Accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e gli Stati Uniti d'America concernente l'utilizzazione dell'energia nucleare a scopi pacifici - Protocollo - Dichiarazione concernente la politica di non proliferazione
Gazzetta ufficiale n. L 120 del 20/05/1996 pag. 0001 - 0036
ACCORDO DI COOPERAZIONE tra la Comunità europea dell'energia atomica e gli Stati Uniti d'America concernente l'utilizzazione dell'energia nucleare a scopi pacifici (96/314/Euratom) LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, qui di seguito denominata «la Comunità», e IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA, qui di seguito denominato «Gli Stati Uniti d'America», PREAMBOLO CONSIDERANDO che la Comunità e gli Stati Uniti d'America hanno concluso un accordo entrato in vigore il 27 agosto 1958 e un accordo addizionale di cooperazione, entrato in vigore il 25 luglio 1960 e successivamente emendato; CONSIDERANDO che la Comunità e gli Stati Uniti d'America, riconoscendo l'importanza della loro precedente cooperazione nell'utilizzazione dell'energia nucleare a scopi pacifici intendono continuare la cooperazione su basi di eguaglianza, di vantaggio reciproco, di reciprocità e senza pregiudizio delle rispettive competenze di ciascuna Parte; CONSIDERANDO che la Comunità e gli Stati Uniti d'America sono convinti di contribuire, rafforzando e ampliando la loro partnership su un piede di uguaglianza, al mantenimento della stabilità internazionale, nonché al progresso politico ed economico; CONSIDERANDO che la Comunità, i suoi Stati membri e gli Stati Uniti d'America hanno raggiunto un livello avanzato e comparabile nell'utilizzazione dell'energia nucleare per la produzione di energia elettrica, nello sviluppo delle loro industrie nucleari e nella sicurezza contemplata dalle rispettive normative in materia di sanità, sicurezza, utilizzazione pacifica dell'energia nucleare e protezione dell'ambiente; CONSIDERANDO che occorre stabilire condizioni che disciplinino i trasferimenti di articoli nucleari tra la Comunità e gli Stati Uniti d'America, onde garantire che si continuino ad osservare l'obbligo di libera circolazione di detti articoli all'interno della Comunità ed evitare interferenze nei programmi nucleari in atto nella Comunità e negli Stati Uniti d'America, nonché nelle loro relazioni commerciali internazionali; CONSIDERANDO che tutti gli Stati membri della Comunità e gli Stati Uniti d'America sono parti del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, qui di seguito denominato «il Trattato di non proliferazione»; CONSIDERANDO che la Comunità, i suoi Stati membri e gli Stati Uniti d'America sono impegnati a garantire che la ricerca, lo Sviluppo e l'utilizzazione dell'energia nucleare a scopi pacifici avvengano in maniera conforme agli obiettivi di detto trattato; CONSIDERANDO che nella Comunità vengono applicati controlli di sicurezza nucleare, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica; CONSIDERANDO che la Comunità, i suoi Stati membri e gli Stati Uniti d'America ribadiscono il loro sostegno all'Agenzia internazionale dell'energia atomica, qui di seguito denominate «l'AIEA», e al suo sistema di controlli di sicurezza; CONSIDERANDO che la Comunità, i suoi Stati membri e gli Stati Uniti d'America sono fermamente impegnati a rafforzare la non proliferazione nucleare internazionale e i relativi sistemi di controlli di sicurezza; CONSIDERANDO che la Comunità, i suoi Stati membri e gli Stati Uniti d'America sono fermamente impegnati in una adeguata protezione fisica delle materie nucleari e sono Parti della Convenzione internazionale sulla protezione fisica delle materie nucleari; CONSIDERANDO che è auspicabile, ove opportuno, agevolare il commercio, gli scambi e le attività di cooperazione su scala industriale e commerciale, compresa la cooperazione internazionale pacifica con Parti terze, ai sensi dell'articolo IV del Trattato di non-proliferazione; CONSIDERANDO che è altresì auspicabile istituire un quadro per lo scambio di informazioni e le consultazioni tra le Parti su questioni nel settore del nucleare di interesse comune; CONSIDERANDO che la cooperazione dovrebbe comprendere la ricerca e lo sviluppo nucleare sulla sicurezza nucleare e gli aspetti regolamentari e operativi della radioprotezione; CONSIDERANDO che la cooperazione in materia di ricerca e sviluppo sulla fissione nucleare in campi quali la sicurezza, la radioprotezione, la sanità e l'ambiente e i controlli di sicurezza può essere oggetto di accordi specifici tra la Comunità e gli Stati Uniti d'America; CONSIDERANDO che la Comunità e gli Stati Uniti d'America contribuiscono alla cooperazione internazionale nel settore della fusione termonucleare controllata e, in particolare, alle attività del reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER); CONSIDERANDO che è opportuno che gli accordi di cooperazione nucleare conclusi tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e, dall'altro, la Repubblica d'Austria, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, il Regno di Svezia e la Repubblica di Finlandia prima della loro adesione alla Comunità europea, siano abrogati dal momento dell'entrata in vigore del presente accordo; CONSIDERANDO che, analogamente, gli Stati Uniti d'America sono disposti ad abrogare qualsiasi accordo di cooperazione nucleare in atto con Stati terzi che aderiscano in futuro alla Comunità, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Ambito di applicazione della cooperazione 1. Le Parti possono cooperare nelle applicazioni pacifiche dell'energia nucleare nei seguenti settori: A) ricerca e sviluppo sulla fissione nucleare, alle condizioni concordate tra le Parti; B) questioni di sicurezza nucleare di interesse e di competenza reciproci, come previsto all'articolo 2; C) agevolazione delle attività di scambio e di cooperazione su scala industriale o commerciale tra persone e imprese; D) fatte salve le disposizioni del presente accordo, approvvigionamento tra le Parti di materiale non nucleare, materiale e attrezzature nucleari e fornitura di servizi del ciclo di combustibile nucleare, per uso o a vantaggio delle Parti o di paesi terzi; E) scambio di informazioni su grandi problemi internazionali connessi con l'energia nucleare, quali la promozione dello sviluppo nel settore dei controlli di sicurezza nucleare internazionali e della non proliferazione in campi di interesse e competenza reciproci, compresa la collaborazione con l'AIEA su questioni relative ai controlli di sicurezza e sull'interazione tra energia nucleare e ambiente; F) fusione termonucleare controllata, compresi i progetti multilaterali; G) altri settori di interesse reciproco. 2. La cooperazione tra le Parti prevista dal presente articolo può svolgersi anche tra persone e imprese stabilite nei rispettivi territori delle Parti. Articolo 2 Cooperazione in materia di ricerca e sviluppo nucleari 1. Le Parti possono cooperare nella ricerca e sviluppo nucleare, ivi comprese le attività seguenti, qualora esse siano contemplate dai rispettivi programmi di ricerca e sviluppo nucleare delle Parti: a) sicurezza nucleare, compresi gli aspetti regolamentari e operativi della radioprotezione; b) sviluppo dell'energia nucleare, compresi, tra l'altro, la ricerca su nuovi reattori, lo smantellamento di impianti nucleari, la ricerca sulla sicurezza radiologica in materia di gestione e smaltimento di rifiuti e l'interazione tra energia nucleare e ambiente; c) controlli di sicurezza nucleare; d) ricerca sulla fusione termonucleare controllata, compresi, tra l'altro, le attività bilaterali e i contributi a progetti multilaterali, quali il reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER). 2. La cooperazione a norma del presente articolo può comprendere, senza essere limitata a queste sole attività, la formazione, lo scambio di personale, le riunioni, gli scambi di campioni, materiali e strumenti per scopi sperimentali ed una partecipazione equilibrata a studi e progetti comuni. 3. Le informazioni derivanti dall'attuazione del presente articolo che, a giudizio delle autorità competenti delle Parti, devono diventare di pubblico dominio, possono essere diffuse da queste ultime in forma consolidata o altra forma adeguata, fatte salve le direttive stabilite nell'allegato B. Articolo 3 Cooperazione industriale e commerciale Conformemente al disposto dell'articolo IV del Trattato di non proliferazione, le Parti si impegnano ad agevolare lo scambio più completo possibile di attrezzature, materiali e informazioni scientifiche e tecniche per gli usi pacifici dell'energia nucleare. A tal fine, le Parti agevolano nelle forme opportune le relazioni commerciali tra persone e imprese in materia di cooperazione nucleare. Questa cooperazione può comprendere, senza essere limitata solo ad esse, le seguenti attività: - investimenti; - joint-ventures; - aspetti ambientali su scala industriale o commerciale; - scambi di articoli nucleari, materiali non nucleari e servizi tecnici e specializzati, come indicato all'articolo 4; - accordi di licenza tra persone e imprese sul territorio di ciascuna delle Parti. Articolo 4 Scambi nel settore del nucleare 1. Le Parti facilitano gli scambi nel settore del nucleare fra di loro, nell'interesse reciproco dell'industria, dei servizi pubblici e dei consumatori e, se del caso, anche gli scambi tra paesi terzi e una delle parti di articoli gravati da obblighi imposti alla controparte. 2. Le autorizzazioni, comprese le licenze di esportazione ed importazione, nonché le autorizzazioni o approvazioni rilasciate a terzi in materia di scambi, operazioni industriali o spedizioni di materiale nucleare sui territori delle Parti non devono essere utilizzate per ostacolare gli scambi. L'autorità competente decide sulle richieste di autorizzazioni nel termine più breve possibile dopo la loro presentazione e senza l'aggravio di spese irragionevoli. Per garantire l'osservanza della presente disposizione, devono essere introdotte procedure amministrative adeguate. Articolo 5 Articoli soggetti all'accordo 1. Il materiale non nucleare, il materiale e le attrezzature nucleari trasferiti tra le Parti o le loro rispettive persone o imprese, direttamente o attraverso un paese terzo, diventano soggetti al presente accordo al momento dell'ingresso nella giurisdizione territoriale della Parte ricevente, a condizione che la Parte fornitrice abbia notificato per iscritto alla Parte ricevente il trasferimento previsto e la Parte ricevente abbia confermato per iscritto il ricevimento di tale notifica. 2. Il materiale non nucleare, il materiale e le attrezzature nucleari di cui al presente articolo restano soggetti alle disposizioni del presente accordo sino a quando, conformemente alle procedure previste dall'accordo amministrativo, sia stato stabilito: - che questi articoli sono stati ritrasferiti al di fuori della giurisdizione della Parte ricevente; - che il materiale nucleare o il materiale non nucleare non sono più utilizzabili per alcuna attività nucleare che abbia rilevanza sotto il profilo dei controlli di sicurezza internazionali oppure sono diventati praticamente irrecuperabili; - oppure che le attrezzature non sono più utilizzabili per scopi nucleari. Articolo 6 Controlli di sicurezza 1. A seconda dei casi, il controlli di sicurezza previsti dal presente accordo sono quelli applicati dalla Comunità in base al Trattato Euratom e dall'AIEA in base agli accordi sui controlli di sicurezza seguenti, che possono essere riveduti e sostituiti nella misura in cui esista la copertura prescritta dal Trattato di non proliferazione: a) l'accordo tra la Comunità, i suoi Stati membri non dotati di armi nucleari e l'AIEA, entrato in vigore il 21 febbraio 1977; b) l'accordo tra la Comunità, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e l'AIEA, entrato in vigore il 14 agosto 1978; c) l'accordo tra la Comunità, la Francia e l'AIEA, entrato in vigore il 12 settembre 1981; d) l'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'AIEA, entrato in vigore il 9 dicembre 1980. 2. A) Il materiale nucleare trasferito nella Comunità a norma del presente accordo e il materiale fissile speciale, utilizzato o prodotto mediante l'impiego di qualsiasi materiale non nucleare, materiale o attrezzature nucleari, cosi trasferiti, sono soggetti ai relativi accordi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. B) Il materiale nucleare trasferito negli Stati Uniti d'America a norma del presente accordo e il materiale fissile speciale, utilizzato o prodotto mediante l'impiego di qualsiasi materiale non nucleare, materiale o attrezzature nucleari, così trasferiti, sono soggetti all'accordo di cui al paragrafo 1 lettera d), del presente articolo. 