21996A0817(01)

96/493/CE: Accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali

Gazzetta ufficiale n. L 208 del 17/08/1996 pag. 0004 - 0023


ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 1994 SUI LEGNI TROPICALI

NAZIONI UNITE

New York e Ginevra, 1994

ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 1994 SUI LEGNI TROPICALI INDICE

Pagina

Preambolo . 7

Capitolo I - Finalità

Articolo

1. Finalità . 7

Capitolo II - Definizioni

2. Definizioni . 8

Capitolo III - Organizzazione e amministrazione

3. Sede e struttura dell'Organizzazione internazionale dei legni tropicali . 9

4. Membri dell'Organizzazione . 9

5. Partecipazione di organizzazioni intergovernative . 9

Capitolo IV - Consiglio internazionale dei legni tropicali

6. Composizione del Consiglio internazionale dei legni tropicali . 10

7. Poteri e funzioni del Consiglio . 10

8. Presidente e vicepresidente del Consiglio . 10

9. Sessioni del Consiglio . 10

10. Ripartizione dei voti . 10

11. Procedura di voto in seno al Consiglio . 11

12. Decisioni e raccomandazioni del Consiglio . 11

13. Quorum per il Consiglio . 11

14. Cooperazione e coordinamento con altre organizzazioni . 11

15. Ammissione di osservatori . 12

16. Direttore esecutivo e personale . 12

Capitolo V - Privilegi ed immunità

17. Privilegi ed immunità . 12

Capitolo VI - Disposizioni finanziarie

18. Conti finanziari . 13

19. Conto amministrativo . 13

20. Conto speciale . 13

21. Fondo per il partenariato di Bali . 14

22. Modi di pagamento . 15

23. Controllo e pubblicità dei conti . 15

Capitolo VII - Attività operative

24. Attività concernenti la politica generale dell'Organizzazione . 15

25. Attività relative ai progetti dell'Organizzazione . 15

26. Istituzione di comitati . 15

27. Funzioni dei comitati . 16

Capitolo VIII - Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base

28. Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base . 17

Capitolo IX - Statistiche, studi e informazione

29. Statistiche, studi e informazione . 18

30. Relazione ed esame annuali . 18

Capitolo X - Disposizioni varie

31. Ricorsi e controversie . 19

32. Obblighi generali dei membri . 19

33. Esoneri . 19

34. Misure differenziate e correttive e misure speciali . 19

35. Riesame . 19

36. Non discriminazione . 19

Capitolo XI - Disposizioni finali

37. Depositario . 20

38. Firma, ratifica, accettazione e approvazione . 20

39. Adesione . 20

40. Notifica di applicazione provvisoria . 20

41. Entrata in vigore . 20

42. Modifiche . 21

43. Denuncia . 21

44. Esclusione . 21

45. Liquidazione dei conti dei membri nei casi di denuncia, esclusione o mancata accettazione di una modifica . 21

46. Durata, proroga e risoluzione dell'accordo . 21

47. Riserve . 22

48. Disposizioni supplementari e transitorie . 22

Allegati

A. Elenco dei paesi produttori dotati di risorse forestali tropicali e/o esportatori netti di legni tropicali in termini di volume, e ripartizione dei voti a norma dell'articolo 41 . 23

B. Elenco dei paesi consumatori e ripartizione dei voti a norma dell'articolo 41 . 23

PREAMBOLO

LE PARTI CONTRAENTI DEL PRESENTE ACCORDO,

RICHIAMANDOSI alla dichiarazione e al programma d'azione concernente l'instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale, al programma integrato per i prodotti di base, al testo intitolato «Nuova compartecipazione per lo sviluppo: l'impegno di Cartagena» e ai pertinenti obiettivi dello «Spirito di Cartagena»,

RICHIAMANDOSI all'accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali e RICONOSCENDO il lavoro dell'Organizzazione internazionale dei legni tropicali, nonché i risultati da essa conseguiti dalla sua istituzione, che comprendono una strategia volta al commercio internazionale dei legni tropicali provenienti da fonti gestite in modo sostenibile,

RICHIAMANDOSI INOLTRE alla dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, alla dichiarazione di principio, non vincolante sotto il profilo giuridico ma facente testo, per un consenso mondiale sulla gestione, la conservazione e lo sfruttamento ecologicamente sostenibile di tutti i tipi di foreste, nonché ai capitoli pertinenti dell'agenda 21 adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992, alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico e alla convenzione sulla biodiversità,

RICONOSCENDO l'importanza del legno d'opera per l'economia dei paesi che possiedono foreste produttrici di tale legno,

RICONOSCENDO INOLTRE la necessità di favorire ed applicare direttive e criteri comparabili e adeguati per la gestione, la conservazione e lo sfruttamento ecologicamente sostenibile di tutti i tipi di foreste produttrici di legno d'opera,

TENENDO CONTO delle relazioni tra il commercio dei legni tropicali e il mercato internazionale del legno, nonché dell'esigenza di collocarsi in una prospettiva globale per rendere più trasparente il mercato internazionale del legno,

TENENDO CONTO dell'impegno assunto da tutti i membri a Bali (Indonesia) nel maggio 1990, affinché le esportazioni di prodotti derivati dai legni tropicali provengano, da qui al 2000, da fonti gestite in modo sostenibile e RICONOSCENDO il principio 10 della dichiarazione di principio, non vincolante sotto il profilo giuridico ma facente testo, per un consenso mondiale sulla gestione, la conservazione e lo sfruttamento ecologicamente sostenibile di tutti i tipi di foreste, che afferma la necessità di fornire ai paesi in via di sviluppo risorse finanziarie nuove e supplementari per consentire loro di gestire, conservare e sfruttare in modo ecologicamente sostenibile le loro risorse forestali, segnatamente attraverso l'imboschimento e il rimboschimento, e di lottare contro il disboscamento e la degradazione delle foreste e dei terreni,

TENENDO CONTO altresì della dichiarazione con la quale i membri consumatori firmatari dell'accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali si sono impegnati a Ginevra, il 21 gennaio 1994, nell'ambito della quarta sessione della Conferenza delle Nazioni Unite incaricata di negoziare un accordo che dovrà succedere all'accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali, a mantenere o a realizzare entro il 2000 una gestione sostenibile delle rispettive foreste,

DESIDEROSE di potenziare la cooperazione internazionale ed elaborare congiuntamente politiche per trovare una soluzione ai problemi inerenti all'economia dei legni tropicali,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPITOLO I FINALITÀ

Articolo 1 Finalità

Riconoscendo la sovranità dei membri sulle loro risorse naturali, quale definita nel principio 1 a) della dichiarazione di principio, non vincolante sotto il profilo giuridico ma facente testo, per un consenso mondiale sulla gestione, la conservazione e lo sfruttamento ecologicamente sostenibile di tutti i tipi di foreste, l'accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali (in appresso denominato «il presente accordo») persegue i seguenti obiettivi:

a) offrire una sede adeguata per le consultazioni, la cooperazione internazionale e l'elaborazione di politiche tra tutti i membri per quanto riguarda tutti gli aspetti pertinenti dell'economia mondiale del legno;

b) offrire un quadro per le consultazioni onde favorire pratiche non discriminatorie nel commercio del legno;

c) contribuire allo sviluppo sostenibile;

d) aiutare i membri a realizzare una strategia volta a garantire che, entro il 2000, le esportazioni di legno e di prodotti derivati dai legni tropicali provengano da fonti gestite in maniera sostenibile;

e) favorire l'espansione e la diversificazione del commercio internazionale dei legni tropicali provenienti da fonti rinnovabili attraverso il miglioramento strutturale dei mercati internazionali, tenendo conto dell'incremento a lungo termine del consumo, della continuità degli approvvigionamenti e, nel contempo, di prezzi che rispecchino i costi della gestione sostenibile delle foreste e che siano remunerativi ed equi per i membri, nonché di un migliore accesso ai mercati;

