21996A1231(01)

Accordo Interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra

Gazzetta ufficiale n. L 344 del 31/12/1996 pag. 0003 - 0165


ACCORDO INTERINALE sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra

LA COMUNITÀ EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso denominate «Comunità»,

da una parte, e

la REPUBBLICA DI SLOVENIA, in appresso denominata «Slovenia»,

dall'altra,

CONSIDERANDO che l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee, i loro Stati membri, che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, è stato firmato a Lussemburgo il 10 giugno 1996;

CONSIDERANDO che uno degli obiettivi dell'accordo europeo è fornire un contesto adeguato per il dialogo politico; che esso disciplina le relazioni commerciali ed economiche tra le parti e comprende disposizioni relative alla cooperazione finanziaria, all'assistenza e alla promozione della cooperazione in materia di prevenzione delle attività illegali e di questioni culturali;

CONSIDERANDO che l'accordo europeo mira ad instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità, per consentire alla Slovenia di partecipare al processo di integrazione europea;

CONSIDERANDO che occorre sviluppare i vincoli commerciali rafforzando e ampliando le relazioni instaurate in precedenza, in particolare dall'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia firmato il 5 aprile 1993 ed entrato in vigore il 1° settembre 1993;

CONSIDERANDO che, a tal fine, occorre applicare prima possibile, mediante un accordo interinale, le disposizioni dell'accordo europeo riguardanti gli scambi e le questioni commerciali;

CONSIDERANDO che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo europeo e dell'istituzione del consiglio di associazione, il consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di cooperazione può esercitare i poteri conferiti dall'accordo europeo al consiglio di associazione onde far applicare l'accordo interinale,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

la COMUNITÀ EUROPEA:

Denis O'LEARY,

Ambasciatore,

Rappresentante permanente dell'Irlanda,

Presidente del comitato dei Rappresentanti permanenti,

Günther BURGHARDT,

Direttore generale della Direzione generale delle Relazioni politiche esterne della Commissione delle Comunità europee,

la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e

la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA:

Günther BURGHARDT,

Direttore generale della Direzione generale delle Relazioni politiche esterne della Commissione delle Comunità europee,

la REPUBBLICA DI SLOVENIA:

Boris CIZELJ,

Ambasciatore,

Capo della Missione della Repubblica di Slovenia presso l'Unione europea,

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 [Accordo europeo (AE 2)]

La politica interna ed estera delle parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sanciti dall'atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché ai principi dell'economia di mercato enunciati nel documento della Conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono elementi essenziali del presente accordo.

TITOLO II LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Articolo 2 (AE 8)

1. Nel corso di un periodo di transizione della durata massima di sei anni a partire dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Slovenia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio in base alle disposizioni del presente accordo, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (in prosieguo: GATT 1994) e dell'Organizzazione mondiale del commercio (in prosieguo: OMC).

2. Per classificare le merci negli scambi tra le parti si applica la nomenclatura combinata delle merci.

3. Il dazio di base per ogni prodotto cui si applicano le progressive riduzioni previste dal presente accordo è quello effettivamente applicato erga omnes il 9 giugno 1996.

4. Qualora, successivamente all'entrata in vigore dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dall'accordo tariffario concluso a seguito dell'Uruguay Round del GATT, il suddetto dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 3 a partire dalla data di applicazione della riduzione.

5. La Comunità e la Slovenia si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.

CAPITOLO I PRODOTTI INDUSTRIALI

Articolo 3 (AE 9)

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità o della Slovenia elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I.

2. Le disposizioni degli articoli 4-8 non si applicano né ai prodotti tessili né ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio indicati negli articoli 10 e 11.

3. Gli scambi tra le parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica si svolgono in base alle disposizioni di tale trattato.

Articolo 4 (AE 10)

1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Slovenia diversi da quelli elencati nell'allegato II sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.

2. I prodotti originari della Slovenia elencati nell'allegato II beneficiano, entro i limiti di massimali tariffari annui, di una sospensione dei dazi doganali all'importazione nella Comunità. I suddetti massimali aumentano progressivamente in base alle disposizioni dell'allegato, in modo da giungere a una totale abolizione dei dazi doganali sulle importazioni dei prodotti in questione entro e non oltre il 1° gennaio 2000.

3. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunità e le misure d'effetto equivalente relative ai prodotti originari della Slovenia sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 5 (AE 11)

1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Slovenia alle merci originarie della Comunità diversi da quelli elencati negli allegati III e IV sono aboliti a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.

2. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Slovenia ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato III sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:

- il 1° gennaio 1997, ciascun dazio è ridotto al 55 % del dazio di base;

- il 1° gennaio 1998, ciascun dazio è ridotto al 30 % del dazio di base;

- il 1° gennaio 1999, ciascun dazio è ridotto al 15 % del dazio di base;

- il 1° gennaio 2000, i dazi residui sono aboliti.

3. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Slovenia ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato IV sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:

- il 1° gennaio 1997, ciascun dazio è ridotto al 70 % del dazio di base;

- il 1° gennaio 1998, ciascun dazio è ridotto al 45 % del dazio di base;

- il 1° gennaio 1999, ciascun dazio è ridotto al 35 % del dazio di base;

- il 1° gennaio 2000, ciascun dazio è ridotto al 20 % del dazio di base;

- il 1° gennaio 2001, i dazi residui sono aboliti.

4. Tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni in Slovenia di merci originarie della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 6 (AE 12)

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di natura fiscale.

Articolo 7 (AE 13)

A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Slovenia aboliscono, nei loro scambi, tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione.

Articolo 8 (AE 14)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo la Slovenia abolisce i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente, ad esclusione di quelli relativi ai prodotti di cui all'allegato XII, per i quali i dazi vengono aboliti secondo il calendario stabilito nell'allegato stesso.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Slovenia aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.

Articolo 9 (AE 15)

La Slovenia si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali nei confronti della Comunità più rapidamente di quanto previsto all'articolo 5 qualora lo permettano le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato.

Alle stesse condizioni, la Comunità si dichiara disposta ad aumentare ulteriormente o ad abolire in un periodo più breve i massimali tariffari di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Il consiglio di cooperazione, di cui all'articolo 38, può formulare raccomandazioni in tal senso.

Articolo 10 (AE 16)

Il protocollo n. 1 determina il regime applicabile ai prodotti tessili indicati nel protocollo stesso.

Articolo 11 (AE 17)

Il protocollo n. 2 determina il regime applicabile ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Articolo 12 (AE 18)

1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento, da parte della Comunità, di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato V per i prodotti originari della Slovenia.

2. Le disposizioni del presente capitolo non ostano all'introduzione, da parte della Slovenia, di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato V per i prodotti originari della Comunità.

CAPITOLO II AGRICOLTURA

Articolo 13 (AE 19)

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti agricoli originari della Comunità e della Slovenia.

2. Per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, fatta però eccezione per i prodotti della pesca, definiti dal regolamento (CEE) n. 3759/92.

Articolo 14 (AE 20)

1. Il protocollo n. 3 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati elencati nel suddetto protocollo.

2. Si negozierà un accordo a parte per il vino e le bevande alcoliche.

Articolo 15 (AE 21)

1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Slovenia e le misure d'effetto equivalente.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità applica alle importazioni nel proprio mercato di prodotti agricoli originari della Slovenia le concessioni elencate nell'allegato VI.

3. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Slovenia abolisce le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Comunità e le misure d'effetto equivalente.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Slovenia applica alle importazioni nel suo territorio di prodotti originari della Comunità le concessioni elencate nell'allegato VII.

5. Tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, della loro appartenenza a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agraria comune della Comunità e delle regole della politica agraria della Slovenia, nonché delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito del GATT 1994 e dell'OMC, la Comunità e la Slovenia esaminano in sede di consiglio di cooperazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni.

Articolo 16 (AE 22)

Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, e in particolare l'articolo 25, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, le importazioni di prodotti originari di una delle due parti soggette alle concessioni riconosciute a norma dell'articolo 15 provochino gravi perturbazioni sui mercati della controparte, le parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie.

CAPITOLO III PESCA

Articolo 17 (AE 23)

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti della pesca originari della Comunità e della Slovenia contemplati dal regolamento (CEE) n. 3759/92 sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Articolo 18 (AE 24)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, i prodotti della pesca originari della Slovenia elencati nell'allegato VIII a) sono soggetti ai dazi doganali ridotti previsti nel suddetto allegato. Ai prodotti della pesca si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni degli articoli 15 e 16.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, i prodotti della pesca originari della Comunità elencati nell'allegato VIII b) sono soggetti ai dazi doganali ridotti previsti nel suddetto allegato. Ai prodotti della pesca si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni degli articoli 15 e 16.

CAPITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 19 (AE 25)

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi tra le parti di tutti i prodotti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli n. 1, n. 2 e n. 3.

Articolo 20 (AE 26) Standstill

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, né oneri di effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e la Slovenia, né sono aumentati quelli già applicati.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, né misure d'effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e la Slovenia, né sono rese più restrittive quelle esistenti.

3. Fatte salve le concessioni riconosciute a norma dell'articolo 15, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agrarie della Slovenia e della Comunità o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purché rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati VI e VII.

Articolo 21 (AE 27) Divieto di discriminazione fiscale

1. Le parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti simili originari del territorio della controparte.

2. I prodotti esportati nel territorio di una delle parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati soggetti.

Articolo 22 (AE 28) Unioni doganali, zone di libero scambio, intese transfrontaliere

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri, sempreché non alterino le condizioni commerciali ivi previste. In particolare, il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni specifiche che disciplinano la circolazione delle merci, contenute negli accordi di frontiera conclusi in precedenza tra uno o più Stati membri e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, di cui la Repubblica di Slovenia è uno degli Stati successori.

2. Nell'ambito del Consiglio di cooperazione si tengono consultazioni tra le Parti in merito agli accordi istitutivi delle suddette unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. Nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, in particolare, si avviano consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi della Comunità e della Slovenia sanciti nel presente accordo.

Articolo 23 (AE 29) Misure tariffarie eccezionali

La Slovenia può adottare misure eccezionali di durata limitata in deroga alle disposizioni dell'articolo 5 e dell'articolo 20, paragrafo 1, sotto forma di dazi doganali maggiorati.

Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie, o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà creino gravi problemi sociali.

I dazi doganali all'importazione applicabili in Slovenia ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25 % ad valorem e mantengono un elemento preferenziale per i prodotti originari della Comunità. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 15 % del totale delle importazioni dalla Comunità di prodotti industriali, definiti nel capitolo I, nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.

Le suddette misure sono applicate per un periodo non superiore a cinque anni, a meno che il consiglio di cooperazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi allo scadere del periodo di transizione.

Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di tre anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o degli oneri o misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto.

La Slovenia informa il consiglio di cooperazione di ogni misura eccezionale che intenda adottare e, a richiesta della Comunità, si tengono consultazioni nell'ambito del consiglio di cooperazione sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, la Slovenia fornisce al consiglio di cooperazione un calendario con le date di eliminazione dei dazi doganali introdotti a norma del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi, a tassi annuali uniformi, iniziando, al più tardi, alla fine del secondo anno dopo la loro introduzione. Il consiglio di cooperazione può decidere un calendario diverso.

Articolo 24 (AE 30) Dumping

Qualora una delle parti ritenga che negli scambi con la controparte stiano verificandosi pratiche di dumping a norma dell'articolo VI del GATT 1994, essa può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche secondo l'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994, la relativa legislazione interna e le condizioni e procedure di cui all'articolo 28.

Articolo 25 (AE 31) Clausola di salvaguardia generale

Qualora un prodotto venga importato in quantitativi talmente maggiorati e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

- grave pregiudizio ai fabbricanti nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenti nel territorio di una delle parti contraenti, o

- gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un forte deterioramento della situazione economica di una regione,

la parte interessata, sia essa la Comunità o la Slovenia, può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate all'articolo 28.

Articolo 26 (AE 32) Clausola di penuria

Qualora l'osservanza delle disposizioni degli articoli 8 e 20 porti:

- alla riesportazione verso un paese terzo di un prodotto per il quale la parte esportatrice applichi restrizioni quantitative sulle esportazioni, dazi doganali all'esportazione oppure misure o oneri d'effetto equivalente; o

- a una penuria grave, o a una minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la parte esportatrice,

e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o vi siano probabilità che diano luogo a gravi difficoltà per la parte esportatrice, quest'ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate all'articolo 28. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e vengono abolite quando la situazione non ne giustifica più il mantenimento in vigore.

Articolo 27 (AE 33) Monopoli di Stato

Gli Stati membri e la Slovenia procedono ad un progressivo riordinamento dei monopoli di Stato che presentano carattere commerciale per garantire che, allo scadere del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non sussistano discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e della Slovenia rispetto alle condizioni di acquisto e di commercializzazione delle merci. Il consiglio di cooperazione viene informato delle misure adottate a tal fine.

Articolo 28 (AE 34) Procedure

1. Nel caso in cui la Comunità o la Slovenia assoggettino le importazioni di prodotti che possano creare le difficoltà di cui all'articolo 25 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano la controparte.

2. Nei casi specificati negli articoli 24, 25 e 26, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), il più rapidamente possibile, la parte interessata, sia essa la Comunità o la Slovenia, fornisce al consiglio di cooperazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

Nella scelta delle misure si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del presente accordo.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Consiglio di cooperazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.

3. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:

a) Per quanto riguarda l'articolo 25, le difficoltà determinate dalla situazione specificata in detto articolo vengono sottoposte all'esame del consiglio di cooperazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.

Qualora il consiglio di cooperazione o la parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando è stata sollevata la questione, la parte importatrice può adottare misure adeguate per risolvere il problema. La portata di dette misure non deve eccedere quanto è necessario per ovviare alle difficoltà insorte.

b) Per quanto riguarda l'articolo 24, il consiglio di cooperazione viene informato del caso di dumping non appena le autorità della parte importatrice aprono l'inchiesta. Qualora non si sia posto fine al dumping a norma dell'articolo VI del GATT 1994 o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione è stata sottoposta al consiglio di cooperazione, la parte importatrice può adottare le misure del caso.

c) Per quanto riguarda l'articolo 26, le difficoltà determinate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del consiglio di cooperazione.

Il consiglio di cooperazione può adottare qualsiasi decisione necessaria per porre fine alle difficoltà. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro trenta giorni da quando gli è stata sottoposta la questione, la parte esportatrice può applicare le misure del caso alle esportazioni del prodotto interessato.

d) Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la parte interessata, sia essa la Comunità o la Slovenia, può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 24, 25 e 26, le misure di salvaguardia strettamente necessarie per far fronte alla situazione. Essa ne informa immediatamente il consiglio di cooperazione.

Articolo 29 (AE 35)

Il protocollo n. 4 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente accordo.

Articolo 30 (AE 36) Restrizioni autorizzate

Il presente accordo lascia impregiudicate l'applicazione di divieti o restrizioni alle importazioni, alle esportazioni o al transito di merci giustificati da motivi di pubblica moralità, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza; da motivi legati alla tutela della salute e della vita umana, animale o vegetale, alla tutela delle risorse naturali non rinnovabili, alla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, alla tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, o alle norme relative all'oro e all'argento. I suddetti divieti o restrizioni non costituiscono tuttavia uno strumento di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata degli scambi tra le parti.

Articolo 31 (AE 37)

L'applicazione del presente accordo non pregiudica il regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie.

TITOLO III PAGAMENTI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE

Articolo 32 (AE 62)

Le parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, qualsiasi pagamento sul conto corrente della bilancia dei pagamenti nella misura in cui le transazioni all'origine dei pagamenti riguardano la circolazione di merci, servizi o persone tra le parti, liberalizzata a norma del presente accordo.

Articolo 33 (AE 65)

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e la Slovenia:

i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;

ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della Slovenia o in una sua parte sostanziale;

iii) qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunità europea.

3. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di cooperazione adotta le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2. Fino all'adozione di dette norme, le pratiche incompatibili a norma del paragrafo 1 sono trattate dalle parti sui rispettivi territori secondo le rispettive legislazioni, fatto salvo il paragrafo 6.

4. a) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, punto iii) le parti accettano che durante i primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo qualsiasi aiuto pubblico concesso dalla Slovenia venga valutato tenendo conto del fatto che la Slovenia è assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea. Il consiglio di cooperazione, tenendo conto della situazione economica della Slovenia, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi di quattro anni.

b) Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro informando ogni anno l'altra parte dell'importo totale e della distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui regimi di aiuto. Su richiesta di una delle parti, l'altra fornisce informazioni su singoli casi particolari di aiuto pubblico.