3. Qualora uno qualsiasi degli accordi sui controlli di sicurezza dell'AIEA di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c) non fosse applicato, a) la Comunità conclude uno o più accordi con l'AIEA per l'applicazione di controlli di sicurezza che abbiano un'efficacia ed una copertura equivalenti a quelle fornite dagli accordi sui controlli di sicurezza di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c); oppure, in caso di impossibilità, b) la Comunità garantisce agli Stati Uniti d'America l'applicazione, da parte della Comunità, di controlli di sicurezza che garantiscano un'efficacia ed una copertura equivalenti a quelle degli accordi sui controlli di sicurezza prescritti dal paragrafo 1, lettere a), b) e c). Nell'adempimento degli obblighi derivanti da questi paragrafi, gli Stati Uniti d'America riconoscono il ruolo unico e l'importanza del sistema dei controlli di sicurezza Euratom e della sua applicazione nella Comunità in base al Trattato Euratom. In questo contesto, gli Stati Uniti d'America prendono nota che l'AIEA, a norma degli accordi sui controlli di sicurezza conclusi con la Comunità e i suoi Stati membri, nonché nei successivi accordi di attuazione, tiene in debita considerazione, tra l'altro, l'efficacia del sistema dei controlli di sicurezza della Comunità, che consente all'AIEA di svolgere attività ispettive di minore entità rispetto a quelle applicate nell'ambito di altri accordi sui controlli di sicurezza concernenti impianti nucleari comparabili di produzione, trattamento, utilizzo o deposito di materiale nucleare soggetto ai controlli di sicurezza qualora non esista un sistema di controlli di sicurezza regionale. c) Se si verificano condizioni che non consentono l'applicazione di questi controlli di sicurezza da parte della Comunità, le Parti stipulano immediatamente accordi per l'applicazione di controlli di sicurezza che garantiscano un'efficacia ed una copertura equivalenti a quelle degli accordi sui controlli di sicurezza di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) del presente articolo. 4. Qualora l'accordo sui controlli di sicurezza AIEA di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo non sia applicato, a) gli Stati Uniti d'America concludono un accordo o accordi con l'AIEA per l'applicazione di controlli di sicurezza che abbiano un'efficacia e una copertura equivalenti a quelle dell'accordo di cui al paragrafo 1, lettera d) del presente articolo; oppure, qualora ciò non sia possibile, b) le Parti stipulano immediatamente accordi per l'applicazione di controlli di sicurezza che abbiano un'efficacia ed una copertura equivalenti a quelle dell'accordo di cui al paragrafo 1, lettera d) del presente articolo. Articolo 7 Uso pacifico 1. La cooperazione nell'ambito del presente accordo è svolta per scopi pacifici. 2. Il materiale non nucleare, il materiale e le attrezzature nucleari trasferiti a norma del presente accordo e il materiale fissile speciale usato o prodotto mediante impiego di tali articoli non può essere usato per alcun dispositivo esplosivo nucleare, per la ricerca o lo sviluppo di alcun dispositivo esplosivo nucleare o per alcuno scopo militare. Articolo 8 Attività del ciclo di combustibile nucleare 1. Le attività del ciclo di combustibile nucleare svolte ai sensi del presente accordo comprendono: A) Nell'ambito della giurisdizione territoriale di una o dell'altra Parte, l'arricchimento fino al 20% nell'isotopo 235 dell'uranio trasferito a norma del presente accordo, nonché dell'uranio usato o prodotto mediante l'impiego delle attrezzature in tal modo trasferite. L'arricchimento di detto uranio a più del 20% nell'isotopo 235 e il nuovo arricchimento di detto uranio già arricchito a più del 20% nell'isotopo 235 possono essere effettuati alle condizioni concordate per iscritto che sono oggetto di consultazioni tra le Parti, entro i 40 giorni successivi al ricevimento di una richiesta da parte di una di esse; B) l'irraggiamento, nell'ambito della giurisdizione territoriale di una o dell'altra Parte, di plutonio, uranio-233, uranio altamente arricchito e materiale nucleare irradiato, trasferito a norma del presente accordo ovvero utilizzato o prodotto mediante impiego di materiale non nucleare, materiale o attrezzature nucleari in tal modo trasferiti; C) il ritrasferimento in paesi terzi, conformemente alle procedure stabilite nel Verbale concordato: i) di uranio bassamente arricchito, materiale non nucleare, attrezzature e materiale fonte trasferito a norma del presente accordo o di uranio bassamente arricchito prodotto mediante l'impiego di materiale o attrezzature nucleari trasferiti a norma del presente accordo per attività del ciclo di combustibile nucleare diverse dalla produzione di uranio altamente arricchito; ii) di materiale nucleare irradiato ai sensi del presente accordo o materiale nucleare irradiato, utilizzato o prodotto mediante l'impiego di materiale non nucleare, materiale o attrezzature nucleari trasferiti a norma del presente accordo, per deposito o smaltimento non implicanti il ritrattamento; iii) di altro materiale nucleare trasferito a norma del presente accordo e altro materiale fissile speciale prodotto mediante l'impiego di materiale non nucleare, materiale o attrezzature nucleari trasferiti a norma del presente accordo, per altre attività del ciclo di combustibile, comprese quelle specificate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo; D) l'esame post-irraggiamento comprendente la dissoluzione chimica o la separazione del materiale nucleare irradiato trasferito a norma del presente accordo o di materiale nucleare irradiato, utilizzato o prodotto mediante l'impiego di materiale non nucleare, materiale o attrezzature nucleari in tal modo trasferiti. E) Il condizionamento, il deposito e lo smaltimento finale di materiali irradiati trasferiti a norma del presente accordo, ovvero utilizzati o prodotti mediante l'impiego di materiale nucleare, materiale o attrezzature nucleari trasferiti a norma del presente accordo. 2. Le seguenti attività del ciclo di combustibile nucleare possono essere svolte, a norma del presente accordo, nell'ambito della giurisdizione territoriale di ciascuna Parte in impianti che costituiscono parte dei programmi nucleari pacifici delineati descritti nell'allegato A: A) ritrattamento di materiale nucleare trasferito a norma del presente accordo e di materiale nucleare utilizzato o prodotto mediante l'impiego di materiale non nucleare, materiale o attrezzature nucleari in tal modo trasferiti; B) alterazione della forma o del tenore di plutonio, uranio-233 e uranio altamente arricchito trasferiti a norma del presente accordo o utilizzati o prodotti mediante l'impiego di materiale non nucleare, materiale o attrezzature nucleari in tal modo trasferiti. 3. I seguenti materiali nucleari: i) plutonio, uranio-233 e uranio altamente arricchito, se non contenuti in combustibile nucleare irradiato, trasferito a norma del presente accordo; ii) plutonio, uranio-233 e uranio altamente arricchito, recuperati da materiale nucleare trasferito a norma del presente accordo; iii) plutonio, uranio-233 e uranio altamente arricchito, recuperati da materiale nucleare utilizzato in attrezzature trasferite a norma del presente accordo; possono essere depositati in impianti sottoposti in permanenza, come minimo, ai livelli di protezione fisica stabiliti nell'allegato C del documento AIEA INFCIRC 254/Rev. 1/Parte 1 (Direttive per i trasferimenti nucleari), nella versione eventualmente riveduta e approvata dalle Parti e dagli Stati membri della Comunità. Ciascuna Parte registra i suoi impianti in un elenco che tiene a disposizione dell'altra Parte. L'elenco di una Parte è considerato confidenziale se tale Parte ne fa richiesta. Ciascuna delle Parti può modificare l'elenco informandone l'altra Parte per iscritto e ricevendo conferma scritta della notifica ricevuta. Tale conferma deve essere fornita entro trenta giorni dal ricevimento della notifica e si limita ad una dichiarazione del fatto che la notifica è stata ricevuta. Se esistono motivi per ritenere che le disposizioni del presente paragrafo non vengano pienamente rispettate, possono essere indette immediatamente consultazioni. Mediante queste consultazioni, ciascuna delle Parti garantisce che vengano immediatamente adottate le necessarie misure correttive. Queste misure devono essere sufficienti a ripristinare nell'impianto in causa i livelli di protezione fisica sopra indicati. Se tale operazione non risulta fattibile, il materiale nucleare in questione è trasferito per deposito presso un altro impianto adeguato figurante nell'elenco. Articolo 9 Scambi internazionali di obblighi Le Parti determinano procedure celeri da applicare per il materiale nucleare che deve essere assoggettato al presente accordo oppure essere escluso dal suo campo di applicazione. Queste procedure comprendono disposizioni sugli scambi internazionali di obblighi, che saranno stabilite nell'accordo amministrativo di cui all'articolo 16, paragrafo 1. Articolo 10 Attuazione dell'accordo 1. Le disposizioni del presente accordo sono attuate secondo buona fede e tenendo debitamente conto dei legittimi interessi commerciali, internazionali o nazionali, di entrambe le Parti. 2. L'attuazione del presente accordo avviene in maniera atta: a) ad evitare ostacoli o ritardi per le attività nucleari sul territorio di entrambe le Parti; b) ad evitare interferenze in dette attività; c) a conformarsi a prassi di gestione prudenti, necessarie per una conduzione economica e sicura di dette attività; d) a tener pienamente conto delle esigenze a lungo termine dei programmi di energia nucleare in atto nella Comunità e negli Stati Uniti d'America. 3. Le disposizioni del presente accordo non devono essere utilizzate: a) per assicurarsi vantaggi commerciali o industriali sleali oppure per porre restrizioni agli scambi a svantaggio di persone e imprese di una o dell'altra Parte, ovvero per ostacolare i loro interessi commerciali o industriali, sia internazionali che nazionali; b) per interferire con la politica nucleare o con i programmi di una o dell'altra Parte o per ostacolare la promozione degli impieghi pacifici dell'energia nucleare; c) per impedire la libera circolazione di materiale nucleare, materiale e attrezzature non nucleari nel territorio della Comunità. 4. Nell'esercizio dei diritti derivanti da altri accordi di cooperazione nucleare eventualmente conclusi con terzi, ciascuna Parte del presente accordo terrà debitamente conto dei legittimi interessi commerciali dell'altra Parte; in caso di difficoltà, ciascuna delle Parti può richiedere consultazioni che devono aver luogo entro quaranta giorni, conformemente al disposto dell'articolo 12. Articolo 11 Protezione fisica 1. Il materiale nucleare trasferito a norma del presente accordo e il materiale fissile speciale utilizzato o prodotto mediante impiego di materiale non nucleare, materiale o attrezzature nucleari così trasferiti sono soggetti a opportune misure di protezione fisica. 2. Queste misure di protezione fisica devono essere a livelli che rispettino i criteri stabiliti nell'allegato C del documento dell'AIEA INFCIRC 254/Rev. 1/Parte 1 (Direttive per i trasferimenti nucleari), nella versione eventualmente riveduta e approvata dalle Parti e dagli Stati membri della Comunità. Oltre a questo documento, nell'applicare queste misure, gli Stati membri della Comunità, la Commissione delle Comunità europee (se del caso) e gli Stati Uniti d'America faranno inoltre riferimento alle raccomandazioni del documento AIEA INFCIRC 225/Rev. 3 sulla protezione fisica del materiale nucleare, nella versione eventualmente riveduta e approvata dalle Parti e dagli Stati membri della Comunità. 3. Il trasporto internazionale di materiale nucleare contemplato dal presente accordo è regolato dalle disposizioni della Convenzione internazionale sulla protezione fisica del materiale nucleare (INFCIRC 274/Rev. 1), nella versione eventualmente riveduta e approvata dalle Parti e dagli Stati membri della Comunità. Articolo 12 Consultazioni e arbitrato 1. Le Parti, su richiesta di una di esse, si consultano per favorire la cooperazione nell'ambito del presente accordo e assicurarne l'effettiva attuazione. A tal fine è istituito un comitato misto, che esamina anche problemi nucleari di interesse reciproco ed ogni altra questione importante attinente alla cooperazione prevista dal presente accordo. Sarà istituito un gruppo di lavoro tecnico misto, che riferirà al comitato misto per garantire l'osservanza dei requisiti dell'accordo amministrativo di cui all'articolo 16. 