f) promuovere e sostenere la ricerca e lo sviluppo per migliorare la gestione delle foreste e l'impiego efficace del legno, nonché per rafforzare la capacità di conservare e favorire altri valori della foresta nelle foreste tropicali produttrici di legno d'opera;

g) sviluppare e agevolare meccanismi volti ad apportare le risorse finanziarie nuove e supplementari e le competenze tecniche necessarie per consentire ai membri produttori di conseguire gli obiettivi del presente accordo;

h) migliorare le informazioni inerenti al mercato per garantire una maggiore trasparenza del mercato internazionale del legno, segnatamente attraverso la raccolta e la diffusione di dati relativi al commercio, compresi quelli relativi alle essenze commercializzate;

i) favorire un'accentuata trasformazione dei legni tropicali provenienti da fonti rinnovabili nei paesi membri produttori al fine di promuoverne l'industrializzazione e di accrescerne le possibilità di occupazione e i proventi d'esportazione;

j) incoraggiare i membri a sostenere e a sviluppare attività di rimboschimento con legni d'opera tropicali e di gestione forestale, nonché il riassestamento dei terreni forestali degradati, tenendo debitamente conto degli interessi delle comunità locali che dipendono dalle risorse forestali;

k) migliorare la commercializzazione e la distribuzione dei legni tropicali provenienti da fonti gestite in modo sostenibile;

l) incoraggiare i membri ad elaborare politiche nazionali volte a garantire l'impiego e la conservazione sostenibili delle foreste produttrici di legno d'opera e delle loro risorse genetiche, nonché a mantenere l'equilibrio ecologico delle regioni interessate, nell'ambito del commercio dei legni tropicali;

m) favorire l'accesso alla tecnologia e il trasferimento di tecnologie, nonché la cooperazione tecnica per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo, anche secondo modalità e condizioni favorevoli e preferenziali da concordare;

n) favorire lo scambio di informazioni sul mercato internazionale del legno.

CAPITOLO II DEFINIZIONI

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente accordo:

1. per «legni tropicali» si intende il legno tropicale ad uso industriale (legno d'opera), diverso da quello delle conifere, cresciuto o prodotto nei paesi situati tra il tropico del Cancro e il tropico del Capricorno. Il termine si applica al legno in tronchi, al legno segato, alle impiallacciature e al legno compensato. È compreso nella presente definizione anche il legno compensato contenente una parte di legno di conifere di origine tropicale;

2. per «trasformazione complementare» si intende la trasformazione del legno grezzo in prodotti primari, in prodotti semilavorati o in prodotti finiti, composti interamente o quasi di legni tropicali;

3. per «membro» si intendono un governo o una organizzazione intergovernativa di cui all'articolo 5, che abbiano acconsentito ad essere vincolati dal presente accordo, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia in vigore a titolo temporaneo o definitivo;

4. per «membro produttore» si intende qualsiasi paese dotato di foreste tropicali e/o esportatore netto di legni tropicali in termini di volume, purché sia menzionato nell'allegato A e sia parte del presente accordo, oppure qualsiasi paese non elencato nell'allegato A, dotato di foreste tropicali e/o esportatore netto di legni tropicali in termini di volume, che diventi parte del presente accordo e che il Consiglio, con il benestare di detto paese, dichiari membro produttore;

5. per «membro consumatore» si intende qualsiasi paese citato all'allegato B che diventi parte del presente accordo oppure qualsiasi paese non citato all'allegato B che diventi parte del presente accordo e che il Consiglio, con il benestare di detto paese, dichiari membro consumatore;

6. per «Organizzazione» si intende l'Organizzazione internazionale dei legni tropicali, istituita a norma dell'articolo 3;

7. per «Consiglio» si intende il Consiglio internazionale dei legni tropicali, istituito a norma dell'articolo 6;

8. per «voto speciale» si intende un voto che richiede almeno i due terzi dei suffragi espressi dai membri produttori presenti e votanti e almeno il 60 % dei suffragi espressi dai membri consumatori presenti e votanti, conteggiati separatamente, sempre che detti suffragi siano espressi da almeno la metà dei membri produttori presenti e votanti e da almeno la metà dei membri consumatori presenti e votanti;

9. per «voto a maggioranza semplice ripartita» si intende un voto per il quale si richiede almeno la metà più uno dei suffragi espressi dai membri produttori presenti e votanti e almeno la metà più uno dei suffragi espressi dai membri consumatori presenti e votanti, conteggiati separatamente;

10. per «esercizio» si intende il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre inclusi;

11. per «monete utilizzabili liberamente» si intendono il marco tedesco, il dollaro statunitense, il franco francese, la lira sterlina, lo yen e qualsiasi altra moneta eventualmente designata da un'organizzazione monetaria internazionale competente come mezzo di pagamento di uso corrente nelle transazioni internazionali e diffusamente negoziata nelle principali borse valori.

CAPITOLO III ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Articolo 3 Sede e struttura dell'Organizzazione internazionale dei legni tropicali

1. L'Organizzazione internazionale dei legni tropicali, istituita mediante l'accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali, continua a far applicare le disposizioni del presente accordo e a sorvegliarne il funzionamento.

2. L'Organizzazione esercita le proprie funzioni tramite il Consiglio internazionale, istituito a norma dell'articolo 6, tramite i comitati e gli altri organi ausiliari di cui all'articolo 26, nonché tramite il direttore esecutivo e il personale.

3. L'Organizzazione ha sede a Yokohama, a meno che il Consiglio non disponga altrimenti con voto speciale.

4. La sede dell'Organizzazione è comunque situata sul territorio di un membro.

Articolo 4 Membri dell'Organizzazione

Sono istituite due categorie di membri dell'Organizzazione:

a) i membri produttori; e

b) i membri consumatori.

Articolo 5 Partecipazione di organizzazioni intergovernative

1. Qualsiasi riferimento a «governi» contenuto nel presente accordo vale altresì per la Comunità europea e per qualsiasi altra organizzazione intergovernativa cui siano attribuite responsabilità ai fini del negoziato, della conclusione e dell'applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi sui prodotti di base. Pertanto, qualsiasi menzione, nel presente accordo, della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione, della notifica di applicazione a titolo provvisorio oppure dell'adesione è da considerarsi, nel caso di dette organizzazioni intergovernative, comprensiva della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione, della notifica di applicazione a titolo temporaneo o dell'adesione da parte di dette organizzazioni intergovernative.

2. Nelle votazioni su questioni di loro competenza, dette organizzazioni intergovernative dispongono di un numero di voti pari al totale dei voti che possono essere assegnati ai rispettivi Stati membri a norma dell'articolo 10. In tali casi gli Stati membri di dette organizzazioni intergovernative non sono autorizzati ad esercitare singolarmente il diritto di voto.

CAPITOLO IV CONSIGLIO INTERNAZIONALE DEI LEGNI TROPICALI

Articolo 6 Composizione del Consiglio internazionale dei legni tropicali

1. L'autorità suprema dell'Organizzazione è rappresentata dal Consiglio internazionale dei legni tropicali, costituito da tutti i membri dell'Organizzazione.

2. Ciascun membro è rappresentato in seno al Consiglio da un rappresentante e può designare supplenti e consiglieri per partecipare alle sessioni del Consiglio.

3. Il supplente può essere autorizzato ad agire e a votare in nome del rappresentante in assenza di quest'ultimo o in circostanze speciali.

Articolo 7 Poteri e funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio esercita tutti i poteri e adempie tutte le funzioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente accordo oppure vigila sul loro adempimento.

2. Il Consiglio adotta con voto speciale i regolamenti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente accordo, segnatamente il regolamento interno, le norme di gestione finanziaria e lo statuto del personale dell'Organizzazione. Le norme di gestione finanziaria disciplinano in particolare le entrate e le uscite di fondi del conto amministrativo, del conto speciale e del fondo per il partenariato di Bali. Il Consiglio può predisporre nel proprio regolamento interno una procedura che gli consenta di deliberare su questioni specifiche senza doversi riunire.

