Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia su un protocollo relativo all'accordo europeo sulla valutazione di conformità
Gazzetta ufficiale n. L 237 del 25/08/1998 pag. 0009 - 0023
ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia su un protocollo relativo all'accordo europeo sulla valutazione di conformità A. Lettera della Comunità Bruxelles, addì 30 luglio 1998. Signore, mi pregio far riferimento alle consultazioni tenutesi il 6 e 7 febbraio 1997 tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia sul protocollo relativo all'accordo europeo sulla valutazione di conformità. Posso confermarLe l'accordo della Comunità europea sul protocollo in questione, che è allegato alla presente lettera e ne costituisce parte integrante. Le sarei grato se volesse confermarmi che la Repubblica di Polonia è d'accordo su quanto precede. Il presente accordo entrerà in vigore il giorno della ricezione della sua lettera di conferma. La prego di accettare i sensi della mia alta considerazione. A nome del Consiglio dell'Unione europea >RIFERIMENTO A UN FILM> B. Lettera della Repubblica di Polonia Bruxelles, addì 30 luglio 1998. Signore, Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta: «mi pregio far riferimento alle consultazioni tenutesi il 6 e 7 febbraio 1997 tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia sul protocollo relativo all'accordo europeo sulla valutazione di conformità. Posso confermarLe l'accordo della Comunità europea sul protocollo in questione, che è allegato alla presente lettera e ne costituisce parte integrante. Le sarei grato se volesse confermarmi che la Repubblica di Polonia è d'accordo su quanto precede. Il presente accordo entrerà in vigore il giorno della ricezione della sua lettera di conferma.» Mi pregio confermarLe l'accordo della Repubblica di Polonia sul contenuto di tale lettera. La prego di accettare i sensi della mia alta considerazione. A nome della Repubblica di Polonia >RIFERIMENTO A UN FILM> PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ACCORDO EUROPEO SULLA VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ 1. Nel quadro dell'accordo europeo e, in particolare, degli articoli 68, 69, 70 e 74, l'obiettivo dichiarato della Polonia è giungere col tempo ad applicare le norme e il sistema di certificazione della Comunità europea. 2. A tal fine, la cooperazione tra la Comunità europea e la Polonia aiuterà la Polonia ad adottare le norme e i metodi di certificazione dell'Unione europea, integrandoli nelle proprie disposizioni legislative e regolamentari. 3. Per ottenere questo risultato ed attuare il presente protocollo, la Comunità europea e la Polonia seguiranno un piano ed un calendario concordati, sulla base degli orientamenti elencati in appresso: a) La Comunità europea fornisce alla Polonia: - i sistemi informativi e di comunicazione necessari; - l'assistenza tecnica, la formazione richiesta e i servizi di consulenza. La Comunità studia inoltre la possibilità di potenziare la capacità e le competenze dei laboratori e degli organi di certificazione polacchi e fornisce la relativa assistenza tecnica, comprese attrezzature speciali. Resta inteso che l'assistenza tecnica e finanziaria sarà fornita in particolare dal programma Phare, entro i limiti delle risorse disponibili. Tale assistenza è fornita attraverso azioni e programmi in base alle priorità stabilite nell'allegato I. L'elenco è esaminato regolarmente e adeguato in funzione delle esigenze. In questo modo si intende aiutare la Polonia a recepire progressivamente la normativa comunitaria nel proprio sistema giuridico. b) Le parti decidono, a seguito di una valutazione delle competenze tecniche degli organismi per la valutazione di conformità e dei laboratori di prova polacchi, di concludere, come accordo quadro, un accordo europeo sulla valutazione di conformità, con allegati per ciascun settore. Le parti affermano di voler pervenire a risultati positivi della conclusione di un tale l'accordo nel corso del 1997. A tal fine le parti procedono come di seguito indicato: b1) La Polonia comunica per iscritto il nome degli organismi per la valutazione della conformità da valutare e le categorie di prodotti di loro competenza. b2) Nella prima metà del 1997 i primi tre organismi per la valutazione della conformità polacchi sono valutati da esperti della Comunità europea a spese di quest'ultima. La Polonia indica il nome di questi tre organismi per la valutazione della conformità anteriormente alla fine del mese di marzo 1997. I negoziati per l'accordo quadro inizieranno al più tardi un mese dopo una valutazione positiva di uno di questi tre istituti. Una valutazione è considerata positiva se l'istituto per la valutazione della conformità polacco soddisfa i requisiti stabiliti dalle direttive comunitarie per il suo settore di competenza. b3) Esperti della Comunità europea valuteranno a spese di quest'ultima anche altri organismi che figurano nell'elenco fornito dalle autorità polacche. Al termine di questo ciclo di valutazione, gli esperti della Comunità europea redigeranno una relazione entro i tre mesi successivi alla conclusione dei lavori. b4) Per gli organismi valutati positivamente, i negoziati degli allegati settoriali dell'accordo quadro inizieranno entro un mese dalla valutazione. La valutazione è considerata positiva ogniqualvolta un organismo per la valutazione polacco soddisfi i requisiti stabiliti dalle direttive CE per il suo settore di competenza. b5) Durante i negoziati sull'accordo europeo sulla valutazione di conformità, sia sull'accordo quadro in relazione ai primi organismi per la valutazione che sui successivi allegati settoriali dell'accordo, gli esperti della Comunità europea valutano il livello di avvicinamento della normativa polacca a quella comunitaria nei settori di competenza dell'organismo in questione. I negoziati saranno conclusi non appena sarà attuata la normativa comunitaria relativa al settore di competenza dell'organismo in questione. b6) L'obiettivo è