21997D0829(01)

Decisione n. 2/97 del comitato congiunto CE-EFTA «Transito comune» del 23 luglio 1997 recante modifica delle appendici I e II della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

Gazzetta ufficiale n. L 238 del 29/08/1997 pag. 0027 - 0029


DECISIONE N. 2/97 DEL COMITATO CONGIUNTO CE-EFTA «TRANSITO COMUNE»

del 23 luglio 1997 recante modifica delle appendici I e II della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (97/584/CE)

IL COMITATO CONGIUNTO,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a),

considerando che, a causa di ricorrenti operazioni fraudolente realizzate nell'ambito del regime comune di transito, è opportuno introdurre disposizioni che possono autorizzare la prescrizione di itinerari prestabiliti per quanto riguarda la circolazione di alcune merci sensibili; che è necessario rafforzare il sistema di ricorso alla garanzia globale; che appare opportuno, al fine di riscuotere una quota maggiore dei dazi e delle imposte dovuti in caso di cumulo di operazioni fraudolente, aumentare l'importo della garanzia globale pur prevedendo la possibilità di accordare deroghe agli operatori che soddisfano alcuni requisiti; che, tuttavia, tali requisiti dovrebbero essere adeguati, per un periodo transitorio, per gli operatori stabiliti nelle nuove parti contraenti; che, per i motivi di chiarezza, bisogna modificare gli articoli 34 bis e 34 ter dell'appendice II; che è opportuno inserire un articolo 34 quater per descrivere le modalità d'applicazione del succitato articolo 34 ter; che è necessario modificare le corrispondenti disposizioni degli articoli 41 e 45 bis dell'appendice II;

considerando che il succitato aumento della garanzia globale consente l'abrogazione della decisione n. 2/94 (2), modificata dalla decisione n. 3/95 (3), che il comitato misto ha adottato in applicazione dell'articolo 34 ter, paragrafo 2 dell'appendice II e mediante la quale ha constatato che il regime di transito T1 comporta un maggior rischio di frode per alcune merci,

DECIDE:

Articolo 1

L'appendice 1 della convenzione è modificata come segue:

1) All'articolo 13 sono inseriti i seguenti paragrafi:

«1 bis. In caso di applicazione dell'articolo 34 ter dell'appendice II o qualora le autorità doganali lo ritengano necessario, l'ufficio di partenza può imporre un itinerario per le merci considerate. L'itinerario può essere modificato soltanto su richiesta dell'obbligato principale dalle autorità doganali del paese in cui si trovano le merci nel corso dell'itinerario prestabilito. Le autorità doganali inseriscono le menzioni pertinenti nel documento T1 e informano immediatamente le autorità doganali dell'ufficio di partenza.

1 ter. Il trasportatore può modificare l'itinerario prestabilito per cause di forza maggiore. Le merci e il documento T1 devono essere presentati al più presto alle autorità doganali più vicine del paese in cui si trovano le merci. Le autorità doganali informano immediatamente l'ufficio di partenza della modifica dell'itinerario e inseriscono le menzioni pertinenti nel documento T1.»

2) Gli articoli 26 e 27 sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 26

1. La garanzia globale è costituita presso un ufficio di garanzia.

2. Sono autorizzati a fare ricorso alla garanzia globale solo coloro:

- che sono stabiliti nel paese in cui è fornita la garanzia;

- che hanno utilizzato regolarmente, come obbligato principale o speditore, il regime comune di transito nel corso del semestre precedente o coloro a cui le autorità doganali riconoscono una situazione finanziaria sicura che possa permettere loro di mantenere fede ai propri impegni;

- che non hanno commesso infrazioni gravi o ripetute contro la legislazione doganale o fiscale.

3. L'ufficio di garanzia determina l'importo della garanzia, accetta l'impegno del garante e concede un'autorizzazione preventiva che permette all'obbligato principale, nel limite della garanzia, di svolgere ogni operazione TI, qualunque sia l'ufficio di partenza.

4. A coloro che abbiano ottenuto un'autorizzazione preventiva, vengono consegnati, alle condizioni stabilite dalle autorità competenti dei paesi interessati, uno o più certificati di cauzione compilati su un formulario conforme al modello indicato all'appendice II.

5. Occorre fare riferimento al certificato di cauzione su ogni dichiarazione T1.

Articolo 27

L'ufficio di garanzia revoca l'autorizzazione preventiva per il ricorso alla garanzia globale se non saranno più soddisfatte le condizioni fissate al momento della sua concessione.»

Articolo 2

L'appendice II della convenzione è modificata come segue:

1) Gli articoli 34 bis e 34 ter nonché i titoli di tali articoli sono sostituiti dal testo seguente:

«Importo della garanzia globale

Articolo 34 bis

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 34 ter, il livello della garanzia globale è determinato secondo le modalità di seguito indicate:

1) L'importo della garanzia globale è fissato al 100 % dei dazi e delle imposte esigibili, con un minimo di 7 000 ECU, secondo le modalità previste dal paragrafo 4, ad eccezione dei casi stabiliti al paragrafo 2.

2) L'autorità doganale ha la possibilità di fissare la garanzia globale ad almeno il 30 % dei dazi e delle altre imposte esigibili, con un minimo di 7 000 ECU, secondo le modalità previste al paragrafo 4, purché:

- l'operatore, per un periodo di due anni, abbia effettuato regolarmente operazioni di transito comune in regime di garanzia globale,

- abbia rispettato i propri obblighi nel corso di tale periodo,

- le merci non compaiano nell'elenco dell'allegato VIII all'appendice II.

