21998A1203(01)

Convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali - Dichiarazione della Comunità europea relativa alla competenza

Gazzetta ufficiale n. L 326 del 03/12/1998 pag. 0006 - 0033


CONVENZIONE SUGLI EFFETTI TRANSFRONTALIERI DEGLI INCIDENTI INDUSTRIALI

Preambolo

LE PARTI INTERESSATE DALLA PRESENTE CONVENZIONE,

CONSAPEVOLI del fatto che è particolarmente importante, nell'interesse delle generazioni presenti e future, proteggere gli esseri umani e l'ambiente contro gli effetti degli incidenti industriali,

RICONOSCENDO che è importante ed urgente prevenire gli effetti nocivi degli incidenti industriali sugli esseri umani e l'ambiente nonché promuovere tutte le azioni mirate ad incoraggiare l'applicazione razionale, economica ed efficace di misure di prevenzione, preparazione e lotta che possano permettere uno sviluppo economico ecologicamente razionale e duraturo,

TENENDO CONTO del fatto che gli effetti degli incidenti industriali possono manifestarsi anche oltrefrontiera richiedendo quindi una cooperazione tra gli Stati,

AFFERMANDO la necessità di promuovere una cooperazione internazionale attiva tra gli Stati interessati prima, durante e dopo un incidente, di intensificare le giuste politiche e di rafforzare e coordinare l'azione ad un livello appropriato al fine di poter più facilmente prevenire gli effetti oltrefrontiera degli incidenti industriali, prepararvisi e combatterli,

NOTANDO l'importanza e l'utilità d'accordi bilaterali e multilaterali per prevenire gli effetti degli incidenti industriali, per prepararvisi e combatterli,

COSCIENTI del ruolo giocato a questo riguardo dalla Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (CEE) e ricordando, in particolare, le norme di condotta stabilite dalla CEE riguardo all'inquinamento accidentale delle acque interne oltrefrontiera e la Convenzione sulla valutazione delle conseguenze ambientali nello stesso contesto,

PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE le disposizioni stabilite nell'atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), il documento conclusivo della riunione dei rappresentanti degli Stati partecipanti alla CSCE, svoltasi a Vienna, ed i risultati della Riunione di Sofia sulla protezione ambientale della CSCE, nonché attività e meccanismi previsti nel Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (PNUE), specialmente il programma «APPEL», dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIT), in particolare la Raccolta di direttive pratiche per la prevenzione dei grandi incidenti industriali, e d'altre organizzazioni internazionali competenti,

CONSIDERANDO le disposizioni stabilite dalla dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente ed in particolare il principio 21 secondo il quale gli Stati hanno, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite ed ai principi di diritto internazionale, il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo la propria politica ambientale ed il dovere di fare in modo che le attività esercitate nei limiti della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non provochi danni ambientali in altri Stati o in zone non comprese in alcuna giurisdizione nazionale,

TENENDO CONTO del principio «inquinante - pagante» in quanto principio generale del diritto internazionale sull'ambiente,

RILEVANDO i principi del diritto e del costume internazionali, in particolare i principi di buon vicinato, di reciprocità, di non discriminazione e di buona fede,

HANNO CONVENUTO SU QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

a) l'espressione «incidente industriale» designa un avvenimento conseguente ad un fenomeno incontrollato nello svolgimento d'ogni attività che possa mettere in gioco sostanze pericolose:

i) in un impianto, per esempio durante la fabbricazione, l'utilizzazione, lo stoccaggio, la manutenzione o l'eliminazione; o

ii) durante il trasporto, nella misura prevista al paragrafo 2, lettera d) dell'articolo 2;

b) l'espressione «attività pericolosa» designa ogni attività in cui una o più sostanze pericolose siano o possano essere presenti in quantità uguali o superiori alle quantità limite indicate nell'allegato I della presente Convenzione, e suscettibili d'avere effetti anche oltrefrontiera;

c) il termine «effetti» designa ogni conseguenza nociva diretta o indiretta, immediata o differita, di un incidente industriale, in particolare su:

i) gli esseri umani, la flora e la fauna,

ii) il suolo, l'acqua, l'aria ed il paesaggio,

iii) l'interazione tra i fattori indicati ai punti I) e II),

iv) i beni materiali ed il patrimonio culturale, compresi i monumenti storici;

d) l'espressione «effetti oltrefrontiera» designa conseguenze gravi che si manifestino nell'ambito della giurisdizione di una parte a seguito di un incidente industriale verificatosi all'interno della giurisdizione di un'altra Parte;

e) il termine «operatore» designa ogni persona fisica o morale, comprese le pubbliche autorità, che sia responsabile di un'attività, per esempio di un'attività che essa supervisiona, che si propone di gestire o che gestisce;

f) il termine «parte» designa, salvo indicazione contraria nel testo, una parte aderente alla presente Convenzione;

g) l'espressione «parte d'origine» designa la (o le) parte(i) sotto la giurisdizione della quale (o delle quali) occorre un incidente industriale o è possibile che occorra;

h) l'espressione «parte colpita» designa la (o le) parte(i) colpita(e) o che può (possono) essere colpita(e) dagli effetti oltrefrontiera di un incidente industriale;

i) l'espressione «parti interessate» designa ogni parte d'origine ed ogni parte colpita; e

j) il termine «pubblico» designa una o più persone fisiche o morali.

Articolo 2 Campo applicativo

1. La presente Convenzione riguarda la prevenzione degli incidenti industriali suscettibili di provocare conseguenze oltrefrontiera, comprese quelle degli incidenti di questo tipo provocati da catastrofi naturali, le misure da prendere per prepararvisi e per affrontarli, nonché la cooperazione internazionale relativa alla mutua assistenza, la ricerca - sviluppo, lo scambio d'informazioni e lo scambio di tecnologie per prevenire gli incidenti industriali, per prepararvisi e per affrontarli.

2. La presente Convenzione non si applica:

a) agli incidenti nucleari né alle situazioni d'emergenza radioattiva;

b) agli incidenti che avvengono in impianti militari;

c) ai crolli di dighe, salvo le conseguenze degli incidenti industriali provocati da questi crolli;

d) agli incidenti relativi a trasporti terrestri, eccetto:

i) interventi d'emergenza a seguito di tali incidenti,

ii) trasporti sul luogo dove si svolge l'attività pericolosa;

e) al rilascio accidentale d'organismi che abbiano subito modifiche genetiche;

f) agli incidenti causati da attività in ambiente marino, comprese l'esplorazione o lo sfruttamento dei fondi marini;

g) agli sversamenti d'idrocarburi o d'altre sostanze nocive in mare.

Articolo 3 Disposizioni generali

1. Le parti, tenuto conto degli sforzi già fatti a livello nazionale ed internazionale, prendono adeguate disposizioni e cooperano nel quadro della presente Convenzione, al fine di proteggere gli esseri umani e l'ambiente contro gli incidenti industriali prevenendo questi incidenti per quanto possibile, riducendone la frequenza e la gravità ed attenuandone le conseguenze. A questo fine, vengono applicate misure preventive, di preparazione e di lotta nonché misure di ripristino.

2. Le parti definiscono ed applicano senza inopportuni ritardi, tramite scambi d'informazioni, consultazioni ed altre misure di cooperazione, delle politiche e delle strategie mirate a ridurre i rischi d'incidente industriale ed a migliorare le misure preventive, di preparazione e di lotta nonché le misure di ripristino, tenendo conto, al fine di evitare duplici impieghi, degli sforzi già compiuti a livello nazionale ed internazionale.

3. Le parti controllano che l'operatore prenda tutte le misure necessarie perché l'attività pericolosa si svolga nella massima sicurezza e per prevenire gli incidenti industriali.

4. Applicando le disposizioni della presente Convenzione, le parti prendono le adeguate misure legislative, regolamentari, amministrative e finanziarie per prevenire gli incidenti industriali, per prepararvisi ed affrontarli.

5. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano gli obblighi spettanti alle parti in virtù del diritto internazionale per quanto riguarda gli incidenti industriali e le attività pericolose.

Articolo 4 Identificazione, consultazione e parere

1. Al fine di prendere delle misure preventive e di perfezionare delle misure di preparazione, la parte d'origine prende adeguate disposizioni per identificare le attività pericolose che rientrano nella propria giurisdizione e per fare in modo che le parti colpite ricevano notifica di ogni attività di questo tipo proposta o già esistente.