2. Le Parti, su richiesta di una di esse, si consultano su ogni problema derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo. 3. Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo è risolta mediante negoziati, mediazione, conciliazione o altre procedure analoghe oppure, se così concordato da entrambe le Parti, mediante rimessione ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, designati in conformità del disposto del presente paragrafo. Ciascuna Parte designa un arbitro e i due arbitri così designati nominano un terzo arbitro, che sia cittadino di un paese diverso dagli Stati Uniti d'America o da uno Stato membro della Comunità, il quale funge da presidente. Se entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato una Parte non ha designato un arbitro, l'altra Parte può chiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia di nominarlo. La stessa procedura si applica se, entro trenta giorni dalla designazione o nomina del secondo arbitro, il terzo arbitro non è stato nominato, a condizione che il terzo arbitro in tal modo nominato non sia cittadino degli Stati Uniti o di uno Stato membro della Comunità. Per ogni decisione è necessario il voto favorevole di due arbitri. La procedura arbitrale è stabilita dal collegio arbitrale. Le decisioni del collegio sono vincolanti per le Parti. Articolo 13 Sospensione e recesso A. Circostanze 1. Se una delle Parti o uno Stato membro della Comunità, in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente accordo: a) agisce materialmente in violazione delle disposizioni essenziali di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 10 o 11 dell'accordo o non ottempera ad una decisione del collegio arbitrale di cui all'articolo 12 del presente accordo; oppure b) intraprende un'azione di qualsiasi natura che dia adito ad una violazione materiale dei suoi obblighi a norma del presente accordo, compreso l'impedimento di scambi nel settore nucleare previsti nell'ambito del presente accordo, l'altra Parte ha il diritto di cessare l'ulteriore cooperazione nell'ambito del presente accordo, ovvero di sospendere il presente accordo o recedere da esso interamente o in parte. Inoltre se una parte sospende il suo consenso alle attività indicate all'articolo 8.2, per ragioni diverse da quelle indicate nel paragrafo 8 (A) del verbale concordato che non sono di gravità pari o maggiore di quelle indicate nel paragrafo 8 (A), lettere a) e b) del verbale concordato, l'altra parte ha il medesimo diritto. 2. Se una della Parti o uno Stato membro della Comunità, in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente accordo, recede da un accordo sui controlli di sicurezza con l'Agenzia o lo abroga, e l'accordo sui controlli di sicurezza in tal modo abrogato o dal quale si è receduto non è stato eventualmente sostituito da un equivalente accordo sui controlli di sicurezza, l'altra Parte ha il diritto di chiedere la restituzione, integrale o parziale, del materiale non nucleare, del materiale o delle attrezzature nucleari trasferiti a norma del presente accordo e del materiale fissile speciale prodotto utilizzando detti articoli. 3. Se la Comunità o uno Stato membro della Comunità non dotato di armi nucleari fa esplodere un dispositivo nucleare esplosivo, il governo degli Stati Uniti d'America dispone del diritto indicato nel paragrafo 2 del presente articolo. 4. Se uno Stato membro della Comunità dotato di armi nucleari fa esplodere un dispositivo nucleare esplosivo utilizzando un qualsiasi articolo soggetto al presente accordo, gli Stati Uniti dispongono del diritto indicato nel paragrafo 2 del presente articolo. 5. Se gli Stati Uniti d'America fanno esplodere un dispositivo nucleare esplosivo utilizzando un qualsiasi articolo soggetto al presente accordo, la Comunità dispone del diritto indicato nel paragrafo 2 del presente articolo. B. Attuazione 6. Prima che una delle Parti decida di prendere iniziative ai sensi dei paragrafi da 1 a 5, le Parti si consultano allo scopo di adottare misure correttive ed esaminano attentamente gli effetti di queste iniziative, tenendo conto della necessità di stipulare altri accordi adeguati che si rendano necessari, e in particolare di garantire la sicurezza e la continuità dell'approvvigionamento e un termine sufficiente per la sostituzione, nonché di continuare ad onorare gli impegni nei confronti di paesi terzi e dei loro organismi industriali. 7. Prima di prendere iniziative ai sensi del presente articolo, le Parti esaminano se i fatti all'origine di queste iniziative sono stati causati volontariamente. 8. L'azione in base al presente articolo viene intrapresa soltanto se dopo le consultazioni l'altra Parte non adotta misure correttive entro un termine adeguato. 9. Se una delle Parti esercita il suo diritto di chiedere la restituzione di un articolo qualsiasi, conformemente ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, essa, prima della rimozione dal territorio o dal controllo dell'altra Parte, deve prontamente compensare quest'ultima per l'equo valore di mercato dell'articolo e per i costi connessi alla rimozione. In caso di richiesta di restituzione di articoli nucleari, le Parti determinano congiuntamente la quantità di articoli nucleari, tenendo conto delle circostanze. Le Parti devono accertarsi che, nella restituzione degli articoli, siano prese tutte le misure di sicurezza, di protezione radiologica e fisica in conformità con i rispettivi obblighi vigenti, non vengano assunti rischi irragionevoli e la restituzione degli elementi abbia luogo conformemente alla normativa applicabile delle Parti. Articolo 14 Durata e modifiche 1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le Parti scambiano note diplomatiche per informarsi reciprocamente che le rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore sono state portate a termine. 2. Il presente accordo resterà in vigore per un periodo di trenta anni e successivamente continuerà ad essere in vigore per periodi supplementari di cinque anni. Al termine del periodo iniziale di trenta anni, oppure al termine di ogni successivo periodo di cinque anni, ciascuna della Parti può recedere dall'accordo con un preavviso scritto di sei mesi inviato all'altra Parte. 3. Anche in caso di recesso o sospensione del presente accordo, restano in vigore i diritti e gli obblighi previsti dagli articoli 6, 7, 8, paragrafo 1, lettera C), e 11 e dai paragrafi 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 12 del Verbale concordato. 4. Se una Parte invia all'altra il preavviso scritto di cui al paragrafo 2, oppure se una Parte sospende il presente accordo o recede da esso conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, le Parti si consultano il più presto possibile, e in ogni caso entro un mese, al fine di decidere di concerto se, oltre a quelli indicati al paragrafo 3 del presente articolo, restino in vigore altri diritti e obblighi derivanti dal presente accordo, e in particolare dall'articolo 8, paragrafo 1, lettere A), B e D), dall'articolo 8, paragrafi 2 e 3 e dal Verbale concordato. 5. Se le Parti non riescono a pervenire ad una decisione comune ai sensi del paragrafo 4, a) una quantità di materiale nucleare equivalente all'inventario descritto nell'articolo 20, paragrafo 1, e gli elementi di attrezzature descritti all'articolo 20, paragrafo 2, continuano ad essere soggetti alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere A), B) e D), dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 13, nonché del Verbale concordato, ma soltanto nella misura contemplata dagli accordi di cui all'articolo 19. b) La questione se altri diritti e obblighi, oltre a quelli di cui al paragrafo 3 e alla lettera a) del presente paragrafo del presente articolo, debbano restare in vigore per quanto riguarda il materiale nucleare e le attrezzature non contemplati dalla lettera a) e per tutto il materiale non nucleare, è sottoposta ad un collegio arbitrale, composto conformemente all'articolo 12, paragrafo 3. Il collegio decide applicando le norme ed i principi del diritto internazionale, in particolare la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. c) Se il collegio arbitrale decide che diritti ed obblighi diversi da quelli indicati al paragrafo 3 del presente articolo non devono restare in vigore per quanto riguarda il materiale non nucleare, il materiale e le attrezzature nucleari oggetto di arbitrato ai sensi della lettera b), alla data del recesso del presente accordo ciascuna Parte può chiedere la restituzione di detto materiale non nucleare e del materiale e attrezzature nucleari sul territorio dell'altra Parte, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 9. d) Nonostante il preavviso scritto di cui al paragrafo 2, il presente accordo rimane in vigore fino al momento in cui le Parti raggiungono una decisione comune o il collegio arbitrale pronuncia la propria decisione. 6. Su richiesta di una di esse, le Parti possono consultarsi su eventuali modifiche al presente accordo, in particolare per tener conto di sviluppi internazionali nel settore dei controlli di sicurezza nucleare. Il presente accordo può essere modificato se le Parti decidono in tal senso. Ogni modifica entra in vigore alla data in cui le Parti si scambiano note diplomatiche per informarsi che le rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore sono state completate. Articolo 15 Obblighi multipli 1. Le Parti si adoperano per evitare che insorgano difficoltà a causa della sovrapposizione di obblighi concernenti il materiale nucleare in seguito all'applicazione di più accordi in materia di scambi internazionali. 2. Le Parti promuovono consultazioni multilaterali al fine di conseguire soluzioni reciprocamente soddisfacenti a livello internazionale. Articolo 16 Accordo amministrativo 1. Le autorità competenti delle Parti istituiscono un accordo amministrativo per assicurare un'attuazione efficace delle disposizioni del presente accordo. 2. Al materiale nucleare contemplato dall'accordo si applicano i principi di fungibilità, equivalenza e proporzionalità e le relative disposizioni specifiche saranno stabilite nell'accordo amministrativo. 3. Un accordo amministrativo concluso in base al presente articolo può essere modificato mediante accordo scritto tra le autorità competenti delle Parti. Articolo 17 Proprietà intellettuale 1. Alla proprietà intellettuale originata o trasferita e alla tecnologia trasferita a norma del presente accordo, le Parti applicano norme internazionali accettate formalmente da entrambe che disciplinano il trattamento della proprietà intellettuale e dei trasferimenti di tecnologia. 2. L'allegato B si applica alla proprietà intellettuale originata o trasferita e alla tecnologia trasferita a norma del presente accordo. 3. Le Parti garantiscono che i singoli accordi da esse stipulati in base all'allegato B siano conformi al presente accordo e a qualsiasi norma supplementare concernente il trattamento delle informazioni riservate o confidenziali nel settore nucleare eventualmente condordata dalle Parti. Articolo 18 Status degli allegati Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo e, in assenza di espresse disposizioni contrarie, qualsiasi riferimento al presente accordo si considera esteso ai suoi allegati. Articolo 19 Abrogazione degli accordi esistenti 1. L'accordo tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo degli Stati Uniti d'America, entrato in vigore il 27 agosto 1958, è abrogato dal momento dell'entrata in vigore del presente accordo. L'accordo addizionale di cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) entrato in vigore il 25 luglio 1960, e successive modifiche, scadrà come previsto nell'articolo VI di detto accordo oppure sarà abrogato dal momento dell'entrata in vigore del presente accordo, a seconda di quale sia la data precedente. 2. Gli accordi bilaterali di cooperazione nucleare conclusi dagli Stati Uniti d'America con la Repubblica d'Austria l'11 luglio 1969, con il Regno di Spagna il 20 marzo 1974, con la Repubblica portoghese il 16 maggio 1974, con il Regno di Svezia il 19 dicembre 1983 e con la Repubblica di Finlandia il 2 maggio 1985 sono abrogati dal momento dell'entrata in vigore del presente accordo. I diritti e gli obblighi concernenti le forniture nucleari derivanti da questi accordi sono sostituti da quelli del presente accordo. 