21996A1231(03)

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Ucraina che proroga l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Ucraina sul commercio di alcuni prodotti di acciaio per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 1997 - Dichiarazione

Gazzetta ufficiale n. L 345 del 31/12/1996 pag. 0089 - 0094


ACCORDO in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Ucraina che proroga l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Ucraina sul commercio di alcuni prodotti di acciaio per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1997

Gentile Signore,

1. Mi pregio far riferimento all'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Ucraina sul commercio di alcuni prodotti di acciaio siglato il 15 dicembre 1995 e proporre che, in attesa che si concludano i negoziati per un nuovo accordo bilaterale sull'acciaio e le procedure formali di entrata in vigore, l'attuale accordo CECA sia prorogato di sei mesi al massimo (vale a dire dal 1° gennaio al 30 giugno 1997). Qualora il nuovo accordo dovesse entrare in vigore anteriormente al 1° luglio 1997, l'attuale accordo CECA scadrebbe il giorno dell'entrata in vigore.

2. I limiti quantitativi per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 sono indicati in allegato alla presente lettera. Detti limiti equivalgono a due terzi dei limiti quantitativi dell'Ucraina per il 1996 e non incidono sul livello di limiti quantitativi eventualmente concordati per il 1997 con l'Ucraina nel quadro di un nuovo accordo bilaterale.

3. Le licenze di esportazione rilasciate dall'Ucraina nel 1997 in conformità del presente scambio di lettere e imputate sui limiti fissati in allegato a quest'ultimo saranno imputate sui limiti globali stabiliti per il 1997 dal nuovo accordo non appena questo entrerà in vigore.

4. La Commissione informerà l'Ucraina di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata (NC) riguardante i prodotti contemplati dall'accordo CECA in conformità dell'articolo 1 del protocollo A.

5. Concludendo, mi pregio proporre che, se il Suo governo è d'accordo su quanto precede, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano un accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Ucraina, che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

Voglia gradire, gentile Signore, i sensi della mia alta considerazione.

Per la Commissione

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

DICHIARAZIONE

Nel quadro dell'accordo in forma di scambio di lettere siglato a Kiev il 24 ottobre 1996, in particolare del paragrafo 2, le parti confermano che i limiti quantitativi per il primo semestre del 1997 sono stati fissati a due terzi del loro livello del 1996 onde evitare di perturbare gli scambi di prodotti ucraini di acciaio, in quanto si è osservato che, di norma, più di metà delle esportazioni annuali avviene durante il primo semestre dell'anno. Le parti stabiliscono inoltre che i limiti quantitativi per il primo semestre del 1997 non potranno essere utilizzati per giustificare la fissazione di limiti quantitativi a un livello particolare nel quadro di un nuovo accordo sull'acciaio.

Gentile Signore,

Mi pregio comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del . . ., così redatta:

«Gentile Signore,

1. Mi pregio far riferimento all'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Ucraina sul commercio di alcuni prodotti di acciaio siglato il 15 dicembre 1995 e proporre che, in attesa che si concludano i negoziati per un nuovo accordo bilaterale sull'acciaio e le procedure formali di entrata in vigore, l'attuale accordo CECA sia prorogato di sei mesi al massimo (vale a dire dal 1° gennaio al 30 giugno 1997). Qualora il nuovo accordo dovesse entrare in vigore anteriormente al 1° luglio 1997, l'attuale accordo CECA scadrebbe il giorno dell'entrata in vigore.

2. I limiti quantitativi per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 sono indicati in allegato alla presente lettera. Detti limiti equivalgono a due terzi dei limiti quantitativi dell'Ucraina per il 1996 e non incidono sul livello di limiti quantitativi eventualmente concordati per il 1997 con l'Ucraina nel quadro di un nuovo accordo bilaterale.

3. Le licenze di esportazione rilasciate dall'Ucraina nel 1997 in conformità del presente scambio di lettere e imputate sui limiti fissati in allegato a quest'ultimo saranno imputate sui limiti globali stabiliti per il 1997 dal nuovo accordo non appena questo entrerà in vigore.

4. La Commissione informerà l'Ucraina di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata (NC) riguardante i prodotti contemplati dall'accordo CECA in conformità dell'articolo 1 del protocollo A.

5. Concludendo, mi pregio proporre che, se il Suo governo è d'accordo su quanto precede, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano un accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Ucraina, che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

Voglia gradire, gentile Signore, i sensi della mia alta considerazione.»

Mi pregio confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia gradire, gentile Signore, i sensi della mia alta considerazione.

Per il governo dell'Ucraina

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

DICHIARAZIONE

Nel quadro dell'accordo in forma di scambio di lettere siglato a Kiev il 24 ottobre 1996, in particolare del paragrafo 2, le parti confermano che i limiti quantitativi per il primo semestre del 1997 sono stati fissati a due terzi del loro livello del 1996 onde evitare di perturbare gli scambi di prodotti ucraini di acciaio, in quanto si è osservato che, di norma, più di metà delle esportazioni annuali avviene durante il primo semestre dell'anno. Le Parti stabiliscono inoltre che i limiti quantitativi per il primo semestre del 1997 non potranno essere utilizzati per giustificare la fissazione di limiti quantitativi a un livello particolare nel quadro di un nuovo accordo sull'acciaio.