3. Il Consiglio conserva la documentazione necessaria all'assolvimento delle sue funzioni a norma del presente accordo.

Articolo 8 Presidente e vicepresidente del Consiglio

1. Il Consiglio elegge, per ogni anno civile, il presidente ed il vicepresidente, i quali non sono retribuiti dall'Organizzazione.

2. Il presidente ed il vicepresidente sono eletti, l'uno tra i rappresentanti dei membri produttori, l'altro fra quelli dei membri consumatori. Le due categorie di membri si alternano annualmente alla presidenza e alla vicepresidenza, sempreché tale alternanza non impedisca la rielezione, in circostanze eccezionali, del presidente o del vicepresidente oppure di ambedue con voto speciale del Consiglio.

3. In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente. In caso di impedimento simultaneo e temporaneo del presidente e del vicepresidente, oppure in caso di impedimento dell'uno o dell'altro o di ambedue per il periodo rimanente del mandato, il Consiglio può eleggere nuovi titolari tra i rappresentanti dei membri produttori e/o tra i rappresentanti dei membri consumatori, a seconda dei casi, a titolo temporaneo oppure per il periodo rimanente del mandato del o dei predecessori.

Articolo 9 Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce di norma in sessione ordinaria almeno una volta l'anno.

2. Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria di propria iniziativa oppure su richiesta:

a) del direttore esecutivo, d'intesa con il presidente del Consiglio;

b) della maggioranza dei membri produttori o della maggioranza dei membri consumatori;

c) di un numero di membri che dispongano di almeno 500 voti.

3. Le sessioni del Consiglio si tengono presso la sede dell'Organizzazione, a meno che il Consiglio non disponga altrimenti con voto speciale. Se, su invito di un membro, il Consiglio si riunisce in un luogo diverso dalla sede dell'Organizzazione, le spese supplementari che ne derivano sono a carico di detto membro.

4. Il direttore esecutivo informa i membri di ogni sessione, comunicando loro l'ordine del giorno, con almeno sei settimane di anticipo, salvo in casi urgenti, per i quali il preavviso deve essere dato con almeno sette giorni di anticipo.

Articolo 10 Ripartizione dei voti

1. I membri produttori dispongono complessivamente di 1 000 voti ed i membri consumatori dispongono complessivamente di 1 000 voti.

2. I voti dei membri produttori sono ripartiti come segue:

a) 400 voti sono ripartiti in parti eguali fra le tre regioni produttrici: Africa, America latina e Asia-Pacifico. I voti assegnati a ciascuna di queste regioni sono quindi ripartiti in parti eguali tra i membri produttori della stessa regione;

b) 300 voti sono ripartiti tra i membri produttori in funzione delle parti rispettive di risorse complessive di foreste tropicali rispetto all'insieme dei membri produttori;

c) 300 voti sono ripartiti tra i membri produttori proporzionalmente al valore medio delle loro esportazioni nette di legni tropicali durante l'ultimo triennio per il quale siano disponibili cifre definitive.

3. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, i voti complessivamente assegnati ai membri produttori della regione Africa e calcolati in conformità del paragrafo 2 del presente articolo sono ripartiti in parti eguali fra tutti i membri produttori di detta regione. I voti eventualmente rimanenti sono assegnati ad un membro produttore della regione Africa: il primo voto al membro produttore che detiene il maggior numero di voti calcolati a norma del paragrafo 2 del presente articolo, il secondo al membro produttore che occupa il secondo posto per numero di voti, e così di seguito fino a quando siano stati ripartiti tutti i voti rimanenti.

4. Al fine della ripartizione dei voti in conformità del paragrafo 2, lettera b) del presente articolo, per «risorse delle foreste tropicali» si intendono le formazioni forestali a fogliame denso e produttive, quali sono definite dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

5. I voti dei membri consumatori sono ripartiti come segue: ogni membro consumatore dispone di 10 voti di base; i voti rimanenti sono ripartiti tra i membri consumatori proporzionalmente al volume medio delle loro importazioni nette di legni tropicali nel corso del triennio che comincia quattro anni civili prima della ripartizione dei voti.

6. All'inizio della prima sessione di ciascun esercizio, il Consiglio procede alla ripartizione dei voti in conformità delle disposizioni del presente articolo. La ripartizione così effettuata resta valida per il periodo rimanente dell'esercizio, fatte salve le disposizioni del paragrafo 7 del presente articolo.

7. In caso di cambiamenti nella composizione dell'Organizzazione, oppure quando il diritto di voto di un membro è sospeso o ripristinato a norma di una disposizione del presente accordo, il Consiglio procede ad una nuova ripartizione dei voti all'interno della categoria o delle categorie di membri in causa, in conformità delle disposizioni del presente articolo. Allo stesso momento, il Consiglio fissa altresì la data in cui ha effetto la nuova ripartizione dei voti.

8. Non è ammesso il frazionamento dei voti.

Articolo 11 Procedura di voto in seno al Consiglio

1. In sede di votazione, ciascun membro ha diritto di esprimere il numero di voti ad esso assegnato, ma nessun membro ha diritto di dividere i propri voti. Tuttavia, i membri autorizzati ad esprimere dei voti a norma del paragrafo 2 del presente articolo possono esprimerli in senso diverso rispetto ai propri.

2. Con notifica scritta indirizzata al presidente del Consiglio qualsiasi membro produttore può autorizzare sotto la propria responsabilità, qualsiasi altro membro produttore, e qualsiasi membro consumatore può autorizzare, sotto la propria responsabilità, qualsiasi altro membro consumatore a rappresentare i propri interessi ed a utilizzare i propri voti in qualsivoglia seduta del Consiglio.

3. I voti del membro che si astiene sono da considerarsi non espressi.

Articolo 12 Decisioni e raccomandazioni del Consiglio

1. Il Consiglio si adopera affinché tutte le decisioni e raccomandazioni siano adottate per «consensus». Se il «consensus» non può essere raggiunto, tutte le decisioni e raccomandazioni del Consiglio sono adottate con voto a maggioranza semplice ripartita, salvo i casi per cui il presente accordo prevede un voto speciale.

2. Quando un membro si avvale del disposto dell'articolo 11, paragrafo 2, e i suoi voti sono espressi in una seduta del Consiglio, tale membro è considerato presente e votante agli effetti del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 13 Quorum per il Consiglio

1. Per qualsiasi seduta del Consiglio si richiede un quorum pari alla maggioranza dei membri presenti di ciascuna categoria di cui all'articolo 4, a condizione che essi detengano almeno i due terzi del totale dei voti della categoria cui appartengono.

2. Se il quorum, quale è definito al paragrafo 1 del presente articolo, non è raggiunto né il giorno fissato per la seduta né l'indomani, basta, perché sussista il quorum nei giorni successivi della sessione, che sia presente la maggioranza dei membri di ciascuna categoria di cui all'articolo 4, a condizione che i membri presenti detengano la maggioranza del totale dei voti della categoria cui appartengono.

3. Qualsiasi membro rappresentato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, è considerato presente.

Articolo 14 Cooperazione e coordinamento con le altre organizzazioni

1. Il Consiglio prende tutte le misure opportune per favorire le consultazioni e la cooperazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e i suoi organismi, in particolare la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) e la Commissione per lo sviluppo sostenibile (CSS), le organizzazioni intergovernative, in particolare l'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) e la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), nonché le organizzazioni non governative.

2. Per quanto possibile, l'Organizzazione si avvale delle strutture, dei servizi e delle conoscenze specifiche delle organizzazioni intergovernative, governative e non governative esistenti, in modo da evitare, ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente accordo, l'inutile sovrapporsi di iniziative identiche, e rafforzare al tempo stesso la complementarità e l'efficacia delle loro attività.