5. Per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli II e III del titolo II:

- il paragrafo 1, punto iii) non si applica;

- le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i) vanno valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità in base agli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n. 26/1962 del Consiglio.

6. Se la Comunità o la Slovenia ritengono che una particolare pratica sia incompatibile a norma del paragrafo 1, e

- non sia adeguatamente trattata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o

- in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave pregiudizio agli interessi dell'altra parte o un pregiudizio sostanziale alla sua industria nazionale, ivi compreso il settore dei servizi,

esse possono prendere misure adeguate previa consultazione nell'ambito del consiglio di cooperazione o dopo trenta giorni lavorativi dalla consultazione.

Nel caso di pratiche incompatibili a norma del paragrafo 1, punto iii), tali misure adeguate possono, qualora si applichi in materia l'accordo OMC, essere adottate soltanto secondo le procedure e le condizioni fissate da detto accordo e da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato nel suo ambito, applicabile tra le parti.

7. Salvo eventuali disposizioni contrarie adottate a norma del paragrafo 3, le parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale e commerciale.

8. Il presente articolo non si applica ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, ai quali si applica il protocollo n. 2.

Articolo 34 (AE 66)

1. Le parti si adoperano nei limiti del possibile, per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese quelle relative alle importazioni, ai fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una parte adotti tali misure, sottopone quanto prima all'altra parte un calendario per la loro abolizione.

2. Qualora uno o più Stati membri della Comunità o la Slovenia abbiano, o rischino di avere, gravi difficoltà a livello della bilancia dei pagamenti, la Comunità o la Slovenia, a seconda dei casi, possono, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, adottare misure restrittive, ivi comprese quelle relative alle importazioni, di durata limitata e di portata non superiore a quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o la Slovenia, a seconda dei casi, informano immediatamente l'altra parte.

3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

Articolo 35 (AE 67)

Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, il consiglio di cooperazione garantisce che, dal terzo anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, siano rispettati i principi del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 90.

Articolo 36 (AE 68)

1. In base alle disposizioni del presente articolo e dell'allegato X, le parti confermano l'importanza che attribuiscono ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

2. Entro la fine del terzo anno dall'entrata in vigore del presente accordo, e comunque a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo europeo, la Slovenia tutela i diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale in misura analoga a quella garantita nella Comunità dagli atti comunitari, in particolare quelli di cui all'allegato X, ivi compresi strumenti efficaci per garantire il rispetto di tali diritti.

Articolo 37 (AE 94.3)

L'assistenza reciproca in materia doganale tra le autorità amministrative delle parti è disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 5.

TITOLO IV DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

Articolo 38

Il consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di cooperazione firmato il 5 aprile 1993 tra la Comunità economica europea e la Slovenia svolge i compiti assegnatigli dal presente accordo.

Articolo 39 (AE 112)

Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il consiglio di cooperazione ha il potere di prendere decisioni nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il consiglio di cooperazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni.

Le decisioni e raccomandazioni sono formulate mediante accordo tra le parti.

1) Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di cooperazione è assistito da un comitato misto composto da rappresentanti della Comunità e del governo della Slovenia, normalmente alti funzionari.

Il comitato misto è incaricato tra l'altro di preparare le riunioni del consiglio di cooperazione.

2) Il consiglio di cooperazione può delegare, totalmente o parzialmente, i suoi poteri al comitato misto. In questo caso, il comitato misto prende le sue decisioni in base al primo e secondo paragrafo del presente articolo.

3) Il comitato misto adotta, per quanto necessario, il proprio regolamento interno. Esso si riunisce per la prima volta entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'accordo e, successivamente, una volta all'anno. Su richiesta di una delle parti, possono essere indette di comune accordo riunioni straordinarie. Il comitato misto è presieduto a turno da ciascuna delle parti. Nei limiti del possibile, l'ordine del giorno delle riunioni del comitato misto viene stabilito in anticipo.

Articolo 40 (AE 113)

1. Ciascuna delle parti può deferire al consiglio di cooperazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

2. Il consiglio di cooperazione può risolvere la controversia mediante una decisione.

3. Ciascuna delle parti è tenuta a prendere i provvedimenti necessari per applicare la decisione di cui al paragrafo 2.

4. Qualora non sia possibile risolvere la controversia a norma del paragrafo 2, ciascuna delle parti può designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra parte deve designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una delle parti in causa della controversia.

Il consiglio di cooperazione designa un terzo arbitro.

Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure necessarie all'attuazione del lodo arbitrale.

Articolo 41 (AE 119)

Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà, inclusi quelli riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

Articolo 42 (AE 120)

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce ad una parte di adottare qualsiasi misura:

a) ritenuta necessaria per impedire la diffusione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;

b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;

c) ritenuta essenziale per la sua sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 43 (AE 121)

1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

- il regime applicato dalla Slovenia nei confronti della Comunità non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società;

- il regime applicato dalla Comunità nei confronti della Slovenia non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini sloveni o tra società o filiali slovene.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

Articolo 44 (AE 122)

I prodotti originari della Slovenia importati nella Comunità non beneficiano di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

Articolo 45 (AE 123)

1. Le parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l'adempimento degli obblighi che incombono loro nel quadro del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nel presente accordo.

2. Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dal presente accordo, può adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi di particolare urgenza, essa fornisce al consiglio di cooperazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento del presente accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al consiglio di cooperazione e, qualora l'altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni nel suo ambito.

Articolo 46 (AE 126)

I protocolli nn. 1-6 e gli allegati da I a VIII b), X e XII costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 47 (AE 127)

Il presente accordo si applica fino all'entrata in vigore dell'accordo europeo firmato a Lussemburgo il 10 giugno 1996.

Ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra parte. L'accordo cessa di essere applicabile dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

Articolo 48 (AE 129)

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e la Comunità europea per l'energia atomica alle condizioni precisate in detti trattati, e, dall'altro, al territorio della Slovenia.

Articolo 49 (AE 130)

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e slovena, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 50 (AE 128)

Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario del presente accordo.

Articolo 51 (AE 131)

Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti notificano al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che le procedure suddette sono state espletate.

A decorrere dalla sua entrata in vigore, sono sospesi gli articoli 14-34 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia firmato a Lussemburgo il 5 aprile 1993.

Articolo 52 (AE 132)

1. Qualora il presente accordo dovesse entrare in vigore il 1° gennaio 1997 o dopo questa data, per «data di entrata in vigore del presente accordo» si intende, ai fini del titolo III e dei protocolli 1-6:

- la data di entrata in vigore dell'accordo interinale per quanto concerne gli obblighi che entrano in vigore a tale data e

- il 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore per quanto concerne gli obblighi applicabili successivamente alla data di entrata in vigore con riferimento a quest'ultima.

2. Qualora il presente accordo dovesse entrare in vigore dopo il 1° gennaio di qualsiasi anno, si applicano le disposizioni del protocollo n. 6.

Hecho en Bruselas, el once de noviembre de mil novecientos noventa y seis.

Udfærdiget i Bruxelles, den ellevte november nitten hundrede og seksoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am elften November neunzehnhundertsechsundneunzig.

¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò Ýíäåêá Íïåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá Ýîé.

Done at Brussels on the eleventh day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-six.

Fait à Bruxelles, le onze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Fatto a Bruxelles, addì undici novembre millenovecentonovantasei.

Gedaan te Brussel, de elfde november negentienhonderd zesennegentig.

Feito em Bruxelas, em onze de Novembro de mil novecentos e noventa e seis.

Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.

Som skedde i Bryssel den elfte november nittonhundranittiosex.

V Bruslju, enajstega novembra tiso Ocdevetsto Osestindevetdeset.

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fælleskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Ãéá ôéò ÅõñùðáúêÝò Êïéíüôçôåò

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

För Europeiska gemenskaperna

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Za Republiko Slovenijo

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 3

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) Cfr. nota per la designazione del prodotto.

