoscopio, Arianna e Raffaello (in appresso denominati «i programmi») nel rispetto - salvo disposizioni contrarie della presente decisione - degli obiettivi, dei criteri, delle procedure e dei termini definiti dalla decisione n. 719/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 marzo 1996, che istituisce un programma di sostegno alle attività artistiche e culturali di dimensione europea (in appresso denominato «Caleidoscopio») (1), la decisione n. 2085/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che istituisce un programma di sostegno, comprendente la traduzione, al settore del libro e della lettura (in appresso denominato «Arianna») (2) e la decisione n. 2228/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1997, che istituisce un programma comunitario di azione in materia di beni culturali (in appresso denominato «Raffaello») (3).

2. Le condizioni e le modalità di presentazione, valutazione e selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e di cittadini ungheresi aventi diritto sono le stesse che valgono per le istituzioni, le organizzazioni e i cittadini aventi diritto nella Comunità.

3. Per garantire la dimensione comunitaria dei programmi, le azioni e i progetti transnazionali proposti dall'Ungheria devono includere un numero di partner degli Stati membri della Comunità. Tale numero minimo è determinato, nell'ambito dell'attuazione dei programmi, in base alla natura delle varie attività, al numero dei partecipanti ai diversi progetti e al numero dei paesi che partecipano ai programmi.

4. L'Ungheria versa ogni anno un contributo al bilancio generale delle Comunità europee per coprire il costo della sua partecipazione ai programmi (cfr. allegato II). Il comitato di associazione sarà autorizzato a adattare tale contributo ongiqualvolta ciò sia necessario.

5. Gli Stati membri della Comunità e l'Ungheria si impegneranno al massimo, nell'ambito delle disposizioni esistenti, per favorire la libera circolazione e il soggiorno di tutte le persone aventi diritto a partecipare ai programmi, che viaggiano tra l'Ungheria e gli Stati membri della Comunità a causa della loro partecipazione ad azioni coperte dalla presente decisione.

6. Fatte salve le responsabilità della Commissione e della Corte dei conti della Comunità europea in merito al controllo e alla valutazione dei programmi definiti dalle decisioni relative ai programmi Caleidoscopio, Arianna e Raffaello (articoli 8, 8 e 10 rispettivamente), la partecipazione dell'Ungheria ai programmi è seguita costantemente e congiuntamente dall'Ungheria e dalla Commissione delle Comunità europee. L'Ungheria presenta alla Commissione le relazioni necessarie e partecipa alle altre attività specifiche stabilite dalla Comunità in questo contesto.

7. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 5 della decisione relativa a Caleidoscopio, all'articolo 5 della decisione relativa ad Arianna e all'articolo 7 della decisione relativa a Raffaello, l'Ungheria è invitata a partecipare alle riunioni di coordinamento sulle eventuali questioni concernenti l'attuazione della presente decisione, che si svolgeranno anteriormente alle riunioni periodiche dei comitati dei programmi. La Commissione informerà l'Ungheria circa i risultati di tali riunioni periodiche.

8. La lingua utilizzata nelle procedure relative alle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e in tutti gli altri aspetti amministrativi dei programmi è una delle lingue ufficiali della Comunità.

(1) GU L 99 del 20. 4. 1996, pag. 20.

(2) GU L 291 del 24. 10. 1997, pag. 26.

(3) GU L 305 dell'8. 11. 1997, pag. 31.

ALLEGATO II

CONTRIBUTO FINANZIARIO DELL'UNGHERIA AI PROGRAMMI CALEIDOSCOPIO, ARIANNA E RAFFAELLO

1. Il contributo finanziario dell'Ungheria copre i seguenti elementi:

- l'aiuto finanziario dei programmi ai partecipanti ungheresi;

- i costi amministrativi supplementari legati alla gestione dei programmi da parte della Commissione e determinati dalla partecipazione dell'Ungheria.

2. Per ogni esercizio finanziario l'importo complessivo delle sovvenzioni o degli altri aiuti finanziari versati al programma dai beneficiari ungheresi non deve eccedere il contributo versato dall'Ungheria, previa detrazione dei costi amministrativi supplementari.

Qualora il contributo versato dall'Ungheria al bilancio generale delle Comunità europee, previa detrazione dei costi amministrativi supplementari, fosse superiore all'importo complessivo delle sovvenzioni o degli altri aiuti finanziari ricevuti dai beneficiari ungheresi nell'ambito dei programmi, la Commissione rinvierebbe il saldo all'esercizio finanziario successivo ed esso sarebbe dedotto dal contributo dell'anno successivo. Se un'eccedenza di questo tipo permane alla fine dei programmi, l'importo corrispondente è rimborsato dall'Ungheria.

3. Caleidoscopio

A partire dal 1998, il contributo annuo dell'Ungheria ammonta a 91 523 ecu. Di questi, 5 987 copriranno i costi amministrativi supplementari legati alla gestione del programma da parte della Commissione, determinati dalla partecipazione dell'Ungheria.

4. Arianna

A partire dal 1998, il contributo annuo dell'Ungheria ammonta a 26 001 ecu. Di questi 1 701 copriranno i costi amministrativi supplementari legati alla gestione del programma da parte della Commissione, determinati dalla partecipazione dell'Ungheria.

5. Raffaello

A partire dal 1998, il contributo annuo dell'Ungheria ammonta a 112 324 ecu. Di questi, 7 348 copriranno i costi amministrativi supplementari legati alla gestione del programma da parte della Commissione, determinati dalla partecipazione dell'Ungheria.

6. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale della Comunità si applica, in particolare, alla gestione del contributo dell'Ungheria.

Dopo l'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione invia all'Ungheria una richiesta di fondi, che corrisponde al suo contributo ai costi, previsto dalla presente decisione.

Questo contributo è espresso in ecu e versato su un conto bancario in ecu della Commissione.

L'Ungheria versa il suo contributo ai costi annuali, previsto dalla presente decisione, in funzione della richiesta di fondi e al più tardi tre mesi dopo la spedizione di quest'ultima. Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo darà luogo ad un pagamento, da parte dell'Ungheria, di interessi sull'importo restante alla data di scadenza. Il tasso d'interesse corrisponde al tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria nel corso del mese di scadenza, per le sue operazioni in ecu, maggiorato dell'1,5 %.

7. L'Ungheria paga i costi amministrativi supplementari di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, attingendo dal suo bilancio nazionale.

8. Per il 1998, l'Ungheria paga il 50 % dei rimanenti costi di partecipazione a Caleidoscopio, Arianna e Raffaello attingendo dal suo bilancio nazionale, e il 50 % facendo ricorso al programma nazionale Phare, fatte salve le consuete procedure di programmazione Phare.

Per il 1999, l'Ungheria paga il 50 % dei rimanenti costi di partecipazione a Raffaello attingendo dal suo bilancio nazionale, e il 50 % facendo ricorso al programma nazionale Phare, fatte salve le consuete procedure di programmazione Phare.

Per il 2000, per la partecipazione dell'Ungheria a Raffaello si applica la stessa ripartizione, a condizione che siano disponibili i relativi stanziamenti di bilancio nella Comunità e in Ungheria.