Decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE- Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale
Gazzetta ufficiale n. L 035 del 13/02/1996 pag. 0001 - 0047
DECISIONE N. 1/95 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CE-TURCHIA del 22 dicembre 1995 relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale (96/142/CE) IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CE-TURCHIA, visto l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, in appresso denominato «accordo di Ankara», considerando che gli obiettivi dell'accordo di Ankara che ha istituito un'associazione tra la Turchia e la Comunità, segnatamente l'articolo 28, mantengono la loro importanza in questa fase di grandi mutamenti politici ed economici in Europa; ricordando la sua risoluzione dell'8 novembre 1993, in cui ribadiva che le parti intendono creare un'unione doganale secondo il calendario e le modalità stabiliti nell'accordo di Ankara e nel suo protocollo aggiuntivo; considerando che il rapporto di associazione di cui all'articolo 5 dell'accordo di Ankara sta entrando nella fase finale, imperniata sull'unione doganale, che completerà la fase transitoria mediante l'adempimento degli obblighi reciproci di entrambe le parti e porterà all'elaborazione delle modalità effettive di funzionamento dell'unione doganale nel quadro dell'accordo di Ankara e del suo protocollo aggiuntivo; considerando che l'unione doganale rappresenta un notevole salto qualitativo, in termini politici ed economici, nell'ambito delle relazioni tra le parti; riunitosi a Bruxelles il 6 marzo 1995, DECIDE: Articolo 1 Fatte salve le disposizioni dell'accordo di Ankara e dei suoi protocolli aggiuntivo e supplementare, il consiglio di associazione stabilisce le regole di applicazione della fase finale dell'unione doganale di cui agli articoli 2 e 5 dell'accordo suddetto. CAPITOLO I LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI E POLITICA COMMERCIALE Articolo 2 Il presente capitolo si applica ai prodotti diversi dai prodotti agricoli definiti nell'articolo 11 dell'accordo di associazione. Le disposizioni particolari relative ai prodotti agricoli figurano nel capitolo II della presente decisione. Articolo 3 1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano alle merci: - prodotte nella Comunità o in Turchia, comprese quelle ottenute, integralmente o in parte, da prodotti provenienti da paesi terzi e immesse in libera pratica nella Comunità o in Turchia; - provenienti da paesi terzi e immesse in libera pratica nella Comunità o in Turchia. 2. Sono considerate in libera pratica nella Comunità o in Turchia le merci provenienti da paesi terzi per le quali sono state espletate le formalità di importazione e sono stati pagati i dazi doganali o gli oneri di effetto equivalente esigibili nella Comunità o in Turchia e che non hanno beneficiato di una restituzione totale o parziale di tali dazi o oneri. 3. Il territorio doganale dell'unione doganale è costituito: - dal territorio doganale della Comunità, quale definito all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1); - dal territorio doganale della Turchia. 4. Il presente capitolo si applica anche alle merci ottenute o prodotte nella Comunità o in Turchia nella cui fabbricazione sono stati utilizzati prodotti provenienti da paesi terzi che non si trovavano in libera pratica né nella Comunità né in Turchia. L'ammissione delle suddette merci al beneficio delle presenti disposizioni è tuttavia subordinata all'espletamento delle formalità di importazione e alla riscossione, nello Stato di esportazione, dei dazi doganali e degli oneri di effetto equivalente applicabili ai prodotti dei paesi terzi utilizzati nella loro fabbricazione. 5. Se lo Stato di esportazione non applica le disposizioni del paragrafo 4, secondo comma, le merci di cui al paragrafo 4, primo comma non si considerano immesse in libera pratica e lo Stato d'importazione applica pertanto la legislazione doganale in vigore per le merci provenienti dai paesi terzi. 6. Il comitato di cooperazione doganale istituito con decisione n. 2/69 del consiglio di associazione stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 4. SEZIONE I Eliminazione dei dazi doganali e degli oneri di effetto equivalente Articolo 4 I dazi doganali all'importazione o all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente sono totalmente aboliti fra la Comunità e la Turchia alla data di entrata in vigore della presente decisione. La Comunità e la Turchia si astengono, a decorrere da tale data, dall'introdurre nuovi dazi doganali all'importazione e all'esportazione oppure oneri di effetto equivalente. Tali disposizioni si applicano anche ai dazi doganali di natura fiscale. SEZIONE II Eliminazione delle restrizioni quantitative o delle misure di effetto equivalente Articolo 5 Sono vietate tra le parti contraenti le restrizioni quantitative all'importazione e tutte le misure di effetto equivalente. Articolo 6 Sono vietate tra le parti contraenti le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente. Articolo 7 Il disposto degli articoli 5 e 6 non osta ai divieti o alle restrizioni di importazione, di esportazione o di transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di protezione della salute e della vita delle persone e degli animali o di conservazione delle piante, di protezione dei tesori nazionali che abbiano valore artistico, storico o archeologico, ovvero di protezione della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti contraenti. Articolo 8 1. Entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione, la Turchia recepisce nel proprio ordinamento giuridico interno gli strumenti comunitari relativi all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi. 2. L'elenco di tali strumenti, comprese le relative condizioni e modalità di applicazione della Turchia, sono stabiliti con decisione del consiglio di associazione entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione. 3. La presente disposizione non osta all'applicazione da parte della Turchia, a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione, degli strumenti comunitari considerati particolarmente importanti da una delle parti contraenti. 4. Le parti sottolineano l'importanza di un'effettiva cooperazione tra di esse in materia di standardizzazione, metrologia e taratura, qualità, omologazione, prove e certificazione. Articolo 9 Quando la Turchia avrà adottato le disposizioni dello strumento o degli strumenti comunitari necessari all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi per un prodotto specifico, il commercio di questo prodotto tra le parti contraenti avverrà secondo le condizioni stabilite da detti strumenti, fatta salva l'applicazione della presente decisione. Articolo 10 1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione e durante il periodo necessario alla Turchia per applicare gli strumenti di cui all'articolo 9, la Turchia si astiene dall'ostacolare l'immissione sul mercato o la messa in esercizio sul proprio territorio dei prodotti provenienti dalla Comunità, la cui conformità alle direttive comunitarie che stabiliscono i requisiti che detti prodotti devono soddisfare sia stata attestata alle condizioni e secondo le procedure stabilite dalle summenzionate direttive. 2. In deroga al paragrafo 1, se la Turchia constata che un prodotto, la cui conformità alle direttive comunitarie sia stata attestata a norma del paragrafo 1 e che è utilizzato conformemente alla sua destinazione, non risponde ad uno dei requisiti di cui all'articolo 7, può adottare tutte le disposizioni utili, secondo la procedura prevista al paragrafo 3, per ritirare il prodotto in questione dal mercato, oppure per vietarne o limitarne l'immissione sul mercato o la messa in esercizio. 3. a) Se la Turchia intende prendere una misura a norma del paragrafo 2, lo notifica senza indugio alla Comunità attraverso il comitato misto dell'unione doganale e fornisce tutte le informazioni utili. b) Le parti contraenti avviano immediatamente consultazioni con il comitato misto dell'unione doganale al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile. c) La Turchia non potrà prendere le misure di cui al paragrafo 2 fintantoché non sarà passato un mese dalla data della notifica di cui al paragrafo 3, lettera a), a meno che la procedura di consultazione di cui al paragrafo 3, lettera b) non si sia conclusa prima di questa scadenza. Qualora, in circostanze eccezionali, sia necessario un intervento immediato e non sia possibile un esame preliminare, la Turchia può applicare immediatamente la misura necessaria per ovviare alla situazione. d) La Turchia informa immediatamente il comitato misto dell'unione doganale della misura presa e fornisce tutte le informazioni utili. e) La Comunità può chiedere in qualsiasi momento al comitato misto dell'unione doganale di riesaminare la misura in questione. 4. Il disposto dei paragrafi 1 e 2 si applica, mutatis mutandis, ai prodotti alimentari. Articolo 11 Durante il periodo necessario alla Turchia per applicare gli strumenti di cui all'articolo 9, la Comunità accetterà i risultati delle procedure di valutazione della conformità dei prodotti industriali ai requisiti del diritto comunitario applicate in Turchia, purché siano soddisfatte le condizioni in vigore nella Comunità e restando inteso che, nel settore dei veicoli a motore, deve applicarsi in Turchia la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (2). SEZIONE III Politica commerciale Articolo 12 1. Alla data di entrata in vigore della presente decisione la Turchia applica, nei confronti dei paesi non membri della Comunità, disposizioni e misure di esecuzione sostanzialmente analoghe a quelle della politica commerciale della Comunità di cui ai seguenti regolamenti: - regolamento (CE) n. 3285/94 (3) del Consiglio (regime comune applicabile alle importazioni); - regolamento (CE) n. 519/94 (4) del Consiglio (regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi); - regolamento (CE) n. 520/94 (5) del Consiglio (procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi) [disposizioni di applicazione: regolamento (CE) n. 738/94 (6) della Commissione]; - regolamenti (CE) n. 3283/94 (7), e (CE) n. 3284/94 (8) del Consiglio (protezione contro il dumping e le sovvenzioni); - regolamento (CE) n. 3286/94 (9) del Consiglio (procedure comunitarie in materia di politica commerciale comune); - regolamento (CEE) n. 2603/69 (10) del Consiglio (regime comune applicabile alle esportazioni); - decisione 93/112/CEE (11) del Consiglio (crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno); - regolamento (CE) n. 3036/94 (12) del Consiglio (regime di perfezionamento passivo per i prodotti tessili e l'abbigliamento); - regolamento (CEE) n. 3030/93 (13) del Consiglio (importazioni tessili in regime comune); - regolamento (CE) n. 517/94 (14) del Consiglio (importazioni tessili in regime autonomo); - regolamento (CEE) n. 3951/92 (15) del Consiglio (regime di importazione per alcuni prodotti tessili originari di Taiwan). 