ALLEGATO V

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO VI

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 15, PARAGRAFO 2

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO VII

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 15, PARAGRAFO 4

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO VIII a)

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 18

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO VIII b)

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 18

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO X

ATTI COMUNITARI RELATIVI AI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 36

1. Atti comunitari di cui all'articolo 36:

- Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa

- Direttiva 87/54/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1985, sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori

- Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore

- Regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali

- Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari

- Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo

- Direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi

- Direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale

- Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari

- Direttiva 96/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati

2. In caso di problemi di proprietà intellettuale, industriale o commerciale a norma dei summenzionati atti comunitari che abbiano un'incidenza sulle attività commerciali, su richiesta della Comunità o della Slovenia si tengono urgentemente consultazioni in sede di consiglio di cooperazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

ALLEGATO XII

DAZI DOGANALI ALL'ESPORTAZIONE E TASSE DI EFFETTO EQUIVALENTE DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1

La Slovenia riduce progressivamente le imposte all'esportazione equivalenti ai dazi doganali in base al seguente calendario:

- 1° gennaio 1997: 4 %

- 1° gennaio 1998: 0 %

per i prodotti seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

ELENCO DEI PROTOCOLLI

PROTOCOLLO N. 1

sui tessili e sui capi di abbigliamento

PROTOCOLLO N. 2

sui prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA)

PROTOCOLLO N. 3

sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Slovenia e la Comunità

PROTOCOLLO N. 4

sulla definizione della nozione di «prodotti originari» e sui metodi di cooperazione amministrativa

PROTOCOLLO N. 5

sull'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale

PROTOCOLLO N. 6

sulle concessioni accordate entro limiti annui

PROTOCOLLO N. 1 sui tessili e sui capi d'abbigliamento

Articolo 1

Il presente protocollo si applica ai tessili e ai capi di abbigliamento (in appresso denominati «prodotti tessili») elencati alla sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata della Comunità.

Articolo 2

1. I dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunità ai prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata e definiti originari della Slovenia a norma del protocollo 4 dell'accordo, diversi da quelli elencati nell'allegato I al presente protocollo (allegato V dell'accordo tra la Comunità europea e la Slovenia sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 23 luglio 1993) vengono aboliti alla data di entrata in vigore del presente accordo.

2. I dazi doganali all'importazione nella Comunità di prodotti di origine slovena elencati nell'allegato I al presente protocollo vengono sospesi entro i limiti dei massimali tariffari comunitari annui aumentati progressivamente, per arrivare alla completa abolizione dei dazi doganali all'importazione dei prodotti in oggetto entro la fine del secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo.

3. I dazi applicati all'importazione diretta in Slovenia di prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata della Comunità e originari della Comunità ai sensi del protocollo 4 del presente accordo, vengono aboliti dall'entrata in vigore del presente accordo, con esclusione dei prodotti elencati negli allegati II a) e II b) al presente protocollo, per i quali le aliquote dei dazi vengono ridotte progressivamente secondo il disposto dei suddetti allegati.

4. I dazi doganali applicabili ai prodotti compensatori originari della Slovenia importati nella Comunità a norma del protocollo 4 dell'accordo previa trasformazione, fabbricazione o lavorazione in Slovenia in base al regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio vengono aboliti alla data di entrata in vigore dell'accordo. Tuttavia, detti prodotti non devono essere soggetti alle disposizioni o alle misure specifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 3 o ai limiti annuali di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) del regolamento citato.

5. In base al presente protocollo, le disposizioni degli articoli 6 e 7 dell'accordo si applicano agli scambi di prodotti tessili tra le parti.

Articolo 3

Il regime quantitativo e le altre questioni connesse alle esportazioni nella Comunità di prodotti tessili originari della Slovenia e alle esportazioni in Slovenia di prodotti tessili originari della Comunità sono disciplinati da un protocollo aggiuntivo al presente accordo sugli scambi di prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia. In mancanza di detto protocollo aggiuntivo, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 23 luglio 1993, modificato dall'accordo concluso il 15 dicembre 1994 per tener conto dell'ampliamento delle Comunità europee.

Articolo 4

A partire dell'entrata in vigore del presente accordo non vengono imposte nuove restrizioni quantitative, né altre misure aventi effetto equivalente, se non in base a quanto stabilito nell'accordo e nei protocolli dello stesso.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II a)

DAZI DOGANALI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3

I dazi doganali all'importazione nella Repubblica di Slovenia dei prodotti tessili originari della Comunità elencati nel presente allegato vengono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:

- il 1° gennaio 1997 ciascun dazio viene ridotto al 55 % del dazio di base;

- il 1° gennaio 1998 ciascun dazio viene ridotto al 30 % del dazio di base;

- il 1° gennaio 1999 ciascun dazio viene ridotto al 15 % del dazio di base;

- il 1° gennaio 2000 i dazi rimanenti sono aboliti.

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II b)

DAZI DOGANALI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3

I dazi doganali all'importazione nella Repubblica di Slovenia dei prodotti tessili originari della Comunità elencati nel presente allegato vengono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:

- il 1° gennaio 1997 ciascun dazio viene ridotto al 70 % del dazio di base;

- il 1° gennaio 1998 ciascun dazio viene ridotto al 45 % del dazio di base;

- il 1° gennaio 1999 ciascun dazio viene ridotto al 35 % del dazio di base;

- il 1° gennaio 2000 ciascun dazio viene ridotto al 20 % del dazio di base;

- il 1° gennaio 2001 i dazi rimanenti sono aboliti.

>SPAZIO PER TABELLA>

PROTOCOLLO N. 2 sui prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA)

Articolo 1

Il presente protocollo si applica ai prodotti elencati nell'allegato I del trattato CECA e definiti nella tariffa doganale comune (1).

CAPITOLO 1 Prodotti di acciaio CECA

Articolo 2

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, i prodotti di acciaio CECA originari della Slovenia sono importati nella Comunità in esenzione dai dazi.

2. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, i prodotti di acciaio CECA originari della Comunità sono importati in Slovenia in esenzione dai dazi, tranne i prodotti di cui all'allegato del presente protocollo, per i quali i dazi doganali applicabili all'importazione vengono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:

- il 1° gennaio 1997 ciascun dazio viene ridotto al 55 % del dazio di base;

- il 1° gennaio 1998 ciascun dazio viene ridotto al 30 % del dazio di base;

- il 1° gennaio 1999 ciascun dazio viene ridotto al 15 % del dazio di base

- il 1° gennaio 2000 i dazi rimanenti sono aboliti.

Articolo 3

1. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità di prodotti di acciaio CECA originari della Slovenia e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

2. Le restrizioni quantitative all'importazione in Slovenia di prodotti di acciaio CECA originari della Comunità e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

CAPITOLO II Prodotti di carbone CECA

Articolo 4

A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, i prodotti di carbone CECA originari della Slovenia sono importati nella Comunità in esenzione dai dazi all'importazione.

Articolo 5

A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, i prodotti di carbone CECA originari della Comunità sono importati in Slovenia in esenzione dai dazi.

Articolo 6

1. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità di prodotti di carbone CECA originari della Slovenia e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

2. Le restrizioni quantitative all'importazione in Slovenia di prodotti di carbone CECA originari della Comunità e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

CAPITOLO III Disposizioni comuni

Articolo 7

1. Quanto segue è incompatibile con il corretto funzionamento dell'accordo, poiché può compromettere gli scambi tra la Comunità e la Slovenia:

i) tutti gli accordi di cooperazione o concentrazione tra imprese, le decisioni delle associazioni di imprese e le pratiche concertate tra imprese che si prefiggono o hanno l'effetto di impedire, limitare o distorcere la concorrenza;

ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante sull'intero territorio, o in una parte considerevole, della Comunità o della Slovenia;

iii) qualsiasi forma di aiuti di Stato, fatta eccezione per le deroghe concesse a norma del trattato CECA.

2. Tutte le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 65 e 66 del trattato che istituisce la CECA, dell'articolo 85 del trattato CE e delle norme in materia di aiuti di Stato, compreso il diritto derivato.

3. Entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, il Consiglio di cooperazione adotta le disposizioni necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2.

4. Le parti riconoscono che, nei primi cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo, in deroga al paragrafo 1 iii) del presente articolo, la Slovenia può eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti di acciaio CECA, concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che:

- gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, entro la fine del periodo di ristrutturazione;

- l'importo e l'entità degli aiuti siano limitati a quanto strettamente necessario per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti;

- il programma di ristrutturazione sia collegato a un piano globale di razionalizzazione e di riduzione degli stabilimenti in Slovenia.

5. Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel settore degli aiuti di Stato scambiando ininterrottamente, con l'altra parte, informazioni complete relative all'importo, all'entità e alla finalità dell'aiuto, e comunicando un piano di ristrutturazione dettagliato.

