Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica democratica popolare del Laos
Gazzetta ufficiale n. L 334 del 05/12/1997 pag. 0015 - 0023
ACCORDO Dl COOPERAZIONE tra la Comunità europea e la Repubblica democratica popolare del Laos IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, da una parte, e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE DEL LAOS, dall'altra, in appresso denominati «parti», DICHIARANDOSI COMPIACIUTI per lo sviluppo del commercio e il rafforzamento della cooperazione tra la Comunità europea, in appresso denominata «Comunità», e la Repubblica democratica popolare del Laos, in appresso denominata «RDP del Laos»; RICONOSCENDO gli ottimi rapporti e vincoli di amicizia e di cooperazione tra la Comunità e la RDP del Laos; RIBADENDO quanto sia importante rafforzare i legami tra la Comunità e la RDP del Laos; RICONOSCENDO l'importanza che le parti attribuiscono ai principi della Carta delle Nazioni Unite, alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, alla Dichiarazione di Vienna e al programma d'azione della Conferenza mondiale sui diritti dell'uomo del 1993, alla Dichiarazione di Copenaghen del 1995 sul progresso e sullo sviluppo nel settore sociale e al relativo programma d'azione, nonché alla Dichiarazione di Pechino del 1995 e al programma d'azione della quarta conferenza mondiale sulle donne; RIBADENDO la comune volontà di consolidare, approfondire e diversificare le relazioni tra le parti nei settori di comune interesse su basi di parità, non discriminazione, mutuo vantaggio e reciprocità; DESIDEROSI di creare condizioni favorevoli allo sviluppo degli scambi e degli investimenti tra la Comunità e la RDP del Laos e riconoscendo la necessità di rispettare i principi del commercio internazionale, il cui scopo è promuovere la liberalizzazione degli scambi in condizioni di stabilità, trasparenza e non discriminazione tenendo conto delle diverse condizioni economiche delle parti; RICONOSCENDO la necessità di sostenere il processo di riforma economica attualmente in corso nel Laos onde assicurare il passaggio all'economia di mercato, l'importanza dello sviluppo sociale, che dovrebbe andare di pari passo con lo sviluppo economico, e l'impegno di entrambe le parti di far rispettare i diritti sociali; RICONOSCENDO la necessità di sostenere le iniziative del governo laotiano volte a migliorare le condizioni di vita delle fasce più povere e più svantaggiate della popolazione, rivolgendo particolare attenzione alla condizione della donna; CONSIDERANDO l'importanza attribuita da entrambe le parti alla tutela dell'ambiente a tutti i livelli e alla gestione sostenibile delle risorse naturali, e riconoscendo il nesso esistente tra ambiente e sviluppo, HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, Hans VAN MIERLO Vice Primo Ministro e Ministro degli affari esteri dei Paesi Bassi, Presidente in carica del Consiglio dell'Unione europea Manuel MARÍN Vicepresidente della Commissione delle Comunità europee, IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE DEL LAOS, Somsavath LENGSAVAD Ministro degli esteri, I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Fondamenti Il rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, è alla base delle politiche interna ed estera della Comunità e della RDP del Laos e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo. Articolo 2 Obiettivi L'accordo si prefigge essenzialmente di fornire un quadro per il rafforzamento della cooperazione tra le parti, nei limiti delle rispettive competenze e con i seguenti obiettivi: a) applicare reciprocamente la clausola della nazione più favorita per gli scambi di merci in tutti i settori contemplati specificamente dall'accordo, fatta eccezione per i vantaggi concessi da una delle parti nel quadro di unioni doganali, zone di libero scambio, disposizioni relative al commercio con i paesi limitrofi o di obblighi specifici assunti in virtù di accordi internazionali sui prodotti di base; b) promuovere e intensificare gli scambi tra le parti nonché il regolare sviluppo di una cooperazione economica duratura conformemente ai principi della parità e del mutuo vantaggio; c) intensificare la cooperazione nei settori strettamente connessi al progresso economico che comportano vantaggi per entrambe le parti; d) sviluppare e diversificare scambi sostenibili tra la Comunità e la RDP del Laos, migliorare l'apertura a lungo termine dei