21998A0807(01)

Accordo internazionale in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle norme relative a metodi di cattura non crudeli - Norme sui metodi non crudeli per la cattura dei mammiferi terrestri e semiacquatici specificati

Gazzetta ufficiale n. L 219 del 07/08/1998 pag. 0026 - 0037


VERBALE CONCORDATO

1. Nel corso dei negoziati dell'accordo di cui al paragrafo 8, volti a definire un quadro comune per la descrizione e la valutazione dei progressi compiuti verso l'uso di trappole e di metodi di cattura non crudeli, i rappresentanti della Comunità europea e degli Stati Uniti d'America prendono atto che si è raggiunta la seguente intesa.

2. La Comunità europea e gli Stati Uniti d'America ritengono che le norme allegate alla presente intesa costituiscano detto quadro comune nonché una base per la cooperazione finalizzata al loro sviluppo e alla loro applicazione da parte delle rispettive autorità competenti.

3. Pur sottolineando che non intendono modificare la ripartizione dei poteri nel loro territorio per quanto riguarda la normativa sulle trappole e sui metodi di cattura, gli Stati Uniti d'America approvano le norme allegate in quanto forniscono alle loro autorità competenti un quadro comune per l'applicazione di metodi non crudeli per la cattura dei mammiferi terrestri o semiacquatici specificati.

4. La Comunità europea e gli Stati Uniti d'America intendono incoraggiare e sostenere i programmi di ricerca, sviluppo, monitoraggio e formazione svolti dalle rispettive autorità per promuovere l'uso e l'applicazione di trappole e metodi di cattura per il trattamento non crudele di detti mammiferi. Essi riconoscono la necessità di riesaminare e di aggiornare le norme allegate alla presente intesa a mano a mano che si disporrà di nuove informazioni e di nuovi dati tecnici e scientifici basati su questi programmi.

5. La Comunità europea e gli Stati Uniti d'America intendono inoltre incoraggiare le loro autorità competenti a sorvegliare i progressi fatti verso l'applicazione delle norme allegate alla presente intesa e a riferire in merito.

6. La Comunità europea e gli Stati Uniti d'America riconoscono che nessun elemento della presente intesa pregiudica i loro diritti e obblighi previsti dall'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

7. La Comunità europea e gli Stati Uniti d'America dichiarano che intendono consultarsi, su richiesta dell'una o dell'altra Parte, su qualsiasi questione attinente alla presente intesa o alle norme allegate al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile.

8. Nelle norme allegate, il termine «accordo» indica sempre l'accordo sui metodi di cattura non crudeli tra il Canada, la Comunità europea e la Federazione russa.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre del 1997, in duplice originale, in lingua inglese.

Per la Comunità europea

Jean-Jacques KASEL

Johannes Friedrich BESELER

Per gli Stati Uniti d'America

Donald B. KURSCH

(1) Fa fede soltanto il testo in inglese.

(1)

ALLEGATO

NORME SUI METODI NON CRUDELI PER LA CATTURA DEI MAMMIFERI TERRESTRI E SEMIACQUATICI SPECIFICATI

PARTE I: LE NORME

1. FINALITÀ, PRINCIPI E CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE NORME

1.1. Finalità

Scopo delle norme è assicurare un sufficiente livello di benessere degli animali catturati e migliorarlo ulteriormente.

1.2. Principi

1.2.1. Al momento di stabilire se un metodo di cattura è crudele o meno occorre valutare le condizioni dell'animale catturato.

1.2.2. Il principio in base al quale stabilire se i metodi di cattura sono crudeli o meno è il rispetto dei requisiti di soglia indicati nelle sezioni 2 e 3 delle norme.

1.2.3. Le norme vanno stabilite tenendo conto del fatto che le trappole devono essere selettive, efficienti e conformi ai requisiti pertinenti in materia di sicurezza umana di ciascuna delle parti.

1.3. Considerazioni generali

1.3.1. Le informazioni sul benessere degli animali si ricavano da indicatori che misurino il grado di capacità, difficoltà o incapacità ad affrontare il proprio ambiente. Poiché diversi animali utilizzano metodi diversi per affrontare il proprio ambiente, occorre ricorrere a diversi indicatori per valutarne il benessere.