Articolo 15 Ammissione di osservatori

Il Consiglio può invitare qualsiasi governo non membro, o qualsiasi organizzazione di cui agli articoli 14, 20 e 29, interessati alle attività dell'Organizzazione ad assistere in veste di osservatori a qualsiasi riunione del Consiglio.

Articolo 16 Direttore esecutivo e personale

1. Il Consiglio nomina, con voto speciale, il direttore esecutivo.

2. Le modalità e le condizioni inerenti alla nomina del direttore esecutivo sono determinate dal Consiglio.

3. Il direttore esecutivo è il funzionario di grado più elevato dell'Organizzazione ed è responsabile di fronte al Consiglio dell'amministrazione e del funzionamento del presente accordo secondo le decisioni del Consiglio.

4. Il direttore esecutivo nomina il personale secondo lo statuto deliberato dal Consiglio. Il Consiglio stabilisce, con voto speciale, l'organico del personale dirigente e del personale della categoria degli amministratori che il direttore esecutivo è autorizzato a nominare. Qualsiasi modifica dell'organico è decisa dal Consiglio con voto speciale. Il personale dell'Organizzazione è responsabile nei confronti del direttore esecutivo.

5. Né il direttore esecutivo né alcun membro del personale possono avere interessi finanziari nell'industria o nel commercio dei legni, oppure in attività commerciali connesse.

6. Nell'esercizio delle loro funzioni, il direttore esecutivo e gli altri membri del personale non chiedono né accettano istruzioni da nessun membro o autorità esterna all'Organizzazione. Evitano qualsiasi azione che possa incidere negativamente sul loro status di funzionari internazionali, responsabili di fronte al Consiglio. Ciascun membro dell'Organizzazione rispetta il carattere esclusivamente internazionale delle responsabilità del direttore esecutivo e degli altri membri del personale, senza cercare di influenzarli nell'esercizio delle loro responsabilità.

CAPITOLO V PRIVILEGI E IMMUNITÀ

Articolo 17 Privilegi e immunità

1. L'Organizzazione è dotata di personalità giuridica. In particolare, essa può contrattare, acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

2. Lo statuto, i privilegi e le immunità dell'Organizzazione, del direttore esecutivo, del personale e degli esperti, nonché dei rappresentanti dei membri durante la loro permanenza sul territorio giapponese, continuano ad essere disciplinati dall'accordo di sede tra il governo giapponese e l'Organizzazione internazionale dei legni tropicali, firmato a Tokio il 27 febbraio 1988, tenuto conto degli emendamenti eventualmente necessari ai fini di una corretta applicazione del presente accordo.

3. L'Organizzazione può altresì concludere, con uno o più paesi, accordi, che devono essere approvati dal Consiglio, in merito ai poteri, ai privilegi e alle immunità necessari ai fini di una corretta applicazione del presente accordo.

4. Qualora la sede dell'Organizzazione sia trasferita in un altro paese, quest'ultimo concluderà con l'Organizzazione, non appena possibile, un accordo di sede, che dovrà essere approvato dal Consiglio. In attesa della conclusione di tale accordo, l'Organizzazione chiede al governo ospite l'esonero fiscale, nei limiti consentiti dalla legge nazionale, per gli emolumenti corrisposti dall'Organizzazione al personale nonché per gli averi, redditi e altri beni dell'Organizzazione stessa.

5. L'accordo di sede è indipendente dal presente accordo. Esso tuttavia si estingue:

a) mediante accordo tra il governo ospite e l'Organizzazione;

b) se la sede dell'Organizzazione viene trasferita al di fuori del territorio dello Stato ospite o

c) se l'Organizzazione cessa di esistere.

CAPITOLO VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 18 Conti finanziari

1. Sono istituiti:

a) il conto amministrativo;

b) il conto speciale;

c) il fondo per il partenariato di Bali e

d) qualsiasi altro conto il Consiglio ritenga appropriato e necessario.

2. Il direttore esecutivo è responsabile della gestione di tali conti e il Consiglio fissa le disposizioni necessarie nelle regole di gestione finanziaria dell'Organizzazione.

Articolo 19 Conto amministrativo

1. Le spese di amministrazione inerenti al presente accordo sono imputate sul conto amministrativo e sono coperte dai contributi annui versati dai membri, secondo le rispettive procedure costituzionali o istituzionali, e calcolati a norma dei paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo.

2. Le spese delle delegazioni in seno al Consiglio, ai comitati e a qualsiasi altro organo ausiliario del Consiglio di cui all'articolo 26 sono a carico dei membri interessati. Quando un membro richiede servizi particolari all'Organizzazione, il Consiglio invita tale membro ad assumerne le spese.

3. Prima della chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio adotta il bilancio amministrativo dell'Organizzazione per l'esercizio successivo e fissa il contributo di ciascun membro a tale bilancio.

4. Per ciascun esercizio, il contributo dei singoli membri al bilancio amministrativo è proporzionale al rapporto esistente, al momento dell'adozione del bilancio amministrativo di detto esercizio, tra il numero di voti del membro di cui trattasi e il totale dei voti dell'insieme dei membri. Ai fini della determinazione dei contributi, i voti di ciascun membro sono contati senza tener conto della sospensione dei diritti di voto di un determinato membro, né della nuova ripartizione dei voti che ne risulta.

5. Il Consiglio stabilisce il contributo iniziale dei membri che aderiscono all'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente accordo in funzione del numero di voti assegnati al membro in questione e in funzione della parte non trascorsa dell'esercizio in corso, pur restando invariati i contributi richiesti agli altri membri per l'esercizio in corso.

6. I contributi ai bilanci amministrativi sono esigibili il primo giorno di ciascun esercizio. I contributi dei membri per l'esercizio nel corso del quale essi diventano membri dell'Organizzazione sono esigibili alla data in cui diventano membri.

7. Se un membro non ha versato integralmente il proprio contributo al bilancio amministrativo nei quattro mesi successivi alla data in cui esso è esigibile ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo, il direttore esecutivo ne sollecita il pagamento al più presto possibile. Se tale membro non ha ancora versato il proprio contributo nei due mesi successivi a tale sollecito, esso è pregato di indicare i motivi per cui non ha potuto effettuare il pagamento. Se il contributo non risulta ancora versato sette mesi dopo la data in cui è esigibile, i suoi diritti di voto sono sospesi fino al versamento integrale del contributo, a meno che il Consiglio, con voto speciale, non decida altrimenti. Se invece un membro ha versato integralmente il proprio contributo al bilancio amministrativo nei quattro mesi successivi alla data in cui esso è esigibile a norma del paragrafo 6 del presente articolo, tale membro beneficia di una riduzione del contributo secondo le modalità fissate dal Consiglio nelle norme di gestione finanziaria dell'Organizzazione.

8. Il membro i cui diritti siano stati sospesi in applicazione del paragrafo 7 del presente articolo è comunque tenuto a versare il proprio contributo.

Articolo 20 Conto speciale

1. Sono istituiti due sottoconti del conto speciale:

a) il sottoconto «attività preliminari ai progetti» e

b) il sottoconto «progetti».

2. Le potenziali fonti di finanziamento del conto speciale sono:

a) il Fondo comune per i prodotti di base;

b) le istituzioni finanziarie regionali e internazionali;

c) i contributi volontari.

3. Le risorse del conto speciale sono utilizzate unicamente per progetti già approvati o per attività preliminari ai progetti.

4. Se i progetti sono in seguito approvati e finanziati, tutte le spese iscritte nel sottoconto «attività preliminari ai progetti» sono rimborsate imputandole al sottoconto «progetti». Se, nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio non ha ricevuto i fondi per il sottoconto «attività preliminari ai progetti», esso riesamina la situazione e prende le decisioni del caso.

5. Tutti i proventi relativi a progetti o a loro attività preliminari chiaramente imputabili sono accreditati sul conto speciale. Tutte le spese relative a tali progetti o attività preliminari, compresi gli emolumenti e le spese di viaggio di consulenti ed esperti, vanno imputate sul conto speciale.

