Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Regno del Nepal - Dichiarazioni congiunte della Comunità europea e del governo di Sua Maestà il Re del Nepal - Dichiarazione della Comunità europea sulle preferenze generalizzate
Gazzetta ufficiale n. L 137 del 08/06/1996 pag. 0015 - 0022
ACCORDO DI COOPERAZIONE tra la Comunità europea e il Regno del Nepal IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, da una parte, IL GOVERNO DI SUA MAESTÀ IL RE DEL NEPAL, dall'altra, CONSIDERATE le ottime relazioni e i tradizionali vincoli di amicizia che esistono tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, in appresso denominati «Comunità», e il Regno del Nepal, in appresso denominato «Nepal»; RICONOSCENDO la necessità di consolidare i legami esistenti e di approfondire le relazioni tra la Comunità e il Nepal; RIBADENDO l'importanza che essi riconoscono ai principi della Carta delle Nazioni Unite nonché al rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo; SPINTI dalla comune volontà di consolidare, approfondire e diversificare le loro relazioni nei settori di comune interesse su basi di parità, non discriminazione, mutuo vantaggio e reciprocità; DESIDEROSI di creare condizioni favorevoli ad un intenso sviluppo e alla diversificazione degli scambi tra la Comunità europea e il Nepal; CONSIDERATA la necessità di creare condizioni favorevoli agli investimenti diretti; RICONOSCENDO la necessità di sostenere le iniziative prese dal Nepal ai fini dello sviluppo economico e sociale, migliorando segnatamente le condizioni di vita delle fasce più povere e svantaggiate della popolazione; CONSIDERANDO l'importanza che la Comunità e il Nepal riconoscono alla tutela dell'ambiente a livello mondiale e locale, all'uso sostenibile delle risorse naturali e riconoscendo il nesso esistente tra ambiente e sviluppo; PRENDENDO ATTO del comune interesse ad incoraggiare e a rafforzare la cooperazione regionale e il dialogo Nord-Sud; TENENDO CONTO dell'esigenza di sostenere e rafforzare norme che favoriscano un commercio libero e senza ostacoli in modo stabile, trasparente e non discriminatorio, HANNO DECISO, quali parti contraenti, in appresso denominate «parti», di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, Javier SOLANA MADARIAGA Ministro degli Affari esteri del Regno di Spagna Presidente in esercizio del Consiglio dell'Unione europea Manuel MARÍN Vicepresidente della Commissione delle Comunità europee IL GOVERNO DI SUA MAESTÀ IL RE DEL NEPAL, Prakash Chandra LOHANI Ministro degli Affari esteri I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO DECISO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Basi Il rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi democratici è alla base della cooperazione tra le parti nonché delle disposizioni del presente accordo, di cui rappresenta un elemento fondamentale. Articolo 2 Obiettivi Il principale obiettivo dell'accordo è di rafforzare e sviluppare i vari aspetti della cooperazione tra le parti, e in particolare di: a) creare condizioni favorevoli all'aumento e allo sviluppo degli scambi e degli investimenti bilaterali tra le due parti; b) favorire lo sviluppo economico sostenibile del Nepal tenendo conto del fatto che si tratta di uno dei paesi meno sviluppati; c) rafforzare i vincoli economici, tecnici e culturali nell'interesse di entrambe le parti; d) favorire la tutela dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali; e) aiutare il Nepal a sviluppare la sua capacità commerciale, tenendo presente che si tratta di un paese senza sbocco sul mare. Articolo 3 Scambi e cooperazione commerciale 1. A norma delle disposizioni dell'articolo 1 dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994), la Comunità e il Nepal si concedono il trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda le tariffe. Queste disposizioni non si applicano alle preferenze concesse da una delle parti nel quadro di un accordo che istituisce un'unione doganale, una zona di libero scambio o una zona di trattamento preferenziale. 2. Le parti si impegnano a sviluppare e diversificare i loro scambi commerciali e a migliorare per quanto possibile l'accesso al mercato in modo compatibile con le rispettive situazioni economiche. 