Protocollo riguardante misure sanitarie, fitosanitarie e di protezione del benessere degli animali applicabili agli scambi
Gazzetta ufficiale n. L 106 del 06/04/1998 pag. 0003 - 0104
PROTOCOLLO riguardante misure sanitarie, fitosanitarie e di protezione del benessere degli animali applicabili agli scambi LA COMUNITÀ EUROPEA (in appresso denominata «la Comunità»), da una parte, e LA REPUBBLICA CECA, dall'altra, RIAFFERMANDO che uno degli obiettivi dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, del 4 ottobre 1993 (in prosieguo denominato «l'accordo europeo») è quello di stabilire gradualmente una zona di libero scambio tra la Comunità e la Repubblica ceca (in prosieguo denominate «le parti») e che, in tale contesto, un protocollo sulle misure sanitarie, fitosanitarie e di protezione del benessere degli animali applicabili agli scambi può contribuire ad accelerare questo processo grazie all'ulteriore sviluppo degli scambi commerciali tra le parti; CONSAPEVOLI del fatto che la graduale armonizzazione delle misure sanitarie, fitosanitarie e di protezione del benessere degli animali può contribuire, a termine, all'adesione della Repubblica ceca alla Comunità e che, nell'attesa che questo processo giunga a maturazione, è opportuno concludere tra le parti un protocollo in materia di misure sanitarie, fitosanitarie e di protezione del benessere degli animali inteso a facilitare gli scambi; DESIDEROSE di agevolare gli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale tra la Comunità e la Repubblica ceca, tutelando nel contempo la salute degli uomini e degli animali e il benessere di questi ultimi e rispondendo alle attese dei consumatori in materia di salubrità dei prodotti alimentari, nonché gli scambi di vegetali, di prodotti vegetali e di altri prodotti, salvaguardandone l'integrità; DECISE a prendere in debita considerazione il rischio di introduzione o di propagazione di malattie e parassiti, nonché le misure per combatterli e debellarli, onde evitare perturbazioni degli scambi; ACCETTANDO che le rispettive misure sanitarie e fitosanitarie siano dirette a garantire un analogo grado di tutela contro i rischi della salute; CONSIDERANDO che, vista l'importanza del benessere degli animali negli scambi e la sua relazione con le questioni veterinarie, è opportuno includere questo aspetto nel presente protocollo; ATTESO che il riconoscimento dell'equivalenza può essere raggiunto progressivamente e che l'assistenza tecnica e finanziaria organizzata a norma dell'accordo europeo potrà essere prestata, se necessario, nei campi disciplinati dal presente protocollo; CONSIDERANDO altresì che il riconoscimento dell'equivalenza deve avvenire secondo le procedure interne e i procedimenti legislativi delle parti e che tali procedure non sono pregiudicate in alcun modo dalle misure e dagli obiettivi del presente protocollo; DESIDEROSE altresì di tradurre in pratica l'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie, con particolare riguardo al riconoscimento dell'equivalenza di specifiche misure sanitarie o fitosanitarie; HANNO DECISO di concludere il presente protocollo e, a tale fine, hanno designato in qualità di plenipotenziari: LA COMUNITÀ EUROPEA LA REPUBBLICA CECA LE QUALI HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Finalità e campo di applicazione 1. Il presente protocollo ha come finalità di agevolare gli scambi, tra la Comunità e la Repubblica ceca, di animali vivi, di prodotti di origine animale, di vegetali, di prodotti vegetali e di altri prodotti originari delle parti, in attesa che sia ultimato il ravvicinamento legislativo nelle materie in relazione con l'oggetto del presente protocollo, secondo quanto disposto nel capitolo III dell'accordo europeo. 2. A questo scopo, sono definite misure basate sui principi della regionalizzazione e del riconoscimento dell'equivalenza, nonché ogni altra misura ritenuta utile in questo contesto. 3. Il campo di applicazione del presente protocollo è limitato alle condizioni sanitarie, zoosanitarie e fitosanitarie, nonché alla protezione del benessere degli animali, negli scambi tra le parti dei prodotti definiti all'articolo 2. Il campo d'applicazione territoriale del protocollo è limitato al territorio degli Stati membri definito all'articolo 2, lettera l) e al territorio della Repubblica ceca. Articolo 2 Definizioni Agli effetti del presente protocollo, si applicano le seguenti definizioni: a) animali vivi: tutti gli animali vivi elencati nell'allegato I.A.1, eccetto gli animali da compagnia che accompagnano i viaggiatori a fini non commerciali, esclusi gli equini; b) prodotti di origine animale: i prodotti di origine animale elencati nell'allegato I.A.2; c) vegetali: le piante vive e loro parti, comprese le sementi, che figurano nell'allegato I.B.1; d) prodotti vegetali: i prodotti di origine vegetale non trasformati o semplicemente apprestati, purché non si tratti di vegetali che figurano nell'allegato I.B.1; e) altri prodotti: rientrano in questa voce il mezzo di coltura, gli imballaggi diversi da quelli dei prodotti vegetali e gli altri materiali elencati nell'allegato I.B.2; f) parassiti: i parassiti dei vegetali o dei prodotti vegetali, appartenenti al regno animale o vegetale o alle categorie dei batteri, virus, micoplasmi o altri agenti patogeni; g) scambi tra le parti: esportazione, importazione e transito, a condizione che vengano effettuati i controlli veterinari e fitosanitari alle frontiere, nonché ogni altro movimento transfrontaliero delle merci di cui alle precedenti lettere da a) a e); h) misure sanitarie e fitosanitarie: le misure definite