Decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra del 22 dicembre 1997 relativa all'esportazione di taluni prodotti di acciaio CECA e CE dalla Repubblica ceca verso la Comunità per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1998 (rinnovo del sistema di duplice controllo)
Gazzetta ufficiale n. L 013 del 19/01/1998 pag. 0099 - 0112
DECISIONE N. 3/97 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra del 22 dicembre 1997 relativa all'esportazione di taluni prodotti di acciaio CECA e CE dalla Repubblica ceca verso la Comunità per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1998 (rinnovo del sistema di duplice controllo) (98/76/CE) IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE, considerando che il gruppo di contatto di cui all'articolo 10 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, entrato in vigore il 1° febbraio 1995, si è riunito il 31 ottobre 1997 e ha deciso di raccomandare al Consiglio di associazione istituito a norma dell'articolo 104 dell'accordo il rinnovo, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1998, del sistema di duplice controllo istituito nel 1997 con la decisione n. 4/96 del Consiglio di associazione; considerando che il Consiglio di associazione, dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti, ha accettato questa raccomandazione, DECIDE: Articolo 1 1. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1998, le importazioni nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato I originari della Repubblica ceca sono soggette alla presentazione di un documento di vigilanza conforme al modello che figura nell'allegato II, rilasciato dalle autorità della Comunità. 2. La classificazione dei prodotti cui si applica la presente decisione si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in prosieguo denominata «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC»). L'origine di detti prodotti è determinata secondo le norme in vigore nella Comunità. 3. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1998, le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici elencati nell'allegato I originari della Repubblica ceca sono inoltre soggette al rilascio di un documento di esportazione da parte delle autorità ceche competenti. L'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione delle merci cui si riferisce il documento. La spedizione si considera effettuata alla data in cui le merci sono caricate sul mezzo di trasporto per l'esportazione. 4. Il documento di esportazione deve essere conforme al modello che figura nell'allegato III. Esso è valido per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità. 5. La Repubblica ceca notifica alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle competenti autorità governative ceche autorizzate a rilasciare e a verificare i documenti di esportazione e trasmette i facsimili dei timbri e delle firme utilizzati. La Repubblica ceca informa inoltre la Commissione di qualsiasi modifica di tali dati. 6. Nell'allegato IV sono riprese alcune disposizioni tecniche per l'applicazione del sistema di duplice controllo. Articolo 2 1. La Repubblica ceca si impegna a fornire alla Comunità informazioni statistiche precise sui documenti di esportazione rilasciati dalle autorità ceche a norma dell'articolo 1. Dette informazioni devono essere trasmesse alla Comunità entro la fine del mese successivo a quello cui le statistiche si riferiscono. 2. La Comunità si impegna a fornire alle autorità della Repubblica ceca informazioni statistiche precise sui documenti di vigilanza rilasciati dagli Stati membri riguardo ai documenti d'esportazione rilasciati dalle autorità ceche a norma dell'articolo 1. Dette informazioni devono essere trasmesse alle autorità ceche entro la fine del mese successivo a quello cui le statistiche si riferiscono. Articolo 3 All'occorrenza, su richiesta di una delle parti si tengono consultazioni in merito a qualsiasi problema derivante dall'applicazione della presente decisione. Le consultazioni devono essere avviate senza indugio. Le parti partecipano alle consultazioni tenute a norma del presente articolo con spirito di cooperazione e con il desiderio di appianare le loro divergenze. Articolo 4 Le comunicazioni da effettuare in base alla presente decisione devono essere inviate: - per la Comunità, alla Commissione delle Comunità europee (DG I/D/2 e DG III/C/1); - per la Repubblica ceca, alla Missione della Repubblica ceca presso le Comunità europee e al Ministero dell'Industria e del Commercio della Repubblica ceca. Articolo 5 La presente decisione è vincolante per la Comunità e per la Repubblica ceca, che prendono le misure necessarie alla sua esecuzione. Articolo 6 La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione. Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1997. Per il Consiglio di associazione Il Presidente J. POOS ALLEGATO I REPUBBLICA CECA Elenco dei prodotti soggetti al sistema di duplice controllo (1998) Lamiera pesante (esclusi i codici ex NC) 7208 40 10 7208 51 30 7208 51 50 7208 51 91 7208 51 99 7208 52 91 7208 52 99 7208 54 10 7208 90 10 7208 90 90 Prodotti laminati a freddo 7209 15 00 7209 16 90 7209 17 90 7209 18 91 7209 18 99 7209 25 00 7209 26 90 7209 27 90 7209 28 90 7211 23 10 7211 23 51 7211 29 20 Vergella 7213 10 00 7213 20 00 7213 91 10 7213 91 20 7213 91 41 7213 91 49 7213 91 70 7213 91 90 7213 99 10 7213 99 90 7221 00 10 7221 00 90 7227 10 00 7227 20 00 7227 90 10 7227 90 50 7227 90 95 Travi e profilati 7216 31 11 7216 31 19 7216 31 91 7216 31 99 7216 32 11 7216 32 19 7216 32 91 7216 32 99 Tubi saldati Tutta la voce NC 7306 Dichiarazione comune Nel quadro della decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione, la Comunità e la Repubblica ceca hanno dichiarato che, su richiesta dei produttori di prodotti soggetti a duplice controllo, si informeranno immediatamente di qualsiasi problema connesso all'applicazione della decisione e ai prodotti contemplati che richieda consultazioni a norma dell'articolo 3. ALLEGATO II >INIZIO DI UN GRAFICO> COMUNITÀ EUROPEA DOCUMENTO DI VIGILANZA 1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA) 2. Numero di rilascio 3. Luogo e data previsti per l'importazione 4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono) 5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo) 6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura) 7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura) 8. Ultimo giorno di validità 9. Designazione delle merci 10. Codice delle merci (NC) e categoria 11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari 12. Valore cif frontiera CE in Ecu 13. Indicazioni supplementari 14. Visto dell'autorità competente Data: . Firma: . Timbro 1 1 Originale per il destinatario 15. IMPUTAZIONI Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata 16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità) 17. In cifre 18. In lettere per la quantità imputata 19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data di imputazione 20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Unire qui l'eventuale aggiunta >FINE DI UN GRAFICO> >INIZIO DI UN GRAFICO> COMUNITÀ EUROPEA DOCUMENTO DI VIGILANZA 1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)2. Numero di rilascio 3. Luogo e data previsti per l'importazione 4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono) 5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo) 6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura) 7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura) 8. Ultimo giorno di validità 9. Designazione delle merci 10. Codice delle merci (NC) e categoria 11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari 12. Valore cif frontiera CE in Ecu 13. Indicazioni supplementari 14. Visto dell'autorità competente Data: . Firma: . Timbro 2 2 Esemplare per l'autorità competente 15. IMPUTAZIONI Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata 16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità) 17. In cifre 18. In lettere per la quantità imputata 19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data di imputazione 20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Unire qui l'eventuale aggiunta >FINE DI UN GRAFICO> ALLEGATO III >INIZIO DI UN GRAFICO> (1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. 