2. Conformemente all'articolo XXIV del GATT, la Turchia applica, sin dall'entrata in vigore della presente decisione, una politica commerciale sostanzialmente identica a quella della Comunità nel settore tessile, compresi gli accordi o le intese sugli scambi di tessili e capi di abbigliamento. La Comunità collabora nella misura necessaria con la Turchia per il conseguimento di questo obiettivo. 3. Fintantoché la Turchia non avrà concluso le intese di cui sopra, rimarrà in vigore l'attuale sistema di certificati di origine per le esportazioni di tessili e capi d'abbigliamento dalla Turchia nella Comunità e a questi prodotti non originari della Turchia continuerà ad applicarsi la politica commerciale della Comunità nei confronti dei paesi terzi in questione. 4. Le disposizioni della presente decisione non ostano all'applicazione, da parte della Comunità e del Giappone, della loro intesa sul commercio degli autoveicoli che figura in allegato all'accordo sulle misure di salvaguardia accluso all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio. Prima che entri in vigore la presente decisione, la Turchia e la Comunità definiranno le modalità della cooperazione per evitare l'elusione della suddetta intesa. In mancanza di dette modalità, la Comunità si riserva il diritto di prendere tutte le misure richieste dall'applicazione della suddetta intesa nei confronti delle importazioni nel suo territorio. SEZIONE IV Tariffa doganale comune e politiche tariffarie preferenziali Articolo 13 1. Alla data di entrata in vigore della presente decisione, la Turchia si allinea, nei confronti dei paesi non membri della Comunità, alla tariffa doganale comune. 2. La Turchia modifica la propria tariffa doganale ogni qualvolta ciò sia necessario per adeguarla alle modifiche della tariffa doganale comune. 3. Il comitato di cooperazione doganale stabilisce le misure appropriate per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2. Articolo 14 1. Le decisioni di modifica della tariffa doganale delle CE adottate dalla Comunità, le decisioni di sospensione o di ripristino dei dazi, nonché le decisioni in materia di contingenti e di massimali tariffari sono comunicate alla Turchia in tempo utile per consentirle di procedere al simultaneo allineamento della tariffa doganale turca alla tariffa doganale comune. A tal fine, si organizzano consultazioni preliminari in seno al comitato misto dell'unione doganale. 2. Qualora le circostanze non consentano il simultaneo adeguamento della tariffa doganale turca alla tariffa doganale comune, il comitato misto dell'unione doganale può decidere di concedere un termine per procedere a tale allineamento. In nessun caso il comitato misto dell'unione doganale può autorizzare la Turchia ad applicare per un qualsivoglia prodotto una tariffa doganale inferiore alla tariffa doganale comune. 3. Se la Turchia intende sospendere temporaneamente o ripristinare dazi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lo notifica tempestivamente alla Comunità. Si tengono consultazioni sulle suddette decisioni in seno al comitato misto dell'unione doganale. Articolo 15 In deroga al disposto dell'articolo 13 e in applicazione dell'articolo 19 del protocollo aggiuntivo, la Turchia può mantenere fino al 1° gennaio 2001 dazi doganali superiori alla tariffa doganale comune nei confronti dei paesi terzi per i prodotti stabiliti dal consiglio di associazione. Articolo 16 1. Al fine di armonizzare la sua politica commerciale con quella della Comunità, la Turchia si allinea progressivamente al regime doganale preferenziale della Comunità entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione. L'allineamento riguarderà sia i regimi autonomi che gli accordi preferenziali con i paesi terzi. A tale scopo, la Turchia prenderà le misure necessarie e negozierà accordi su basi reciprocamente vantaggiose con i paesi in questione. Il Consiglio di associazione esaminerà periodicamente i progressi compiuti. 2. In ciascuno dei casi di cui al paragrafo 1, la concessione delle preferenze tariffarie sarà subordinata all'osservanza delle disposizioni relative all'origine dei prodotti che disciplinano la concessione delle medesime preferenze da parte della Comunità. 3. a) Qualora, durante il periodo di cui al paragrafo 1, la Turchia mantenga una politica tariffaria preferenziale diversa da quella della Comunità, per le merci importate nella Comunità da paesi terzi e immesse in libera pratica con trattamento preferenziale in funzione del paese di origine o di esportazione viene pagato un prelievo compensativo all'importazione in Turchia se: - sono state importate da paesi cui la Turchia non applica lo stesso trattamento tariffario preferenziale, - possono essere identificate come merci importate da questi paesi, - il dazio riscosso in Turchia supera almeno del 5 % quello applicabile nella Comunità e - si è constatata una notevole distorsione di traffico per queste merci. b) Il comitato misto dell'unione doganale stabilisce l'elenco delle merci cui si applica il prelievo compensativo, nonché l'importo del prelievo stesso. SEZIONE V Prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea Articolo 17 Le disposizioni della presente sezione si applicano ai prodotti elencati nell'allegato 1. Articolo 18 Fatto salvo l'articolo 13, la Turchia può applicare un elemento agricolo per le merci elencate nell'allegato 1 importate dai paesi terzi. Detto elemento agricolo viene determinato in conformità dell'articolo 19. Articolo 19 1. L'elemento agricolo applicabile all'importazione di una merce in Turchia si ottiene sommando i quantitativi di prodotti agricoli di base che si considera siano stati utilizzati per la fabbricazione della merce in questione, moltiplicati per l'importo di base corrispondente a ciascuno dei prodotti agricoli di base e definito al paragrafo 3. 2. a) I prodotti agricoli di base da prendere in considerazione sono elencati nell'allegato 2. b) I quantitativi di prodotti agricoli di base da prendere in considerazione sono indicati nell'allegato 3. c) Per quanto riguarda le merci classificate ai codici della nomenclatura combinata per i quali l'allegato 3 rimanda all'allegato 4, quest'ultimo fissa gli importi dell'elemento agricolo da prendere in considerazione. 3. L'importo di base corrispondente a ciascun prodotto agricolo di base è l'importo dell'onere applicabile all'importazione in Turchia del prodotto agricolo in questione, originario di un paese terzo non preferenziale, durante il periodo di riferimento applicabile ai prodotti agricoli. Gli importi di base sono indicati nell'allegato 5. Articolo 20 1. Fatto salvo l'articolo 4 la Turchia e la Comunità possono applicare, nei loro scambi reciproci elementi agricoli determinati in conformità del seguente disposto. 2. Gli elementi agricoli, eventualmente ridotti a norma dell'articolo 22, si applicano solo alle merci di cui all'allegato 1. 3. La Comunità applica alla Turchia gli stessi dazi specifici che rappresentano l'elemento agricolo applicabile ai paesi terzi. 4. La Turchia applica alle importazioni dalla Comunità l'elemento agricolo applicato in conformità dell'articolo 19. Articolo 21 Fatte salve le modalità stabilite nella presente decisione, è previsto un regime derogatorio per le merci elencate nell'allegato 6, tabella 1, e nell'allegato 6, tabella 2, secondo il quale gli oneri all'importazione in Turchia vengono ridotti in tre fasi scaglionate, rispettivamente, su tre anni e su un anno. Il livello degli oneri all'importazione figura nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 6. Alla fine dei periodi corrispondenti, le disposizioni della presente sezione si applicheranno pienamente. Articolo 22 1. Qualora, negli scambi tra Comunità e Turchia, sia ridotta l'imposta applicabile a un prodotto agricolo di base, si riducono in proporzione l'elemento agricolo determinato a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, per le importazioni in Turchia, o quello di cui all'articolo 20, paragrafo 3, per le importazioni nella Comunità. 2. Se le riduzioni di cui al paragrafo 1 vengono effettuate nei limiti di un contingente, il consiglio di associazione stabilisce l'elenco delle merci e i quantitativi che beneficiano della riduzione dell'elemento agricolo. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano agli oneri all'importazione di cui all'articolo 21. Articolo 23 Qualora le importazioni di uno o più prodotti oggetto del regime di deroghe causino o minaccino di causare in Turchia gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi dell'unione doganale per i prodotti agricoli trasformati, si tengono consultazioni tra le parti nell'ambito del comitato competente al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Qualora non si possa trovare una soluzione di questo genere, il comitato misto dell'unione doganale potrà formulare opportuni suggerimenti per garantire il corretto funzionamento dell'unione doganale lasciando impregiudicate le disposizioni dell'articolo 63. CAPITOLO II PRODOTTI AGRICOLI Articolo 24 1. Il consiglio di associazione ribadisce l'obiettivo comune delle parti di procedere verso la libera circolazione tra di esse dei prodotti agricoli come previsto agli articoli 32-35 del protocollo aggiuntivo. 2. Il consiglio di associazione constata la necessità di un periodo supplementare affinché siano realizzate le condizioni per la libera circolazione di detti prodotti. Articolo 25 1. La Turchia adegua la sua politica in modo da adottare le misure della politica agraria comune necessarie per la libera circolazione dei prodotti agricoli. Essa comunica alla Comunità le decisioni prese al riguardo. 2. La Comunità tiene conto, per quanto possibile, degli interessi dell'agricoltura turca nel definire la sua politica agraria e comunica alla Turchia le proposte della Commissione in merito, nonché le decisioni adottate in base a dette proposte. 