21996A0711(03)

Accordi amministrativi sul commercio di prodotti tessili tra la Comunità europea e Hong Kong - Verbale concordato

Gazzetta ufficiale n. L 173 del 11/07/1996 pag. 0008 - 0022


ACCORDI AMMINISTRATIVI sul commercio di prodotti tessili tra la Comunità europea e Hong Kong

VERBALE CONCORDATO

Durante le consultazioni svoltesi tra Hong Kong e la Comunità europea le due parti hanno convenuto che le pertinenti disposizioni dell'accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 2 ottobre 1986, modificato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato il 25 novembre 1994, elencate nell'allegato I del presente verbale concordato, costituiscono la base degli accordi amministrativi ritenuti necessari in relazione all'attuazione delle restrizioni sui prodotti tessili e l'abbigliamento tra la Comunità europea e Hong Kong. L'elenco di tali disposizioni figura nell'allegato I del presente verbale concordato.

Gli accordi amministrativi convenuti tra le due parti a norma dell'articolo 2, paragrafo 17 dell'accordo sui tessili e sull'abbigliamento (ATA) dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) al fine di attuare le restrizioni sui tessili e l'abbigliamento tra la Comunità europea e Hong Kong figurano quindi nell'allegato II del presente verbale concordato. Gli accordi amministrativi figuranti nell'allegato II sono definiti sulla base delle disposizioni elencate nell'allegato I del presente verbale concordato.

Per Hong Kong

Per la Comunità europea

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Articolo 1

Sistema di classificazione

La classificazione dei prodotti contemplati dai presenti accordi amministrativi si basa sulla nomenclatura della tariffa doganale comune della Comunità europea (in appresso «la Comunità») (in prosieguo denominata «nomenclatura combinata» o in forma abbreviata «NC») e sulle sue eventuali modifiche.

Articolo 2

Determinazione dell'origine dei prodotti

L'origine dei prodotti contemplati dai presenti accordi amministrativi viene determinata in base alle disposizioni vigenti nella Comunità e alle procedure per il controllo dei prodotti stabilite nel protocollo A.

Qualora vengano modificate le regole d'origine, la Comunità, con il consenso di Hong Kong, prende le misure appropriate per evitare qualsiasi eventuale conseguente diminuzione per Hong Kong della possibilità di usare i limiti quantitativi istituiti a norma dell'articolo 2 dell'ATA.

La Comunità assicurerà che tutte le modifiche alle regole d'origine continuino ad essere basate su criteri che non richiedano, ai fini del conferimento dell'origine, operazioni più complesse di quelle che costituiscono una trasformazione completa.

Articolo 3

Duplice controllo

Hong Kong conviene di contenere le proprie esportazioni verso la Comunità dei prodotti descritti nella notifica della Comunità all'Organo di controllo dei tessili (OCT) a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 dell'ATA entro i limiti indicati in detta notifica, aumentati dei coefficienti di crescita di cui all'articolo 2 dell'ATA ed eventualmente modificati in base alle disposizioni in materia di flessibilità notificate all'OCT a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 dell'ATA, fino all'inclusione di detti prodotti nel GATT 1994 a norma dell'articolo 2, paragrafi 6, 8 e 9 dell'ATA. Le esportazioni di prodotti tessili soggetti a restrizione sono soggette a un sistema di duplice controllo le cui modalità sono specificate nel protocollo A.

Articolo 4

Reimportazioni previo TPP

Hong Kong e la Comunità riconoscono il carattere particolare e distintivo delle reimportazioni di prodotti tessili nella Comunità previo perfezionamento a Hong Kong. Tali reimportazioni possono essere effettuate al di fuori dei limiti quantitativi istituiti a norma dell'articolo 2 dell'ATC, a condizione che vengano effettuate in base alle disposizioni relative al regime economico di perfezionamento passivo in vigore nella Comunità.