all'allegato A, paragrafo 1 dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (SPS); i) autorità competenti: come previsto nell'allegato II; j) procedure d'importazione e di transito: come previsto nell'allegato VII; k) benessere degli animali negli scambi: come previsto nell'allegato VIII; l) territorio degli Stati membri: come previsto nell'allegato I della direttiva 90/675/CEE del Consiglio (settore sanitario) e nell'articolo 1 della direttiva 77/93/CEE del Consiglio (settore fitosanitario), ivi comprese le isole Canarie. CAPO II DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SCAMBI Articolo 3 Malattie e parassiti 1. a) Gli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale tra il territorio della Repubblica ceca e il territorio degli Stati membri sono autorizzati purché non si verifichi alcuna delle malattie elencate nell'allegato III.A, fatte salve le pertinenti condizioni dell'articolo 7. Le limitazioni di cui sopra riguardano unicamente gli animali soggetti a una determinata malattia o i prodotti che, ottenuti da tali animali, presentino un rischio (1). Tuttavia, nel caso in cui una delle malattie elencate nell'allegato III A insorga nel territorio della Repubblica ceca o degli Stati membri si applicano le disposizioni dell'articolo 4 e degli allegati V o VI. b) Qualora una delle parti ritenga di trovarsi in una situazione particolare, nell'insieme del proprio territorio o in parti di esso, con riguardo a una determinata malattia, essa può chiedere il riconoscimento di tale situazione. La parte interessata può inoltre esigere garanzie supplementari o specifiche per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale pertinenti alla situazione sanitaria riconosciuta. Dette garanzie saranno specificate nell'allegato V.A o nell'allegato VI.A. 2. a) Ai fini degli scambi di vegetali, di prodotti vegetali e di altri prodotti tra le parti, queste certificano che le merci in questione sono indenni dai parassiti di cui all'allegato III.B, fatte salve le pertinenti condizioni dell'articolo 7. b) Qualora una delle parti ritenga di trovarsi in una situazione particolare con riguardo ad un determinato parassita, essa può chiedere il riconoscimento di tale situazione. La parte interessata può inoltre esigere garanzie supplementari o specifiche per l'importazione di vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti pertinenti alla situazione fitosanitaria riconosciuta. Tale particolare situazione e le garanzie relative al parassita di cui trattasi sono specificate nell'allegato V.B o nell'allegato VI.B. Articolo 4 Regionalizzazione 1. Nonostante l'articolo 3, le esportazioni di animali vivi e di prodotti di origine animale sono autorizzate in provenienza da una zona «indenne». Determinate zone possono essere riconosciute indenni dalle malattie elencate nell'allegato III.A, sulla base delle raccomandazioni formulate dagli organi di cui all'articolo 16, secondo i criteri indicati nell'allegato IV e stabiliti secondo i rispettivi ordinamenti legislativi delle parti. Secondo la stessa procedura, possono essere riconosciuti i paesi o le zone parzialmente indenni dalle suddette malattie, secondo la definizione dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) o di altre norme internazionali. 2. Ai fini degli scambi di vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti, si tiene conto delle zone qualificate indenni da parassiti o delle zone protette, le quali sono riconosciute, sulla base delle raccomandazioni formulate dagli organi di cui all'articolo 16, secondo i criteri indicati nell'allegato IV e stabiliti secondo i rispettivi ordinamenti legislativi delle parti. Articolo 5 Equivalenza 1. Le parti riconoscono come equivalenti le misure, siano esse identiche o meno, che garantiscono lo stesso grado di tutela della salute e del benessere degli animali nell'ambito degli scambi. L'equivalenza si applica alla normativa, alle misure sanitarie o fitosanitarie relative a settori o comparti, ai sistemi d'ispezione, sorveglianza, controllo, analisi e certificazione - o parti di tali sistemi -, nonché a specifici requisiti legislativi, ispettivi o igienici. 2. Il riconoscimento dell'equivalenza richiede la valutazione e l'accettazione dei seguenti elementi: - la struttura documentata delle autorità competenti, la relativa gerarchia di responsabilità, le loro attribuzioni e poteri, procedure operative e risorse disponibili; - legislazione, poteri, norme, certificati, procedure e programmi vigenti per effettuare controlli e garantire l'adempimento degli obblighi incombenti al paese esportatore e a quello importatore; - l'operato dell'autorità competente in fatto di controlli e garanzie. Nel procedere a tale valutazione, si tiene conto dell'esperienza maturata. Articolo 6 Attuazione dell'equivalenza 1. È riconosciuta l'equivalenza delle rispettive misure sanitarie, fitosanitarie o di protezione del benessere degli animali per i settori o comparti elencati nell'allegato V. Le parti adottano, nelle rispettive sfere di competenza, le disposizioni legislative e/o amministrative necessarie per attuare tale equivalenza tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente protocollo. 2. L'equivalenza non può essere immediatamente riconosciuta per i settori o i comparti di cui all'allegato VI.A.1 o B.1, a causa di differenze tra le misure sanitarie, fitosanitarie o di protezione del benessere degli animali. Per consentire di valutare il riconoscimento dell'equivalenza entro le date da stabilirsi secondo la procedura di cui all'articolo 16, sono presi i provvedimenti specificati in questo allegato. Le parti si impegnano ad adottare, nelle rispettive sfere di competenza, le disposizioni legislative e/o amministrative necessarie per attuare tale equivalenza tre mesi dopo il riconoscimento. 