3. Nell'ambito del consiglio di associazione, si possono tenere consultazioni sulle proposte e sulle decisioni di cui al paragrafo 2, nonché sulle misure che la Turchia prevede di adottare nel settore agricolo conformemente al paragrafo 1. Articolo 26 La Comunità e la Turchia migliorano progressivamente, su una base reciprocamente vantaggiosa, il regime preferenziale che si accordano reciprocamente per gli scambi di prodotti agricoli. Il consiglio di associazione esamina regolarmente i miglioramenti apportati a detto regime. Articolo 27 Le misure di politica agraria comune di cui all'articolo 25, paragrafo 1, il consiglio di associazione adotta le disposizioni necessarie per la libera circolazione dei prodotti agricoli tra la Comunità e la Turchia. CAPITOLO III DISPOSIZIONI DOGANALI Articolo 28 1. La Turchia adotta, alla data di entrata in vigore della presente decisione, le disposizioni seguenti, basate sul regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario e sul regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993 (16), che ne fissa le disposizioni di applicazione: a) origine delle merci, b) valore in dogana delle merci, c) introduzione delle merci nel territorio dell'Unione doganale, d) dichiarazione in dogana, e) immissione in libera pratica, f) regimi sospensivi e regimi doganali economici, g) circolazione delle merci, h) obbligazione doganale, i) diritto di ricorso. 2. La Turchia adotta le misure necessarie per attuare, alla data di entrata in vigore della presente decisione, disposizioni basate: a) sul regolamento (CEE) n. 3842/86 del Consiglio, del 1° dicembre 1986, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte (17) e il regolamento (CEE) n. 3077/87 della Commissione, del 14 ottobre 1987, che ne fissa le disposizioni di applicazione (18); b) sul regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (19) e i regolamenti (CEE) n. 2287/83, (CEE) n. 2288/83, (CEE) n. 2289/83 e (CEE) n. 2290/83 della Commissione, del 29 luglio 1983, che ne fissano le disposizioni di applicazione (20); c) sul regolamento (CEE) n. 616/78 del Consiglio, del 20 marzo 1978, relativo agli attestati d'origine di taluni prodotti tessili dei capitoli 51 e da 53 a 62 della tariffa doganale comune, importati nella Comunità, nonché alle condizioni cui è subordinata l'accettazione degli attestati medesimi (21). 3. Il comitato di cooperazione doganale stabilisce le misure appropriate ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2. Articolo 29 La reciproca assistenza nel settore doganale tra le autorità amministrative delle parti contraenti è disciplinata dalle disposizioni dell'allegato 7 che, per quanto riguarda la Comunità, si applica alle questioni di competenza di quest'ultima. Articolo 30 Prima che entri in vigore la presente decisione, il comitato di cooperazione doganale elabora le opportune disposizioni in materia di assistenza reciproca per il recupero dei debiti. CAPITOLO IV RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI SEZIONE I Tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale Articolo 31 1. Le parti confermano l'importanza che annettono ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale. 2. Le parti riconoscono che un corretto funzionamento dell'unione doganale è necessario per garantire un livello equivalente di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale in entrambe le parti che costituiscono l'unione doganale e si impegnano a rispettare gli obblighi di cui all'allegato 8. SEZIONE II Concorrenza A. Regole dell'unione doganale in materia di concorrenza Articolo 32 1. Sono vietati, perché incompatibili con il corretto funzionamento dell'unione doganale e nella misura in cui possono pregiudicare il commercio tra la Comunità e la Turchia tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, in particolare quelli consistenti: a) nel fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni attinenti agli scambi; b) nel limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; c) nel ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) nell'applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; e) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. 2. Gli accordi e le decisioni vietati in virtù del presente articolo sono nulli di diritto. 3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili: - a qualsiasi accordo o categoria di accordi tra imprese, - a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e - a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi; b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi. Articolo 33 1. È incompatibile con il corretto funzionamento dell'unione doganale e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra la Comunità e la Turchia, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nei territori della Comunità e/o della Turchia o su una parte sostanziale di detti territori. 2. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: a) nell'imporre direttamente o indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita o altre condizioni attinenti agli scambi; b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori; c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza; d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. Articolo 34 1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento dell'unione doganale, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Comunità e Turchia, tutti gli aiuti concessi, sotto qualsiasi forma, dagli Stati membri della Comunità europea o dalla Turchia mediante risorse statali che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 2. Sono compatibili con il funzionamento dell'unione doganale: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, purché siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; c) gli aiuti concessi all'economia di alcune zone della Repubblica federale di Germania lese dalla divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari per compensare le ripercussioni economiche negative di tale divisione; d) per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente decisione, gli aiuti volti a promuovere lo sviluppo economico delle regioni meno avanzate della Turchia, purché non pregiudichino le condizioni degli scambi tra la Comunità e la Turchia in misura contraria all'interesse comune. 3. Possono considerarsi compatibili con il funzionamento dell'unione doganale: a) in conformità con l'articolo 43, paragrafo 2 del protocollo aggiuntivo, gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si registri un alto tasso di sottoccupazione; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro della Comunità europea o della Turchia; c) per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente decisione, in conformità con l'articolo 43, paragrafo 2 del protocollo aggiuntivo, gli aiuti finalizzati all'adeguamento strutturale richiesto dalla creazione dell'unione doganale. Il consiglio di associazione esaminerà l'applicazione di questa clausola dopo il periodo suddetto; d) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi tra la Comunità e la Turchia in misura contraria all'interesse comune; e) gli aiuti volti a promuovere la cultura, purché non alterino le condizioni degli scambi tra la Comunità e la Turchia in misura contraria all'interesse comune; f) le altre categorie di aiuti specificate dal consiglio di associazione. Articolo 35 Tutte le pratiche contrarie agli articoli 32, 33 e 34 vengono valutate secondo i criteri risultanti dall'applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunità europea e del diritto derivato. Articolo 36 Le parti contraenti si scambiano informazioni entro i limiti imposti dal segreto professionale e commerciale. Articolo 37 1. Entro due anni dall'entrata in vigore dell'unione doganale, il consiglio di associazione adotta, mediante decisione, le regole necessarie per l'applicazione degli articoli 32, 33 e 34 e delle parti pertinenti dell'articolo 35. Dette regole si basano su quelle già in vigore nella Comunità europea e precisano, tra l'altro, il ruolo di ciascuna autorità in materia di concorrenza. 2. Fintantoché non saranno state adottate queste regole: a) le autorità della Comunità o della Turchia decidono in merito all'ammissibilità degli accordi, delle decisioni e delle pratiche concordate nonché in merito agli abusi di posizione dominante ai sensi degli articoli 32 e 33; b) le disposizioni del codice antisovvenzioni del GATT hanno la funzione di regole di applicazione per l'articolo 34. Articolo 38 1. Qualora la Comunità o la Turchia ritengano una particolare pratica incompatibile con gli articoli 32, 33 o 34 e - se la questione non viene trattata in modo esauriente nelle regole di applicazione di cui all'articolo 37, oppure - in mancanza di tali regole, e qualora detta pratica rechi o minacci di recare grave pregiudizio agli interessi dell'altra parte o alla sua industria nazionale, possono prendere le misure del caso previa consultazione in sede di comitato misto dell'unione doganale oppure dopo 45 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazioni. Si privilegiano le misure che perturbano meno il funzionamento dell'unione doganale. 2. Nel caso di pratiche incompatibili con l'articolo 34, dette misure possono essere adottate, quando si applichi l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, soltanto in conformità delle procedure e secondo le condizioni stabilite da detto accordo e da tutti gli altri strumenti negoziati nel suo ambito applicabili tra le parti contraenti. B. Ravvicinamento delle legislazioni Articolo 39 1. Ai fini dell'integrazione economica che si prefigge l'unione doganale, la Turchia renderà la sua legislazione in materia di concorrenza compatibile con quella della Comunità europea e ne garantirà l'effettiva applicazione. 