3. Le parti si impegnano a migliorare le condizioni di accesso ai rispettivi mercati per i prodotti dell'altra parte. In tale contesto si concedono le condizioni più favorevoli per le importazioni e le esportazioni e decidono di esaminare i vari modi di eliminare gli ostacoli agli scambi, segnatamente quelli non tariffari, tenendo conto dei lavori già svolti dagli organismi internazionali in materia. 4. Le parti decidono di promuovere gli scambi di informazione sulle opportunità commerciali reciprocamente vantaggiose. 5. Le parti decidono di migliorare la cooperazione tra le rispettive autorità competenti per le questioni doganali, segnatamente per quanto riguarda la possibilità di formazione professionale, la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure doganali nonché la prevenzione, le indagini e la repressione in materia di infrazioni doganali. 6. Le parti si impegnano altresì a prendere in considerazione, in base alle rispettive legislazioni, la possibilità di esentare dai dazi, dalle imprese e dagli altri oneri le merci ammesse temporaneamente nei loro territori ai fini di una successiva riesportazione oppure quelle reintrodotte nei loro territori dopo aver subito nell'altra parte una trasformazione insufficiente perché siano considerate originarie di quella parte. 7. Compatibilmente con le rispettive competenze, normative e politiche, le parti decidono di informarsi e di consultarsi sulle questioni di natura commerciale, compresi i diritti di proprietà e gli appalti pubblici, nonché sugli eventuali contenziosi in materia. Esse si consultano altresì, con spirito costruttivo, sugli ostacoli tariffari e non tariffari, sui servizi, sulla sanità, sulle misure di sicurezza e ambientali e sulle norme tecniche. Articolo 4 Proprietà intellettuale 1. Compatibilmente con le rispettive competenze, normative e politiche, le parti: a) cercano di rendere più adeguate ed efficaci la tutela e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale conformemente alle più rigorose norme internazionali; b) collaborano per il conseguimento di tali obiettivi. 2. Le parti convengono di astenersi da trattamenti discriminatori in rapporto ai diritti di proprietà intellettuale e convengono, all'occorrenza, di avviare consultazioni su eventuali problemi attinenti alle relazioni commerciali. Articolo 5 Cooperazione allo sviluppo 1. La Comunità riconosce la necessità di contribuire allo sviluppo del Nepal, tenendo conto del fatto che si tratta di un paese classificato tra i meno sviluppati e senza sbocco sul mare, ed è disposta a rafforzare la cooperazione per aiutarlo a raggiungere uno sviluppo economico sostenibile e un progresso sociale della popolazione attraverso progetti e programmi specifici. L'assistenza verrà concessa in base alle politiche e normative comunitarie nonché nei limiti dei mezzi finanziati destinati alla cooperazione. 2. I progetti e programmi mireranno in particolare a migliorare la qualità e le condizioni di vita delle fasce più povere della popolazione. Si privilegerà lo sviluppo equilibrato del settore agricolo, compresa la creazione, nelle zone rurali, di posti di lavoro non agricoli e al di fuori delle aziende. La cooperazione inoltre sosterrà le politiche adottate in materia di assistenza sanitaria di base, demografia e ruolo delle donne. Nella misura del possibile, si faranno partecipare i gruppi beneficiari nonché, se del caso, le organizzazioni non governative ritenute accettabili da entrambe le parti. 3. Le azioni e le priorità della cooperazione comunitaria allo sviluppo saranno decise di comune accordo sulla base degli obiettivi di sviluppo del Nepal e saranno improntate a criteri di efficienza e di sostenibilità. Articolo 6 Cooperazione economica 1. Le parti si impegnano, secondo le rispettive politiche, finalità e risorse finanziarie, a favorire una cooperazione economica reciprocamente vantaggiosa. 