mercati in misura compatibile con la situazione economica delle parti e fornire un sostegno alla RDP del Laos in prospettiva della sua domanda di adesione all'OMC; e) sostenere le iniziative della RDP del Laos volte a migliorare le condizioni di vita delle fasce più povere della popolazione, parallelamente a misure di lotta contro la povertà rurale mediante lo sviluppo rurale; agevolare il passaggio all'economia di mercato e lo sviluppo delle risorse umane in vari settori dell'economia laotiana; f) incentivare la creazione di posti di lavoro sia nella Comunità che nella RDP del Laos, privilegiando i programmi e gli interventi che possono avere un impatto positivo al riguardo. Le parti procederanno inoltre a scambi di opinioni e di informazioni sulle rispettive iniziative in materia, intensificheranno e diversificheranno i vincoli economici reciproci e agevoleranno la creazione di posti di lavoro; g) prendere le misure necessarie per la tutela dell'ambiente a livello mondiale, regionale, nazionale e locale e la gestione sostenibile delle risorse naturali, tenendo conto dei vincoli esistenti tra ambiente e sviluppo. Articolo 3 Cooperazione allo sviluppo La Comunità riconosce la necessità di contribuire allo sviluppo della RDP del Laos ed è disposta a rafforzare la cooperazione onde sostenerne le iniziative finalizzate allo sviluppo economico sostenibile e al progresso sociale della popolazione mediante progetti e programmi concreti, secondo le priorità definite nel regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia nonché la cooperazione economica con tali paesi. Conformemente al suddetto regolamento, l'assistenza sarà destinata principalmente alle fasce più povere della popolazione. La cooperazione privilegerà le iniziative di lotta contro la povertà, comprese quelle volte a promuovere l'occupazione, lo sviluppo a livello locale e il ruolo delle donne nello sviluppo. Le parti favoriranno inoltre l'adozione di misure adeguate per prevenire e combattere l'AIDS e prenderanno iniziative intese a rafforzare lo sviluppo a livello locale e l'educazione in materia, nonché la capacità d'intervento dei servizi sanitari. La cooperazione tra le parti affronterà altresì il problema della tossicomania onde promuovere e migliorare la formazione, l'istruzione, l'assistenza sanitaria e il reinserimento dei tossicodipendenti. Le parti riconoscono che è importante sviluppare le risorse umane e favorire lo sviluppo sociale, migliorare le condizioni di vita e di lavoro e le qualifiche dei lavoratori e proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione. Risorse umane e sviluppo sociale dovranno costituire parte integrante della cooperazione economica e della cooperazione allo sviluppo. A tal fine si rivolgerà la debita attenzione agli obiettivi di formazione per rispondere a esigenze istituzionali e alle attività specifiche di formazione professionale volte a migliorare le qualifiche della manodopera locale. Riconoscendo il pericolo che gli ordigni inesplosi (UXO) rappresentano per la vita umana e le difficoltà che comportano per lo sviluppo, la Comunità esaminerà le iniziative più appropriate per far fronte al problema. La cooperazione comunitaria si baserà su priorità individuate di comune accordo per garantirne efficacia e sostenibilità. Per essere più incisive, le azioni avviate nell'ambito della cooperazione allo sviluppo terranno conto della necessità di coordinarsi e di cooperare con gli interventi degli altri partner della RDP del Laos, segnatamente le istituzioni di Bretton Woods. Articolo 4 Cooperazione commerciale 1. Le parti ribadiscono la loro ferma intenzione di: a) prendere tutte le misure opportune per creare condizioni favorevoli allo sviluppo degli scambi; b) fare tutto il possibile per migliorare la struttura degli scambi onde diversificarli ulteriormente; c) adoperarsi per l'eliminazione degli ostacoli agli scambi e l'adozione di misure volte a migliorare la trasparenza, segnatamente la soppressione, a tempo debito, degli ostacoli non tariffari, tenendo conto del lavoro svolto da altri organismi internazionali e garantendo una tutela adeguata dei dati personali. 2. Nelle loro relazioni commerciali, le parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per gli scambi di merci in tutti i settori per quanto riguarda: a) i dazi doganali e le tasse di qualsiasi tipo, comprese le modalità di riscossione; b) i regolamenti, le procedure e le formalità di sdoganamento, transito, magazzinaggio e trasbordo; c) le tasse e gli altri dazi interni riscossi, direttamente o indirettamente, sulle importazioni o sulle esportazioni; d) le formalità amministrative per il rilascio delle licenze di importazione o di esportazione. 