21998D1216(01)

Decisione n. 2/98 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, del 29 ottobre 1998, recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Bulgaria al programma comunitario nel settore della gioventù

Gazzetta ufficiale n. L 340 del 16/12/1998 pag. 0030 - 0032


DECISIONE N. 2/98 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra del 29 ottobre 1998 recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Bulgaria al programma comunitario nel settore della gioventù (98/714/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo concluso tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte e la Bulgaria, dall'altra (1),

visto il protocollo addizionale all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra (2), relativo alla partecipazione della Bulgaria ai programmi comunitari, in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del protocollo addizionale, la Bulgaria può partecipare ai programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti o alle altre azioni della Comunità, in particolare nel settore della gioventù;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del protocollo addizionale, il Consiglio di associazione decide le condizioni e le modalità della partecipazione della Bulgaria alle attività di cui all'articolo 1,

DECIDE:

Articolo 1

La Bulgaria partecipa al programma della Comunità europea «Gioventù per l'Europa», conformemente alle condizioni e alle modalità precisate negli allegati I e II, che formano parte integrante della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica per tutta la durata del programma «Gioventù per l'Europa».

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 29 ottobre 1998.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

N. MIHAILOVA

(1) GU L 358 del 31. 12. 1994, pag. 2.

(2) GU L 317 del 30. 12. 1995, pag. 25.

ALLEGATO I

CONDIZIONI E MODALITÀ DELLA PARTECIPAZIONE DELLA BULGARIA AL PROGRAMMA «GIOVENTÙ PER L'EUROPA»

1. La Bulgaria partecipa a tutte le azioni del programma «Gioventù per l'Europa» (in appresso denominato «il programma») nel rispetto - fatte salve disposizioni contrarie della presente decisione - degli obiettivi, dei criteri, delle procedure e dei termini definiti dalla decisione n. 818/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, relativa all'adozione della terza fase del programma «Gioventù per l'Europa» (1).

2. Le condizioni e le modalità di presentazione, valutazione e selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e degli individui delle Bulgaria aventi diritto, sono le stesse che valgono per le istituzioni, le organizzazioni e gli individui aventi diritto nella Comunità.

Le azioni di preparazione e di formazione linguistica riguardano le lingue ufficiali della Comunità. In casi eccezionali, qualora l'attuazione dei programmi lo richieda, si potranno accettare altre lingue.

3. Per garantire la dimensione comunitaria del programma, le azioni e i progetti transnazionali proposti dalla Bulgaria devono includere un numero minimo di partner degli Stati membri della Comunità. Tale numero minimo è determinato, nel quadro dell'attuazione del programma, in base alla natura delle attività, al numero dei partecipanti al progetto e al numero dei paesi che partecipano al programma. Le azioni e i progetti portati avanti soltanto dalla Bulgaria e da Stati EFTA che aderiscono all'accordo SEE o da altri paesi terzi, compresi quelli che, avendo concluso un accordo di associazione con la Comunità, possono partecipare ai programmi, non beneficiano dell'aiuto finanziario della Comunità.

4. Conformemente alle disposizioni in materia contenute nella decisione relativa al programma «Gioventù per l'Europa», la Bulgaria fornisce le strutture e i meccanismi adeguati a livello nazionale e adotta tutte le misure necessarie al coordinamento e all'organizzazione dell'attuazione dei programmi.

5. La Bulgaria versa ogni anno un contributo al bilancio generale delle Comunità per coprire i costi della sua partecipazione al programma (cfr. allegato II).

Il Comitato di associazione sarà autorizzato a adeguare tale contributo ogniqualvolta ciò sia necessario.

6. Gli Stati membri della Comunità e la Bulgaria si impegneranno al massimo, nel quadro delle attuali disposizioni, per favorire la libera circolazione e il soggiorno dei giovani e delle altre persone aventi diritto, che viaggiano tra la Bulgaria e la Comunità a causa della loro partecipazione ad azioni coperte dalla presente decisione.

7. Fatte salve le responsabilità della Commissione e della Corte dei conti delle Comunità europee in merito al controllo e alla valutazione del programma di cui all'articolo 9 della decisione relativa al programma «Gioventù per l'Europa», la partecipazione della Bulgaria al programma è sorvegliata costantemente e congiuntamente dalla Commissione e dalla Bulgaria. La Bulgaria presenta alla Commissione le relazioni necessarie e partecipa a tutte le altre attività intraprese dalla Comunità in questo contesto.

8. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 6 della decisione relativa al programma «Gioventù per l'Europa», la Bulgaria è invitata a partecipare alle riunioni di coordinamento sulle eventuali questioni concernenti l'attuazione della presente decisione, che si svolgeranno anteriormente alle riunioni periodiche del comitato. La Commissione informerà la Bulgaria circa i risultati di tali riunioni periodiche.

9. La lingua utilizzata nelle procedure relative alle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e in tutti gli altri aspetti amministrativi dei programmi, è una delle lingue ufficiali della Comunità.

(1) GU L 87 del 20. 4. 1995, pag. 1.

ALLEGATO II

CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA BULGARIA AL PROGRAMMA «GIOVENTÙ PER L'EUROPA»

1. Il contributo finanziario della Bulgaria copre i seguenti elementi:

- le sovvenzioni o gli altri aiuti finanziari accordati ai partecipanti bulgari nel quadro del programma;

- l'aiuto finanziario dei programmi al funzionamento dell'agenzia nazionale;

- i costi amministrativi supplementari legati alla gestione del programma da parte della Commissione europea e determinati dalla partecipazione della Bulgaria.

2. Per ogni esercizio finanziario, l'importo complessivo delle sovvenzioni o degli altri aiuti finanziari ricevuti nel quadro del programma da beneficiari e agenzie nazionali bulgari non deve eccedere il contributo versato dalla Bulgaria, previa detrazione dei costi amministrativi supplementari.

Qualora la partecipazione pagata dalla Bulgaria al bilancio generale delle Comunità europee, dopo deduzione dei costi amministrativi aggiuntivi, fosse maggiore della somma globale dei sussidi o di altro sostegno finanziario ricevuto in base al programma dai beneficiari bulgari e dall'agenzia nazionale, la Commissione trasferirà il saldo al successivo esercizio di bilancio, e sarà dedotto dalla partecipazione dell'anno successivo. Nel caso tale tipo di saldo sussistesse alla fine del programma l'ammontare corrispondente sarà rimborsato alla Bulgaria.

3. Il contributo annuo della Bulgaria è il seguente:

- 273 000 ecu nel 1998 per la sua partecipazione alle azioni AI, BI, C ed E. 18 000 di essi copriranno i costi amministrativi supplementari connessi alla gestione del programma da parte della Commissione, determinati dalla partecipazione della Bulgaria.

- 385 000 ecu nel 1999 per la sua partecipazione a tutte le azioni del programma, eccetto l'azione D. 25 000 di essi copriranno i costi amministrativi supplementari connessi alla gestione del programma da parte della Commissione, determinati dalla partecipazione della Bulgaria.

4. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee si applica, in particolare, alla gestione del contributo della Bulgaria.

Dopo l'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio del 1999, la Commissione invia alla Bulgaria una richiesta di fondi, che corrisponde al suo contributo ai costi, previsto dalla presente decisione.

Questo contributo è espresso in ecu e versato su un conto bancario in ecu della Commissione.

Il calcolo del contributo annuo è basato sulla partecipazione ad un intero esercizio finanziario. Se la decisione del Consiglio di associazione entra in vigore nel corso dell'anno, il contributo per tale anno viene adeguato tenendo conto dello stato di attuazione dei programmi per quell'anno in particolare.

La Bulgaria versa il suo contributo ai costi annuali, previsto dalla presente decisione, in funzione della richiesta di fondi e al più tardi tre mesi dopo la spedizione di quest'ultima. Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo darà luogo ad un pagamento, da parte della Bulgaria, di interessi sull'importo restante alla data di scadenza. Il tasso d'interesse corrisponde al tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria nel corso del mese di scadenza, per le sue operazioni in ecu (1), maggiorato dell'1,5 %.

5. La Bulgaria paga i costi amministrativi supplementari di cui al paragrafo 3, attingendo dal suo bilancio nazionale.

6. La Bulgaria paga inoltre, attingendo dal suo bilancio nazionale rispettivamente del 1998 e del 1999, 5 100 ecu e 108 000 ecu dei rimanenti costi del suo contributo annuo di cui al paragrafo 3.

Con riserva delle consuete procedure di programmazione Phare, i restanti 249 900 ecu e 252 000 ecu sono coperti dai programmi indicativi nazionali annuali Phare per la Bulgaria rispettivamente del 1998 e del 1999.

(1) Tasso pubblicato mensilmente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee - Serie C.