6. Il Consiglio determina, con voto speciale, le condizioni e le modalità alle quali, al momento opportuno e nei casi appropriati, esso patrocina progetti finanziabili mediante mutui, qualora uno o più membri abbiano volontariamente assunto tutti gli obblighi e responsabilità ad essi inerenti. L'Organizzazione non assume alcun obbligo per tali mutui.

7. Il Consiglio può designare e patrocinare qualsiasi ente, compreso un membro o un gruppo di membri, previo accordo di quest'ultima, affinché riceva mutui per il finanziamento di progetti già approvati e assuma tutti i conseguenti obblighi, fermo restando che l'Organizzazione si riserva il diritto di controllare l'impiego delle risorse e di seguire l'esecuzione dei progetti così finanziati. Tuttavia, l'Organizzazione non è responsabile delle garanzie fornite volontariamente da un qualsiasi membro o da altri enti.

8. L'appartenenza all'Organizzazione non comporta alcuna responsabilità per i membri quanto agli obblighi inerenti a mutui contratti o concessi da altri membri o enti in relazione ad altri progetti.

9. Il Consiglio può accettare i contributi eventualmente offerti volontariamente all'Organizzazione, senza destinazione specifica. Tali contributi possono essere utilizzati per attività preliminari ai progetti e per progetti già approvati.

10. Il direttore esecutivo si adopera per reperire, alle condizioni e secondo le modalità che il Consiglio può stabilire, un finanziamento adeguato e sicuro per i progetti e le attività preliminari approvati dal Consiglio.

11. I contributi versati per determinati progetti già approvati sono utilizzati unicamente per i progetti cui erano inizialmente destinati, a meno che il Consiglio non decida altrimenti, d'accordo con il contribuente. Una volta ultimato un progetto, l'Organizzazione restituisce a ciascun contribuente a progetti specifici l'eventuale saldo dei fondi in proporzione alla quota inizialmente versata da ciascuno per finanziare il progetto, a meno che il contribuente non decida altrimenti.

Articolo 21 Fondo per il partenariato di Bali

1. È istituito un Fondo per la gestione durevole delle foreste tropicali che producono legno d'opera, destinato ad aiutare i membri produttori a realizzare gli investimenti necessari per raggiungere l'obiettivo stabilito dalla lettera d) dell'articolo 1 del presente accordo.

2. Costituiscono il Fondo:

a) i contributi dei membri donatori;

b) il 50 % dei proventi delle attività relative al conto speciale;

c) risorse provenienti da altre fonti, private e pubbliche, che l'Organizzazione può accettare secondo le norme di gestione finanziaria.

3. Le risorse del Fondo sono stanziate dal Consiglio unicamente per progetti e attività preliminari che rispondono agli obiettivi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo e che sono stati approvati a norma dell'articolo 25.

4. Ai fini dello stanziamento delle risorse, il Consiglio tiene conto:

a) delle particolari esigenze dei membri per i quali il contributo del settore delle foreste e del legname all'economia è ridotto dall'esecuzione della strategia intesa a far sì che entro il 2000 le esportazioni di legno tropicale e di prodotti derivati provengano da fonti gestite in maniera sostenibile;

b) delle esigenze dei membri che dispongono di superfici forestali estese e che adottano programmi di conservazione delle foreste che producono legno d'opera.

5. Il Consiglio esamina ogni anno l'adeguatezza delle risorse di cui dispone il Fondo e si adopera al fine di ottenere le risorse supplementari di cui necessitano i membri produttori per conseguire le finalità del Fondo. La capacità dei membri di attuare la strategia di cui alla lettera a) del paragrafo 4 del presente articolo è infatti legata alla disponibilità di risorse.

6. Il Consiglio definisce le politiche e le norme di gestione finanziaria relative al funzionamento del Fondo, comprese le norme riguardanti la liquidazione dei conti alla fine o alla scadenza del presente accordo.

Articolo 22 Modi di pagamento

1. I contributi al conto amministrativo devono essere pagati in monete liberamente utilizzabili e non sono soggetti a restrizioni valutarie.

2. I contributi finanziari al conto speciale e al Fondo per il partenariato di Bali devono essere pagati in monete liberamente utilizzabili e non sono soggetti a restrizioni valutarie.

3. Il Consiglio può altresì accettare contributi al conto speciale o al Fondo per il partenariato di Bali sotto altre forme, ad esempio sotto forma di materiale o personale scientifico e tecnico, per rispondere alle esigenze dei progetti approvati.

Articolo 23 Controllo e pubblicità dei conti

1. Il Consiglio nomina revisori indipendenti incaricati di controllare i conti dell'Organizzazione.

2. I consuntivi del conto amministrativo, del conto speciale e del Fondo per il partenariato di Bali, controllati dai revisori indipendenti, sono messi a disposizione dei membri il più presto possibile dopo la chiusura di ciascun esercizio, ma non oltre sei mesi oltre tale data; il Consiglio li esamina ai fini della loro eventuale approvazione nella sessione successiva. Si procede quindi alla pubblicazione del prospetto riassuntivo dei conti e del bilancio verificati.

CAPITOLO VII ATTIVITÀ OPERATIVE

Articolo 24 Attività concernenti la politica generale dell'Organizzazione

Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, l'Organizzazione intraprende attività relative alla politica generale e ai progetti nei settori dell'informazione economica e di mercato, del rimboschimento, della gestione forestale e dell'industria forestale, operando in maniera equilibrata e integrando quanto più possibile i lavori attinenti alla politica generale e le attività relative ai progetti.

Articolo 25 Attività relative ai progetti dell'Organizzazione

1. Tenuto conto delle esigenze dei paesi in via di sviluppo, i membri possono presentare al Consiglio proposte di progetto e di attività preliminari concernenti la ricerca e lo sviluppo, l'informazione commerciale, la trasformazione più perfezionata e più intensiva nei paesi produttori, il rimboschimento e la gestione forestale. I progetti e le attività preliminari dovrebbero contribuire alla realizzazione di uno o più obiettivi del presente accordo.

2. Ai fini dell'approvazione dei progetti e delle attività preliminari, il Consiglio tiene conto dei seguenti elementi:

a) la loro pertinenza in rapporto agli obiettivi del presente accordo;

b) il loro impatto ecologico e sociale;

c) l'auspicabilità di mantenere un equilibrio geografico appropriato;

d) gli interessi e le caratteristiche di ciascuna delle regioni produttrici in via di sviluppo;

e) l'auspicabilità di una ripartizione equa delle risorse tra i settori citati al paragrafo 1 del presente articolo;

f) il livello di redditività;

g) la necessità di evitare una sovrapposizione delle iniziative.

3. Il Consiglio istituisce un programma e una serie di procedure per la presentazione, lo studio e la classificazione in ordine di priorità dei progetti e delle attività preliminari per i quali si richiede un finanziamento dell'Organizzazione, nonché per la loro esecuzione, per il controllo e per la valutazione. Il Consiglio si pronuncia sull'approvazione delle attività preliminari e dei progetti destinati ad essere finanziati o patrocinati secondo gli articoli 20 e 21.

4. Il direttore esecutivo può sospendere l'erogazione dei fondi dell'Organizzazione per un progetto o un'attività preliminare se tali fondi non sono utilizzati secondo la descrizione del progetto o in casi di abuso di fiducia, di sprechi, di negligenza o di cattiva gestione. Alla sessione successiva il direttore esecutivo presenta una relazione al Consiglio, che la esamina. Il Consiglio prende le decisioni del caso.

5. Il Consiglio può revocare, con voto speciale, il proprio patrocinio ad un determinato progetto o attività preliminare.

Articolo 26 Istituzione di comitati

1. Ai sensi del presente accordo sono istituiti i seguenti comitati quali organi permanenti dell'Organizzazione:

a) comitato per l'informazione economica e di mercato;

b) comitato per il rimboschimento e la gestione forestale;

c) comitato per l'industria forestale;

d) comitato finanziario e amministrativo.

