21998D1125(01)

Decisione n. 2/98 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, del 5 novembre 1998, recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Polonia al programma comunitario per le piccole e medie imprese

Gazzetta ufficiale n. L 315 del 25/11/1998 pag. 0035 - 0037


DECISIONE N. 2/98 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra del 5 novembre 1998 recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Polonia al programma comunitario per le piccole e medie imprese (98/670/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (1),

visto il protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, relativo alla partecipazione della Polonia ai programmi comunitari, in particolare gli articoli 1 e 2 (2),

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del protocollo aggiuntivo, la Polonia può partecipare ai programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti o alle altre azioni della Comunità, segnatamente nel settore delle piccole e medie imprese;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del protocollo aggiuntivo, il Consiglio di associazione decide le condizioni e le modalità della partecipazione della Polonia alle attività di cui all'articolo 1,

DECIDE:

Articolo 1

La Polonia partecipa al terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea (1997-2000) secondo le condizioni e le modalità definite negli allegati I e II, che formano parte integrante della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica per tutta la durata del programma.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 5 novembre 1998.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

W. SCHÜSSEL

(1) GU L 348 del 31. 12. 1993, pag. 2.

(2) GU L 317 del 30. 12. 1995, pag. 35.

ALLEGATO I

CONDIZIONI E MODALITÀ DELLA PARTECIPAZIONE DELLA POLONIA AL TERZO PROGRAMMA PLURIENNALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI) NELL'UNIONE EUROPEA (1997-2000)

1. La Polonia partecipa a tutte le attività del terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea (1997-2000) (in appresso denominato «programma») nel rispetto - salvo disposizioni contrarie della presente decisione - degli obiettivi, dei criteri, delle procedure e dei termini definiti dalla decisione 97/15/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativa ad un terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea (1997-2000) (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1.

2. Le condizioni e le modalità di presentazione, valutazione e selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e dei privati polacchi potenziali beneficiari sono le stesse che valgono per le istituzioni, le organizzazioni e i privati potenziali beneficiari della Comunità.

3. Per garantire una dimensione comunitaria al programma, per i progetti e le attività transnazionali proposti dalla Polonia potrà essere eventualmente richiesto un numero minimo di partner degli Stati membri della Comunità determinato, nel quadro dell'attuazione del programma, in base alla natura delle attività, al numero dei partner coinvolti in un determinato progetto e al numero dei paesi che partecipano al programma.

4. La Polonia verserà ogni anno un contributo al bilancio generale delle Comunità europee per coprire il costo della sua partecipazione al programma (cfr. allegato II). Il comitato di associazione è autorizzato, all'occorrenza, a adattare detto contributo.

5. Gli Stati membri della Comunità e la Polonia si impegneranno al massimo, nel quadro delle disposizioni vigenti, per agevolare la libera circolazione e il libero soggiorno di tutte le persone che possono beneficiare del programma, che viaggiano tra la Polonia e gli Stati membri della Comunità per partecipare alle attività contemplate dalla presente decisione.

6. Fatte salve le competenze della Commissione e della Corte dei conti della Comunità europea in merito alla valutazione del programma in conformità della decisione relativa ad un terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea (articolo 6), la partecipazione della Polonia al programma sarà valutata costantemente e congiuntamente dalla Polonia e della Commissione delle Comunità europee. La Polonia presenterà alla Commissione le relazioni necessarie e parteciperà ad altre attività specifiche stabilite dalla Comunità a tale riguardo.

7. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 4 della decisione relativa ad un terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea, la Polonia sarà invitata a partecipare alle riunioni di coordinamento sulle eventuali questioni concernenti l'attuazione della presente decisione, che precederanno le riunioni periodiche del comitato del programma. La Commissione informerà la Polonia circa i risultati di tali riunioni periodiche.

8. La lingua utilizzata nelle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e in tutti gli altri aspetti amministrativi del programma sarà una delle lingue ufficiali della Comunità.

(1) GU L 6 del 10. 1. 1997, pag. 25.

ALLEGATO II

CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA POLONIA AL TERZO PROGRAMMA PLURIENNALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI) NELL'UNIONE EUROPEA (1997-2000)

1. Il contributo finanziario della Polonia copre i seguenti elementi:

- il sostegno finanziario del programma per la partecipazione delle entità polacche alle attività secondo le modalità definite all'allegato I.1,

- i costi amministrativi supplementari inerenti alla gestione del programma da parte della Commissione e determinati dalla partecipazione della Polonia.

2. Per ciascun esercizio di bilancio, l'importo complessivo delle sovvenzioni o di qualsiasi altra forma di sostegno finanziario versati dal programma a beneficiari polacchi non deve superare il contributo versato dalla Polonia, previa detrazione dei costi amministrativi supplementari.

Qualora il contributo versato dalla Polonia al bilancio generale delle Comunità europee previa detrazione dei costi amministrativi supplementari sia superiore all'importo complessivo delle sovvenzioni o delle altre forme di sostegno finanziario ricevuti dai beneficiari polacchi nel quadro del programma, la Commissione trasferirà il saldo all'esercizio finanziario successivo e lo detrarrà dal contributo dell'anno successivo. Se alla fine del programma dovesse rimanere un'eccedenza, l'importo corrispondente sarà rimborsato alla Polonia.

3. Il contributo annuale della Polonia ammonterà a 1 006 014 ECU dal 1998 in poi. Su questo importo, 65 814 ECU copriranno i costi amministrativi supplementari inerenti alla gestione del programma da parte della Commissione e determinati dalla partecipazione della Polonia.

4. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee si applica, in particolare, alla gestione del contributo della Polonia.

All'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione invierà alla Polonia una richiesta di fondi, corrispondente al suo contributo ai costi a norma della presente decisione.

Questo contributo è espresso in ecu e versato su un conto bancario in ecu della Commissione.

La Polonia verserà il suo contributo ai costi annuali, previsto dalla presente decisione, in funzione della richiesta di fondi e al più tardi dopo tre mesi dall'invio di quest'ultima. Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo darà luogo al pagamento, da parte della Polonia, di interessi sull'importo restante alla data di scadenza. Il tasso d'interesse corrisponde al tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria, per le sue operazioni in ecu, nel mese di scadenza, maggiorato dell'1,5 %.

5. La Polonia pagherà i costi amministrativi supplementari di cui al paragrafo 3 attingendo dal suo bilancio nazionale.

6. La Polonia pagherà rispettivamente il 3 % (1998), il 13 % (1999) e il 23 % (2000) dei rimanenti costi di partecipazione al programma attingendo dal suo bilancio nazionale.

Fatte salve le consuete procedure di programmazione Phare, il 97 % (1998), l'87 % (1999) e il 77 % (2 000) rimanenti saranno coperti dall'assegnazione annuale Phare per la Polonia.