21998A0207(01)

Protocollo di adesione del Principato di Monaco alla convenzione per la protezione delle Alpi

Gazzetta ufficiale n. L 033 del 07/02/1998 pag. 0022 - 0024


PROTOCOLLO DI ADESIONE del Principato di Monaco alla convenzione per la protezione delle Alpi

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL PRINCIPATO DI LIECHSTENSTEIN,

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA COMUNITÀ EUROPEA,

firmatari della convenzione per la protezione delle Alpi (convenzione delle Alpi)

da una parte,

e IL PRINCIPATO DI MONACO,

dall'altra parte,

E CONSIDERATO che il Principato di Monaco ha chiesto di diventare parte della convenzione delle Alpi,

ALLO SCOPO di vigilare sulla protezione dell'insieme dell'arco alpino,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il Principato di Monaco diventa parte contraente della convenzione per la protezione delle Alpi, modificata dal presente protocollo di adesione.

Articolo 2

Nel preambolo è aggiunto: «Il Principato di Monaco».

Articolo 3

L'allegato, in cui è descritto e rappresentato il territorio alpino che costituisce il campo di applicazione della convenzione delle Alpi, è modificato come segue:

a) l'elenco delle unità amministrative dell'arco alpino è completato come segue:

- Principato di Monaco

b) la carta presentata nell'allegato della convenzione delle Alpi è sostituita dalla carta allegata al presente protocollo di adesione.

Articolo 4

1. Il consenso ad essere vincolato dal presente protocollo può essere espresso da:

- firma non sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione; lo Stato che si avvale di tale possibilità, notifica al depositario, al momento della firma, che la sua firma vale come consenso ad essere vincolato dal presente protocollo di adesione;

- firma sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione; gli strumenti di ratifica di accettazione o di approvazione sono depositati presso il depositario.

2. Il presente protocollo di adesione entra in vigore tre mesi dopo la data in cui si verificano le seguenti tre condizioni:

- che la convenzione delle Alpi stessa sia entrata in vigore;

- che le parti contraenti della convenzione delle Alpi abbiano espresso il proprio consenso ad essere vincolate dal presente protocollo di adesione;

- che il Principato di Monaco abbia espresso il proprio consenso ad essere vincolato dal presente protocollo di adesione;

3. Per i firmatari che non sono ancora parti contraenti della convenzione delle Alpi, il consenso ad essere vincolati dal presente protocollo di adesione avrà effetto solo dalla data di entrata in vigore della convenzione delle Alpi presso le stesse parti contraenti.

Articolo 5

A partire dalla firma del presente protocollo di adesione, nessuno Stato può dare il proprio consenso ad essere vincolato dalla convenzione delle Alpi, senza avere dato in precedenza o contemporaneamente il proprio consenso ad essere vincolato dal presente protocollo di adesione.

Articolo 6

La denuncia del presente protocollo di adesione può essere effettuata solo tramite la denuncia della convenzione delle Alpi.

Articolo 7

Il depositario notifica a tutte le parti contraenti e a tutte le parti firmatarie:

- le firme, precisando se sono sottoposte o no a ratifica, accettazione o approvazione;

- il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione;

- le date di entrata in vigore ai sensi dell'articolo 4;

- le notifiche di denuncia con la relativa data di entrata in vigore.

In fede di ciò, i firmatari debitamente autorizzati a tale scopo hanno sottoscritto il presente protocollo di adesione.

Fatto a Chambery, il 20 dicembre 1994, in francese, italiano, sloveno e tedesco, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un'unica copia che verrà depositata presso l'archivio di Stato della Repubblica d'Austria. Il depositario ne trasmette copia conforme a tutti i firmatari.

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