2. Il Consiglio può istituire, con voto speciale, tutti gli altri comitati e organi ausiliari che ritenga utili e necessari.

3. Tutti i membri possono far parte dei comitati. Il Consiglio adotta il regolamento interno dei comitati.

4. I comitati e organi ausiliari di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono responsabili di fronte al Consiglio ed operano sotto la direzione generale dello stesso. Le riunioni dei comitati e degli organi ausiliari sono convocate dal Consiglio.

Articolo 27 Funzioni dei comitati

1. Il comitato per l'informazione economica e di mercato svolge le seguenti funzioni:

a) verificare in forma continuativa la disponibilità e la qualità delle statistiche e di altre informazioni necessarie all'Organizzazione;

b) analizzare i dati statistici e gli indicatori specifici adottati dal Consiglio per la sorveglianza del commercio internazionale del legno;

c) seguire in forma continuativa il mercato internazionale del legno, la situazione corrente e le prospettive a breve termine, sulla base dei dati di cui alla lettera b) e le altre informazioni pertinenti, incluse quelle sugli scambi che non rientrano nelle statistiche;

d) rivolgere raccomandazioni al Consiglio per quanto riguarda la necessità di intraprendere studi sui legni tropicali e la natura di tali studi, compresi i prezzi, l'elasticità dei mercati, i prodotti sostitutivi, la commercializzazione di nuovi prodotti e le prospettive a lungo termine del mercato internazionale dei legni d'opera tropicali, nonché seguire l'esecuzione degli studi richiesti dal Consiglio ed esaminarli;

e) assolvere tutti gli altri compiti ad esso assegnati dal Consiglio riguardo agli aspetti economici, tecnici e statistici dei legni tropicali;

f) favorire la cooperazione tecnica a favore dei paesi membri in via di sviluppo per migliorarne i servizi statistici pertinenti.

2. Il comitato per il rimboschimento e la gestione forestale svolge le seguenti funzioni:

a) promuovere la cooperazione tra i membri in quanto partner nello sviluppo delle attività forestali nei paesi membri, con particolare riguardo ai settori seguenti:

i) rimboschimento;

ii) ripristino;

iii) gestione forestale;

b) favorire l'intensificazione dell'assistenza tecnica e del trasferimento di tecnologie verso i paesi in via di sviluppo nei settori del rimboschimento e della gestione forestale;

c) seguire le attività in corso in tali settori; determinare ed esaminare gli eventuali problemi e le possibili soluzioni in collaborazione con le organizzazioni competenti;

d) esaminare regolarmente il futuro fabbisogno del commercio internazionale di legni tropicali d'opera ed elaborare di conseguenza le misure e i piani opportuni e fattibili nei settori del rimboschimento, del ripristino e della gestione forestale;

e) favorire, con il concorso delle organizzazioni competenti, il trasferimento di conoscenze in materia di rimboschimento e di gestione forestale;

f) coordinare e armonizzare tali attività con quelle svolte nel settore del rimboschimento e della gestione forestale da altre organizzazioni quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), la Banca mondiale, il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP), le banche regionali di sviluppo e altri organismi competenti.

3. Il comitato per l'industria forestale svolge le seguenti funzioni:

a) promuovere la cooperazione tra paesi membri cointeressati allo sviluppo delle attività di trasformazione esercitate nei paesi membri produttori, con particolare riguardo ai seguenti settori:

i) sviluppo di prodotti mediante trasferimento di tecnologie;

ii) valorizzazione delle risorse umane e formazione;

iii) normalizzazione della nomenclatura dei legni tropicali;

iv) armonizzazione delle specifiche relative ai prodotti trasformati;

v) incentivazione degli investimenti e delle imprese in compartecipazione;

vi) commercializzazione, inclusa la promozione delle essenze meno conosciute e meno utilizzate;

b) favorire lo scambio di informazioni per facilitare i mutamenti strutturali conseguenti ad attività di trasformazione più intensive e più perfezionate, nell'interesse di tutti i paesi membri e in particolare di quelli in via di sviluppo;

c) seguire le attività in corso nel settore, nonché individuare ed esaminare i problemi e le loro eventuali soluzioni, di concerto con le organizzazioni competenti;

d) incentivare la cooperazione tecnica per la trasformazione dei legni d'opera tropicali a beneficio dei paesi membri produttori.

4. Ai fini di uno svolgimento equilibrato delle attività dell'Organizzazione in materia di politica generale e di progetti, il comitato per l'informazione economica e di mercato, il comitato per il rimboschimento e la gestione forestale e il comitato per l'industria forestale sono investiti delle seguenti funzioni comuni:

a) fare in modo che le attività di valutazione iniziale e finale e di controllo dei progetti e delle attività preliminari siano svolte efficacemente;

b) rivolgere raccomandazioni al Consiglio in merito ai progetti e alle attività preliminari;

c) seguire l'esecuzione dei progetti e delle attività preliminari e provvedere alla raccolta e alla diffusione quanto più ampia possibile dei relativi risultati, a vantaggio di tutti i membri;

d) elaborare e proporre al Consiglio idee in materia di politica generale;

e) esaminare regolarmente i risultati delle attività relative ai progetti e alla politica generale e rivolgere raccomandazioni al Consiglio in merito al programma futuro dell'Organizzazione;

f) esaminare regolarmente le strategie, i criteri e i settori prioritari per l'elaborazione del programma e i lavori relativi ai progetti figuranti nel piano d'azione dell'Organizzazione, nonché rivolgere raccomandazioni al Consiglio in merito alle modifiche necessarie;

g) tenere in considerazione la necessità di rafforzare le capacità e valorizzare le risorse umane nei paesi membri;

h) svolgere tutti gli altri compiti loro affidati dal Consiglio in relazione agli obiettivi del presente accordo.

5. La ricerca e lo sviluppo costituiscono una funzione comune dei comitati di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

6. Il comitato finanziario e amministrativo svolge le seguenti funzioni:

a) esaminare le proposte relative al bilancio amministrativo e alle attività di gestione dell'Organizzazione, nonché rivolgere raccomandazioni al Consiglio in merito alla loro approvazione;

b) esaminare l'attivo dell'Organizzazione ai fini di una gestione prudente e per accertarsi che l'Organizzazione disponga di riserve sufficienti a svolgere il suo compito;

c) esaminare l'incidenza del programma di lavoro annuale dell'Organizzazione sul bilancio e le eventuali misure da prendere per garantire le risorse necessarie alla sua esecuzione, nonché rivolgere raccomandazioni a tal proposito al Consiglio;

d) rivolgere raccomandazioni al Consiglio in merito alla scelta di revisori dei conti indipendenti, ed esaminare i conti verificati;

e) rivolgere raccomandazioni al Consiglio in merito ad eventuali opportune modifiche del regolamento interno e delle regole di gestione finanziaria;

f) esaminare le entrate dell'Organizzazione e stabilire in quale misura esse possano costituire un limite all'attività del segretariato.

CAPITOLO VIII RELAZIONI CON IL FONDO COMUNE PER I PRODOTTI DI BASE

Articolo 28 Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base

L'Organizzazione si avvale pienamente delle agevolazioni del Fondo comune per i prodotti di base.

CAPITOLO IX STATISTICHE, STUDI E INFORMAZIONE

Articolo 29 Statistiche, studi e informazione

1. Il Consiglio stabilisce stretti rapporti con le organizzazioni intergovernative, governative e non governative competenti, al fine di favorire la disponibilità di dati e di informazioni recenti e attendibili sul commercio dei legni tropicali, nonché di dati relativi ai legni non tropicali e alla gestione sostenibile delle foreste produttrici di legno d'opera. L'Organizzazione, in collaborazione con le organizzazioni suddette, raccoglie, classifica e, se del caso, pubblica le statistiche a suo giudizio necessarie al funzionamento del presente accordo per quanto riguarda la produzione, l'offerta, il commercio, le scorte, il consumo e i prezzi di mercato dei legni, le risorse di legno d'opera e la gestione delle foreste produttrici di legno d'opera.