2. Per adempiere gli obblighi di cui al paragrafo 1, la Turchia a) adotta, prima dell'entrata in vigore dell'unione doganale, una legge che vieti alle imprese i comportamenti di cui agli articoli 85 e 86 del trattato CE. Essa garantisce inoltre che, entro un anno dall'entrata in vigore dell'unione doganale, saranno applicati in Turchia i principi contenuti nei regolamenti sull'esenzione per categorie di aiuti in vigore nella Comunità nonché nella giurisprudenza elaborata dalle autorità della Comunità. La Comunità informa tempestivamente la Turchia di tutte le procedure inerenti all'adozione, all'abolizione o alla modifica dei regolamenti sull'esenzione per categorie di aiuti da parte della Comunità dopo l'entrata in vigore dell'Unione doganale. Una volta ricevute queste informazioni, la Turchia ha un anno di tempo per adeguare, se necessario, la sua legislazione; b) crea, prima dell'entrata in vigore dell'unione doganale, un'autorità in materia di concorrenza che faccia applicare le regole e i principi di cui sopra; c) adegua, prima dell'entrata in vigore dell'unione doganale, tutti gli aiuti concessi nel settore dei tessili e dell'abbigliamento alle norme che figurano negli orientamenti e nei documenti quadro della Comunità ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato CE. La Turchia informa la Comunità di tutti i suoi regimi di aiuti a questo settore adeguati conformemente ai suddetti orientamenti e documenti quadro. La Comunità informa tempestivamente la Turchia di tutte le procedure inerenti all'adozione, all'abolizione o alla modifica dei documenti quadro e degli orientamenti da parte della Comunità dopo l'entrata in vigore dell'unione doganale. Una volta ricevute queste informazioni, la Turchia ha un anno di tempo per adeguare la sua legislazione; d) adegua, entro due anni dall'entrata in vigore della presente decisione, tutti i regimi di aiuti concessi in settori diversi dai tessili e dall'abbigliamento alle norme che figurano nei documenti quadro e negli orientamenti della Comunità ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato CE. La Comunità informa tempestivamente la Turchia di tutte le procedure inerenti all'adozione, all'abolizione o alla modifica dei documenti quadro e degli orientamenti da parte della CE dopo l'entrata in vigore dell'unione doganale. Una volta ricevute queste informazioni, la Turchia ha un anno di tempo per adeguare la sua legislazione; e) informa la Comunità, entro due anni dall'entrata in vigore dell'unione doganale, di tutti i regimi di aiuto in vigore sul suo territorio in conformità della lettera d). Se deve essere adottato un nuovo regime, la Turchia ne comunica quanto prima il contenuto alla Comunità; f) notifica preventivamente alla Comunità tutti i singoli aiuti concessi a un'impresa o a un gruppo di imprese di cui i documenti quadro o gli orientamenti comunitari avrebbero imposto la notifica se fossero stati concessi da uno Stato membro, oppure i singoli aiuti concessi al di fuori dei documenti quadro e degli orientamenti della Comunità, per un importo superiore a 12 MECU, di cui la normativa CE avrebbe imposto la notifica se fossero stati concessi da uno Stato membro. La Turchia, inoltre, riceve le stesse informazioni degli Stati membri riguardo ai singoli aiuti concessi dagli Stati membri che devono essere esaminati dalla Commissione a norma dell'articolo 93 del trattato CE. 3. La Comunità e la Turchia si informano reciprocamente di tutti gli emendamenti delle loro leggi relative alle pratiche restrittive delle imprese, nonché di tutti i casi in cui sono state applicate dette leggi. 4. Per quanto concerne le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere c), e) e f), la Comunità ha il diritto di sollevare obiezioni contro un aiuto concesso dalla Turchia qualora ritenga che, se fosse stato concesso ad uno Stato membro, avrebbe costituito una violazione della normativa CE. Qualora la Turchia non condivida il parere della Comunità e la controversia non venga risolta entro trenta giorni, la Comunità e la Turchia hanno ciascuna il diritto di ricorrere all'arbitrato. 5. La Turchia ha il diritto di sollevare obiezioni e di consultare il consiglio di associazione in merito ad un aiuto concesso da uno Stato membro che consideri una violazione della normativa CE. Se il consiglio di associazione non trova una soluzione entro tre mesi, può decidere di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee. Articolo 40 1. La Comunità informa quanto prima la Turchia dell'adozione di una decisione ai sensi degli articoli 85, 86 e 92 del trattato CE che possa nuocere agli interessi di questo paese. 2. La Turchia ha il diritto di chiedere informazioni su qualsiasi caso specifico deciso dalla Comunità a norma degli articoli 85, 86 e 92 del trattato CE. Articolo 41 Per quanto riguarda le imprese pubbliche e quelle cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, la Turchia garantisce, entro la fine del primo anno dall'entrata in vigore dell'Unione doganale, l'osservanza dei principi del trattato che istituisce la Comunità economica europea, segnatamente l'articolo 90, e dei principi contenuti nel diritto derivato e nella giurisprudenza elaborati su queste basi. Articolo 42 La Turchia adegua progressivamente, secondo le condizioni e il calendario stabiliti dal consiglio di associazione, tutti i monopoli di Stato a carattere commerciale per abolire, entro la fine del secondo anno dall'entrata in vigore della presente decisione, qualsiasi discriminazione tra cittadini degli Stati membri e della Turchia per quanto riguarda le condizioni di approvvigionamento e di sbocchi. Articolo 43 1. Se la Comunità o la Turchia ritiene che le attività anticoncorrenziali svolte sul territorio dell'altra parte ledano i suoi interessi o gli interessi delle sue imprese, la prima parte può informarne l'altra parte e chiedere che le sue autorità in materia di concorrenza avviino le opportune procedure di sanzione e di esecuzione. Nella notifica si specificano con la maggior precisione possibile la natura delle attività anticoncorrenziali e i loro effetti sugli interessi della parte autrice della notifica, che si offre di fornire ulteriori informazioni e collaborazione di altro tipo nei limiti delle sue possibilità. 2. Una volta ricevuta la notifica ai sensi del paragrafo 1 e dopo le altre opportune discussioni tra le parti, l'autorità in materia di concorrenza della parte destinataria della notifica decide se avviare o meno le succitate procedure nei confronti delle attività anticoncorrenziali specificate nella notifica. La parte destinataria della notifica la informa della sua decisione e, qualora siano avviate procedure di sanzione e di esecuzione, informa l'altra parte del loro esito nonché, nella misura del possibile, degli sviluppi intermedi più rilevanti. 3. Nessun elemento del presente articolo limita la facoltà, per la parte destinataria della notifica, di avviare, a norma delle sue leggi e politiche in materia di concorrenza, procedure di sanzione e di esecuzione nei confronti delle attività anticoncorrenziali specificate nella notifica, né vieta alla parte autrice della notifica di avviare tali procedure nei confronti delle suddette attività anticoncorrenziali. SEZIONE III Strumenti di difesa commerciale Articolo 44 1. Il consiglio di associazione riesamina, su richiesta di una delle parti, il principio dell'applicazione degli strumenti di difesa commerciale diversi dalle misure di salvaguardia ad opera di una parte contraente nelle sue relazioni con l'altra parte. Nel quadro di questo esame, il consiglio di associazione può decidere di sospendere l'applicazione di detti strumenti a condizione che la Turchia adotti, garantendone l'effettiva applicazione, le norme in materia di concorrenza e di controllo degli aiuti di Stato nonché le altre parti pertinenti dell'acquis comunitario connesse al mercato interno, in modo da assicurare una protezione contro la concorrenza sleale paragonabile a quella esistente nell'ambito del mercato interno. 2. Rimangono in vigore le modalità di applicazione delle misure antidumping di cui all'articolo 47 del protocollo aggiuntivo. Articolo 45 In deroga alla sezione II del capitolo V, le procedure di consultazione e di decisione menzionate in detta sezione non si applicano alle misure di difesa commerciale prese da ciascuna parte. Nell'applicare misure di politica commerciale nei confronti dei paesi terzi, le parti si sforzano, mediante scambi di informazioni e consultazioni, di coordinare la loro azione quando lo consentano le circostanze e gli obblighi internazionali di entrambe. Articolo 46 In deroga al principio della libera circolazione delle merci di cui al capitolo I una parte che abbia preso o prenda misure antidumping o di altro tipo in virtù degli strumenti di politica commerciale di cui all'articolo 44 nelle relazioni con l'altra parte o con i paesi terzi può assoggettare le importazioni dei prodotti in questione dal territorio dell'altra parte all'applicazione di queste misure, nel quale caso ne informa il comitato misto dell'unione doganale. Articolo 47 Nell'espletare le formalità d'importazione per i prodotti non contemplati dalle misure di politica commerciale di cui agli articoli precedenti, le autorità dello Stato d'importazione chiedono all'importatore di indicare l'origine dei prodotti in questione nella dichiarazione doganale. In caso di assoluta necessità, possono essere richieste prove supplementari qualora si nutrano seri e fondati dubbi in merito all'effettiva origine del prodotto in questione. SEZIONE IV Commesse pubbliche Articolo 48 Appena possibile, dopo l'entrata in vigore della presente decisione, il consiglio di associazione fissa una data per l'avvio dei negoziati volti ad aprire i mercati delle commesse pubbliche di entrambe le parti contraenti. Il consiglio di associazione esamina ogni anno i progressi compiuti in materia. SEZIONE V Imposizione diretta Articolo 49 Nessuna disposizione della presente decisione ha l'effetto di: - estendere i vantaggi di natura fiscale concessi da una parte nel quadro di accordi o intese internazionali cui abbia aderito; - impedire ad una parte di adottare o applicare misure volte ad impedire l'evasione fiscale; - ostare al diritto di una parte di applicare le disposizioni pertinenti della sua legislazione tributaria ai contribuenti che non si trovano in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza. Imposizione indiretta Articolo 50 1. Nessuna parte contraente applica, direttamente o indirettamente, ai prodotti dell'altra parte imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate, direttamente o indirettamente, ai prodotti nazionali simili. Nessuna parte contraente applica ai prodotti dell'altra parte imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni. 2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle parti non possono beneficiare di ristorni di imposizioni indirette superiori alle imposizioni indirette da essi applicate direttamente o indirettamente. 3. Le parti contraenti abrogano tutte le disposizioni contrarie alle norme di cui sopra in vigore alla data della firma della presente decisione. Articolo 51 Il consiglio di associazione può raccomandare alle parti contraenti di prendere misure volte a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per i settori non contemplati dalla presente decisione, ma con un'incidenza diretta sul funzionamento dell'associazione o per i quali la presente decisione non prevede procedure specifiche. CAPITOLO V DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI SEZIONE I Il comitato misto dell'unione doganale CE-Turchia Articolo 52 1. A norma dell'articolo 24 dell'accordo d'associazione, è istituito un comitato misto dell'unione doganale CE/Turchia. Il comitato procede a scambi di opinioni e di informazioni, formula raccomandazioni al consiglio di associazione e emette pareri per assicurare il buon funzionamento dell'unione doganale. 