2. Su richiesta di una qualsiasi delle parti, quelle interessate entrano in discussione riguardo all'identificazione delle attività pericolose che, ragionevolmente, potrebbero causare conseguenze oltrefrontiera. Se le parti interessate non si trovano d'accordo sul fatto di sapere se un'attività è effettivamente un'attività pericolosa di questo tipo, una qualsiasi di queste parti può sottomettere questa questione per un parere ad una commissione d'inchiesta ai sensi dell'allegato II della presente Convenzione, a meno che le parti interessate non si accordino su un altro metodo per regolare la questione.

3. Per quanto concerne le attività pericolose, proposte o già esistenti, le parti applicano le procedure descritte nell'allegato III della presente Convenzione.

4. Qualora un'attività pericolosa sia oggetto di una valutazione dell'impatto sull'ambiente conformemente alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto sull'ambiente in un contesto oltrefrontiera e qualora questa valutazione comprenda in particolare una valutazione degli effetti oltrefrontiera di incidenti industriali causati dall'attività pericolosa esercitata conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, la decisione definitiva presa ai fini della Convenzione sulla valutazione dell'impatto sull'ambiente in un contesto oltrefrontiera rispetta le condizioni stabilite dalla presente Convenzione.

Articolo 5 Estensione volontaria della Procedura

Le parti interessate dovrebbero avviare, su iniziativa di una qualsiasi di una di loro, un dibattito sull'opportunità di trattare come attività pericolosa un'attività non prevista nell'allegato I. Di comune accordo, possono ricorrere ad uno strumento di consulenza di loro scelta o ad una commissione d'inchiesta ai sensi dell'allegato II, per ottenerne il parere. Se le parti interessate sono d'accordo, la Convenzione o una parte di quest'ultima viene applicata per l'attività in questione come se si trattasse di un'attività pericolosa.

Articolo 6 Prevenzione

1. Le parti prendono adeguate misure per prevenire gli incidenti industriali, comprese delle misure atte ad incoraggiare gli operatori ad agire in modo da ridurre il rischio di tali incidenti. Le misure che possono essere prese comprendono, tra l'altro, quelle menzionate nell'allegato IV della presente Convenzione.

2. Per ogni attività pericolosa, la parte di origine esige che l'operatore garantisca la sicurezza nello svolgimento di quest'attività fornendo delle informazioni, per esempio delle precisazioni essenziali sui procedimenti seguiti che non si limitino all'analisi ed alla valutazione descritte in dettaglio nell'allegato V della presente Convenzione.

Articolo 7 Decisioni sulla scelta del sito

Nel quadro del proprio sistema giuridico, la parte d'origine si sforza di istituire delle politiche relative alla scelta del sito di nuove attività pericolose e ad importanti modifiche delle attività pericolose esistenti, con lo scopo di limitare per quanto possibile i rischi per la popolazione e l'ambiente di tutte le parti colpite. Nell'ambito del loro sistema giuridico le parti colpite si sforzano di istituire delle politiche relative ai progetti di gestione significativi nelle zone che possono essere colpite dalle conseguenze oltrefrontiera di un incidente causato da un'attività pericolosa in modo da limitare per quanto possibile i rischi. Elaborando ed istituendo queste politiche le parti dovrebbero prendere in considerazione gli elementi riportati nell'allegato V, paragrafo 2, punti da 1 ad 8 nonché nell'allegato VI della presente Convenzione.

Articolo 8 Preparazione alle situazioni di emergenza

1. Le parti prendono delle misure appropriate per organizzare la preparazione alle situazioni di emergenza e mantenere uno stato di preparazione soddisfacente al fine di poter affrontare degli incidenti industriali. Le parti controllano che siano prese delle misure di preparazione per attenuare gli effetti oltrefrontiera di tali incidenti, in quanto le misure da prendere sul posto sono di competenza dell'operatore. Le misure che possono essere prese comprendono, tra l'altro, quelle menzionate nell'Allegato VII della presente Convenzione. In particolare, le Parti interessate s'informano reciprocamente dei loro piani di emergenza.

2. La parte di origine controlla, per quanto riguarda le attività pericolose, l'elaborazione e l'applicazione dei piani di emergenza sul posto, comprese adeguate misure di lotta ed altre misure per prevenire o limitare per quanto possibile le conseguenze oltrefrontiera. La parte di origine fornisce alle altre parti interessate gli elementi di cui essa dispone per l'elaborazione dei piani di emergenza.

3. Ogni parte controlla, per quanto riguarda le attività pericolose, l'elaborazione e l'applicazione dei piani di emergenza all'esterno del sito prevedendo le misure da prendere sul proprio territorio per prevenire o limitare per quanto possibile gli effetti oltrefrontiera. Nell'elaborare questi piani si tiene conto delle conclusioni dell'analisi e della valutazione, in particolare degli elementi menzionati nell'allegato V, paragrafo 2, punti da 1 a 5. Le parti interessate si sforzano di rendere compatibili questi piani. Se possibile, stabiliscono in comune dei piani di emergenza all'esterno del sito al fine di facilitare l'adozione di misure di lotta adeguate.

4. I piani di emergenza dovrebbero essere riesaminati periodicamente o qualora le circostanze lo richiedessero, tenuto conto dell'esperienza acquisita affrontando delle reali situazioni di emergenza.

Articolo 9 Informazione e partecipazione del pubblico

1. Le parti controllano che il pubblico sia adeguatamente informato nelle zone che possono essere colpite da un incidente industriale dovuto ad un'attività pericolosa. Queste informazioni vengono diramate con mezzi giudicati appropriati dalle parti, comprendono i punti previsti nell'allegato VIII della presente Convenzione e dovrebbero tenere conto degli argomenti citati nell'allegato V, punti da 1 a 4 e 9.

2. Conformemente alle disposizioni della presente Convenzione e per quanto giusto e possibile, la parte d'origine offre agli abitanti delle zone che possono essere colpite la possibilità di partecipare alle procedure pertinenti al fine di far conoscere le proprie opinioni e le eventuali preoccupazioni riguardo le misure di prevenzione e di preparazione, e controlla che le possibilità offerte agli abitanti della parte colpita siano equivalenti a quelle offerte ai propri abitanti.

3. Le parti, conformemente al loro sistema giuridico e sulla base della reciprocità, in caso lo desiderino, concedono alle persone fisiche e morali che subiscono o che possono subire le conseguenze oltrefrontiera di un incidente industriale verificatosi sul territorio di una parte l'accesso, alle stesse condizioni, alle relative procedure amministrative e giudiziarie in grado di far operare le persone che dipendono dalla propria giurisdizione, offrendo loro in particolare la possibilità di intentare un'azione legale e di fare appello a seguito di una decisione che possa ledere i propri diritti, assicurando loro un trattamento analogo nell'ambito di queste procedure.

Articolo 10 Sistemi di notifica degli incidenti industriali

1. Le parti prevedono la creazione e l'utilizzazione al giusto livello di sistema di notifica degli incidenti industriali che siano compatibili ed efficaci, al fine di ricevere e comunicare notifiche di incidenti industriali contenenti le informazioni necessarie per affrontare le conseguenze che si verificano oltrefrontiera.

2. In caso di incidente industriale o di minaccia imminente di incidente industriale che abbia o che possa avere effetti anche oltrefrontiera, la parte d'origine controlla che questa notifica sia subito fatta alle parti colpite, ad un livello adeguato, tramite i sistemi di notifica degli incidenti industriali. Questa notifica comprende i punti indicati nell'allegato IX della presente Convenzione.

3. Le parti interessate controllano che, in caso di incidente industriale o di imminente minaccia di incidente industriale, i piani di emergenza elaborati in base all'articolo 8 scattino appena possibile e nella misura in cui le circostanze lo richiedono.

Articolo 11 Lotta

1. Le parti controllano che, in caso di incidente industriale o di imminente minaccia di incidente industriale, siano prese appena possibile misure di lotta adeguate in supporto a mezzi più efficaci per contenerne e limitarne al massimo gli effetti.

2. In caso di incidente industriale o di imminente minaccia di incidente industriale che abbia, o che possa avere, degli effetti oltrefrontiera, le Parti interessate controllano che questi effetti siano valutati - se necessario insieme - al fine di prendere delle misure di lotta adeguate. Le parti interessate si sforzano di coordinare le proprie misure di lotta.

Articolo 12 Mutua assistenza

1. Se una parte necessita di assistenza in caso di incidente industriale, può richiederla ad altre parti, indicando il livello e il genere di assistenza necessaria. La parte che riceve una richiesta di assistenza prende una rapida decisione e fa sapere prontamente alla parte che ha inoltrato la richiesta se è in grado di fornire l'assistenza necessaria, indicando il livello dell'assistenza che potrebbe offrire e le condizioni perché questo possa avvenire.