3. I diritti e gli obblighi concernenti le forniture nucleari derivanti da un accordo di cooperazione nucleare tra gli Stati Uniti d'America e qualsiasi Stato terzo che aderisca alla Comunità successivamente all'entrata in vigore del presente accordo sono sostituiti da quelli del presente accordo dopo l'adesione di detto Stato alla Comunità. I diritti e gli obblighi concernenti altri campi della cooperazione nucleare sono oggetto di negoziati tra la Comunità, gli Stati Uniti d'America e lo Stato terzo interessato, conformemente al disposto dell'articolo 106 Trattato Euratom. Articolo 20 Inventari iniziali 1. Le disposizioni del presente accordo si applicano all'inventario del materiale nucleare in precedenza soggetto agli accordi di cui all'articolo 19 a decorrere dalla data in cui tali accordi sono abrogati. 2. Le disposizioni del presente accordo si applicano alle attrezzature e al materiale non nucleari trasferiti a norma degli accordi di cui all'articolo 19 soltanto nella misura contemplata da questi accordi. 3. Gli inventari di materiali nucleari, attrezzature e materiali non nucleari soggetti agli accordi di cui all'articolo 19 devono essere approvati dalle autorità competenti delle Parti. Articolo 21 Definizioni Ai fini del presente accordo: 1) Per «Parti» si intendono il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea dell'energia atomica. 2) a) Per «Comunità» si intende: I. sia la persona giuridica creata dal Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), Parte del presente accordo; II. sia i territori cui si applica il Trattato Euratom; b) Con l'espressione «all'interno della Comunità» si fa riferimento all'interno dei territori cui si applica il Trattato Euratom; c) Con l'espressione «al di fuori della Comunità» si intende l'espressione dal significato corrispondente. 3) Per «autorità competenti» si intende, nel caso degli Stati Uniti d'America, il dipartimento di Stato; nel caso della Comunità, la Commissione europea o una diversa autorità che la Parte interessata eventualmente notifichi, in qualsiasi momento, all'altra Parte; 4) Per «attrezzature» si intende qualsiasi reattore come unità completa, che non sia un reattore progettato o utilizzato principalmente per la formazione di plutonio o uranio-233 o qualsiasi altro elemento così designato congiuntamente dalle autorità competenti delle Parti. 5) Per «materiale non nucleare» si intende l'acqua pesante o qualsiasi altro materiale utilizzabile in un reattore per rallentare i neutroni ad alta velocità ed accrescere le probabilità di fissione addizionale, secondo l'eventuale designazione in comune da parte delle autorità competenti delle Parti. 6) Per «materiale nucleare» si intende 1) materiale fonte e 2) materiale fissile speciale. Per «materiale fonte» si intendono: l'uranio contenente la miscela di isotopi che esiste in natura; l'uranio impoverito in isotopo 235; il torio; qualsiasi materiale precedente sotto forma di metallo, lega, composto chimico o concentrato; qualsiasi altro materiale contenente uno o più dei materiali precedenti in una concentrazione definita periodicamente dal Consiglio dei governatori dell'AIEA; e gli altri materiali eventualmente determinati o dal Consiglio dei governatori dell'Agenzia oppure eventualmente approvati dalle autorità competenti di entrambe le Parti. Per «materiale fissile speciale» si intendono: il plutonio, l'uranio-233, l'uranio arricchito nell'isotopo 233 o 235, qualsiasi sostanza contenente uno o più dei materiali precedenti e le altre sostanze eventualmente determinate dal Consiglio dei governatori dell'Agenzia o approvate dalle autorità competenti di entrambe le Parti. I termini «materiale fissile speciale» non comprendono il «materiale fonte». Qualsiasi determinazione da parte del Consiglio dei governatori dell'Agenzia a norma dell'articolo XX dello statuto dell'Agenzia o in base ad altri riferimenti che modifichi l'elenco di materiali considerati «materiale fonte» o «materiale fissile speciale» ha efficacia nell'ambito del presente accordo soltanto se entrambe le Parti dell'accordo si sono reciprocamente informate per iscritto che esse accettano questa modifica. 7) Per «uranio altamente arricchito» si intende l'uranio arricchito a più del 20 % nell'isotopo 235 (e/o l'uranio-233); per «uranio bassamente arricchito» si intende l'uranio arricchito al 20 % o meno nell'isotopo 235 (e/o l'uranio-233). 8) Le seguenti definizioni riguardano l'articolo 17 e l'allegato B: - per «attività in cooperazione» si intende qualsiasi attività comune svolta in base al presente accordo e che comprenda ricerca in comune; - per «informazioni» si intendono i dati scientifici o tecnici, i risultati o metodi di ricerca e sviluppo derivanti dalla ricerca comune e qualsiasi altra informazione si ritenga necessario fornire o scambiare in base al presente accordo o alla ricerca svolta a norma dello stesso; - per «ricerca comune» si intende la ricerca svolta in comune direttamente dalle Parti o, per loro conto, da una persona, una persona giuridica, un istituto di ricerca o un altro organismo designati da una Parte, oppure la ricerca svolta in comune dai partecipanti; - per «partecipanti» si intendono una persona, una persona giuridica, un istituto di ricerca o un altro organismo che partecipano alla ricerca comune, ma non per conto di una delle Parti. 9) Per «persone e imprese» si intende qualsiasi persona fisica e impresa o istituzione, indipendentemente dal suo status giuridico pubblico o privato, che svolge tutte o alcune delle sue attività all'interno della Comunità o nel territorio degli Stati Uniti d'America nell'ambito del campo di applicazione del presente accordo. 10) Per «alterazione di forma o contenuto» si intende la conversione di plutonio, uranio altamente arricchito o uranio-233 o la fabbricazione di combustibile contenente plutonio, uranio altamente arricchito o uranio-233; non sono compresi l'esame post irraggiamento che comporta dissoluzione chimica o separazione, lo smontaggio o il riassemblaggio di gruppi combustibili, l'irraggiamento, il ritrattamento o l'arricchimento. 11) Per «impianto di deposito» si intende qualsiasi impianto (o qualsiasi parte di un impianto così designato mediante l'inclusione in uno degli elenchi di cui all'articolo 8, 3), avente la finalità principale e la funzione di deposito di materiale nucleare sensibile, come descritto all'articolo 8, paragrafo 3, punti i), ii) e iii) in adeguate condizioni di controllo, di sicurezza, di controlli di sicurezza e di protezione fisica descritte all'articolo 11, paragrafo 2. In fede di che, i sottoscritti all'uopo autorizzati, rispettivamente dal governo degli Stati Uniti d'America e dalla Comunità europea dell'energia atomica, hanno firmato il presente accordo. VERBALE CONCORDATO Nel corso dei negoziati sull'accordo di cooperazione concernente l'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità, firmato in data odierna, sono state raggiunte le seguenti intese, che costituiscono parte integrante dell'accordo. A. Scopi pacifici 1. Le Parti convengono che, con riferimento all'articolo 7, l'espressione «scopi pacifici» comprende la fornitura di energia ad una base militare da qualsiasi rete di erogazione o la produzione di radioisotopi per scopi medici in un ospedale militare. B. Attività del ciclo di combustibile nucleare 2. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le Parti si trasmettono elenchi dei paesi terzi verso i quali possono essere effettuati dall'altra Parte ritrasferimenti in virtù dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera C), punto i). Per poter continuare a figurare in questi elenchi, devono essere soddisfatti come minimo i criteri seguenti: - i paesi terzi devono aver assunto impegni effettivi di non proliferazione, di norma divenendo parti del Trattato di non proliferazione o del Trattato di Tlatelolco e rispettandone pienamente gli obblighi, nonché conformandosi alle condizioni del documento INFCIRC 254/Rev. 1/Parte 1; - inoltre, in caso di ritrasferimento dal territorio degli Stati membri della Comunità di articoli gravati da obblighi imposti agli Stati Uniti, i paesi terzi devono essere parti di un accordo di cooperazione nucleare con gli Stati Uniti. 3. Qualora una Parte chieda in futuro dei ritrasferimenti in virtù dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera C), punti ii) e iii), l'altra Parte è tenuta a fornire un elenco dei paesi terzi verso i quali detti ritrasferimenti possono essere effettuati. Al riguardo, le Parti tengono conto dei seguenti criteri supplementari: - conformità dell'azione proposta alle direttive contenute nel documento dell'AIEA INFCIRC 225/Rev. 3 e alle disposizioni del documento dell'AIEA INFCIRC 274/Rev. 1., nella versione eventualmente riveduta e approvata dalle Parti e dagli Stati membri; - la natura e il contenuto dei programmi nucleari pacifici del paese terzo di cui si tratta; - le conseguenze possibili del trasferimento sulla proliferazione o sulla sicurezza per ciascuna Parte o per uno Stato membro della Comunità. 4. Ciascuna Parte può aggiungere in qualsiasi momento ai propri elenchi paesi terzi aventi i requisiti per essere inseriti o può sopprimere dall'elenco paesi terzi previe consultazioni con l'altra Parte. Nessuna Parte sopprime dai suoi elenchi paesi terzi allo scopo di ottenere vantaggi commerciali oppure di ritardare, impedire o ostacolare i programmi nucleari pacifici dell'altra Parte o la sua cooperazione nucleare a scopi pacifici con paesi terzi. Le Parti si adoperano congiuntamente per ottenere il più presto possibile, su una base generica, una conferma da parte dei paesi terzi figuranti sugli elenchi che ogni elemento ritrasferito sarà soggetto a qualsiasi accordo di cooperazione in vigore tra il paese ricevente e la Parte che non procede al ritrasferimento. Il ricevimento di detta conferma non costituisce una condizione preliminare per aggiungere un paese terzo agli elenchi. I ritrasferimenti verso paesi terzi non inclusi negli elenchi possono essere presi in considerazione caso per caso. 5. Le Parti convengono che, in deroga alle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4, le disposizioni previste nello scambio di note del 18 luglio 1988 tra la Commissione delle Comunità europee e la Missione degli Stati Uniti presso le Comunità europee concernente l'accordo di cooperazione sull'utilizzazione a scopi pacifici dell'energia nucleare tra gli Stati Uniti d'America e il Giappone restino in vigore per tutta la durata del presente accordo. Le Parti confermano che le disposizioni sopra menzionate si applicano, tra l'altro, al plutonio contenuto nel combustibile di ossido misto. Il relativo consenso può essere sospeso soltanto se si verifica un evento di gravità pari o superiore a quelli di cui al paragrafo 8 che minacci direttamente il ritrasferimento o le attività concernenti il plutonio ritrasferito in Giappone. 6. Con riferimento all'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo e in deroga all'articolo 14, paragrafo 6, ciascuna Parte, tramite le proprie autorità competenti, può apportare modifiche ai programmi nucleari per scopi pacifici da essa delineati mediante notifica scritta all'altra Parte, conformemente alle procedure qui di seguito indicate e previa conferma scritta del ricevimento. 