3. Ulteriori consultazioni hanno luogo allo scopo di definire i provvedimenti necessari per dimostrare e riconoscere l'equivalenza delle misure sanitarie, fitosanitarie o di protezione del benessere degli animali per i settori o comparti di cui all'allegato VI.A.2 o B.2. Articolo 7 Condizioni per gli scambi 1. Nei settori o comparti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, gli scambi sono subordinati alle condizioni di cui all'allegato V. 2. Nei settori o comparti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, fino al riconoscimento dell'equivalenza, gli scambi sono subordinati alle vigenti disposizioni legislative, condizioni o norme di cui all'allegato VI. 3. Nei settori o comparti di cui all'articolo 6, paragrafo 3, fino al riconoscimento dell'equivalenza, nonché in quelli non contemplati dal presente protocollo, gli scambi sono subordinati alle condizioni prescritte dagli Stati interessati. 4. Fatto salvo l'articolo 7, paragrafi 2 e 3, ai fini degli scambi tra le parti, sono richiesti certificati fitosanitari soltanto per i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti elencati nell'allegato I.B. 5. Le parti possono determinare i principi o gli orientamenti per la certificazione veterinaria. Essi sono inclusi nell'allegato V. A dopo che siano state adottate le misure del caso secondo le procedure interne delle parti. Articolo 8 Controlli all'importazione 1. È sottoposto a controlli veterinari presso i posti d'ispezione frontalieri il 100 % delle spedizioni di animali vivi in entrata o in transito. Le modalità di detti controlli sono indicate nell'allegato VII A. 1. i). 2. I prodotti di origine animale di cui all'allegato I.A.2 in entrata o in transito sono sottoposti a controlli veterinari presso i posti d'ispezione frontalieri secondo le modalità indicate nell'allegato VII.A.1. ii) e A.2. Le parti adottano, nelle rispettive sfere di competenza, le disposizioni attuative necessarie, in particolare per stabilire la frequenza dei suddetti controlli, tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente protocollo. 3. Le importazioni di vegetali, di prodotti vegetali e di altri prodotti contemplati dal presente protocollo sono sottoposte a controlli fitosanitari secondo le modalità indicate nell'allegato VII.B.1. Le parti adotteranno, nelle rispettive sfere di competenza, le disposizioni attuative necessarie, in particolare per stabilire la frequenza dei suddetti controlli, tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente protocollo. 4. Le parti possono modificare, nelle rispettive sfere di competenza, le frequenze dei controlli in funzione dei risultati ottenuti in base all'allegato VI o in seguito ad altre misure o consultazioni previste dal presente protocollo. 5. Le parti possono prendere in esame la possibilità di applicare particolari modalità di controllo al commercio locale nelle zone di confine tra le parti, secondo i principi del presente protocollo. Articolo 9 Tasse d'ispezione 1. Qualora vengano riscosse tasse d'ispezione a copertura dei costi dei controlli fitosanitari sulle importazioni o sul transito di animali vivi, di prodotti di origine animale, di vegetali, di prodotti vegetali o di altri prodotti, esse devono essere applicate uniformemente a spedizioni dello stesso tipo, a norma dell'allegato VIII.A.3. 2. Esse devono essere proporzionate alle tasse riscosse per categorie simili di merci nazionali e devono essere commisurate al costo reale del servizio. CAPO III PROCEDURE DI ISPEZIONE E DI VERIFICA Articolo 10 1. Ciascuna delle parti ha diritto di effettuare verifiche e ispezioni comprendenti: a) esame dei programmi di ispezione/verifica delle autorità competenti; b) accertamenti circa il paese esportatore o lo Stato membro esportatore (controlli in loco); c) valutazione periodica dell'efficacia globale del programma di controllo rispetto ai requisiti convenuti; d) indagini in relazione a frodi nel settore veterinario e in quello fitosanitario; e) controlli delle spedizioni all'importazione. 2. Per la Comunità: - la Commissione delle Comunità europee (in prosieguo denominata «la Comunità»), eventualmente coadiuvata da esperti degli Stati membri, applica le procedure di verifica di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d); - gli Stati membri, eventualmente coadiuvati dalla Commissione, svolgono le ispezioni di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e). 3. Per la Repubblica ceca, le autorità nazionali competenti applicano le procedure di verifica e di ispezione di cui al paragrafo 1. 4. Gli organi di cui all'articolo 16 discuteranno le misure necessarie per effettuare le verifiche e le ispezioni e le autorità competenti prestano tutta la collaborazione richiesta a questo scopo, consentendo l'accesso agli impianti e ai documenti, affinché i controlli e le verifiche di cui al paragrafo 1 possano essere espletati in modo corretto ed efficiente. Può essere convenuto di effettuare ispezioni sanitarie congiunte alle frontiere. CAPO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NOTIFICAZIONE E DI SALVAGUARDIA Articolo 11 1. Le parti si notificano reciprocamente: a) entro le 24 ore, ogni modifica rilevante della situazione sanitaria, come l'insorgenza e l'evoluzione delle malattie di cui all'elenco A dell'UIE; oltre ai casi già contemplati al primo trattino, il manifestarsi nel loro territorio di focolai di zoonosi, malattie o altri fenomeni patologici che