la conclusione di negoziati sull'accordo europeo sulla valutazione di conformità per una prima serie di settori anteriormente alla fine del 1997. L'accordo europeo sulla valutazione di conformità entrerà in vigore non appena le parti avranno completato le procedure interne, compresa la pubblicazione nelle Gazzette ufficiali delle due parti. b7) Dopo la conclusione di un allegato settoriale dell'accordo europeo sulla valutazione di conformità, gli organismi per la valutazione sono designati dalle autorità polacche e il loro nome è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Al termine di tale procedura i prodotti certificati ed esaminati, in base alle pertinenti disposizioni delle direttive comunitarie dall'istituto polacco corrispondente, saranno automaticamente accettati nella Comunità europea nonché in Polonia senza altre procedure. c) La Polonia dichiara di voler introdurre le direttive comunitarie nel suo sistema normativo, in base alle disposizioni dell'allegato II. 4. La Polonia procede a tutte le modifiche necessarie a realizzare un sistema di certificazione compatibile con quello europeo attraverso l'adozione di nuove norme che il governo dovrà presentare in Parlamento anteriormente alla fine del 1997. 5. Nel quadro del sostegno tecnico fornito dalla Comunità europea e del riconoscimento degli organismi per la valutazione polacchi, nel periodo transitorio precedente l'entrata in vigore di tale normativa: a) Per i prodotti originari della Comunità che sono soggetti a certificazione obbligatoria di terzi nella Comunità europea, la Polonia prende in esame, al fine del loro riconoscimento, le relazioni di prova ed i documenti di certificazione presentati dagli organismi designati nella Comunità europea. Successivamente, e al più tardi entro tre settimane dalla presentazione e dall'esame dei documenti presentati da tali istituti, gli organismi per la valutazione polacchi rilasceranno automaticamente un certificato di sicurezza-B ai prodotti della Comunità europea. Il costo della procedura si limiterà ai normali costi amministrativi (1). b) Per i prodotti originari della Comunità europea soggetti ad una dichiarazione di conformità da parte del produttore nella Comunità europea, il governo polacco presenterà al Parlamento, anteriormente alla fine del mese di maggio 1997, una proposta che mira ad apportare le necessarie modifiche alla normativa sulle prove e le certificazioni al fine di una sua rapida adozione nell'ambito della procedura accelerata. Tale proposta provocherà la possibilità di accettare in Polonia dichiarazioni CE di conformità dei produttori stabiliti nella Comunità europea. Appena adottate tali modifiche, per tali prodotti si potranno rilasciare automaticamente certificati di sicurezza-B (2). Il costo della procedura si limiterà ai normali costi amministrativi (3). Per quanto riguarda i prodotti originari della Polonia soggetti a dichiarazione di conformità da parte del produttore in base alle direttive comunitarie CE, è confermato che tali prodotti continueranno ad essere accettati nella Comunità. c) Per i prodotti originari della Comunità europea che non sono soggetti ad alcuna normativa o procedura di certificazione nella Comunità europea, ma che sono soggetti ad una certificazione obbligatoria in Polonia, la Polonia si impegna ad eliminare dall'elenco dei prodotti in questione (come indicato nell'allegato III): - un primo gruppo di prodotti, che rappresenta più della metà dei prodotti summenzionati, anteriormente alla fine del mese di marzo 1997, - gli altri prodotti entro la fine del 1997. I prodotti in questione sono stati indicati dalla Comunità europea nell'allegato III. La Polonia informa la Comunità europea ogni volta che dei prodotti sono liberati dagli obblighi di certificazione. d) In base alle disposizioni stabilite nei punti precedenti, per i prodotti soggetti a certificazione obbligatoria di terzi nella Comunità europea, le autorità della Comunità europea accetteranno certificati CE rilasciati da organismi per la valutazione di conformità polacchi designati dalle autorità polacche, nell'ambito dell'accordo europeo sulla valutazione di conformità dopo la firma del presente accordo da parte della Polonia e della Comunità europea, quando sarà confermata la competenza di tali organismi. e) Ciononostante, i reclami di cittadini, enti o società pubbliche relativi alla sicurezza e alla qualità dei prodotti commercializzati o certificati originari della Comunità europea ed esportati in Polonia saranno accolti dalle autorità polacche e potranno essere notificati alla Commissione europea, accompagnati da tutte le informazioni pertinenti. In questi casi le parti si consultano immediatamente al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti. 6. Per assicurare l'attuazione efficace del presente accordo e un adeguato allineamento del sistema di valutazione di conformità polacco sulle norme della Comunità europea, entrambe le parti intensificano la loro cooperazione, in particolare per favorire la partecipazione della Polonia ai lavori delle organizzazioni specializzate (CEN, Cenelec, ETSI, EOTC, EAL, EAC). 7. Le parti si incontreranno semestralmente per valutare i progressi compiuti nell'attuazione delle suddette disposizioni. Questi incontri saranno l'occasione per chiedere spiegazioni o chiarimenti su problemi riscontrati negli scambi commerciali tra le due parti. 8. La Polonia si impegna ad adottare le disposizioni giuridiche necessarie perché continuino a non applicarsi sanzioni. 9. Le parti concordano di formalizzare il presente documento in forma di scambio di lettere. (1) I costi amminisrativi amministrativi comprendono solo quelli definiti nell'elenco dei prezzi dell'organismo di certificazione e non costituiscono in media più del 10 % del prezzo dell'intera procedura di certificazione. (2) O un documento equivalente specificato nel testo modificato della legge sulle prove e le certificazioni. ALLEGATO I >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA>