21998A0429(01)

Accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e l'accordo di Cartagena e i suoi paesi membri, la Repubblica della Bolivia, la Repubblica della Colombia, la Repubblica dell'Ecuador, la Repubblica del Perù e la Repubblica del Venezuela - Scambio di lettere in materia di trasporti marittimi /* ACCORDO CE - PATTO ANDINO */

Gazzetta ufficiale n. L 127 del 29/04/1998 pag. 0011 - 0025


ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE tra la Comunità economica europea e l'accordo di Cartagena e i suoi paesi membri, la Repubblica della Bolivia, la Repubblica della Colombia, la Repubblica dell'Ecuador, la Repubblica del Perù e la Repubblica del Venezuela

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte,

LA COMMISSIONE DELL'ACCORDO DI CARTAGENA E I GOVERNI DELLA REPUBBLICA DI BOLIVIA, DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA, DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR, DELLA REPUBBLICA DEL PERÙ E DELLA REPUBBLICA DEL VENEZUELA,

dall'altra,

CONSIDERANDO le relazioni di amicizia che tradizionalmente legano gli Stati membri della Comunità europea, in appresso denominata «Comunità», e l'accordo di Cartagena e i suoi paesi membri, in appresso denominato «Patto andino»;

RIBADENDO l'importanza da essi attribuita ai principi della Carta delle Nazioni Unite, ai valori democratici e al rispetto dei diritti dell'uomo;

CONSAPEVOLI che è nell'interesse di entrambe le parti avviare una cooperazione in vari settori, segnatamente la cooperazione economica, la cooperazione commerciale e la cooperazione allo sviluppo;

RICONOSCENDO l'obiettivo fondamentale dell'accordo, e cioè il consolidamento, l'approfondimento e la diversificazione delle relazioni tra le due parti;

RIBADENDO la comune volontà di entrambe le parti di contribuire allo sviluppo di organizzazioni regionali destinate a promuovere la crescita economica e il progresso sociale;

RICONOSCENDO che l'accordo di Cartagena è un'organizzazione d'integrazione subregionale e che entrambe le parti annettono particolare importanza alla promozione del processo di integrazione andina;

RICORDANDO la dichiarazione comune delle parti del 5 maggio 1980, l'accordo di cooperazione firmato nel 1983, la dichiarazione di Roma del 20 dicembre 1990 e il comunicato finale di Lussemburgo del 27 aprile 1991 tra la Comunità e i suoi Stati membri e i paesi del Gruppo di Rio, nonché il comunicato finale della riunione ministeriale di Santiago del 29 maggio 1992;

RICONOSCENDO le implicazioni favorevoli del processo di modernizzazione e di riforma economica, nonché della liberalizzazione commerciale dei paesi andini;

RICONOSCENDO l'importanza che la Comunità attribuisce allo sviluppo del commercio e alla cooperazione economica con i PVS e tenendo contro altresì degli orientamenti e delle risoluzioni relativi alla cooperazione con i PVS-ALA;

RICONOSCENDO che il Patto andino è costituito di PVS con diversi livelli di sviluppo, tra i quali un paese senza litorale e alcune regioni particolarmente depresse;

PERSUASI dell'importanza dei principi del GATT, del libero commercio internazionale e del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e della libertà d'investimento;

RICONOSCENDO l'importanza della cooperazione internazionale a favore dei paesi colpiti dai problemi della droga e, in quest'ambito, l'importanza della decisione presa dalla Comunità il 29 ottobre 1990, in merito al programma speciale di cooperazione;

RICONOSCENDO la particolare importanza che entrambe le Parti attribuiscono ad una maggiore tutela dell'ambiente;

RICONOSCENDO la necessità di promuovere i diritti sociali, in particolare quelli delle classi meno favorite,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

PER IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

Niels Helveg PETERSEN

Ministro degli affari esteri della Danimarca

Presidente in esercizio del Consiglio delle Comunità europee

Manuel MARÍN

Vicepresidente della Commissione delle Comunità europee

PER LA COMMISSIONE DELL'ACCORDO DI CARTAGENA:

Miguel RODRÍGUEZ MENDOZA

Presidente della Commissione dell'accordo di Cartagena

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BOLIVIA:

Ronald MacLEAN ABAROA

Ministro degli affari esteri e del culto

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA:

Noemi SANIN DE RUBIO

Ministro degli affari esteri

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR:

Diego PAREDES PENA

Ministro degli affari esteri

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERÙ:

Dr. Oscar de la PUENTE RAYDADA

Primo ministro e ministro degli affari esteri

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL VENEZUELA:

Fernando OCHOA ANTICH

Ministro degli affari esteri

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Basi democratiche della cooperazione

Le relazioni di cooperazione tra la Comunità e il Patto andino e tutte le disposizioni del presente accordo si basano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo cui si ispirano le politiche interne ed internazionali della Comunità e del Patto andino e che costituiscono un elemento essenziale del presente accordo.