2. I membri comunicano, compatibilmente con le rispettive leggi nazionali ed entro un termine ragionevole, le statistiche e le informazioni sui legni tropicali, sul loro commercio e sulle attività intese a favorire una gestione sostenibile delle foreste produttrici di legno d'opera, nonché eventuali altre informazioni richieste dal Consiglio. Il Consiglio stabilisce il genere di informazioni da fornire in applicazione del presente paragrafo e le modalità della loro presentazione.

3. Il Consiglio commissiona periodicamente gli studi che ritiene necessari sulle tendenze e sui problemi a breve e a lungo termine dei mercati internazionali dei legni tropicali nonché sui progressi compiuti in materia di gestione sostenibile delle foreste produttrici di legno d'opera.

Articolo 30 Relazione ed esame annuali

1. Il Consiglio pubblica, nei sei mesi successivi alla fine di ogni anno civile, una relazione annuale sulle proprie attività, corredata di ogni altra informazione esso ritenga opportuna.

2. Il Consiglio esamina e valuta ogni anno:

a) la situazione internazionale del legno d'opera;

b) gli altri fattori, problemi ed aspetti pertinenti alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo.

3. L'esame si effettua sulla base dei seguenti elementi:

a) informazioni comunicate dai membri sulla produzione, il commercio, l'offerta, le scorte, il consumo e i prezzi nazionali dei legni d'opera;

b) altri dati statistici e indicatori specifici forniti dai membri su richiesta del Consiglio;

c) informazioni fornite dai membri sui progressi compiuti in direzione di una gestione sostenibile delle foreste produttrici di legno d'opera;

d) altre informazioni pertinenti ottenute dal Consiglio direttamente o tramite le competenti organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite e le organizzazioni intergovernative, governative o non governative.

4. Il Consiglio incoraggia lo scambio di vedute tra i paesi membri sui seguenti temi:

a) la situazione relativa alla gestione sostenibile delle foreste produttrici di legno d'opera e gli argomenti connessi nei paesi membri;

b) i flussi di risorse e le esigenze riguardanti gli obiettivi, i criteri e le linee direttrici fissati dall'Organizzazione.

5. Su richiesta, il Consiglio si impegna a rafforzare la capacità tecnica dei paesi membri, in particolare di quelli in via di sviluppo, di ottenere i dati necessari ad una diffusione equa delle informazioni, soprattutto mettendo a disposizione dei membri risorse per la formazione e agevolazioni.

6. I risultati degli esami sono esposti nei resoconti sulle delibere del Consiglio.

CAPITOLO X DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 31 Ricorsi e controversie

Tutti i ricorsi contro un membro per inadempimento degli obblighi ad esso imposti dal presente accordo e tutte le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono sottoposti alla decisione del Consiglio. Le decisioni del Consiglio in materia sono definitive e vincolanti.

Articolo 32 Obblighi generali dei membri

1. Durante il periodo di applicazione del presente accordo i membri si adoperano e cooperano al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi da esso previsti e di evitare qualsiasi azione ad esso contraria.

2. I membri si impegnano ad accettare ed applicare le decisioni prese dal Consiglio in virtù delle disposizioni del presente accordo e si astengono dall'applicare provvedimenti il cui effetto sarebbe di limitare o neutralizzare tali decisioni.

Articolo 33 Esoneri

1. In caso di situazioni eccezionali o motivi di forza maggiore non espressamente previsti dal presente accordo, il Consiglio può, con voto speciale, esonerare un membro da un obbligo prescritto dal presente accordo qualora detto membro fornisca motivazioni convincenti a giustificazione del mancato rispetto dell'obbligo in questione.

2. Il Consiglio, qualora conceda un esonero a un membro a norma del paragrafo 1 del presente articolo, ne precisa le modalità, le condizioni, la durata e i motivi.

Articolo 34 Misure differenziate e correttive e misure speciali

1. I membri in via di sviluppo importatori i cui interessi siano pregiudicati per effetto di misure prese in applicazione del presente accordo possono chiedere al Consiglio l'adozione di adeguate misure differenziate e correttive. Il Consiglio può prendere le misure adeguate a norma della sezione III, paragrafi 3 e 4 della risoluzione 93 (IV) della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo.

2. I membri che rientrano nella categoria dei paesi meno sviluppati secondo la definizione delle Nazioni Unite possono chiedere al Consiglio di beneficiare di misure speciali in conformità della sezione III, paragrafo 4 della risoluzione 93 (IV) e dei paragrafi 56 e 57 della Dichiarazione di Parigi e del programma d'azione per gli anni '90 in favore dei paesi meno sviluppati.

Articolo 35 Riesame

Il Consiglio riesamina il campo di applicazione del presente accordo dopo quattro anni dall'entrata in vigore.

Articolo 36 Non discriminazione

Nessuna disposizione del presente accordo autorizza il ricorso a misure tese a limitare o proibire il commercio internazionale del legno e dei prodotti da esso derivati, in particolare le importazioni e l'utilizzo del legno e dei prodotti da esso derivati.

CAPITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37 Depositario

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato depositario del presente accordo.

Articolo 38 Firma, ratifica, accettazione e approvazione

1. Il presente accordo può essere firmato dai governi invitati alla Conferenza delle Nazioni Unite per il negoziato di un accordo destinato a succedere all'accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali, presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, a partire dal 1° aprile 1994 fino al mese successivo alla data della sua entrata in vigore.

2. Qualsiasi governo di cui al paragrafo 1 del presente articolo può:

a) al momento della firma del presente accordo, dichiarare che con tale firma acconsente ad essere vincolato dal presente accordo (firma definitiva); ovvero

b) dopo aver firmato il presente accordo, ratificarlo, accettarlo o approvarlo depositando il relativo strumento presso il depositario.

Articolo 39 Adesione

1. I governi di tutti gli Stati possono aderire al presente accordo alle condizioni fissate dal Consiglio, comprendenti un termine ultimo per il deposito degli strumenti di adesione. Il Consiglio può tuttavia concedere una proroga ai governi che non siano in grado di aderire entro il termine fissato.

2. L'adesione avviene mediante deposito dello strumento di adesione presso il depositario.

Articolo 40 Notifica di applicazione provvisoria

I governi firmatari che intendono ratificare, accettare o approvare il presente accordo, o per i quali il Consiglio abbia fissato le condizioni di adesione, ma che non siano ancora in grado di depositare il proprio strumento, possono, in qualsiasi momento, notificare al depositario che applicheranno il presente accordo a titolo temporaneo, a decorrere dalla data di entrata in vigore, in conformità dell'articolo 41, oppure, qualora sia già in vigore, a partire da una data determinata.

Articolo 41 Entrata in vigore

1. Il presente accordo entra in vigore a titolo definitivo il 1° febbraio 1995 o ad una data successiva se 12 governi di paesi produttori, detentori di almeno il 55 % del totale dei voti assegnati secondo l'allegato A del presente accordo, e 16 governi di paesi consumatori, detentori di almeno il 70 % del totale dei voti assegnati secondo l'allegato B del presente accordo, hanno firmato definitivamente il presente accordo o lo hanno ratificato, accettato o approvato, oppure vi hanno aderito, a norma dell'articolo 38, paragrafo 2 o dell'articolo 39.

2. Se il presente accordo non entra in vigore a titolo definitivo il 1° febbraio 1995, esso entra in vigore a titolo temporaneo alla stessa data o ad una data successiva nei sei mesi (1) che seguono, se 10 governi di paesi produttori, detentori di almeno il 50 % del totale dei voti assegnati secondo l'allegato A del presente accordo, e 14 governi di paesi consumatori, detentori di almeno il 65 % del totale dei voti assegnati secondo l'allegato B del presente accordo, hanno firmato definitivamente il presente accordo o lo hanno ratificato, accettato o approvato, oppure vi hanno aderito, a norma dell'articolo 38, paragrafo 2 oppure hanno notificato al depositario, a norma dell'articolo 40, che applicheranno il presente accordo a titolo temporaneo.