6. Se la Comunità o la Slovenia ritengono che una determinata pratica sia incompatibile con il primo paragrafo, modificato dal paragrafo 4, e

- le disposizioni di applicazione di cui al paragrafo 3 non sono sufficienti per risolvere la questione o - in mancanza di tali disposizioni, se tali pratiche causano o minacciano di causare pregiudizio agli interessi dell'altra parte o grave pregiudizio alla sua produzione interna,

la parte lesa può adottare le misure appropriate a condizione che, entro trenta giorni, non si trovi nessuna soluzione attraverso le consultazioni, che devono essere tenute entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda ufficiale.

Nel caso di pratiche incompatibili con il paragrafo 1 iii), dette misure appropriate possono essere adottate solo secondo le procedure e le condizioni stabilite dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), nonché da tutti gli altri opportuni strumenti negoziati nel suo ambito e applicabili tra le parti.

Articolo 8

Le disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 9 dell'accordo si applicano agli scambi di prodotti CECA tra le parti.

Articolo 9

Le parti convengono che uno degli organismi speciali creati dal consiglio di cooperazione debba essere un gruppo di contatto, incaricato di discutere dell'esecuzione del presente protocollo.

(1) GU n. L 345 del 31. 12. 1994, pag. 1.

ALLEGATO

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2

>SPAZIO PER TABELLA>

PROTOCOLLO N. 3 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Slovenia e la Comunità

Articolo 1

1. La Comunità e la Slovenia applicano ai prodotti agricoli trasformati i dazi di cui agli allegati I e II, secondo le condizioni ivi indicate.

2. Il Consiglio di cooperazione decide di:

- ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;

- modificare i dazi indicati negli allegati;

- aumentare o abolire i contingenti tariffari.

3. Il Consiglio di cooperazione può sostituire i dazi stabiliti dal presente protocollo con un regime basato sui rispettivi prezzi di mercato della Comunità e della Slovenia per i prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo. Esso stabilisce l'elenco dei prodotti cui si applica il suddetto regime, nonché l'elenco dei prodotti di base, ed adotta, a tal fine, le modalità generali di applicazione.

Articolo 2

I dazi applicati a norma dell'articolo 1 possono essere ridotti mediante decisione del Consiglio di cooperazione:

- quando vengono ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di base negli scambi tra la Comunità e la Slovenia oppure

- in seguito alle riduzioni derivanti da concessioni reciproche sui prodotti agricoli trasformati.

Le riduzioni di cui al primo trattino sono calcolate sulla parte del dazio designata come componente agricola, che corrisponde ai prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati, e vengono detratte dai dazi applicati a tali prodotti.

Articolo 3

La Comunità e la Slovenia si scambiano informazioni in merito ai regimi amministrativi adottati per i prodotti contemplati dal presente protocollo.

Tali regimi devono garantire un trattamento equo a tutte le parti interessate e devono essere per quanto possibile flessibili ed equi.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

PROTOCOLLO N. 4 Sulla definizione della nozione di «prodotti originari» e sui metodi di cooperazione amministrativa

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 Definizioni

TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2 Requisiti di carattere generale

Articolo 3 Cumulo bilaterale dell'origine

Articolo 4 Cumulo diagonale dell'origine

Articolo 5 Prodotti interamente ottenuti

Articolo 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

Articolo 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Articolo 8 Unità da prendere in considerazione

Articolo 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Articolo 10 Assortimenti

Articolo 11 Elementi neutri

TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 12 Principio della territorialità

Articolo 13 Trasporto diretto

Articolo 14 Esposizioni

TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 16 Requisiti di carattere generale

Articolo 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

Articolo 18 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

Articolo 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

Articolo 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Articolo 21 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

Articolo 22 Esportatore autorizzato

Articolo 23 Validità della prova dell'origine

Articolo 24 Presentazione della prova dell'origine

Articolo 25 Importazioni con spedizioni scaglionate

Articolo 26 Esonero dalla prova dell'origine

Articolo 27 Documenti giustificativi

Articolo 28 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

Articolo 29 Discordanze ed errori formali

Articolo 30 Importi espressi in ecu

TITOLO VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 31 Assistenza reciproca

Articolo 32 Controllo delle prove dell'origine

Articolo 33 Composizione delle controversie

Articolo 34 Sanzioni

Articolo 35 Zone franche

TITOLO VII CEUTA E MELILLA

Articolo 36 Applicazione del protocollo

Articolo 37 Condizioni particolari

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38 Modifiche del protocollo

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

a) per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio e le operazioni specifiche;

b) per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

c) per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

d) per «merci» si intendono sia i materiali, che i prodotti;

e) per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo OMC sul valore in dogana);

f) per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunità o in Slovenia - nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

g) per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Slovenia;

h) per «valore dei materiali originari» si intende il valore di detti materiali definito in applicazione, mutatis mutandis, alla lettera g);

i) per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali incorporati non originari del paese in cui sono stati ottenuti i prodotti stessi;

j) per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo «sistema armonizzato» o «SA»;

k) il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

l) con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

m) il termine «territori» comprende le acque territoriali.

TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2 Requisiti di carattere generale

1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:

a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità a norma dell'articolo 5 del presente protocollo;

b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 6 del presente protocollo;

c) le merci originarie dello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi del protocollo n. 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Slovenia:

a) i prodotti interamente ottenuti in Slovenia a norma dell'articolo 5 del presente protocollo;

b) i prodotti ottenuti in Slovenia in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Slovenia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 6 del presente protocollo.

Articolo 3 Cumulo bilaterale dell'origine

1. I materiali originari della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto in Slovenia si considerano materiali originari della Slovenia anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 7, paragrafo 1 del presente protocollo.

2. I materiali originari della Slovenia incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 7, paragrafo 1 del presente protocollo.

Articolo 4 Cumulo diagonale dell'origine

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, i materiali originari della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Bulgaria, della Romania, della Lettonia, della Lituania, dell'Estonia, dell'Islanda, della Norvegia o della Svizzera a norma degli accordi tra la Comunità e la Slovenia e detti paesi, incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità o in Slovenia si considerano originari della Comunità o della Slovenia. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2. I prodotti ai quali è stato riconosciuto il carattere originario a norma del paragrafo 1 continuano ad essere considerati prodotti originari della Comunità o della Slovenia unicamente se il valore aggiunto nella Comunità o in Slovenia supera il valore dei materiali utilizzati originari di uno qualsiasi degli altri paesi di cui al paragrafo 1. In caso contrario, detti prodotti si considerano originari del paese di cui al paragrafo 1 del quale sono originari i materiali utilizzati con il valore superiore. Ai fini della determinazione dell'origine non si tiene conto dei materiali originari degli altri paesi di cui al paragrafo 1 che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti nella Comunità o in Slovenia.

3. Il cumulo di cui al presente articolo si può applicare solo se ai materiali utilizzati è stato riconosciuto il carattere originario mediante l'applicazione di norme d'origine identiche a quelle del presente protocollo. La Comunità e la Slovenia si comunicano reciprocamente, tramite la Commissione europea, i termini degli accordi conclusi con gli altri paesi di cui al paragrafo 1 e delle corrispondenti regole d'origine.

4. La Commissione europea pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (serie C) la data in cui i paesi di cui al paragrafo 1 hanno adempiuto agli obblighi di cui al paragrafo 3.

Articolo 5 Prodotti interamente ottenuti

1. Si considerano «interamente ottenuti» nella Comunità o in Slovenia:

a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità e della Slovenia, con le loro navi;

g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché la Comunità o la Slovenia abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

2. Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Slovenia;

b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o della Slovenia;

c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 per cento, a cittadini di Stati membri della Comunità o della Slovenia, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o della Slovenia e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;

d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o della Slovenia;

e) e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 per cento, di cittadini di Stati membri della Comunità o della Slovenia.

Articolo 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 296A1231(01).1

2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:

a) il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto;

b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.

Articolo 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);

b) le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

c) i) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni;

ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

d) l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;

e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o della Slovenia;

f) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;

g) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a f);

h) la macellazione degli animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente a norma del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Slovenia su quel prodotto.

Articolo 8 Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2. Ogniqualvolta, in base alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Articolo 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 10

Gli assortimenti, definiti nella regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 11 Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

a) energia e combustibile;

b) impianti e attrezzature;

c) macchine e utensili;

d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 12 Principio della territorialità

1. Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Slovenia, fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 4.

2. Le merci originarie esportate dalla Comunità o dalla Slovenia verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerate, salvo il disposto dell'articolo 4, non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e

b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

Articolo 13 Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati tra la Comunità e la Slovenia direttamente o attraverso i territori degli altri paesi di cui all'articolo 4. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o della Slovenia.