Articolo 2

Rafforzamento della cooperazione

1. Le parti s'impegnano ad imprimere un nuovo impulso alle loro relazioni. Per raggiungere questo obiettivo fondamentale, esse sono decise a favorire, in particolare, lo sviluppo della cooperazione in materia di scambi commerciali, investimenti, finanziamenti e tecnologia, tenendo conto della particolare situazione dei paesi in via di sviluppo, ed a promuovere il rafforzamento e il consolidamento del processo d'integrazione subregionale andino.

2. Ai fini perseguiti dal presente accordo le parti riconoscono l'utilità di consultarsi su temi internazionali di reciproco interesse.

Articolo 3

Cooperazione economica

1. Tenendo conto del reciproco interesse e dei loro obiettivi economici a medio e lungo termine, le parti contraenti s'impegnano ad instaurare la più vasta cooperazione economica possibile, senza escludere a priori alcun settore. Tale cooperazione è intesa in particolare a:

a) rafforzare e diversificare, in linea generale, i loro vincoli economici;

b) contribuire a sviluppare le loro economie su basi durature e a migliorare i rispettivi livelli di vita;

c) promuovere l'espansione degli scambi commerciali, al fine di diversificare e aprire nuovi mercati;

d) favorire i flussi d'investimenti e i trasferimenti tecnologici e rafforzare la tutela degli investimenti;

e) creare le condizioni opportune per rilanciare l'occupazione e migliorare la produttività nel settore del lavoro;

f) favorire le misure volte a sviluppare il settore rurale e a migliorare l'ambiente urbano;

g) stimolare il progresso scientifico e tecnologico, il trasferimento di tecnologia e la capacità tecnologica;

h) sostenere il processo di integrazione regionale;

i) scambiare informazioni in materia statistica e metodologica.

2. A tale scopo, tenendo conto del reciproco interesse e delle rispettive competenze e capacità, le parti contraenti determineranno di comune accordo i settori della loro cooperazione economica, senza escluderne alcuno a priori. In particolare, questa cooperazione avrà luogo nei settori seguenti:

a) industria;

b) agro-industria e settore minerario;

c) agricoltura e pesca;

d) pianificazione energetica e utilizzazione razionale dell'energia;

e) tutela dell'ambiente e gestione delle risorse naturali;

f) trasferimento tecnologico;

g) scienza e tecnologia;

h) proprietà intellettuale, compresa la proprietà industriale;

i) norme e criteri di qualità;

j) servizi, compresi i servizi finanziari, il turismo, i trasporti, le telecomunicazioni e l'informatica;

k) informazione sulle questioni monetarie;

l) normativa tecnica, sanitaria e fitosanitaria;

m) potenziamento degli organismi di cooperazione economica;

n) sviluppo regionale e integrazione frontaliera.

3. Per realizzare gli obiettivi della cooperazione economica, le parti contraenti, conformemente alle rispettive legislazioni, cercheranno di promuovere, tra l'altro:

a) l'intensificazione dei contatti organizzando, in particolare, conferenze, seminari, missioni commerciali e industriali, incontri di industriali («business weeks»), fiere generali, settoriali e aventi per oggetto il subappalto, missioni esplorative allo scopo di incrementare gli scambi e gli investimenti;

b) la partecipazione congiunta di imprese comunitarie a fiere ed esposizioni allestite nei paesi del Patto andino e viceversa;

c) l'assistenza tecnica, in particolare attraverso l'invio di esperti e la realizzazione di studi specifici;

d) i progetti di ricerca e gli scambi di scienziati;

e) la promozione delle joint ventures, degli accordi di licenza, del trasferimento di know-how, del subappalto, ecc.;

f) gli scambi di informazioni pertinenti, in particolare per quanto riguarda l'accesso alle banche dati esistenti o da creare;

g) la costituzione di reti di operatori economici, soprattutto nel settore industriale.

Articolo 4

Trattamento della nazione più favorita

Nelle loro relazioni commerciali, le parti contraenti si concedono il trattamento della nazione più favorita, in conformità delle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).

Le due parti ribadiscono inoltre la loro volontà di effettuare gli scambi commerciali conformemente a detto accordo.

Articolo 5

Sviluppo della cooperazione commerciale

1. Le parti contraenti si impegnano a promuovere lo sviluppo e la diversificazione degli scambi commerciali al più alto livello possibile, tenendo conto delle rispettive situazioni economiche e concedendosi reciprocamente le massime agevolazioni.

2. A tale scopo, esse studieranno i metodi e i mezzi necessari per ridurre ed eliminare i vari ostacoli allo sviluppo del commercio, in particolare gli ostacoli non tariffari e paratariffari, tenendo conto dei lavori già effettuati in materia dalle organizzazioni internazionali.

