21997A0618(03)

Scambio di lettere che documenta l'approccio comune sui principi di cooperazione internazionale nelle attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, il Giappone, l'Australia, il Canada e i paesi dell'EFTA Norvegia e Svizzera (Australia) - Allegato: Termini di riferimento del mandato per un programma di cooperazione internazionale nel campo della fabricazione avanzata

Gazzetta ufficiale n. L 161 del 18/06/1997 pag. 0026 - 0030


SCAMBIO DI LETTERE che documenta l'approccio comune sui principi di cooperazione internazionale nelle attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, il Giappone, l'Australia, il Canada e i paesi dell'EFTA Norvegia e Svizzera

A. Lettera della Comunità

Bruxelles, 19 marzo 1997.

Signore, . . .

In riferimento ai negoziati intercorsi tra i partecipanti, cioè la Comunità europea, gli Stati Uniti d'America, il Giappone, l'Australia, il Canada ed i paesi EFTA Norvegia e Svizzera, relativi alla cooperazione internazionale nelle attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione (SIF), l'obiettivo della presente è di documentare l'approccio comune raggiunto sui principi di cooperazione nel quadro del SIF.

La lettera è complementare ai termini di riferimento (TR) prodotti dal comitato direttivo internazionale al termine dello studio di fattibilità SIF nel 1994 e modifica l'articolo VIII e l'articolo 1.13 dell'appendice 2 dei TR come indicato di seguito.

1. Obiettivo

I partecipanti incoraggeranno e faciliteranno la cooperazione tra le entità (stabilite all'interno dei loro territori) nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione. Una tale cooperazione deve garantire un equilibrio di benefici e contributi, essere d'importanza industriale e basarsi sul principio dell'accordo e dell'interesse reciproco.

2. Tematiche tecniche della cooperazione SIF

La cooperazione riguarderà, inizialmente, le seguenti cinque tematiche tecniche:

a) temi relativi al ciclo di vita totale del prodotto,

b) temi relativi ai processi produttivi,

c) strategia, pianificazione, strumenti di progetto,

d) temi relativi alle questioni umane/organizzative/sociali e

e) temi relativi all'impresa estesa/virtuale.

Altri temi all'interno del SIF possono essere previsti; tuttavia, si deve garantire che i nuovi temi tecnici siano coerenti con le politiche governative e con le priorità industriali delle regioni partecipanti.

3. Forme e mezzi di cooperazione

La cooperazione prevederà la partecipazione ai progetti da parte di entità, in conformità alle procedure adottate in comune per la creazione e l'operazione dei consorzi internazionali, e possono includere visite, seminari di formazione e scambi di ricercatori, ingegneri e di altro personale idoneo agli scopi pertinenti all'attuazione positiva e al completamento dei progetti.

4. Diffusione e utilizzazione dell'informazione

I diritti di proprietà intellettuale (DPI), risultanti dai progetti attuati all'interno del programma SIF, saranno soggetti alle disposizioni di DPI del programma SIF, elencate nell'allegato II dei TR. Questo allegato sarà modificato all'articolo 1.13 per tenere conto dell'adesione all'Unione europea dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

5. Finanziamento

Il finanziamento delle attività di cooperazione sarà soggetto alla disponibilità di fondi e ai regolamenti applicabili, alle politiche e ai programmi dei partecipanti.

Ogni partecipante coprirà la propria partecipazione.

Ogni partecipante contribuirà (in moneta o in natura) in modo equo all'attuazione delle funzioni e ai costi del segretariato interregionale.

6. Attuazione del programma SIF

I rappresentanti dei partecipanti nominati al comitato direttivo internazionale (CDI) fungeranno da collegamento tra il CDI ed i rispettivi governi/amministrazioni pubbliche. I rappresentanti dei partecipanti controlleranno l'attuazione in termini di obbiettivo, principi e struttura del programma SIF e svolgeranno un ruolo di facilitazione. Inoltre, svolgeranno le seguenti funzioni:

- facilitare la cooperazione tra i segretariati regionali,

- promuovere lo scambio di informazioni sulle pratiche, sulle leggi, sui regolamenti e sui programmi locali relativi alla cooperazione,

- facilitare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI), direttamente ed indirettamente, al programma SIF. In particolare, ciò include l'accesso ad una rete elettronica di ricerca di partner e ad un registro elettronico di espressioni di interesse e

- sottoporre ai governi/amministrazioni pubbliche per la loro decisione le raccomandazioni del CDI sull'ammissione di nuovi partecipanti.

I governi o le amministrazioni pubbliche dei partecipanti organizzeranno, gestiranno o nomineranno il proprio segretariato regionale. In particolare, rientrano nelle competenze dei segretariati regionali le seguenti responsabilità:

- facilitare una selezione tempestiva dei progetti a livello regionale, in virtù delle regole e delle procedure nella regione del partecipante,

- promuovere la formazione di consorzi all'interno e tra le rispettive regioni e

- collaborare all'interno di gruppi regionali di infrastruttura per facilitare il programma SIF.

7. Durata

Il programma SIF avrà una durata di dieci anni; ogni partecipante ha il diritto di ritirarsi in qualsiasi momento con un preavviso di dodici mesi. I partecipanti effettueranno una revisione dei principi della loro cooperazione cinque anni dopo l'inizio del programma per verificare se deve essere continuata, modificata o terminata. Il presente sostituisce l'articolo VIII dei TR.

8. Attuazione del programma SIF in Europa

I due partecipanti, la Comunità europea da un lato e la Svizzera e la Norvegia dall'altro, si riservano il diritto di agire insieme quale unica regione europea, di essere rappresentati da una delegazione comune del comitato direttivo internazionale e di essere sostenuti da un unico segretariato europeo SIF.

La Commissione europea fornirà il supporto necessario per tale segretariato regionale.

La presente lettera e la sua ratifica da parte dei governi dei partecipanti integra e modifica i TR e documenta l'approccio comune sui principi di cooperazione nella sfera del programma SIF. Gradirei ricevere al più presto notifica di tale accettazione.

A nome della Comunità europea

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

B. Lettera dell'Australia

Canberra, 4 aprile 1997.

Gentili Signori,

Accuso ricevuta della vostra lettera del 19 marzo 1997 che recita quanto segue:

«In riferimento ai negoziati intercorsi tra i partecipanti, cioè la Comunità europea, gli Stati Uniti d'America, il Giappone, l'Australia, il Canada ed i paesi EFTA Norvegia e Svizzera, relativi alla cooperazione internazionale nelle attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione (SIF), l'obiettivo della presente è di registrare l'accordo comune raggiunto sui principi di cooperazione nel quadro del SIF.

La lettera è complementare ai termini di riferimento (TR) prodotti dal comitato direttivo internazionale al termine dello studio di fattibilità SIF nel 1994 e modifica l'articolo VIII e l'articolo 1.13 dell'appendice 2 dei TR come indicato di seguito.

1. Obiettivo

I partecipanti incoraggeranno e faciliteranno la cooperazione tra le entità (stabilite all'interno dei loro territori) nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione. Una tale cooperazione deve garantire un equilibrio di benefici e contributi, essere d'importanza industriale e basarsi sul principio dell'accordo e dell'interesse reciproco.