2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure

b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

i) una descrizione esatta dei prodotti,

ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e

iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure,

c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 14 Esposizioni

1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da quelli di cui all'articolo 4 e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o in Slovenia beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dalla Slovenia nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o in Slovenia;

c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;

d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata in base alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

1. a) I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità, della Slovenia o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine in base alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, nella Comunità o in Slovenia, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

b) I prodotti di cui al capitolo 3 e alle voci 1604 e 1605 del sistema armonizzato originari della Comunità a norma del presente protocollo come previsto nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine in base alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, nella Comunità o in Slovenia, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Slovenia ai materiali utilizzati nella fabbricazione e ai prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b), qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

3. L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 9, e degli assortimenti definiti a norma dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione in base alle disposizioni dell'accordo.

6. Fatto salvo il paragrafo 1, la Slovenia può chiedere che siano previste la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per le tasse di effetto equivalente applicabili ai materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari, in base alle seguenti disposizioni:

a) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 5 % per i prodotti dei capitoli 25-49 e 64-97 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Slovenia;

b) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 10 % per i prodotti dei capitoli 50-63 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Slovenia.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano fino al 31 dicembre 1998 e possono essere rivedute di comune accordo.

TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 16 Requisiti di carattere generale

1. I prodotti originari della Comunità importati in Slovenia e i prodotti originari della Slovenia importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni dell'accordo su presentazione:

a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III; oppure

b) nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'allegato IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata «dichiarazione su fattura») che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.

2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originari a norma del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

Articolo 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto l'accordo e in base alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.

3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità europea o della Slovenia se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Slovenia o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

5. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella casella 11 del certificato.

7. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 18 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se

b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT»,

«DÉLIVRÉ A POSTERIORI»,

«RILASCIATO A POSTERIORI»,

«AFGEGEVEN A POSTERIORI»,

«ISSUED RETROSPECTIVELY»,

«UDSTEDT EFTERFØLGENDE»,

«ÅÊÄÏÈÅÍ ÅÊ ÔÙÍ ÕÓÔÅÑÙÍ»,

«EXPEDIDO A POSTERIORI»,

«EMITIDO A POSTERIORI»,

«ANNETTU JÄLKIKÄTEEN»,

«UFTÄRDAT I EFTERHAND»,

«IZDANO NAKNADNO».

5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato EUR.1.

Articolo 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:

«DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE», «ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ», «DUPLICADO», «SEGUNDA VIA», «KAKSOISKAPPALE», «DVOJNIK».

3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Slovenia, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Slovenia. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Articolo 21 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

a) da un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 22, oppure

b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 ecu.

2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Slovenia o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti previsti dal presente protocollo.

4. La dichiarazione su fattura deve essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e in base alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 22, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione non più tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Articolo 22 Esportatore autorizzato

1. Le autorità doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti a norma dell'accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.

3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 23 Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 24 Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione secondo le procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'accordo.

Articolo 25 Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o ai capi nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 26 Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana C2/CP3 o su un foglio ad essa allegato.

2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 ecu se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 ecu se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 27 Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 3, utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Slovenia o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in:

a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Slovenia, dove tali documenti sono utilizzati in base al diritto interno;

c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Slovenia, rilasciati o compilati nella Comunità o in Slovenia, dove tali documenti sono utilizzati in base al diritto interno;

d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Slovenia a norma del presente protocollo, o in uno degli altri paesi di cui all'articolo 4, secondo norme d'origine identiche alle norme del presente protocollo.

Articolo 28 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 3.

3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

4. Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

Articolo 29 Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 30 Importi espressi in ecu

1. Gli importi nella moneta nazionale del paese d'esportazione equivalenti a quelli espressi in ecu sono fissati dal paese d'esportazione e comunicati ai paesi d'importazione tramite la Commissione delle comunità europee.

2. Qualora tali importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione. Quando i prodotti sono fatturati nella moneta di un altro Stato membro della Comunità europea o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4, il paese d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione.

3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in ecu al primo giorno lavorativo del mese di ottobre del 1996.

4. Gli importi espressi in ecu e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati membri della Comunità europea e della Slovenia vengono riveduti dal comitato di associazione su richiesta della Comunità o della Slovenia. Nel procedere a detta revisione, il comitato di associazione garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, essa può decidere di modificare gli importi espressi in ecu.

TITOLO VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 31 Assistenza reciproca

1. Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea e della Slovenia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.

2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e la Slovenia si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 32 Controllo delle prove dell'origine

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità, della Slovenia o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4, e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Articolo 33 Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 che non sia possibile risolvere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al comitato di associazione.

La risoluzione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.

Articolo 34 Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

Articolo 35 Zone franche

1. La Comunità e la Slovenia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o della Slovenia importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

TITOLO VII CEUTA E MELILLA

Articolo 36 Applicazione del protocollo

1. L'espressione «la Comunità» utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.

2. I prodotti originari della Slovenia importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, a norma del protocollo 2 dell'atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. La Slovenia riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 37.

Articolo 37 Condizioni particolari

1. Purché siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell'articolo 13, si considerano:

1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:

a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 6 del presente protocollo, oppure

ii) che tali prodotti siano originari della Slovenia o della Comunità a norma del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7, paragrafo 1;

2) prodotti originari della Slovenia:

a) i prodotti interamente ottenuti in Slovenia;

b) i prodotti ottenuti in Slovenia nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 6 del presente protocollo, oppure

ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità a norma del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture «Slovenia» o «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.

4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38 Modifiche del protocollo

Il consiglio di associazione può decidere di apportare modifiche alle disposizioni del presente protocollo.

ALLEGATO I

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

Nota 1

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 6 del protocollo.

Nota 2

2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

2.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.

2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3

3.1. Le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunità o in Slovenia.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 per cento del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

3.2. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di «materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce . . .» significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

3.4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.

Ad esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci SA 5208-5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

3.5. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2. per quanto riguarda i tessili).

Ad esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Ad esempio:

Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

3.6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4

4.1. Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

4.2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci 5101-5105, le fibre di cotone delle voci da 5201-5203 e le altre fibre vegetali delle voci 5301-5305.

4.3. Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

4.4. Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci 5501-5507.

Nota 5

5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 per cento del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).

5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;

- lana;

- peli grossolani di animali;

- peli fini di animali;

- crine di cavallo;

- cotone;

- carta e materiali per la fabbricazione della carta;

- lino;

- canapa;

- iuta ed altre fibre tessili liberiane;

- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;

- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;

- filamenti sintetici;

- filamenti artificiali;

- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;

- fibre sintetiche in fiocco di poliestere;

- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;

- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;

- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;

- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;

- fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;

- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;

- altre fibre sintetiche in fiocco;

- fibre artificiali in fiocco di viscosa;

- altre fibre artificiali in fiocco;

- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

- prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;

- altri prodotti di cui alla voce 5605.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 per cento, in peso, del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 per cento del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile «tutfed» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

Ad esempio:

Un tappeto con ciuffi di filati artificiali e ciuffi di filati di cotone e il dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. Si può quindi utilizzare qualsiasi materiale non originario ad uno stadio di lavorazione successivo a quello consentito dalla regola, a condizione che il peso globale di tali materiali non superi il 10 per cento del peso del materiale tessile del tappeto. Perciò, il dorso di iuta, e/o i filati artificiali potrebbero essere importati a tale stadio di lavorazione, purché siano rispettati i limiti di peso.

5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 per cento per tali filati.

5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 per cento.

Nota 6

6.1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto.

6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli 50-63, né l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.

6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63.

Nota 7

7.1. I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto;

b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (1);

c) cracking;

d) reforming;

e) estrazione mediante solventi selettivi;

f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

i) isomerizzazione.

7.2. I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto;

b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (2);

c) cracking;

d) reforming;

e) estrazione mediante solventi selettivi;

f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

ij) isomerizzazione;

k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 per cento il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);

n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 per cento a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;

o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza.

7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

(1) Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo

>SPAZIO PER TABELLA>

Allegato III

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1 E DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1

Istruzioni per la stampa

1. Il certificato deve avere un formato di mm 210 × 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m². Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2. Le autorità pubbliche degli Stati membri della CE e della Slovenia possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni certificato devono figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

ALLEGATO IV

DICHIARAZIONE SU FATTURA

>INIZIO DI UN GRAFICO>

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. . . . (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale . . . (2).