7. La conferma va inviata entro i trenta giorni successivi al ricevimento della notifica e si limita ad una dichiarazione del fatto che la notifica è stata ricevuta. Le modifiche previste nei programmi indicati vengono considerate con la massima attenzione nel corso delle consultazioni previste dall'accordo, che possono comprendere scambi di informazioni e opinioni su questioni attinenti ai controlli di sicurezza di reciproco interesse. A) Per aggiungere un impianto nell'ambito della propria giurisdizione territoriale al programma nucleare a scopi pacifici delineato dalla Comunità, la notifica deve contenere: i) la denominazione, il tipo e l'ubicazione dell'impianto e la sua capacità esistente o prevista; ii) una conferma della piena applicazione del regolamento sul Controllo di sicurezza Euratom 3227/76, nella versione modificata; iii) nel caso di un impianto soggetto alle ispezioni dei controlli di sicurezza dell'AIEA in base ad un accordo sui controlli di sicurezza di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) o c), una conferma che le relative disposizioni sui controlli di sicurezza sono state stipulate con l'AIEA e che esse consentiranno all'AIEA di esercitare pienamente i suoi diritti derivanti dagli accordi sui controlli di sicurezza sopra menzionati, alla luce delle modalità di attuazione di questi accordi per tutta la durata del presente accordo e in modo tale da consentire all'AIEA di conseguire i propri obiettivi e finalità di ispezione. iv) le informazioni non confidenziali di cui la Comunità dispone sull'impostazione in materia di controlli di sicurezza dell'AIEA e le informazioni non confidenziali sui controlli di sicurezza Euratom concernenti l'impianto; v) una conferma dell'applicazione di misure di protezione fisica, come prescritto dall'articolo 11 del presente accordo. B) Per aggiungere un impianto nell'ambito della propria giurisdizione territoriale al programma nucleare a scopi pacifici delineato dagli Stati Uniti, la notifica deve contenere: i) la denominazione, il tipo e l'ubicazione dell'impianto e la sua capacità esistente o prevista; ii) per gli impianti autorizzati o certificati dalla United States Nuclear Regulatory Commission, una conferma che è stato approvato per tali impianti il piano di controllo di base del materiale nucleare (Fundamental Nuclear Material Control Plan), che indica come saranno soddisfatte le condizioni del Code of Federal Regulations degli Stati Uniti, titolo 10, parte 74, nella sua versione modificata. Per gli impianti civili del Dipartimento dell'energia degli Stati Uniti, una conferma che l'impianto soddisfa i requisiti dell'atto (Order) 5633.3B, «Control and Accountability of Nuclear Materials» del Dipartimento dell'energia e indicazioni associate, nella versione modificata; iii) per un impianto soggetto alle ispezioni dei controlli di sicurezza dell'AIEA in base all'accordo sui controlli di sicurezza di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), una conferma che le relative disposizioni sui controlli di sicurezza sono state concordate con l'AIEA e che esse consentiranno all'AIEA di esercitare pienamente i suoi diritti derivanti dall'accordo sui controlli di sicurezza già menzionato, alla luce delle modalità di attuazione dell'accordo sopraddetto per tutta la durata del presente accordo e in modo tale da consentire all'AIEA di conseguire i propri obiettivi e finalità di ispezione; iv) informazioni sui tratti salienti contenuti nel Fundamental Nuclear Material Control Plan o sulla conformità all'atto del Dipartimento dell'energia sopra indicato, nonché sulle informazioni non confidenziali di cui gli Stati Uniti dispongono sull'impostazione dell'AIEA in materia di controlli di sicurezza; e v) una conferma dell'applicazione di misure di protezione fisica, come prescritto dall'articolo 11 del presente accordo. C) Ciascuna parte può eliminare un impianto dal programma nucleare a scopi pacifici da essa delineato, previa notifica all'altra Parte che contenga la denominazione dell'impianto e le altre informazioni pertinenti disponibili. 8. A) Le attività di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del presente accordo possono continuare finché restano in vigore le disposizioni concernenti il programma nucleare a scopi pacifici delineato da una delle Parti, a meno che l'altra Parte, in virtù delle procedure sotto indicate, ritenga che queste attività debbano essere sospese in base ad elementi di prova obiettivi che la loro continuazione comporterebbe una grave minaccia per la sicurezza di una delle Parti o di uno Stato membro della Comunità, oppure un considerevole aumento del rischio di proliferazione nucleare derivante da una situazione con un livello di gravità uguale o superiore alle situazioni seguenti: a) Per la Comunità: i) uno Stato membro della Comunità non dotato di armi nucleari fa esplodere un'arma nucleare o qualsiasi altro dispositivo esplosivo nucleare; ii) uno Stato membro della Comunità dotato di armi nucleari fa esplodere un'arma nucleare o qualsiasi altro dispositivo esplosivo nucleare utilizzando un articolo contemplato dal presente accordo; iii) uno Stato membro della Comunità o la Comunità, a seconda dei casi, pone in essere una violazione materiale del Trattato di non proliferazione o degli accordi sui controlli di sicurezza di cui all'articolo 6, paragrafo 1, oppure delle direttive applicabili ai trasferimenti di articoli nucleari specificati nel documento INFCIRC 254/Rev. 1/parte 1, nella versione eventualmente riveduta e approvata dalle Parti, recede da essi o dichiara di non essere vincolato da essi; iv) uno Stato membro della Comunità ritrasferisce un articolo contemplato dal presente accordo ad uno Stato non dotato di armi nucleari che non abbia concluso con l'AIEA un accordo generale sui controlli di sicurezza; v) uno Stato membro della Comunità è soggetto a misure adottate dal Consiglio dei governatori dell'AIEA, a norma dell'articolo 19 del pertinente accordo sui controlli di sicurezza di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) o c); vi) atti di guerra o gravi perturbazioni interne che impediscono il mantenimento dell'ordine pubblico, oppure gravi tensioni internazionali che rappresentino una minaccia di guerra, che minaccino gravemente e direttamente i controlli di sicurezza o la protezione fisica di dette attività. b) Per gli Stati Uniti: i) gli Stati Uniti fanno esplodere un'arma nucleare o qualsiasi altro dispositivo esplosivo nucleare utilizzando uno qualsiasi degli articoli contemplati dal presente accordo; ii) gli Stati Uniti pongono in essere una violazione materiale del Trattato di non proliferazione o dell'accordo sui controlli di sicurezza di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), o delle direttive applicabili ai trasferimenti di articoli nucleari specificati nel documento INFCIRC 254/Rev. 1/parte 1, eventualmente nella versione riveduta e approvata dalle Parti, recedono da tali accordi o dichiarano di non essere vincolati da essi; iii) gli Stati Uniti ritrasferiscono un articolo contemplato dal presente accordo ad uno Stato non dotato di armi nucleari che non abbia concluso con l'AIEA un accordo generale sui controlli di sicurezza; iv) gli Stati Uniti sono soggetti a misure adottate dal Consiglio dei governatori dell'AIEA, a norma dell'articolo 18 dell'accordo sui controlli di sicurezza di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d); v) atti di guerra o gravi perturbazioni internazionali che impediscano il mantenimento dell'ordine pubblico o gravi tensioni internazionali che rappresentino una minaccia di guerra, che minaccino gravemente e direttamente i controlli di sicurezza o la protezione fisica di dette attività. B) Prima di prendere una decisione, la Parte che ritiene che sussistano elementi di prova obiettivi al riguardo, consulta l'altra Parte, a livello di gabinetto per gli Stati Uniti e a livello della Commissione europea per la Comunità. C) Qualsiasi decisione in merito alla sussistenza di tali elementi di prova obiettivi e alla conseguente sospensione delle attività di cui all'articolo 8, paragrafo 2, è presa unicamente del Presidente degli Stati Uniti o dal Consiglio dell'Unione europea, a seconda dei casi, e deve essere notificata per iscritto all'altra Parte. D) Qualsiasi decisione presa da una Parte a norma del presente paragrafo si applica alle attività dell'altra Parte di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del presente accordo, considerate globalmente. E) Le Parti confermano che, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, non esistono elementi di prova obiettivi di una minaccia del tipo sopra indicato e che esse non prevedono in futuro il concretizzarsi di queste minacce. 9. Le azioni dei governi di paesi terzi o eventi al di fuori della giurisdizione territoriale di una o dell'altra Parte non devono essere addotti per invocare l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 8 per quanto riguarda le attività o il funzionamento di impianti nell'ambito della giurisdizione territoriale di tale Parte, a meno che, a causa di queste azioni o eventi, dette attività o funzionamento di impianti determinino chiaramente un considerevole aumento del rischio di proliferazione nucleare o costituiscano una grave minaccia per la sicurezza della Parte che invoca l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 8. 10. La Parte che invoca l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 8 segue continuamente gli sviluppi della situazione all'origine della decisione e ritira la sua richiesta non appena vengano meno i presupposti. 11. Le disposizioni del paragrafo 8 non possono essere invocate a causa di divergenze sulla natura dei programmi nucleari pacifici o sulle scelte del ciclo di combustibile delle Parti, allo scopo di ottenere un vantaggio commerciale ovvero di ritardare, impedire o ostacolare i programmi o le attività nucleari a scopi pacifici dell'altra Parte o la sua cooperazione nucleare a scopi pacifici con paesi terzi. 12. Ogni decisione di invocare l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 8 è presa soltanto in circostanze estreme di gravità eccezionale per la non proliferazione o sotto il profilo della sicurezza ed è applicata per il periodo di tempo minimo necessario a far fronte al caso eccezionale in maniera accettabile per le Parti. 13. Qualora le attività concordate all'articolo 8, paragrafo 2 dell'accordo siano sospese, come previsto al paragrafo 8, quantità di materiale nucleare equivalenti all'inventario di cui all'articolo 20, paragrafo 1 possono essere considerate soggette al presente accordo durante il periodo di sospensione, a scelta della Parte nei confronti della quale si applica la sospensione, ma soltanto nella misura contemplata dagli accordi di cui all'articolo 19. C. Proporzionalità 14. Per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 8 e dei paragrafi da 2 a 5 dell'articolo 13 per quanto riguarda il materiale fissile speciale prodotto utilizzando materiale nucleare e/o materiale non nucleare trasferito a norma dell'accordo, se detto materiale nucleare e/o materiale non nucleare è utilizzato in attrezzature che non sono trasferite in tal modo, dette disposizioni si applicano alla percentuale di materiale fissile speciale prodotta che rappresenta il rapporto tra il materiale nucleare trasferito e/o materiale non nucleare utilizzato nella produzione del materiale fissile speciale e il quantitativo totale di materiale nucleare e/o di materiale non nucleare in tal modo utilizzato. D. Obblighi correlati 15. Gli obblighi derivanti dagli articoli 6, 7 e 11, relativi al materiale fissile speciale prodotto utilizzando materiale nucleare contemplato dall'accordo in attrezzature non trasferite ai sensi dell'accordo, possono essere rispettati senza specifiche azioni di rilevamento del materiale fissile speciale. Se detto materiale fissile speciale viene successivamente utilizzato in attrezzature non trasferite, durante questa utilizzazione le attrezzature devono funzionare solo per applicazioni pacifiche. E. Sospensione e recesso 16. Entrambe le Parti considerano estremamente improbabile che la Comunità, i suoi Stati membri o gli Stati Uniti d'America intraprendano azioni che inducano l'altra Parte ad invocare i diritti di cui all'articolo 13. Detto articolo rispecchia tuttavia la ferma convinzione di entrambe le Parti di considerare con la massima preoccupazione atti che costituiscano una grave violazione o inadempimento degli impegni di non proliferazione da parte di qualsiasi paese e che la Comunità, i suoi Stati membri o gli Stati Uniti d'America prenderebbero i provvedimenti opportuni, come previsti dall'articolo 13, in risposta a qualsiasi grave violazione degli impegni di non proliferazione. 17. Nessuna violazione può essere considerata grave se non corrisponde alla definizione di violazione o inadempimento grave figurante nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. 