2. Le parti interessate collaborano per facilitare la rapida fornitura dell'assistenza stabilita in base al paragrafo 1 del presente articolo, comprese, all'occorrenza, delle misure che limitino per quanto possibile le conseguenze e gli effetti dell'incidente industriale, e per fornire un'assistenza di carattere generale. Se il dibattito tra le parti riguardanti la garanzia di una mutua assistenza non è regolato da accordi bilaterali o multilaterali, l'assistenza è fornita conformemente all'allegato X della presente Convenzione, a meno che le parti non decidano altrimenti.

Articolo 13 Responsabilità

Le parti appoggiano appropriate iniziative internazionali finalizzate ad elaborare norme, criteri e procedure concernenti la responsabilità.

Articolo 14 Ricerca-sviluppo

Le parti, all'occorrenza, intraprendono lavori di ricerca-sviluppo sui metodi e le tecnologie da applicare per prevenire gli incidenti industriali, per prepararvisi ed affrontarli, e collaborano nell'esecuzione di questi lavori. A tale fine, le parti incoraggiano e favoriscono attivamente la cooperazione scientifica e tecnologica, compresa la ricerca di procedimenti meno pericolosi per limitare i rischi di incidente e per prevenire e limitare le conseguenze degli incidenti industriali.

Articolo 15 Scambi di informazioni

Le parti si scambiano, a livello multilaterale o bilaterale, le informazioni che possono, ragionevolmente, essere ottenute, compresi gli elementi menzionati nell'allegato XI della presente Convenzione.

Articolo 16 Scambi di tecnologie

1. Le parti, conformemente alle loro legislazioni, normative e pratiche, facilitano lo scambio di tecnologie per prevenire gli effetti degli incidenti industriali, per prepararvisi ed affrontarli, in particolare impegnandosi a promuovere:

a) lo scambio di tecnologie disponibili secondo diverse modalità finanziarie;

b) i contatti diretti e la cooperazione nel settore industriale;

c) lo scambio di informazioni e di dati in base alle esperienze praticate; e

d) la garanzia di un'assistenza tecnica.

2. Per promuovere le attività specificate alle lettere da a) a d) del paragrafo 1 del presente articolo, le parti, creando delle condizioni favorevoli, facilitano i contatti e la cooperazione tra le organizzazioni e le persone competenti che, sia nel settore privato che in quello pubblico, sono in grado di fornire delle tecnologie, dei servizi di studi ed ingegneria, del materiale o dei mezzi finanziari.

Articolo 17 Autorità competenti e punti di contatto

1. Ogni parte designa o individua una o più autorità competente ai fini della presente Convenzione.

2. Senza pregiudicare altri accordi conclusi a livello bilaterale o multilaterale, ogni parte stabilisce un punto di contatto ai fini della notifica degli incidenti industriali prevista nell'articolo 10 ed un punto di contatto ai fini della mutua assistenza prevista nell'articolo 12. Sarebbe preferibile che il punto di contatto designato fosse lo stesso in entrambi i casi.

3. Ogni parte, entro un termine di tre mesi a partire dalla data in cui la presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti, informa le altre parti tramite il segretariato, come previsto nell'articolo 20, dell'organo (o degli organi) che essa ha designato perché agisca(no) come punto(i) di contatto, e della(e) autorità competente(i).

4. Ogni parte, entro un mese a partire dalla data della decisione, informa le altre parti, tramite il segretariato, di ogni cambiamento riguardante la (o le) designazione(i) che essa ha fatto in base al paragrafo 3 del presente articolo.

5. Ogni parte fa in modo che il proprio punto di contatto ed i sistemi di notifica degli incidenti industriali previsti nell'articolo 10 siano operativi in ogni momento.

6. Ogni parte fa in modo che il proprio punto di contatto e le autorità incaricate di indirizzare e di ricevere le richieste di assistenza e di accettarle, in base all'articolo 12, siano operative in ogni momento.

Articolo 18 Conferenza delle parti

1. I rappresentanti delle parti costituiscono la Conferenza delle parti aderenti alla presente Convenzione e tengono delle riunioni su una base regolare. La prima riunione della Conferenza delle parti è convocata al massimo un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. In seguito, la Conferenza delle parti si riunisce almeno una volta all'anno su richiesta scritta di ogni parte, a condizione che questa richiesta sia appoggiata almeno da un terzo delle parti nei sei mesi successivi alla comunicazione del segretariato a queste parti.

2. La Conferenza delle parti:

a) rispetta l'applicazione della presente Convenzione;

b) adempie funzioni consultive per incrementare la capacità delle parti di prevenire gli effetti oltrefrontiera degli incidenti industriali, di prepararvisi e di combatterli e per facilitare la garanzia di un'assistenza e di consigli tecnici su richiesta delle parti che si trovano ad affrontare degli incidenti industriali;

c) crea, secondo la necessità, dei gruppi di lavoro ed altri sistemi mirati ad esaminare le questioni relative all'applicazione ed allo sviluppo della presente Convenzione e, a questo fine, decidere studi e documenti pertinenti e sottomettere al giudizio della Conferenza delle parti alcune raccomandazioni;

d) adempie altre funzioni che possono rivelarsi necessarie in base alle disposizioni della presente Convenzione;

e) durante la sua prima riunione, esamina il regolamento interno delle proprie riunioni e l'approva per consenso.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, la Conferenza delle parti coopera anche, qualora lo ritenga utile, con le altre organizzazioni internazionali competenti.

4. Durante la sua prima riunione, la Conferenza delle parti decide un programma di lavoro tenendo conto in particolare degli elementi menzionati nell'allegato XII della presente Convenzione. Inoltre, la Conferenza delle parti decide circa il metodo di lavoro ed in particolare si pronuncia sull'opportunità di fare appello ai centri nazionali e di cooperare con le organizzazioni internazionali competenti, di mettere in piedi un sistema in vista di facilitare l'applicazione della presente Convenzione specialmente ai fini della mutua assistenza in caso di incidente industriale, e di appoggiarsi sulle attività condotte in questo campo nell'ambito delle organizzazioni internazionali competenti. Nel quadro del suo programma di lavoro, la Conferenza delle parti passa in rivista i centri nazionali, regionali ed internazionali esistenti nonché gli altri organi e programmi incaricati di coordinare le informazioni e gli sforzi riguardanti la prevenzione degli incidenti industriali e le misure da adottare per prepararvisi e per affrontarli, nell'intento di individuare altri istituti o centri internazionali che possono rivelarsi necessari per ben eseguire le mansioni indicate nell'allegato XII.

5. Durante la sua prima riunione, la Conferenza delle parti comincia a studiare delle procedure al fine di creare delle condizioni più favorevoli per uno scambio di tecnologie mirate a prevenire gli effetti degli incidenti industriali, a prepararvisi e a combatterli.

6. La Conferenza delle parti adotta direttive e criteri per facilitare l'identificazione delle attività pericolose ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 19 Diritto di voto

1. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, le parti che aderiscono alla presente Convenzione hanno diritto ciascuna ad un voto.

2. Gli organismi di integrazione economica regionale definiti nell'articolo 27, nei settori di loro competenza, dispongono, per esercitare il loro diritto di voto, di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono parti della presente Convenzione. Questi organismi non esercitano più il loro diritto di voto se i loro Stati membri esercitano il loro, e viceversa.

Articolo 20 Segretariato

Il segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa esercita le seguenti mansioni di segretariato:

a) convoca e prepara le riunioni delle parti;

b) trasmette alle parti i rapporti e le altre informazioni ricevute in base alle disposizioni della presente Convenzione;

c) adempie altre mansioni che possono assegnargli le parti.

Articolo 21 Regolamento delle controversie

1. Se nasce una controversia tra due o più parti per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, queste parti ricercano una soluzione tramite negoziazione o qualsiasi altro metodo di regolamento delle controversie che esse ritengano accettabile.

2. Quando firma, ratifica, accetta, approva la presente Convenzione o vi aderisce, o in seguito in qualsiasi altro momento, una parte può notificare per iscritto al depositario che, per le controversie che non sono state regolate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, essa accetta di considerare obbligatorio(i) nei suoi rapporti con ogni parte che accetti lo stesso obbligo, uno dei due o entrambi i metodi di regolamento di seguito descritti:

a) presentazione della controversia alla Corte internazionale di giustizia;

b) arbitrato, conformemente alla procedure indicate nell'allegato XIII della presente Convenzione.