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no . . . (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . . . (2).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, [toldmyndighedernes tilladelse nr. . . . (1)], erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i . . . (2).

Versione tedesca

Der Ausführer [Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. . . . (1)] der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, daß diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte . . . Ursprungswaren sind (2).

Versione greca

Ï åîáãùãÝáò ôùí ðñïúüíôùí ðïõ êáëýðôïíôáé áðü ôï ðáñüí Ýããñáöï [Üäåéá ôåëùíåßïõ õð' áñéè. . . . (1)] äçëþíåé üôé, åêôüò åÜí äçëþíåôáé óáöþò Üëëùò, ôá ðñïúüíôá áõôÜ åßíáé ðñïôéìçóéáêÞò êáôáãùãÞò ÅÏ× . . . (2).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document [customs authorization No . . . (1)] declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of . . . preferential origin (2).

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no . . . (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle . . . (2).

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is [douanevergunning nr. . . . (1)], verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële . . . oorsprong zijn (2).

(1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.(2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira no . . . (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial . . . (2).

Versione finnica

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä [tullin lupan:o . . . (1)] ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja . . . alkuperätuotteita (2).

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument [tullmyndighetens tillstånd nr. . . . (1)] försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande . . . ursprung (2).

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom [pooblastilo carinskih organov Ost. . . . (1)] izjavlja, da, razen Oce ni druga Oce jasno navedeno, ima to blago preferencialno . . . (2) poreklo.

. (3)

(Luogo e data)

. (4)

(Firma dell'esportatore; inoltre il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile)

(1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.(2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla a norma dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».(3) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.(4) Cfr. articolo 21, paragrafo 5 del protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.>FINE DI UN GRAFICO>

PROTOCOLLO N. 5 sull'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

a) «legislazione doganale»: le disposizioni applicabili nella Comunità europea e in Slovenia che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché il loro assoggettamento a una qualsiasi procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;

b) «dazi doganali»: tutti i dazi, le imposte, i diritti o le altre tasse riscossi nei territori delle parti contraenti, in applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo è limitato ai costi approssimativi dei servizi forniti;

c) «autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;

d) «autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;

e) «dati personali»: tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile.

Articolo 2 Campo di applicazione

1. Nei limiti delle loro competenze, le parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare per quanto concerne la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle operazioni che violano detta legislazione.

2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità.

Articolo 3 Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci importate nel territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

4. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata adotta le misure necessarie a garantire che siano tenuti sotto controllo:

a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la legislazione doganale;

b) i luoghi dove le merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;

c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a infrazioni della legislazione doganale;

d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per operazioni che violano la legislazione doganale.

Articolo 4 Assistenza spontanea

Le parti contraenti si prestano assistenza reciproca, secondo le rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorché ricevono informazioni riguardanti:

- operazioni che violino o sembrino violare tale legislazione e che possano interessare un'altra parte contraente;

- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;

- merci note per essere soggette a infrazioni della legislazione doganale.

Articolo 5 Consegna/notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, secondo la propria legislazione, adotta tutte le misure necessarie per:

- consegnare tutti i documenti e

- notificare tutte le decisioni

che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande inoltrate in base al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

a) l'autorità richiedente che presenta la domanda;

b) la misura richiesta;

c) l'oggetto e il motivo della domanda;

d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;

e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5.

3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità.

4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti possono esserne richiesti la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

Articolo 7 Adempimento delle domande

1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata ovvero, qualora essa non possa agire direttamente, il servizio amministrativo al quale la domanda è stata indirizzata da detta autorità, procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.

2. Le domande di assistenza saranno adempiute secondo le disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti giuridici della parte contraente interpellata.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una delle parti contraenti possono, d'intesa con l'altra parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle infrazioni della legislazione doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4. I funzionari di una delle parti contraenti possono, d'intesa con l'altra parte contraente e secondo modalità da essa stabilite, essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

Articolo 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.

Articolo 9 Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1. Le parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa:

a) pregiudicare la sovranità della Slovenia o di uno Stato membro della Comunità cui è stata chiesta assistenza a norma del presente protocollo;

b) pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi fondamentali;

c) riguardare norme valutarie o fiscali che esulano dalla normativa relativa ai dazi doganali; ovvero

d) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire qualora le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.

3. Se l'assistenza è rifiutata o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

Articolo 10 Obbligo di osservare la riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma a norma del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della tutela garantita alle informazioni simili dalle leggi della parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

2. I dati personali possono essere trasmessi solo se le legislazioni delle parti contraenti offrono un livello equivalente di protezione personale. Le parti contraenti garantiscono almeno un livello di protezione basato sui principi stabiliti nell'allegato al presente protocollo.

Articolo 11 Uso delle informazioni

1. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo; le parti contraenti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite e le informazioni sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. L'autorità competente che ha fornito le informazioni viene immediatamente avvertita di tale uso.

3. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi al tribunale, le parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati in base alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 12 Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione di un'altra parte contraente e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

Articolo 13 Spese di assistenza

Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Articolo 14 Esecuzione

1. L'applicazione del presente protocollo è affidata all'amministrazione doganale centrale della Slovenia, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati.

2. Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate in base alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 15 Complementarità

1. Il presente protocollo completa e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di assistenza reciproca che sia stato concluso o possa essere concluso tra uno o più Stati membri della Comunità europea e la Slovenia. Inoltre esso non osta all'ampliamento dell'assistenza doganale reciproca concessa ai sensi di detti accordi.

2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non recano pregiudizio alle disposizioni della Comunità che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunità.

ALLEGATO

PRINCIPI DI BASE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

1. I dati personali sottoposti a trattamento automatizzato devono essere:

a) raccolti e trattati in maniera leale e legittima;

b) memorizzati per finalità determinate e legittime e utilizzati in modo conforme a tali finalità;

c) adeguati, pertinenti e proporzionati alle finalità per le quali sono memorizzati;

d) esatti e, se necessario, aggiornati;

e) conservati sotto una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità perseguite.

2. I dati personali relativi all'origine razziale, alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o di altro tipo, nonché le informazioni relative allo stato di salute o alla vita sessuale possono essere trattati solo se le legislazioni nazionali forniscono un livello di protezione adeguato. Quanto sopra si applica anche ai dati personali relativi alle condanne penali.

3. Devono essere adottate misure di sicurezza adeguate per proteggere i dati personali raccolti in archivi automatizzati dalla distruzione non autorizzata o dalla perdita accidentale, nonché dall'accesso, dalla modifica o dalla diffusione non autorizzati.

4. Le persone interessate hanno il diritto:

a) di conoscere l'esistenza e gli scopi principali di un archivio automatizzato di dati personali, nonché l'identità e la residenza abituale o la sede principale del responsabile dell'archivio;

b) di ottenere a intervalli ragionevoli e senza ritardi o spese eccessivi la conferma dell'esistenza o meno in un archivio di dati che le riguardano, e la loro comunicazione in forma comprensibile;

c) di ottenere, se del caso, la rettifica o la cancellazione dei dati qualora il trattamento non sia conforme alle disposizioni della legislazione nazionale su cui si basano i principi stabiliti ai punti 1 e 2 del presente allegato;

d) di disporre di mezzi di ricorso qualora la richiesta di comunicazione o, se del caso, la comunicazione, la rettifica o la cancellazione di cui ai paragrafi b) e c) del presente principio non vengono eseguite.

5.1. Non è consentita alcuna eccezione alle disposizioni di cui ai principi 1, 2 e 4 del presente allegato se non entro i limiti definiti nel presente principio.

5.2. Sono consentite deroghe alle disposizioni di cui ai principi 1, 2 e 4 del presente allegato qualora tali deroghe siano previste dalla legislazione della parte contraente e siano necessarie in una società democratica al fine di:

a) garantire la sicurezza dello Stato e la sicurezza pubblica, tutelare gli interessi economici dello Stato e combattere il crimine;

b) tutelare le persone interessate, o i diritti e le libertà di terzi.

5.3. La legislazione può limitare l'esercizio dei diritti specificati nel principio 4, lettere b), c) e d) del presente allegato relativamente agli archivi automatizzati di dati personali utilizzati a scopi statistici o di ricerca scientifica, quando ciò non comporti un rischio evidente di violazione del diritto alla vita privata delle persone interessate.