3. Se entro il 1° settembre 1995 non ricorrono le condizioni per l'entrata in vigore previste al paragrafo 1 o al paragrafo 2 del presente articolo, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà i governi che hanno firmato definitivamente il presente accordo oppure lo hanno ratificato, accettato o approvato, a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, ovvero hanno notificato al depositario che applicheranno il presente accordo a titolo temporaneo, a riunirsi quanto prima per decidere se il presente accordo debba entrare in vigore a titolo temporaneo o definitivo, interamente o in parte. I governi che decidono di far entrare in vigore il presente accordo a titolo temporaneo nei loro reciproci rapporti possono riunirsi di tanto in tanto per riconsiderare la situazione e decidere se il presente accordo debba entrare in vigore a titolo definitivo.

4. Per qualsiasi governo che non abbia notificato al depositario, a norma dell'articolo 40, che applicherà il presente accordo a titolo temporaneo e che depositi il proprio strumento di ratifica, di approvazione o di adesione dopo l'entrata in vigore del presente accordo, quest'ultimo entra in vigore alla data di detto deposito.

5. Il direttore esecutivo dell'Organizzazione convocherà il Consiglio nel più breve tempo possibile dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 42 Modifiche

1. Il Consiglio può, con voto speciale, raccomandare ai membri una modifica del presente accordo.

2. Il Consiglio stabilisce la data entro la quale i membri devono notificare al depositario la loro accettazione della modifica.

3. La modifica entra in vigore 90 giorni dopo che il depositario ha ricevuto le notifiche di accettazione di membri che rappresentano almeno due terzi dei membri produttori e almeno il 75 % dei voti dei membri produttori, nonché le notifiche di membri che rappresentano almeno due terzi dei membri consumatori e almeno il 75 % dei voti dei membri consumatori.

4. Dopo che il depositario ha informato il Consiglio del fatto che ricorrono le condizioni richieste per l'entrata in vigore della modifica, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo relative alla data fissata dal Consiglio, qualsiasi membro può ancora notificare al depositario la propria accettazione della modifica, a condizione che detta notifica sia fatta prima dell'entrata in vigore della modifica.

5. Il membro che non abbia notificato l'accettazione di una modifica entro la data d'entrata in vigore della stessa cessa di far parte del presente accordo a decorrere da tale data, a meno che non abbia dimostrato al Consiglio di non avere potuto accettare la modifica nei tempi previsti a causa di difficoltà che hanno ostacolato l'espletamento della procedura costituzionale o istituzionale, e a meno che il Consiglio non decida di prorogare per detto membro il termine di accettazione. Il membro in questione non è vincolato dalla modifica fintantoché non ne avrà notificata l'accettazione.

6. Qualora non ricorrano le condizioni per l'entrata in vigore della modifica entro la data fissata dal Consiglio a norma del paragrafo 2 del presente articolo, la modifica si considera ritirata.

Articolo 43 Denuncia

1. Qualsiasi membro può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore dello stesso, mediante una notifica scritta al depositario. Il membro comunica al tempo stesso al Consiglio la propria denuncia.

2. La denuncia ha effetto 90 giorni dopo che il depositario ne ha ricevuto notifica.

3. La denuncia non esonera i membri dagli obblighi finanziari contratti nei confronti dell'Organizzazione.

Articolo 44 Esclusione

Ove il Consiglio ritenga che un membro non adempia gli obblighi ad esso incombenti in forza del presente accordo, e sia inoltre d'avviso che tale inadempimento intralci seriamente il funzionamento dello stesso, esso può, con voto speciale, escludere tale membro dal presente accordo. Il Consiglio ne dà immediata notifica al depositario. Il membro in questione cessa di far parte del presente accordo sei mesi dopo la data della decisione del Consiglio.

Articolo 45 Liquidazione dei conti dei membri nei casi di denuncia, esclusione o mancata accettazione di una modifica

1. Il Consiglio provvede alla liquidazione dei conti di un membro che cessi di far parte del presente accordo a causa:

a) della mancata accettazione di una modifica al presente accordo a norma dell'articolo 42;

b) del recesso dal presente accordo a norma dell'articolo 43; ovvero

c) dell'esclusione dal presente accordo a norma dell'articolo 44.

2. Il Consiglio trattiene tutti i contributi versati sul conto amministrativo, sul conto speciale o al Fondo per il partenariato di Bali dal membro che cessi di far parte del presente accordo.

3. Il membro che non faccia più parte del presente accordo non può avanzare diritti sul ricavato della liquidazione dell'Organizzazione, né su altri averi della stessa. Analogamente, ad esso non può essere imputata alcuna quota dell'eventuale passivo dell'Organizzazione alla scadenza del presente accordo.

Articolo 46 Durata, proroga e risoluzione dell'accordo

1. Il presente accordo resta in vigore per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore, a meno che il Consiglio non decida, con voto speciale, di prorogarlo, di rinegoziarlo o di risolverlo secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Il Consiglio può, con voto speciale, decidere di prorogare il presente accordo per due periodi di tre anni ciascuno.

3. Qualora, prima dello scadere del periodo di quattro anni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o prima del termine del periodo di proroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a seconda dei casi, un nuovo accordo, inteso a sostituire il presente accordo, sia stato negoziato ma non sia ancora entrato in vigore a titolo provvisorio o definitivo, il Consiglio può, con voto speciale, prorogare il presente accordo fino all'entrata in vigore a titolo provvisorio o definitivo del nuovo accordo.

4. Se un nuovo accordo è negoziato ed entra in vigore mentre il presente accordo è in corso di proroga in virtù del paragrafo 2 o del paragrafo 3 del presente articolo, il presente accordo, quale è stato prorogato, cessa di avere effetto al momento dell'entrata in vigore del nuovo accordo.

5. In qualsiasi momento il Consiglio può, con voto speciale, decidere di risolvere il presente accordo con effetto a partire dalla data di sua scelta.

6. Nonostante la risoluzione del presente accordo, il Consiglio resta in carica per un periodo non superiore a 18 mesi al fine di procedere alla liquidazione dell'Organizzazione, compresa la liquidazione dei conti e, fatte salve le decisioni pertinenti da prendere con voto speciale, conserva durante detto periodo i poteri e le funzioni necessari allo scopo.

7. Il Consiglio notifica al depositario qualsiasi decisione presa a norma del presente articolo.

Articolo 47 Riserve

Non può essere formulata alcuna riserva riguardo a qualsiasi disposizione del presente accordo.

Articolo 48 Disposizioni supplementari e transitorie

1. Il presente accordo sostituisce l'Accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali.

2. Tutte le disposizioni prese, in virtù dell'Accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali, dall'Organizzazione o da uno dei suoi organi o in loro nome, che sono in applicazione alla data di entrata in vigore del presente accordo e per le quali non è specificamente prevista la scadenza a tale data, continuano ad applicarsi, a meno che non siano modificate dalle disposizioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo, alle date indicate.

FATTO a Ginevra, il ventisei gennaio millenovecentonovantaquattro. I testi del presente accordo in lingua inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa fanno tutti egualmente fede.

(1) Anziché «sei mesi», leggasi «sette mesi» (cfr. verbale di rettifica dell'originale dell'accordo, redatto presso la sede dell'ONU, a Nuova York il 12 aprile 1995).

ALLEGATO A

ELENCO DEI PAESI PRODUTTORI DOTATI DI RISORSE FORESTALI TROPICALI E/O ESPORTATORI NETTI DI LEGNI TROPICALI IN TERMINI DI VOLUME, E RIPARTIZIONE DEI VOTI A NORMA DELL'ARTICOLO 41

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO B

ELENCO DEI PAESI CONSUMATORI E RIPARTIZIONE DEI VOTI A NORMA DELL'ARTICOLO 41

>SPAZIO PER TABELLA>