3. Le parti contraenti studieranno la possibilità di instaurare, nei casi appropriati, procedure di consultazioni reciproche.

Articolo 6

Modalità della cooperazione commerciale

Ai fini di una cooperazione commerciale più dinamica, le parti si impegnano a:

- promuovere gli incontri, gli scambi e i contratti tra i dirigenti d'azienda di entrambe al fine di individuare i prodotti che possono essere commercializzati sul mercato dell'altra parte;

- agevolare la cooperazione tra i rispettivi servizi doganali, compresa la formazione professionale, lo snellimento delle procedure, nonché l'individuazione delle infrazioni alle normative doganali;

- incentivare e sostenere le attività di promozione commerciale quali i seminari, i convegni, le fiere e le esposizioni commerciali e industriali, le missioni commerciali, le visite, le settimane commerciali ed altre manifestazioni;

- sostenere le rispettive organizzazioni e imprese affinché realizzino operazioni reciprocamente vantaggiose;

- tener conto degli interessi di entrambe per quanto riguarda l'accesso ai rispettivi mercati per i prodotti di base, semilavorati e finiti, nonché la stabilizzazione dei mercati internazionali delle materie prime, conformemente agli obiettivi stabiliti dalle istituzioni internazionali competenti;

- studiare gli strumenti e le misure necessari per agevolare gli scambi commerciali ed eliminare gli ostacoli al commercio, tenendo conto dei lavori delle organizzazioni internazionali.

Articolo 7

Importazione temporanea di merci

Le parti contraenti si impegnano ad accordarsi il reciproco esonero dai dazi e dalle tasse all'importazione nell'ambito dell'ammissione temporanea delle merci, in conformità delle rispettive legislazioni e tenuto conto, per quanto possibile, delle convenzioni internazionali vigenti in materia.

Articolo 8

Cooperazione industriale

1. Le parti contraenti promuoveranno l'espansione e la diversificazione della base produttiva dei paesi andini nei settori dell'industria e dei servizi, orientando in particolare le loro azioni di cooperazione verso le piccole e medie imprese e favorendo gli interventi volti ad agevolarne l'accesso alle fonti di capitale, ai mercati ed alle tecnologie appropriate, nonché le iniziative di imprese comuni.

2. A tal fine, nell'ambito delle rispettive competenze, le parti promuoveranno i progetti e le azioni tali da favorire:

- il consolidamento e l'estensione delle reti create per la cooperazione;

- una maggiore utilizzazione dello strumento finanziario ECIP aumentando, tra l'altro, il ricorso alle istituzioni finanziarie del Patto andino;

- la cooperazione tra operatori economici, sotto forma di imprese comuni, subforniture, trasferimenti tecnologici, licenze, ricerca applicata e affiliazioni commerciali;

- la creazione di un «Consiglio commerciale» CE/Patto andino e di altri organismi tali da contribuire allo sviluppo delle relazioni tra le parti.

Articolo 9

Investimenti

1. Le parti contraenti convengono di:

- promuovere, nell'ambito delle rispettive competenze, normative e politiche, l'incremento di investimenti reciprocamente vantaggiosi;

- creare un contesto più favorevole agli investimenti reciproci, favorendo in particolare gli accordi per la promozione e la tutela degli investimenti tra gli Stati membri della Comunità e i paesi del Patto andino in base ai principi della non discriminazione e della reciprocità.

2. Per realizzare tali obiettivi, le parti contraenti cercheranno di favorire le azioni di promozione degli investimenti, e in particolare:

- i seminari, le esposizioni e le missioni dei dirigenti d'azienda;

- la formazione degli operatori economici per incentivare i progetti di investimenti;

- l'assistenza tecnica necessaria per la realizzazione di coinvestimenti;

- le azioni nell'ambito del programma ECIP.

3. Le forme di cooperazione potranno coinvolgere organismi pubblici o privati, nazionali o multilaterali, ivi comprese le istituzioni finanziarie di carattere regionale come la «Corporación Andina de Fomento» (CAF) e «Fondo Latinoamericano de Reservas» (FLAR).

Articolo 10

Cooperazione tra istituzioni finanziarie

Le parti contraenti promuoveranno, a seconda delle rispettive necessità e nell'ambito dei rispettivi programmi e legislazioni, la cooperazione tra istituzioni finanziarie mediante azioni che favoriscano:

- gli scambi d'informazione e di esperienze nei settori di reciproco interesse, anche attraverso l'organizzazione di seminari, conferenze e gruppi di lavoro;

- gli scambi di esperti;

- le attività di assistenza tecnica;

- lo scambio di informazioni nel settore statistico e metodologico.

