21996A1030(01)

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco che fissa, a partire dal 1º gennaio 1994, l'importo aggiuntivo da dedurre dal prelievo o dai dazi doganali, applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario del Marocco

Gazzetta ufficiale n. L 277 del 30/10/1996 pag. 0036 - 0037


ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE tra la Comunità europea e il Regno del Marocco che fissa, a partire dal 1° gennaio 1994, l'importo aggiuntivo da dedurre dal prelievo o dai dazi doganali, applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario del Marocco

Lettera n. 1

Bruxelles, addì 21 ottobre 1996

Sig. . . . . . .

l'allegato B dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco prevede che per l'olio d'oliva non trattato di cui alle sottovoci NC 1509 10 10, 1509 10 90 e 1510 00 10, l'importo da dedurre dal prelievo a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b) dell'accordo di cooperazione possa essere aumentato di un importo aggiuntivo in condizioni e secondo modalità identiche a quelle prescritte per l'applicazione delle succitate disposizioni, al fine di tener conto di taluni fattori e in funzione delle condizioni del mercato dell'olio d'oliva.

Mi pregio comunicarLe che, in base ai criteri previsti nel succitato allegato, la Comunità prenderà le misure necessarie affinché l'importo aggiuntivo da applicare durante il periodo 1° gennaio 1994-31 gennaio 1995 sia pari a 12,09 ecu per 100 kg e, per il periodo che inizia il 1° febbraio 1995, sia pari a 14,60 ecu per 100 kg.

Le sarei grato se volesse accusare ricezione della presente lettera e confermarmi l'accordo del governo del Suo paese sul contenuto della stessa.

Voglia accettare, Signor . . . . . ., l'espressione della mia profonda stima.

Per la Comunità europea

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Lettera n. 2

Bruxelles, addì 21 ottobre 1996

Signor . . . . . .

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

«L'allegato B dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco prevede che per l'olio d'oliva non trattato di cui alle sottovoci NC 1509 10 10, 1509 10 90 e 1510 00 10, l'importo da dedurre dal prelievo a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b) dell'accordo di cooperazione possa essere aumentato di un importo aggiuntivo in condizioni e secondo modalità identiche a quelle prescritte per l'applicazione delle succitate disposizioni, al fine di tener conto di taluni fattori e in funzione delle condizioni del mercato dell'olio d'oliva.

Mi pregio comunicarLe che, in base ai criteri previsti nel succitato allegato, la Comunità prenderà le misure necessarie affinché l'importo aggiuntivo da applicare durante il periodo 1° gennaio 1994-31 gennaio 1995 sia pari a 12,09 ecu per 100 kg e, per il periodo che inizia il 1° febbraio 1995, sia pari a 14,60 ecu per 100 kg.

Le sarei grato se volesse accusare ricezione della presente lettera e confermarmi l'accordo del governo del Suo paese sul contenuto della stessa.»

Le confermo l'accordo del Governo del mio paese su quanto precede.

Voglia accettare, Signor . . . . . ., l'espressione della mia profonda stima.

Per il Governo del Regno del Marocco

>RIFERIMENTO A UN FILM>