Articolo 5

Importazioni nella Comunità per la riesportazione previo perfezionamento

1. Le esportazioni verso la Comunità dei prodotti tessili contemplati dai presenti accordi amministrativi non sono soggette ai limiti quantitativi istituiti a norma dell'articolo 2 dell'ATA, purché si dichiari che tali prodotti sono destinati ad essere riesportati, tali e quali o previa trasformazione, fuori della Comunità nel quadro del sistema di controllo amministrativo in vigore nella Comunità. L'immissione in consumo nella Comunità dei prodotti importati nelle suddette condizioni è tuttavia subordinata alla presentazione di una licenza di esportazione rilasciata dalle autorità di Hong Kong e di un attestato di origine, in base alle disposizioni del protocollo A.

2. Se le competenti autorità della Comunità riscontrano che Hong Kong ha imputato determinate esportazioni sui limiti quantitativi istituiti a norma dell'articolo 2 dell'ATA, e che i prodotti sono stati successivamente riesportati fuori della Comunità, dette autorità comunicano alle autorità di Hong Kong i quantitativi in oggetto. A ricevimento di tale notifica, Hong Kong può autorizzare, per l'anno in corso o per l'anno successivo, esportazioni di quantitativi identici degli stessi prodotti, all'interno della stessa categoria, senza imputarle sui limiti quantitativi istituiti a norma dell'articolo 2 dell'ATA.

Articolo 6

Controllo statistico del riporto

Hong Kong trasmette alla Comunità dati statistici sulle esportazioni, indicando l'ammontare del riporto disponibile per ogni anno. Qualora si dovessero riscontare differenze statistiche rilevanti tra i dati sulle esportazioni in base ai quali viene calcolato il riporto e i dati a disposizione della Comunità, la Comunità stessa, entro i primi 120 giorni dell'anno seguente, può chiedere l'avvio di consultazioni in merito agli importi in oggetto, secondo le procedure di cui all'articolo 12, paragrafo 1 dei presenti accordi amministrativi. L'eventuale richiesta di consultazioni deve essere accompagnata da una documentazione dettagliata relativa alle differenze statistiche rilevate, e, se viene presentata, i riporti non vengono utilizzati fino alla conclusione delle consultazioni tra le parti. Se allo scadere del periodo di 120 (centoventi) giorni non viene presentata alcuna richiesta di consultazioni, il riporto si considera calcolato in modo corretto.

Articolo 7

Scambi di informazioni statistiche

1. Hong Kong si impegna a trasmettere alla Comunità precisi dati statistici su tutte le licenze di esportazione rilasciate dalle autorità di Hong Kong per tutte le categorie di prodotti tessili soggette ai limiti quantitativi istituiti a norma dell'articolo 2 dell'ATA. Hong Kong indica, nelle relazioni statistiche periodiche, i livelli massimi di esportazione per ciascuna categoria soggetta ad un limite quantitativo istituito a norma dell'articolo 2 dell'ATA e il tasso di utilizzo di detti livelli.

2. Parimenti, la Comunità trasmette alle autorità di Hong Kong precisi dati statistici sui documenti d'importazione rilasciati dalle proprie autorità in rapporto alle licenze di esportazione rilasciate da Hong Kong. Tali informazioni vengono trasmesse, per tutte le categorie di prodotti, entro la fine del secondo mese successivo al trimestre cui si riferiscono le statistiche.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse, per tutte le categorie di prodotti, entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono le statistiche.

4. La Comunità trasmette alle autorità di Hong Kong le statistiche sulle importazioni per i prodotti contemplati dall'articolo 5, paragrafo 1 dei presenti accordi amministrativi.

5. Le informazioni di cui al paragrafo 4 vengono trasmesse, per tutte le categorie di prodotti, entro la fine del terzo mese successivo al trimestre cui si riferiscono le statistiche.

6. Qualora l'analisi delle informazioni scambiate dovesse rivelare notevoli divergenze tra le statistiche relative alle esportazioni e quelle relative alle importazioni, possono essere avviate consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 12 dei presenti accordi amministrativi. Tali consultazioni devono essere condotte sulla base delle designazioni convenute dei prodotti che figurano nella notifica a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 dell'ATA.

