Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana - Atto finale - Dichiarazione comune sull'accordo scientifico e tecnologico tra la Comunità europea e il Sudafrica
Gazzetta ufficiale n. L 313 del 15/11/1997 pag. 0026 - 0037
ACCORDO di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «la Comunità», da una parte, e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SUD-AFRICANA, per conto della Repubblica Sudafricana (in appresso denominata «Sudafrica») dall'altra, in appresso denominati le «parti»; CONSIDERANDO l'importanza che riveste la ricerca scientifica e tecnologica per il loro sviluppo economico e sociale; CONSIDERANDO che la Comunità europea e il Sudafrica stanno attuando programmi di ricerca e di sviluppo tecnologico e dimostrazione in vari settori di interesse comune e che le parti possono trarre reciproco vantaggio agevolando ogni ulteriore cooperazione; CONSIDERANDO che detta cooperazione, ove possibile e giustificato, deve andare anche a vantaggio della Comunità per lo sviluppo dell'Africa meridionale; CONSIDERANDO che a tale scopo è auspicabile che sia istituito un quadro per la cooperazione; CONSIDERANDO che il presente accordo di cooperazione scientifica e tecnologica costituisce parte della cooperazione globale tra la Comunità ed i suoi Stati membri, da un lato, e il Sudafrica, dall'altro; CONSIDERANDO che con decisione n. 1110/94/CE il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato un programma quadro delle azioni della Comunità europea nel settore della ricerca, dello sviluppo tecnologico e della dimostrazione (1994-1998), in appresso denominato «Quarto programma quadro»; CONSIDERANDO che, fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, il presente accordo e le eventuali attività svolte in sua applicazione lasciano assolutamente impregiudicata la potestà degli Stati membri di intraprendere attività bilaterali con il Sudafrica in campo scientifico, tecnologico, della ricerca e sviluppo e di stipulare, se del caso, accordi a tal fine, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Obiettivi Le parti promuovono e agevolano la cooperazione tra la Comunità e il Sudafrica nei settori d'interesse comune in cui sostengono attività di ricerca, sviluppo e dimostrazione volte a far progredire la scienza e/o la tecnologia. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente accordo, si intende per: a) «attività di cooperazione»: ogni attività svolta a norma del presente accordo, ivi compresa la ricerca congiunta; b) «informazioni»: dati scientifici o tecnici, risultati o metodi di ricerca e sviluppo derivanti dalla ricerca congiunta e qualsiasi altra informazione che i partecipanti impegnati in una ricerca congiunta e, eventualmente, le parti stesse ritengano necessaria; c) «proprietà intellettuale»: la definizione che ne dà l'articolo 2 della Convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967; d) «ricerca congiunta»: ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione condotti con o senza contributo finanziario di una delle due parti o di entrambe e che comporti la collaborazione dei partecipanti della Comunità e del Sudafrica; e) «partecipante» o «ente di ricerca»: qualsiasi persona fisica o giuridica, università, istituto di ricerca o altro organismo o impresa, nonché le Parti stesse, che si impegni a partecipare ad una attività di cooperazione. Articolo 3 Principi L'attività di cooperazione è svolta sulla base dei seguenti principi: a) la reciprocità dei vantaggi; b) lo scambio tempestivo delle informazioni che possono incidere sull'azione dei partecipanti nelle attività di cooperazione; e c) nell'ambito delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, la tutela efficace della proprietà intellettuale e l'equa distribuzione dei diritti di proprietà intellettuale, secondo quanto disposto nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente accordo. Articolo 4 Portata della cooperazione La cooperazione a norma del presente accordo può coprire tutte le attività di ricerca e sviluppo tecnologico e dimostrazione (in appresso denominate RST) connesse al Quarto programma quadro e tutte le analoghe attività RST effettuate in Sudafrica. Articolo 5 Modalità della cooperazione La cooperazione può assumere le seguenti forme: a) i) la partecipazione di enti di ricerca sudafricani a progetti RST connessi con il Quarto programma quadro e reciprocamente la partecipazione di enti di ricerca della Comunità europea a progetti sudafricani in aree di ricerca analoghe; per quanto riguarda la partecipazione sudafricana ai progetti RST comunitari, essa è soggetta alle norme applicabili per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università agli specifici programmi RST della Comunità (1); ii) ai fini della