Articolo 11

Cooperazione scientifica e tecnologica

1. Tenendo conto dell'interesse reciproco e degli obiettivi delle rispettive politiche scientifiche, le parti contraenti si impegnano a promuovere una cooperazione scientifica e tecnologica destinata a:

- promuovere gli scambi di scienziati tra la Comunità e il Patto andino;

- instaurare vincoli permanenti tra le comunità scientifiche e tecnologiche di entrambe le parti;

- promuovere i trasferimenti tecnologici secondo criteri di reciproco vantaggio;

- favorire le associazioni tra centri di ricerca di entrambe le parti per risolvere congiuntamente problemi di interesse comune;

- attuare interventi volti al conseguimento degli obiettivi dei rispettivi programmi di ricerca;

- migliorare le capacità di ricerca e stimolare l'innovazione tecnologica;

- creare possibilità di cooperazione economica, industriale e commerciale;

- promuovere le relazioni tra istituti accademici di ricerca e i settori produttivi delle due parti;

- agevolare lo scambio di informazioni e il reciproco accesso alle reti d'informazione.

2. La portata della cooperazione dipenderà dalla volontà delle parti, che sceglieranno di concerto i settori considerati prioritari.

Tra questi figurano, in particolare:

- la ricerca scientifica e tecnologica ad alto livello;

- lo sviluppo e la gestione delle politiche in materia di scienza e tecnologia;

- la tutela e il miglioramento dell'ambiente;

- l'utilizzazione razionale delle risorse naturali;

- l'integrazione e la cooperazione regionale in materia di scienza e tecnologia;

- la biotecnologia;

- i nuovi materiali.

3. Per realizzare gli obiettivi definiti, le parti contraenti favoriranno in particolare:

- l'esecuzione di progetti di ricerca comuni attraverso centri di ricerca ed altri istituti competenti di entrambe le parti;

- la formazione di scienziati ad alto livello, in particolare attraverso tirocini di ricerca presso centri dell'altra parte contraente;

- gli scambi d'informazioni scientifiche, tramite l'organizzazione comune di seminari, gruppi di lavoro, riunioni di lavoro e congressi ai quali parteciperanno scienziati di alto livello di entrambe le parti contraenti;

- la divulgazione d'informazioni e di conoscenze scientifiche e tecnologiche.

Articolo 12

Cooperazione in materia di norme

Fatti salvi i rispettivi obblighi internazionali, le parti contraenti prenderanno, entro i limiti delle loro competenze e in conformità delle rispettive legislazioni, misure volte a ridurre le differenze a livello di metrologia, normalizzazione e certificazione, promuovendo l'uso di norme e sistemi di certificazione compatibili. A tal fine, esse favoriranno soprattutto:

- i contatti tra esperti per agevolare gli scambi d'informazioni e gli studi in materia di metrologia, normalizzazione, controllo, promozione e certificazione della qualità e lo sviluppo dell'assistenza tecnica in questo settore;

- gli scambi e i contatti tra organismi e istituti specializzati in queste materie;

- le azioni intese al reciproco riconoscimento dei sistemi e di certificazione della qualità;

- le riunioni di consultazione nei settori pertinenti.

Articolo 13

Sviluppo tecnologico e proprietà intellettuale e industriale

1. Ai fini di una collaborazione effettiva tra le imprese dei paesi del Patto andino e della Comunità per quanto riguarda i trasferimenti di tecnologia, la concessione delle licenze, i coinvestimenti e i finanziamenti mediante capitali di rischio, le parti contraenti, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, s'impegnano a:

- individuare i settori industriali in cui si concentrerà la cooperazione, nonché i meccanismi in grado di promuovere la cooperazione industriale nel settore dell'alta tecnologia;

- collaborare per favorire la mobilitazione di risorse finanziarie a sostegno di progetti congiunti di imprese dei paesi del Patto andino e della Comunità, che si prefiggano l'applicazione industriale di nuove conoscenze tecnologiche;

- favorire la formazione di personale qualificato nei settori della ricerca e dello sviluppo tecnologici;

- promuovere l'innovazione mediante gli scambi di informazioni sui programmi attuati da ciascuna delle parti, i regolari scambi di esperienze nella gestione dei programmi istituiti e l'organizzazione di soggiorni temporanei di funzionari di entrambe le parti incaricati di promuovere l'innovazione in istituzioni dei paesi del Patto andino e della Comunità.

2. Nel rispetto delle proprie disposizioni legislative, regolamentari e politiche, le parti contraenti si impegnano a garantire, rafforzandola se necessario, una protezione adeguata ed effettiva dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, comprese le denominazioni geografiche e le denominazioni d'origine. Esse si sforzeranno inoltre di agevolare, sempre nel rispetto delle proprie disposizioni legislative, regolamentari e politiche, e nei limiti delle proprie possibilità, l'accesso alle banche e basi di dati nel settore.