possono comportare un grave rischio per la salute degli animali o degli uomini; ogni misura supplementare adottata in più dei requisiti elementari dei rispettivi programmi di controllo e/o eradicazione delle malattie, nonché ogni cambiamento della prassi di vaccinazione; b) tempestivamente, ogni modifica rilevante della situazione fitosanitaria, come la presenza o lo sviluppo di parassiti di cui all'allegato III, parte B; tempestivamente, ogni risultato d'interesse fitosanitario, relativo a nuovi parassiti non contemplati dal presente protocollo i quali siano considerati soggetti a quarantena a norma dell'articolo II.2 della convenzione internazionale sulla protezione dei vegetali; ogni modifica delle misure fitosanitarie applicate in più dei requisiti elementari dei rispettivi programmi di controllo e/o eradicazione dei parassiti; c) informazioni concernenti le frodi, purché non si tratti di fatti non ancora confermati, nel qual caso si dovrebbero comunicare informazioni di carattere generale; d) ogni modifica degli elenchi concordati degli stabilimenti che le autorità competenti hanno autorizzato ai fini dell'esportazione, se pertinente. 2. Le notificazioni di cui al paragrafo 1 vengono indirizzate per iscritto alle rappresentanze designate a norma dell'articolo 15, paragrafo 3. Tuttavia, per rendere ottimale il sistema di notificazione delle malattie gravi o dei parassiti, le basi informatiche della Comunità, in particolare ADNS e Europhyt, verranno estese quanto prima possibile alla Repubblica ceca e, una volta divenute operative, sostituiranno la prassi della notificazione scritta. 3. In caso di grave emergenza d'ordine sanitario, zoosanitario, commerciale o fitosanitario per una delle parti, la notificazione sarà effettuata oralmente alla rappresentanza designata della parte interessata e sarà seguita da una conferma scritta entro le 24 ore. In tal caso, ciascuna delle parti dovrebbe adottare senza indugio tutti i provvedimenti necessari in materia di controllo e di protezione previsti dal proprio ordinamento interno, o qualsiasi altra misura giudicata necessaria. 4. Se una delle due parti sperimenta un rischio d'ordine sanitario, zoosanitario o fitosanitario, può chiedere che si svolgano consultazioni in merito al più presto e comunque entro un termine di 14 giorni. Ciascuna delle parti provvede a comunicare tutte le informazioni necessarie per evitare perturbazioni degli scambi e per addivenire ad una soluzione mutuamente accettabile. Articolo 12 Disposizioni in materia di salvaguardia Fatto salvo l'articolo 11, in particolare il paragrafo 4, ciascuna delle parti può, per gravi motivi sanitari, zoosanitari o fitosanitari, adottare, secondo le proprie procedure interne, misure di protezione temporanee riguardo all'introduzione nel suo territorio di animali vivi o prodotti di origine animale, ovvero di vegetali, prodotti vegetali o altri prodotti, che siano direttamente giustificate dal rischio. Tali misure devono essere immediatamente notificate all'altra parte e, a richiesta, si svolgono consultazioni entro 14 giorni dalla notificazione. Le parti adottano, nelle rispettive sfere di competenza, le misure necessarie alla luce dei risultati delle consultazioni tenutesi. CAPO V Articolo 13 Assistenza tecnica e finanziaria Può essere prestata assistenza tecnica e finanziaria a norma dell'accordo europeo, se necessario, per le attività contemplate dal presente protocollo. CAPO VI DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINALI Articolo 14 1. Ai principi del presente protocollo si fa riferimento in sede di discussione di importanti questioni relative a misure sanitarie o fitosanitarie che incidono sugli scambi tra le parti di animali vivi e prodotti di origine animale o di vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti, tra cui le questioni elencate nell'allegato VI. 2. Le parti provvedono a presentare agli organismi scientifici competenti i documenti o dati scientifici a convalida delle loro tesi o richieste. Al momento opportuno, detta documentazione è sottoposta dai competenti organismi scientifici ad un'analisi di rischio, i cui risultati sono resi noti. Articolo 15 1. Le parti scambiano sistematicamente e regolarmente informazioni allo scopo di ottenere garanzie, promuovere la fiducia reciproca e dimostrare l'efficacia dei programmi di controllo. 2. Gli scambi di informazioni sulle modifiche delle rispettive misure sanitarie e fitosanitarie, o di altre informazioni pertinenti, vertono in particolare: - sull'opportunità di proporre modificazioni preventive di norme che possono interferire con il presente protocollo. Se una delle parti lo ritiene necessario, le proposte possono essere discusse a norma dell'articolo 16; - sulle circostanze che condizionano l'attuale andamento degli scambi di animali vivi, prodotti di origine animale, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti; - sui risultati dei controlli alle frontiere di animali vivi, prodotti di origine animale, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti. 3. Le parti si notificano reciprocamente le rappresentanze designate per questi scambi di informazioni e ogni eventuale modifica delle stesse. Articolo 16 Le parti convengono che i loro rappresentanti si incontrino nell'ambito degli organi istituti dall'accordo europeo per discutere sull'attuazione del presente protocollo e in particolare al fine di: - assicurare la corretta applicazione del protocollo; - cercare di comporre eventuali divergenze; - chiedere l'aggiornamento degli allegati del presente protocollo; gli allegati sono modificati dal Consiglio di associazione