Tra gli indicatori del benessere degli animali catturati figurano quelli relativi alla fisiologia, alle ferite e al comportamento. Poiché alcuni di questi indicatori non sono stati studiati per diverse specie, saranno necessarie ulteriori ricerche scientifiche in modo da fissare opportune soglie nell'ambito delle norme.

Sebbene il grado di benessere possa variare ampiamente, il termine «non crudele» si impiega solo per quei metodi di cattura che mantengono il benessere degli animali interessati ad un livello sufficiente, pur essendo accertato che in alcune situazioni in cui si tratta di trappole mortali, per un periodo limitato si verifica una riduzione del livello di benessere.

1.3.2. Le soglie stabilite dalle norme per la certificazione delle trappole comprendono:

a) per le trappole finalizzate all'immobilizzazione: il livello oltre il quale il benessere degli animali catturati misurato dagli indicatori è ritenuto insufficiente;

b) per le trappole finalizzate all'uccisione: il tempo di incoscienza ed insensibilità e il mantenimento di tale stato fino alla morte dell'animale.

1.3.3. Fatta salva la necessità che i metodi di cattura rispettino i requisiti di cui alle sezioni 2.4 e 3.4, si dovrebbe continuare a migliorare la progettazione e la realizzazione delle trappole, in particolare:

a) per migliorare il benessere degli animali catturati nel periodo in cui restano imprigionati nella trappola;

b) per provocare rapidamente l'incoscienza e l'insensibilità degli animali catturati da trappole finalizzate all'uccisione; e

c) per ridurre al minimo la cattura di animali diversi da quelli per cui era predisposta la trappola.

2. REQUISITI RELATIVI AI METODI DI CATTURA FINALIZZATI ALL'IMMOBILIZZAZIONE DEGLI ANIMALI

2.1. Definizione

«Metodi di cattura finalizzati all'immobilizzazione»: trappole progettate e realizzate allo scopo non di uccidere l'animale catturato ma di limitarne i movimenti in modo tale che un essere umano possa prendere contatto direttamente con esso.

2.2. Parametri

2.2.1. Nel valutare se un metodo di cattura finalizzato all'immobilizzazione rispetta le norme occorre valutare il benessere dell'animale catturato.

2.2.2. I parametri devono comprendere indicatori di comportamento e di danno elencati nei paragrafi 2.3.1 e 2.3.2.

2.2.3. Per ciascuno di tali parametri occorre valutare l'entità delle risposte ottenute.

2.3. Indicatori

2.3.1. Indicatori di comportamento riconosciuti come indicatori di insufficiente benessere per gli animali selvatici catturati:

a) Morsicature che comportano gravi danni (automutilazione).

b) Eccessiva immobilità ed indifferenza.

2.3.2. Danni riconosciuti come insufficiente benessere degli animali selvatici catturati:

a) frattura;

b) lussazione di una giuntura in prossimità del carpo e del tarso;

c) rottura di un tendine o di un legamento;

d) grave abrasione periostale;

e) grave emorragia esterna o emorragia in una cavità interna;

f) grave degenerazione dei muscoli locomotori;

g) ischemia degli arti;

h) frattura di un dente permanente che lascia esposta la cavità pulpare;

i) ferite agli occhi compresa la lacerazione della cornea;

j) danni al midollo spinale;

k) grave danneggiamento di organi interni;

l) degenerazione del miocardio;

m) amputazione;

n) morte.

2.4. Valori di soglia

Un metodo di cattura finalizzato all'immobilizzazione rispetta le norme se:

a) il numero di esemplari della stessa specie destinataria dai quali sono stati ricavati i dati è pari almeno a 20;

b) e almeno l'80 % di tali animali non mostra nessuno dei segni relativi agli indicatori di cui ai paragrafi 2.3.1 e 2.3.2.

3. REQUISITI RELATIVI AI METODI DI CATTURA FINALIZZATI ALL'UCCISIONE DEGLI ANIMALI

3.1. Definizione

«Metodi di cattura finalizzati all'uccisione»: trappole progettate e realizzate al fine di uccidere un animale catturato appartenente alla specie destinataria.

