Decisione del Comitato Misto SEE n. 61/96 del 22 novembre 1996 che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE
Gazzetta ufficiale n. L 071 del 13/03/1997 pag. 0029 - 0029
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 61/96 del 22 novembre 1996 che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «accordo», in particolare l'articolo 98, considerando che l'allegato VI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 24/96 del Comitato misto SEE del 26 aprile 1996 (1); considerando che occorre integrare nell'accordo la decisione n. 160, del 28 novembre 1995, concernente l'applicabilità dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo al diritto alle prestazioni di disoccupazione dei lavoratori diversi dai lavoratori frontalieri che, durante la loro ultima occupazione risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente, adottata dalla Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (2), DECIDE: Articolo 1 Il testo del punto 30 (decisione n. 131) dell'allegato VI dell'accordo è abrogato. Articolo 2 Il seguente capoverso è inserito dopo il punto 42, lettera e) (decisione n. 156) dell'allegato VI dell'accordo: «42f. 36 D 0172: Decisione n. 160, del 28 novembre 1995, concernente l'applicabilità dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo al diritto alle prestazioni di disoccupazione dei lavoratori diversi dai lavoratori frontalieri che, durante la loro ultima occupazione risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (GU n. L 49 del 28. 2. 1996, pag. 31).» Articolo 3 I testi della decisione n. 160 nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il 1° dicembre 1996, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo. Articolo 5 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1996. Per il Comitato misto SEE Il Presidente H. HAFSTEIN (1) GU n. L 186 del 25. 7. 1996, pag. 76. (2) GU n. L 49 del 28. 2. 1996, pag. 31.