partecipazione degli enti di ricerca sudafricani allo specifico programma di RST nell'ambito della cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali (1994-1998) il Sudafrica è considerato un paese in via di sviluppo; b) l'utilizzazione in comune delle strutture di ricerca; c) le visite e gli scambi di addetti alla ricerca, ingegneri e tecnici; d) la partecipazione di esperti a seminari, simposi e corsi pratici; e) le reti scientifiche e la formazione di ricercatori; f) lo scambio di informazioni sulle prassi, le leggi, le normative e i programmi che rientrano nell'ambito della cooperazione prevista dal presente accordo; g) altre attività che possono essere raccomandate dal comitato misto di cooperazione per la scienza e la tecnologia, secondo le politiche ed i programmi delle parti. Ad esclusione dei progetti di cui alla lettera a) ii), i progetti RST saranno attuati solo dopo l'approvazione da parte dei partecipanti di un piano congiunto di gestione tecnologica, come indicato nell'allegato al presente accordo. Articolo 6 Comitato misto di cooperazione per la scienza e la tecnologia a) Il presente accordo è gestito dal comitato misto di cooperazione per la scienza e la tecnologia; esso è composto da rappresentanti della Commissione e del Sudafrica; esso adotta il proprio regolamento interno. b) I compiti del comitato consistono nel: 1) promuovere e sottoporre a verifica le attività di cooperazione previste dal presente accordo; 2) formulare raccomandazioni a norma dell'articolo 5, lettera g); 3) fornire pareri alle parti sulle modalità di promuovere la cooperazione secondo i principi che ispirano il presente accordo; 4) verificare se l'accordo funziona in maniera efficace ed efficiente; 5) redigere una relazione annuale, destinata alle parti, relativa al livello, allo stato di avanzamento e all'efficacia delle attività di cooperazione intraprese a norma del presente accordo. c) Il comitato si riunisce di comune accordo alternativamente nella Comunità e nel Sudafrica. d) Le spese sostenute dal comitato o per suo conto sono a carico della parte nei cui confronti i membri sono responsabili. Le spese diverse da quelle di viaggio e alloggio occasionate direttamente dalle riunioni del comitato sono a carico della parte ospitante. Articolo 7 Finanziamento a) Le attività di cooperazione sono subordinate alla disponibilità di fondi e alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, alle politiche e ai programmi delle parti. b) Le spese sostenute dai partecipanti per le attività di cooperazione non richiedono alcun trasferimento di fondi da una parte all'altra, ad esclusione della partecipazione di cui all'articolo 5, lettera a) ii). Articolo 8 Circolazione del personale e delle attrezzature Ogni parte adotta ogni misura ragionevole e si adopera al meglio, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, al fine di agevolare l'entrata e l'uscita dal suo territorio del personale, del materiale e delle attrezzature del (dei) partecipante(i) destinati o impiegati nelle attività di cooperazione a norma del presente accordo. Articolo 9 Divulgazione ed utilizzazione delle informazioni Gli enti di ricerca con sede nel Sudafrica che partecipano a progetti RST della Comunità sono tenuti, in materia di proprietà, divulgazione e utilizzazione delle informazioni, nonché di diritti di proprietà intellettuale derivanti dalla loro partecipazione, a conformarsi alle regole previste per la divulgazione dei risultati della ricerca realizzati mediante gli specifici programmi RST della Comunità nonché a quanto stabilito nell'allegato al presente accordo. Gli enti di ricerca con sede nella Comunità che partecipano a progetti RST sudafricani godono, in materia di proprietà, divulgazione e utilizzazione delle informazioni, nonché di diritti di proprietà intellettuale derivanti dalla loro partecipazione, dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi obblighi previsti per gli enti di ricerca sudafricana nonché a quanto stabilito nell'allegato al presente accordo. Articolo 10 Ambito di applicazione territoriale Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio del Sudafrica. Articolo 11 Entrata in vigore, denuncia e soluzione delle controversie a) Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente per iscritto che sono stati completati gli adempimenti richiesti dal loro ordinamento giuridico. b) Il presente accordo è concluso per la durata del Quarto programma quadro ed è prorogabile di comune accordo tra le parti (rinnovo tacito) per gli specifici programmi che danno esecuzione a successivi programmi quadro della Comunità. c) L'accordo può essere emendato dalle parti di comune accordo. Gli emendamenti entrano in vigore alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto che sono stati completati gli adempimenti previsti dal loro ordinamento giuridico. d) Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle parti con un preavviso scritto di sei mesi. La scadenza o la denuncia del presente accordo lascia impregiudicata la validità e la durata delle intese concordate nel quadro dello stesso o i diritti e gli obblighi specifici maturati a norma dell'allegato. e) Qualsiasi questione o controversia connessa con l'interpretazione o l'attuazione del presente accordo è risolta per mutuo consenso delle parti. Articolo 12 Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede. Hecho en Bruselas, el cinco de diciembre de mil novecientos noventa y seis. Udfærdiget i Bruxelles den femte december nitten hundrede og seksoghalvfems. Geschehen zu Brüssel am fünften Dezember neunzehnhundertsechsundneunzig. ¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò ðÝíôå Äåêåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá Ýîé. Done at Brussels on the fifth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-six. Fait à Bruxelles, le cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize. Fatto a Bruxelles, addì cinque dicembre millenovecentonovantasei. Gedaan te Brussel, de vijfde december negentienhonderd zesennegentig. Feito em Bruxelas, em cinco de Dezembro de mil novecentos e noventa e seis. Tehty Brysselissä viidentenä päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi. Som skedde i Bryssel den femte december nittonhundranittiosex. Por la Comunidad Europea For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea Voor de Europese Gemeenschap Pela Comunidade Europeia Euroopan yhteisön puolesta På Europeiska gemenskapens vägnar >RIFERIMENTO A UN FILM> For the Government of the Republic of South Africa >RIFERIMENTO A UN FILM> (1) Decisione 94/763/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, relativa alle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università ai programmi specifici di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione della Comunità europea (GU L 306 del 30. 11. 1994, pag. 8). ALLEGATO DIVULGAZIONE ED UTILIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI, NONCHÉ GESTIONE, ATTRIBUZIONE E ESERCIZIO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE I. PROPRIETÀ, ATTRIBUZIONE ED ESERCIZIO DEI DIRITTI 1. L'attività di ricerca svolta in base al presente accordo è «attività di ricerca congiunta». I partecipanti a detta ricerca congiunta elaborano programmi comuni di gestione della tecnologia (PCGT) (1) che contengono, almeno, i principi applicabili in materia di proprietà e di utilizzazione, inclusa la pubblicazione, delle informazioni e della proprietà intellettuale (PI) derivanti dalla ricerca congiunta. Tali programmi devono essere approvati dall'organismo finanziatore responsabile o dal dipartimento della parte che si occupa del finanziamento della ricerca prima che sia concluso qualsiasi contratto specifico di ricerca e sviluppo cui essi si riferiscono. I PCGT sono elaborati tenendo conto degli obiettivi della ricerca congiunta, dei contributi dei singoli partecipanti, dei vantaggi e degli svantaggi della concessione di licenze per territorio o campo di utilizzazione, dei requisiti imposti dalle norme legislative applicabili in materia, nonché della necessità di stabilire procedure di soluzione delle controversie e, infine, di altri fattori considerati rilevanti dai partecipanti. I PCGT disciplinano anche i diritti e gli obblighi in materia di PI relativi alle attività di ricerca e di informazione svolte dai ricercatori ospiti. 2. Le informazioni o la PI derivanti da attività di ricerca congiunta e non disciplinate da un determinato PCGT sono attribuite secondo le procedure descritte alla sezione I, punto 1, applicando i principi stabiliti nel medesimo PCGT. In caso di disaccordo che non possa essere risolto con la procedura di soluzione delle controversie concordata, le informazioni o la PI non attribuite diventano di proprietà comune di tutti i partecipanti alla ricerca congiunta di cui esse sono il risultato e ciascun partecipante cui si applica questa disposizione ha il diritto di utilizzare in proprio le informazioni o la PI a scopi commerciali, senza limiti geografici. 3. Secondo la normativa applicabile in materia, ciascuna parte provvede affinché l'altra parte e i partecipanti possano disporre dei diritti relativi alla PI loro attribuiti in base ai principi enunciati nella sezione I del presente allegato. 