18. Inoltre, una determinazione del fatto che vi sia stata violazione grave degli impegni fondamentali sui controlli di sicurezza figuranti nei pertinenti accordi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, o in altro accordo di modifica o sostituzione di essi, verrebbe effettuata soltanto dal Presidente degli Stati Uniti d'America o dal Consiglio dell'Unione europea, a seconda dei casi. Nell'effettuare detta determinazione, un fattore cruciale consisterà nel fatto che il Consiglio dei governatori dell'Agenzia abbia constatato la mancata conformità. Done at Brussels this seventh day of November 1995, in duplicate, in the English language, Udfærdiget i Bruxelles, den 7. november 1995, i to eksemplarer på engelsk, Gedaan te Brussel op 7 november 1995, in tweevoud, in de Engelse taal, Tehty Brysselissä 7 päivänä marraskuuta 1995 kahtena samanlaisena kappaleena englannin kielellä, Fait à Bruxelles, le 7 novembre 1995, en deux exemplaires, en langue anglaise, Geschehen zu Brüssel am 7. November 1995 in zwei Urschriften in englischer Sprache, ¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò 7 Íïåìâñßïõ 1995, åéò äéðëïýí, óôá áããëéêÜ, Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 1995, in duplice copia, in lingua inglese, Feito em Bruxelas em sete de Novembro de mil novecentos e noventa e cinco, em duplo exemplar, em língua inglesa, Hecho en Bruselas, el 7 de noviembre de 1995, en doble ejemplar en lengua inglesa, Utfärdat i Bryssel den 7 november 1995 på engelska i två likalydande exemplar, For the European Atomic Energy Community For det Europæiske Atomenergifællesskab Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie Euroopan atomienergiayhteisön puolesta Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique Für die Europäische Atomgemeinschaft Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá ÁôïìéêÞò ÅíÝñãåéáò Per la Comunità europea dell'energia atomica Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica På Europeiska Atomenergigemenskapens vägnar For the United States of America For Amerikas Forenede Stater Voor de Verenigde Staten van Amerika Amerikan yhdysvaltojen puolesta Pour les Étas-Unis d'Amérique Für die Vereinigten Staaten von Amerika Ãéá ôéò ÇíùìÝíåò Ðïëéôåßåò ôçò ÁìåñéêÞò Per gli Stati Uniti d'America Pelos Estados Unidos da América Por los Estados Unidos de América På Förenta staternas vägnar and at Brussels this 29th day of March 1996, in duplicate, in the Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, all eleven languages being equally authentic. og i Bruxelles, den 29. marts 1996, i to eksemplarer, på dansk, tysk, spansk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, svensk og finsk idet alle elleve sprog er lige autentiske. en te Brussel op 29 maart 1996, in tweevoud, in de Deense, de Duitse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle elf teksten gelijkelijk authentiek. ja Brysselissä 29 päivänä maaliskuuta 1996, kahtena samanlaisena kappaleena tanskan, hollannin, suomen, ranskan, saksan, kreikan, italian, portugalin, espanjan ja ruotsin kielellä kaikkien yhdentoista kielen ollessa todistusvoimaisia, et à Bruxelles, le 29 mars 1996, en deux exemplaires, en langues allemande, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, ces onze langues faisant toutes également foi, und zu Brüssel am 29. März 1996 in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist. êáé óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò 29 Ìáñôßïõ 1996, åéò äéðëïýí, óôá äáíéêÜ, ïëëáíäéêÜ, öéíëáíäéêÜ, ãáëëéêÜ, ãåñìáíéêÜ, åëëçíéêÜ, éôáëéêÜ, ðïñôïãáëéêÜ, éóðáíéêÜ êáé óïõçäéêÜ, êáé ïé Ýíäåêá ãëþóóåò åßíáé åîßóïõ áõèåíôéêÝò. e a Bruxelles, addì 29 marzo 1996, in duplice copia, nelle lingue danese, olandese, finnico, francese, tedesco, greco, italiano, portoghese, spagnolo, svedese, gli undici testi facenti ugualmente fede. e em Bruxelas, em 29 de Março de 1996, em duplo exemplar, em línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo fé todas as onze versões linguísticas. y en Bruselas, el 29 de marzo de 1996, en doble ejemplar en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo los once textos igualmente auténticos. och i Bryssel den 29 mars 1996 i två likalydande exemplar på danska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språken vilka alla är lika giltiga. For the European Atomic Energy Community For det Europæiske Atomenergifællesskab Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie Euroopan atomienergiayhteisön puolesta Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique Für die Europäische Atomgemeinschaft Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá ÁôïìéêÞò ÅíÝñãåéáò Per la Comunità europea dell'energia atomica Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica På Europeiska Atomenergiegemenskapens vägnar >RIFERIMENTO A UN FILM> Sir Leon BRITTAN Vice-President of the Commission of the European Communities Christos PAPOUTSIS Member of the Commission of the European Communities For the United States of America For Amerikas Forenede Stater Voor de Verenigde Staten van Amerika Amerikan yhdysvaltojen puolesta Pour les États-Unis d'Amérique Für die Vereinigten Staaten von Amerika Ãéá ôéò ÇíùìÝíåò Ðïëéôåßåò ôçò ÁìåñéêÞò Per gli Stati Uniti d'America Pelos Estados Unidos da América Por los Estados Unidos de América På Förenta staternas vägnar >RIFERIMENTO A UN FILM> Ambassador Stuart E. EIZENSTAT Head of the Mission of the United States of America to the European Communities ALLEGATO A (articolo 8) PROGRAMMA NUCLEARE A SCOPI PACIFICI DELINEATO DA EURATOM >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> PROGRAMMA NUCLEARE A SCOPI PACIFICI DELINEATO DAGLI STATI UNITI I. Gli impianti di ritrattamento o alterazione della forma o del contenuto di plutonio, uranio-233 e uranio altamente arricchito (high enriched uranium -HEU) in una quantità aggregata superiore a uno (1) kg effettivo. A. IMPIANTO DI RITRATTAMENTO Nessuno B. IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE DELLA FORMA O DEL CONTENUTO >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> II. Non occorrono specifiche per gli impianti di ritrattamento o alterazione della forma o del contenuto di plutonio, uranio-233 e uranio altamente arricchito in una quantità aggregata che non superi un (1) kilogrammo effettivo. ALLEGATO B DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE A norma dell'articolo 17 del presente accordo, i diritti di proprietà intellettuale creati o concessi nell'ambito del presente accordo sono attribuiti nel modo descritto nel presente allegato. I. Applicazione Il presente allegato si applica a tutte le attività di cooperazione svolte a norma del presente accordo, salvo disposizione contraria. II. Proprietà, attribuzione e esercizio dei diritti 1. Ai fini del presente accordo, l'espressione «proprietà intellettuale» ha il significato di cui all'articolo 2 della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967. 2. Il presente allegato riguarda l'attribuzione di diritti, interessi e royalties tra le Parti e i partecipanti. Ciascuna Parte garantisce che l'altra Parte possa ottenere i diritti di proprietà intellettuale ad essa attribuiti in conformità con il presente allegato. Il presente allegato non altera o pregiudica in altra forma l'attribuzione dei diritti tra una Parte e i suoi cittadini, che è disciplinata dalla legislazione e dagli usi di detta Parte. 3. Il recesso o la scadenza del presente accordo non incidono sui diritti o gli obblighi previsti dal presente allegato. 4. a) Nel caso di attività di cooperazione tra le Parti; la proprietà intellettuale derivante dalla ricerca in comune, vale a dire dalla ricerca in cooperazione sostenuta da entrambe le Parti, è trattata in un Piano di gestione tecnologica secondo i principi seguenti: PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 296A0520(01).1 i) le Parti si scambiano reciprocamente notifiche, entro un periodo di tempo ragionevole, sugli eventuali diritti di proprietà intellettuale derivanti dal presente accordo (o dai relativi accordi di attuazione); ii) salvo disposizione contraria, i diritti di proprietà intellettuale creati durante la ricerca in comune possono essere sfruttati da ciascuna Parte senza restrizioni territoriali; iii) ciascuna Parte si adopera prontamente per ottenere la tutela della proprietà intellettuale in relazione alla quale ottiene diritti nell'ambito del Piano di gestione tecnologica; iv) ciascuna Parte ha diritto ad una licenza non esclusiva, irrevocabile e gratuita in merito all'utilizzazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale nell'ambito dell'accordo, esclusivamente per scopi di ricerca e sviluppo; v) i ricercatori ospiti ottengono diritti di proprietà intellettuale e quote delle royalties ottenuti dalle istituzioni ospitanti mediante la concessione di licenze relative a tali diritti di proprietà intellettuale, in base alle politiche delle istituzioni ospitanti. b) In tutti gli altri casi, ciascuna Parte, nella misura prescritta dalla propria normativa, stabilisce che i suoi partecipanti concludano accordi specifici concernenti l'attuazione della ricerca in comune e i rispettivi diritti e obblighi dei partecipanti. Per quanto riguarda la proprietà intellettuale, l'accordo riguarderà normalmente, tra l'altro, la proprietà, la protezione, i diritti di uso per scopi di ricerca a sviluppo, lo sfruttamento e la diffusione, compresi gli accordi per la pubblicazione in comune, i diritti e gli obblighi dei ricercatori ospiti e le procedure di risoluzione delle controversie. L'accordo può anche concernere l'informazione principale e secondaria, la concessione di licenze e i risultati tangibili. 5. Pur mantenendo le condizioni di concorrenza nei settori interessati dall'accordo, ciascuna Parte si adopera per garantire che i diritti acquisiti a norma del presente accordo e gli accordi stipulati in base ad esso siano esercitati in maniera da promuovere, in particolare, i) l'utilizzo delle informazioni create o rese altrimenti disponibili in base all'accordo e la loro diffusione, nella misura in cui ciò sia conforme alle condizioni previste dal presente accordo, alle disposizioni della sezione IV dello stesso e ad ogni altra disposizione eventualmente in vigore in virtù delle legislazioni nazionali delle Parti che disciplinano il trattamento delle informazioni riservate o confidenziali nel settore nucleare e ii) l'adozione e l'attuazione di norme internazionali. III. Diritti di autore delle opere In linea con le disposizioni del presente accordo, i diritti di autore appartenenti alle Parti o ai partecipanti ricevono un trattamento conforme all'accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale gestito dall'Organizzazione mondiale del commercio. IV. Opere scientifiche e letterarie Fatto salvo il trattamento previsto per le informazioni non divulgate di cui alla sezione V, si applicano le procedure seguenti: 1. Ciascuna Parte ha diritto ad una licenza non esclusiva, irrevocabile e gratuita in tutti i paesi per la traduzione, la riproduzione e la distribuzione pubblica delle informazioni contenute in pubblicazioni scientifiche e tecniche, articoli, rapporti, libri o altri mezzi di comunicazione derivanti direttamente dalla ricerca in comune svolta, in base al presente accordo, dalle Parti o per conto di esse. 2. Tutte le copie cui viene data pubblica diffusione di opere tutelate dal diritto di autore ed elaborate in conformità con la presente disposizione, devono indicare il nome degli autori, a meno che un autore rinunci espressamente ad essere indicato come tale. Esse devono anche contenere un riconoscimento chiaramente visibile del sostegno di cooperazione delle Parti. V. Informazioni non divulgate A. Informazioni documentali non divulgate 1. Ciascuna Parte e i partecipanti identificano con la massima tempestività le informazioni relative al presente accordo che non intendono divulgare tenendo conto, in particolare, dei criteri seguenti: - le informazioni sono segrete nel senso che non sono, nella loro interezza oppure nella precisa configurazione o assemblaggio delle loro parti, generalmente note o facilmente disponibili utilizzando mezzi leciti; - a causa della loro segretezza, le informazioni hanno un valore commerciale effettivo o potenziale; - le informazioni sono state oggetto di iniziative intese a mantenere la segretezza, ragionevoli secondo le circostanze, da parte della persona che ne detiene legittimamente i diritti. Salvo disposizione contraria, le Parti o i partecipanti possono, in taluni casi, concordare che non siano divulgate in tutto o in parte le informazioni fornite, scambiate o create nel corso della ricerca in comune svolta in base al presente accordo. 2. Ciascuna Parte o partecipante garantisce che le informazioni non divulgate a norma dell'accordo e il loro conseguente carattere privilegiato siano facilmente riconoscibili come tali dall'altra Parte o partecipante, ad esempio mediante un adeguato contrassegno o apposita dicitura. Tale disposizione si applica anche a qualsiasi riproduzione, integrale o parziale, di dette informazioni. Una Parte o partecipante che riceve informazioni non divulgate in base all'accordo ne rispetta il carattere privilegiato. Queste limitazioni cessano automaticamente quando l'informazione è divulgata senza restrizioni dal proprietario. 