Accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa sul commercio dei prodotti tessili (siglato a Bruxelles il 28 marzo 1998)
Gazzetta ufficiale n. L 169 del 15/06/1998 pag. 0002 - 0027
ACCORDO tra la Comunità europea e la Federazione russa sul commercio dei prodotti tessili LA COMUNITÀ EUROPEA, da una parte, e LA FEDERAZIONE RUSSA, dall'altra, in prosieguo denominate «le parti», DESIDERANDO promuovere, in una prospettiva di cooperazione permanente e in condizioni tali da garantire la prevedibilità degli scambi, la reciproca espansione e un equo e ordinato sviluppo del commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea (in prosieguo la «Comunità») e la Federazione russa (in prosieguo la «Russia»), DECISE a tenere nella massima considerazione i gravi problemi economici e sociali che caratterizzano attualmente l'industria tessile della Comunità e della Russia, VISTI gli obiettivi e le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra (in prosieguo denominato «accordo di partenariato e di cooperazione»), entrato in vigore il 1° dicembre 1997, TENENDO PRESENTE il processo di adesione della Russia all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 1. Le parti ribadiscono che le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione si applicano agli scambi di prodotti tessili e dell'abbigliamento (in prosieguo denominati «prodotti tessili») elencati nell'allegato I, salvo disposizioni specifiche del presente accordo relative a questi prodotti. 2. La cooperazione tra le industrie dei prodotti tessili e dell'abbigliamento della Comunità e della Russia e l'eliminazione delle restrizioni quantitative al commercio dei prodotti tessili e dei capi di abbigliamento costituiscono l'obiettivo fondamentale del presente accordo. 3. Tutte le restrizioni quantitative attualmente applicate agli scambi di prodotti tessili originari dell'altra parte sono abolite il 1° maggio 1998. 4. Le parti decidono di non introdurre nuove restrizioni quantitative al commercio, tra la Comunità e la Russia, dei prodotti tessili e dell'abbigliamento elencati nell'allegato I, salvo quanto disposto dal presente accordo. Articolo 2 1. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo importati nella Comunità si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in prosieguo denominata la «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC») e sulle relative modifiche. Per la classificazione delle merci relativa alle importazioni dei suddetti prodotti in Russia si applica la nomenclatura dei prodotti dell'attività economica estera (in prosieguo abbreviata come «TN VED SNG»). 2. Le parti convengono che l'introduzione di modifiche relative ai metodi, alle regole, alle procedure e alla suddivisione dei prodotti tessili in categorie, compresi i cambiamenti relativi al sistema armonizzato, alla nomenclatura combinata e alla TN VED SNG per i prodotti di cui all'allegato I, non dovrebbe incidere sull'equilibrio tra diritti e obblighi delle parti previsto dallo stesso, non dovrebbe diminuire l'accesso per una delle parti, né impedirne la piena utilizzazione e non dovrebbe ripercuotersi negativamente sugli scambi contemplati dal presente accordo. La parte che introduce una delle suddette modifiche ne informa l'altra parte prima della loro entrata in vigore. 3. L'origine dei prodotti contemplati dal presente accordo importati nella Comunità è determinata ai sensi delle norme di origine in vigore nella Comunità. L'origine dei prodotti contemplati dal presente accordo importati in Russia è determinata ai sensi delle norme di origine in vigore nella Federazione russa. Le parti si informano reciprocamente di tutte le eventuali modifiche delle rispettive norme d'origine. Articolo 3 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, le importazioni di prodotti tessili dal territorio di ciascuna delle parti possono essere assoggettate a limiti quantitativi solo a norma dell'articolo 17 dell'accordo di partenariato e di cooperazione. 2. Per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo: - il livello di qualsiasi limite quantitativo fissato a norma delle disposizioni di cui al paragrafo 1 per le importazioni di prodotti tessili non deve essere inferiore al livello effettivo delle esportazioni o delle importazioni effettuate dalla parte in questione nel periodo di dodici mesi conclusosi due mesi prima del mese in cui è stata presentata la richiesta di consultazioni o della data in cui sono state introdotte le misure; - per le categorie di prodotti tessili già soggette a limiti quantitativi e indicate nell'allegato II, qualsiasi limite quantitativo fissato a norma delle disposizioni di cui al paragrafo 1 per una categoria di prodotti non deve essere inferiore al livello del contingente 1997 per la categoria in questione e non deve essere applicato fintantoché le importazioni nella Comunità di prodotti di origine russa della medesima categoria non raggiungono il 5 % delle importazioni totali di questa categoria nella Comunità. 