Decisione del Comitato misto SEE n. 57/96 del 28 ottobre 1996 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE
Gazzetta ufficiale n. L 160 del 04/06/1998 pag. 0036 - 0037
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 57/96 del 28 ottobre 1996 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98, considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 15/96 del Comitato misto SEE, del 4 marzo 1996 (1); considerando che l'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 13/96 del Comitato misto SEE, del 1° marzo 1996 (2); considerando che il regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio abroga il regolamento (CEE) n. 594/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono (3); considerando che occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (4), DECIDE: Articolo 1 Il testo del punto 12 del capitolo XV dell'allegato II è soppresso. Articolo 2 Il testo seguente è aggiunto nel capitolo III dell'allegato XX dell'accordo, al punto 21a (Direttiva del Consiglio 92/72/CEE): «21aa 394 R 3093: Regolamento (CE) n. 3093/94 del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 333 del 22. 12. 1994, pag. 1). Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento summenzionato devono essere lette nel seguente modo: a) All'articolo 3: i) ai paragrafi da 1 a 6, anziché "paragrafi da 8 a 12", leggi "paragrafi da 8 a 10"; ii) al paragrafo 7, anziché "dei paragrafi 10, 11 e 12", leggi "del paragrafo 10"; iii) al paragrafo 1, il terzo e il quarto comma non si applicano; iv) ai paragrafi da 2 a 5 e al paragrafo 7, il secondo e il terzo comma non si applicano; v) i paragrafi 11 e 12 non si applicano. b) All'articolo 4: i) nei paragrafi da 1 a 7, anziché "Salvo il disposto del paragrafo 10, ciascun produttore provvede a che", leggi "Ciascun produttore provvede a che"; ii) al paragrafo 8: - il riferimento al paragrafo 10 non si applica; - l'ultimo comma del primo capoverso non si applica; - l'ultimo comma non si applica; iii) il paragrafo 10 non si applica. c) Il capitolo III non si applica. d) Gli articoli 16, 17 e 18 non si applicano. I paesi EFTA adottano, a livello nazionale, le misure necessarie per conformarsi alle corrispondenti disposizioni del protocollo di Montreal e del regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio». Articolo 3 I testi del regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio, nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il 1° novembre 1996, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo. Articolo 5 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, addì 28 ottobre 1996. Per il Comitato misto SEE Il Presidente H. HAFSTEIN (1) GU L 124 del 23. 5. 1996, pag. 17. (2) GU L 124 del 23. 5. 1996, pag. 15. (3) GU L 67 del 14. 3. 1991, pag. 1. (4) GU L 333 del 22. 12. 1994, pag. 1.