3. Se le parti in controversia hanno accettato i due metodi di regolamento delle controversie previsti nel paragrafo 2 del presente articolo, la controversia non può essere presentata alla Corte internazionale di giustizia, a meno che le parti in controversia non decidano differentemente.

Articolo 22 Restrizioni relative alla comunicazione di informazioni

1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle parti di proteggere, conformemente a leggi, regolamenti, disposizioni amministrative o pratiche giuridiche accettate in vigore su scala nazionale, nonché ai regolamenti internazionali applicabili le informazioni relative ai dati personali ed al segreto industriale e commerciale comprese la proprietà intellettuale o la sicurezza nazionale.

2. Se una parte decide comunque di fornire informazioni così protette ad un'altra parte, la parte che riceve queste informazioni protette rispetta il loro carattere confidenziale e le condizioni che ne regolano la comunicazione, ed utilizza queste informazioni esclusivamente ai fini per i quali sono state fornite.

Articolo 23 Applicazione

Le parti rendono conto periodicamente dell'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 24 Accordi bilaterali e multilaterali

1. Le parti, per adempiere gli obblighi loro spettanti in base alla presente Convenzione, possono continuare ad applicare gli accordi bilaterali o multilaterali o gli altri accordi in vigore o concluderne di nuovi.

2. Le disposizioni della presente Convenzione non intaccano il diritto delle parti di prendere, in virtù di un accordo bilaterale o multilaterale, delle misure più rigide di quelle richieste dalla presente Convenzione.

Articolo 25 Statuto degli allegati

Gli allegati della presente Convenzione fanno parte integrante della Convenzione.

Articolo 26 Emendamenti alla convenzione

1. Ogni parte può proporre degli emendamenti alla presente Convenzione.

2. Il testo di ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione è inoltrato per iscritto al segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, che lo trasmette a tutte le parti. La Conferenza delle parti esamina le proposte di emendamento in occasione della sua successiva riunione annuale, a condizione che il segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa abbia trasmesso le proposte alle parti almeno novanta giorni prima.

3. Per gli emendamenti alla presente Convenzione - ad eccezione degli emendamenti all'allegato I, per i quali la procedura è descritta al paragrafo 4 del presente articolo:

a) gli emendamenti sono adottati per consenso dalle parti presenti alla riunione e sono inoltrati dal depositario a tutte le parti per ratifica, accettazione o approvazione;

b) gli strumenti di ratifica, di accettazione o approvazione degli emendamenti sono depositati presso il depositario. Gli emendamenti adottati conformemente al presente articolo entrano in vigore nei confronti delle parti che li hanno accettati il novantesimo giorno successivo alla data del ricevimento, da parte del depositario, del sedicesimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione;

c) in seguito, gli emendamenti entrano in vigore nei confronti di ogni altra parte il novantesimo giorno successivo al deposito di questa parte del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione degli emendamenti.

4. Per gli emendamenti all'allegato I:

a) le parti non risparmiano sforzi per pervenire ad un accordo consensuale. Se tutti gli sforzi in questo senso rimangono vani e non si raggiunge alcun accordo, gli emendamenti sono approvati, in ultima istanza, con una maggioranza di voti di nove decimi dalle parti presenti alla riunione e votanti. Gli emendamenti, se approvati dalla Conferenza delle parti, sono comunicati alle parti con una raccomandazione d'approvazione;

b) alla scadenza di un termine di dodici mesi a partire dalla data della loro comunicazione da parte del segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, gli emendamenti all'allegato I entrano in vigore nei confronti delle parti che aderiscono alla presente Convenzione che non hanno presentato notifiche conformemente alle disposizioni del paragrafo 4, lettera c) del presente articolo, a condizione che almeno sedici parti non abbiano presentato questa notifica;

c) tutte le parti che non possono approvare un emendamento all'allegato I della presente Convenzione ne danno notifica al segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, per iscritto, entro un termine di 12 mesi a partire dalla data di comunicazione dell'adozione. Il segretario esecutivo informa prontamente tutte le parti del ricevimento di questa notifica. In qualsiasi momento una parte può sostituire un'accettazione alla sua precedente notifica ed allora, nei confronti di questa parte, entra in vigore l'emendamento all'allegato I;

d) Ai fini del presente paragrafo, l'espressione «parti presenti e votanti» designa le parti presenti che hanno emesso un voto affermativo o negativo.

Articolo 27 Firma

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri della Commissione economica per l'Europa, degli Stati dotati di statuto consultivo presso la Commissione economica per l'Europa in virtù del paragrafo 8 della risoluzione 36(IV) del Consiglio economico e sociale del 28 marzo 1947 nonché delle organizzazioni di integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani, membri della Commissione economica per l'Europa, che hanno assegnato loro competenze per materie trattate dalla presente Convenzione, compresa la competenza per concludere dei trattati su queste materie, ad Helsinki il 17 ed il 18 marzo 1992 ed in seguito presso la Sede ONU a New York fino al 18 settembre 1992.

Articolo 28 Depositario

Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite svolge mansioni di depositario della presenta Convenzione.

Articolo 29 Ratifica, accettazione, approvazione ed adesione

1. La presente Convenzione è sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e degli organismi di integrazione economica regionale firmatari previsti dall'articolo 27.

2. La presente Convenzione è aperta all'adesione degli Stati e degli organismi previsti dall'articolo 27.

3. Tutte le organizzazioni previste dall'articolo 27 che divengono parti aderenti alla presente Convenzione senza che alcuno dei suoi Stati membri ne faccia parte devono rispettare tutti gli obblighi previsti dalla presente Convenzione. Qualora uno o più Stati membri di un'organizzazione di questo tipo siano anche parti aderenti alla presente Convenzione, questa organizzazione ed i suoi Stati membri convengono sulle rispettive responsabilità nell'esecuzione degli obblighi contratti in virtù della presente Convenzione. In questi casi, l'organizzazione e gli Stati membri non sono abilitati ad esercitare i diritti che derivano dalla presente Convenzione.

4. Nei loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni di integrazione economica regionale previsti dall'articolo 27 indicano l'estensione della loro competenza nei confronti delle materie trattate dalla presente Convenzione. Inoltre, queste organizzazioni informano il depositario di ogni modifica importante dell'estensione delle loro competenze.

Articolo 30 Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del sedicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, lo strumento depositato da una delle organizzazioni previste dall'articolo 27 non si aggiunge a quelli depositati dagli Stati membri di questa organizzazione.

3. Nei confronti di ogni Stato o organizzazione previsti dall'articolo 27, che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito da parte di questo Stato o questa organizzazione del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo 31 Denuncia

1. In qualsiasi momento dopo la scadenza di un termine di tre anni a partire dalla data in cui la presente Convenzione entra in vigore per una determinata parte, questa parte può denunciare la presente Convenzione tramite notifica scritta indirizzata al depositario. Questa denuncia diventa effettiva il novantesimo giorno successivo alla data in cui il depositario riceve la notifica.

2. Questa denuncia non ostacola l'applicazione dell'articolo 4 ad un'attività che sia stata oggetto di notifica in base all'articolo 4, paragrafo 1, o di una richiesta di dibattito in base all'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 32 Testi autentici

L'originale della presente Convenzione, i cui testi in inglese, francese e russo sono anch'essi autentici, è depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

IN FEDE i firmatari, a questo fine dovutamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

HELSINKI, diciassette marzo millenovecentonovantadue.

ALLEGATO I

SOSTANZE PERICOLOSE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ PERICOLOSE

Le quantità indicate di seguito sono rapportate ad ogni attività o gruppo di attività. Se le cifre riportate nella parte I rappresentano una gamma di quantità, la quantità limite è quella che in ogni caso corrisponde al massimo. Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, è la quantità inferiore indicata in ogni gamma che diverrà la quantità limite, salvo emendamenti.

Se una sostanza od una preparazione espressamente indicata nella parte II appartiene anche ad una categoria della parte I, si applica la quantità limite indicata nella parte II.

Per l'identificazione della attività pericolose, le parti tengono conto della possibilità prevedibile di aggravamento dei rischi in questione, nonché delle quantità di sostanze pericolose e della loro ubicazione, sia nel caso che la responsabilità sia assunta da un solo operatore che da più operatori.

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Note

(1) Criteri indicativi.

