Decisione n. 2/97 del Comitato di cooperazione doganale ACP-CE del 15 settembre 1997 recante deroga alla definizione di «prodotti originari» onde tener conto della particolare situazione delle isole Figi e della Papua Nuova Guinea per quanto riguarda la produzione di conserve di tonno (voce SA ex 16.04)
Gazzetta ufficiale n. L 275 del 08/10/1997 pag. 0005 - 0007
DECISIONE N. 2/97 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ACP-CE del 15 settembre 1997 recante deroga alla definizione di «prodotti originari» onde tener conto della particolare situazione delle isole Figi e della Papua Nuova Guinea per quanto riguarda la produzione di conserve di tonno (voce SA ex 16.04) (97/651/CE) IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ACP-CE, vista la quarta convenzione ACP-CE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989 e riveduta dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995, in particolare l'articolo 31, paragrafi 8, 9 e 10 del protocollo n. 1, considerando che, a norma di detto protocollo, possono essere concesse deroghe alle norme di origine quando siano giustificate dallo sviluppo di un'industria già esistente o dall'insediamento di una nuova industria; considerando che l'articolo 31, paragrafo 8 del protocollo n. 1 prevede una procedura speciale per le deroghe relative alle conserve e ai filetti (loins) di tonno, che possono essere concesse automaticamente entro un contingente annuale di 4 000 tonnellate di conserve e di 500 tonnellate di filetti; considerando che il 7 febbraio 1997 gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) hanno presentato, per conto dei governi delle isole Figi e della Papua Nuova Guinea, una richiesta di deroga alle norme di origine del protocollo per le conserve di tonno prodotte da questi due paesi tra il 1° gennaio 1997 e il 29 febbraio 2000, secondo la seguente ripartizione: 1 000 tonnellate all'anno per le Figi e 500 tonnellate all'anno per la Papua Nuova Guinea; considerando che le isole Figi, l'isola Maurizio e il Senegal usufruiscono già, a norma dell'articolo 31, paragrafo 8, di una deroga applicabile a 2 500 tonnellate di conserve di tonno per il 1997 [decisioni 2/93 (1), 3/93 (2) e 2/96 (3) del comitato di cooperazione doganale ACP-CE] e a un quantitativo annuale di 1 500 tonnellate dal 1° gennaio 1998 al 29 febbraio 2000; considerando quindi che del contingente annuo attualmente disponibile in virtù della deroga automatica rimangono 1 500 tonnellate per il 1997 e 2 500 all'anno dal 1998 in poi; considerando che è pertanto opportuno concedere a questi paesi la deroga richiesta per il periodo 1° gennaio 1997-29 febbraio 2000, DECIDE: Articolo 1 In deroga alle disposizioni particolari dell'elenco di cui all'allegato II del protocollo n. 1 della quarta convenzione ACP-CE, le conserve di tonno della voce SA ex 16.04 prodotte nelle isole Figi o in Papua Nuova Guinea utilizzando pesce non originario sono considerate originarie di questi paesi alle condizioni specificate nella presente decisione. Articolo 2 La deroga di cui all'articolo 1 si applica ai quantitativi indicati negli allegati alla presente decisione esportati dalle Figi e dalla Papua Nuova Guinea tra il 1° gennaio 1997 e il 29 febbraio 2000. Articolo 3 I quantitativi di cui all'articolo 2 sono gestiti dalla Commissione, che prende tutte le disposizioni amministrative necessarie per una gestione efficace. Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica chiedendo di beneficiare della presente decisione, e se la dichiarazione viene accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro informa la Commissione che intende prelevare un quantitativo corrispondente al suo fabbisogno. Le domande di prelievo devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione indicando la data di accettazione delle dichiarazioni. La Commissione concede i prelievi, sempreché lo consentano le rimanenze disponibili, in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali degli Stati membri. Qualora uno Stato membro non utilizzi i quantitativi prelevati, li riversa appena possibile nel contingente corrispondente. Se le domande superano la rimanenza disponibile di un determinato contingente, l'attribuzione viene effettuata su base proporzionale. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi effettuati. Fintanto che lo consentono le rimanenze disponibili, ogni Stato membro garantisce agli importatori un accesso uguale e ininterrotto ai quantitativi suddetti. Articolo 4 Nella casella 7 dei certificati EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione deve figurare la seguente dicitura: «Deroga - decisione n. 2/97». Articolo 5 Gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP), gli Stati membri e la Comunità europea prendono, in conformità delle rispettive competenze, le misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione. Articolo 6 La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione. Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 1997. Per il comitato di cooperazione doganale ACP-CE J. CURRIE A. NTIM ABANKWA I presidenti (1) GU L 242 del 28. 9. 1993, pag. 26. (2) GU L 242 del 28. 9. 1993, pag. 27. (3) GU L 243 del 24. 9. 1996, pag. 41. ALLEGATO I FIGI >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II PAPUA NUOVA GUINEA >SPAZIO PER TABELLA>