3) L'eccezione prevista al paragrafo 2 non si applica se non sono più soddisfatte le condizioni previste.

4) L'ufficio di garanzia procede ad una stima basata su un periodo di una settimana:

- delle spedizioni effettuate,

- dei dazi e delle altre imposte esigibili, tenuto conto della tassazione più elevata applicabile nel paese da cui l'ufficio di garanzia dipende.

Tale stima è effettuata sulla base della documentazione commerciale e contabile dell'interessato relativa alle merci trasportate nel corso dell'anno precedente, e l'importo così ottenuto viene in seguito diviso per 52.

In caso di richieste di ricorso alla garanzia globale, l'ufficio di garanzia procede insieme all'interessato a una valutazione dei quantitativi, dei valori e delle imposte applicabili alle merci che saranno trasportate in un periodo determinato basandosi sui dati disponibili. Per estrapolazione, l'ufficio di garanzia determina il valore e la tassazione prevedibili per le merci che saranno trasportate nel corso di una settimana.

5) L'ufficio di garanzia procede ad un esame annuale dell'importo della garanzia globale, in particolare in funzione delle informazioni ottenute presso gli uffici di partenza, e, all'occorrenza, modifica tale importo.

Divieto temporaneo del ricorso alla garanzia globale

Articolo 34 ter

Su richiesta di una o più parti contraenti, il comitato congiunto può decidere il divieto temporaneo del ricorso alla garanzia globale nei confronti delle operazioni T1 o T2 relative a merci considerate, per la loro stessa natura, ad alto rischio di frode.

La decisione del comitato congiunto di vietare temporaneamente il ricorso alla garanzia globale è adottata con procedura scritta che si conclude al più tardi entro trenta giorni a partire dalla data d'invio del progetto di decisione e se entro tale termine nessuna parte contraente formula obiezioni tramite lettera indirizzata al segretariato generale della Commissione europea.

Le parti contraenti assicurano la pubblicazione della decisione per i propri operatori.

A meno che il comitato congiunto non ne decida la riconduzione, la validità della misura dell'esclusione delle merci dal sistema della garanzia globale è limitata a 12 mesi.»

2) È inserito il seguente articolo 34 quater:

«Articolo 34 quater

Per le operazioni di transito T1 o T2 relative alle merci di cui alle disposizioni dell'articolo 34 ter, si applicano le seguenti misure:

- il codice SA, con almeno quattro cifre, è menzionato sul documento T1 o T2;

- tutte le copie del documento T1 o T2 riportano in diagonale e a caratteri rossi una delle seguenti diciture con un formato minimo di 100 × 10 mm:

ES: Artículo 34 ter del apéndice II

DA: Artikel 34b i tillæg II

DE: Artikel 34b der Anlage II

EL: ¶ñèñï 34â ôïõ ðñïóáñôÞìáôïò ÉÉ

EN: Article 34B of Appendix II

FR: Article 34 ter de l'appendice II

IT : Articolo 34 ter dell'appendice II

NL: Artikel 34 ter van aanhangsel II

PT: Artigo 34º B do apêndice II

FI: Liitteen II 34 b artikla

SV: Artikel 34b i tillägg II

CS: OClánek 34b p Orílohy II

HU: A II Függelék 34b Cikke

IS: 34.gr.B í II.vidbæti

NO: Artikkel 34B til Vedlegg II

PL: Art. 34B Za x Nacznika II

SK: OClánok 34b prílohy II;

- le copie di rinvio dei documenti T1 o T2 che riportano questa menzione devono essere inviate all'ufficio di partenza al più tardi il giorno lavorativo successivo a quello in cui la spedizione e il documento T1 o T2 sono stati presentati all'ufficio di destinazione.»

3) All'articolo 41, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«In particolare un'operazione di trasporto è considerata ad alto rischio se riguarda merci a cui si applicano le disposizioni dell'articolo 34 ter per quanto riguarda l'utilizzazione della garanzia globale.»

4) L'articolo 45 bis è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 45 bis

L'importo della garanzia isolata destinata a coprire le operazioni T1 relative a merci escluse dalla garanzia globale in applicazione del disposto dell'articolo 34 ter e figuranti nell'allegato VIII della presente appendice è calcolato in base a tale allegato.»

Articolo 3

È abrogata la decisione n. 2/94 del comitato congiunto CE-EFTA «Transito comune».

Articolo 4

Fino al 31 dicembre 1998, le autorità doganali della Repubblica di Polonia, della Repubblica d'Ungheria, della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca hanno la possibilità di derogare alle disposizioni dell'articolo 34 bis, paragrafo 2, primo trattino dell'appendice II della convenzione e subordinare il beneficio della garanzia globale ridotta a due condizioni: che l'operatore abbia effettuato regolarmente, come obbligato principale o speditore, nel semestre precedente, operazioni di transito comune in regime di garanzia globale e, inoltre, che la sua situazione finanziaria sia giudicata dalle autorità doganali sufficientemente sicura da permettergli di tener fede ai suoi impegni.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il 1° ottobre 1997.

Fatto a Reykjavik, il 23 luglio 1997.

Per il comitato congiunto

Il presidente

Sigurgeir A. JÓNSSON

(1) GU n. L 226 del 13. 8. 1987, pag. 2.

(2) GU n. L 371 del 31. 12. 1994, pag. 4.

(3) GU n. L 117 del 14. 5. 1996, pag. 15.