4. Pur assicurando il mantenimento delle condizioni di concorrenza nei settori oggetto all'accordo, ciascuna parte si adopera per garantire che i diritti acquisiti a norma del presente accordo e delle intese stabilite nel quadro dello stesso siano esercitati in modo tale da promuovere in particolare: i) la divulgazione e l'utilizzazione delle informazioni create, divulgate o altrimenti rese disponibili nell'ambito del presente accordo; ii) l'adozione e l'attuazione di norme internazionali. II. OPERE OGGETTO DI DIRITTO D'AUTORE Per i diritti d'autore appartenenti alle parti o ai partecipanti si applica una disciplina conforme alla Convenzione di Berna (Atto di Parigi 1971). III. PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE Fatta salva la sezione IV, se non altrimenti convenuto nel PCGT, i risultati della ricerca sono pubblicati congiuntamente dai partecipanti. Oltre a questa norma generale, si applica la seguente procedura: 1. Nell'eventualità che una parte o un ente pubblico di tale parte pubblichi opere di carattere scientifico e tecnico (giornali, articoli, relazioni, libri, nonché cassette video e software) risultanti da una ricerca congiunta a norma del presente accordo, l'altra parte ha diritto, previa autorizzazione scritta rilasciata dall'editore, ad una licenza mondiale, non esclusiva, irrevocabile e gratuita per la traduzione, la riproduzione, l'adattamento, la trasmissione e la divulgazione di tali pubblicazioni al pubblico. 2. Le parti si adoperano affinché sia data la massima divulgazione alle pubblicazioni scientifiche risultanti dalla ricerca congiunta svolta a norma del presente accordo e realizzate da editori indipendenti. 3. Tutte le copie di un'opera tutelata dai diritti d'autore, destinata alla divulgazione al pubblico e redatta in base alla presente clausola, devono riportare i nomi dell'autore o degli autori, a meno che l'autore o gli autori non abbiano richiesto espressamente di non essere menzionati. Esse devono menzionare anche, in modo chiaramente visibile, il sostegno dato congiuntamente dalle parti. IV. INFORMAZIONI NON DIVULGABILI A. Informazioni documentarie non divulgabili 1. Ciascuna parte o i partecipanti individuano senza indugio, e preferibilmente in sede di elaborazione del PCGT, le informazioni che essi desiderano non vengano divulgate nel quadro del presente accordo, tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti criteri: - la segretezza dell'informazione, nel senso che l'informazione non è, nell'insieme o nella particolare configurazione o combinazione delle sue componenti, generalmente nota, o facilmente accessibile con mezzi leciti, agli esperti del settore; - il valore commerciale reale e potenziale dell'informazione in virtù della sua segretezza; - i precedenti provvedimenti di tutela dell'informazione, adeguati in rapporto alle circostanze, adottati dalla persona che ne aveva legalmente il controllo per mantenerne la segretezza. 2. Di norma, ai partecipanti non è richiesto di fornire alle parti informazioni non divulgabili. Tuttavia, qualora dovessero venire a conoscenza di tali informazioni, le parti ne rispettano il carattere particolare e non le rivelano né all'esterno, né al loro interno, né tra di loro senza il consenso scritto del partecipante, o dei partecipanti, cui appartengono le informazioni. Queste limitazioni cessano automaticamente allorché le informazioni vengono divulgate dal proprietario senza restrizioni agli esperti del settore. 3. Ciascuna parte provvede affinché le informazioni non divulgabili, scambiate tra di esse a norma del presente accordo e il loro carattere particolare siano facilmente riconoscibili in quanto tali dall'altra parte, ad esempio apponendovi un particolare contrassegno o una prescrizione restrittiva. La stessa disposizione si applica a qualsiasi riproduzione, totale o parziale, delle suddette informazioni. 4. Le informazioni non divulgabili comunicate a norma del presente accordo e ricevute dall'altra parte possono essere divulgate dalla parte che le riceve a personale interno o da essa assunto, nonché ad altri suoi dipartimenti o uffici autorizzati ai fini specifici della ricerca congiunta in corso, a condizione che le informazioni non divulgabili così comunicate siano regolate da un accordo scritto sulla riservatezza e siano rese facilmente riconoscibili in quanto tali nel modo sopra indicato. 