2. Le parti decidono che la cooperazione economica mirerà a comprendere i seguenti principali settori operativi: a) migliorare il contesto economico e commerciale in Nepal agevolando l'accesso del know-how e della tecnologia comunitari, anche tra l'altro in materia di telecomunicazioni, trasporti ed energia; b) facilitare i contatti e creare vincoli commerciali solidi e proficui tra gli operatori economici e prendere altre misure atte a promuovere gli scambi commerciali e gli investimenti, anche nel settore del turismo; c) favorire gli scambi di informazioni sulle politiche in materia di società e di piccole e medie imprese (PMI), segnatamente al fine di migliorare l'ambiente commerciale e di incoraggiare i contatti tra le PMI onde aumentarne le possibilità di commercio e di cooperazione industriale; d) migliorare la reciproca comprensione dei rispettivi contesti economici, sociali e culturali come base per una cooperazione proficua. 3. In particolare, le parti: a) avviano una cooperazione a livello di informazione e di comunicazione; b) promuovono, nell'ambito delle rispettive strategie, la scienza, la tecnologia e l'energia, quali definite agli articoli 7 e 8; c) favoriscono gli interventi concreti, ad esempio quelli in materia di norme e controllo della qualità. 4. Compatibilmente con le loro risorse e procedure, le parti definiscono di comune accordo, e con reciproci vantaggi, i settori e le priorità per i programmi e le attività della cooperazione economica. Articolo 7 Scienza e tecnologia Le parti promuovono la cooperazione scientifica e tecnologica e si impegnano a favorire le relazioni interistituzionali nei settori di interesse comune. Articolo 8 Energia Le parti riconoscono l'importanza del settore energetico per lo sviluppo economico e sociale e si impegnano a favorire la cooperazione per quanto riguarda la produzione, il risparmio e l'uso razionale dell'energia. Articolo 9 Agricoltura Le parti decidono di promuovere la cooperazione in materia di agricoltura, compresi l'allevamento, l'orticultura e la trasformazione alimentare. A tal fine esse si impegnano ad esaminare, in uno spirito di cooperazione e di buona volontà e tenendo conto delle legislazioni pertinenti di entrambe: a) le possibilità di incrementare gli scambi di prodotti agricoli; b) le misure sanitarie, fitosanitarie e ambientali, per impedire che ostacolino il commercio; c) il collegamento tra agricoltura e ambiente rurale; d) la ricerca agricola. Articolo 10 Investimenti Le parti si impegnano a creare un clima più favorevole per incrementare gli investimenti privati reciprocamente vantaggiosi, agevolando i trasferimenti di capitale e favorendo gli accordi sulla promozione e sulla tutela degli investimenti tra gli Stati membri dell'Unione europea e il Nepal in base ai principi della non discriminazione e della reciprocità. Articolo 11 Sviluppo delle risorse umane Le parti riconoscono l'importanza dello sviluppo delle risorse umane, vale a dire dell'istruzione primaria e della formazione, nonché di un miglioramento delle condizioni di vita delle fasce più povere della popolazione. Esse convengono che lo sviluppo delle risorse umane dovrebbe essere parte integrante della cooperazione economica e di quella allo sviluppo. La Comunità potrà finanziare progetti specifici volti a favorire lo sviluppo delle risorse umane, compresa la formazione per migliorare le condizioni dei lavoratori. Articolo 12 Cooperazione ambientale 1. Le parti riconoscono che è necessario integrare la tutela ambientale in tutti i settori della cooperazione economica e allo sviluppo. Esse sottolineano inoltre l'importanza delle questioni ambientali e dello sviluppo sostenibile e ribadiscono la volontà di avviare una cooperazione specifica volta a tutelare e a migliorare l'ambiente, in particolare per quanto riguarda l'inquinamento delle acque, del suolo e dell'aria, l'erosione, la deforestazione e la gestione sostenibile delle risorse naturali, tenendo conto dei lavori degli organismi internazionali in materia. 