3.2. Parametri

3.2.1. Bisogna definire il lasso di tempo durante il quale si manifestano l'incoscienza e l'insensibilità provocate dalla tecnica di uccisione ed occorre controllare se tale stato sia mantenuto sino a quando si verifica la morte dell'animale (ad esempio, fino a quando le funzioni cardiache non siano cessate irreversibilmente).

3.2.2. L'incoscienza e l'insensibilità devono essere controllate verificando i riflessi della cornea e delle palpebre o qualsiasi altro parametro la cui adeguatezza sia scientificamente provata (1).

3.3. Indicatori e limiti temporali

>SPAZIO PER TABELLA>

3.4. Valori di soglia

Un metodo di cattura finalizzato all'uccisione rispetta le norme se:

a) il numero di esemplari della stessa specie destinataria dai quali sono stati ricavati i dati è almeno pari a 12;

b) e almeno l'80 % di tali animali si trova in stato di incoscienza e insensibilità entro il limite temporale previsto e vi rimane fino alla morte.

PARTE II: ELENCO DELLE SPECIE E CALENDARIO DI ATTUAZIONE

4. ELENCO DELLE SPECIE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELL'ACCORDO E CALENDARIO DI ATTUAZIONE

4.1. Elenco delle specie

Le norme si applicano alle specie sotto elencate:

>SPAZIO PER TABELLA>

Se necessario, in futuro saranno aggiunte altre specie.

4.2. Calendario di attuazione (2)

4.2.1. I metodi di cattura sono sottoposti a verifica allo scopo di dimostrare che sono conformi alle norme dalle autorità competenti delle parti entro:

a) da 3 a 5 anni dall'entrata in vigore dell'accordo per quanto riguarda i metodi di cattura finalizzati all'immobilizzazione a seconda delle priorità in materia di prove e della disponibilità di strutture per le prove, e

b) 5 anni dall'entrata in vigore dell'accordo per quanto riguarda i metodi di cattura finalizzati all'uccisione.

4.2.2. L'uso di trappole non conformi a queste norme è progressivamente abolito dalle autorità competenti delle parti entro tre anni dallo scadere dei periodi di cui al paragrafo 4.2.1.

4.2.3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4.2.2, se un'autorità competente stabilisce che i risultati delle prove non consentono di certificare la conformità di determinati tipi di trappole con le norme fissate per determinate specie o per condizioni ambientali specifiche, essa può continuare ad autorizzare l'uso provvisorio delle trappole fintanto che la ricerca non avrà individuato trappole sostitutive. In questi casi, la Comunità europea e gli Stati Uniti dovrebbero informarsi preventivamente dei tipi di trappole da autorizzare in via provvisoria e dello stato di avanzamento del programma di ricerca. Qualora il presente paragrafo si applichi alle catture negli Stati Uniti, le autorità competenti di questo paese comunicano quest'informazione al governo statunitense affinché la trasmetta alla Comunità europea.

4.2.4. In aggiunta al paragrafo 4.2.3, e fatte salve le disposizioni del paragrafo 4.2.2, un'autorità competente può concedere deroghe caso per caso, in conformità con gli obiettivi delle norme, per uno dei seguenti scopi:

a) interesse della salute pubblica o della sicurezza;

b) tutela della proprietà pubblica e privata;

c) ricerca, educazione e tutela ambientale, compresi il ripopolamento, la reintroduzione, l'allevamento o la tutela della fauna e della flora;

d) uso delle trappole tradizionali di legno, essenziali per la salvaguardia del patrimonio culturale delle comunità indigene.

Nel quadro dell'applicazione del presente paragrafo, la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America notificano per iscritto le deroghe concesse indicandone i motivi e le condizioni. Nel caso degli Stati Uniti, le autorità competenti rivolgono la notifica scritta, con le relative motivazioni e condizioni, al governo degli Stati Uniti, che la trasmette alla Comunità europea.

4.2.5. Le consultazioni sulle questioni di cui ai paragrafi 4.2.3 e 4.2.4 dovrebbero tenersi a norma del paragrafo 7 del verbale concordato, su richiesta della Comunità europea o degli Stati Uniti d'America.