In assenza di altri criteri specifici, le parti possono applicare i seguenti criteri per classificare le sostanze o le preparazioni ai fini della parte I del presente allegato.

a) Gas infiammabili:

sostanze che, allo stato gassoso, a pressione normale e miscelate con aria, diventano infiammabili ed il cui punto di ebollizione a pressione normale è uguale o inferiore a 20 °C.

b) Liquidi altamente infiammabili:

sostanze il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C ed il punto di ebollizione ad una pressione normale superiore a 20 °C.

c) Sostanze molto tossiche:

sostanze le cui proprietà corrispondono a quelle indicate nelle tabelle 1 o 2 qui di seguito e che, per le loro proprietà fisiche e chimiche, possono comportare rischi di incidenti industriali.

Discarding a TABLE

>SPAZIO PER TABELLA>

Discarding a TABLE

>SPAZIO PER TABELLA>

d) Sostanze tossiche:

sostanze le cui proprietà corrispondono a quelle indicate nella tabella 3 o 4 e che, per le loro proprietà fisiche o chimiche, possono comportare rischi di incidenti industriali.

Discarding a TABLE

>SPAZIO PER TABELLA>

Discarding a TABLE

>SPAZIO PER TABELLA>

e) sostanze comburenti:

Sostanze che, a contatto di determinate altre sostanze - in modo particolare se infiammabili - danno luogo a reazioni fortemente esotermiche.

f) Sostanze esplosive:

sostanze che possono esplodere sotto l'effetto di una fiamma o che sono più sensibili ad urti o ad attriti rispetto al dinitrobenzene.

g) Liquidi infiammabili:

sostanze il cui punto di infiammabilità è inferiore a 55 °C e che sotto pressione restano liquidi; quindi, con condizioni di trattamento particolari, per esempio alta pressione e temperatura elevata, possono comportare rischi di incidenti industriali.

h) Sostanze pericolose per l'ambiente:

sostanze che presentano un'alta tossicità per l'ambiente acquatico alle concentrazioni indicate nella tabella 5.

Discarding a TABLE

>SPAZIO PER TABELLA>

i) DL = dose letale.

j) CL = concentrazione letale.

k) CE = concentrazione effettiva.

l) CE = concentrazione di inibizione.

m) Poe = coeficiente di divisione ottano/acqua.

n) FBC = fattore di bioconcentrazione.

(1) Nitrato d'ammonio e miscele di nitrato d'ammonio, quando il livello di azoto corrispondente al nitrato d'ammonio è superiore al 28 % del peso; le soluzioni acquose di nitrato d'ammonio, quando la concentrazione di nitrato d'ammonio è superiore al 90 % della massa.

(2) Fertilizzanti al nitrato d'ammonio, semplici o composti, quando il livello di azoto corrispondente al nitrato d'ammonio è superiore al 28 % della massa (un fertilizzante composto al nitrato d'ammonio contiene anche del fosfato e/o del potassio).

(3) Le miscele e le preparazioni contenenti tali sostanze saranno trattate nello stesso modo delle sostanze pure, a meno che non presentino più proprietà equivalenti e non possano avere effetti oltrefrontiera.

ALLEGATO II

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA IN BASE AGLI ARTICOLI 4 E 5

1. La (o le) parte(i) richiedente(i) notificano al segretariato la sua (loro) presentazione di una (o di più) questione(i) ad una commissione d'inchiesta costituita conformemente alle disposizioni del presente allegato. Questa notifica espone l'oggetto dell'inchiesta. Il segretariato informa immediatamente tutte le parti aderenti alla Convenzione di questa richiesta.

2. La commissione d'inchiesta è composta da tre membri. La parte richiedente e l'altra parte interessata nella procedura d'inchiesta nominano entrambe un esperto scientifico o tecnico, ed i due esperti così nominati designano di comune accordo un terzo esperto che è il presidente della commissione d'inchiesta. Quest'ultimo non deve essere originario di una delle due parti coinvolte nella procedura d'inchiesta, né avere la propria residenza abituale sul territorio di una di queste parti, né essere al servizio di una di loro, né essersi già occupato della questione a qualsiasi altro titolo.

3. Se, nei due mesi successivi alla nomina del secondo esperto, il presidente della commissione d'inchiesta non è stato designato, il segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa procede, su richiesta di una delle due parti, alla sua designazione entro un nuovo termine di due mesi.

4. Se, entro un mese a partire dal ricevimento della notifica indirizzata dal segretariato, una delle parti coinvolte nella procedura d'inchiesta non nomina un esperto, l'altra parte può informarne il segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, che designa il presidente della commissione d'inchiesta entro un nuovo termine di due mesi. Dal momento della sua designazione, il presidente della commissione d'inchiesta chiede, alla parte che non ha nominato esperti, di farlo entro un mese. Se ciò non avviene entro questo termine, il presidente ne informa il segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, che procede a questa nomina entro un nuovo termine di due mesi.

5. La commissione d'inchiesta decreta essa stessa il suo regolamento interno.

6. La commissione d'inchiesta può prendere tutte le misure necessarie per esercitare le proprie funzioni.

7. Le parti coinvolte nella procedura d'inchiesta facilitano il compito della commissione d'inchiesta con tutti i mezzi a loro disposizione:

a) forniscono alla commissione d'inchiesta tutti i documenti, servizi ed informazioni pertinenti;

b) permettono alla commissione d'inchiesta, se necessario, di citare ed ascoltare dei testimoni o degli esperti.

8. Le parti e gli esperti proteggono qualsiasi informazione confidenziale ricevuta durante i lavori della commissione d'inchiesta.

9. Se una delle parti coinvolte nella procedura d'inchiesta non si presenta davanti alla commissione d'inchiesta o si astiene dall'esporre la propria posizione, l'altra parte può richiedere alla commissione d'inchiesta di proseguire la procedura e completare i lavori. Per una parte, il fatto di non presentarsi davanti alla commissione o di non esporre la propria posizione non ostacola il proseguimento o la conclusione dei lavori della commissione d'inchiesta.

10. A meno che la commissione d'inchiesta non decida altrimenti a causa di circostanze particolari, le spese della succitata commissione, compresa la remunerazione dei suoi membri, sono sostenute in parti uguali dalle Parti coinvolte nella procedura d'inchiesta. La commissione d'inchiesta tiene un registro di tutte le spese e ne fornisce un resoconto finale a tutte le parti.

11. Ogni parte che, per quanto riguarda l'oggetto della procedura d'inchiesta, ha un interesse di tipo materiale e che potrebbe essere danneggiata dal parere della commissione d'inchiesta, può intervenire nella procedura, con l'autorizzazione della commissione d'inchiesta.

12. Le decisioni della commissione d'inchiesta sulle questioni di procedura sono prese con la maggioranza dei suoi membri. Il parere definitivo della commissione d'inchiesta riflette l'opinione della maggioranza dei suoi membri e può includere eventuali opinioni contrarie.

13. La commissione d'inchiesta dà il proprio parere definitivo nei due mesi successivi alla data della sua creazione, a meno che non ritenga necessario prolungare questo termine per un periodo che non dovrebbe comunque superare i due mesi.

14. Il parere definitivo della commissione d'inchiesta è fondato su principi scientifici accettati. La commissione d'inchiesta comunica il proprio parere definitivo alle parti coinvolte nella procedura d'inchiesta ed al segretariato.

ALLEGATO III

PROCEDURE DA SEGUIRE IN BASE ALL'ARTICOLO 4

1. La Parte di origine può richiedere di consultare un'altra parte conformemente ai paragrafi da 2 a 5 del presente allegato, al fine di determinare se questa parte viene danneggiata.

2. Se un'attività proposta o già esistente viene considerata pericolosa, la parte di origine, al fine di procedere a consultazioni adeguate ed efficaci, lo notifica, ai dovuti livelli, ad ogni parte che possa esserne danneggiata, appena possibile o, al più tardi, quando essa stessa informa i propri abitanti dell'attività in questione. In caso di attività pericolose già esistenti, ciò viene notificato al massimo nei due anni successivi all'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti della parte di origine.

3. La notifica contiene, in particolare:

a) informazioni sull'attività pericolosa, compresa ogni informazione od ogni rapporto disponibile, per esempio le informazioni fornite in base all'articolo 6, sugli effetti oltrefrontiera che si potrebbero verificare in caso di incidente industriale;

b) l'indicazione di un termine ragionevole per la comunicazione di una risposta secondo quanto indicato nel paragrafo 4 del presente allegato, tenuto conto del tipo di attività.

Possono essere incluse in questa notifica le informazioni menzionate nel paragrafo 6 del presente allegato.

4. Le parti che hanno ricevuto la notifica rispondono alle parte di origine nel termine specificato nella notifica confermandone il ricevimento ed indicando se hanno intenzione di avviare delle consultazioni.