3. Le parti decidono di tenere consultazioni approfondite, a norma dell'articolo 5, qualora venga applicato il presente articolo. Articolo 4 1. Le elusioni mediante trasbordo, deviazioni, false dichiarazioni relative al paese o al luogo di origine o contraffazione di documenti ufficiali compromettono il buon funzionamento del presente accordo. Le parti definiranno pertanto le disposizioni giuridiche e/o le procedure amministrative necessarie per poter intervenire in modo efficace contro dette elusioni. Inoltre, esse collaboreranno pienamente, compatibilmente con le rispettive leggi e procedure interne, per affrontare i problemi derivanti dalle elusioni. 2. Qualora una delle parti ritenga che si stia eludendo il presente accordo mediante trasbordo, deviazioni, false dichiarazioni relative al paese o al luogo di origine o contraffazione di documenti ufficiali, e che non si stiano adottando misure sufficienti per intervenire efficacemente contro dette elusioni, essa si consulta con l'altra parte per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente. Dette consultazioni si dovrebbero tenere tempestivamente e, possibilmente, entro trenta giorni dalla data della richiesta. 3. Le parti adotteranno, compatibilmente con le rispettive leggi e procedure interne, le misure necessarie per la prevenzione, l'indagine e l'adozione di eventuali provvedimenti giuridici e/o amministrativi per combattere le elusioni sui loro territori. Le parti decidono di collaborare pienamente, compatibilmente con le rispettive leggi e procedure interne, per stabilire i fatti pertinenti relativi al luogo di importazione, di esportazione e, se del caso, di trasbordo. Detta cooperazione comprenderà, compatibilmente con le leggi e le procedure nazionali, indagini sulle elusioni che aumentano le esportazioni oggetto di restrizioni nel territorio della parte che mantiene in vigore dette restrizioni, scambi di documenti, di corrispondenza, di relazioni e di altre informazioni pertinenti in funzione della disponibilità. Saranno inoltre agevolati le visite agli stabilimenti e i contatti, su richiesta e caso per caso. La parte interessata dovrebbe cercare di chiarire le circostanze di queste elusioni, siano esse accertate o presunte, compresi i ruoli rispettivi degli esportatori e/o degli importatori coinvolti. 4. Qualora dall'inchiesta risulti che esistono prove sufficienti dell'elusione (riguardanti, ad esempio, il paese o il luogo di origine effettiva e le circostanze dell'elusione), le parti adottano i provvedimenti opportuni nella misura necessaria per risolvere il problema. Qualora sia dimostrato che le merci sono state trasbordate attraverso il territorio di una delle parti, detti provvedimenti possono includere l'introduzione di restrizioni nei confronti di questa parte. Questi provvedimenti, la loro data di applicazione e la loro portata possono essere decisi previe consultazioni fra le parti volte a trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente. Durante le consultazioni le parti possono decidere di adottare altre soluzioni. 5. Anche le false dichiarazioni relative al contenuto di fibre, ai quantitativi, alla designazione o alla classificazione delle merci ostacolano il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Qualora sia dimostrato che le false dichiarazioni sono state rese a scopo di elusione, le parti adottano le misure del caso, compatibilmente con le rispettive leggi e procedure interne, nei confronti degli esportatori o degli importatori coinvolti. Se una parte ritiene che si stia eludendo il presente accordo mediante false dichiarazioni e che non si stiano adottando misure sufficienti per intervenire efficacemente contro dette elusioni, essa si consulta tempestivamente con l'altra parte per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente. La presente disposizione non impedisce alle parti di procedere ad adeguamenti tecnici in caso di errori involontari nelle dichiarazioni. 