PARTE III: ORIENTAMENTI

5. ORIENTAMENTI RELATIVI ALLE PROVE PER LE TRAPPOLE E ALLA RICERCA SUGLI SVILUPPI IN CORSO IN MATERIA DI METODI DI CATTURA

Per garantire precisione e affidabilità e dimostrare la conformità dei metodi di cattura ai requisiti stabiliti dalle norme, gli studi relativi alle prove dei metodi di cattura in questione dovrebbero seguire i principi generali della buona prassi di sperimentazione.

Nel caso in cui esistano procedure di prova fissate nel quadro ISO (Organizzazione internazionale per la standardizzazione), e tali procedure risultino pertinenti per la valutazione della conformità dei metodi di cattura ad alcuni o a tutti i requisiti delle norme, vanno utilizzate nei casi opportuni le norme ISO.

5.1. Orientamenti generali

5.1.1. Le prove dovrebbero essere effettuate secondo protocolli di studio esaurienti e dettagliati.

5.1.2. Si dovrebbe sottoporre a prova il funzionamento del meccanismo della trappola.

5.1.3. Le trappole dovrebbero essere sottoposte a prova sul campo, in particolare per la valutazione della loro selettività. Questo tipo di prova può essere utilizzato anche per ricavare dati sulla efficienza del metodo di cattura e sulla sicurezza per l'utilizzatore.

5.1.4. Le trappole finalizzate all'immobilizzazione dovrebbero essere sottoposte a prova in un recinto, in particolare per valutare i parametri comportamentali e fisiologici. Le trappole finalizzate all'uccisione dovrebbero essere sottoposte a prova in un recinto, in particolare per accertare lo stato di incoscienza.

5.1.5. Nelle prove sul campo le trappole dovrebbero essere controllate quotidianamente.

5.1.6. L'efficienza delle trappole finalizzate all'uccisione, in quanto a capacità di far perdere coscienza e di uccidere l'animale che ne è oggetto, dovrebbe essere provata su animali coscienti e in grado di muoversi attraverso misurazioni effettuate in laboratorio, in un recinto o sul campo. Dovrebbe essere valutata la capacità della trappola di colpire gli animali cui è destinata in parti vitali.

5.1.7. L'ordine delle procedure di prova può variare in modo da assicurare la valutazione più efficace possibile delle trappole in questione.

5.1.8. Le trappole non dovrebbero esporre l'operatore a rischi indebiti nelle normali condizioni di uso.

5.1.9. Quando si sottopongono a prova le trappole, si dovrebbe controllare nei casi necessari un ampio ventaglio di misure. Le prove sul campo dovrebbero comprendere studi sugli effetti della cattura sia sulle specie destinatarie della trappola sia su quelle che non lo sono.

5.2. Caratteristiche dello studio

5.2.1. La trappola deve essere collocata e utilizzata secondo le istruzioni fornite al riguardo dai fabbricanti o da altri, nel modo più chiaro possibile.

5.2.2. Il recinto utilizzato per le prove dovrebbe offrire un ambiente adatto agli animali delle specie destinatarie, che consenta loro di muoversi liberamente, di nascondersi e di mostrare un comportamento normale. Dovrebbe essere possibile collocare le trappole e controllare il comportamento degli animali catturati. La trappola dovrebbe essere collocata in modo tale che si possa effettuare una registrazione audio e video della cattura.

5.2.3. Per le prove sul campo, si dovrebbero selezionare siti che siano rappresentativi rispetto a quelli della situazione reale. Poiché le selettività della trappola e qualsiasi possibile effetto negativo nei confronti di specie non destinatarie costituiscono elementi importanti della prova sul campo, i siti per tale tipo di prova devono essere scelti in diversi habitat ove sia probabile la presenza di diverse specie non destinatarie. Ciascuna trappola, la sua collocazione e l'ambiente circostante dovrebbero essere fotografati. Il numero di identificazione della trappola dovrebbe apparire nella documentazione fotografica prodotta prima e dopo l'uso.