5. Se una parte che ha ricevuto la notifica fa sapere che non ha intenzione di avviare delle consultazioni, o se non risponde nei tempi specificati nella notifica, le disposizioni dei paragrafi seguenti del presente allegato non vengono applicati. In casi simili, non viene pregiudicato il diritto della parte di origine di determinare se deve procedere ad una valutazione e ad un'analisi sulla base della propria legislazione e pratica.

6. Quando una parte, la quale ha ricevuto la notifica della parte di origine, la informa del proprio desiderio di avviare delle consultazioni, essa fornisce a questa parte (se non l'ha ancora fatto):

a) le informazioni pertinenti relative allo svolgimento dell'analisi, con uno scadenzario per la comunicazione di eventuali osservazioni;

b) le informazioni pertinenti all'attività pericolosa ed agli effetti oltrefrontiera che potrebbe subire in caso di incidente industriale;

c) la possibilità di partecipare all'analisi delle informazioni o di qualsiasi rapporto che dimostri eventuali effetti oltrefrontiera.

7. La parte colpita fornisce alla parte di origine, su richiesta di quest'ultima, le informazioni che, ragionevolmente, possono essere ottenute a proposito della zona che può essere colpita, rientrante nella sua giurisdizione, in caso queste informazioni siano necessarie per procedere alla valutazione ed all'analisi e per prendere eventualmente delle misure. Le informazioni sono prontamente fornite e, se necessario, ciò avviene tramite un organo comune, se ne esiste uno.

8. All'occorrenza, la parte di origine fornisce alla parte colpita direttamente, o tramite un organo comune, se ne esiste uno, i documenti relativi all'analisi ed alla valutazione come descritto nell'allegato V, paragrafi 1 e 2.

9. Le parti interessate informano il pubblico nelle zone che, ragionevolmente, possono essere colpite dall'attività pericolosa e prendono disposizioni affinché i documenti relativi all'analisi ed alla valutazione siano distribuiti agli abitanti ed alle autorità delle zone in questione. Le parti offrono loro la possibilità di formulare delle osservazioni o delle obiezioni a proposito dell'attività pericolosa e fanno in modo che le loro opinioni siano trasmesse all'autorità competente della parte di origine, sia direttamente sia, all'occorrenza, tramite la parte di origine, entro un termine ragionevole.

10. Una volta che i documenti relativi all'analisi ed alla valutazione sono pronti, la parte di origine, senza ulteriori ritardi, avvia delle consultazioni con la parte colpita in particolare a proposito degli effetti oltrefrontiera dell'attività pericolosa in caso di incidente industriale nonché delle misure mirate a limitare questi effetti o ad eliminarli. Le consultazioni possono trattare:

a) le possibili soluzioni sostitutive, compresa l'opzione «zero» e le misure che potrebbero essere prese per attenuare gli effetti oltrefrontiera a spese della parte di origine;

b) altre possibili forme di mutua assistenza per limitare gli effetti oltrefrontiera;

c) ogni altra questione attinente.

All'inizio delle consultazioni, le parti interessate si accordano su un termine ragionevole per la durata del periodo delle consultazioni. Queste possono essere condotte tramite un organo comune appropriato, se ne esiste uno.

11. Le parti interessate controllano che siano tenute in dovuto conto l'analisi e la valutazione nonché le osservazioni ricevute in base al paragrafo 9 del presente allegato e il risultato delle consultazioni menzionate al paragrafo 10 del presente allegato.

12. La parte di origine notifica alle parti colpite ogni decisione presa riguardo l'attività nonché le motivazioni e le considerazioni sulle quali essa riposa.

13. Se ulteriori informazioni relative agli effetti oltrefrontiera di un'attività pericolosa, che non erano state disponibili al momento in cui questa attività era stata oggetto di consultazioni, vengono comunicate ad una parte interessata, quest'ultima ne informa immediatamente l'altra (o le altre) parte(i) interessata(e). Se una di queste parti lo richiede, ci saranno nuove consultazioni.

ALLEGATO IV

MISURE PREVENTIVE DA PRENDERE IN BASE ALL'ARTICOLO 6

Le misure esposte di seguito possono essere applicate, in base alla propria legislazione e pratica, dalle parti, dalle autorità competenti, dagli operatori o tramite un'azione comune:

1) Fissare obiettivi generali o particolari in materia di sicurezza.

2) Adottare disposizioni legislative o direttive riguardanti misure e norme di sicurezza.

3) Identificare le attività pericolose che richiedono l'applicazione di misure preventive speciali, compreso eventualmente un sistema di permessi o autorizzazioni.

4) Valutare le analisi dei rischi o gli studi sulla sicurezza relativi alle attività pericolose ed un piano d'azione ai fini dell'applicazione delle misure necessarie.

5) Fornire alle autorità competenti le informazioni necessarie per valutare i rischi.

6) Applicare la tecnologia più appropriata, al fine di prevenire gli incidenti industriali e di proteggere gli esseri umani e l'ambiente.

7) Dispensare un'istruzione ed una formazione specifica a tutte le persone che partecipano ad attività pericolose sul posto sia in situazioni normali che in situazioni speciali, al fine di prevenire gli incidenti industriali.

8) Stabilire strutture e pratiche di gestione interna che permettano l'applicazione ed il mantenimento effettivo delle norme di sicurezza.

9) Sorvegliare le attività pericolose ed effettuare verifiche ed ispezioni.

ALLEGATO V

ANALISI E VALUTAZIONE

1. Il campo ed il livello di precisione dell'analisi e della valutazione dell'attività pericolosa dovrebbero variare in base al loro oggetto.

2. La seguente tabella illustra gli elementi che bisognerebbe prendere in considerazione nell'ambito dell'analisi e della valutazione ai fini previsti nei differenti articoli ed indicati di seguito:

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO VI

DECISIONE RIGUARDANTE LA SCELTA DEL LUOGO IN BASE ALL'ARTICOLO 7

Le disposizioni riportate di seguito illustrano gli elementi che bisognerebbe prendere in considerazione in base all'articolo 7:

1) i risultati dell'analisi e della valutazione dei rischi, compresa, in base all'allegato V, una valutazione delle caratteristiche fisiche della zona nella quale si prevede di avviare un'attività pericolosa;

2) i risultati delle consultazioni e del processo di partecipazione del pubblico;

3) un'analisi dell'aumento o della diminuzione dei rischi indotti da ogni elemento nuovo sul territorio della parte colpita, in relazione con un'attività pericolosa esistente sul territorio della parte di origine;

4) la valutazione dei rischi ambientali, compreso qualsiasi effetto oltrefrontiera;

5) una valutazione delle nuove attività pericolose che potrebbero essere fonte di rischi;

6) la possibilità di avviare delle nuove attività pericolose e di modificare sensibilmente le attività pericolose già avviate sufficientemente lontano da agglomerati esistenti affinché la loro sicurezza non sia minacciata nonché la possibilità di stabilire un perimetro di sicurezza intorno alla zona in cui si svolge l'attività pericolosa; all'interno di questo perimetro dovrebbero essere esaminati attentamente i nuovi elementi che potrebbero aumentare il numero degli abitanti esposti o aumentare, in altro modo, la gravità del rischio.

ALLEGATO VII

MISURE DI PREPARAZIONE A SITUAZIONI DI EMERGENZA IN BASE ALL'ARTICOLO 8

1. Tutti i piani di emergenza, sia sul posto che all'esterno dovrebbero essere coordinati in modo da disporre di un insieme completo di misure che permettano di affrontare efficacemente gli incidenti industriali.

2. I piani di emergenza dovrebbero prevedere le misure necessarie per localizzare le situazioni d'emergenza e per prevenirne o limitarne per quanto possibile gli effetti oltrefrontiera. Inoltre dovrebbero prevedere delle disposizioni per allertare la popolazione e, all'occorrenza, organizzare le operazioni d'evacuazione ed altre operazioni di protezione o di soccorso, nonché dei servizi sanitari.

3. I piani d'emergenza dovrebbero contenere, per il personale che lavora sul posto, per le persone che rischiano di essere colpite all'esterno del sito e per le squadre di soccorso, dettagli di procedure tecniche ed organizzativi da seguire per affrontare un incidente industriale che possa avere effetti oltrefrontiera e per prevenirne e limitarne per quanto possibile gli effetti sulla popolazione e sull'ambiente, sia sul posto che all'esterno.