dopo che le parti hanno adottato le misure del caso secondo le loro procedure interne; - decidere, ove le circostanze lo richiedano, di costituire gruppi di lavoro ad hoc o comitati scientifici, la cui composizione non è necessariamente limitata ai rappresentanti delle parti. Le riunioni degli organi istituiti dall'accordo europeo al fine di esaminare i punti di cui al comma precedente vengono preparate in sede di sottocomitato «Agricoltura» che si riunirà specialmente per affrontare questioni veterinarie e fitosanitarie. Articolo 17 Gli allegati costituiscono parte integrante del presente protocollo. Articolo 18 Il presente protocollo è concluso per una durata illimitata. Tuttavia, ciascuna delle parti può denunciare il protocollo con un preavviso di almeno sei mesi. In tal caso, il protocollo cessa di essere valido alla scadenza del termine di preavviso. Articolo 19 Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e ceca. Ciascuno di questi testi fa ugualmente fede. Articolo 20 Il presente protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui le parti si notificano reciprocamente la conclusione delle procedure all'uopo necessarie. (1) Per quanto riguarda i prodotti ittici, le opportune modalità di applicazione saranno adottate successivamente. ALLEGATO I CAMPO DI APPLICAZIONE Allegato I.A PARTE SANITARIA 1. PRINCIPALI CATEGORIE DI ANIMALI VIVI I. Equidi (1) II. Bovini III. Ovini e caprini IV. Suini V. Pollame (2) VI. Pesci vivi VII. Crostacei VIII. Molluschi IX. Uova o gameti di pesci vivi X. Uova da cova XI. Sperma, ovuli, embrioni XII. Altri mammiferi XIII. Altri uccelli XIV. Rettili XV. Anfibi XVI. Altri vertebrati XVII. Invertebrati I codici ANIMO completi (che comprendono i riferimenti incrociati ai codici NC) figurano nella decisione 93/70/CEE della Commissione, modificata dalla decisione 94/295/CE. 2. PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE Grandi categorie di prodotti I. Carni fresche di specie domestiche e di selvaggina, compresi le frattaglie e il sangue destinati al consumo umano. II. Prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano. III. Latte liquido. IV. Prodotti a base di latte. V. Prodotti della pesca destinati al consumo umano. VI. Uova destinate al consumo - Ovoprodotti - Prodotti apicoli. VII. Lumache e cosce di rana. VIII. Pelli di ungulati, lana, peli, setole, penne e piume o parti di penne e piume, trofei di caccia. IX. Ossa, corna, unghie e prodotti derivati (gelatine), escluse le farine. X. Sangue, emoprodotti, liquido amniotico destinati all'industria farmaceutica o ad impieghi tecnici, esclusa l'alimentazione degli animali - Agenti patogeni. XI. Altri rifiuti animali: materiali ad alto rischio non trattati - materie prime a basso rischio per l'industria farmaceutica, per impieghi tecnici e per l'alimentazione degli animali. XII. Alimenti per animali da compagnia - Proteine animali trasformate destinate all'alimentazione animale (farine e ciccioli). XIII. Liquami per ammendamento del terreno. XIV. Piccole spedizioni di prodotti destinati a privati - Prodotti al seguito di viaggiatori - Campioni commerciali. XV. Carni fresche destinate ad esposizioni, studi particolari o analisi. XVI. Carni fresche e prodotti a base di carne destinati esclusivamente all'approvvigionamento di organizzazioni internazionali. I codici ANIMO completi figurano nella decisione 93/70/CEE della Commissione, modificata dalla decisione 94/295/CE. Allegato I.B MATERIA DISCIPLINATA 1. VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI a) Vegetali e prodotti vegetali che costituiscono potenziali vettori di organismi nocivi concernenti entrambe le parti contraenti 1. Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e delle piante da acquario, comprese tuttavia le sementi di Capsicum spp. [Capsicum L.], Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium cepa L,. Allium porrum L,. Allium schoenoprasum L. e Phaseolus L. 2. Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi di: - Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L., Pelargonium l'Herit. ex Aid, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., - conifere (Coniferales). 3. Frutti di Citrus L,. Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi 4. Tuberi di Solanum tuberosum L. 5. Corteccia separata dal tronco di: - conifere (Coniferales) - Acer saccharum Marsh., Castanea Mill., Populus L. e Quercus L., ad eccezione di Quercus suber L. 6. Legname, a condizione che abbia conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, anche scortecciato, oppure in forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi o cascami, nonché in forma di paglioli, distanziatori, palette o materiale per imballaggio effettivamente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, purché rappresentino un fattore di rischio fitosanitario e: i) siano stati ottenuti interamente o parzialmente da uno degli ordini, generi o specie di seguito indicati: - Castanea Mill.; - Platanus, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale; - Pinus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale; e ii) corrispondano ad una delle seguenti descrizioni che figurano nell'allegato I, parte II del regolamento (CEE) n. 2658/87: >SPAZIO PER TABELLA> b) Vegetali e prodotti vegetali che costituiscono potenziali vettori di organismi nocivi concernenti talune zone protette Fatti salvi i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci di cui al punto I.B.1.a. >SPAZIO PER TABELLA> Legname, a condizione che abbia conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, anche scortecciato, oppure in forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi o cascami, nonché in forma di paglioli, distanziatori, palette o materiale per imballaggio effettivamente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, purché rappresentino un fattore di rischio fitosanitario e: a) siano stati ottenuti interamente o parzialmente da conifere (Coniferales), ad eccezione di Pinus L., originarie della Repubblica ceca, e b) corrispondano ad una delle seguenti descrizioni di cui all'allegato I, parte II del regolamento (CEE) n. 2658/87: >SPAZIO PER TABELLA> Altre zone protette sono indicate nell'allegato III, punti B.1.b e B.2.b. c) Vegetali e prodotti vegetali che costituiscono potenziali vettori di organismi nocivi concernenti alcune zone indenni da determinati organismi nocivi >SPAZIO PER TABELLA> d) Vegetali e prodotti vegetali che costituiscono potenziali vettori di organismi nocivi concernenti una delle parti contraenti o una sua regione >SPAZIO PER TABELLA> 2. ALTRE VOCI a) Altre voci che costituiscono potenziali vettori di organismi nocivi concernenti entrambe le parti contraenti Terra e terreno di coltura costituito interamente o in parte di terra o di sostanze organiche solide, quali frammenti di piante, humus, eventualmente contenente torba o corteccia, ma non composto interamente di torba. b) Altre voci che costituiscono potenziali vettori di organismi nocivi concernenti talune zone protette Fatte salve le altre voci elencate al punto I.B.2.a. >SPAZIO PER TABELLA> c) Altre voci che costituiscono potenziali vettori di organismi nocivi concernenti alcune zone indenni da determinati organismi nocivi >SPAZIO PER TABELLA> d) Altre voci che costituiscono potenziali vettori di organismi nocivi concernenti una delle parti contraenti o una sua regione >SPAZIO PER TABELLA> [. . .] nome scientifico utilizzato nella legislazione ceca. (1) Specie equina, comprese le zebre, o asinina o gli animali derivati dall'incrocio di tali specie. (2) Galline, tacchini, faraone, anatre, oche. ALLEGATO II AUTORITÀ COMPETENTI i) Nella Repubblica ceca, i controlli veterinari o fitosanitari competono congiuntamente al ministero dell'Agricoltura, al ministero della Sanità e all'amministrazione nazionale veterinaria e/o all'amministrazione nazionale fitosanitaria della Repubblica ceca. - Il ministero dell'Agricoltura della Repubblica ceca è competente in materia di coordinamento generale, monitoraggio, ispezioni e verifiche, nonché per gli interventi legislativi atti a garantire un'applicazione uniforme delle misure veterinarie e fitosanitarie nella Repubblica ceca. - Il ministero della Sanità della Repubblica ceca è competente per l'adozione di misure concernenti la sanità pubblica. - Per quanto riguarda le esportazioni verso la Comunità, l'amministrazione nazionale veterinaria e l'amministrazione nazionale fitosanitaria della Repubblica ceca sono incaricate di controllare le condizioni e i requisiti di produzione e di rilasciare certificati che attestino la conformità alle misure sanitarie, di polizia sanitaria e di benessere degli animali, ovvero certificati fitosanitari attestanti il rispetto delle misure fitosanitarie convenute. ii) Nella Comunità, la competenza in materia veterinaria e fitosanitaria è condivisa dai servizi veterinari e fitosanitari di ciascuno Stato membro e dalla Commissione, secondo le modalità seguenti: - la Commissione è competente in materia di coordinamento generale, monitoraggio, ispezioni e verifiche, nonché per gli interventi legislativi necessari a garantire un'applicazione uniforme delle misure sanitarie, di polizia sanitaria, di benessere degli animali e fitosanitarie nell'ambito della Comunità; - per quanto concerne le esportazioni verso la Repubblica ceca, gli Stati membri provvedono a controllare le condizioni e i requisiti di produzione e rilasciano certificati attestanti la conformità alle misure sanitarie, di polizia sanitaria e di benessere degli animali, ovvero certificati fitosanitari attestanti il rispetto delle misure fitosanitarie convenute. ALLEGATO III ELENCO DELLE MALATTIE E DEI PARASSITI Allegato III.A MALATTIE A CUI SI APPLICA LA REGIONALIZZAZIONE Afta epizootica Stomatite vescicolosa Malattia vescicolosa dei suini Peste bovina Peste dei piccoli ruminanti Pleuropolmonite contagiosa dei bovini Dermatite nodulare Febbre catarrale degli ovini Malattia emorragica epizootica Vaiolo nero delle pecore e delle capre Peste equina Peste suina africana Peste suina classica Malattia di Teschen Peste aviaria Malattia di Newcastle Encefalomielite equina venezuelana Necrosi ematopoietica infettiva Setticemia emorragica virale Le malattie dei pesci, dei molluschi bivalvi e dei crostacei saranno esaminate ulteriormente. Allegato III.B.1 ORGANISMI NOCIVI RICONOSCIUTI DA ENTRAMBE LE PARTI >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> Allegato III.B.2 ORGANISMI NOCIVI RICONOSCIUTI TALI SOLTANTO DALLA COMUNITÀ >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> Allegato III.B.3 ORGANISMI NOCIVI RICONOSCIUTI TALI SOLTANTO DALLA REPUBBLICA CECA >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO IV CRITERI DI REGIONALIZZAZIONE 1. Per la delimitazione di una zona si applicano principalmente i seguenti criteri internazionali: -situazione geografica; - situazione epidemiologica; - struttura degli scambi; - condizioni meteorologiche; - distribuzione dei vettori e specie selvatiche ricettive; - confini amministrativi; - effettivo controllo dei movimenti attraverso i confini della zona; - effettivo controllo (1) e misure di sorveglianza nella zona non indenne o in quella indenne, secondo i casi; - ecosistema, comprese le caratteristiche agronomiche e ambientali. 