Articolo 14

Cooperazione nel settore minerario

Le parti contraenti decidono di promuovere la cooperazione nel settore minerario, soprattutto mediante azioni volte a:

- incoraggiare le imprese di entrambe le parti a partecipare alla prospezione, allo sfruttamento e alla valorizzazione delle rispettive risorse minerarie;

- sviluppare attività che favoriscono le piccole e medie imprese comuni del settore minerario;

- scambiare esperienze e tecnologie in materia di prospezione e sfruttamento delle miniere, nonché effettuare ricerche comuni per promuovere le possibilità di sviluppo tecnologico.

Articolo 15

Cooperazione in materia di energia

Le parti contraenti riconoscono l'importanza del settore energetico per lo sviluppo economico e sociale e sono disposte a rafforzare la cooperazione per quanto riguarda la pianificazione energetica, il risparmio e l'utilizzazione razionale dell'energia, nonché le nuove fonti d'energia ai fini dello sviluppo di fonti commercialmente redditizie. Tale rafforzamento terrà conto anche degli aspetti ambientali.

Per raggiungere tali obiettivi, le parti contraenti decidono di promuovere:

- la realizzazione di studi e ricerche congiunti, in particolare di previsioni e bilanci energetici;

- contatti regolari tra i responsabili della pianificazione energetica;

- l'esecuzione di programmi e progetti in materia.

Articolo 16

Cooperazione in materia di trasporti

Riconoscendo l'importanza dei trasporti per lo sviluppo economico e per l'intensificazione degli scambi commerciali, le parti contraenti adotteranno le misure necessarie per incentivare la cooperazione relativa ai vari modi di trasporto.

La cooperazione si baserà principalmente:

- sugli scambi d'informazione in merito alle rispettive politiche e alle questioni di reciproco interesse;

- sui programmi di formazione economica, giuridica e tecnica destinati agli operatori economici e ai responsabili delle pubbliche amministrazioni;

- sull'assistenza tecnica, in particolare i programmi di modernizzazione delle infrastrutture.

Articolo 17

Cooperazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni

1. Le parti contraenti, constatando che le tecnologie dell'informazione e le telecomunicazioni hanno un'importanza capitale per lo sviluppo economico e sociale, si dichiarano disposte a promuovere la cooperazione nei settori d'interesse comune, segnatamente per quanto riguarda:

- la normalizzazione, le prove di conformità e la certificazione;

- le telecomunicazioni terrestri e spaziali, ad esempio: reti di trasporto, satelliti, fibre ottiche, ISDN, trasmissione di dati, sistemi telefonici rurali e mobili;

- l'elettronica e la microelettronica;

- l'informatizzazione e l'automazione;

- la televisione ad alta definizione;

- la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie in materia d'informazione e di telecomunicazioni;

- la promozione degli investimenti e dei coinvestimenti.

2. La cooperazione avverrà, in particolare, mediante:

- la collaborazione tra esperti;

- le consulenze, gli studi e gli scambi d'informazioni;

- la formazione di personale scientifico e tecnico;

- la definizione e l'esecuzione di progetti d'interesse comune;

- la promozione di progetti comuni in materia di ricerca e sviluppo e la creazione di reti d'informazione e di banche di dati, nonché l'accesso alle banche e alle reti già esistenti.

Articolo 18

Cooperazione in materia di turismo

Conformemente alle rispettive legislazioni, le parti contraenti promuoveranno la cooperazione nel settore turistico dei paesi del Patto andino mediante azioni specifiche tra cui:

- scambi d'informazione e studi di prospezione;

- assistenza in materia statistica e informatica;

- azioni di formazione;

- organizzazione di manifestazioni;

- promozione di investimenti e coinvestimenti per agevolare l'espansione del movimento turistico.

Articolo 19

Cooperazione in materia ambientale

Nell'instaurare una cooperazione ambientale, le parti contraenti esprimono la volontà di contribuire ad uno sviluppo duraturo; esse cercheranno di conciliare le esigenze dello sviluppo economico e sociale con la necessaria protezione della natura e di rivolgere particolare attenzione, nelle azioni di cooperazione, alle fasce meno favorite della popolazione, ai problemi dell'ambiente urbano e alla tutela degli ecosistemi quali le foreste tropicali.

A tal fine, le parti cercheranno di realizzare azioni congiunte finalizzate:

- alla creazione e al potenziamento delle strutture ambientali pubbliche e private;

- all'informazione e alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica;

- alla realizzazione di studi e di progetti e all'apporto di assistenza tecnica;

- all'organizzazione di incontri, seminari ecc.;

- agli scambi di conoscenza e di esperienze;

- ai progetti di studi di ricerca sulle catastrofi e sulla loro prevenzione;

- allo sviluppo e all'uso economico alternativo delle aree protette;

- ad una cooperazione industriale applicata all'ambiente.