Articolo 8

Modifiche della classificazione

1. Le autorità di Hong Kong vengono informate di ogni modifica della tariffa doganale comune o delle nomenclature della Comunità basate sul sistema armonizzato, nonché di ogni decisione, adottata secondo le procedure in vigore nella Comunità, relativa alla classificazione dei prodotti contemplati dai presenti accordi amministrativi. Qualsiasi modifica o decisione che comporti una modifica della classificazione dei prodotti contemplati dai presenti accordi amministrativi non incide sulla possibilità di Hong Kong di usare i limiti quantitativi istituiti a norma dell'articolo 2 dell'ATA. Le procedure per l'applicazione del presente paragrafo figurano nel protocollo A.

2. Qualora Hong Kong e le competenti autorità comunitarie al punto di entrata nella Comunità abbiano opinioni divergenti circa la classificazione dei prodotti soggetti a limiti quantitativi istituiti a norma dell'articolo 2 dell'ATA, vengono avviate consultazioni a norma dell'articolo 12, paragrafo 1 dei presenti accordi amministrativi al fine di concordare la classificazione appropriata dei prodotti in questione e per risolvere ogni altra eventuale difficoltà. A questo scopo le autorità di Hong Kong vengono informate senza indugio dalle competenti autorità della Comunità di ogni eventuale divergenza di opinioni in merito alla classificazione dei prodotti. In attesa dell'accordo sulla classificazione appropriata, per evitare turbamenti negli scambi, i prodotti in oggetto vengono importati in base alla classificazione indicata dalle competenti autorità comunitarie al punto di entrata, in base alle disposizioni dei presenti accordi amministrativi.

Articolo 9

Elusione

1. Hong Kong e la Comunità convengono di collaborare pienamente per prevenire l'elusione dei presenti accordi amministrativi mediante trasbordo, rispedizione o qualsiasi altro mezzo.

2. La Comunità e Hong Kong sottolineano la stretta e proficua collaborazione esistente tra le due parti nel prevenire e nell'affrontare i problemi relativi alla violazione mediante elusione delle disposizioni dei precedenti accordi stipulati tra la Comunità e Hong Kong, e, in particolare, le soluzioni reciprocamente soddisfacenti raggiunte sull'imputazione equivalente dei corrispondenti limiti quantitativi.

3. Le due parti ribadiscono la loro volontà di rafforzare ogni aspetto della cooperazione in merito alle procedure amministrative e tecniche in vigore nella Comunità e a Hong Kong per l'attuazione dei presenti accordi amministrativi.

4. Hong Kong conferma che il suo sistema di controllo delle esportazioni consente l'imputazione immediata dei quantitativi oggetto di elusione sui pertinenti limiti quantitativi istituiti a norma dell'articolo 2 dell'ATA e dei precedenti accordi.

5. Qualora le informazioni di cui la Comunità dispone in seguito alle indagini svolte secondo le procedure di cui al protocollo A dimostrino che prodotti originari di Hong Kong soggetti a limiti quantitativi istituiti a norma dell'articolo 2 dell'ATA sono stati trasbordati, rispediti o importati in altro modo nella Comunità eludendo i presenti accordi amministrativi, la Comunità può chiedere l'avvio di consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 12, paragrafo 1 dei presenti accordi amministrativi per concordare un adeguamento equivalente dei corrispondenti limiti quantitativi.

6. Se nel corso delle consultazioni le parti non trovano una soluzione soddisfacente entro il termine di cui all'articolo 12, paragrafo 1 dei presenti accordi amministrativi, la Comunità, qualora sussistano prove certe di elusione, ha il diritto di detrarre dai limiti quantitativi quantità equivalenti ai prodotti originari di Hong Kong.