2. Le parti contraenti si consultano nell'ambito del comitato su tutti i punti connessi all'attuazione della presente decisione che siano fonte di difficoltà per una di esse. 3. Il comitato misto dell'unione doganale adotta il proprio regolamento interno. Articolo 53 1. Il comitato misto dell'unione doganale è composto dai rappresentanti delle parti contraenti. 2. La presidenza del comitato misto dell'unione doganale è esercitata a turno, per un periodo di sei mesi, dal rappresentante della Comunità, vale a dire la Commissione europea, e dal rappresentante della Turchia. 3. Per assolvere i suoi compiti, il comitato misto dell'unione doganale si riunisce, in linea di massima, almeno una volta al mese. Inoltre, esso si riunisce su iniziativa del suo presidente o a richiesta di una delle parti contraenti, in conformità con il suo regolamento interno. 4. Il comitato misto dell'unione doganale può decidere di costituire sottocomitati o gruppi di lavoro incaricati di assisterlo nell'adempimento dei suoi compiti. Esso fissa, nell'ambito del suo regolamento interno, la composizione e il funzionamento di tali sottocomitati e gruppi di lavoro. I loro compiti sono definiti, caso per caso, dal comitato misto dell'unione doganale. SEZIONE II Procedura di consultazione e di decisione Articolo 54 1. Nei settori che interessano direttamente il funzionamento dell'unione doganale, fatti salvi gli altri obblighi derivanti dai capitoli I-IV della presente decisione, la legislazione turca sarà armonizzata il più possibile con le normative comunitarie. 2. Sono considerati settori che interessano direttamente il funzionamento dell'unione doganale: la politica commerciale o gli accordi con i paesi terzi che comportano una dimensione commerciale per i prodotti industriali, le normative relative alla soppressione degli ostacoli tecnici agli scambi di prodotti industriali, alla concorrenza e alla protezione della proprietà intellettuale e industriale e la legislazione doganale. In base ai progressi compiuti, il consiglio di associazione può decidere di ampliare l'elenco dei settori da armonizzare. 3. Per l'esecuzione del presente articolo, si applicano le norme procedurali degli articoli da 55 a 60. Articolo 55 1. Quando la Commissione delle Comunità europee elabora una nuova normativa in un settore che interessa direttamente il funzionamento dell'unione doganale e consulta esperti degli Stati membri della Comunità, essa chiede altresì, in via informale, il parere di esperti turchi. 2. Quando trasmette la proposta al Consiglio dell'Unione europea, la Commissione delle Comunità europee ne invia copia alla Turchia. 3. Le parti contraenti si consultano nuovamente, su richiesta di una di esse, in seno al comitato misto dell'unione doganale durante la fase che precede la decisione del Consiglio dell'Unione europea. 4. Le parti contraenti cooperano in buona fede nella fase d'informazione e di consultazione per arrivare, alla fine del processo, alla decisione più conforme al buon funzionamento dell'unione doganale. Articolo 56 1. Quando adotta un atto legislativo in un settore che interessa direttamente il funzionamento dell'unione doganale ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, la Comunità ne informa immediatamente la Turchia nell'ambito del comitato misto dell'unione doganale per consentirle di adottare una legislazione corrispondente, atta a garantire il buon funzionamento dell'unione doganale. 2. Quando l'adozione della legislazione corrispondente presenta difficoltà per la Turchia, il comitato misto dell'unione doganale si sforza di trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente che assicuri il buon funzionamento dell'unione doganale. Articolo 57 1. Il principio dell'armonizzazione di cui all'articolo 54 non pregiudica il diritto della Turchia di modificare, fatti salvi gli obblighi derivanti dai capitoli I-IV, la propria legislazione nei settori che interessano direttamente il funzionamento dell'unione doganale, a condizione che il comitato misto dell'unione doganale abbia concluso preliminarmente che la legislazione così modificata non pregiudica il buon funzionamento dell'unione doganale o che siano state espletate le procedure di cui ai paragrafi 2-4 del presente articolo. 2. Qualora la Turchia intenda adottare una nuova legislazione in un settore che interessa direttamente il funzionamento dell'unione doganale, essa sollecita in via informale il parere dei servizi della Commissione delle Comunità europee sul progetto in questione, per consentire al legislatore turco di prendere una decisione con la piena consapevolezza delle sue conseguenze per il funzionamento dell'unione doganale. Le parti contraenti cooperano in buona fede per facilitare, alla fine del processo, l'adozione della decisione più propizia al buon funzionamento dell'unione doganale. 3. Quando il progetto di legge si trova ad uno stadio di elaborazione sufficientemente avanzato, si svolgono consultazioni in seno al comitato misto dell'unione doganale. 4. Qualora la Turchia adotti una legislazione in un settore che interessa direttamente il funzionamento dell'unione doganale, essa ne informa immediatamente la Comunità nell'ambito del comitato misto dell'unione doganale. Qualora l'adozione di tale legislazione da parte della Turchia possa perturbare il buon funzionamento dell'unione doganale, il comitato misto dell'unione doganale cerca di trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Articolo 58 1. Qualora, al termine delle consultazioni tenute in applicazione della procedura dell'articolo 56, paragrafo 2 o dell'articolo 57, paragrafo 4, il comitato misto dell'unione doganale non abbia trovato una soluzione reciprocamente accettabile e qualora una delle due parti ritenga che la mancanza di omogeneità delle legislazioni in questione rischi di recare pregiudizio alla libera circolazione delle merci, di provocare deviazioni di traffico o di dar luogo a difficoltà economiche sul suo territorio, detta parte può ricorrere al comitato misto dell'unione doganale il quale, se del caso, raccomanderà metodi atti ad evitare i danni che potrebbero derivare da tale situazione. Si ricorrerà alla stessa procedura qualora la diversa applicazione delle legislazioni nei settori che interessano direttamente il funzionamento dell'unione doganale sia o rischi di essere un ostacolo alla libera circolazione delle merci oppure una causa di deviazioni degli scambi o di problemi economici. 2. Quando, per mancanza di omogeneità tra le legislazioni comunitarie e turche o per differenze nell'applicazione di dette legislazioni in un settore che interessa direttamente il funzionamento dell'unione doganale, rischino di prodursi o siano constatati pericoli per la libera circolazione delle merci o deviazioni di traffico, e la parte interessata ritenga necessaria un'azione immediata, essa stessa può adottare le misure di salvaguardia necessarie notificandole al comitato misto dell'unione doganale, il quale potrà decidere se la parte interessata debba modificarle o abolirle. Si privilegeranno le misure che perturbano meno il funzionamento dell'unione doganale. Articolo 59 Nei settori che interessano direttamente il buon funzionamento dell'unione doganale, la Commissione delle Comunità europee garantisce agli esperti turchi la massima partecipazione possibile alla preparazione dei progetti di misure da sottoporre in un secondo tempo ai comitati che assistono la Commissione delle Comunità europee nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi. Pertanto, in sede di elaborazione delle sue proposte, la Commissione europea consulta gli esperti della Turchia allo stesso titolo degli esperti degli Stati membri della Comunità. Qualora si consulti il Consiglio dell'Unione europea in conformità con la procedura applicabile al tipo di comitato interessato, la Commissione delle Comunità europee comunica al Consiglio i pareri degli esperti turchi. Articolo 60 Gli esperti della Turchia saranno associati ai lavori di alcuni comitati tecnici che assistono la Commissione delle Comunità europee nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi nei settori che interessano direttamente il funzionamento dell'unione doganale, quando ciò sia necessario per garantire il buon funzionamento dell'unione stessa. Le modalità di tale partecipazione saranno stabilite dal consiglio di associazione prima che entri in vigore la presente decisione. Nell'allegato 9 figura l'elenco dei comitati. Qualora le parti ritengano opportuno estendere la partecipazione ad altri comitati, il comitato misto dell'unione doganale può rivolgere le opportune raccomandazioni al consiglio di associazione. SEZIONE III Risoluzione delle controversie Articolo 61 Fatti salvi i paragrafi 1-3 dell'articolo 25 dell'accordo di Ankara, qualora il consiglio di associazione non sia riuscito a dirimere una controversia sulla portata o sulla durata delle misure di protezione adottate a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, delle misure di salvaguardia adottate a norma dell'articolo 63 o delle misure di riequilibrio adottate a norma dell'articolo 64 entro sei mesi a decorrere dalla data di avvio della procedura, qualsiasi parte contraente potrà sottoporre la controversia all'arbitrato in conformità con le procedure stabilite dall'articolo 62. La sentenza arbitrale è vincolante per le parti della controversia. Articolo 62 1. Quando una controversia è sottoposta ad arbitrato, sono designati tre arbitri. 2. Ciascuna delle due parti della controversia designa un arbitro entro 30 giorni. 3. I due arbitri designati nominano di comune accordo un superarbitro cittadino di uno degli Stati delle parti contraenti. Qualora gli arbitri designati non possano raggiungere un accordo entro due mesi dalla loro nomina, essi sceglieranno il superarbitro da un elenco di sette persone elaborato dal consiglio di associazione. Il consiglio di associazione elabora e aggiorna tale elenco in conformità del suo regolamento interno. 4. Il tribunale arbitrale ha sede a Bruxelles. A meno che le parti contraenti non decidano diversamente, esso stabilisce le proprie regole di procedura. Il tribunale adotta le decisioni a maggioranza. SEZIONE IV Misure di salvaguardia Articolo 63 Le parti confermano che rimangono validi il meccanismo e le modalità previsti per le misure di salvaguardia all'articolo 60 del protocollo aggiuntivo. Articolo 64 1. Qualora una misura di salvaguardia o di protezione adottata da una parte contraente provochi uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi previsti dalla presente decisione, l'altra parte contraente può adottare nei confronti della prima misure atte a riequilibrare la situazione. Si privilegeranno le misure che perturbano meno il funzionamento dell'unione doganale. 