21996A0627(01)

Memorandum d'intesa fra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan, avente ad oggetto accordi nel settore dell'accesso al mercato di prodotti tessili

Gazzetta ufficiale n. L 153 del 27/06/1996 pag. 0048 - 0052


MEMORANDUM D'INTESA fra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan, avente ad oggetto accordi nel settore dell'accesso al mercato di prodotti tessili

1. In Conformità dell'accordo raggiunto fra il governo del Pakistan e la Commissione europea in occasione della riunione ministeriale tenutasi a Marrakesh nel mese di aprile 1994 per concludere i negoziati commerciali dell'Uruguay Round, si sono svolte consultazioni fra i rappresentanti delle due delegazioni al fine di trovare una soluzione soddisfacente ai problemi ancora irrisolti relativi all'accesso sul mercato dei prodotti tessili e dell'abbigliamento e favorire così la creazione di un sistema stabile che contribuisca a migliorare i futuri rapporti commerciali bilaterali.

2. Il governo del Pakistan ha preso atto dell'offerta tariffaria relativa ai prodotti tessili e dell'abbigliamento, allegato all'accordo OMC e riassunta nell'allegato I.

3. La Commissione europea ha preso atto delle riduzioni apportate dal governo del Pakistan ai dazi tariffari di tutti i prodotti tessili e dell'abbigliamento fino ad un livello massimo del 70 % a partire dal 1° luglio 1994 e del consolidamento di tale livello, in virtù dei provvedimenti OMC in materia, entro il 31 dicembre 1995. Inoltre saranno ridotti e consolidati i dazi tariffari sugli articoli riportati nell'allegato II, secondo i livelli e il calendario specificati.

4. Nel corso del 1994 il governo del Pakistan eliminerà inoltre tutte le restrizioni quantitative sui prodotti tessili riportati nell'allegato II. Tuttavia, qualora l'industria tessile pakistana dovesse trovarsi in una situazione critica o sorgessero difficoltà riguardo alla situazione della bilancia dei pagamenti, il governo del Pakistan si riserva il diritto, a norma del GATT 1994 e dell'OMC, di reintrodurre, dopo le dovute consultazioni con la Commissione europea, restrizioni quantitative.

5. Il governo del Pakistan ha confermato che la politica dei duplici prezzi nell'esportazione del cotone greggio era stata abolita nella speranza che ciò potesse attenuare le preoccupazioni espresse al riguardo dall'industria tessile europea. Ancorché si fosse riservato il diritto, a norma del GATT, di promuovere azioni miranti a risolvere situazioni critiche che potessero emergere in quest'area, il Pakistan ha mirato sempre ad evitare tale misure.

6. Poiché con l'assunzione di questi ulteriori impegni, il Pakistan ha contribuito significativamente al raggiungimento di un efficace accesso sul mercato pakistano dei prodotti tessili e dell'abbigliamento, la Commissione europea è pronta a prendere seriamente in considerazione le richieste di flessibilità straordinaria che il governo del Pakistan vorrà presentare relativamente alla gestione degli attuali contingentamenti (compresi riporti e trasferimenti fra categorie), che non superino per ciascun anno di contingentamento i seguenti importi:

>SPAZIO PER TABELLA>

Per ciascun anno di contingentamento l'ammontare totale delle flessibilità straordinarie non può superare le 2 000 t per categoria.

7. Inoltre, la Commissione europea avvierà immediatamente le procedure interne necessarie ad assicurare l'annullamento, anteriormente all'entrata in vigore dell'OMC, di tutte le restrizioni che attualmente limitano le importazioni di prodotti delle industrie manifatturiere e di quelle a conduzione familiare pakistane.

8. La delegazione pakistana ha richiamato l'attenzione della Commissione sull'importanza che il governo del Pakistan annette alla rapida integrazione nel quadro del GATT di talune categorie attualmente soggette a restrizioni nell'Unione europea.

9. La delegazione pakistana e la Commissione europea hanno ricordato che, in conformità delle notifiche presentate al segretariato OMC riguardanti i provvedimenti sul mantenimento del loro attuale accordo bilaterale sui prodotti tessili quali intese amministrative a norma dell'accordo OMC, il meccanismo di uscita dal paniere dovrebbe essere sostituito dalla clausola di salvaguardia dell'accordo OMC sui prodotti tessili e che le attuali procedure relative alla circonvenzione dovrebbero essere mantenute (ovvero tutti gli addebiti sui contingenti, successivamente alle consultazioni, non dovrebbero superare la quantità di merci in questione).

10. Il governo del Pakistan e la Commissione europea hanno concordato di consultarsi periodicamente al fine di garantire un'adeguata attuazione del memorandum d'intesa e di prendere in esame ulteriori possibilità di reciproca espansione nel commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

>RIFERIMENTO A UN FILM>

ALLEGATO I

RIDUZIONI TARIFFARIE APPORTATE DALL'UNIONE EUROPEA SUI PRODOTTI TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO

Nell'ambito dell'accordo raggiunto in seno all'Organizzazione mondiale del commercio sull'accesso ai mercati, l'Unione europea ha fissato impegni tariffari laddove le imposte sui prodotti tessili e di abbigliamento non superino i seguenti livelli massimi:

>SPAZIO PER TABELLA>

Nel caso in cui i tassi d'imposta attuali siano più bassi, si continueranno ad applicare i tassi più bassi.

ALLEGATO II

ELENCO DEGLI ARTICOLI PRIORITARI RELATIVI ALL'ESPORTAZIONE IN PAKISTAN

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SPAZIO PER TABELLA>