5.3. Personale da utilizzare per la realizzazione dello studio

5.3.1. Il personale impiegato nelle prove deve essere adeguatamente qualificato e preparato.

5.3.2. Tra il personale che effettuerà le prove dovrebbe esservi almeno una persona esperta nell'uso delle trappole e capace di catturare gli animali utilizzati per la prova e almeno una persona esperta in ognuno dei metodi di valutazione del benessere, per quanto riguarda le trappole finalizzate all'immobilizzazione, e nei metodi di valutazione dello stato di incoscienza, relativamente alle pratiche finalizzate all'uccisione degli animali. Ad esempio, la valutazione delle risposte comportamentali alla cattura e della avversione dovrebbe essere effettuata in particolare da una persona con un'apposita formazione che abbia familiarità con l'interpretazione di questo tipo di dati.

5.4. Animali da utilizzare nelle prove per le trappole

5.4.1. Gli esemplari utilizzati in una prova effettuata in un recinto dovrebbero essere un buona salute e essere rappresentativi degli animali selvatici che dovranno essere catturati. Gli animali utilizzati non dovrebbero avere alcuna esperienza della trappola sottoposta a prova.

5.4.2. Prima della prova gli animali dovrebbero essere ospitati in condizioni adeguate e essere adeguatamente provvisti di cibo ed acqua. Essi non dovrebbero essere ospitati secondo modalità che diano luogo a loro volta ad insufficiente benessere.

5.4.3. Gli animali dovrebbero familiarizzarsi con il recinto prima di dare inizio alla prova.

5.5. Osservazioni

5.5.1. Comportamento

5.5.1.1. Le osservazioni comportamentali dovrebbero essere effettuate da una persona preparata, in particolare per quanto riguarda l'etologia della specie.

5.5.1.2. L'avversione può essere valutata catturando l'animale in una condizione facilmente riconoscibile e esponendo nuovamente l'animale alla trappola in una situazione adeguata e valutandone il comportamento.

5.5.1.3. Si dovrebbe distinguere attentamente tra le risposte ad altri stimoli dalle risposte alla trappola o alla situazione.

5.5.2. Fisiologia

5.5.2.1. Alcuni animali dovrebbero essere sottoposti a controlli telemetrici (ad esempio, per registrare la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria, ecc.) prima di effettuare la prova. Il controllo dovrebbe avvenire con sufficiente anticipo rispetto alla cattura in modo da consentire all'animale di riprendersi da qualsiasi disturbo provocato dalla posa di tali controlli.

5.5.2.2. Occorre prendere tutte le possibili precauzioni per ridurre al minimo osservazioni e parametri inadeguati o distorti, in particolare a causa di interferenze umane durante il campionamento.

5.5.2.3. Quando si prelevano campioni biologici (ad esempio, sangue, urina, saliva, ecc.), le operazioni dovrebbero essere effettuate ad adeguata distanza temporale dalla cattura e in funzione della valutazione delle considerazioni relative alla dipendenza del parametro dal tempo. Dovrebbero anche essere raccolti dati di controllo ricavati da animali mantenuti in buone condizioni e per diverse attività, i dati di riferimento relativi al momento precedente la cattura ed alcuni dati di riferimento successivi a simulazioni estreme (ad esempio, una prova di provocazione con ormoni adrenocorticotrofici).

5.5.2.4. Tutti i campioni biologici dovrebbero essere prelevati e immagazzinati secondo le conoscenze più avanzate al fine di assicurarne la conservazione prima dell'analisi.

5.5.2.5. I metodi analitici dovrebbero essere convalidati.

5.5.2.6. Per le trappole finalizzate all'uccisione, gli esami neurologici utilizzando i riflessi (ad esempio, al dolore, degli occhi, ecc.), in combinazione con la misurazione di un elettroencefalogramma e/o di risposta visiva evocata (VER) o di risposta auditiva evocata (SER), dovrebbero essere effettuati da un esperto, al fine di fornire le informazioni necessarie relative allo stato di coscienza dell'animale e all'efficacia della tecnica di uccisione.