3. Il paragrafo 2 non si applica quando si tratti di: a) vantaggi concessi da una delle parti contraenti agli Stati con cui sia stata creata un'unione doganale o una zona di libero scambio; b) vantaggi concessi da una delle parti contraenti ai paesi limitrofi onde agevolare il commercio frontaliero; c) misure eventualmente prese da una delle parti contraenti per far fronte agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali sui prodotti di base. 4. Nell'ambito delle rispettive competenze, le parti si impegnano a: a) migliorare la cooperazione tra le rispettive autorità nel settore doganale, segnatamente per quanto riguarda la formazione professionale, la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure doganali e l'assistenza amministrativa per la lotta contro le frodi doganali; b) scambiare informazioni sugli sbocchi commerciali reciprocamente vantaggiosi nei settori delle commesse pubbliche, del turismo e della cooperazione statistica. 5. La RDP del Laos prende le disposizioni necessarie per garantire la tutela e l'applicazione adeguate ed effettive dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, conformemente alle norme internazionali più rigorose. A tal fine, la RDP del Laos aderirà alle pertinenti convenzioni internazionali in materia di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (1) delle quali non è ancora firmataria. Si potrebbe prevedere un'assistenza tecnica per consentire alla RDP del Laos di adempiere i suddetti obblighi. 6. Nei limiti delle rispettive competenze e conformemente alle loro norme e legislazioni, le parti convengono di consultarsi in merito a qualsiasi questione, problema o controversia inerente ai loro scambi. Articolo 5 Cooperazione nel settore dell'ambiente Le parti riconoscono che l'elaborazione e l'effettiva applicazione di un'adeguata normativa e la sua integrazione nelle altre politiche sono indispensabili per migliorare la tutela dell'ambiente. La cooperazione in questo settore mira essenzialmente a migliorare le prospettive di crescita economica sostenibile e di sviluppo sociale, privilegiando il rispetto dell'ambiente naturale, mediante: a) I'elaborazione di un'efficace politica ambientale che preveda le opportune misure legislative e i mezzi necessari per la loro attuazione. Questa parte comprende anche la formazione, il miglioramento delle capacità e il trasferimento di tecnologie adeguate nel settore dell'ambiente; b) una cooperazione intesa a sviluppare fonti energetiche durature e non inquinanti, nonché a risolvere i problemi dell'inquinamento urbano e industriale; c) la preservazione dell'ambiente, soprattutto in aree che presentano un ecosistema delicato, in coordinamento con lo sviluppo del turismo quale fonte sostenibile di reddito; d) gli studi di valutazione dell'impatto ambientale nell'ambito dei progetti di ricostruzione e sviluppo in tutti i settori, sia a livello di elaborazione sia in fase di attuazione; e) una stretta cooperazione per conseguire gli obiettivi degli accordi in campo ambientale ai quali le parti aderiscono; f) la protezione e la conservazione delle foreste primarie esistenti, segnatamente per mettere fine al disboscamento abusivo, e lo sviluppo sostenibile di nuove risorse forestali mediante il potenziamento degli organismi forestali, garantendo nel contempo la partecipazione della popolazione locale. Articolo 6 Cooperazione economica Le parti si impegneranno, compatibilmente con le rispettive competenze e con i mezzi finanziari disponibili, a favorire una cooperazione economica reciprocamente vantaggiosa. Gli obiettivi della cooperazione saranno i seguenti: a) migliorare il contesto economico nella RDP del Laos agevolando l'accesso al know-how e alla tecnologia comunitari; b) agevolare i contatti tra gli operatori economici e prendere altre misure atte a promuovere gli scambi commerciali; c) conformemente alle leggi, alle normative e alle politiche delle parti, incoraggiare i programmi di investimenti dei settori pubblico e privato per potenziare la cooperazione economica, segnatamente la cooperazione tra imprese, il trasferimento di tecnologie, i contratti di subappalto e le