Articolo 20

Cooperazione in materia di diversità biologica

Le parti contraenti cercheranno di avviare una cooperazione per preservare la diversità biologica, avvalendosi soprattutto della biotecnologia. La cooperazione dovrà tener conto dei criteri di utilità socioeconomica, di tutela ecologica e degli interessi delle popolazioni indigene.

Articolo 21

Cooperazione allo sviluppo

Per rendere più efficace la cooperazione nei settori elencati qui di seguito, le parti cercheranno di procedere ad una programmazione pluriennale. Inoltre, la volontà di contribuire ad uno sviluppo più controllato presuppone, da un lato, che siano privilegiate le fasce meno favorite della popolazione e le regioni depresse e, dall'altro, che nella dinamica dello sviluppo si tenga debitamente conto dei problemi ambientali.

Articolo 22

Cooperazione nei settori agricolo, forestale e rurale

Le parti avviano una cooperazione nei settori agricolo, forestale, agro-industriale, agro-alimentare e dei prodotti tropicali.

A tal fine, esse si impegnano ad esaminare in uno spirito di cooperazione e di buona volontà e tenendo conto delle rispettive legislazioni in materia:

- le possibilità di sviluppare gli scambi di prodotti agricoli, forestali, agro-industriali e tropicali;

- le misure sanitarie, fitosanitarie e ambientali e gli eventuali ostacoli al commercio che ne conseguono.

Le parti cercheranno di attuare iniziative volte a favorire la cooperazione per quanto riguarda:

- lo sviluppo del settore agricolo;

- lo sviluppo e la tutela duratura delle risorse forestali;

- l'ambiente agricolo e rurale;

- la formazione delle risorse umane nel settore dello sviluppo rurale;

- i contatti tra i produttori agricoli di entrambe le parti per facilitare le operazioni commerciali e gli investimenti;

- la ricerca agronomica;

- le statistiche agricole.

Articolo 23

Cooperazione nel settore sanitario

Le parti contraenti convengono di cooperare per migliorare la pubblica sanità, specialmente per gli strati meno favoriti della popolazione.

A tal fine, esse cercheranno di sviluppare, la ricerca congiunta, il trasferimento tecnologico, gli scambi di esperienze e l'assistenza tecnica, attuando in particolare interventi riguardanti:

- la gestione e l'amministrazione dei servizi;

- l'elaborazione di programmi di formazione professionale;

- il miglioramento delle condizioni sanitarie (soprattutto per debellare il colera) e del benessere sociale in ambiente urbano e rurale;

- la prevenzione e la cura dell'AIDS.

Articolo 24

Cooperazione in materia di sviluppo sociale

1. Le parti contraenti instaureranno una cooperazione in materia di sviluppo sociale nei paesi del Patto andino, segnatamente per migliorare le condizioni di vita delle categorie più povere della popolazione.

2. Le misure e le azioni messe in atto per realizzare questi obiettivi includono il sostegno, essenzialmente sotto forma di assistenza tecnica, ai seguenti settori:

- servizi sociali;

- formazione professionale e creazione di posti di lavoro;

- miglioramento delle condizioni igieniche e abitative in ambiente urbano e rurale;

- prevenzione nel settore sanitario;

- tutela dell'infanzia;

- programmi di istruzione e di assistenza ai giovani;

- ruolo della donna.

Articolo 25

Cooperazione in materia di lotta contro la droga

Conformemente alle rispettive competenze, le parti contraenti si impegnano a coordinare ed intensificare le iniziative volte a prevenire e a ridurre la produzione, la distribuzione ed il consumo illeciti di droga.

La cooperazione, che si avvarrà degli organi competenti nel settore, comporterà:

- progetti, a favore dei cittadini dei paesi del Patto andino, di formazione, istruzione, cura e reinserimento dei tossicomani;

- programmi di ricerca;

- misure e azioni di cooperazione volte a favorire un modello di sviluppo alternativo, ivi compresa, tra l'altro, la sostituzione delle colture;

- scambi di qualsiasi informazione pertinente, comprese le misure relative al riciclaggio del denaro sporco;

- sorveglianza del commercio dei precursori e dei prodotti chimici di base;

- programmi di prevenzione contro l'uso delle droghe illecite.

Le parti contraenti possono aggiungere, di comune accordo, altri settori d'intervento.

Articolo 26

Cooperazione in materia d'integrazione e cooperazione regionale

Le parti contraenti favoriranno le azioni volte a sviluppare l'integrazione regionale dei paesi andini.

Si privilegeranno in particolare gli interventi riguardanti:

- l'assistenza tecnica per gli aspetti tecnici e pratici dell'integrazione;

- la promozione del commercio subregionale, regionale e internazionale;

- la cooperazione ambientale e regionale;

- il potenziamento delle istituzioni regionali e il sostegno alle politiche e alle attività comuni;

- lo sviluppo delle comunicazioni regionali.

