21996A0711(09)

Accordi amministrativi sul commercio di prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica del Perù - Note verbali

Gazzetta ufficiale n. L 173 del 11/07/1996 pag. 0034 - 0038


ACCORDI AMMINISTRATIVI sul commercio di prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica del Perù

NOTA VERBALE

La Direzione generale Relazioni esterne della Commissione delle Comunità europee presenta i suoi omaggi alla Missione della Repubblica del Perù presso le Comunità europee e si pregia far riferimento all'accordo sui prodotti tessili negoziato tra la Repubblica del Perù e la Comunità e applicato dal 1° gennaio 1987, prorogato dallo scambio di lettere applicato dal 1° gennaio 1992 e ulteriormente prorogato dallo scambio di lettere dell'8 dicembre 1992.

Per garantire un'applicazione agevole ed efficace dell'accordo sull'integrazione dei settori dei tessili e dell'abbigliamento nelle norme e discipline GATT, negoziato nell'ambito dell'Uruguay Round, la Commissione si pregia informare le autorità della Repubblica del Perù che intende notificare all'Organo di controllo dei tessili le disposizioni, contenute nell'elenco allegato, del suddetto accordo sui prodotti tessili come «accordi amministrativi» a norma dell'articolo 2, paragrafo 17 dell'accordo tessile dell'Uruguay Round.

La Direzione generale chiede alle Vostre autorità di confermare al più presto il loro accordo sui particolari di questa notifica.

La Direzione generale Relazioni esterne coglie l'occasione per rinnovare alla Missione della Repubblica del Perù presso le Comunità europee l'espressione della sua profonda stima.

Bruxelles, . . .

Disposizioni dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Perù sul commercio dei prodotti tessili, siglato a Bruxelles il 13 giugno 1986, modificato dall'accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Perù sul commercio dei prodotti tessili, siglato a Bruxelles l'8 dicembre 1992, che verranno notificate come accordi amministrativi a norma dell'articolo 2, paragrafo 17 dell'accordo sui tessili dell'Uruguay Round

>SPAZIO PER TABELLA>

NOTA VERBALE

La Missione del Perù presenta i suoi omaggi alla Direzione generale Relazioni economiche esterne della Commissione delle Comunità europee e si pregia fare riferimento alla sua nota 020825 del 22 dicembre 1993 scorso relativa alla notifica all'Organo di controllo dei tessili delle clausole amministrative dell'accordo bilaterale tessile tra il Perù e la Comunità europea, a norma dell'articolo 2, paragrafo 17 dell'accordo tessile dei negoziati del GATT nell'ambito dell'Uruguay Round.

A tal riguardo, in seguito ai contatti informali tra questa Missione e i servizi competenti della Direzione generale, la Missione del Perù desidera confermare l'accordo del governo peruviano circa la notifica delle clausole dell'accordo bilaterale tessile specificate in allegato.

La Missione del Perù coglie l'occasione per rinnovare alla Direzione generale Relazioni economiche esterne della Commissione europea l'espressione della sua profonda stima.

Bruxelles, . . .

ALLEGATO

Disposizioni dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Perù sul commercio dei prodotti tessili, siglato a Bruxelles il 13 giugno 1986, modificato dall'accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Perù sul commercio dei prodotti tessili, siglato a Bruxelles l'8 dicembre 1992, che verranno notificate come accordi amministrativi a norma dell'articolo 2, paragrafo 17 dell'accordo sui tessili dell'Uruguay Round

>SPAZIO PER TABELLA>

NOTA VERBALE

La Direzione generale Relazioni esterne della Commissione delle Comunità europee presenta i suoi omaggi alla Missione della Repubblica del Perù presso le Comunità europee e si pregia di fare riferimento alla nota verbale della Commissione europea del 22 dicembre 1993 (n. 020825) e alla nota verbale della Missione del Perù del 23 giugno 1994 (n. 7-7-M/45), relativa agli accordi amministrativi che si è deciso di notificare all'Organizzazione mondiale del commercio a norma dell'articolo 2, paragrafo 17 dell'accordo sui prodotti tessili e dell'abbigliamento.

La Direzione generale si pregia di confermare il suo accordo sull'elenco di disposizioni modificato dalla nota verbale della Missione del Perù del 23 giugno 1994 e notificherà l'elenco modificato all'Organizzazione mondiale del commercio non appena saranno state esplicate le procedure interne relative alla conclusione di tali accordi.

La Direzione generale Relazioni esterne coglie l'occasione per rinnovare alla Missione della Repubblica del Perù l'espressione della sua profonda stima.

Bruxelles, . . .