7. La detrazione dai pertinenti limiti quantitativi deve essere effettuata, di norma, nel modo seguente:

- nel caso in cui le prove presentate dimostrino chiaramente l'elusione dei presenti accordi amministrativi, Hong Kong si impegna ad imputare, su richiesta della Comunità, i quantitativi oggetto di elusione sui pertinenti limiti quantitativi per l'anno in cui ha avuto luogo l'elusione o per gli anni successivi; la datazione e la suddivisione dell'imputazione vengono decise previa consultazione con la Comunità, per garantire che l'imputazione, ove necessaria, venga effettuata in modo corretto.

8. Qualora il periodo previsto per le consultazioni a norma dell'articolo 12, paragrafo 1 dei presenti accordi amministrativi dovesse risultare insufficiente per completare l'esame delle prove presentate, le parti possono decidere di prolungarlo.

Articolo 10

Concentrazione regionale

1. I limiti quantitativi istituiti a norma dell'articolo 2 dell'ATA sulle importazioni nella Comunità di prodotti tessili originari di Hong Kong non saranno suddivisi dalla Comunità in quote regionali.

2. Fermo restando quanto sopra, per motivi impellenti di carattere tecnico o amministrativo, oppure al fine di trovare una soluzione ai problemi economici derivanti da una concentrazione regionale delle importazioni, o per combattere la frode e l'elusione delle disposizioni dei presenti accordi amministrativi, la Comunità istituisce, per un periodo di tempo limitato, un sistema specifico di gestione conforme ai principi del mercato interno. Qualora la Comunità dovesse avvalersi di tale disposizione, i prodotti tessili oggetto delle corrispondenti licenze di esportazione potrebbero essere immessi in libera pratica soltanto nella o nelle regioni della Comunità indicate in dette licenze. Parimenti, i prodotti oggetto delle licenze di importazione possono essere immessi in libera pratica soltanto nella o nelle regioni della Comunità indicate in dette licenze. La Comunità ha fatto valere tale disposizione a decorrere dal 1° gennaio 1993.

3. Le parti collaborano per evitare variazioni improvvise e pregiudizievoli nei flussi commerciali tradizionali, che diano luogo a concentrazioni regionali delle importazioni dirette nella Comunità.

4. Hong Kong sorveglia le proprie esportazioni di prodotti oggetto di restrizioni nella Comunità. In caso di variazione repentina e pregiudizievole dei flussi commerciali tradizionali, la Comunità ha il diritto di chiedere che vengano avviate consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente. Tali consultazioni devono svolgersi entro quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta da parte della Comunità e a norma dell'articolo 12, paragrafo 1 dei presenti accordi amministrativi. Dalla data della richiesta di consultazioni e in attesa dei risultati delle stesse, Hong Kong non rilascia licenze di esportazione che aggraverebbero ulteriormente il problema.

5. Tuttavia, qualora le parti non riescano a trovare una soluzione soddisfacente nel corso delle consultazioni, Hong Kong si impegna, qualora la Comunità lo richieda, a rispettare restrizioni temporanee alle esportazioni per una o più regioni della Comunità. In un caso del genere tali restrizioni non precludono l'importazione nella o nelle regioni interessate di prodotti spediti da Hong Kong in base a licenze di esportazione rilasciate prima della data della notifica formale a Hong Kong da parte della Comunità dell'introduzione dei limiti in questione. La Comunità informa Hong Kong delle misure tecniche e amministrative che devono essere adottate da entrambe le parti ai fini di un'attuazione conforme ai principi del mercato interno.

6. Hong Kong si accerta che le esportazioni verso la Comunità di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi istituiti a norma dell'articolo 2 dell'ATA siano ripartite nel modo più uniforme possibile su tutto l'anno tenendo debitamente conto, in particolare, dei fattori stagionali.

7. Hong Kong si impegna a non privare certe regioni della Comunità che hanno tradizionalmente avuto quote relativamente modeste dei contingenti comunitari di importazioni dei prodotti che servono come input per le loro industrie di trasformazione. In caso di necessità, la Comunità e Hong Kong procedono a consultazioni al fine di evitare eventuali problemi al riguardo.