Articolo 27

Cooperazione nel settore della pubblica amministrazione

Le parti contraenti collaboreranno in materia di amministrazione, organizzazione istituzionale e giustizia a livello nazionale, regionale e comunale.

Per raggiungere gli obiettivi fissati, esse prenderanno iniziative volte a:

- promuovere scambi di informazioni e corsi di formazione per i funzionari e gli impiegati delle amministrazioni nazionali, regionali e comunali;

- migliorare l'efficienza delle amministrazioni.

Articolo 28

Cooperazione in materia d'informazione, comunicazione e cultura

Le parti contraenti convengono di avviare azioni comuni nel settore dell'informazione e della comunicazione al fine di:

- far comprendere meglio la natura e le finalità della Comunità europea e del Patto andino;

- incoraggiare gli Stati membri della Comunità e i paesi del Patto andino a consolidare i vincoli culturali che li uniscono.

Gli interventi assumeranno, in particolare, la forma di:

- scambi di informazioni su questioni d'interesse comune in materia di cultura e d'informazione;

- promozione di manifestazioni a carattere culturale e di scambi culturali;

- studi preparatori e assistenza tecnica finalizzati alla conservazione del patrimonio culturale.

Articolo 29

Cooperazione in materia di pesca

Le parti contraenti riconoscono quanto sia importante ravvicinare i rispettivi interessi in materia di pesca. Esse cercheranno pertanto di rafforzare e sviluppare la cooperazione nel settore mediante:

- l'elaborazione e l'esecuzione di programmi specifici;

- la promozione della partecipazione degli operatori privati allo sviluppo del settore.

Articolo 30

Cooperazione in materia di formazione

Ogniqualvolta un miglioramento della formazione potrà consentire di rafforzare la cooperazione, esso potrà essere intrapreso in settori di reciproco interesse, tenendo conto delle nuove tecnologie in materia.

La cooperazione potrà assumere forma di:

- azioni volte a migliorare la formazione dei tecnici e degli operatori;

- azioni con un forte effetto moltiplicatore a favore dei formatori e dei quadri tecnici che già svolgono mansioni di responsabilità nelle imprese pubbliche e private, nell'amministrazione, nei servizi pubblici e negli organismi economici;

- programmi concreti di scambi di esperti, di conoscenze di tecniche tra le istituzioni di formazione dei paesi andini ed europei, segnatamente in materia tecnica, scientifica e professionale;

- programmi di alfabetizzazione nell'ambito dei progetti relativi ai settori della sanità e dello sviluppo sociale.

Articolo 31

Mezzi per realizzare la cooperazione

1. Le parti contraenti si impegnano a fornire, compatibilmente con le loro possibilità e attraverso i rispettivi meccanismi, i mezzi necessari per realizzare gli obiettivi della cooperazione prevista dal presente accordo, comprese le risorse finanziarie. In tale contesto, si procederà ad una programmazione pluriennale e alla determinazione delle priorità, tenendo conto delle esigenze e del livello di sviluppo dei paesi del Patto andino.

2. Al fine di agevolare la cooperazione prevista dal presente accordo, i paesi del Patto andino accordano:

- agli esperti della Comunità le garanzie e le agevolazioni necessarie all'esercizio della loro missione;

- l'esenzione dalle imposte, tasse e contributi sui beni e i servizi da importare nel quadro dei progetti di cooperazione CE-Patto andino.

Tali principi saranno esplicitati in accordi successivi, conformemente alle legislazioni nazionali.

Articolo 32

Commissione mista

1. Le parti contraenti decidono di mantenere in essere la Commissione mista creata a norma dell'accordo di cooperazione del 1983, nonché la sottocommissione per la scienza e tecnologia, la sottocommissione per la cooperazione industriale e la sottocommissione per la cooperazione commerciale.

2. La Commissione mista avrà il compito di:

- garantire il corretto funzionamento dell'accordo;

- coordinare le attività, i progetti e le azioni concrete volte a realizzare gli obiettivi del presente accordo e proporre gli strumenti necessari per la loro esecuzione;

- esaminare l'andamento degli scambi commerciali e della cooperazione tra le parti;

- formulare tutte le raccomandazioni necessarie per favorire l'espansione degli scambi commerciali, nonché l'intensificazione e la diversificazione della cooperazione;

- cercare il modo di prevenire le eventuali difficoltà nei settori contemplati dal presente accordo.

3. Le parti contraenti stabiliranno, di comune accordo, l'ordine del giorno. La Commissione mista prenderà disposizioni per quanto riguarda la frequenza e la sede delle riunioni, la presidenza, la possibilità di creare sottocommissioni diverse da quelle esistenti ed altre eventuali questioni.