2. Si rivolgerà particolare attenzione: a) alla protezione e alla conservazione delle foreste naturali, alla loro gestione sostenibile e alla lotta contro l'erosione del suolo; b) all'importanza del collegamento tra energia e ambiente; c) alla ricerca di soluzioni pratiche ed efficaci ai problemi energetici rurali; d) alla tutela dell'ambiente urbano; e) alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento industriale; f) all'impatto del turismo sull'ambiente. Articolo 13 Droga e AIDS Le parti intendono cooperare per la prevenzione e la riduzione dell'abuso di stupefacenti nonché per la lotta contro l'AIDS, segnatamente potenziando i servizi sanitari e le principali attività di educazione sanitaria. Articolo 14 Cooperazione regionale La cooperazione tra le parti potrà estendersi ad azioni intraprese nel contesto degli accordi di cooperazione o d'integrazione con altri paesi della stessa regione, purché dette azioni siano compatibili con i summenzionati accordi. Pur senza tralasciare alcun settore si darà particolare importanza alle seguenti azioni: a) assistenza tecnica (prestazioni di esperti esterni, formazione di personale tecnico agli aspetti pratici dell'integrazione); b) promozione del commercio intraregionale; c) sostegno alle istituzioni regionali, nonché ai progetti e alle iniziative comuni, nell'ambito di organizzazioni regionali come l'accordo relativo alla cooperazione regionale nell'Asia meridionale (SAARC); d) studi riguardanti i collegamenti e le comunicazioni regionali. Articolo 15 Commissione mista 1. Le parti decidono di creare una commissione mista che avrà il compito di: a) garantire il corretto funzionamento e la buona esecuzione dell'accordo; b) stabilire le priorità in rapporto agli eventuali interventi, compresi i progetti e i programmi necessari per conseguire gli obiettivi dell'accordo; c) formulare adeguate raccomandazioni per promuovere gli obiettivi del presente accordo. 2. La Commissione mista sarà composta da rappresentanti di entrambe le parti, a livello di alti funzionari. Essa si riunirà di norma ogni due anni, alternativamente a Bruxelles e a Katmandu, a una data stabilita di comune accordo. Le parti potranno inoltre indire, di comune accordo, riunioni straordinarie. 3. La Commissione mista può creare sottogruppi specializzati incaricati di assisterla nello svolgimento dei suoi compiti e di coordinare l'elaborazione e l'esecuzione di progetti e programmi nel quadro dell'accordo. 4. Le parti stabiliranno di concerto l'ordine del giorno delle riunioni della commissione mista. 5. Le parti decidono inoltre che la commissione mista avrà il compito di garantire il corretto funzionamento di tutti gli accordi settoriali eventualmente conclusi tra la Comunità e il Nepal. Articolo 16 Futuri sviluppi 1. Le parti possono estendere, di concerto, il campo di applicazione del presente accordo per approfondire la cooperazione o ampliarne la portata mediante accordi su settori o attività specifici. 2. Ciascuna delle parti parti può formulare, nel quadro del presente accordo, suggerimenti volti ad estendere la cooperazione in base all'esperienza acquisita con l'applicazione dell'accordo stesso. Articolo 17 Altri accordi 1. Fatte salve le pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, né il presente accordo né qualsivoglia azione intrapresa ai sensi dello stesso pregiudicano in alcun modo la possibilità per gli Stati membri dell'Unione europea di avviare attività bilaterali con il Nepal nell'ambito della cooperazione economica o di concludere, se del caso, nuovi accordi di cooperazione economica con questo paese. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, le disposizioni del presente accordo sostituiscono, se incompatibili o identiche, quelle degli accordi conclusi tra gli Stati membri dell'Unione europea e il Nepal. Articolo 18 Mancata esecuzione dell'accordo Se una parte ritiene che l'altra sia venuta meno ai suoi obblighi nel quadro dell'accordo può prendere le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce all'altra parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le parti. Nella scelta delle misure si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del presente accordo. Le misure decise vengono comunicate senza indugio all'altra parte e, se l'altra parte lo richiede, si tengono consultazioni. Articolo 19 Agevolazioni Per facilitare la cooperazione nel quadro del presente accordo, le autorità del Nepal concedono ai funzionari e agli esperti CE responsabili della sua esecuzione le garanzie e le agevolazioni necessarie per l'espletamento delle loro attività. Disposizioni particolareggiate al riguardo figureranno in uno scambio di lettere a parte. Articolo 20 Applicazione territoriale Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi indicate, e, dall'altra, al territorio del Regno del Nepal. Articolo 21 Allegato L'allegato del presente accordo ne costituisce parte integrante. Articolo 22 Entrata in vigore e rinnovo 1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della notifica, ad opera delle parti, dell'espletamento delle procedure all'uopo necessarie. 