21998D1125(02)

98/671/CE: Decisione n. 3/98 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato e la Repubblica di Polonia, dall'altro, del 5 novembre 1998, recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Polonia a programmi comunitari nel settore della cultura

Gazzetta ufficiale n. L 315 del 25/11/1998 pag. 0038 - 0040


DECISIONE N. 3/98 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato e la Repubblica di Polonia, dall'altro del 5 novembre 1998 recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Polonia a programmi comunitari nel settore della cultura (98/671/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Polonia dall'altro (1),

visto il protocollo addizionale dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Polonia, dall'altro (2), relativo alla partecipazione della Polonia ai programmi comunitari, in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del protocollo addizionale, la Polonia può partecipare ai programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti o alle altre azioni della Comunità, in particolare nel settore della cultura;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del protocollo addizionale, il Consiglio di associazione decide le condizioni e le modalità della partecipazione della Polonia alle attività di cui all'articolo 1,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Polonia partecipa ai programmi della Comunità europea Caleidoscopio, Arianna e Raffaello, conformemente alle condizioni e alle modalità riportate negli allegati I e II che formano parte integrante della presente decisione.

Articolo 2

La decisione è applicabile per la durata dei programmi.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addi 5 novembre 1998.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

W. SCHÜSSEL

(1) GU L 348 del 31. 12. 1993, pag. 2.

(2) GU L 317 del 30. 12. 1995, pag. 35.

ALLEGATO I

CONDIZIONI E MODALITÀ DELLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA AI PROGRAMMI CALEIDOSCOPIO, ARIANNA E RAFFAELLO

1. La Polonia partecipa a tutte le azioni previste dai programmi Caleidoscopio, Arianna e Raffaello (in appresso denominati «i programmi») nel rispetto - salvo disposizioni contrarie della presente decisione - degli obiettivi, dei criteri, delle procedure e dei termini definiti dalla decisione n. 719/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 marzo 1996, che istituisce un programma di sostegno alle attività artistiche e culturali di dimensione europea (in appresso denominato «Caleidoscopio» (1), la decisione n. 2085/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che istituisce un programma di sostegno, comprendente la traduzione, al settore del libro e della lettura (in appresso denominato «Arianna») (2), e la decisione n. 2228/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1997, che istituisce un programma comunitario di azione in materia di beni culturali (in appresso denominato «Raffaello») (3).

2. Le condizioni e le modalità di presentazione, valutazione e selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e di cittadini polacchi aventi diritto sono le stesse che valgono per le istituzioni, le organizzazioni e i cittadini aventi diritto nella Comunità.

3. Per garantire la dimensione comunitaria dei programmi, le azioni e i progetti transnazionali proposti dalla Polonia devono includere un numero minimo di partner degli Stati membri della Comunità. Tale numero minimo è determinato, nell'ambito dell'attuazione dei programmi, in base alla natura delle varie attività, al numero dei partecipanti ai diversi progetti e al numero dei paesi che partecipano ai programmi.

4. La Polonia versa ogni anno un contributo al bilancio generale delle Comunità europee per coprire il costo della sua partecipazione ai programmi (cfr. allegato II). Il Comitato di associazione sarà autorizzato a adattare tale contributo ogniqualvolta ciò sia necessario.

5. Gli Stati membri della Comunità e la Polonia si impegneranno al massimo, nell'ambito delle disposizioni esistenti, per favorire la libera circolazione e il soggiorno di tutte le persone aventi diritto a partecipare ai programmi, che viaggiano tra la Polonia e gli Stati membri della Comunità a causa della loro partecipazione ad azioni coperte dalla presente decisione.

6. Fatte salve le responsabilità della Commissione e della Corte dei conti della Comunità europea in merito al controllo e alla valutazione dei programmi definiti dalle decisioni relative ai programmi Caleidoscopio, Arianna e Raffaello (articoli 8, 8 e 10 rispettivamente), la partecipazione della Polonia ai programmi è seguita costantemente e congiuntamente dalla Polonia e dalla Commissione delle Comunità europee. La Polonia presenta alla Commissione le relazioni necessarie e partecipa alle altre attività specifiche stabilite dalla Comunità in questo contesto.

7. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 5 della decisione relativa a Caleidoscopio, all'articolo 5 della decisione relativa ad Arianna e all'articolo 7 della decisione relativa a Raffaello, la Polonia è invitata a partecipare alle riunioni di coordinamento sulle eventuali questioni concernenti l'attuazione della presente decisione, che si svolgeranno anteriormente alle riunioni periodiche dei comitati dei programmi. La Commissione informerà la Polonia circa i risultati di tali riunioni periodiche.

8. La lingua utilizzata nelle procedure relative alle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e in tutti gli altri aspetti amministrativi dei programmi è una delle lingue ufficiali della Comunità.

(1) GU L 99 del 20. 4. 1996, pag. 20.

(2) GU L 291 del 24. 10. 1997, pag. 26.

(3) GU L 305 dell'8. 11. 1997, pag. 31.

ALLEGATO II

CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA POLONIA AI PROGRAMMI CALEIDOSCOPIO, ARIANNA E RAFFAELLO

1. Il contributo finanziario della Polonia comprende i seguenti elementi:

- l'aiuto finanziario dei programmi ai partecipanti polacchi;

- i costi amministrativi supplementari legati alla gestione dei programmi da parte della Commissione e determinati dalla partecipazione della Polonia.

2. Per ogni esercizio finanziario l'importo complessivo delle sovvenzioni o degli altri aiuti finanziari versati ai programmi dai beneficiari polacchi non deve eccedere il contributo versato dalla Polonia, previa detrazione dei costi amministrativi supplementari.

Qualora il contributo versato dalla Polonia al bilancio generale delle Comunità europee, previa detrazione dei costi amministrativi supplementari, fosse superiore all'importo complessivo delle sovvenzioni o degli altri aiuti finanziari ricevuti dai beneficiari polacchi nell'ambito dei programmi, la Commissione rinvierebbe il saldo all'esercizio finanziario successivo ed esso sarebbe dedotto dal contributo dell'anno successivo. Se un'eccedenza di questo tipo permane alla fine dei programmi, l'importo corrispondente è rimborsato alla Polonia.

3. Caleidoscopio

A partire dal 1998, il contributo annuo della Polonia ammonta a 266 284 ecu. Di questi, 17 420 copriranno i costi amministrativi supplementari legati alla gestione del programma da parte della Commissione, determinati dalla partecipazione della Polonia.

4. Arianna

A partire dal 1998, il contributo annuo della Polonia ammonta a 75 649 ecu. Di questi, 4 949 copriranno i costi amministrativi supplementari legati alla gestione del programma da parte della Commissione, determinati dalla partecipazione della Polonia.

5. Raffaello

A partire dal 1998, il contributo annuo della Polonia ammonta a 326 804 ecu. Di questi, 21 380 copriranno i costi amministrativi supplementari legati alla gestione del programma da parte della Commissione, determinati dalla partecipazione della Polonia.

6. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale della Comunità si applica, in particolare, alla gestione del contributo della Polonia.

Dopo l'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione invia alla Polonia una richiesta di fondi, che corrisponde al suo contributo ai costi, previsto dalla presente decisione.

Questo contributo è espresso in ecu e versato su un conto bancario in ecu della Commissione.

La Polonia versa il suo contributo ai costi annuali, previsto dalla presente decisione, in funzione della richiesta di fondi e al più tardi tre mesi dopo la spedizione di quest'ultima. Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo darà luogo ad un pagamento, da parte della Polonia, di interessi sull'importo restante alla data di scadenza. Il tasso d'interesse corrisponde al tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria nel corso del mese di scadenza, per le sue operazioni in ecu, maggiorato dell'1,5 %.

7. La Polonia paga i costi amministrativi supplementari di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, attingendo dal suo bilancio nazionale.

8. La Polonia paga il 3 %, il 13 % e il 23 % dei rimanenti costi di partecipazione ai programmi, attingendo dal suo bilancio nazionale rispettivamente del 1998, del 1999 e del 2000.

Fatte salve le consuete procedure di programmazione Phare, i rimanenti 97 %, 87 % e 77 % saranno coperti dai programmi indicativi nazionali annui di Phare per la Polonia, relativi agli anni 1998, 1999 e 2000, a condizione che nel 2000 siano disponibili i relativi stanziamenti di bilancio.