2. Tematiche tecniche della cooperazione SIF

La cooperazione riguarderà, inizialmente, le seguenti cinque tematiche tecniche:

a) temi relativi al ciclo di vita totale del prodotto,

b) temi relativi ai processi produttivi,

c) strategia, pianificazione, strumenti di progetto,

d) temi relativi alle questioni umane/organizzative/sociali e

e) temi relativi all'impresa estesa/virtuale.

Altri temi all'interno del SIF possono essere previsti; tuttavia, si deve garantire che i nuovi temi tecnici siano coerenti con le politiche governative e con le priorità industriali delle regioni partecipanti.

3. Forme e mezzi di cooperazione

La cooperazione prevederà la partecipazione ai progetti da parte di entità, in conformità alle procedure adottate in comune per la creazione e l'operazione dei consorzi internazionali, e possono includere visite, seminari di formazione e scambi di ricercatori, ingegneri e di altro personale idoneo agli scopi pertinenti all'attuazione positiva e al completamento dei progetti.

4. Diffusione e utilizzazione dell'informazione

I diritti di proprietà intellettuale (DPI), risultanti dai progetti attuati all'interno del programma SIF, saranno soggetti alle disposizioni di DPI del programma SIF, elencate nell'allegato II dei TR. Questo allegato sarà modificato all'articolo 1.13 per tenere conto dell'adesione all'Unione europea dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

5. FinanziamentoIl finanziamento delle attività di cooperazione sarà soggetto alla disponibilità di fondi e ai regolamenti applicabili, alle politiche e ai programmi dei partecipanti.

Ogni partecipante coprirà la propria partecipazione.

Ogni partecipante contribuirà (in moneta o in natura) in modo equo all'attuazione delle funzioni e ai costi del segretariato interregionale.

6. Attuazione del programma SIF

I rappresentanti dei partecipanti nominati al comitato direttivo internazionale (CDI) fungeranno da collegamento tra il CDI ed i rispettivi governi/amministrazioni pubbliche. I rappresentanti dei partecipanti controlleranno l'attuazione in termini di obbiettivo, principi e struttura del programma SIF e svolgeranno un ruolo di facilitazione. Inoltre, svolgeranno le seguenti funzioni:

- facilitare la cooperazione tra i segretariati regionali,

- promuovere lo scambio di informazioni sulle pratiche, sulle leggi, sui regolamenti e sui programmi locali relativi alla cooperazione,

- facilitare la partecipazione delle PMI, direttamente ed indirettamente, al programma SIF. In particolare, ciò include l'accesso ad una rete elettronica di ricerca di partner e ad un registro elettronico di espressioni di interesse e

- sottoporre ai governi/amministrazioni pubbliche per la loro decisione le raccomandazioni del CDI sull'ammissione di nuovi partecipanti.

I governi o le amministrazioni pubbliche dei partecipanti organizzeranno, gestiranno o nomineranno il proprio segretariato regionale. In particolare, rientrano nelle competenze dei segretariati regionali le seguenti responsabilità:

- facilitare una selezione tempestiva dei progetti a livello regionale, in virtù delle regole e delle procedure nella regione del partecipante,

- promuovere la formazione di consorzi all'interno e tra le rispettive regioni e

- collaborare all'interno di gruppi regionali di infrastruttura per facilitare il programma SIF.

7. Durata

Il programma SIF avrà una durata di dieci anni; ogni partecipante ha il diritto di ritirarsi in qualsiasi momento con un preavviso di dodici mesi. I partecipanti effettueranno una revisione dei principi della loro cooperazione cinque anni dopo l'inizio del programma per verificare se deve essere continuata, modificata o terminata. Il presente sostituisce l'articolo VIII dei TR.

8. Attuazione del programma SIF in Europa

I due partecipanti, la Comunità europea da un lato e la Svizzera e la Norvegia dall'altro, si riservano il diritto di agire insieme quale unica regione europea, di essere rappresentati da una delegazione comune del Comitato direttivo internazionale e di essere sostenuti da un unico segretariato europeo SIF.

La Commissione europea fornirà il supporto necessario per tale segretariato regionale.

La presente lettera e la sua ratifica da parte dei governi dei partecipanti integra e modifica i TR e documenta l'approccio comune sui principi di cooperazione nella sfera del programma SIF. Gradirei ricevere al più presto notifica di tale accettazione.»

Ho il piacere di confermare che il mio governo è in accordo con il contenuto della vostra lettera.

Per il governo dell'Australia

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

ALLEGATO

TERMINI DI RIFERIMENTO DEL MANDATO PER UN PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE NEL CAMPO DELLA FABBRICAZIONE AVANZATA

I. SCOPO

Questo documento presenta i termini di riferimento del mandato per i partecipanti al programma sistemi di fabbricazione intelligenti (Intelligent Manufacturing Systems - IMS) di cooperazione internazionale nella ricerca e sviluppo nel campo dei sistemi di fabbricazione intelligenti. Detti termini di riferimento non danno origine ad obblighi in base alle leggi internazionali o nazionali.

II. OBIETTIVI

Gli obiettivi del programma IMS sono i seguenti:

A. rendere possibile una maggior sofisticazione nelle operazioni di fabbricazione,

B. migliorare l'ambiente globale,

C. incrementare l'efficienza con cui vengono utilizzate le risorse rinnovabili e non rinnovabili,

D. creare nuovi prodotti e nuove condizioni che migliorino significativamente la qualità della vita degli utilizzatori,

E. migliorare la qualità dell'ambiente di produzione,

F. sviluppare una disciplina di fabbricazione riconosciuta e rispettata che favorisca il trasferimento delle conoscenze alle generazioni future,

G. rispondere in maniera efficace alla globalizzazione produttiva,

H. ampliare e aprire mercati in tutto il mondo e

I. favorire il progresso della professionalità nel settore della fabbricazione in ogni parte del mondo mediante il suo riconoscimento universale e la formulazione di una disciplina educativa di fabbricazione.

Nel realizzare i suoi obiettivi, il programma IMS dovrebbe fungere da agente catalizzatore per:

A. una cooperazione a livello globale nel campo della fabbricazione che coinvolga grandi e piccole imprese, utilizzatori e fornitori, università e governi;

B. la diffusione mondiale dei risultati di miglioramenti produttivi significativi;

C. la messa a punto di raccomandazioni per la fabbricazione di portata globale per la definizione di standard attraverso un lavoro cooperativo su temi di prestandardizzazione;

D. la valutazione e la selezione delle priorità di cooperazione globale nelle sviluppo dei processi di fabbricazione;

E. la diffusione, la comprensione e l'applicazione di direttive, norme e accordi-modello coerenti che rispettino i diritti di proprietà intellettuale (IPR) dei partecipanti e dei partner dei consorzi di progetto.

III. SCENARIO

Allo studio di fattibilità per la definizione del programma IMS hanno preso parte sei partecipanti:

- Australia,

- Canada,

- la Comunità europea (CE),

- i paesi partecipanti dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA): Austria, Finlandia, Svezia, Norvegia e Svizzera,

- Giappone e

- Stati Uniti.

I paesi CE e EFTA hanno lavorato insieme come una singola regione europea.

I partecipanti hanno completato lo studio di fattibilità come definito dai termini di riferimento per lo studio di fattibilità sulla collaborazione internazionale nella fabbricazione avanzata.

