Protocollo Aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia nel settore dei trasporti
Gazzetta ufficiale n. L 351 del 23/12/1997 pag. 0063 - 0065
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia nel settore dei trasporti LA COMUNITÀ EUROPEA e LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, VISTO l'accordo sottoscritto il 5 aprile 1993 fra la Comunità economica europea e la Slovenia nel settore dei trasporti, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, VISTO il protocollo n. 9 all'atto relativo alle condizioni di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea, in particolare gli articoli 11 e 14, CONSIDERANDO che è necessario garantire un trattamento non discriminatorio tra gli autocarri comunitari e sloveni in transito attraverso l'Austria a decorrere dal 1° gennaio 1995; CONSIDERANDO che è utile prevedere un periodo transitorio sufficiente per garantire l'adeguamento alle nuove disposizioni che si rivelino necessarie, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Per quanto riguarda il traffico di transito attraverso la Comunità, le disposizioni dell'articolo 12 sono completate con l'aggiunta di un nuovo paragrafo 2 bis che dispone: «2 bis. In deroga al paragrafo 2, al traffico sloveno di transito attraverso l'Austria si applicano le disposizioni seguenti: 1) Per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1996 è mantenuto per il transito sloveno un regime identico a quello risultante dall'accordo bilaterale fra l'Austria e la Slovenia sottoscritto il 4 dicembre 1993. 2) Nonostante il paragrafo 1, si procederà all'adozione di misure adeguate, non oltre il 31 luglio 1996, qualora il comitato misto dei trasporti Comunità/Slovenia, di cui all'articolo 22, accerti che il regime risultante dal paragrafo 1 dia luogo a discriminazioni tra gli autocarri sloveni e quelli comunitari in transito attraverso l'Austria. 3) Con effetto dal 1° gennaio 1997 si applica un sistema di ecopunti analogo a quello fissato dall'articolo 11 del protocollo n. 9 all'atto relativo alle condizioni di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea. Attraverso uno scambio di lettere fra le parti contraenti si procederà tempestivamente a concordare in armonia con le disposizioni dell'articolo 11 e dell'articolo 14, paragrafo 2 del suddetto protocollo n. 9, il metodo di calcolo, le regole dettagliate e le procedure di gestione e di controllo degli ecopunti.» Articolo 2 1. Il presente protocollo si applica fino al 31 dicembre 2003. 2. Se il Consiglio dell'Unione europea procede all'adozione di decisioni a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 o 4 del suddetto protocollo n. 9, il comitato misto dei trasporti Comunità/Slovenia decide le modalità di applicazione al traffico sloveno di transito attraverso l'Austria del regime risultante dalle decisioni in questione. Articolo 3 1. Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e slovena, ciascun testo facendo egualmente fede. 2. Il protocollo è concluso secondo le procedure di ciascuna delle parti contraenti. Esso entrerà in vigore non appena le parti contraenti si saranno reciprocamente notificate l'espletamento delle procedure necessarie. 3. Il protocollo ha effetto dal 1° gennaio 1995. Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1997. Per la Comunità europea >RIFERIMENTO A UN FILM> Per la Repubblica di Slovenia >RIFERIMENTO A UN FILM> Dichiarazione sul punto 3 dell'articolo 12, paragrafo 2 bis La delegazione della Comunità si impegna ad associare strettamente la Slovenia all'attività intrapresa dalla Comunità, a norma dell'articolo 11 del protocollo n. 9 all'atto relativo all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia per realizzare un sistema di controllo elettronico del sistema di ecopunti. Entrambe le delegazioni hanno convenuto che pur costituendo il 1991 l'anno di base, per il calcolo degli ecopunti della Slovenia si terrà debito conto delle particolari circostanze che hanno influenzato il traffico di transito sloveno nell'anno in questione. Per avviare i lavori su questo punto si terranno riunioni tecniche fra le parti quanto prima possibile nel 1996.