Articolo 11

Non discriminazione nel rilascio delle licenze di esportazione e di importazione

Hong Kong e la Comunità si impegnano ad evitare discriminazioni nel rilascio rispettivamente delle licenze di esportazione e dei documenti di importazione.

Articolo 12

Consultazioni

1. Salvo diverse disposizioni contenute nei presenti accordi amministrativi, alle procedure speciali di consultazione da essi previste si applicano le regole seguenti:

- la richiesta di consultazioni deve essere notificata per iscritto all'altra parte, unitamente ad una relazione sulle motivazioni e le circostanze che, a giudizio della parte richiedente, giustificano la presentazione di tale richiesta;

- le parti avviano consultazioni entro e non oltre quindici giorni dalla notifica della richiesta, al fine di concordare una soluzione reciprocamente accettabile entro e non oltre un ulteriore termine di quindici giorni.

2. Se necessario, possono essere avviate consultazioni su richiesta di ciascuna delle parti in merito a eventuali problemi derivanti dall'applicazione dei presenti accordi amministrativi. Le consultazioni svolte secondo il presente articolo sono condotte da entrambe le parti in uno spirito di collaborazione e con l'intento di appianare le divergenze.

PROTOCOLLO A

TITOLO I CLASSIFICAZIONE

Articolo 1

1. Le competenti autorità della Comunità si impegnano ad informare Hong Kong di ogni modifica della nomenclatura combinata (NC) prima della sua entrata in vigore nella Comunità.

2. Le competenti autorità della Comunità si impegnano ad informare Hong Kong di qualsiasi decisione concernente la classificazione dei prodotti contemplati dai presenti accordi amministrativi entro e non oltre un mese dall'adozione. Tale comunicazione comprende:

a) una descrizione dei prodotti interessati;

b) la relativa categoria e i corrispondenti riferimenti tariffari e statistici;

c) i motivi della decisione.

3. Se una decisione in materia di classificazione comporta una modifica del criterio di classificazione o della categoria di qualsiasi prodotto contemplato dai presenti accordi amministrativi, le competenti autorità comunitarie concedono 30 giorni, a decorrere dalla data della comunicazione da parte della Comunità, perché la decisione diventi efficace. Ai prodotti spediti anteriormente alla data di applicazione della decisione continua ad applicarsi alla classificazione precedente, sempre che vengano presentati all'importazione nella Comunità entro 60 giorni a decorrere da tale data.

4. Se una decisione comunitaria in materia di classificazione che comporti una modifica del criterio di classificazione o della categoria di un prodotto contemplato dai presenti accordi amministrativi si applica ad una categoria soggetta a limiti quantitativi, la Comunità si impegna ad avviare prontamente consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 12, paragrafo 1 dei presenti accordi amministrativi, al fine di concordare i necessari adeguamenti dei pertinenti limiti quantitativi istituiti a norma dell'articolo 2 dell'ATA e di ridurre gli eventuali effetti negativi derivanti dalla medesima decisione.

TITOLO II ORIGINE

Articolo 2

1. I prodotti originari di Hong Kong destinati all'esportazione verso la Comunità secondo il regime previsto dai presenti accordi amministrativi devono essere accompagnati da un certificato di origine di Hong Kong conforme al modello allegato al presente protocollo.

2. Il certificato di origine viene rilasciato dalle competenti autorità di Hong Kong se i prodotti in oggetto possono essere considerati originari di tale paese in base alle pertinenti disposizioni in vigore nella Comunità.

3. I certificati di origine di Hong Kong devono contenere una descrizione completa e dettagliata delle merci. In particolare, i certificati che attestano l'origine di Hong Kong devono indicare:

- per gli articoli di abbigliamento, le spedizioni di articoli incompleti o non finiti

- per le stoffe, comprese le stoffe a maglia, le spedizioni di stoffe tinte, stampate, impregnate o spalmate

- per i prodotti della categoria 39, le spedizioni di articoli ricamati.