Nella sua relazione finale, il comitato direttivo internazionale per lo studio di fattibilità afferma che questo studio ha dimostrato la possibilità di elaborare un programma cooperativo internazionale di ricerca e sviluppo nella fabbricazione avanzata equo, vantaggiosamente strutturato e in grado di fornire risultati equi e benefici.

Il comitato direttivo internazionale per lo studio di fattibilità, nella sua relazione finale, ha raccomandato di avviare il programma IMS e ha proposto una struttura di gestione, temi tecnici e norme relative ai diritti di proprietà intellettuale per detto programma.

IV. PRINCIPI

La fabbricazione è una fonte primaria di ricchezza, di essenziale importanza per stabilire una solida base economica per la crescita economica.

La necessità di eccellere nelle operazioni produttive è diventata di importanza critica come risultato dell'instaurazione di mercati globali.

Il ruolo della R& S nel settore della fabbricazione avanzata è sempre più centrale per le operazioni produttive. In tutto il mondo sono in corso ricerche sostanziali nel campo della fabbricazione avanzata.

Una cooperazione internazionale opportunamente gestita per la ricerca e lo sviluppo nel campo della fabbricazione avanzata può contribuire al miglioramento delle operazioni di fabbricazione.

La cooperazione internazionale nella fabbricazione avanzata dovrebbe procedere sulle seguenti basi:

A. i contributi apportati in, e i vantaggi derivati da, tale cooperazione devono essere equi e bilanciati,

B. i progetti collaborativi devono avere importanza industriale,

C. i progetti collaborativi devono essere realizzati da consorzi interregionali distribuiti geograficamente,

D. i progetti collaborativi possono svolgersi lungo l'intero ciclo di innovazione,

E. i risultati dei progetti collaborativi devono essere condivisi attraverso un processo di diffusione controllata delle conoscenze che protegga e distribuisca equamente tutti i diritti di proprietà intellettuale creati o forniti nel corso della cooperazione e

F. le attività del progetto IMS finanziate dai governi o utilizzanti risorse governative non devono implicare R& S concorrenziali.

V. STRUTTURA DEL PROGRAMMA E FINANZIAMENTO

Il programma IMS è una cooperazione internazionale all'interno della quale i partecipanti agiscono cooperativamente per potenziare la competitività industriale, per risolvere i problemi incontrati dalla fabbricazione in tutto il mondo e per sviluppare tecnologie e sistemi di fabbricazione avanzata che vadano a vantaggio dell'umanità. L'ambito del programma IMS è il più ampio possibile.

A. Il programma IMS è diretto da una struttura di gestione costituita da:

1. un comitato direttivo IMS internazionale,

2. una segreteria interregionale e

3. segreterie regionali.

Il programma IMS comprenderà progetti che siano conformi ai temi tecnici descritti nell'appendice 1.

I partner dei progetti devono conformarsi alle norme IPR descritte nell'appendice 2. Le norme IPR includono una serie minima di requisiti obbligatori, norme non obbligatorie di cui bisogna tener conto, e norme facoltative.

B. Finanziamento della struttura di gestione

1. Ciascun partecipante finanzierà la propria partecipazione.

2. Ciascun partecipante determinerà il metodo di finanziamento della propria partecipazione.

3. Ciascun partecipante contribuirà in maniera equa al finanziamento o alla copertura dei costi operativi della segreteria interregionale.

4. Ciascun partecipante sarà responsabile del mantenimento della propria delegazione e della copertura di qualsiasi obbligo necessario.

C. Finanziamento dei progetti

1. Ciascun partecipante finanzierà la propria partecipazione.

2. Ciascun partecipante determinerà il metodo di finanziamento della propria partecipazione.

VI. STRUTTURA DI GESTIONE

A. Comitato direttivo internazionale IMS: Il programma IMS sarà sottoposto alla supervisione di un comitato direttivo IMS internazionale. I membri devono essere rappresentanti eminenti dei settori industriali, accademici o governativi dei partecipanti ben informati sui problemi relativi alla fabbricazione. I membri devono avere la volontà e la capacità di dedicare il tempo e gli sforzi necessari alla guida del programma IMS.

1. Composizione: Due membri e un osservatore per ciascun partecipante.

Il numero totale di membri e osservatori aumenterà nel caso di ammissione di ulteriori partecipanti, addizionale secondo la procedura definita nella sezione IX.

I membri delle delegazioni potranno provenire dagli ambiti industriali, accademici o governativi di ciascun partecipante. Viene incoraggiata una forte rappresentanza del settore industriale. Almeno uno dei due membri dovrà appartenere al settore industriale e il capo della delegazione non dovrà essere di provenienza governativa. I membri devono essere nominati per un periodo di durata significativa. Tuttavia, gli osservatori potranno venire cambiati secondo necessità.

La delegazione di ciascun partecipante alle riunioni del comitato direttivo IMS internazionale potrà essere accompagnata da due rappresentanti della propria segreteria regionale designata.

2. Il comitato direttivo IMS internazionale prenderà le decisioni per consenso dei membri.

3. Presidenza: La presidenza del comitato direttivo IMS internazionale verrà assunta a rotazione dai suoi partecipanti. Ciascun periodo durerà due anni. Durante tale lasso di tempo, il partecipante in carica sarà anche responsabile dell'organizzazione della segreteria interregionale. Il Canada avrà la presidenza per il primo periodo. L'Australia assumerà la presidenza del secondo periodo e svolgerà la funzione di vicepresidenza nel primo periodo per garantire continuità. L'EFTA subentrerà nel terzo periodo. La sequenza delle successive presidenze sarà decisa durante il terzo anno dall'inizio del programma IMS.

4. Responsabilità: Il comitato direttivo IMS internazionale raccomanderà politiche e strategie per l'avvio e l'evoluzione del programma IMS, inclusa la questione dell'introduzione dei nuovi partecipanti. Esso inoltre:

a) assicurerà una guida complessiva, stabilirà le priorità strategiche e sovrintenderà alla realizzazione del programma,

b) incoraggerà e approverà nuovi documenti IMS,

c) formerà task force o comitati provvisori, ad esempio per questioni tecniche o legali, se necessario, al fine di realizzare il proprio lavoro,

d) avrà la supervisione della segretaria interregionale,

e) provvederà alla promozione internazionale di IMS e della fabbricazione come disciplina generica,

f) approverà progetti come descritto nella sezione XI,

g) assicurerà che i progetti e il lavoro intrapresi in base a questo programma vengano eseguiti coerentemente con gli scopi, i principi e la struttura di programma concordati con i partecipanti e

h) promuoverà la comunicazione tra il comitato direttivo IMS internazionale, le segreterie interregionale e regionali e i membri dei consorzi di progetto.

B. Segreteria interregionale: Il partecipante che presiede il comitato direttivo IMS internazionale sarà responsabile della gestione della segreteria interregionale.

La segreteria interregionale avrà la responsabilità di:

1. fornire il supporto logistico alle proposte interregionali,

2. conservare e distribuire i documenti relativi alle riunioni IMS e altri documenti,

3. provvedere al supporto logistico per la pubblicità interregionale sotto la direzione del comitato direttivo IMS internazionale,

4. istruire nuovi e potenziali partecipanti,

5. diffondere le informazioni durante lo svolgimento dei progetti e alla loro conclusione,

6. contribuire alla formazione dei consorzi interregionali e

7. organizzare e combinare studi e/o lavori secondo quanto richiesto dal comitato direttivo IMS internazionale.