1 Exporter (name, full address, country) ORIGINAL 2 No 3 Year 4 Product group 5 Consignee (name, full address, country) EXPORT DOCUMENT (ECSC and EC steel products) 6 Country of origin 7 Country of destination 8 Place and date of shipment - Means of transport 9 Supplementary details 10 Description of goods - Manufacturer 11 CN code 12 Quantity (1) 13 FOB value (2) 14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY 15 Competent authority (name, full address, country) At . , on . (Signature) (Stamp) >FINE DI UN GRAFICO> DOCUMENTO DI ESPORTAZIONE (prodotti di acciaio CECA e CE) >INIZIO DI UN GRAFICO> 1. Esportatore (ragione sociale, indirizzo completo, paese) 2. Numero 3. Anno 4. Categoria dei prodotti 5. Destinatario (ragione sociale, indirizzo completo, paese) 6. Paese d'origine 7. Paese di destinazione 8. Luogo e data di spedizione - Mezzo di trasporto 9. Indicazioni complementari 10. Descrizione delle merci - Produttore 11. Codice NC 12. Quantitativo (1) 13. Valore FOB (2) 14. DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE 15. Autorità competente (denominazione, indirizzo completo, paese) Fatto a. , il. . (Firma) (Timbro) (1) Indicare il peso netto (in chilogrammi) e il quantitativo nell'unità prevista se diverso dal peso netto.(2) Nella valuta del contratto di vendita. >FINE DI UN GRAFICO> >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> >INIZIO DI UN GRAFICO> (1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. 1 Exporter (name, full address, country) COPY 2 No 3 Year 4 Product group 5 Consignee (name, full address, country) EXPORT DOCUMENT (ECSC and EC steel products) 6 Country of origin 7 Country of destination 8 Place and date of shipment - Means of transport 9 Supplementary details 10 Description of goods - Manufacturer 11 CN code 12 Quantity (1) 13 FOB value (2) 14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY 15 Competent authority (name, full address, country) At . , on . (Signature) (Stamp) >FINE DI UN GRAFICO> ALLEGATO IV REPUBBLICA CECA Allegato tecnico sul sistema di duplice controllo 1. Il formato dei documenti di esportazione è di 210 x 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m². Essi sono redatti in inglese. Se vengono compilati a mano, le informazioni devono essere scritte ad inchiostro e in stampatello. I documenti possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. In tal caso, soltanto la prima copia è l'originale. L'originale e le copie devono essere chiaramente contrassegnati come tali. Solo l'originale è considerato valido dalle competenti autorità della Comunità per il controllo delle esportazioni nella Comunità secondo le disposizioni del sistema di duplice controllo. 2. Ogni documento deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. Detto numero è composto dai seguenti elementi: - due lettere che indicano il paese esportatore: CZ - due lettere che indicano lo Stato membro dove avviene lo sdoganamento: >SPAZIO PER TABELLA> - un numero di una cifra che indica l'anno in questione, corrispondente all'ultima cifra dell'anno, ad esempio 8 per il 1998; - un numero di due cifre da 01 a 99, che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore; - un numero di cinque cifre da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro deve avviene lo sdoganamento. 3. I documenti di esportazione sono validi per sei mesi dalla data del rilascio, ma non oltre il 31 dicembre dell'anno indicato nella casella n. 3. 4. Dato che l'importatore deve presentare il documento di esportazione originale quando richiede un documento d'importazione, i documenti di esportazione dovrebbero essere rilasciati, nella misura del possibile, per singole operazioni commerciali anziché per contratti globali. 5. Qualora sia veramente necessario tutelare il segreto commerciale, la Repubblica ceca può non indicare i prezzi nel documento di esportazione. In tal caso, nella casella n. 9 del documento di esportazione deve essere specificato il motivo di tale omissione, precisando che le informazioni relative ai prezzi sono a disposizione, su richiesta, delle autorità comunitarie competenti. 6. I documenti di esportazione possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono, nel qual caso recano la dicitura «issued retrospectively». 7. In caso di furto, perdita o distruzione di un documento di esportazione, l'esportatore può rivolgersi all'autorità governativa competente che l'ha rilasciato per ottenere un duplicato sulla base dei documenti d'esportazione in suo possesso. I duplicati devono recare la dicitura «duplicate» e la data dei documenti di esportazione originali. 8. Le autorità competenti della Comunità vengono informate immediatamente del ritiro o della modifica dei documenti di esportazione già rilasciati nonché, se del caso, dei motivi del ritiro o della modifica.