6. Le disposizioni del presente allegato non limitano né influiscono in alcun modo sulla possibilità delle parti contraenti di assicurare alle persone interessate misure di protezione più ampie di quelle previste dal presente allegato.

PROTOCOLLO N. 6 sulle concessioni accordate entro limiti annui

Le parti convengono che, qualora l'accordo entri in vigore dopo il 1° gennaio di un qualsiasi anno, ogni concessione accordata entro limiti annui sarà adeguata proporzionalmente.

ATTO FINALE

I plenipotenziari:

della COMUNITÀ EUROPEA, della COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e della COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso denominate «Comunità»,

da una parte, e

i plenipotenziari della REPUBBLICA DI SLOVENIA,

in appresso denominata «Slovenia»,

dall'altra,

riuniti a Bruxelles, l'11 novembre 1996 per la firma dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, in appresso denominato «accordo interinale», e di un protocollo che modifica l'accordo europeo, hanno adottato i testi elencati in appresso:

il protocollo che modifica l'accordo europeo, l'accordo interinale e i seguenti protocolli:

PROTOCOLLO N. 1 sui tessili e sui capi di abbigliamento.

PROTOCOLLO N. 2 sui prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA).

PROTOCOLLO N. 3 sugli scambi tra la Slovenia e la Comunità di prodotti agricoli trasformati.

PROTOCOLLO N. 4 sulla definizione della nozione di «prodotti originari» e sui metodi di cooperazione amministrativa.

PROTOCOLLO N. 5 sull'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale.

PROTOCOLLO N. 6 sulle concessioni accordate entro limiti annui.

I plenipotenziari della Comunità e i plenipotenziari della Slovenia hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e allegate al presente atto finale:

Dichiarazione comune relativa all'articolo 20 dell'accordo.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 29 dell'accordo.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 36 dell'accordo.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 37 dell'accordo.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 45 dell'accordo.

Dichiarazione comune relativa al periodo transitorio per il rilascio o la compilazione dei documenti relativi alla prova dell'origine nel quadro dell'accordo di cooperazione.

Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra.

Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino.

I plenipotenziari della Slovenia hanno preso atto della dichiarazione indicata in appresso ed allegata al presente atto finale:

Dichiarazione unilaterale della Comunità.

I plenipotenziari della Comunità hanno preso atto della dichiarazione indicata in appresso ed allegata al presente atto finale:

Dichiarazione unilaterale della Slovenia relativa all'articolo 36: Tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

Hecho en Bruselas, el once de noviembre de mil novecientos noventa y seis.

Udfærdiget i Bruxelles, den ellevte november nitten hundrede og seksoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am elften November neunzehnhundertsechsundneunzig.

¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò Ýíäåêá Íïåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá Ýîé.

Done at Brussels on the eleventh day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-six.

Fait à Bruxelles, le onze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Fatto a Bruxelles, addì undici novembre millenovecentonovantasei.

Gedaan te Brussel, de elfde november negentienhonderd zesennegentig.

Feito em Bruxelas, em onze de Novembro de mil novecentos e noventa e seis.

Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.

Som skedde i Bryssel den elfte november nittonhundranittiosex.

V Bruslju, enajstega novembra tiso Ocdevetsto Osestindevetdeset.

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fælleskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Ãéá ôéò ÅõñùðáúêÝò Êïéíüôçôåò

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

För Europeiska gemenskaperna

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Za Republiko Slovenijo

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

DICHIARAZIONI COMUNI

Dichiarazione comune relativa all'articolo 20

La Comunità e i paesi dell'Europa centrale e orientale che hanno firmato accordi europei discuteranno le condizioni per l'applicazione dell'articolo 20 dell'accordo e delle corrispondenti disposizioni degli altri accordi europei. La Slovenia prenderà parte a tali discussioni.

Tali condizioni, una volta concordate, saranno adeguatamente inserite nel testo dell'accordo.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 29

Dichiarazione d'intenti delle parti contraenti sul regime commerciale tra gli Stati dell'ex Repubblica socialista federativa di Iugoslavia:

1) La Comunità europea e la Slovenia ritengono fondamentale ripristinare, non appena lo consentirà la situazione politica ed economica, la cooperazione economica e commerciale tra gli Stati dell'ex Repubblica socialista federativa di Iugoslavia.

2) La Comunità è disposta a concedere il cumulo dell'origine agli Stati dell'ex Repubblica socialista federativa di Iugoslavia che avranno ripristinato la normale cooperazione economica e commerciale non appena si sarà avviata la cooperazione amministrativa necessaria per il buon funzionamento del cumulo.

3) Considerato quanto precede, la Slovenia si dichiara disposta ad intavolare quanto prima negoziati per avviare la cooperazione con gli altri Stati dell'ex Repubblica socialista federativa di Iugoslavia.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 36

Le parti convengono che, ai fini dell'accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende in particolare i diritti d'autore, ivi compresi quelli relativi ai programmi informatici e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, i marchi commerciali e i marchi di servizi, le topografie di circuiti integrati e la protezione dalla concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, nonché la protezione delle informazioni riservate attinenti a conoscenze specialistiche.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 37

In base agli impegni internazionali le parti adotteranno le misure necessarie per attuare, anteriormente al 1° luglio 1998, la raccomandazione adottata dal Consiglio di cooperazione doganale il 16 giugno 1960.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 45

a) Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, le parti convengono che i «casi di particolare urgenza» di cui all'articolo 45 si riferiscono ai casi di violazione effettiva dell'accordo ad opera di una delle parti. La violazione effettiva dell'accordo consiste:

- nella denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale;

- nell'inosservanza degli elementi essenziali dell'accordo di cui all'articolo 1.

b) Le parti convengono che le «misure appropriate» di cui all'articolo 45 sono misure adottate in base al diritto internazionale. Qualora una parte adotti una misura in un caso di particolare urgenza a norma dell'articolo 45, l'altra parte può avvalersi della procedura di risoluzione delle controversie.

Dichiarazione comune relativa al periodo transitorio per il rilascio o la compilazione dei documenti relativi alla prova dell'origine nel quadro dell'accordo di cooperazione

1. Fino al 31 dicembre 1997, le competenti autorità doganali della Comunità e della Slovenia accettano come documenti validi per la prova di origine di cui al protocollo n. 4:

i) i certificati di circolazione EUR.1 a lungo termine, rilasciati nell'ambito del presente accordo, timbrati per convalida dal competente ufficio doganale del paese di esportazione;

ii) i certificati di circolazione EUR.1, timbrati per convalida dal competente ufficio doganale del paese di esportazione;

iii) i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati nell'ambito del presente accordo, timbrati per convalida da un esportatore autorizzato con un timbro speciale approvato dal competente ufficio doganale del paese di esportazione;

iv) i formulari EUR.2 rilasciati nell'ambito del presente accordo.

2. Le competenti autorità della Comunità e della Slovenia accolgono le richieste di verifica a posteriori dei documenti di cui sopra per un periodo di due anni dopo la data della compilazione e del rilascio degli stessi. Tali verifiche vengono condotte secondo quanto stabilito nel titolo VI del protocollo n. 4 del presente accordo.

Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra

1. La Slovenia accetta come prodotti originari della Comunità a norma del protocollo n. 4 del presente accordo, i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.

2. Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino

1. La Slovenia accetta come prodotti originari della Comunità, a norma del protocollo n. 4 del presente accordo, i prodotti originari della Repubblica di San Marino.

2. Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

DICHIARAZIONI UNILATERALI

Dichiarazione unilaterale della Comunità

La Comunità sottolinea che, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, l'accordo interinale con la Repubblica di Slovenia non si applica ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità europea.

Dichiarazione unilaterale della Slovenia relativa all'articolo 36: Tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale

La Slovenia dichiara che:

1) aderirà alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale menzionate al paragrafo 2 della presente dichiarazione di cui gli Stati membri della Comunità sono parti o che gli Stati membri applicano de facto, in base alle corrispondenti disposizioni di dette convenzioni.

2) Il paragrafo 1 della presente dichiarazione riguarda le seguenti convenzioni multilaterali:

- Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);

- Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989);

- Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980);

- Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV, 1991) (Atto di Ginevra, 1991).

3) La Slovenia conferma l'importanza che annette agli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:

- Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);

- Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (Atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);

- Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979);

- Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984);

- Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi, 1971).

4) A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Slovenia concede alle società e ai cittadini della Comunità, per il riconoscimento e la tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai paesi terzi nel quadro di accordi bilaterali.