2. Per zona protetta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h) della direttiva 77/93/CEE del Consiglio (2) si intende una zona in cui i movimenti di vegetali, di prodotti vegetali e di altri prodotti sono soggetti a effettivo controllo e all'interno della quale viene praticata un'effettiva sorveglianza a norma della direttiva 92/70/CEE della Commissione (3), nonché - nella quale uno o più parassiti, esistenti in una o più parti del territorio, non sono presenti né si trovano allo stato endemico, nonostante l'esistenza di condizioni propizie al loro sviluppo; - nella quale sussiste il rischio di diffusione di taluni parassiti presso determinate colture, a causa di condizioni ecologiche propizie, benché tali parassiti non siano presenti né si trovino allo stato endemico. (1) Ai fini della disciplina fitosanitaria, per controllo si intende l'eliminazione, il confinamento o l'eradicazione della popolazione di parassiti. (2) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20. (3) GU L 250 del 29.8.1992, pag. 37. ALLEGATO V Allegato V.A >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> Allegato V.B MISURE FITOSANITARIE RICONOSCIUTE COME EQUIVALENTI 1. Misure di carattere generale a) Le parti contraenti, ai fini degli scambi di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, certificano che le merci oggetto di tali scambi sono indenni da organismi nocivi conformemente a quanto indicato nell'allegato III.B del presente protocollo. b) Le parti contraenti, ai fini degli scambi di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, tengono conto dell'esistenza di zone indenni da organismi nocivi e di zone protette. 2. Misure supplementari Entrambe le parti riconoscono come equivalenti le misure supplementari di seguito descritte >SPAZIO PER TABELLA> 3. Le disposizioni relative agli scambi di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci per i quali sia le misure di carattere generale (punto 1), sia qualsivoglia misura supplementare applicabile (punto 2) sono integralmente riconosciute come equivalenti, figurano nell'allegato VII.B. ALLEGATO VI Allegato VI.A.1 >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> Allegato VI.A.2 >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> Allegato VI.B.1 MISURE FITOSANITARIE NON RICONOSCIUTE EQUIVALENTI PER LE QUALI L'EQUIVALENZA PUÒ ESSERE OTTENUTA A. Negoziati concernenti l'esigenza di predisporre certificati fitosanitari per i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci di cui all'allegato I, punti B.1.d e B.2.d, allo scopo di giungere, entro un anno, all'eventuale soppressione dell'esigenza stessa. B. Negoziati concernenti il riconoscimento di organismi nocivi attualmente riconosciuti tali soltanto da una parte contraente ed elencati nell'allegato III, punti B.2 e B.3, allo scopo di esaminare la possibilità di procedere entro un anno, a seconda dei casi, alla loro cancellazione da detto allegato o all'iscrizione al punto B.1 dello stesso. C. Negoziati concernenti le misure supplementari di cui all'elenco di seguito riportato, allo scopo di giungere, entro un anno, alla determinazione dell'equivalenza di tali misure supplementari, previo opportuno adeguamento. >SPAZIO PER TABELLA> Allegato VI.B.2 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO VII PROCEDURE D'IMPORTAZIONE E DI TRANSITO A. PARTE SANITARIA Le parti riconoscono la distinzione tra controlli documentali, controlli d'identità e controlli materiali eseguiti sulle importazioni di animali vivi e di prodotti di origine animale. I. CONTROLLI ALL'IMPORTAZIONE i) Animali vivi 1. Controlli documentali Da effettuarsi sul 100 % delle spedizioni. I certificati o documenti veterinari richiesti dalla normativa devono essere controllati a conferma della loro corrispondenza, per forma e contenuto, ai requisiti legali. 2. Controlli d'identità Da effettuarsi su tutte le spedizioni a conferma della corrispondenza tra i documenti di cui al punto 1 e la partita di merce a cui si riferiscono. 3. Controlli materiali Lo scopo dei controlli materiali è di accertare che gli animali soddisfino le garanzie indicate nei documenti di cui al punto 1 e siano clinicamente sani. Devono essere pertanto verificate la garanzia di origine certificata dal paese terzo, nonché le condizioni di trasporto e di tutela del benessere degli animali. Di norma, ogni singolo animale di una partita dovrebbe essere ispezionato. Ai fini del controllo materiale possono essere prelevati campioni ed effettuate analisi. Di regola, il controllo materiale deve comprendere un esame clinico di tutti gli animali. In deroga a quanto sopra, si applicano le seguenti disposizioni: a) animali da ingrasso: viene esaminato il 10 % dei capi di una partita, con un minimo di 10 capi; b) animali da macello: esame visivo; c) pollame, volatili, pesci e animali di acquacoltura, roditori e lagomorfi, api e altri insetti, rettili, altri invertebrati, animali feroci da giardino zoologico: esame generale dello stato di salute e del comportamento o esame fisico di un campione rappresentativo di animali; d) animali indenni da patogeni: si procederà all'esame fisico soltanto in caso di sospetta irregolarità. Nonostante i controlli ottenuti e le frequenze ridotte a norma del presente protocollo possono essere svolti controlli supplementari in casi sospetti. 4. Transito Gli animali vivi in transito sono soggetti a controlli analoghi ai precedenti. ii) Prodotti di origine animale 1. Controlli documentali Da effettuarsi sul 100 % delle spedizioni. I certificati e documenti veterinari o altri documenti richiesti dalla normativa devono essere controllati a conferma della loro corrispondenza, per forma e contenuto, ai requisiti legali. 