4. I piani di emergenza applicabili sul posto potrebbero per esempio:

a) indicare mansioni e responsabilità organizzativi sul posto in caso di emergenza;

b) descrivere le tappe da seguire in caso di incidente industriale o di imminente minaccia di un incidente di questo tipo, per gestire la situazione o l'avvenimento o indicare dove è possibile trovare questa descrizione;

c) descrivere il materiale e le risorse disponibili;

d) indicare le disposizioni da prendere per allertare rapidamente, in caso di incidente industriale, l'autorità pubblica incaricata dei primi soccorsi all'esterno della zona, compreso il tipo di informazioni da comunicare dal momento dello stato iniziale di allerta e le disposizioni da prendere per fornire informazioni più dettagliate nel momento in cui diventano disponibili;

e) indicare le disposizioni previste per preparare il personale ai compiti che sarà chiamato a svolgere.

5. I piani di emergenza applicabili all'esterno del sito potrebbero per esempio:

a) indicare mansioni e responsabilità organizzativi all'esterno del sito in caso di situazione di emergenza, in particolare le modalità di sito in caso di integrazione con piani applicabili sul posto;

b) indicare i metodi e le procedure che il personale medico e di soccorso deve seguire;

c) indicare i metodi da applicare per individuare rapidamente la zona colpita;

d) indicare le disposizioni da prendere perché l'incidente industriale sia prontamente notificato alle parti colpite o suscettibili di esserlo e affinché questo collegamento sia in seguito mantenuto;

e) identificare le risorse necessarie per eseguire il piano ed il dispositivo di coordinamento;

f) indicare le disposizioni previste per informare il pubblico, compreso se occorre, il mezzo previsto per completare e ridiffondere gli elementi informativi che vengono comunicati in base all'articolo 9;

g) indicare le disposizioni previste in materia di formazione e pratica.

6. I piani di emergenza potrebbero indicare le misure da prendere per trattare, rassemblare, pulire, immagazzinare, raccogliere ed eliminare nella massima sicurezza le sostanze pericolose e le materie contaminate per procedere poi ad un'azione di ripristino.

ALLEGATO VIII

ELEMENTI INFORMATIVI DA COMUNICARE AL PUBBLICO IN BASE ALL'ARTICOLO 9

1. Nome della società ed indirizzo dove si svolge l'attività pericolosa ed identificazione, tramite l'incarico ricoperto, della persona che comunica le informazioni.

2. Descrizione, in parole semplici, dell'attività pericolosa, compresi i rischi incorsi.

3. Nome corrente o nome generico o livello di pericolosità delle sostanze e preparazioni utilizzate nell'ambito dell'attività pericolosa ed indicazione delle loro principali caratteristiche di pericolosità.

4. Informazioni generali, se disponibili e pertinenti, ottenute tramite una valutazione dell'impatto sull'ambiente.

5. Informazioni generali relative al tipo di incidente industriale che potrebbe eventualmente verificarsi nell'ambito dell'attività pericolosa nonché agli effetti che potrebbe avere sulla popolazione e l'ambiente.

6. Informazioni adeguate sul modo in cui la popolazione colpita sarà allertata e tenuta informata in caso di incidente industriale.

7. Informazioni adeguate sulle misure che la popolazione colpita dovrebbe prendere e sul comportamento che dovrebbe adottare in caso di incidente industriale.

8. Informazioni specifiche sulle misure prese riguardo l'attività pericolosa, compresi i collegamenti con i servizi di soccorso, per affrontare gli incidenti industriali, limitarne la gravità ed attenuarne le conseguenze.

9. Informazioni generali sul piano d'emergenza all'esterno del sito, deciso dai servizi di soccorso per combattere tutte le conseguenze di un incidente industriale, compresi gli effetti oltrefrontiera.

10. Informazioni generali sulle esigenze e le condizioni speciali che l'attività pericolosa deve rispettare secondo la normativa e/o le disposizioni amministrative pertinenti, compresi i sistemi di licenze o autorizzazioni.

11. Indicazioni destinate a permettere al pubblico di sapere a chi indirizzarsi per ottenere informazioni più dettagliate.

ALLEGATO IX

SISTEMI DI NOTIFICA DEGLI INCIDENTI INDUSTRIALI DA APPLICARE IN BASE ALL'ARTICOLO 10

1. I sistemi di notifica degli incidenti industriali permettono di comunicare più rapidamente possibile dati e previsioni secondo codici fissati precedentemente e utilizzando dei sistemi di trasmissione e di trattamento dati compatibili, per dare l'allarme ed intervenire in caso di situazioni di emergenza e per prendere delle misure al fine di limitare e di circoscrivere, per quanto possibile, le conseguenze di effetti oltrefrontiera, tenuto conto delle diverse necessità a diversi livelli.

2. Gli elementi da notificare in caso di incidente industriale sono in particolare i seguenti:

a) il genere e le dimensioni dell'incidente industriale, le sostanze pericolose in gioco (se sono note) e la gravità degli effetti che potrebbe causare;

b) l'ora ed il luogo esatto dell'incidente;

c) qualsiasi altra informazione disponibile, necessaria per affrontare in modo efficace l'incidente industriale.

3. La notifica di un incidente industriale deve essere completata, ad intervalli giusti, o ogni volta che ve ne sia bisogno, con la comunicazione di altre informazioni sull'evoluzione della situazione riguardo gli effetti oltrefrontiera.

4. Vengono effettuati periodicamente prove ed esami per verificare l'efficacia dei sistemi di notifica degli incidenti industriali ed in questo senso il personale interessato riceve una formazione di tipo permanente. Se necessario, queste prove, esami ed attività di formazione vengono svolti congiuntamente.

ALLEGATO X

MUTUA ASSISTENZA IN BASE ALL'ARTICOLO 12

1. La direzione, il controllo, il coordinamento e la supervisione generale dell'assistenza spettano alla parte che richiede l'assistenza. Il personale che partecipa all'operazione di assistenza agisce conformemente alla legislazione pertinente della parte che richiede l'assistenza. Le autorità competenti di quest'ultima collaborano con l'autorità designata dalla parte che fornisce l'assistenza in base all'articolo 17, per assumere la supervisione diretta del personale e del materiale fornito da questa parte per l'operazione.

2. La parte che richiede l'assistenza fornisce, nella misura delle sue possibilità, facilitazioni e servizi locali per la buona amministrazione dell'assistenza ed assicura la protezione del personale, del materiale e delle forniture gestite sul suo territorio a questo fine dalla parte che fornisce l'assistenza o a suo nome.

3. Salvo accordi contrari tra le parti interessate, l'assistenza è fornita a spese della parte che richiede l'assistenza. La parte che fornisce l'assistenza può rinunciare in ogni momento al rimborso completo o parziale delle spese.

4. La parte che richiede l'assistenza fa tutto il possibile per accordare alla parte che fornisce l'assistenza ed alle persone che agiscono a suo nome i privilegi, le immunità o le agevolazioni che sono loro necessari per adempiere prontamente le loro funzioni di assistenza.

5. Le parti si sforzano, su richiesta della parte che richiede l'assistenza o della parte che la fornisce, di facilitare il transito sul loro territorio - proveniente da o verso il territorio della parte che richiede l'assistenza - del personale, del materiale e dei beni impiegati nell'ambito dell'operazione di assistenza che rappresenta l'oggetto di una notifica nella dovuta forma.

6. La parte che richiede l'assistenza fa in modo che il personale che è stato oggetto di una notifica nella dovuta forma nonché il materiale ed i beni utilizzati nell'ambito dell'operazione di assistenza possano facilmente entrare nel proprio territorio nazionale, stazionarvi ed uscirne.

7. Per quanto riguarda gli atti che risultano direttamente dall'assistenza fornita, la parte che richiede l'assistenza, in caso di decesso di persone o di danni corporali, di perdita dei beni o di danni materiali o ambientali causati sul proprio territorio durante la fornitura dell'assistenza richiesta, mette fuori causa ed indennizza la parte che fornisce l'assistenza o le persone che agiscono a suo nome ed accorda loro un risarcimento in caso di decesso di queste persone o di danni da esse subiti o, ancora, in caso di perdita di materiale o di altri beni o di danni al materiale o ad altri beni impiegati nell'ambito dell'operazione di assistenza. Spetta alla parte che richiede l'assistenza di rispondere ai reclami presentati da terzi contro la parte che fornisce l'assistenza o contro persone che agiscono in suo nome.

8. Le parti interessate collaborano strettamente al fine di snellire il regolamento delle procedure giurisdizionali e dei reclami ai quali potrebbero dare luogo le operazioni di assistenza.

9. Ogni parte può richiedere un'assistenza relativa al trattamento medico o al reinserimento temporaneo, sul territorio di un'altra parte, di persone vittime di un incidente.