licenze; d) favorire gli scambi di informazioni e le iniziative e promuovere la cooperazione in materia di politica aziendale, soprattutto per migliorare l'ambiente commerciale ed intensificare i contatti; e) migliorare la reciproca comprensione dei rispettivi contesti economici quale base per una cooperazione proficua; f) intraprendere attività in materia di standardizzazione, valutazione della conformità, metrologia e garanzia della qualità onde promuovere le norme internazionali e le procedure di valutazione della conformità e agevolare gli scambi. Nei suddetti settori, si cercherà soprattutto di: - sostenere le iniziative della RDP del Laos in materia di ristrutturazione economica, creando al tempo stesso un contesto economico adeguato e un clima favorevole agli affari; - favorire le sinergie tra i rispettivi settori economici, soprattutto tra i settori privati di entrambe le parti; - nei limiti delle competenze delle parti, e compatibilmente con le loro leggi, normative e politiche, creare un clima propizio agli investimenti privati, instaurando condizioni più favorevoli ai trasferimenti di capitale e agevolando, all'occorrenza, la conclusione di accordi per la promozione e la tutela degli investimenti tra gli Stati membri della Comunità europea e la RDP del Laos. Le parti definiranno di comune accordo, nel loro interesse reciproco, i settori e le priorità dei programmi e delle attività di cooperazione economica. Articolo 7 Cooperazione agricola Le parti, animate da uno spirito di comprensione, si impegneranno a cooperare nel settore agricolo e ad esaminare: a) le possibilità di sviluppare gli scambi di prodotti agricoli; b) le misure in campo sanitario, fitosanitario ed ecologico, i loro risultati e la prestazione di assistenza per evitare eventuali ostacoli agli scambi, tenendo conto della normativa di entrambe le parti; c) la possibilità di sostenere le iniziative del governo della RDP del Laos volte a diversificare le esportazioni agricole. Articolo 8 Energia Le parti riconoscono l'importanza capitale del settore energetico per lo sviluppo economico e sociale e sono pronte a potenziare la cooperazione attraverso un dialogo sulla politica energetica che terrà debitamente conto dell'obiettivo principale, vale a dire lo sviluppo sostenibile delle risorse energetiche della RDP del Laos. Articolo 9 Cooperazione regionale La cooperazione tra le parti potrà estendersi ad azioni avviate nell'ambito degli accordi di cooperazione o d'integrazione conclusi con altri paesi della stessa regione, purché dette azioni siano compatibili con i summenzionati accordi. Pur senza escludere alcun settore d'intervento, si rivolgerà particolare attenzione alle seguenti azioni: a) assistenza tecnica (servizi di esperti esterni e formazione di personale tecnico ad alcuni aspetti pratici dell'integrazione); b) promozione del commercio interregionale; c) sostegno alle istituzioni regionali, nonché a progetti e iniziative di competenza delle organizzazioni regionali; d) studi riguardanti i collegamenti, i trasporti e le comunicazioni regionali. Articolo 10 Cooperazione nel settore della scienza e della tecnologia Compatibilmente con le rispettive politiche, i reciproci interessi e le rispettive competenze, le parti promuoveranno la cooperazione scientifica e tecnologica. Tale cooperazione verterà su: - scambi di informazioni e di esperienze a livello regionale (Europa/Asia sudorientale), soprattutto in merito all'attuazione di politiche e programmi; - la promozione di relazioni durature tra le comunità scientifiche delle parti; - l'intensificazione delle attività intese a promuovere l'innovazione industriale, compreso il trasferimento di tecnologie. La cooperazione in questo settore potrebbe comportare: - progetti congiunti di ricerca a livello regionale (Europa/Asia sudorientale) in settori di interesse comune, all'occorrenza con la partecipazione attiva delle imprese; - scambi tra scienziati per promuovere la preparazione di progetti di ricerca e la formazione ad alto livello; - organizzazione di riunioni scientifiche per favorire lo scambio di informazioni e l'interazione, nonché identificare i settori per le attività comuni di ricerca; - la divulgazione dei risultati e lo sviluppo di relazioni tra i settori pubblico e privato; - la valutazione delle attività in questione. A tale cooperazione parteciperanno, in maniera adeguata, istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e