C. Segreterie regionali: I governi e/o le pubbliche amministrazioni e pubbliche organizzazioni dei partecipanti organizzeranno e gestiranno le rispettive segreterie regionali nella maniera che riterranno più opportuna.

Allo scopo di facilitare il programma IMS, le segreterie regionali avranno la responsabilità di:

1. fornire il supporto logistico regionale per le proposte interregionali,

2. conservare e distribuire i documenti delle riunioni IMS e altri documenti all'interno delle rispettive regioni,

3. assicurare il supporto logistico alle riunioni regionali e alla promozione regionale,

4. diffondere le informazioni nel corso e al termine dei progetti all'interno delle rispettive regioni, e alla loro conclusione,

5. fornire assistenza alla formazione dei consorzi sia interni alle rispettive regioni che interregionali,

6. fornire supporto alle delegazioni regionali nella partecipazione alle riunioni del comitato direttivo IMS internazionale,

7. facilitare selezioni e revisioni regionali e

8. lavorare con i gruppi di infrastruttura regionali per facilitare il programma IMS.

VII. INIZIO DEL PROGRAMMA IMS

Il programma IMS comincerà dopo:

1. la ratifica dei termini di riferimento per il programma IMS da parte di ciascun partecipante,

2. la nomina dei membri del comitato direttivo IMS internazionale e

3. la designazione delle segreterie regionali.

VIII. TERMINE DEL PROGRAMMA IMS

Il programma IMS terminerà in coincidenza con il decimo anno dalla data di inizio concordata per il programma, salvo che nel settimo anno del programma i governi e/o la pubblica amministrazione decidano altrimenti.

IX. AMMISSIONE DI NUOVI PARTECIPANTI

A. Il governo e/o la pubblica amministrazione di una regione richiedente dovrà per prima cosa conformarsi ai termini di riferimento del programma IMS.

B. Dopo la ratifica dei termini di riferimento del mandato del programma IMS, i partner di progetto di una regione richiedente verranno ammessi alla formazione di consorzi con l'accordo di altri partner. I contributi dei partner della regione richiedente dovranno venire accuratamente controllati per un certo periodo di tempo allo scopo di delineare un profilo della partecipazione della regione richiedente stessa.

C. Trascorso questo periodo di tempo (preferibilmente alcuni anni), i governi e/o le pubbliche autorità decideranno, sulla base di raccomandazioni fornite dal comitato direttivo IMS internazionale, se accettare o meno che la regione richiedente abbia una propria delegazione nel comitato direttivo IMS internazionale.

X. FORMAZIONE DEI CONSORZI

Le segreterie regionali, insieme con la segreteria interregionale, forniranno assistenza alla formazione di consorzi per i progetti IMS.

A. Documento di base per la formazione del consorzio

La segreteria interregionale e le segreterie regionali insieme svilupperanno, sulla base delle condizioni del mandato del programma IMS, un documento di base che spieghi:

- l'organizzazione del programma,

- la struttura di funzionamento e gli obiettivi,

- i requisiti di selezione dei progetti e dei consorzi,

- i temi tecnici e

- il processo di valutazione e selezione e i criteri di supporto.

B. Partner di coordinamento internazionale

Ciascun consorzio deve nominare un partner di coordinamento internazionale. Il partner di coordinamento internazionale nominato deve essere un'azienda industriale dotata delle necessarie risorse per guidare il progetto fino al suo completamento e di una dimostrata capacità di gestione di progetti internazionali complessi. I compiti del partner di coordinamento internazionale comprendono:

1. coordinare la formazione dei consorzi,

2. coordinare la preparazione delle proposte complete e degli accordi di cooperazione,

3. agire da contatto primario per tutte le comunicazioni tra il consorzio e il comitato direttivo IMS internazionale e la segreteria interregionale,

4. facilitare il successo dell'esecuzione del progetto e

5. coordinare la preparazione della revisione del progetto e la diffusione delle informazioni.

C. Scambio delle liste delle entità interessate

All'interno di ogni regione, la rispettiva segreteria regionale distribuirà il documento di base, le opportunità di finanziamento e l'agenda del programma IMS, a tutte le organizzazioni dei settori industriale, accademico e governativo identificate come potenziali partner di progetto. La segreteria regionale compilerà un elenco degli enti interessati. L'elenco deve includere l'area di interesse e le capacità di ciascuno degli enti interessati.

D. Scambio di elenchi degli enti interessati

Questo elenco verrà regolarmente aggiornato e distribuito a tutte le altre regioni attraverso la segreteria interregionale. La segreteria regionale raccoglierà inoltre elenchi degli enti interessati di altre regioni. Essa trasmetterà un elenco degli enti interessati di altre regioni a quegli enti interni che potenzialmente hanno interessi simili. La segreteria regionale evidenzierà un eventuale interesse comune tra enti interni ed esterni facilitando la formazione di consorzi.

E. Scambio di proposte di progetto

Qualsiasi ente interessato può presentare proposte preliminari alla segreteria regionale di cui fa parte, allo scopo di facilitare la formazione di consorzi internazionali.

La segreteria regionale distribuirà queste proposte a tutti gli enti interessati presenti nell'elenco. Sulla base delle informazioni, partner potenziali possono partecipare alla formazione di consorzi internazionali.

XI. VALUTAZIONE, SELEZIONE ED ESAME DEI PROGETTI

Le proposte devono essere coerenti coi principi, la struttura del programma e le disposizioni in tema di IPR del presente mandato.

A. Criteri di selezione dei progetti

1. Interesse industriale.

2. Conformità con i temi tecnici elencati in appendice 1, e successive modifiche eventualmente apportate dal comitato direttivo IMS internazionale.

3. Merito scientifico e tecnico.

4. Potenziale di utilizzo e di commercializzazione.

5. Conformità alle disposizioni in tema di IPR presentate nell'appendice 2 e successive modifiche eventualmente apportate dal comitato direttivo IMS internazionale.

6. Valore aggiunto.

B. Criteri di selezione dei consorzi

1. Distribuzione interregionale dei partner

I partner di un consorzio devono provenire da almeno tre partecipanti.

2. Contributi e vantaggi bilanciati

I partner di un consorzio dovranno mostrare in quale modo i contributi apportati e i vantaggi ricavati dalla partecipazione siano equi ed equilibrati. A questo scopo, i contributi devono venire identificati in base al tipo (inclusi contributi in natura come attrezzature, impianti, personale, documentazione, conoscenze tecniche e proprietà intellettuale di base) e valore per ciascun partner e per ciascun gruppo.

3. Coordinazione interregionale

Il consorzio interregionale deve nominare il coordinatore internazionale del consorzio.

4. Diffusione dei risultati

Il consorzio deve elaborare e presentare un piano di diffusione dei risultati del progetto che comprende anche le lezioni apprese nella formazione e nella gestione del consorzio IMS e risultati tecnici non di proprietà secondo le norme IPR.

C. Valutazione del progetto

L'esame delle proposte comprende tre stadi.

1. Valutazione del sommario del progetto

Il consorzio è tenuto a presentare un sommario della ricerca programmata. Questo sommario deve venire presentato alle segreterie regionali per le prime revisioni regionali. Ciascuna delegazione presenterà una raccomandazione al comitato direttivo IMS internazionale. Coloro i cui progetti non verranno approvati saranno informati del motivo per cui non hanno ottenuto appoggio.