4. Il certificato di origine di Hong Kong di cui al paragrafo 1 non è richiesto per le importazioni di merci corredate di un certificato di origine modulo A compilato in base alle norme comunitarie pertinenti per poter beneficiare di una preferenza tariffaria generalizzata.

Articolo 3

La constatazione di lievi divergenze tra i dati del certificato di origine e quelli che figurano nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità di importazione dei prodotti non compromette ipso facto la veridicità delle dichiarazioni contenute nel certificato.

TITOLO III SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO PER LE CATEGORIE DI PRODOTTI SOGGETTE A LIMITI QUANTITATIVI

Sezione I Esportazione

Articolo 4

Le competenti autorità di Hong Kong rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni da Hong Kong di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi istituiti a norma dell'articolo 2 dell'ATA, entro i corrispondenti limiti quantitativi, aumentati dei coefficienti di crescita di cui all'articolo 2 dell'ATA ed eventualmente modificati dalle disposizioni in materia di flessibilità notificate all'OCT a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 dell'ATA, fino all'inclusione dei prodotti in questione nel GATT 1994 a norma dell'articolo 2, paragrafi 6, 8 o 9 dell'ATA.

Articolo 5

1. Le licenze di esportazione devono essere conformi al modello allegato al presente protocollo e sono valide per l'esportazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.

2. Ciascuna licenza di esportazione copre una sola categoria di prodotti.

Articolo 6

Le competenti autorità comunitarie devono essere informate immediatamente del ritiro o della modifica di qualsiasi licenza di esportazione già rilasciata.

Articolo 7

1. Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi istituiti a norma dell'articolo 2 dell'ATA per l'anno in cui sono state spedite le merci, anche se la licenza di esportazione è rilasciata dopo la spedizione.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le merci si considerano spedite alla data in cui vengono caricate, per l'esportazione, sull'aereo, sul veicolo o sulla nave.

Articolo 8

La presentazione di una licenza di esportazione, a norma dell'articolo 10, deve avvenire entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci da essa contemplate.

Sezione II Importazione

Articolo 9

L'importazione nella Comunità di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi istituiti a norma dell'articolo 2 dell'ATA è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione o di un documento d'importazione.

Articolo 10

1. Le competenti autorità della Comunità rilasciano l'autorizzazione o il documento d'importazione di cui sopra automaticamente entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione, da parte dell'importatore, dell'originale della corrispondente licenza di esportazione. Le autorizzazioni d'importazione sono valide per sei mesi a decorrere dalla data del rilascio per l'importazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.

2. Le competenti autorità della Comunità annullano l'autorizzazione o il documento d'importazione già rilasciati se la corrispondente licenza di esportazione è stata ritirata. Nondimeno, se le competenti autorità della Comunità vengono informate del ritiro o dell'annullamento di una licenza di esportazione soltanto dopo l'importazione dei prodotti nella Comunità, i quantitativi corrispondenti si imputano sul limite quantitativo istituito a norma dell'articolo 2 dell'ATA per la categoria e per l'anno di contingentamento in questione, informandone al più presto le autorità di Hong Kong.

Articolo 11

1. Se le competenti autorità della Comunità constatano che i quantitativi totali coperti dalle licenze di esportazione rilasciate da Hong Kong per una determinata categoria, in un qualsiasi anno, superano il limite quantitativo istituito a norma dell'articolo 2 dell'ATA per la medesima categoria, aumentato dei coefficienti di crescita di cui all'articolo 2 dell'ATA ed eventualmente modificato dalle disposizioni di flessibilità notificate all'OCT a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 dell'ATA, fino all'inclusione dei prodotti in questione nel GATT 1994 a norma dell'articolo 2, paragrafi 6, 8 o 9 dell'ATA, dette autorità possono sospendere il rilascio delle autorizzazioni e dei documenti d'importazione. In tal caso, esse informano immediatamente le autorità di Hong Kong e viene avviata senza indugio la procedura speciale di consultazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1 dei presenti accordi amministrativi.