industrie di entrambe le parti. Articolo 11 Precursori chimici della droga e riciclaggio del denaro sporco Compatibilmente con le rispettive competenze e legislazioni, e tenendo conto del lavoro svolto dagli organismi internazionali competenti, le parti decideranno di collaborare per impedire lo sviamento dei precursori chimici degli stupefacenti. Esse riconosceranno inoltre la necessità di adoperarsi per combattere il riciclaggio del denaro sporco. Le parti prenderanno in considerazione la possibilità di ricorrere a misure speciali volte a combattere la coltivazione, la produzione e il commercio illecito di droga, stupefacenti e sostanze psicotrope, nonché a misure di prevenzione e di riduzione della tossicomania. La cooperazione in questo settore potrà comprendere: - misure volte a promuovere altre forme di sviluppo economico, - scambi di informazioni pertinenti, fatta salva un'adeguata protezione dei dati personali. Articolo 12 Infrastrutture fisiche Le parti riconoscono che le attuali carenze delle infrastrutture fisiche della RDP del Laos rappresentano un notevole ostacolo agli investimenti privati e allo sviluppo economico in generale. A tale proposito, esse decidono di favorire programmi specifici per il ripristino, la costruzione e lo sviluppo delle infrastrutture della RDP del Laos, segnatamente nel settore dei trasporti e delle comunicazioni. Articolo 13 Informazione, comunicazione e cultura Le parti collaboreranno, conformemente alle rispettive competenze e politiche e secondo i reciproci interessi, nei settori dell'informazione, della comunicazione e della cultura per instaurare un clima di maggiore comprensione e consolidare i legami esistenti tra di esse. Si potrà inoltre fornire un sostegno per promuovere nuove iniziative nei seguenti settori: a) studi preliminari e assistenza tecnica per la salvaguardia del patrimonio culturale; b) cooperazione nel settore dei media e della documentazione audiovisiva; c) organizzazione di manifestazioni e scambi per migliorare la conoscenza delle rispettive culture. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione in settori quali le telecomunicazioni, la società dell'informazione e le applicazioni multimediali. Una cooperazione di questo tipo potrebbe comprendere lo scambio di informazioni sulle rispettive politiche e normative in materia di telecomunicazioni, comunicazioni mobili, compresa la promozione del sistema globale di navigazione via satellite (GNSS), società dell'informazione, tecnologie multimediali per le telecomunicazioni, reti e applicazioni telematiche (trasporti, sanità, istruzione, ambiente ecc.). Articolo 14 Aspetti istituzionali 1. Le parti decidono di creare una commissione mista incaricata di: a) garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione del presente accordo e del dialogo tra le parti; b) formulare adeguate raccomandazioni per promuovere gli obiettivi del presente accordo; c) stabilire priorità in relazione alle azioni eventualmente necessarie per conseguire gli obiettivi del presente accordo. 2. La commissione mista e composta da rappresentanti di entrambe le parti con un grado sufficientemente alto. Essa si riunisce di norma ogni due anni, alternativamente a Vientiane e a Bruxelles, a una data fissata di comune accordo. Le parti potranno indire di concerto riunioni straordinarie. 3. La commissione mista può istituire sottogruppi specializzati per assisterla nello svolgimento dei propri compiti e coordinare l'elaborazione e l'attuazione di progetti e programmi nel quadro del presente accordo. 4. L'ordine del giorno delle riunioni della commissione mista e concordato tra le parti. 5. Le parti decidono altresì di affidare alla commissione mista il compito di garantire il corretto funzionamento di tutti gli accordi settoriali già conclusi o che potrebbero essere conclusi tra la Comunità e la RDP del Laos. 6. Le parti determinano di comune accordo le strutture organizzative e le norme operative della commissione mista. Articolo 15 Futuri sviluppi 1. Le parti possono migliorare il presente accordo, di concerto e nei limiti delle rispettive competenze, al fine di sviluppare la cooperazione e di completarla mediante accordi su settori o attività ben definiti. 