3. Le informazioni non divulgate, comunicate a norma del presente accordo, possono essere diffuse dalla Parte ricevente o dal partecipante alle persone impiegate dalla Parte ricevente o partecipante, compresi i contraenti e gli altri ministeri interessati della Parte o partecipante che sono autorizzati a riceverli per gli scopi specifici della ricerca in comune in corso, a condizione che le informazioni non divulgate in tal modo diffuse siano protette nella misura prevista dalla normativa di ciascuna delle Parti e siano facilmente riconoscibili come tali, secondo quanto sopra indicato. B. Informazioni non documentali non divulgate Le informazioni non documentali non divulgate o le altre informazioni confidenziali o privilegiate fornite nei seminari e altre riunioni organizzate in base all'accordo, oppure le informazioni derivanti dal distacco di personale, dall'utilizzazione di impianti o da progetti comuni, sono trattate dalle Parti o dalle persone da esse designate conformemente ai principi specificati per le informazioni documentali nell'accordo, a condizione tuttavia che il destinatario di tali informazioni non divulgate, confidenziali o privilegiate sia stato informato per iscritto del carattere confidenziale delle informazioni comunicate entro la data in cui la comunicazione viene effettuata. C. Controllo Ciascuna Parte si adopera per garantire che le informazioni non divulgate da essa ricevute a norma del presente accordo siano assoggettate ai controlli in esso previsti. Se una delle Parti si rende conto che non sarà in grado, oppure potrà ragionevolmente non essere in grado, di rispettare le disposizioni di non divulgazione dei paragrafi A e B, essa ne informa immediatamente l'altra Parte. In seguito, le Parti si consultano per definire un piano di azione adeguato. VI. Risoluzione delle controversie e figure di proprietà intellettuale nuove e impreviste 1. Le controversie tra le parti in materia di proprietà intellettuale sono risolte conformemente all'articolo 12 del presente accordo. 2. Qualora una delle Parti o un partecipante giudichino che una nuova figura di proprietà intellettuale non contemplata in un Piano di gestione tecnologica (Technology Management Plan - TMP) o accordo tra i partecipanti possa derivare da un'attività di cooperazione svolta in base al presente accordo oppure se insorgono difficoltà impreviste, le Parti avviano immediatamente discussioni allo scopo di garantire che la protezione, lo sfruttamento e la diffusione della proprietà intellettuale in questione siano adeguatamente predisposti nei loro rispettivi territori. Dichiarazione sulla non proliferazione nucleare 1. In occasione della firma del nuovo accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e gli Stati Uniti d'America concernente l'utilizzazione dell'energia nucleare a scopi pacifici gli Stati Uniti d'America, in appresso denominati «gli Stati Uniti», e l'Unione europea hanno deciso di mettere a verbale le seguenti intese. 2. Gli Stati Uniti e l'Unione europea ribadiscono il loro sostegno ad un opportuno rafforzamento delle misure di non proliferazione nucleare su scala mondiale, il loro impegno ad aprire sempre di più gli scambi e la tecnologia nucleari per scopi pacifici agli Stati che ottemperano alle norme di non proliferazione nucleare accettate a livello internazionale e la loro opposizione a controlli che gravino ingiustamente sul commercio svolto in maniera legittima e ostacolino indebitamente la crescita e le prospettive a livello mondiale nel settore dell'energia nucleare per scopi pacifici. 3. Gli Stati Uniti e l'Unione europea si impegnano a garantire che la ricerca sull'energia nucleare per scopi pacifici e lo sviluppo e utilizzazione relativi avvengano in maniera coerente con gli obiettivi del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (in prosieguo «il trattato»), di cui gli Stati Uniti e tutti gli Stati membri della Comunità sono parti contraenti. Essi affermano la loro intenzione di cooperare strettamente fra di loro nonché con altri paesi interessati, per promuovere un'adesione universale al trattato. Entrambe le parti reputano che il trattato costituisca la pietra di volta del sistema mondiale di non proliferazione, e che un efficace sistema di non proliferazione sia necessario per conseguire appieno i benefici dell'energia nucleare per scopi pacifici e gli obiettivi menzionati nell'articolo IV dell trattato. Esse reputano inoltre che la garanzia di non proliferazione sia significativamente interconnessa con la garanzia di approvvigionamento, e che il riconoscimento di questo nesso si sia rivelato importante in molte delle deliberazioni sulle misure intese a facilitare gli scambi nucleari e la cooperazione a livello internazionale. 4. Nessuna delle Parti prevede il verificarsi di mutamenti di politica o altri eventi che possano incidere negativamente sui termini della cooperazione fissati dal trattato, compresi, in particolare, quelli secondo cui talune attività si svolgono su base garantita, sicura e ininterrotta per tutto il periodo di vigenza del trattato. 5. Gli Stati Uniti ribadiscono inoltre la loro disponibilità ad avviare negoziati con la Comunità europea dell'energia atomica in merito alla soppressione di disposizioni relative al consenso qualora un miglioramento della situazione mondiale in materia di non proliferazione portassero gli Stati Uniti a modificare la loro posizione in materia. 6. Gli Stati Uniti e l'Unione europea sostengono appieno l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) ed il ruolo indispensabile che questa svolge nella non proliferazione. Essi riconoscono che il sistema di controlli di sicurezza dell'AIEA costituisce un elemento essenziale del sistema internazionale di non proliferazione. Essi confidano nel sistema di controlli di sicurezza dell'AIEA, pur riconoscendo la necessità di continuare a migliorarlo, particolarmente nelle aree che destano preoccupazioni sotto il profilo della proliferazione. Entrambe le Parti reputano che gli Stati non dotati di armi nucleari che dispongono di impianti nucleari non soggetti ai controlli di sicurezza dell'AIEA debbano assoggettarli a detti controlli e che l'adesione al trattato costituisca il miglior mezzo per conseguire questo risultato. 7. Gli Stati Uniti e l'Unione europea sono disposti a continuare a prendere le misure necessarie per consentire all'AIEA di applicare i controlli di sicurezza in modo efficace ed efficiente e di conseguire i suoi obiettivi di ispezione presso gli impianti nucleari nell'ambito delle loro rispettive giurisdizioni in conformità, rispettivamente, con l'accordo sui controlli di sicurezza tra l'Agenzia e gli Stati Uniti d'America e con gli accordi sui controlli di sicurezza tra l'Agenzia, la Comunità e gli Stati membri della Comunità. 8. Gli Stati Uniti riconoscono inoltre che, a norma del trattato Euratom, la Comunità deve garantire, mediante adeguati controlli, che le materie nucleari non vengano distolte dalle finalità cui sono destinate, e che a tal fine siano applicati i controlli di sicurezza conformemente al capo VII del trattato Euratom. Gli Stati Uniti e l'Unione europea condividono l'opinione che il sistema regionale di controlli di sicurezza della Comunità apporti un importante e prezioso contributo al raggiungimento delle finalità di non proliferazione e degli obiettivi sopra menzionati. 9. Gli Stati Uniti, la Comunità e i suoi Stati membri ricordano che essi sono parti della Convenzione internazionale sulla protezione fisica del materiale nucleare, le cui disposizioni sono importanti per evitare movimenti illeciti di materiale nucleare. Gli Stati Uniti e gli Stati membri della Comunità affermano la loro intenzione di garantire l'applicazione di un'adeguata protezione fisica per l'utilizzo, il deposito e il trasporto di materiale nucleare nell'ambito delle loro rispettive giurisdizioni. 10. Gli Stati Uniti e l'Unione europea ribadiscono di condividere l'opinione secondo cui le politiche e le pratiche comuni di esportazione relative alla non proliferazione nucleare rispecchiate negli orientamenti espressi dal Nuclear Suppliers Group (NSG) e nelle intese del comitato Zangger hanno una funzione essenziale per garantire lo svolgimento, nell'ambito di condizioni e controlli appropriati, della cooperazione nucleare a scopi pacifici. Gli Stati Uniti e l'Unione europea sottolineano in particolare l'importanza della politica dell'NSG di chiedere controlli di sicurezza dell'AIEA su tutte le attività nucleari, presenti e future, come condizione preliminare per il trasferimento verso uno Stato non dotato di armi nucleari di qualsiasi impianto, attrezzatura, componente o materiale nucleare figuranti sull'elenco di intervento (trigger list) dell'NSG e del Comitato Zangger, e dell'accordo NSG per il controllo di attrezzature, materiali e tecnologia correlata in campo nucleare a duplice impiego. Essi ribadiscono anche la loro intenzione di applicare prudenza e restrizioni nell'esportazione di articoli sensibili, quali apparecchiature e tecnologia di ritrattamento e arricchimento, plutonio recuperato e uranio altamente arricchito. 11. Gli Stati Uniti e l'Unione europea affermano la loro intenzione di cooperare reciprocamente e con altri Stati interessati per esortare tutti i fornitori nucleari ad aderire alle direttive NSG sui trasferimenti nucleari e a condurre comunque politiche di esportazione nucleare in una maniera favorevole alla prevenzione della proliferazione nucleare. 12. Gli Stati Uniti e l'Unione europea riconoscono che per la separazione, il deposito, il trasporto e l'impiego di plutonio sono necessarie misure permanenti per evitare il rischio di proliferazione nucleare; essi sono decisi a continuare a sostenere il rafforzamento dei controlli di sicurezza internazionali e di altre misure di non proliferazione. 29 marzo 1996 >RIFERIMENTO A UN FILM> COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 29 marzo 1996 S.E. Signor Warren Cristopher Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America Eccellenza, Mi pregio far riferimento all'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e gli Stati Uniti d'America concernente l'utilizzazione dell'energia nucleare a scopi pacifici. Per quanto riguarda l'attuazione di detto articolo, è mio modo di intendere che abbiamo concordato i seguenti punti. Le autorizzazioni, comprese le licenze di esportazione e importazione, nonché le autorizzazioni o consensi a parti terze in materia di scambi, operazioni industriali o spedizioni di materiale nucleare sui territori delle Parti dovranno essere generalmente rilasciate entro un termine di due mesi a decorrere dalla presentazione della richiesta all'autorità competente. Gli scambi nel settore del nucleare tra la Comunità europea e gli Stati Uniti dovranno essere facilitati e incoraggiati; viene riconosciuto che l'affidabilità dell'approvvigionamento è essenziale e che l'industria della Comunità e degli Stati Uniti d'America devono avere in permanenza la garanzia che le consegne possano essere effettuate in tempo per poter pianificare il funzionamento efficiente degli impianti nucleari; viene riconosciuto inoltre che i ritardi ingiustificati nella concessione di licenze di esportazione e delle altre autorizzazioni relative, comprese le licenze di importazione, sarebbero in contrasto con una gestione razionale e efficiente del presente accordo. Desidero ricordare che, ai sensi dell'articolo 10 dell'accordo, le Parti non interferiranno nei reciproci programmi nucleari; esse riconoscono che sia l'Unione europea e i suoi Stati membri che gli Stati Uniti d'America sono impegnati fermamente nella non proliferazione nucleare internazionale e nei sistemi di controlli di sicurezza. Nel negoziare l'accordo, le Parti hanno preso debitamente nota degli impegni assunti in questo settore. Le Parti esprimono la loro piena fiducia nel rispetto reciproco di tali impegni. Le Parti pertanto, nella concessione di licenze di esportazione di articoli previsti dal presente accordo, si astengono dal chiedere all'altra Parte ed alle persone, imprese o autorità competenti, ulteriori conferme in merito alla piena osservanza di questi impegni. In questo contesto, si conviene inoltre che se l'autorità competente ritiene che una richiesta non possa essere evasa entro il periodo previsto di due mesi, essa fornirà immediatamente alle persone o imprese richiedenti informazioni motivate. In caso di rifiuto ad autorizzare una richiesta oppure di un ritardo superiore a quattro mesi a decorrere dalla data della prima richiesta, la Parte delle