21996A0706(02)

Terzo protocollo dell'Accordo generale sugli scambi di servizi - Decisione del Consiglio per gli scambi di servizi relativa agli impegni in materia di circolazione delle persone fisiche

Gazzetta ufficiale n. L 167 del 06/07/1996 pag. 0043 - 0054


TERZO PROTOCOLLO DELL'ACCORDO GENERALE SUGLI SCAMBI DI SERVIZI

I MEMBRI DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO i cui elenchi di impegni specifici connessi all'Accordo generale sugli scambi di servizi relativi alla circolazione delle persone fisiche sono allegati al presente protocollo,

AVENDO SVOLTO negoziati conformemente alla decisione dei ministri sui negoziati relativi alla circolazione delle persone adottata a Marrakech il 15 aprile 1994,

VISTI i risultati di tali negoziati,

VISTA la decisione relativa alla circolazione delle persone fisiche adottata dal Consiglio per gli scambi di servizi il 30 giugno 1995,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. Gli impegni in materia di circolazione delle persone fisiche allegati al presente protocollo relativi a un membro sostituiscono o integrano, a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo per quel membro, le sezioni corrispondenti in materia di circolazione delle persone fisiche dell'elenco degli impegni specifici di quel membro.

2. Il presente protocollo è aperto all'accettazione, tramite firma o in altro modo, dei membri interessati fino al 30 giugno 1996.

3. Il presente protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo al 1° gennaio 1996 per i membri che lo hanno accettato entro tale data; per i membri che lo accettano successivamente a tale data, e comunque non oltre il 30 giugno 1996, esso entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della rispettiva accettazione. Qualora un membro il cui elenco è allegato al presente protocollo non lo accetti entro tale data, la questione viene sottoposta al Consiglio per gli scambi di servizi affinché la esamini e prenda le opportune iniziative.

4. Il presente protocollo sarà depositato presso il direttore generale dell'Organizzazione mondiale del commercio. Quest'ultimo fornisce prontamente a ciascun membro una copia certificata conforme del presente protocollo e delle relative notifiche di accettazione ai sensi del paragrafo 3.

5. Il presente protocollo viene registrato conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Fatto a Ginevra, addì . . . del mese di . . . millenovecentonovantacinque, in unico esemplare, in lingua inglese, francese e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede, salvo quanto altrimenti disposto in relazione agli elenchi allegati.

EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES

SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Supplement 2

(This is authentic in English only)

This text supplements the entries relating to the movement of natural persons section contained on pages 7 to 11 document GATS/SC/31.

EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES

SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

Modes of supply: (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial presence (4) Presence of natural persons

>SPAZIO PER TABELLA>

DECISIONE RELATIVA AGLI IMPEGNI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

Adottata dal Consiglio per gli scambi di servizi il 21 luglio 1995

IL CONSIGLIO PER GLI SCAMBI DI SERVIZI,

VISTI i risultati dei negoziati svolti conformemente alla decisione sulla circolazione delle persone fisiche adottata a Marrakech il 15 aprile 1994,

VISTA la decisione relativa alla circolazione delle persone fisiche adottata dal Consiglio per gli scambi di servizi il 30 giugno 1995,

DECIDE QUANTO SEGUE:

1. Di adottare il testo del terzo protocollo dell'Accordo generale sugli scambi di servizi.

2. Con decorrenza immediata e fino alla data di entrata in vigore del terzo protocollo dell'Accordo generale sugli scambi di servizi, i membri interessati non adottano, nella misura del possibile compatibilmente con la loro legislazione in vigore, misure che sarebbero incompatibili con i loro impegni derivanti da tali negoziati.

3. Il Consiglio per gli scambi di servizi verifica l'accettazione del protocollo da parte dei membri interessati e, a richiesta di un membro, esamina i problemi eventualmente sollevati in relazione all'applicazione del paragrafo 2.