Decisione PARCOM 96/1 sull'eliminazione graduale dell'uso dell'esacloroetano nell'industria dei metalli non ferrosi
Gazzetta ufficiale n. L 096 del 28/03/1998 pag. 0042 - 0044
DECISIONE PARCOM 96/1 sull'eliminazione graduale dell'uso dell'esacloroetano nell'industria dei metalli non ferrosi RICHIAMANDOSI alla decisione PARCOM 92/4 sull'eliminazione graduale dell'uso dell'esacloroetano (HCE) nell'industria dell'alluminio secondario e nell'industria dell'alluminio primario con fonderie integrate; RICHIAMANDOSI alla decisione PARCOM 93/1 sull'eliminazione graduale dell'uso dell'esacloroetano (HCE) nell'industria dei metalli non ferrosi; CONSIDERANDO che i composti alogenuro-organici, che sono tossici, persistenti e bioaccumulabili, sono una fonte di inquinamento marino che richiede urgenti misure d'intervento; CONSIDERANDO che tali sostanze figurano nella lista della priorità della convenzione di Parigi; CONSIDERANDO che finora l'esacloroetano è stato impiegato nell'industria dei metalli non ferrosi essenzialmente come degassificante nelle fonderie di magnesio e di rame; CONSIDERANDO che esistono già altri sistemi e sostanze alternativi altrettanto validi, se non superiori, in termini di efficienza tecnica e prestazioni e che alcune di queste tecniche alternative comportano un rischio ecologico minore; CONSIDERANDO che è necessario prevedere alcune deroghe limitate a determinate applicazioni nella produzione di leghe di magnesio e di alluminio per lasciare alle piccole e medie fonderie un lasso di tempo ragionevole per adeguarsi alla normativa, LE PARTI CONTRAENTI ALLA CONVENZIONE PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO MARINO DI FONTE TELLURICA DECIDONO QUANTO SEGUE: 1. Programmi e misure 1.1 L'uso dell'esacloroetano nell'industria dell'alluminio (ivi comprese le fonderie integrate e non integrate per la produzione di alluminio) sarà totalmente eliminato nella misura del possibile entro il 31 dicembre 1996 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre 1997. 1.2 L'uso dell'esacloroetano in altre industrie dei metalli non ferrosi sarà totalmente eliminato entro il 31 dicembre 1997. 1.3 In deroga alla presente decisione, è consentito l'uso dell'esacloroetano: a) per l'affinazione del grano nella produzione delle leghe di magnesio AZ81, AZ91 e AZ92; b) nelle fonderie di alluminio non integrate che producono getti speciali per applicazioni che richiedono livelli elevati di qualità e di sicurezza e che consumano una quantità media giornaliera di esacloroetano inferiore a 1,5 kg. La necessità di tali deroghe sarà riesaminata nel 1998. 1.4 Le potenziali tecnologie alternative saranno valutate dalle competenti autorità che ne esaminano i rischi e i vantaggi. 2. Entrata in vigore 2.1 La presente decisione sostituisce le decisioni PARCOM 92/4 e 93/1 a decorrere dalla data in cui il segretariato riceverà da parte di tante parti contraenti che rappresentino almeno tre quarti del totale dei voti nella commissione di Parigi conferma che sono in grado di procedere. 2.2 Per ogni parte contraente la decisione sostitutiva ha efficacia a decorrere dall'ultima delle due seguenti date: a) la data indicata al punto 2.1, oppure b) la data di invio della suddetta notificazione al segretariato. 3. Relazioni sull'attuazione 3.1 Le relazioni sull'attuazione della presente decisione sono presentate alla riunione del competente gruppo di lavoro OSPAR che precede la riunione dell'OSPAR del 1999. Nella misura del possibile, le relazioni devono essere configurate secondo il modello presentato nell'appendice. Appendice Modello delle relazioni sull'attuazione della decisione PARCOM 96/1 sull'eliminazione graduale dell'uso dell'esacloroetano nell'industria dei metalli non ferrosi > INIZIO DI UN GRAFICO> Parte contraente Riserva Non applicabile (4) Strumenti di attuazione (1) (2) (3) Atti normativi Attività amministrativa Accordi volontari Belgio Danimarca Finlandia (5) Francia Germania Islanda Irlanda Paesi Bassi Norvegia Portogallo Spagna Svezia Regno Unito CE Lussemburgo (6) Svizzera (5) (1) Indicare le misure specifiche adottate in attuazione della presente decisione. (2) Descrivere eventuali difficoltà specifiche incontrate nell'attuazione della decisione, ad esempio problemi pratici o giuridici. (3) Spiegare dettagliatamente le ragioni per cui la decisione non è stata attuata integralmente e indicare i tempi e gli strumenti previsti per la sua attuazione completa. (4) Indicare perché la decisione non è applicabile. (5) Stato contraente della convenzione OSPAR. (6) Firmatario della convenzione di Parigi e della convenzione OSPAR. >FINE DI UN GRAFICO>