persone o imprese richiedenti può chiedere consultazioni urgenti a norma dell'articolo 12 dell'accordo, che si svolgeranno tempestivamente e in ogni caso non oltre trenta giorni dalla relativa richiesta. Gradirei ricevere conferma che le intese menzionate nella presente lettera sono da Lei condivise. Voglia gradire, Signor Segretario di Stato, i sensi della mia più alta considerazione. Per la Comunità europea dell'energia atomica Sir Leon BRITTAN Vicepresidente della Commissione delle Comunità europee Christos PAPOUTSIS Membro della Commissione delle Comunità europee Bruxelles, 29 marzo 1996 N. 42 On. Sir Leon Brittan Vicepresidente della Commissione delle Comunità europee On. Christos Papoutsis Membro della Commissione delle Comunità europee Eccellenza, Mi pregio accusare il ricevimento della Loro lettera, in data odierna, concernente le licenze di esportazione, della quale è allegata una copia. Mi pregio altresì informarLe che il Governo degli Stati Uniti d'America condivide le intese figuranti in tale lettera. Vogliano le Eccellenze Vostre gradire i sensi della mia più alta considerazione. Stuart E. EIZENSTAT Ambasciatore N. 43 La Missione degli Stati Uniti d'America presso l'Unione europea presenta i suoi omaggi alla Commissione delle Comunità europee e si pregia di informarLa che gli Stati Uniti d'America sono fermamente impegnati a eliminare nel tempo l'impiego dell'uranio altamente arricchito nell'utilizzazione dell'energia nucleare a scopi civili. A tal fine, essi hanno promosso il programma di arricchimento ridotto per reattori di ricerca e prova (RERTR) onde sviluppare combustibili scarsamente arricchiti per tali reattori e hanno proposto di adottare una politica di gestione del combustibile nucleare utilizzato da reattori di ricerca stranieri, inclusa la possibilità di accettare negli Stati Uniti, per eliminarlo, siffatto combustibile di origine statunitense. Nell'ultimo caso gli Stati Uniti preparano una dichiarazione programmatica di impatto ambientale che sarà completata nel 1995. Gli Stati Uniti riconoscono tuttavia che reattori specifici per la ricerca nella Comunità, in determinate circostanze, possano trovarsi nella necessità di utilizzare come combustibile uranio altamente arricchito. Qualora, per soddisfare tali necessità, la Comunità dovesse cercare di riarricchire l'uranio altamente arricchito fornito a norma del precedente accordo di cooperazione, gli Stati Uniti d'America confermano che si adopereranno per raggiungere un accordo con la Comunità in conformità alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera A), circa le condizioni da applicarsi a tale arricchimento. La Missione degli Stati Uniti d'America presso l'Unione europea rinnova alla Commissione delle Comunità europee l'espressione della sua alta considerazione. Stuart E. EIZENSTAT Ambasciatore Missione degli Stati Uniti d'America presso l'Unione europea Bruxelles, 29 marzo 1996 Bruxelles, 29 marzo 1996 N. 44 On. Sir Leon Brittan Vicepresidente della Commissione delle Comunità europee On. Christos Papoutsis Membro della Commissione delle Comunità europee Eccellenza, Mi pregio far riferimento all'accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e gli Stati Uniti d'America concernente l'utilizzazione dell'energia nucleare scopi pacifici (qui di seguito denominato l'«accordo U.S/Euratom»), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, lettera C), punto iii) dell'accordo. Mi pregio inoltre confermare che gli Stati Uniti stanno negoziando un nuovo accordo di cooperazione nucleare a scopi pacifici con la Confederazione elvetica e che gli Stati Uniti sono disposti ad offrire un consenso preventivo di lungo termine alla Confederazione elvetica circa il trasferimento all'Euratom del materiale nucleare irradiato oggetto di tale accordo, per ritrattamento e deposito del plutonio recuperato e la sua fabbricazione in elementi di combustibile di ossido misto. Gli Stati Uniti sono anche disposti, in relazione a un nuovo accordo di cooperazione nucleare a scopi pacifici con la Confederazione elvetica, ad offrire un consenso preventivo di lungo termine ad Euratom per il ritrasferimento di plutonio svizzero, compreso il plutonio contenuto negli elementi di combustibile MOX, contemplato dall'accordo U.S/Euratom alla Svizzera e destinato al programma nucleare a scopi pacifici di questo paese. Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione. Stuart E. EIZENSTAT Ambasciatore N. 45 La Missione degli Stati Uniti d'America presso l'Unione europea presenta i suoi omaggi alla Commissione europea e si pregia far riferimento all'accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia nucleare a scopi pacifici, firmato il 29 marzo 1996, in particolare all'articolo 21, paragrafo 6. Secondo il disposto di detto articolo, il plutonio è incluso nella definizione di «materiale fissile speciale». La definizione di materiale fissile speciale data dall'articolo XX dello statuto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) include un riferimento al plutonio 239 e non al plutonio. È riconosciuto a livello internazionale, per esempio nel paragrafo 36 del documento AIEA INFCIRC 153, che il plutonio con un tenore di isotopo Pu238 superiore all'80 % è irrilevante ai fini della sicurezza e può essere esentato dai normali controlli applicati al materiale fissile speciale. Le Parti convengono che l'adozione della definizione di materiale fissile speciale data dall'articolo 21, paragrafo 6 non è intesa a sostituire la definizione AIEA o a interferire con il regime dei controlli di sicurezza multilaterale. Conseguentemente, le Parti confermano che non occorre inserire il plutonio con un tenore di isotopo Pu238 superiore all'80 % nel campo di applicazione dell'accordo. La Missione gradirebbe ricevere conferma dalla Commissione che le intese menzionate nella presente lettera sono condivise. La Missione degli Stati Uniti d'America presso l'Unione europea rinnova alla Commissione delle Comunità europee l'espressione della sua più alta considerazione. Stuart E. EIZENSTAT Ambasciatore La Missione degli Stati Uniti d'America presso l'Unione europea Bruxelles, 29 marzo 1996 >RIFERIMENTO A UN FILM> COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 29 marzo 1996 La Commissione delle Comunità europee presenta i suoi omaggi alla Missione degli Stati Uniti d'America presso le Comunità europee e si pregia di accusare il ricevimento della lettera datata 29 marzo 1996 della Missione degli Stati Uniti d'America presso le Comunità europee, concernente l'articolo 21, paragrafo 6, della quale è allegata una copia. La Commissione delle Comunità europee desidera informare la Missione degli Stati Uniti d'America presso le Comunità europee che condivide le intese figuranti in tale lettera. La Commissione delle Comunità europee rinnova alla Missione degli Stati Uniti d'America presso le Comunità europee l'espressione della sua più alta considerazione. Per la Comunità europea dell'energia atomica Sir Leon BRITTAN Vicepresidente della Commissione delle Comunità europee Christos PAPOUTSIS Membro della Commissione delle Comunità europee N. 46 La Missione degli Stati Uniti d'America presso l'Unione europea presenta i suoi omaggi alla Commissione delle Comunità europee e fa riferimento all'accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e gli Stati Uniti d'America concernente l'utilizzazione dell'energia atomica a scopi pacifici, firmato il 29 marzo 1996. Tecnologia nucleare sensibile Il Governo degli Stati Uniti rileva che l'accordo non contiene disposizioni per il trasferimento di tecnologia nucleare sensibile o di qualsiasi componente o gruppo di componenti essenziali per il funzionamento di un impianto di arricchimento completo dell'uranio, di trattamento del combustibile nucleare o di produzione di acqua pesante. Il Governo degli Stati Uniti conferma alla Comunità europea che la tecnologia nucleare sensibile, definita come qualsiasi informazione (comprese quelle incorporate in un impianto di produzione o di utilizzazione o un'importante componente parte di esso) non pubblicamente disponibile e che è importante per la progettazione, la costruzione, la fabbricazione, il funzionamento o la manutenzione di un impianto di arricchimento dell'uranio o di ritrattamento del combustibile nucleare o un impianto per la produzione di acqua pesante, esclusi però i dati ad accesso limitato (1), può essere trasferita nella Comunità al di fuori di un accordo di cooperazione, a norma delle sezioni 127 e 128 dello «Atomic Energy Act» degli Stati Uniti. Il trasferimento di un impianto di ritrattamento, di arricchimento o di acqua pesante, oppure di una componente principale essenziale di esso, può avvenire soltanto in base ad un accordo di cooperazione. Tecnologia dei reattori Il Governo degli Stati Uniti conferma inoltre che la tecnologia nucleare dei reattori di potenza può essere trasferita nella Comunità al di fuori di un accordo di cooperazione. Il materiale non nucleare diverso da quello definito all'articolo 21, paragrafo 5 dell'accordo, ad esempio zirconio e le sue leghe e composti, può essere trasferito dagli Stati Uniti d'America a persone e imprese stabilite nella Comunità al di fuori di un accordo di cooperazione. Il Governo degli Stati Uniti rileva che la tecnologia sensibile e la tecnologia dei reattori possono essere trasferiti dalla Comunità europea negli Stati Uniti al di fuori di un accordo di cooperazione tra essi. La Missione degli Stati Uniti d'America presso l'Unione europea rinnova alla Commissione delle Comunità europee l'espressione della sua più alta considerazione. Stuart E. EIZENSTAT Ambasciatore Missione degli Stati Uniti d'America presso l'Unione europea Bruxelles, 29 marzo 1996 >RIFERIMENTO A UN FILM> COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 29 marzo 1996 La Commissione europea presenta i suoi ossequi alla Missione degli Stati Uniti d'America presso l'Unione europea e si pregia di accusare il ricevimento della lettera datata 29 marzo 1996 della Missione degli Stati Uniti d'America presso le Comunità europee concernente la tecnologia nucleare sensibile e la tecnologia dei reattori, della quale è allegata una copia. La Commissione delle Comunità europee desidera informare la Missione degli Stati Uniti d'America presso l'Unione europea l'espressione della sua alta considerazione. La Commissione delle Comunità europee coglie l'opportunità per esprimere alla Missione degli Stati Uniti d'America presso l'Unione europea l'espressione della sua più alta considerazione. Per la Comunità europea dell'energia atomica Sir Leon BRITTAN Vicepresidente della Commissione delle Comunità europee Christos PAPOUTSIS Membro della Commissione delle Comunità europee Bruxelles, 29 marzo 1996 N. 47 On. Sir Leon Brittan Vicepresidente della Commissione delle Comunità europee On. Christos Papoutsis Membro della Commissione delle Comunità europee Eccellenza, Mi pregio far riferimento all'accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e il Governo degli Stati Uniti d'America concernente l'utilizzazione dell'energia nucleare a scopi pacifici firmato oggi (qui di seguito denominato «l'accordo») e, in particolare all'articolo 7, paragrafo 2 dell'accordo, in cui si prevede che «il materiale non nucleare, il materiale e le attrezzature nucleari trasferiti a norma del presente accordo e il materiale fissile speciale utilizzato o prodotto mediante impiego di tali elementi non può essere usato ... per alcun scopo militare». A seguito di questa disposizione, ogni cooperazione nucleare degli Stati Uniti con la Comunità o con uno Stato membro a scopi militari deve necessariamente svolgersi al di fuori del campo di applicazione dell'accordo e richiede un accordo distinto di cooperazione che riguardi espressamente detti scopi militari. Posso confermare a nome del Governo degli Stati Uniti che tale cooperazione nucleare con uno Stato membro a scopi militari sarà valutata attentamente, qualora le circostanze lo richiedano. Voglia gradire, Eccellenza, l'espressione della mia più alta considerazione. Stuart E. EIZENSTAT Ambasciatore (1) Per dati ad accesso limitato («Restricted Data») si intende qualsiasi informazione concernente 1) la progettazione, la fabbricazione o l'utilizzazione di armi nucleari, 2) la produzione di materiale fissile speciale o 3) l'utilizzo di materiale fissile speciale nella produzione di energia, ma non sono comprese le informazioni di una Parte che essa non considera più coperte da segreto oppure che essa ha escluso dalla categoria di dati privilegiati.