2. Il presente accordo è concluso per un periodo di cinque anni. Esso è prorogato automaticamente di anno in anno a condizione che nessuna della parti denunci sei mesi prima della scadenza. Articolo 23 Testi facenti fede Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e nepalese, ciascun testo facente ugualmente fede. >RIFERIMENTO A UN FILM> En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo. Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale. Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt. Óå ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãñÜöïíôåò ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôçí õðïãñáöÞ ôïõò êÜôù áðü ôçí ðáñïýóá óõìöùíßá. In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent accord. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo. Ten blijke waarvan de ondergetekenden gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gezet. Em fé do que, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no presente Acordo. Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat tehneet tämän sopimuksen. Till bevis härpå har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta avtalet. Hecho en Bruselas, el veinte de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende november nitten hundrede og femoghalvfems. Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten November neunzehnhundertfünfundneunzig. ¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åßêïóé Íïåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ðÝíôå. Done at Brussels on the twentieth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-five. Fait à Bruxelles, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. Fatto a Bruxelles, addì venti novembre millenovecentonovantacinque. Gedaan te Brussel, de twintigste november negentienhonderd vijfennegentig. Feito em Bruxelas, em vinte de Novembro de mil novecentos e noventa e cinco. Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi. Som skedde i Bryssel den tjugonde november nittonhundranittiofem. >RIFERIMENTO A UN FILM> Por la Comunidad Europea For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea Voor de Europese Gemeenschap Pela Comunidade Europeia Euroopan yhteisön puolesta På Europeiska gemenskapens vägnar >RIFERIMENTO A UN FILM> >RIFERIMENTO A UN FILM> ALLEGATO Dichiarazione congiunta della Comunità europea e del governo di Sua Maestà il Re del Nepal 1. Le parti decidono che, a norma del presente accordo, il concetto di «proprietà intellettuale, industriale e commerciali» comprende, tra l'altro, i diritti d'autore (anche per il software) e i diritti connessi; i marchi commerciali e di servizi; le indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d'origine; il disegno industriale; le topografie dei circuiti integrati; le informazioni riservate e la protezione contro la concorrenza sleale. 2. a) Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, le parti decidono che per «casi particolarmente urgenti», ai sensi dell'articolo 18 dell'articolo, si intendono le violazioni di una sua clausola sostanziale ad opera di una delle parti. La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste: - in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale oppure - nell'inosservanza degli elementi fondamentali dell'accordo di cui all'articolo 1. b) Le parti convengono che per «misure del caso», di cui all'articolo 18, si intendono le misure prese in conformità del diritto internazionale. Se una parte prende una misura in un caso particolarmente urgente a norma dell'articolo 18, l'altra parte può chiedere consultazioni in merito. Dichiarazione della Comunità europea sulle preferenze generalizzate La Comunità europea è disposta ad aiutare il Nepal ad avvalersi pienamente dei vantaggi che comporta il Sistema delle preferenze generalizzate (SPG), entrato in vigore il 1° gennaio 1995. Parimenti, la Comunità è disposta ad organizzare seminari in Nepal per gli utilizzatori pubblici e privati del sistema affinché ne traggano i massimi vantaggi.