2. Valutazione della proposta completa

Il consorzio deve presentare una proposta finale utilizzando un formato standardizzato per la valutazione dettagliata da parte delle regioni di tutti i partner. La proposta finale deve includere l'adesione formale di ciascun partecipante ai principi, alla struttura e alle norme IPR del programma IMS, incluso un accordo firmato di cooperazione comprendente un accordo IPR.

3. Approvazione finale

L'approvazione finale sarà effettuata dal comitato direttivo IMS internazionale sulla base delle raccomandazioni regionali e delle proposte presentate.

D. Esame del progetto

Il comitato direttivo internazionale IMS provvederà a monitorare e a riesaminare con regolarità il progresso del progetto. Allo scopo di facilitare tale operazione, ciascun consorzio presenterà una relazione sintetica, una volta all'anno, al comitato direttivo IMS internazionale, in un formato standardizzato.

Ogni regione può verificare i progressi dei partner della propria regione in qualsiasi momento lo ritenga opportuno.

XII. RUOLO DI IMS NEI CONFRONTI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI), UNIVERSITÀ E ISTITUTI DI RICERCA GOVERNATIVI

I partecipanti individualmente, e il comitato direttivo IMS internazionale, svilupperanno dei meccanismi per coinvolgere le PMI direttamente e indirettamente nel programma IMS. Inoltre, le regioni dovranno considerare attività quali:

A. informazioni chiare e ben documentate sugli IPR,

B. una mappa dei vincoli legali e doganali esistenti nei territori dei partecipanti, e loro implicazioni pratiche,

C. sportelli d'aiuto («Help desks») per la risposta a domande frequenti,

D. un servizio elettronico di ricerca dei partner orientato specificamente alle PMI,

E. un registro elettronico delle «espressioni di interesse» da parte delle PMI che cercano opportunità per unirsi a gruppi di progetti esistenti o emergenti,

F. un «registro dati» continuamente aggiornato delle esperienze di IMS con contributi da parte dei gruppi di progetti,

G. eventi di diffusione rivolti specificamente a vari settori delle PMI.

L'elenco non è esauriente, e la ricerca deve continuare in parallelo con l'evoluzione del programma per controllare la partecipazione delle PMI e per identificare ulteriori necessità.

Le voci elencate sono inoltre utili per incoraggiare la partecipazione delle università e degli istituti di ricerca statali. È necessario legare il ruolo educativo delle università alla diffusione dei risultati delle ricerche tra i professionisti della successiva generazione.

XIII. DIFFUSIONE DEI RISULTATI

La diffusione delle informazioni è della massima importanza ed è specificamente richiesta dal programma IMS. Tuttavia, qualunque diffusione delle informazioni dovrà essere conforme alle norme IPR presentate in appendice 2. Questo vale per la diffusione dei risultati tecnici intermedi e finali del progetto.

La diffusione delle informazioni, che verrà effettuata ai livelli di progetto, regionale e interregionale, potrà includere relazioni scritte, simposi internazionali e pubblicazioni da parte di membri del settore accademico.

Appendice 1

TEMI TECNICI PER IL PROGRAMMA IMS COMPLETO PROPOSTI DALL'ITC

Questo quadro tematico è destinato ad incoraggiare possibili proponenti di progetti allo sviluppo di proposte che dimostrino un chiaro contributo alla necessità della cooperazione globale. Se nella proposta di progetto si dimostra che la cooperazione globale potrebbe risolvere questi temi meglio dei tentativi a livello regionale, il progetto dovrebbe ottenere la priorità.

1. Temi relativi al ciclo di vita totale del prodotto

- Futuri modelli generali di sistemi di fabbricazione

Esempi di questo tema sono le proposte di «fabbricazione agile», «fabbrica frattale», «fabbricazione bionica», «integrazione olistica dell'azienda», ecc.

- Sistemi di reti di comunicazione intelligenti per processi informativi nella fabbricazione

Allo scopo di comprendere la produttività della distribuzione e dell'approvvigionamento globale occorre perfezionare le reti e gli strumenti di comunicazione e le loro applicazioni.

- Protezione ambientale, utilizzo minimo di energia e materiali

I problemi di ambiente, energia e materiali hanno raggiunto una complessità che può venire gestita solo attraverso la cooperazione con vari specialisti. A motivo del fatto che le condizioni in questo campo sono molto differenti nelle diverse regioni, occorrono una comprensione comune e punti di vista armonizzati per la risposta delle tecnologie produttive alla protezione dell'ambiente.

- Riciclabilità

Fino ad oggi è stato pressoché impossibile riciclare il prodotto di una regione in un'altra regione. A termine più lungo, questa situazione può danneggiare notevolmente il libero scambio tra regioni. Pertanto, sotto l'ombrello di IMS dovrebbero venire sviluppati metodi e nuove idee sulla riciclabilità che siano accettati globalmente.

- Metodi di giustificazione economica

Nonostante gli sforzi degli scienziati della produzione, la velocità dell'insorgenza di nuovi problemi ha ampiamente superato la produzione di idee per la loro risoluzione e le loro applicazioni nell'area della fabbricazione. Molto spesso, ciò è dovuto ad una valutazione non armonizzata e a giustificazioni economiche non armonizzate dei nuovi sistemi di produzione. Pertanto, IMS dovrebbe appoggiare i progetti con lo sviluppo di specifiche di controllo chiare e metodi di giustificazione economica che possano portare ad una concordanza di idee nella valutazione dei sistemi di fabbricazione.

2. Temi relativi ai processi produttivi

Per realizzare le necessità di una rapida risposta al cambiamento dei requisiti e al risparmio di risorse umane e materiali e al miglioramento delle condizioni di lavoro per i dipendenti, è possibile identificare i seguenti temi.

- Processi di fabbricazione puliti che possano minimizzare gli effetti sull'ambiente

Produzione con processi a minima emissione di sostanze.

Produzione con processi a minima quantità di rifiuti industriali.

Fabbrica (processo) a ciclo di vita predeterminato.

- Processi energeticamente efficienti che possano soddisfare i requisiti di produzione con un consumo minimo di energia

Consumo minimo di energia.

Integrazione dei cicli di processo per un minor consumo di energia.

Moduli del tipo a conservazione di energia.

Tecnologia di gestione della produzione del tipo a conservazione di energia.

- Innovazione tecnologica nei processi di fabbricazione

Metodi che portino rapidamente a fabbricare prodotti differenti attraverso «metodi di prototipazione rapida».

Processi di fabbricazione che possono rispondere in maniera flessibile a cambiamenti delle condizioni di lavoro, cambiamenti di prodotti o cambiamenti di materiali.

- Miglioramento nella flessibilità e nell'autonomia dei moduli di lavorazione che compongono i sistemi di fabbricazione

Sistemi distribuiti aperti e loro moduli che possano essere compatibili sia con sistemi senza controllo umano, sia con sistemi misti uomo-macchina, sia con sistemi ad alta intensità di manodopera e che possano progettare i componenti del sistema in modo che possano essere modificati facilmente al cambiare dei prodotti.

- Miglioramento dell'interazione e dell'armonia tra vari componenti e funzioni di fabbricazione

Infrastruttura «incubatrice» per la fabbricazione.