5.5.2.7. Quando gli animali si trovano in uno stato di incoscienza e di insensibilità per il periodo di tempo prescritto dal protocollo di prova essi dovrebbero essere uccisi in modo con crudele.

5.5.3. Danni e patologie

5.5.3.1. Ogni animale utilizzato per le prove dovrebbe essere esaminato attentamente in modo da valutare se ha riportato danni. Si dovrebbe effettuare una radiografia per confermare l'esistenza di possibili fratture.

5.5.3.2. Si dovrebbero effettuare ulteriori esami patologici dettagliati degli animali morti. L'autopsia deve essere effettuata da un veterinario esperto, secondo la prassi di autopsia veterinaria comunemente accettata.

5.5.3.3. Le regioni e/o gli organi colpiti dovrebbero essere esaminati a livello macroscopico e ove necessario a livello istologico.

5.6. Relazione

5.6.1. La relazione sullo studio deve contenere tutte le informazioni pertinenti circa la progettazione, i materiali, i metodi e i risultati dell'esperimento, in particolare:

a) la descrizione tecnica della progettazione della trappola, compreso il materiale di costruzione;

b) le istruzioni del fabbricante per l'uso;

c) la descrizione delle circostanze della prova;

d) le condizioni meteorologiche, in particolare la temperatura e l'altezza della neve;

e) il personale utilizzato per la prova;

f) il numero di animali e di trappole sottoposti a prova;

g) il numero totale degli animali destinatari e non destinatari catturati per ciascuna specie, e la loro numerosità espressa come rara, comune o abbondante nell'area in questione;

h) la selettività;

i) particolari relativi a qualsiasi prova che indichi che la trappola è scattata ed ha ferito un animale che non è stato catturato;

j) osservazioni comportamentali;

k) i valori relativi a ciascun parametro fisiologico misurato e alle relative metodologie;

l) descrizione dei danni e risultati dell'autopsia;

m) tempo necessario alla perdita di coscienza e di sensibilità;

n) analisi statistiche.

(1) Nel caso in cui occorrano ulteriori prove per stabilire se un metodo di cattura rispetta le norme è possibile ricorrere alla misurazione dell'elettroencefalogramma, della risposta visiva evocata (Visual Evoked Responses - VER) e della risposta auditiva evocata (Sound Evoked Responses - SER).

(2) Negli Stati Uniti il potere normativo in materia di trappole e di metodi per la cattura dei mammiferi terrestri e semiacquatici specificati è conferito principalmente alle autorità statali e tribali.

Lettera di accompagnamento

Bruxelles, 18 dicembre 1997.

Signor . . . . . .,

come Lei sa, i rappresentanti della Comunità europea e degli Stati Uniti d'America hanno firmato in data odierna un verbale concordato sui metodi di cattura non crudeli. Mi pregio comunicarLe quanto segue in merito a detto verbale concordato.

Come risulta dal testo del verbale concordato, negli Stati Uniti il potere normativo in materia di trappole e di metodi per la cattura dei mammiferi terrestri e semiacquatici specificati è conferito principalmente alle autorità statali e tribali. A seguito dei nostri colloqui in materia, i rappresentanti delle autorità competenti degli Stati Uniti hanno dichiarato di aver intensificato gli sforzi per individuare un maggior numero di trappole non crudeli e una quinta iniziativa statale, svolta in collaborazione con numerose agenzie federali, ha già iniziato a definire le migliori pratiche di gestione per le trappole e i metodi di cattura.

Le migliori pratiche di gestione consistono in una o più pratiche considerate gli strumenti più efficaci e attuabili (dal punto di vista tecnico, economico e sociale) per ridurre o prevenire i problemi connessi con una determinata attività. I rappresentanti delle autorità competenti degli Stati Uniti hanno comunicato che le migliori pratiche di gestione per le trappole e per i metodi di cattura si baseranno sulle informazioni e sui dati più aggiornati di natura tecnica e scientifica.