2. Si applicano le procedure di cui all'articolo 63. CAPITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI Entrata in vigore Articolo 65 1. La presente decisione entra in vigore il 31 dicembre 1995. 2. Nel corso del 1995 il comitato di associazione valuterà periodicamente, riferendo poi al consiglio di associazione, i progressi compiuti nell'applicazione della presente decisione. 3. Prima della fine di ottobre 1995, le parti esamineranno, in seno al consiglio di associazione, se siano soddisfatte le disposizioni della presente decisione per il buon funzionamento dell'Unione doganale. 4. Qualora, basandosi sulla(e) relazione(i) del comitato di associazione, la Turchia, da una parte, o la Comunità e i suoi Stati membri, dall'altra, ritengano che non siano soddisfatte le disposizioni di cui al paragrafo 3, possono informare il consiglio di associazione che hanno deciso di chiedere il rinvio della data di cui al paragrafo 1. In tal caso, detta data è rimandata al 1° luglio 1996. 5. In tal caso si applicano, mutatis mutandis, i paragrafi 2-4. 6. Il consiglio di associazione può prendere qualsiasi altra decisione opportuna. Interpretazione Articolo 66 Le disposizioni della presente decisione, nella misura in cui sono identiche nel merito alle corrispondenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, sono interpretate, per la loro attuazione e la loro applicazione ai prodotti oggetto dell'unione doganale, in conformità con la giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1995. Per il consiglio di associazione CE-Turchia Il Presidente L. ATIENZA SERNA (1) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994. (2) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/53/CEE (GU n. L 225 del 18. 8. 1992, pag. 1). (3) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 53. (4) GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 89. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 839/95 (GU n. L 85 del 19. 4. 1995, pag. 9). (5) GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 1. (6) GU n. L 87 del 31. 3. 1994, pag. 47. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1150/95 (GU n. L 116 del 23. 5. 1995, pag. 3). (7) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/95 (GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1). (8) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 22. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1252/95 (GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 2). (9) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 71. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 356/95 (GU n. L 41 del 23. 2. 1995, pag. 3). (10) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3918/91 (GU n. L 372 del 31. 12. 1991, pag. 31). (11) GU n. L 44 del 22. 2. 1993, pag. 1. (12) GU n. L 322 del 15. 12. 1994, pag. 1. (13) GU n. L 275 dell'8. 11. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1616/95 (GU n. L 154 del 5. 7. 1995, pag. 3). (14) GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1325/95 (GU n. L 128 del 13. 6. 1995, pag. 1). (15) GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3312/94 (GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 3). (16) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1. (17) GU n. L 357 del 18. 12. 1986, pag. 1. (18) GU n. L 291 del 15. 10. 1987, pag. 19. (19) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 105. (20) GU n. L 220 dell'11. 8. 1983. (21) GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 1. Dichiarazioni La Turchia si impegna a garantire che i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente riscossi a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma non saranno destinati a scopi specifici ma incamerati dal bilancio nazionale come le altre entrate doganali. Dichiarazione della Comunità relativa all'articolo 3, paragrafo 3: «La Comunità rammenta lo statuto speciale riconosciuto al Monte Athos, a norma della dichiarazione comune allegata agli atti di adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.» Dichiarazione della Turchia sull'articolo 5: «Fatto salvo l'articolo 5 della presente decisione, la Turchia intende mantenere in vigore le disposizioni del suo decreto sul regime d'importazione (Gazzetta ufficiale turca n. 22158 bis del 31. 12. 1994), assoggettando l'importazione di questi prodotti ad un'autorizzazione preventiva.» Dichiarazione della Comunità sull'articolo 6 (tessili e capi di abbigliamento): «1. Il regime per gli scambi di tessili e capi di abbigliamento scadrà non appena si sarà accertato che la Turchia ha applicato le misure richieste dalla presente decisione in materia di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (articoli 2, 3, 4 e 5 dell'allegato 8), di concorrenza, comprese quelle relative agli aiuti di Stato [capitolo IV, sezione II, articolo 39, paragrafi 1 e 2, lettere a), b) e c)] nonché, in base alle norme multilaterali attualmente in vigore, le misure necessarie per allineare la sua politica commerciale a quella della Comunità nel settore tessile, segnatamente le intese e gli accordi di cui alla sezione III, articolo 12, paragrafo 2. 2. La Comunità applicherà le misure di salvaguardia previste all'articolo 60 del protocollo aggiuntivo qualora, sebbene la Turchia non soddisfi alle condizioni di cui al paragrafo 1, non venga prorogato il regime attuale per gli scambi di tessili e capi di abbigliamento. 3. La Comunità insiste sulla necessità di un'effettiva reciprocità per l'accesso al mercato in questo settore.» Dichiarazione della Turchia sull'articolo 6 (tessili e capi di abbigliamento): « 1. Qualora, sebbene la Turchia abbia preso le misure di cui al primo paragrafo della dichiarazione della Comunità sulla scadenza del regime per gli scambi di tessili e capi di abbigliamento, detto regime rimanga in vigore, la Turchia adotterà le opportune misure di riequilibrio. 2. In relazione al paragrafo 1 della dichiarazione della Comunità relativa all'articolo 6 (tessili e capi di abbigliamento) per misure connesse alla conclusione, da parte della Turchia, di accordi o intese con i paesi terzi nel settore tessile si deve intendere, secondo la Turchia, che questo paese ha adottato le misure necessarie alla conclusione di detti accordi o intese, di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e che nel frattempo rimangono in vigore le misure di cui all'articolo 12, paragrafo 3. 3. La Turchia insiste sulla necessità di un pieno accesso al mercato in questo settore.» Dichiarazione della Turchia sull'articolo 6: «La Turchia ritiene di dover essere associata ai lavori del comitato tessili.» Dichiarazione della Turchia sull'articolo 8: «La Turchia ritiene necessario partecipare ai lavori del comitato sugli standard e sui regolamenti tecnici per garantire un livello di cooperazione commisurato all'obiettivo dell'armonizzazione.» Dichiarazione della Turchia sull'articolo 8: «La Turchia sottolinea l'importanza di una valutazione globale, rapida e informale degli strumenti, delle procedure e delle infrastrutture necessari a questo paese per soddisfare gli obblighi previsti negli strumenti che figurano nell'elenco di cui all'articolo 8, paragrafo 2. La Turchia insiste inoltre affinché la Comunità proceda agli adeguamenti tecnici necessari perché la Turchia soddisfi i suddetti obblighi.» Dichiarazione comune sull'articolo 11: «Le parti decidono di avviare immediatamente colloqui a livello di esperti sul recepimento, da parte della Turchia, dell'acquis comunitario relativo all'abolizione degli ostacoli tecnici al commercio.» Dichiarazione della Turchia sull'articolo 16: «La Turchia può chiedere consultazioni in sede di consiglio di associazione sugli eventuali obblighi derivanti dalla sua adesione all'Organizzazione per la cooperazione economica (OCE).» Dichiarazione della Turchia sull'articolo 16: «In relazione all'articolo 16, la Turchia dichiara che si privilegeranno gli accordi preferenziali con i seguenti paesi: Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia, Repubblica ceca, Israele, Estonia, Lettonia e Lituania, Marocco, Tunisia, Egitto.» Dichiarazione della Comunità sull'allegato 8: «La Comunità è disposta a fornire alla Turchia, prima e dopo l'entrata in vigore dell'unione doganale, l'assistenza tecnica necessaria per un'efficace applicazione delle disposizioni di questo allegato.» Dichiarazione della Turchia sull'allegato 8, articolo 1: «Questo impegno non modifica la posizione della Turchia come paese in via di sviluppo nell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).» Dichiarazione della Comunità sull'articolo 44: «In relazione all'articolo 44, paragrafo 2, la Comunità dichiara che, senza pregiudizio della posizione del Consiglio dell'Unione europea, la Commissione delle Comunità europee nell'esercizio dei sui obblighi in tema di misure antidumping e di salvaguardia, informerà la Turchia prima di avviare procedimenti. A tal fine, saranno stabilite congiuntamente adeguate modalità di applicazione dell'articolo 49 prima dell'entrata in vigore della presente decisione. Inoltre la Commissione, esaminando ogni singolo caso, attribuirà, se necessario, una chiara preferenza agli impegni in materia di prezzi piuttosto che di dazi relativamente alla conclusione di procedimenti antidumping qualora sia accertato il pregiudizio.» Dichiarazione della Turchia sull'articolo 48: «La Turchia dichiara che intende avviare negoziati per aderire all'accordo del GATT sugli appalti pubblici.» Dichiarazione della Turchia sull'articolo 60: «Nel corso del 1995, a mano a mano che armonizzerà la sua legislazione con quella della Comunità la Turchia chiederà al consiglio di associazione di autorizzarla a partecipare ad altri comitati.» Dichiarazione comune sull'articolo 65: «1. L'eventuale decisione comune della Comunità e degli Stati membri di chiedere il rinvio dell'entrata in vigore dell'unione doganale, invocando il paragrafo 4 dell'articolo 65 della decisione, sarà presa in base ad una proposta della Commissione delle Comunità europee e secondo la stessa procedura applicata per l'adozione della presente decisione. 2. Inoltre, il rinvio dell'entrata in vigore della presente decisione non pregiudicherà gli obblighi contrattuali delle parti a norma del protocollo aggiuntivo.» ALLEGATO 1 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO 2 Elenco dei prodotti di base Frumento (grano) comune di cui al codice NC 1001 90 99 Frumento (grano) duro di cui al codice NC 1001 10 Segala di cui al codice NC 1002 00 00 Orzo di cui al codice NC 1003 00 90 Granturco di cui al codice NC 1005 90 00 Riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 Zuccheri bianchi di cui al codice NC 1701 99 10 Isoglucosio di cui al codice NC ex 1702 40 10 Melassi di cui al codice NC 1703 Latte scremato in polvere (PG2) di cui al codice NC ex 0402 10 19 Latte intero in polvere (PG3) di cui al codice NC ex 0402 21 19 Burro (PG6) di cui al codice NC ex 0405 00 ALLEGATO 3 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO 4 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO 5 Importi di base per i prodotti agricoli di base (ECU/100 kg) che la Turchia applicherà nel 1996 alle importazioni originarie di paesi terzi diversi dalla CE >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO 6 >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO 7 relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative nel settore doganale Articolo 1 Definizioni Ai sensi del presente allegato: a) per «legislazione doganale» s'intendono le disposizioni adottate dalla Comunità europea e dalla Turchia che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci nonché la loro collocazione sotto qualsiasi regime doganale, comprese le misure di divieto, di restrizione e di controllo; b) per «dazi doganali» s'intendono tutti i dazi, le imposte, i diritti o gli altri oneri riscossi nei territori delle parti contraenti in applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti e gli oneri il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi resi; c) per «autorità richiedente» s'intende l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza nel settore doganale; d) per «autorità interpellata» s'intende l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte contraente, che riceve una domanda di assistenza nel settore doganale; e) per «dati personali» si intendono tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile. Articolo 2 Campo di applicazione 1. Nei limiti delle rispettive competenze, le parti contraenti si prestano reciprocamente assistenza, nei modi e alle condizioni specificati nel presente allegato, per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, segnatamente per quanto concerne la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle operazioni che violano detta normativa. 2. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente allegato si applica a tutte le autorità amministrative delle parti contraenti competenti per l'applicazione dello stesso. Essa lascia impregiudicate le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale e non riguarda le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta delle autorità giudiziarie, salvo accordo di dette autorità. Articolo 3 Assistenza su richiesta 1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le fornisce tutte le informazioni necessarie per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione. 2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte contraente precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci. PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 296D0213(01).1 3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci importate nel territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra parte contraente precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci. 4. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie per garantire che siano sottoposte a rigorosa sorveglianza: a) le persone fisiche o giuridiche per le quali vi siano fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la normativa doganale; b) i luoghi dove le merci sono state immagazzinate in modo tale da far legittimamente sospettare che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale; c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che violino la normativa doganale; d) i mezzi di trasporto per i quali esistono fondati motivi di ritenere che siano stati o possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla legislazione doganale. Articolo 4 Assistenza spontanea Le parti contraenti si prestano assistenza reciproca, in conformità delle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorché ricevono informazioni riguardanti: - operazioni che sono o sembrano loro contrarie a detta legislazione e che possono interessare l'altra parte contraente; - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni; - merci che danno notoriamente luogo ad infrazioni della normativa doganale. Articolo 5 Consegna/Notifica Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, conformemente alla propria legislazione, tutte le misure necessarie per: - consegnare tutti i documenti e - notificare tutte le decisioni che rientrano nel campo di applicazione del presente allegato ad un destinatario residente o stabilito nel suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3. Articolo 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza 1. Le domande inoltrate conformemente al presente allegato devono essere presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari alla loro esecuzione. Qualora lo richieda l'urgenza della situazione possono essere accettate domande orali, che devono tuttavia essere confermate immediatamente per iscritto. 2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni: a) l'autorità richiedente che presenta la domanda; b) la misura richiesta; c) l'oggetto e il motivo della domanda; d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici pertinenti; e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto delle indagini; f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, tranne nei casi di cui all'articolo 5. 3. Le domande devono essere presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità. 4. Se la domanda non corrisponde ai requisiti formali stabiliti, possono esserne richiesti la correzione o il completamento; tuttavia, possono essere disposte misure cautelative. Articolo 7 Espletamento delle domande 1. Per evadere le domande di assistenza, l'autorità interpellata ovvero, qualora essa non possa agire direttamente, il servizio amministrativo a cui ha indirizzato la domanda, procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorità della stessa parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. 2. Le domande di assistenza vengono trattate conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e agli strumenti giuridici della parte contraente interpellata. 3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d'intesa con l'altra parte contraente interessata e alle condizioni da essa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle violazioni della normativa doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente allegato. 4. I funzionari di una parte contraente possono presenziare, d'intesa con l'altra parte contraente e alle condizioni da essa stabilite, alle indagini svolte sul territorio di quest'ultima. Articolo 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni 1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate dei documenti, relazioni e simili. 2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte, in qualsiasi forma, per lo stesso scopo. Articolo 9 Deroghe all'obbligo di prestare assistenza 1. Le parti contraenti possono rifiutarsi di prestare l'assistenza prevista dal presente allegato qualora ciò possa: a) pregiudicare la sovranità della Turchia o di uno Stato membro della Comunità a cui è stata chiesta assistenza a norma del presente allegato; b) pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; c) riguardare norme valutarie o fiscali che esulano dalla normativa relativa ai dazi doganali; d) violare un segreto industriale, commerciale o professionale. 2. Qualora l'autorità richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado di prestare se le venisse richiesta, lo fa presente nella domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda. 3. Se l'assistenza viene rifiutata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente. Articolo 10 Obbligo di osservare la riservatezza 1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente allegato sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie. 2. I dati personali possono essere trasmessi soltanto se le legislazioni delle parti contraenti offrono un livello equivalente di protezione personale. Le parti contraenti garantiscono almeno un livello di protezione basato sui principi della convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone per quanto riguarda l'elaborazione automatica dei dati personali. Articolo 11 Uso delle informazioni 1. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente allegato e possono essere destinate, nel territorio di ciascuna parte contraente, ad altri scopi solo previa autorizzazione scritta dell'autorità amministrativa che le ha fornite, con tutte le restrizioni stabilite da detta autorità. 2. Il paragrafo 1 non osta all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. L'autorità competente che ha fornito le informazioni viene immediatamente avvertita di tale uso. 3. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, le parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente allegato. Articolo 12 Esperti e testimoni Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o di testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti la materia di cui al presente allegato nella giurisdizione di un'altra parte contraente e produrre gli oggetti, i documenti o le loro copie autenticate eventualmente necessari ai fini del procedimento. Nella richiesta di comparizione si deve indicare specificamente su quale argomento e a quale titolo sarà interrogato il funzionario. Articolo 13 Spese di assistenza Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute a norma del presente allegato escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché quelle per gli interpreti e i traduttori che non dipendono da pubblici servizi. Articolo 14 Esecuzione 1. L'applicazione del presente allegato è affidata alle autorità doganali centrali della Turchia, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri della CE, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme in materia di protezione dei dati. 2. Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente allegato. Articolo 15 Complementarità 1. Il presente allegato completa e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di assistenza concluso tra uno o più Stati membri della Comunità europea e la Turchia, né osta all'ampliamento dell'assistenza reciproca concessa ai sensi di detti accordi. 