2. Controlli d'identità Da effettuarsi su tutte le spedizioni a conferma della corrispondenza tra i documenti di cui al punto 1 e la partita di merce a cui si riferiscono. 3. Controlli materiali Lo scopo dei controlli materiali è di accertare che i prodotti rispondano ancora alla finalità esposta nei documenti di cui al punto 1. Deve essere pertanto verificata la garanzia di origine certificata dal paese terzo e si dovrà accertare che il trasporto non abbia alterato le condizioni originarie dei prodotti. Alla luce delle ispezioni e dei controlli effettuati dal paese esportatore e dell'esperienza acquisita, si applicano i seguenti fattori alla frequenza dei controlli di cui all'allegato I della decisione 94/360/CE della Commissione; i tassi che ne risultano sono da considerarsi come valori massimi. Ai fini del controllo materiale possono essere prelevati campioni ed effettuate analisi. Le categorie di prodotti e le frequenze dei controlli che le parti devono osservare per i prodotti per i quali sono state convenute condizioni commerciali equivalenti e sono stati compilati, ove necessario, elenchi di stabilimenti riconosciuti (pubblica sanità e polizia sanitaria) figurano nell'allegato VII.A.2. Nonostante i controlli convenuti e le frequenze ridotte a norma del presente protocollo, possono essere disposti controlli supplementari in casi sospetti. 4. Transito Si applicano i controlli di cui al paragrafo 1. In casi sospetti possono essere effettuati controlli d'identità e controlli materiali. II. FREQUENZE DI CONTROLLO RIDOTTE (1a) >SPAZIO PER TABELLA> Le frequenze dei controlli materiali per i prodotti di origine animale summenzionati non armonizzati (quelli elencati nell'allegato V) o non contrassegnati da un asterisco sono quelle stabilite nell'allegato I della decisione 94/360/CE della Commissione; alle frequenze sopra indicate ci si atterrà tuttavia previa armonizzazione. La frequenze dei controlli materiali per i prodotti di origine animale diversi da quelli summenzionati sono quelle stabilite nell'allegato I della decisione 94/360/CE della Commissione. Salvo disposizione contraria, i tassi di campionamento per tutti i prodotti di origine animale devono essere pari all'1 % delle partite presentate. Ai fini del presente protocollo, per «partita» si intende una quantità di merce dello stesso tipo, scortata dallo stesso certificato sanitario o dallo stesso documento, trasportata dal medesimo mezzo di trasporto, consegnata dallo stesso spedizioniere e proveniente dallo stesso paese esportatore o parte di esso. III. DIRITTI DI ISPEZIONE Per la Repubblica ceca: Nell'attesa che la Repubblica ceca proceda alla riforma del proprio sistema di tasse veterinarie sulle importazioni in provenienza dalla Comunità e in materia di ispezioni sanitarie effettuate presso stabilimenti autorizzati ad esportare verso la Comunità, da completarsi entro il 1° gennaio 1998 ai fini dell'attuazione dei principi della direttiva 85/73/CEE del Consiglio, nel testo modificato, si applicano in via transitoria i seguenti diritti all'importazione normalizzati: partite di animali vivi: un capo: 100 corone ceche (CK) più di un capo: 200 corone ceche (CK) partite di prodotti di origine animale: per partita: 200 corone ceche (CK) Dal 1° gennaio 1998 si applicheranno gli stessi diritti che per la Comunità. La parte dei diritti riscossi che eccede il costo reale sarà devoluta ad uno speciale fondo veterinario inteso a potenziare i servizi veterinari per renderli atti a far fronte, in maniera più efficace, all'eventuale comparsa di malattie esotiche. Per la Comunità si applicano i seguenti diritti: a) ispezione di partite di prodotti di origine animale: 3 ecu/t b) animali vivi: 5 ecu/t con un minimo di 30 ecu ed un massimo di 350 ecu per partita, salvo il caso di costi effettivi superiori a tale massimale; c) pesce: 50 % dei diritti indicati nella normativa comunitaria B. PARTE FITOSANITARIA Procedure di importazione Procedure d'ordine generale Le parti non richiedono alcuna dichiarazione supplementare attinente al certificato fitosanitario. Procedure specifiche Sono presi in considerazione esclusivamente i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci per i quali tutte le misure specifiche applicabili sono riconosciute equivalenti. A norma dell'allegato V.B, si tratta dei vegetali, prodotti vegetali e altre voci di seguito elencati: >SPAZIO PER TABELLA> Con riguardo alle merci di cui sopra, le parti hanno concordato quanto segue. 1. Controlli documentali I controlli documentali sono effettuati nel 100 % dei casi. 2. Controlli d'identità I controlli d'identità sono effettuati nel 100 % dei casi. 3. Controlli materiali La frequenza dei controlli materiali non supera il 50 % dei casi e sarà ulteriormente ridotta in base all'esperienza acquisita e alle raccomandazioni del comitato, in modo da tendere, in prospettiva, all'eliminazione di tali controlli ogniqualvolta possibile. (1a) Applicabile ai prodotti armonizzati di cui all'allegato V. ALLEGATO VIII BENESSERE DEGLI ANIMALI E VARIE CAMPO DI APPLICAZIONE: 1. Direttiva 91/628/CEE del Consiglio (modificata) del 19 novembre 1991, concernente la protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE. 2. Direttiva 93/119/CE del Consiglio relativa alla protezione degli animali da macello. (Da completarsi nel corso di ulteriori negoziati; le parti possono convenire di estendere il campo di applicazione ad altre considerazioni relative al benessere degli animali oppure ad altri argomenti).