I rappresentanti delle autorità competenti degli Stati Uniti hanno comunicato altresì che le migliori pratiche di gestione in materia di trappole e di metodi di cattura saranno definite in base alle norme allegate al verbale concordato. Sono particolarmente lieto di informarLa che il programma avviato dalle autorità competenti degli Stati Uniti non è circoscritto alle diciannove specie elencate nelle norme allegate al verbale concordato, ma si applica anche alle altre dieci specie da pelliccia catturate a scopo commerciale negli Stati Uniti, vale a dire: visone, volpe, volpe grigia, volpe bianca, volpe veloce, nutria, opossum, puzzola, bassarisco e volverina. Riteniamo che le autorità competenti degli Stati Uniti abbiano preso, per migliorare il benessere degli animali, un'iniziativa nettamente superiore a quanto è stato fatto in altri paesi o in altri accordi internazionali.

Inoltre, i rappresentanti delle autorità competenti degli Stati Uniti hanno annunciato che, in base alle norme allegate al verbale concordato, l'uso di tutte le tagliole del tipo a ganasce finalizzate all'immobilizzazione sarà progressivamente eliminato, per la Mustela ermina e l'Ondatra zibethicus, entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo sui metodi di cattura non crudeli tra Canada, Comunità europea e Federazione russa. Queste due specie comprendono oltre 2,2 milioni di animali catturati ogni anno negli Stati Uniti e rappresentano il 50 % di tutti gli animali elencati nelle norme catturati ogni anno in questo paese.

Per quanto riguarda la cattura delle altre specie elencate nelle norme, le suddette autorità hanno comunicato che, in base a queste norme, l'uso delle tagliole convenzionali a ganasce d'acciaio finalizzate all'immobilizzazione è in fase di progressiva eliminazione, e sarà totalmente abolito entro sei anni dall'entrata in vigore dell'accordo sui metodi di cattura non crudeli tra Canada, Comunità europea e Federazione russa.

Mi auguro che quanto precede fornisca chiarimenti sufficienti in merito alla situazione negli Stati Uniti. Le autorità competenti degli Stati Uniti prevedono e auspicano una cooperazione costante in materia con la Comunità europea e con le altre parti interessate.

Voglia gradire l'espressione della mia stima.

Donald B. KURSCH

Incaricato d'Affari ad interim

Lettera di accompagnamento

Bruxelles, 18 dicembre 1997.

Signor . . .,

come Lei sa, si sono recentemente conclusi i negoziati tra le nostre delegazioni sulle norme relative a metodi di cattura non crudeli. Le scrivo questa lettera per informarLa dell'intesa raggiunta sul significato e sull'applicazione del verbale concordato e delle norme allegate.

Il paragrafo 6 del verbale concordato recita: «Gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea riconoscono che nessun elemento della presente intesa pregiudica i loro diritti e obblighi previsti dall'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio». Nell'elaborare detta formulazione, abbiamo deciso che non era necessario aggiungere alla fine del paragrafo «né costituisce una rinuncia a tali diritti» e che nessun governo avrebbe fatto riferimento a questa omissione in occasione di un contenzioso o di un procedimento relativo al paragrafo in questione.

Se è d'accordo su quanto precede, La pregherei di confermarmelo per iscritto in una lettera di risposta. La ringrazio per l'attenzione costante rivolta alla questione.

Voglia gradire l'espressione della mia stima.

Donald B. KURSCH

Incaricato d'Affari ad interim

Lettera di accompagnamento

Bruxelles, 18 dicembre 1997.

Signor, . . . . . .,

La ringrazio della Sua lettera relativa all'intesa da noi raggiunta sul significato e sull'applicazione del verbale concordato e delle norme allegate.

In risposta, ci pregiamo confermare che, nell'elaborare la formulazione del paragrafo 6 del verbale concordato, abbiamo deciso che non era necessario aggiungere alla fine del paragrafo «né costituisce una rinuncia a tali diritti» e che nessun governo avrebbe fatto riferimento a questa omissione in occasione di un contenzioso o di un procedimento relativo al paragrafo in questione.

Voglia gradire l'espressione della mia stima.

Jean-Jacques KASEL

Ambasciatore

Rappresentante permanente del Lussemburgo

Presidente del comitato dei Rappresentanti permanenti

Johannes Friedrich BESELER

Direttore generale della DG «Relazioni economiche esterne della Commissione delle CE»