21996D0918(01)

Decisione n. 1/96 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra del 22 luglio 1996 relativa alle esportazioni di rottami di ferro dalla Romania nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 236 del 18/09/1996 pag. 0045 - 0046


DECISIONE N. 1/96 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra del 22 luglio 1996 relativa alle esportazioni di rottami di ferro dalla Romania nella Comunità (96/549/Euratom, CECA, CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

considerando che il Gruppo di contatto di cui all'articolo 11 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra (1), in appresso denominato «l'accordo», entrato in vigore il 1° febbraio 1995, si è riunito nei giorni 4 e 5 marzo 1996 per discutere della progressiva eliminazione delle restrizioni rumene all'esportazione di rottami di ferro nella Comunità a norma dell'articolo 14 e dell'allegato IX dell'accordo;

considerando che, nella riunione del 4 e 5 marzo 1996, il Gruppo di contatto ha ricordato che tutte le restrizioni all'esportazione di rottami di ferro elencate nell'allegato IX dell'accordo devono essere eliminate anteriormente alla fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo e ha preso atto della decisione della Romania di liberalizzare progressivamente le restrizioni all'esportazione nel corso del 1996 e del 1997;

considerando che il consiglio di associazione istituito a norma dell'articolo 106 dell'accordo riconosce che le raccomandazioni del Gruppo di contatto devono essere confermate con decisione del consiglio di associazione,

DECIDE:

Articolo 1

1. A norma dell'articolo 14 dell'accordo, le restrizioni quantitative sulle esportazioni dei rottami di ferro di cui all'allegato IX e le misure di effetto equivalente sono eliminate entro e non oltre la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, vale a dire anteriormente al 31 dicembre 1997.

2. La Romania liberalizza progressivamente le restrizioni all'esportazione dei rottami di ferro di cui all'allegato IX, consentendo di esportare questi prodotti nella Comunità entro i seguenti limiti quantitativi: 100 000 tonnellate nel 1996 e 250 000 tonnellate nel 1997. La Romania adotta le disposizioni nazionali necessarie per applicare non appena possibile il contingente per il 1996. Detto contingente sarà aperto a decorrere dal 1° agosto 1996.

3. Le autorità rumene notificano alla Comunità le misure interne prese per attuare questa liberalizzazione progressiva e la informano a scadenze semestrali in merito alle licenze di esportazione rilasciate nonché alle esportazioni stesse presentando una prima relazione provvisoria dopo tre mesi dall'apertura del limite quantitativo per il 1996. Il Gruppo di contatto esamina periodicamente la progressiva liberalizzazione delle restrizioni all'esportazione e formula, se del caso, ulteriori raccomandazioni al comitato di associazione o al consiglio di associazione.

4. Il consiglio di associazione rileva che è in corso uno studio, finanziato dalla Commissione, sulla situazione del settore dei rottami in Romania.

Articolo 2

Le notifiche previste dalla presente decisione riguardanti la Comunità devono essere inviate alla Commissione delle Comunità europee (DG I/D/2 e DG III/C/2).

Articolo 3

La presente decisione è vincolante per la Comunità e per la Romania, che prendono le necessarie misure di applicazione.

La presente decisione entra in vigore il giorno della firma.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1996.

Per il consiglio di associazione

Il Presidente

T. MELESCANU

(1) GU n. L 357 del 31. 12. 1994, pag. 2.