Articolo 33

Altri accordi

1. Fatte salve le disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, il presente accordo e tutte le azioni intraprese nel suo ambito lasciano totalmente impregiudicate le competenze degli Stati membri della Comunità per intraprendere azioni bilaterali con i paesi del Patto andino, nel quadro della cooperazione economica con questo paese, e di concludere, eventualmente, con essi nuovi accordi di cooperazione economica.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo precedente relative alla cooperazione economica, le disposizioni del presente accordo sostituiscono, qualora esse siano incompatibili o identiche, le disposizioni degli accordi conclusi tra gli Stati membri della Comunità e i paesi del Patto andino.

Articolo 34

Comunità europea del carbone e dell'acciaio

Viene concluso un accordo separato tra, da una parte, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e i suoi Stati membri e, dall'altra, l'accordo di Cartagena e i suoi paesi membri.

Articolo 35

Clausola sull'efficacia territoriale dell'accordo

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, ai territori in cui si applica il Patto andino.

Articolo 36

Allegato

L'allegato costituisce parte integrante del presente accordo.

Articolo 37

Entrata in vigore e tacito rinnovo

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche all'uopo necessarie ed è concluso per un periodo di cinque anni. Esso è prorogato tacitamente di anno in anno se nessuna delle parti contraenti lo denuncia per iscritto all'altra parte sei mesi prima della scadenza.

Articolo 38

Lingue facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 39

Clausola evolutiva

1. Le parti contraenti possono ampliare e perfezionare di concerto il presente accordo onde potenziare la cooperazione e completarlo mediante accordi relativi a settori o attività specifici.

2. Nell'ambito dell'applicazione del presente accordo, ciascuna parte contraente può formulare proposte volte ad ampliare l'ambito della cooperazione in base all'esperienza acquisita nella sua esecuzione.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne protokol.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt.

Åéò ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãåãñáììÝíïé ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôéò õðïãñáöÝò ôïõò óôï ðáñüí ðñùôüêïëëï.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit protocol hebben gesteld.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente protocolo.

Hecho en Copenhague, el veintitrés de abril de mil novecientos noventa y tres.

Udfærdiget i København, den treogtyvende april nitten hundrede og treoghalvfems.

Geschehen zu Kopenhagen am dreiundzwanzigsten April neunzehnhundertdreiundneunzig.

¸ãéíå óôçí Êïðåã÷Üãç, óôéò åßêïóé ôñåéò Áðñéëßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ôñßá.

Done at Copenhagen on the twenty-third day of April in the year one thousand nine hundred and ninety-three.

Fait à Copenhague, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Fatto a Copenaghen, addì ventitré aprile millenovecentonovantatré

Gedaan te Kopenhagen, de drieëntwintigste april negentienhonderd drieënnegentig.

Feito em Copenhaga, em vinte e três de Abril de mil novecentos e noventa e três.

Por el Consejo de las Comunidades Europeas

For Rådet for De Europæiske Fællesskaber

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften

Ãéá ôï Óõìâïýëéï ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

Pelo Conselho das Comunidades Europeias

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Por la Comisión del Acuerdo de Cartagena

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Por el Gobierno de la República de Bolivia

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Por el Gobierno de la República de Colombia

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Por el Gobierno de la República del Ecuador

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Por el Gobierno de la República del Perú

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Por el Gobierno de la República de Venezuela

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ALLEGATO

SCAMBIO DI LETTERE IN MATERIA DI TRASPORTI MARITTIMI

Lettera n. 1

Bruxelles, . . . . .

Signor . . . . .,

le sarei grato se volesse confermarmi quanto segue:

In occasione della firma dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'accordo di Cartagena e i suoi paesi membri, le parti si sono impegnate a far sì che le questioni relative al funzionamento dei trasporti marittimi vengano esaminate in modo appropriato, in particolare quando potrebbero ostacolare lo sviluppo degli scambi. In tale contesto, si cercheranno soluzioni reciprocamente soddisfacenti rispettando il principio di una libera e leale concorrenza su basi commerciali.

Si è inoltre convenuto che tali questioni verranno esaminate durante le riunioni della Commissione mista.

Voglia accettare, Signor . . . . ., l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio delle Comunità europee

Lettera n. 2

Bruxelles, . . . . .

Signor . . . . .,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera e confermarLe quanto segue:

«In occasione della firma dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'accordo di Cartagena e i suoi paesi membri, le parti si sono impegnate a far sì che le questioni relative al funzionamento dei trasporti marittimi vengano esaminate in modo appropriato, in particolare quando potrebbero ostacolare lo sviluppo degli scambi. In tale contesto, si cercheranno soluzioni reciprocamente soddisfacenti rispettando il principio di una libera e leale concorrenza su basi commerciali.

Si è inoltre convenuto che tali questioni verranno esaminate durante le riunioni della Commissione mista.»

Voglia accettare, Signor . . . . ., l'espressione della mia profonda stima.

Per l'accordo di Cartagena e i suoi paesi membri