2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non pregiudicano le disposizioni comunitarie che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunità. ALLEGATO 8 relativo alla tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale Articolo 1 1. Le parti confermano l'importanza che annettono agli obblighi derivanti dall'accordo sugli aspetti attinenti al commercio dei diritti di proprietà intellettuale (TRIP) concluso durante l'Uruguay Round dei negoziati commerciali multilaterali. A tale riguardo, la Turchia s'impegna ad applicare l'accordo TRIP entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente decisione. 2. Per quanto riguarda la portata, il livello di protezione e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale tra le parti, le disposizioni dell'accordo TRIP si applicano dopo la sua entrata in vigore per entrambe le parti sempre che la decisione non contenga norme specifiche al riguardo. Articolo 2 La Turchia continua a migliorare l'effettiva protezione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale al fine di garantire un livello di protezione equivalente a quello esistente nella Comunità europea e prende le misure necessarie per far rispettare tali diritti. A tal fine, si applicano gli articoli seguenti. Articolo 3 Prima che entri in vigore la presente decisione, la Turchia aderisce alle seguenti convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale: - atto di Parigi (1971) della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche; - convenzione di Roma (1961) relativa alla protezione degli artisti, interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione; - atto di Stoccolma (1967) della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (modificato nel 1979); - accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (atto di Ginevra, 1977, modificato nel 1979); - trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (PCT, 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984). Articolo 4 Prima che entri in vigore la presente decisione, la Turchia adotta, nei seguenti settori, una legislazione nazionale equivalente a quella in vigore nella Comunità o nei suoi Stati membri. 1) Legislazione sul diritto d'autore e sui diritti connessi, che prevede: - modalità di protezione in conformità della direttiva 93/98/CEE del Consiglio (GU n. L 290 del 24. 11. 1993); - la tutela dei diritti connessi in conformità della direttiva 92/100/CEE del Consiglio (GU n. L 346 del 27. 11. 1992); - la tutela del diritto di noleggio e di prestito in conformità della direttiva 92/100/CEE del Consiglio (GU n. L 346 del 27. 11. 1992); - la tutela dei programmi per elaboratore come opere letterarie in conformità della direttiva 91/250/CEE del Consiglio (GU n. L 122 del 17. 5. 1991). 2) La legislazione in materia di brevetti, che prevede in particolare: - norme almeno equivalenti a quelle del TRIP per quanto riguarda le licenze obbligatorie; - la brevettabilità di tutte le invenzioni, esclusi i prodotti e i processi farmaceutici per la salute degli uomini e degli animali, ma compresi i prodotti e i processi agrochimici (1); - come validità del brevetto: 20 anni dalla data di presentazione del dossier. 3) Legislazione sui marchi commerciali e di servizi in conformità della direttiva 89/104/CEE del Consiglio (GU n. L 40 dell'11. 2. 1989). 4) Legislazione sui disegni industriali, compresa in particolare la tutela dei disegni dei prodotti tessili (2). 5) Tutela delle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d'origine, in conformità della normativa della CE (3). 6) Legislazione sui controlli alle frontiere contro le violazioni dei DPI (compresi perlomeno i marchi commerciali, il diritto d'autore e i diritti connessi e i diritti di disegno), in conformità del regolamento (CEE) n. 3842/86 del Consiglio (GU n. L 357 del 18. 12. 1986) (4). Articolo 5 Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, per un'efficace gestione e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale la Turchia s'impegna a prendere, prima dell'entrata in vigore della presente decisione, tutte le misure necessarie per adempiere ai suoi obblighi in conformità della parte III dell'accordo TRIP. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, la Turchia s'impegna altresì a prendere, prima dell'entrata in vigore della presente decisione, tutte le misure necessarie per adempiere ai suoi obblighi in conformità della parte II, sezione 4 (articoli 25 e 26) dell'accordo TRIP. Articolo 6 Entro due anni dall'entrata in vigore della presente decisione, la Turchia adotta una nuova legislazione, o rivede quella esistente, onde garantire la brevettabilità dei prodotti e dei processi farmaceutici per il 1° gennaio 1999. Articolo 7 Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente decisione, la Turchia: 1) aderisce alle seguenti convenzioni sulla proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui la CE o gli Stati membri sono parti: - protocollo all'accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (1989); - trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microrganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980); - convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV, atto di Ginevra del 1991). 2) Allinea totalmente la sua legislazione nazionale a quella della CE: - in materia di diritto d'autore e di diritti connessi: - legislazione in materia di diritto d'autore e di diritti connessi applicabile alle opere ritrasmesse via cavo o via satellite in conformità della direttiva 93/83/CEE del Consiglio (GU n. L 248 del 6. 10. 1993); - protezione delle banche di dati (5); - in materia di proprietà industriale: - tutela delle topografie di prodotti a semiconduttori in conformità della direttiva 87/54/CEE del Consiglio (GU n. L 24 del 27. 1. 1987); - protezione dell'informazione sul know-how e legislazione sul segreto commerciale in conformità della legislazione degli Stati membri; - protezione dei diritti in materia di ritrovati vegetali (6). Articolo 8 Il Consiglio di associazione può decidere che gli articoli 3-7 possono applicarsi anche ad altre convenzioni multilaterali o ad altri settori della legislazione in materia di DPI. Articolo 9 Il comitato misto dell'unione doganale sorveglierà l'applicazione delle disposizioni della presente decisione in materia di DPI e svolgerà gli altri compiti eventualmente assegnatigli dal consiglio di associazione. Il comitato formulerà raccomandazioni al consiglio di associazione compresa, eventualmente, la creazione di un sottocomitato per i DPI. Articolo 10 1. Le parti decidono che, ai fini della presente decisione, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende il diritto d'autore, anche per i programmi informatici, e i diritti connessi, i brevetti, i disegni industriali, le indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d'origine, i marchi commerciali e i marchi di servizi, le topografie dei circuiti integrati e la protezione contro la concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, nonché la protezione delle informazioni riservate sul know-how. 2. La presente decisione non prevede la scadenza dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale applicati nelle relazioni commerciali tra le parti a norma della presente decisione. (1) Pro memoria: proposta di direttiva del Consiglio sulla protezione delle invenzioni biotecnologiche (GU n. C 44 del 16. 2. 1993). (2) Pro memoria: proposta di direttiva del Consiglio sul disegno comunitario. (3) L'elenco dei regolamenti in questione sarà trasmesso alla Commissione. (4) Pro memoria: proposta di regolamento che modifica il regolamento suddetto (GU n. C 238 del 29. 9. 1993). (5) Vedi proposta di direttiva del Consiglio relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU n. C 156 del 23. 6. 1992). (6) Vedi proposta modificata di regolamento (CEE) del Consiglio concernente la privativa comunitaria per i ritrovati vegetali (GU n. C 113 del 23. 4. 1993). ALLEGATO 9 Elenco dei comitati di cui all'articolo 60 Comitato della nomenclatura Comitato del codice doganale Comitato delle statistiche del commercio estero ALLEGATO 10 relativo ai regimi autonomi e agli accordi preferenziali di cui all'articolo 16 1. I regimi autonomi di cui all'articolo 16 sono: - il sistema delle preferenze generalizzate; - il regime per le merci originarie dei territori occupati; - il regime per le merci originarie di Ceuta o Melilla; - il regime per le merci originarie delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia e Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. 2. Gli accordi preferenziali di cui all'articolo 16 sono: - gli accordi europei con la Bulgaria, l'Ungheria, la Polonia, la Romania, la Slovacchia e la Repubblica ceca; - l'accordo di libero scambio con le Isole Faerøer; - gli accordi di associazione con Cipro e Malta; - gli accordi di libero scambio con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania; - l'accordo con Israele; - gli accordi con l'Algeria, il Marocco e la Tunisia; - gli accordi con l'Egitto, la Giordania, il Libano e la Siria; - la convenzione con gli Stati ACP; - l'accordo di libero scambio con la Svizzera e il Liechtenstein; - l'accordo sullo Spazio economico europeo. ACCORDO sotto forma di scambio di lettere relativo alle isole Canarie (96/143/CE) A. Lettera della Comunità europea Signor Presidente, in occasione dell'adozione della decisione del consiglio di associazione CE-Turchia, relativa all'istituzione della fase definitiva dell'unione doganale, le parti hanno convenuto che le disposizioni di detta decisione lasciano impregiudicate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie. Le sarei grato se volesse confermare l'accordo del governo della Repubblica di Turchia sul contenuto della presente lettera. La prego di credere, Signor Presidente, ai sensi della mia più alta considerazione. F. J. ELORZA CAVENGT Presidente della delegazione della Comunità europea B. Lettera della delegazione turca Signor Presidente, con la Sua lettera in data 22 dicembre 1995 mi ha fatto la seguente comunicazione: «In occasione dell'adozione della decisione del consiglio di associazione CE-Turchia, relativa all'istituzione della fase definitiva dell'unione doganale, le parti hanno convenuto che le disposizioni di detta decisione lasciano impregiudicate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie. Le sarei grato se volesse confermare l'accordo del governo della Repubblica di Turchia sul contenuto della presente lettera.» Mi pregio di confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della lettera in questione. La prego di credere, Signor Presidente, ai sensi della mia più alta considerazione. U. ÖZÜLKER Presidente della delegazione turca