2. Le autorità comunitarie competenti possono rifiutare di rilasciare autorizzazioni o documenti di importazione per le esportazioni di prodotti tessili soggetti a restrizione originari di Hong Kong non coperte da licenze di esportazione rilasciate dalle autorità di Hong Kong in base alle disposizioni del presente protocollo. Tuttavia, se le competenti autorità della Comunità autorizzano l'importazione di questi prodotti nella Comunità, i quantitativi corrispondenti non vengono imputati sui limiti quantitativi adeguati istituiti a norma dell'articolo 2 dell'ATA senza l'esplicito consenso delle autorità di Hong Kong.

TITOLO IV FORMA E PRESENTAZIONE DELLE LICENZE DI ESPORTAZIONE E DEI CERTIFICATI DI ORIGINE E DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 12

1. La licenza di esportazione e il certificato di origine di Hong Kong possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Essi sono redatti in inglese o in francese. Se vengono compilati a mano, le informazioni devono essere scritte ad inchiostro e a stampatello. Il formato dei suddetti documenti è di 210 × 297 mm. Si deve utilizzare carta per scrittura, di peso non inferiore a 25 g/m². Le autorità comunitarie competenti accettano unicamente la copia originale, chiaramente contraddistinta dalla dicitura «originale», quale documento valido ai fini dell'esportazione verso la Comunità secondo le disposizioni dei presenti accordi amministrativi.

2. Ogni licenza di esportazione e certificato di origine di Hong Kong deve recare un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. Il numero della licenza di esportazione è standardizzato e composto dai seguenti elementi:

- due lettere che identificano Hong Kong come segue: HK,

- due lettere che identificano lo Stato membro di sdoganamento previsto, come segue:

AT = Austria

BL = Benelux

DE = Germania

DK = Danimarca

EL = Grecia

ES = Spagna

FI = Finlandia

FR = Francia

GB = Regno Unito

IE = Irlanda

IT = Italia

PT = Portogallo

SE = Svezia,

- un numero di una cifra che indica l'anno di contingentamento; la cifra corrisponde all'ultima cifra del numero che indica l'anno, ad esempio 7 per il 1987,

- due cifre che identificano l'ufficio di rilascio a Hong Kong,

- un numero di cinque cifre consecutive, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro di sdoganamento previsto.

Articolo 13

La licenza di esportazione e il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti cui si riferiscono. In tal caso, essi dovranno recare la dicitura «delivré a posteriori» o «issued retrospectively».

Articolo 14

1. In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l'esportatore può rivolgersi alle competenti autorità governative che hanno rilasciato il documento per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in suo possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze devono recare la dicitura «duplicata».

2. I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali (licenza di esportazione o certificato di origine).

TITOLO V COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 15

La Comunità e Hong Kong collaborano strettamente nell'attuazione delle disposizioni dei presenti accordi amministrativi. A tal fine, le parti agevolano i contatti e gli scambi di opinioni (anche su argomenti di carattere tecnico), in particolare per stabilire l'autenticità e l'esattezza dei documenti richiesti secondo le disposizioni dei presenti accordi amministrativi.

Articolo 16

Hong Kong trasmette alla Commissione della Comunità europea nome e indirizzo delle autorità competenti per il rilascio e la verifica delle licenze di esportazione e dei certificati di origine, unitamente ai modelli dei timbri da esse utilizzati. Hong Kong informa la Commissione di qualsiasi modifica di questi dati.

Articolo 17

1. Vengono effettuati controlli casuali dei certificati d'origine e delle licenze di esportazione da parte delle autorità di Hong Kong.

2. Le competenti autorità della Comunità possono richiedere controlli a posteriori dei certificati di origine o delle licenze di esportazione, effettuati a caso oppure ogniqualvolta nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o della licenza o sull'esattezza delle informazioni relative ai prodotti in questione. In tal caso, le competenti autorità della Comunità rinviano il certificato di origine o la licenza di esportazione, o una copia degli stessi, alle autorità di Hong Kong indicando, ove opportuno, i motivi dell'inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima viene allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nel certificato o nella licenza.