5. Previo assenso scritto della parte che fornisce le informazioni non divulgabili a norma del presente accordo, la parte che le riceve può darvi divulgazione più ampia di quella consentita dal paragrafo 3. Le parti cooperano nell'istituire apposite procedure per richiedere e ottenere il suddetto assenso preliminare scritto. Ciascuna parte concede il suo assenso nei limiti consentiti dalle rispettive politiche, dai regolamenti e dalle legislazioni nazionali. B. Informazioni non documentarie non divulgabili Le informazioni non documentarie non divulgabili, le altre informazioni riservate o confidenziali fornite in occasione di seminari e riunioni organizzati nel quadro del presente accordo o le informazioni raccolte in seguito al distacco di personale, all'utilizzazione di attrezzature o all'esecuzione di progetti comuni, sono trattate dalle parti o dai partecipanti in base ai principi stabiliti alla sezione IV, lettera A del presente allegato, a condizione tuttavia che chi riceve tali informazioni non divulgabili, riservate o confidenziali, sia informato del loro carattere particolare in anticipo e per iscritto. C. Controllo Ciascuna parte si adopera per garantire che le informazioni non divulgabili da essa ricevute a norma del presente accordo siano sottoposte a controllo nel modo ivi previsto. Se una parte si rende conto che non è, o con molta probabilità non sarà in grado di conformarsi alle disposizioni sulla non divulgabilità di cui alle lettere A o B, ne informa immediatamente l'altra parte che può essere lesa da tale divulgazione. Le parti, quindi, si consultano per definire una linea d'azione appropriata. Appendice Caratteristiche indicative dei programmi comuni di gestione della tecnologia (PCGT) Il PCGT è un accordo specifico che i partecipanti concludono per eseguire la ricerca congiunta e stabilire i rispettivi diritti ed obblighi. Riguardo ai diritti di proprietà intellettuale, il PCGT, di norma, disciplina, tra l'altro, la proprietà, la tutela, i diritti d'uso ai fini della ricerca e dello sviluppo, lo sfruttamento e la divulgazione, ivi compresi le intese per la pubblicazione comune dei risultati, nonché i diritti e gli obblighi dei ricercatori ospiti e le procedure per la composizione delle controversie. Il PCGT può inoltre contenere disposizioni sulle conoscenze acquisite, sulle conoscenze di base, sulle norme che regolano la comunicazione di informazioni non divulgabili, sulla concessione di licenze e sulla consegna dei risultati finali. (1) Le caratteristiche indicative dei PCGT sono esposte nell'appendice. ATTO FINALE I plenipotenziari DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, da un lato, e DELLA REPUBBLICA SUDAFRICANA, dall'altro, riuniti a Bruxelles, addì cinque dicembre millenovecentonovantasei per la firma dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana, hanno, al momento di firmare l'accordo, - adottato la seguente dichiarazione comune delle parti contraenti: Dichiarazione comune sull'accordo scientifico e tecnologico tra la Comunità europea e il Sudafrica La dichiarazione di cui sopra è acclusa al presente atto finale. DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ACCORDO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E IL SUDAFRICA La Comunità europea e il Sudafrica ribadiscono la loro ferma volontà di rafforzare la cooperazione scientifica e tecnologica e si rallegrano della conclusione del presente accordo che consentirà una collaborazione ancor più stretta tra le due parti a vantaggio delle attività di ricerca e di sviluppo tecnologico, compresa la dimostrazione, in vari settori di interesse comune. La Comunità europea e il Sudafrica dichiarano il loro impegno ad adoperare le loro migliori energie affinché le attività svolte nell'ambito del presente accordo abbiano una ripercussione favorevole anche sulla più ampia regione dell'Africa australe, contribuendo così ad uno sviluppo economico e sociale armonioso e sostenibile, come previsto nella dichiarazione dell'Unione europea e della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC), adottata alla Conferenza ministeriale svoltasi a Berlino nel settembre 1994, e confermato alla Conferenza ministeriale che si è tenuta a Windhoek nell'ottobre 1996. Hecho en Bruselas, el cinco de diciembre de mil novecientos noventa y seis. Udfærdiget i Bruxelles den femte december nitten hundrede og seksoghalvfems. Geschehen zu Brüssel am fünften Dezember neunzehnhundertsechsundneunzig. ¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò ðÝíôå Äåêåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá Ýîé. Done at Brussels on the fifth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-six. Fait à Bruxelles, le cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize. Fatto a Bruxelles, addì cinque dicembre millenovecentonovantasei. Gedaan te Brussel, de vijfde december negentienhonderd zesennegentig. Feito em Bruxelas, em cinco de Dezembro de mil novecentos e noventa e seis. Tehty Brysselissä viidentenä päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi. Som skedde i Bryssel den femte december nittonhundranittiosex. Por la Comunidad Europea For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea Voor de Europese Gemeenschap Pela Comunidade Europeia Euroopan yhteisön puolesta På Europeiska gemenskapens vägnar >RIFERIMENTO A UN FILM> For the Government of the Republic of South Africa >RIFERIMENTO A UN FILM>