Sistemi informativi interconnessi, come «ID remoto» tra moduli rispettivi.

3. Strategia, pianificazione, strumenti di progetto

La fabbricazione avviene in una economia globale. Come e dove le materie prime vengano trasformate è una decisione strategica. Questa è una decisione complicata in termini di cosa produrre e dove produrre o acquistare, nell'ambito di quella che sta diventando una singola economia globale.

Molte delle attuali organizzazioni manifatturiere utilizzano strutture verticali e gerarchiche. La conversione in strutture distribuite continua e continuerà a richiedere cambiamenti di grande portata nelle organizzazioni, nei sistemi e nelle pratiche di lavoro. Abbiamo bisogno di metodologie e strumenti che ci aiutino a definire strategie di fabbricazione appropriate e a progettare organizzazioni appropriate nonché appropriati processi di impresa/lavoro.

Metodi e strumenti a supporto della reingegnerizzazione dei processi dell'attività economica. Strumenti di modellazione a supporto delle analisi e dello sviluppo delle strategie produttive.

Strumenti di supporto alla progettazione che siano di aiuto nella pianificazione di un ambiente di «azienda estesa» o «virtuale».

4. Temi relativi alle questioni umane/organizzative/sociali

- Progetti di promozione e sviluppo per migliorare l'immagine della fabbricazione

Gli ingegneri di fabbricazione tendono a trovarsi al gradino più basso della scala retributiva rispetto ad altri ingegneri, e la professione nel complesso presenta una levatura inferiore. Pertanto, ITC considera tra i progetti la costituzione di società professionali e istituti formativi forti e globalmente riconosciute/riconosciuti per la promozione della fabbricazione come disciplina. Queste proposte comprendono la creazione di organizzazioni internazionali per promuovere la fabbricazione.

- Miglioramento della capacità degli addetti alla fabbricazione, istruzione, addestramento

L'istruzione ingegneristica ha spesso dato maggior rilievo alla teoria che ai procedimenti pratici. Inoltre, la formazione di base non ha sempre soddisfatto le esigenze dell'industria, sfornando laureati con capacità molte volte inadeguate. Ciò ha portato ad avere industrie scarsamente capaci di convertire l'innovazione in prodotti di successo. Sono quindi necessari un cambiamento delle priorità e legami più stretti tra industrie e istituzioni educative. Per giunta, i mutamenti nell'organizzazione del sistema comportano che l'addestramento all'interno delle aziende sia un processo di continua ricerca di aggiornamento delle capacità e di incremento del potenziale dei dipendenti - elementi cruciali in qualsiasi sistema.

- Impianti autonomi all'estero (integrazione di funzioni economiche supplementari nelle sedi sussidiarie)

Gli impianti all'estero avevano originariamente lo scopo di aumentare la quota di mercato e ridurre i costi di produzione: lo sviluppo di forze di lavoro trasferibili da un impianto all'altro era una considerazione secondaria. Tuttavia, la concessione di una maggiore autonomia a questi impianti consente loro di reagire in maniera più flessibile al cambiamento delle condizioni nelle aree d'insediamento, ed è coerente con le idee organizzative di decentramento, responsabilizzazione e appiattimento delle gerarchie. Ciò inoltre contribuisce allo sviluppo interno dei paesi in cui sono situati gli impianti e alla promozione dell'obiettivo IMS di diffondere ampiamente le conoscenze fondamentali sulla fabbricazione.

- Patrimonio di conoscenze tecniche dell'azienda - mantenimento, sviluppo, accesso

Spesso, in un'azienda manifatturiera le conoscenze e le fonti di informazione sono isolate o bloccate. L'«Apprendimento organizzazionale» è una strategia per trasferire queste conoscenze in una rete o in un modello che portino ad un miglioramento del processo decisionale e potrebbe inoltre essere un tema importante all'interno di IMS.

- Appropriate misure delle prestazioni per nuovi paradigmi

Nuovi modelli di fabbricazione devono offrire una superiorità di prestazioni dal punto di vista dei costi, della qualità, del livello del servizio alla clientela e della flessibilità. I primi tre sono criteri di prestazioni familiari utilizzati nella produzione su grande scala, mentre la flessibilità è un attributo chiave di un nuovo modello di fabbricazione. Per favorire l'accoglimento di nuovi modelli, occorre elaborare metodi di valutazione delle prestazioni.

5. Temi relativi all'impresa estesa/virtuale

L'impresa estesa è espressione dell'esigenza, indotta dal mercato, di inglobare in essa risorse esterne, senza possederle. La focalizzazione sulle attività principali è la strada per l'eccellenza, ma la fornitura di prodotti e servizi richiede l'amalgama delle molteplici capacità di competere a livello mondiale. Il cambiamento dei mercati richiede una fluttuazione del mix di risorse. L'obiettivo è l'impresa estesa, che può essere considerata il risultato finale per quanto riguarda le risorse di fabbricazione che siano personalizzabili e riconfigurabili. Tale processo è applicabile anche all'interno di grandi organizzazioni, nel corso della loro crescente metamorfosi in organizzazioni - ombrello sotto cui sono raccolte unità più piccole e fabbriche focalizzate.

Il funzionamento dell'impresa estesa richiede l'assorbimento di tecnologie nei settori delle comunicazioni e delle basi di dati che utilizzino l'attuale stato dell'arte. Tuttavia, la sfida principale è più organizzativa che tecnologica.

Opportunità di ricerca e sviluppo in quest'area sono:

- metodologie per determinare e fornire supporto ai processi informativi e alla logistica attraverso la catena del valore nell'impresa estesa,

- architettura (commerciale, funzionale e tecnica) di sostegno alla cooperazione ingegneristica attraverso la catena del valore, per esempio la progettazione parallela attraverso l'impresa estesa,

- metodi e approcci per la fissazione di costi, responsabilità legali, rischi e compensi ad elementi dell'impresa estesa,

- lavoro di squadra tra le singole unità all'interno dell'impresa estesa.

Appendice 2

DISPOSIZIONI RELATIVE AI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE PER I PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO

Obiettivi

Queste disposizioni stabiliscono requisiti obbligatori come pure raccomandazioni per i partner che desiderino partecipare ad un progetto condotto nell'ambito del programma sistemi di fabbricazione intelligenti (programma IMS). L'obiettivo di queste disposizioni è di fornire una adeguata protezione per i diritti di proprietà intellettuale utilizzati nei, e generati nel corso dei progetti congiunti di ricerca e sviluppo nell'ambito del programma IMS, assicurando:

a) che i contributi e i vantaggi per i partecipanti, conseguenti alla cooperazione in tali progetti, siano equi e bilanciati;

b) che si raggiunga un corretto equilibrio tra il bisogno di flessibilità nelle trattative tra partner e la necessità di procedure uniformi tra i progetti e tra i partner; e

c) che i risultati della ricerca siano condivisi dai partner attraverso un processo che protegga e attribuisca in maniera equa tutti i diritti di proprietà intellettuale creati o forniti durante la cooperazione.

Articolo 1 Definizioni

1.1. Riconoscimento: La condivisione di qualsiasi corrispettivo, come royalty o altri diritti di licenza, da parte di un partner con un altro partner quando il primo partner, che è proprietario unico o congiunto di conoscenze acquisite e brevetti derivati, rivela, concede in licenza o cede le conoscenze acquisite e brevetti derivati a terzi.

