21998D0709(02)

Decisione del comitato misto SEE n. 73/97 del 4 ottobre 1997 che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

Gazzetta ufficiale n. L 193 del 09/07/1998 pag. 0039 - 0039


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 73/97 del 4 ottobre 1997 che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando che la decisione ha, tra l'altro, modificato il protocollo 31 dell'accordo del Comitato misto SEE (1) n. 54/96;

considerando che è opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo ad un programma d'azione comunitaria in materia di prevenzione della tossicodipendenza nel quadro dell'azione nel campo della sanità pubblica (1996-2000), prevista dalla decisione n. 102/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

considerando che è quindi necessario modificare il protocollo 31 dell'accordo per consentire di estendere la cooperazione a decorrere dal 1° gennaio 1997,

DECIDE:

Articolo 1

Nel protocollo 31 dell'accordo:

1) il trattino seguente è aggiunto all'articolo 16, paragrafo 1:

«- 397 D 0102: Decisione n. 102/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, riguardante l'adozione di un programma d'azione comunitaria in materia di prevenzione della tossicodipendenza nel quadro dell'azione nel campo della sanità pubblica (1996-2000) (GU L 19 del 22. 1. 1997, pag. 25).»

2) il testo dell'articolo 16, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

«2. Gli Stati EFTA partecipano ai programmi e alle azioni della Comunità di cui ai primi tre trattini del paragrafo 1 a decorrere dal 1° gennaio 1996 e al programma di cui al quarto trattino a decorrere dal 1° gennaio 1997.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 5 ottobre 1997, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo. Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1997.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. BULL

(1) GU L 21 del 23. 1. 1997, pag. 9.

(2) GU L 19 del 22. 1. 1997, pag. 25.