6. Per agevolare la cooperazione di cui al presente articolo, la Russia s'impegna a rilasciare autorizzazioni di esportazione automatiche ai sensi della legislazione russa pertinente per le esportazioni dei prodotti tessili già soggetti a limiti quantitativi e indicati nell'allegato II. Per le categorie soggette al rilascio di licenze di esportazione le autorità competenti della Comunità rilasceranno autorizzazioni d'importazione solo su presentazione delle autorizzazioni di esportazione rilasciate dalle autorità russe competenti. La Russia s'impegna a trasmettere settimanalmente informazioni sui quantitativi coperti dalle suddette autorizzazioni di esportazione automatiche. A tal fine, può essere utilizzato un collegamento elettronico tra le autorità russe competenti e il sistema integrato di gestione delle licenze (in prosieguo denominato «SIGL») instaurato dalla Comunità. La Comunità garantisce, nei limiti del programma TACIS, una piena assistenza tecnica e finanziaria per la creazione del collegamento in questione. In caso di divergenze notevoli e ingiustificate tra le informazioni ricevute attraverso il collegamento elettronico con il SIGL e le autorizzazioni di esportazione presentate alle autorità competenti della Comunità, ciascuna delle parti può chiedere che si tengano consultazioni a norma dell'articolo 5 dell'accordo onde individuare i motivi di dette divergenze. Se queste ultime sono dovute al trasbordo fraudolento di prodotti non originari della Russia, le parti decidono di adottare le misure necessarie per evitare che il problema si ripresenti. Il sistema di duplice controllo viene mantenuto fintantoché lo desiderano entrambe le parti. 7. Su richiesta di una parte, l'altra le fornisce dati mensili relativi alle sue esportazioni delle categorie specifiche di prodotti tessili esportate alla parte che ha presentato la richiesta. Articolo 5 1. Salvo quanto altrimenti disposto, alle procedure di consultazione speciali di cui al presente accordo si applicano le seguenti disposizioni: - ogni richiesta di consultazioni dev'essere notificata per iscritto all'altra parte; - alla richiesta di consultazioni fa seguito, entro quindici giorni dalla notifica, una relazione che illustra i motivi e le circostanze che, secondo la parte richiedente, giustificano la presentazione della richiesta; - le parti avviano consultazioni entro un mese dalla notifica della richiesta, al fine di giungere ad una conclusione reciprocamente accettabile entro e non oltre l'ulteriore termine di un mese. 2. Se necessario, a richiesta dell'una o dell'altra parte, si tengono consultazioni su qualsiasi problema legato all'applicazione del presente accordo. Tutte le consultazioni avviate ai sensi del presente articolo si svolgono in uno spirito di cooperazione e puntano a riconciliare le divergenze tra le parti. Articolo 6 1. Il presente accordo si applica provvisoriamente a decorrere dalla data della firma ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie. 2. Il presente accordo si applica per tutta la durata dell'accordo di partenariato e di cooperazione. 3. Ciascuna delle parti può, in qualsiasi momento, proporre di avviare consultazioni a norma dell'articolo 5, al fine di concordare modifiche del presente accordo. 4. Fatta salva l'abolizione delle restrizioni di cui all'articolo 1, il funzionamento del presente accordo può comunque essere riesaminato qualora, durante il suo periodo di validità, la Russia diventi membro dell'OMC. 5. Ciascuna delle parti può, in qualsiasi momento, denunciare il presente accordo dandone notifica per iscritto all'altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data di tale notifica. 6. Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante. Articolo 7 Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e russa, ciascun testo facente ugualmente fede. Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1998. Per la Federazione russa >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Per la Comunità europea >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> ALLEGATO I PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 1. Non disponendo di elementi precisi circa la materia costitutiva dei prodotti delle categorie 1-114, si considera che essi siano costituiti esclusivamente di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali. 2. Gli oggetti di vestiario che non siano riconoscibili come per uomo o per ragazzo o come per donna o per ragazza sono classificati come per donna o per ragazza. 3. L'espressione «indumenti per bambini piccoli (bébés)» comprende gli indumenti sino alla misura commerciale 86 compresa. >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II (Le designazioni complete delle categorie elencate nel presente allegato figurano nell'allegato I dell'accordo) Categorie: 1, 2, 2 a), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 29, 33, 37, 39, 50, 74, 83, 90, 115, 117, 118.