1.2. Affiliato: Qualsiasi entità legale posseduta o controllata direttamente o indirettamente da, o che possieda o controlli, o che sia soggetta allo stesso proprietario o controllore, di qualsiasi partner. La comproprietà o controllo condiviso da parte del governo non determina di per sé uno stato di affiliazione.

La proprietà o il controllo esistono se, direttamente o indirettamente, si verifica uno dei seguenti stati:

a) possesso di oltre il 50 % del valore nominale del capitale azionario emesso, o

b) possesso di oltre il 50 % delle azioni con diritto al voto per l'elezione dei direttori o di persone che svolgono funzioni analoghe, o diritto - per qualsiasi altro motivo - di eleggere o nominare direttori o persone che svolgono funzioni analoghe, che hanno un voto di maggioranza, o

c) possesso del 50 % delle azioni e diritto di controllo sulla gestione o sulla direzione della società attraverso norme contrattuali.

1.3. Conoscenze e brevetti di base: Tutte le conoscenze e diritti di proprietà intellettuale esclusi i diritti su conoscenze e brevetti di base posseduti o controllati da un partner o da un suo affiliato e che non sono conoscenze acquisite e brevetti derivati.

1.4. Diritti su conoscenze e brevetti di base: Brevetti per invenzioni e progetti e modelli di utilità, e loro applicazioni appena rese pubbliche, posseduti o controllati da un partner o da un suo affiliato, per i quali è necessaria una licenza per il lavoro in un progetto o per lo sfruttamento commerciale di conoscenze acquisite e brevetti derivati, e che non sono conoscenze acquisite e brevetti derivati.

1.5. Informazioni riservate: Tutte le informazioni che non sono di pubblico dominio e che vengono messe a disposizione solo in forma confidenziale per legge o in base ad accordi scritti di riservatezza.

1.6. Consorzio: Tre o più gruppi che abbiano concordato di eseguire congiuntamente un progetto.

1.7. Accordo di cooperazione: Gli uno o più accordi firmati tra tutti i partner di un consorzio riguardanti la conduzione del progetto.

1.8. Conoscenze acquisite e brevetti derivati: Tutte le conoscenze e diritti di proprietà intellettuali, creati, concepiti, inventati o sviluppati per la prima volta nel corso del lavoro in un progetto.

1.9. Gruppo: Tutti i partner di un dato progetto dell'area geografica di un partecipante.

1.10. Programma IMS: Programma sistemi di fabbricazione intelligenti.

1.11. Diritti di proprietà intellettuale: Tutti i diritti definiti dall'articolo 2(viii) della Convenzione di fondazione dell'organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967 (1), esclusi marchi di fabbrica, marchi di servizio e nomi e denominazioni commerciali.

1.12. Enti senza scopo di lucro: Qualsiasi organismo legale, pubblico o privato, fondato o organizzato a scopi differenti dal ricavarne profitti, che non sfrutti esso stesso commercialmente conoscenze acquisite e brevetti derivati.

1.13. Partecipanti: Australia, Canada, la CE, il gruppo dei paesi EFTA partecipanti (Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia e Svizzera), Giappone e gli USA e qualsiasi altro paese o regione geografica la cui partecipazione ad un programma IMS possa venire approvata nella maniera determinata dai partecipanti.

1.14. Partner: Qualsiasi persona giuridica o fisica che partecipi come parte contraente all'accordo di cooperazione per un dato progetto.

1.15. Progetto: Qualsiasi progetto di ricerca e sviluppo eseguito da parte di un consorzio nell'ambito del programma IMS.

1.16. Informazioni sommarie: Una descrizione degli obiettivi, dello stato e dei risultati di un progetto che non riveli informazioni confidenziali.

Articolo 2 Disposizioni obbligatorie

Ciascun accordo di cooperazione dovrà contenere termini essenziali e condizioni che siano pienamente coerenti con ciascuna delle disposizioni da 2.1 a 2.13 di questo articolo e le definizioni utilizzate in ciascun accordo di cooperazione dovranno essere quelle specificate nell'articolo 1 del presente documento.

Laddove un progetto o un potenziale partner o suoi affiliati siano soggetti a requisiti governativi, sia per legge sia in base ad accordi, e tali requisiti violino diritti o obblighi conseguenti all'accordo di cooperazione, il partner potenziale dovrà rivelare agli altri partner tutti questi requisiti, dei quali sia a conoscenza, prima di firmare l'accordo di cooperazione. I partner dovranno assicurare che la proprietà, l'utilizzo, la divulgazione e la concessione di licenze su conoscenze acquisite e brevetti derivati, siano conformi con queste disposizioni obbligatorie se il progetto è soggetto a requisiti governativi.

Alla partenza di un progetto, i partner si scambieranno prontamente informazioni su quali loro affiliati siano coinvolti nell'esecuzione del progetto, e si notificheranno reciprocamente qualsiasi cambiamento riguardante gli affiliati per l'intera durata del progetto. Al momento dell'ingresso in un accordo di cooperazione, e immediatamente dopo che nuove entità giuridiche avranno soddisfatto la definizione di affiliato, i partner potranno escludere gli affiliati dai diritti e dagli obblighi presentati in questa disposizione, secondo i termini dell'accordo di cooperazione.

Accordo scritto

2.1. I partner prendono parte ad un accordo di cooperazione scritto che regola la loro partecipazione ad un progetto coerente con il presente documento.

Proprietà

2.2. Le conoscenze acquisite e i brevetti derivati saranno posseduti unicamente dal partner o congiuntamente dai partner che li creano.

2.3. Un partner che sia il proprietario unico di conoscenze acquisite e brevetti derivati può rivelare e concedere in licenza non esclusiva tali conoscenze acquisite e brevetti derivati a terzi senza riconoscimento di royalty ad alcun altro partner.

2.4. Un partner che sia proprietario congiunto di conoscenze acquisite e brevetti derivati può rivelare e concedere in licenza non esclusiva tali conoscenze acquisite e brevetti derivati a terzi senza l'accordo e senza riconoscimento di royalty ad alcun altro partner, salvo che sia diversamente previsto nell'accordo di cooperazione.

2.5. Un partner può cedere i suoi interessi di proprietà individuale e/o congiunta in conoscenze e brevetti di base, diritti su conoscenze e brevetti di base e conoscenze acquisite e brevetti derivati a terzi senza il consenso e senza riconoscimento di royalty ad alcun altro partner.

I partner che cedano loro diritti relativi a diritti di conoscenze e brevetti di base o a conoscenze acquisite e brevetti derivati dovranno vincolare ogni cessione all'accordo di cooperazione e dovranno richiedere a ciascun cessionario un accordo scritto per il rispetto degli obblighi del cedente in base all'accordo di cooperazione nel rispetto dei diritti ceduti.

Diffusione delle informazioni

2.6. Informazioni sommarie dovranno essere disponibili per tutti i partner di altri progetti e per i comitati formati in base al programma IMS.

2.7. Il consorzio metterà a disposizione, al termine del progetto, una relazione pubblica che enunci le informazioni sommarie riguardo al progetto.