2. Le parti possono formulare, nell'ambito del presente accordo, suggerimenti per estendere il campo della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicare l'accordo stesso. Articolo 16 Altri accordi Fatte salve le pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, né il presente accordo né qualsivoglia azione intrapresa ai sensi dello stesso pregiudicano in alcun modo la possibilità per gli Stati membri dell'Unione europea di avviare attività bilaterali con la RDP del Laos nell'ambito della cooperazione economica o di concludere, se del caso, nuovi accordi di cooperazione economica con questo paese. Articolo 17 Agevolazioni Per favorire la cooperazione nel quadro del presente accordo, le autorità della RDP del Laos concedono ai funzionari e agli esperti della Comunità le garanzie e le agevolazioni necessarie per l'espletamento delle loro attività. Disposizioni particolareggiate al riguardo figureranno in uno scambio di lettere a parte. Articolo 18 Applicazione territoriale Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi indicate, e, dall'altra, al territorio della RDP del Laos. Articolo 19 Mancata esecuzione dell'accordo Qualora una parte ritenga che l'altra sia venuta meno agli obblighi assunti nel quadro dell'accordo, essa può prendere le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce alla commissione mista tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti. Nella scelta delle misure, si dovranno privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento del presente accordo. Le misure decise verranno comunicate senza indugio alla commissione mista e, se l'altra parte lo richiede, saranno oggetto di consultazioni in tale sede. Articolo 20 Allegati Gli allegati I e II del presente accordo ne costituiscono parte integrante. Articolo 21 Entrata in vigore e rinnovo 1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della notifica, ad opera delle parti, dell'espletamento delle procedure all'uopo necessarie. 2. Il presente accordo e concluso per un periodo di cinque anni. Esso e rinnovato automaticamente di anno in anno a condizione che nessuna delle parti lo denunci sei mesi prima della scadenza. Articolo 22 Testi facenti fede Il presente accordo e redatto in duplice esemplare in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e laotiana, tutti i testi facenti ugualmente fede. Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1997. Per la Comunità europea >RIFERIMENTO A UN FILM> Per la Repubblica democratica popolare del Laos >RIFERIMENTO A UN FILM> (1) Cfr. dichiarazione dell'allegato II. ALLEGATO I Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 19 - Mancata esecuzione dell'accordo a) Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, le parti convengono che per «casi particolarmente urgenti» ai sensi dell'articolo 19 s'intendono le violazioni di una clausola sostanziale dell'accordo ad opera di una delle parti. La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste: - in una denuncia dell'accordo non autorizzata dalle norme generali del diritto internazionale o - nell'osservanza degli elementi fondamentali dell'accordo di cui all'articolo 1. b) Le parti convengono che per «misure del caso» ai sensi dell'articolo 19 s'intendono le misure prese in conformità del diritto internazionale. Qualora una parte prenda una misura in uno dei casi particolarmente urgenti ai sensi dell'articolo 19, l'altra parte può invocare la procedura di composizione delle controversie. ALLEGATO II Dichiarazione congiunta sulla proprietà intellettuale, industriale e commerciale Le Parti convengono che, nel quadro dell'accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale include in particolare la protezione del diritto d'autore e dei diritti ad esso collegati, i brevetti, i disegni e i modelli industriali, i programmi informatici, i marchi di fabbrica e commerciali, gli schemi di configurazione (topografie) dei circuiti integrati, le indicazioni geografiche, la protezione contro la concorrenza sleale e la tutela delle informazioni riservate. DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULLA RIAMMISSIONE DEI CITTADINI La Comunità europea ricorda l'importanza che i suoi Stati membri attribuiscono ad una cooperazione efficace con i paesi terzi per agevolare la riammissione dei cittadini di questi ultimi che si trovano in situazione irregolare sul territorio di uno Stato membro. La Repubblica democratica popolare del Laos accetta di impegnarsi a concludere accordi di riammissione dei cittadini laotiani in situazione irregolare con gli Stai membri dell'Unione europea che ne facciano richiesta.