3. Se i risultati dei controlli casuali di cui al paragrafo 1 rivelano gravi infrazioni alle disposizioni dei presenti accordi amministrativi, le autorità di Hong Kong ne informano le competenti autorità della Comunità. Qualora le competenti autorità comunitarie abbiano richiesto una procedura di controllo a norma del paragrafo 2, i risultati di tali controlli vengono loro comunicati entro e non oltre tre mesi. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato o la licenza oggetto della contestazione riguardano le merci effettivamente esportate e se queste sono ammissibili all'esportazione secondo le disposizioni dei presenti accordi amministrativi. Se le competenti autorità della Comunità lo richiedono, le informazioni vengono trasmesse unitamente alle copie di tutti i documenti utili per l'accertamento dei fatti e, in particolare, della vera origine delle merci.

4. Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati di origine e delle licenze di esportazione, le competenti autorità di Hong Kong conservano per almeno due anni le relative copie corredate di tutti i documenti da esse richiesti per il rilascio di detti certificati e licenze.

Articolo 18

1. Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 17 o dalle informazioni in possesso della Comunità o di Hong Kong risulta o sembra risultare una violazione delle disposizioni dei presenti accordi amministrativi, le parti contraenti collaborano strettamente e con la necessaria sollecitudine onde prevenire siffatte infrazioni.

2. A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta della Comunità, Hong Kong svolge o fa svolgere le indagini del caso riguardo alle operazioni che sono o sembrano contravvenire ai presenti accordi amministrativi. Hong Kong comunica alla Comunità i risultati delle indagini, comprese tutte le informazioni disponibili necessarie per determinare la vera origine delle merci.

3. Previo accordo tra la Comunità e Hong Kong, funzionari designati dalla Comunità possono presenziare alle indagini di cui al paragrafo 2.

4. Nell'ambito della cooperazione di cui al paragrafo 1, Hong Kong e la Comunità si scambiano tutte le informazioni ritenute utili per prevenire la violazione delle disposizioni dei presenti accordi amministrativi. Queste informazioni possono riguardare la produzione di tessili a Hong Kong e il commercio del tipo di prodotti oggetto dei presenti accordi amministrativi tra Hong Kong e altri paesi, soprattutto se la Comunità ha fondati motivi di ritenere che i prodotti in questione possano transitare per il territorio di Hong Kong prima di essere importati nella Comunità. Su richiesta della Commissione, dette informazioni possono comprendere copie di tutta la documentazione utile. Hong Kong fornirà le informazioni di cui dispone, in osservanza della legislazione nazionale.

5. Se del caso la Comunità assicura a Hong Kong, su sua richiesta, la propria collaborazione nei casi di elusione ai danni di Hong Kong, secondo le procedure vigenti nella Comunità.

6. Se viene stabilito con l'assenso di ambo le parti che le disposizioni dei presenti accordi amministrativi sono state violate, Hong Kong e la Comunità decidono di adottare le misure necessarie per prevenire nuove violazioni.

Allegato al protocollo A, articolo 2

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Exporter (full name and address)

CERTIFICATE NO. Consignee (if required) CERTIFICATE OF HONG KONG ORIGIN Departure Date (on or about) Factory Number Vessel/Flight/Vehicle No. Place of Loading Port of Discharge Final Destination if on Carriage HONG KONG GOVERNMENT TRADE DEPARTMENT Marks, Nos and Container No.; No. and Kind of Packages; Description of Goods Quantity or Weight (in words and figures) Brand Names or Labels (if any) Destination Country I HEREBY CERTIFY THAT THE GOODS DESCRIBED ABOVE ORIGINATE IN HONG KONG ORIGINAL-WHITE DUPLICATE-YELLOW TRIPLICATE-LIGHT BLUE COPYRIGHT RESERVED Signature for Director-General of Trade>FINE DI UN GRAFICO>

Allegato al protocollo A, articolo 5

>RIFERIMENTO A UN FILM>