Diritti di licenza

Conoscenze acquisite e brevetti derivati

2.8. Ciascun partner e suoi affiliati potranno utilizzare conoscenze acquisite e brevetti derivati, senza pagamento di royalties, per ricerche e sviluppo e per lo sfruttamento commerciale. Lo sfruttamento commerciale comprende i diritti a utilizzare, produrre, far produrre, vendere e importare. Tuttavia, in casi eccezionali,

a) i partner possono concordare, nel loro accordo di cooperazione, di pagare una royalty a partner che siano istituzioni senza scopo di lucro per lo sfruttamento commerciale di conoscenze acquisite e brevetti derivati individualmente posseduti da tali istituzioni senza scopo di lucro; e

b) i partner, nel loro accordo di cooperazione, potranno concordare di pagare a istituzioni senza scopo di lucro loro partner, una royalty per lo sfruttamento commerciale di conoscenze acquisite e brevetti derivati di cui siano comproprietari con tali istituzioni senza scopo di lucro, a condizione che tali royalty siano piccole e coerenti con il principio che i contributi e i vantaggi nel programma IMS devono essere equilibrati e equi.

2.9. Un partner non proprietario e i suoi affiliati non potranno rivelare né concedere in sublicenza conoscenze acquisite e brevetti derivati a terzi, salvo che ciascun partner o suoi affiliati possa, nel corso normale degli affari:

a) rivelare conoscenze acquisite e brevetti derivati in forma riservata unicamente ai fini di fabbricare, far fabbricare, importare o vendere prodotti;

b) concedere in sublicenza eventuale software che faccia parte di conoscenze acquisite e brevetti derivati in codice oggetto; o

c) impegnarsi nella fornitura legittima di prodotti o servizi che intrinsecamente rivelano conoscenze acquisite e brevetti derivati.

Conoscenze e brevetti di base

2.10. Un partner di un progetto potrà, senza essere obbligato, fornire o concedere in licenza sue conoscenze e brevetti di base ad altri partner.

2.11. I partner e i loro affiliati potranno utilizzare i diritti su conoscenze e brevetti di base di un altro partner o suoi affiliati unicamente per la ricerca e sviluppo nell'ambito del progetto senza ulteriori considerazioni incluse le considerazioni finanziarie.

2.12. I partner e i loro affiliati dovranno garantire agli altri partner e loro affiliati una licenza sui diritti su conoscenze e brevetti di base alle normali condizioni commerciali quando tale licenza sia necessaria per lo sfruttamento commerciale di conoscenze acquisite e brevetti derivati, salvo che:

a) il partner proprietario o suo affiliato, per legge o per obbligo contrattuale esistente prima della firma dell'accordo di cooperazione, non sia in grado di garantire tali licenze e che tali diritti su conoscenze e brevetti di base siano specificamente identificati nell'accordo di cooperazione; o

b) i partner convengono, in casi eccezionali, sull'esclusione dei diritti su conoscenze e brevetti di base specificamente identificati nell'accordo di cooperazione.

Sopravvivenza dei diritti

2.13. L'accordo di cooperazione specificherà che i diritti e gli obblighi dei partner e degli affiliati relativi a conoscenze acquisite e brevetti derivati, conoscenze e brevetti di base e diritti su conoscenze e brevetti di base sopravviveranno alla scadenza naturale dei termini dell'accordo di cooperazione.

Articolo 3 Disposizioni da citarsi nell'accordo di cooperazione

I partner citeranno ciascuna delle seguenti voci nell'accordo di cooperazione:

Pubblicazione dei risultati

3.1. I partner dovranno citare la questione del consenso richiesto eventualmente da altri partner per la pubblicazione dei risultati del progetto, a parte le informazioni sommarie.

3.2. I partner dovranno citare la questione se i partner che sono istituzioni senza scopo di lucro possano, a scopo accademico, pubblicare conoscenze acquisite e brevetti derivati di cui essi sono proprietari unici, a condizione che vengano prese misure adeguate per proteggere le conoscenze acquisite e brevetti derivati conformemente agli articoli 3.3 e 3.4.

Protezione di conoscenze acquisite e brevetti derivati

3.3. I partner identificheranno i passi da intraprendere per ricercare la protezione legale di conoscenze acquisite e brevetti derivati mediante diritti di proprietà intellettuale e, quando avranno realizzato un'invenzione, dovranno notificare agli altri partner che partecipano allo stesso progetto, in tempo debito, la protezione richiesta e fornire una descrizione sommaria dell'invenzione.

3.4. I partner devono citare la questione della pronta notifica a tutti gli altri partner dello stesso progetto e, a richiesta e secondo condizioni reciprocamente concordate, della rivelazione dell'invenzione e collaborare ragionevolmente alla protezione intrapresa da un altro partner dello stesso progetto nel caso e nella misura in cui uno o più partner titolari di conoscenze acquisite e brevetti derivati non intendano ricercare tale protezione.

Informazioni riservate

3.5. I partner devono identificare le misure da prendere per assicurare che ognuno dei partner che abbia ricevuto informazioni confidenziali utilizzi o riveli queste informazioni confidenziali solo per sé o tramite i suoi affiliati, nei limiti consentiti dalle condizioni in base alle quali esse sono state fornite.

Composizione delle controversie e leggi applicabili

3.6. I partner dovranno concordare, nel loro accordo di cooperazione, le modalità di composizione delle liti.

3.7. I partner dovranno concordare nel loro accordo di cooperazione le leggi che regolano l'accordo di cooperazione stesso.

Articolo 4 Disposizioni facoltative

I partner avranno la facoltà ma non l'obbligo, di citare le seguenti disposizioni nel loro accordo di cooperazione:

Disposizioni per gli affiliati

Questioni legali antimonopolio/concorrenza

Cancellazione e rescissione

Relazioni datore di lavoro/dipendenti

Controlli all'esportazione e conformità

Campo dell'accordo

Intenti delle parti

Concessione di licenze a partner impegnati in altri progetti

Responsabilità del concessore di licenza per l'uso da parte del licenziatario della tecnologia concessa in licenza

Dipendenti prestati o comandati e diritti conseguenti

Nuovi partner e abbandono del progetto da parte di partner

Basi di accordi post-cooperazione

Obblighi di protezione, uso e non rivelazione riguardanti le informazioni riservate

Conoscenze residue

Costo delle royalty per le licenze sui diritti di conoscenze e brevetti di base

Software in codice sorgente

Tassazione

Termini/durate dell'accordo

I partner dovranno probabilmente introdurre altre disposizioni nei loro accordi di cooperazione, che dipenderanno dalle particolari circostanze del rispettivo progetto. I partner dovranno richiedere consulenza su questo argomento e notare che le condizioni aggiuntive non siano in conflitto con gli articoli 1 e 2 delle presenti disposizioni.

(1) Vedi appendice 3.

Appendice 3

CONVENZIONE DI FONDAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (STOCCOLMA, 14 LUGLIO 1967)

L'articolo 2(viii) definisce che la proprietà intellettuale include:

«. . . i diritti sui lavori letterari, artistici e scientifici; le rappresentazioni degli artisti esecutori; fonogrammi e radiodiffusioni; invenzioni in tutti i campi delle attività umane; scoperte scientifiche; disegni industriali; marchi di fabbrica, marchi di servizio e nomi e denominazioni commerciali; protezione contro la concorrenza sleale; e tutti gli altri diritti risultanti dall'attività intellettuale nei campi industriale, scientifico, letterario o artistico.»