10. La parte colpita o che richiede l'assistenza può richiedere in ogni momento, dopo aver proceduto a consultazioni appropriate e tramite notifica, la sospensione dell'assistenza ricevuta o fornita in base alla presente Convenzione. Una volta che tale richiesta è stata fatta, le parti interessate si consultano al fine di decidere delle disposizioni per concludere l'assistenza come conviene.

ALLEGATO XI

SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN BASE ALL'ARTICOLO 15

Le informazioni scambiate comprendono in particolare gli elementi riportati di seguito, i quali possono anche dar luogo ad una cooperazione multilaterale e bilaterale:

a) misure legislative ed amministrative, politiche, obiettivi e priorità concernenti la prevenzione, la preparazione e la lotta, attività scientifiche e misure tecniche per ridurre il rischio di incidenti industriali risultanti da attività pericolose e, in particolare, per attenuarne gli effetti oltrefrontiera;

b) misure e piani di emergenza ad un livello adeguato, che abbiano incidenze anche su altre parti;

c) programmi di sorveglianza, di pianificazione e di ricerca-sviluppo, compresi la loro applicazione ed il loro controllo;

d) misure prese per prevenire gli incidenti industriali, per prepararvisi e per affrontarli;

e) esperienza acquisita in materia di incidenti industriali e cooperazione decisa per affrontare gli incidenti industriali che abbiano avuto effetti oltrefrontiera;

f) perfezionamento ed applicazione delle migliori tecnologie disponibili per proteggere meglio l'ambiente e migliorarne la sicurezza;

g) preparazione alle situazioni di emergenza e misure di lotta in caso di situazioni di emergenza;

h) metodi utilizzati per prevedere i rischi, compresi i criteri relativi alla sorveglianza ed alla valutazione degli effetti oltrefrontiera.

ALLEGATO XII

AZIONI DA INTRAPRENDERE A TITOLO DELLA MUTUA ASSISTENZA IN BASE ALL'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 4

1. Raccolta e diffusione di informazioni e dati

a) Installazione ed utilizzazione di un sistema di notifica degli incidenti industriali che permetta di fornire informazioni sugli incidenti industriali e sugli esperti, al fine di garantire un'assistenza il più presto possibile.

b) Costituzione ed utilizzazione di una banca dati per la ricezione, il trattamento e la diffusione delle informazioni necessarie sugli incidenti industriali, compresi i loro effetti, nonché sulle misure applicate e sulla loro efficacia.

c) Redazione di un elenco delle sostanze pericolose, precisandone le caratteristiche e indicando come procedere in caso di incidenti industriali che mettano in gioco queste sostanze.

d) Creazione di un registro di esperti in grado di fornire dei servizi di consulenza ed altri tipi di assistenza per quanto riguarda le misure di prevenzione, di preparazione e di lotta, comprese le misure di ripristino.

e) Redazione di un elenco delle attività pericolose.

f) Redazione di un elenco delle sostanze pericolose previste dalle disposizioni dell'allegato I, parte I.

2. Ricerca, formazione e metodologie

a) Creazione e fornitura di modelli fondati sull'esperienza acquisita in materia di incidenti industriali nonché di scenari di prevenzione, preparazione e lotta.

b) Promozione di istruzione e formazione, organizzazione di incontri internazionali e promozione della cooperazione in materia di ricerca e sviluppo.

3. Assistenza tecnica

a) Prestazione di servizi di consulenza mirati a rafforzare la capacità delle parti di applicare delle misure di prevenzione, preparazione e lotta.

b) Ispezione, su richiesta di una parte, delle sue attività pericolose e fornitura di un supporto destinato a permettere a quest'ultima di organizzare le proprie ispezioni nazionali conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

4. Assistenza in caso di situazione di emergenza

Garanzia di assistenza, su richiesta di una parte, in particolare inviando sul luogo in cui si è verificato un incidente industriale degli esperti incaricati di fornire servizi di consulenza ed altri tipi di assistenza per affrontare l'incidente industriale.

ALLEGATO XIII

ARBITRATO

1. La (o le) parte(i) richiedente(i) notificano al segretariato che le parti hanno concordato di sottoporre la controversia all'arbitrato in base all'articolo 21, paragrafo 2, della presente Convenzione. La notifica espone l'oggetto dell'arbitrato ed indica, in particolare, gli articoli della presente Convenzione di cui è in causa l'interpretazione o l'applicazione. Il segretariato trasmette le informazioni ricevute a tutte le parti aderenti alla presente Convenzione.

2. Il tribunale arbitrale è composto di tre membri. La (o le) parte(i) richiedente(i) e l'altra (o le altre) parte(i) in controversia nominano un arbitro ed i due arbitri così nominati designano di comune accordo il terzo arbitro che è il presidente del tribunale arbitrale. Quest'ultimo non deve provenire da una delle due parti in controversia né avere la propria residenza abituale sul territorio di una di queste parti, né essere al servizio di uno di loro, né essersi già occupato della questione a qualsiasi altro titolo.

3. Se, nei due mesi successivi alla nomina di un secondo arbitro, il presidente del tribunale arbitrale non è stato designato, il segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa procede alla sua designazione, su richiesta di una delle parti in controversia, entro un nuovo termine di due mesi.

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4. Se, entro un periodo di due mesi a partire dal ricevimento della richiesta, una delle parti in controversia non procede alla nomina di un arbitro, l'altra parte può informarne il segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, che designa il presidente del tribunale arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. Dal momento della propria designazione, il presidente del tribunale arbitrale richiede alla parte che non ha nominato arbitri di farlo entro un termine di due mesi. Se essa non lo fa entro questo termine, il presidente ne informa il segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, che procede a questa nomina entro un nuovo termine di due mesi.

5. Il tribunale arbitrale decreta la propria sentenza conformemente al diritto internazionale ed alle disposizioni della presente Convenzione.

6. Ogni tribunale arbitrale costituito in base alle disposizioni del presente allegato decreta esso stesso la sua procedura.

7. Le decisioni del tribunale arbitrale, su argomenti di fondo o riguardanti la procedura, sono prese a maggioranza dei membri.

8. Il tribunale può prendere ogni misura necessaria per stabilire i fatti.

9. Le parti in controversia facilitano il compito del tribunale e, in particolare, con tutti i mezzi a loro disposizione:

a) forniscono al tribunale tutti i documenti, facilitazioni ed informazioni pertinenti; e

b) permettono al tribunale, se necessario, di citare ed ascoltare testimoni od esperti.

10. Le parti in controversia e gli arbitri proteggono la riservatezza di ogni informazione ricevuta a titolo confidenziale durante la procedura d'arbitrato.

11. Il tribunale arbitrale, su richiesta di una delle parti, può raccomandare delle misure conservative.

12. Se una delle parti in controversia non si presenta davanti al tribunale arbitrale o non fa valere i propri mezzi, l'altra parte può richiedere al tribunale di proseguire la procedura e di rendere la propria sentenza definitiva. Per una parte, il fatto di non presentarsi o di non far valere i propri mezzi non rappresenta un ostacolo per lo svolgimento della procedura.

13. Il tribunale arbitrale può conoscere e decidere delle richieste riconvenzionali direttamente collegate all'oggetto della controversia.

14. A meno che il tribunale arbitrale non decida diversamente a causa di circostanze particolari, le spese del tribunale, compresa la remunerazione dei suoi membri, sono a carico delle parti in controversia, in uguale misura. Il tribunale tiene un resoconto di tutte le spese e ne fornisce una versione finale alle parti in controversia.

15. Ogni parte aderente alla presente Convenzione che, per quanto riguarda l'oggetto della controversia, ha un interesse di tipo giuridico e che può essere danneggiata da una decisione presa in tribunale può intervenire nella procedura, con l'accordo del tribunale.

16. Il tribunale arbitrale decreta la propria sentenza nei cinque mesi successivi alla data in cui è stato costituito, a meno che non giudichi necessario prolungare questo termine per un periodo che non dovrebbe comunque superare i cinque mesi.

17. La sentenza del tribunale arbitrale è completa di un'esposizione delle motivazioni. È definitiva ed obbligatoria per tutte le parti in controversia. Il tribunale arbitrale la comunica alle parti in controversia ed al segretariato. Quest'ultimo trasmette le informazioni ricevute a tutte le parti aderenti alla presente Convenzione.

18. Ogni controversia tra le parti riguardante l'interpretazione o l'esecuzione della sentenza può essere sottoposta da una delle parti al tribunale arbitrale che ha decretato la sentenza in questione o, se quest'ultimo non può esserne incaricato, ad un altro tribunale costituito a questo fine con le stesse modalità osservate per il primo.