Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra - Protocollo n. 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari di Israele - Protocollo n. 2 relativo al regime applicabile all'importazione in Israele di prodotti agricoli originari della Comunità - Protocollo n. 3 relativo alle questioni fitosanitarie - Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa - Protocollo n. 5 relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale - Atto finale
Gazzetta ufficiale n. L 071 del 20/03/1996 pag. 0002 - 0147
ACCORDO INTERINALE sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra LA COMUNITÀ EUROPEA e LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominate «la Comunità», da una parte, e LO STATO DI ISRAELE, in appresso denominato «Israele», dall'altra, CONSIDERANDO che il 20 novembre 1995 è stato firmato a Bruxelles l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e Israele, dall'altra, in appresso denominato «l'accordo di associazione»; CONSIDERANDO che l'accordo di associazione è inteso a consolidare e ad ampliare le relazioni tra la Comunità, i suoi Stati membri e Israele istituite dall'accordo di cooperazione del 1975 attualmente in vigore; CONSIDERANDO che è reciproco interesse delle parti applicare il più rapidamente possibile, attraverso un accordo interinale, le disposizioni dell'accordo di associazione sugli scambi e sulle questioni commerciali; CONSIDERANDO che è necessario garantire che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di associazione e della costituzione del consiglio di associazione, il consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di cooperazione del 1975 attualmente in vigore possa esercitare i poteri assegnati al consiglio di associazione dall'accordo di associazione e necessari per applicare l'accordo interinale, HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato loro plenipotenziari: LA COMUNITÀ EUROPEA: Francisco Javier ELORZA CAVENGT Ambasciatore, Rappresentante permanente del Regno di Spagna, Presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti Juan PRAT Direttore generale incaricato delle Relazioni Nord/Sud della Commissione delle Comunità europee LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO: Juan PRAT Direttore generale incaricato delle Relazioni Nord/Sud della Commissione delle Comunità europee LO STATO DI ISRAELE: Mordechai DRORY Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Capo della Missione dello Stato di Israele presso l'Unione europea I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: TITOLO I PRINCIPI GENERALI Articolo 1 (A A 2) Le relazioni tra le parti, così come tutte le disposizioni del presente accordo, si fondano sul rispetto dei diritti umani e dei principi democratici, cui si ispira la loro politica interna e internazionale e che costituisce elemento essenziale dell'accordo. TITOLO II LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI CAPITOLO 1 Principi fondamentali Articolo 2 (A A 6) 1. La zona di libero scambio tra la Comunità e Israele è consolidata secondo le modalità indicate nel presente accordo e secondo le disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in appresso denominati «GATT». 2. Per classificare le merci negli scambi tra le parti si utilizzano la nomenclatura combinata delle merci e la tariffa doganale israeliana. CAPITOLO 2 Prodotti industriali Articolo 3 (A A 7) Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e di Israele diversi da quelli specificati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea e, per quanto riguarda i prodotti originari di Israele, diversi da quelli specificati nell'allegato I del presente accordo. Articolo 4 (A A 8) Negli scambi tra la Comunità e Israele non sono ammessi dazi doganali all'importazione e all'esportazione, né oneri di effetto equivalente. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di natura fiscale. Articolo 5 (A A 9) 1. a) Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento, da parte della Comunità, di un elemento agricolo per quanto riguarda le merci originarie di Israele elencate nell'allegato II del presente accordo, fatta eccezione per quelle elencate nell'allegato III. b) Tale elemento agricolo si calcola in base agli scarti tra i prezzi sul mercato della Comunità dei prodotti agricoli considerati come utilizzati nella produzione di dette merci e il prezzo delle importazioni provenienti dai paesi terzi, qualora il costo totale di tali prodotti di base sia più elevato nella Comunità. L'elemento agricolo può configurarsi come importo fisso o come dazio ad valorem. Qualora l'elemento agricolo sia stato oggetto di tariffazione, esso è sostituito dal dazio specifico corrispondente. 2. a) Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento, da parte di Israele, di un elemento agricolo per quanto riguarda le merci originarie della Comunità elencate nell'allegato IV, fatta eccezione per quelle elencate nell'allegato V. b) Tale elemento agricolo si calcola, mutatis mutandis, secondo i criteri di cui al paragrafo 1, lettera b). Esso può configurarsi come importo fisso o come dazio ad valorem. c) Israele può ampliare l'elenco delle merci cui si applica tale elemento agricolo, a condizione che le merci siano diverse da quelle elencate nell'allegato V e siano comprese tra quelle di cui all'allegato II del presente accordo. Prima di essere adottato, detto elemento agricolo è comunicato per esame al consiglio di cooperazione, che può prendere qualsiasi decisione sia necessaria. 3. In deroga all'articolo 4, la Comunità e Israele possono applicare alle merci elencate rispettivamente negli allegati III e V i dazi indicati in corrispondenza di ciascuna merce. 4. Qualora, negli scambi tra la Comunità e Israele, l'imposizione applicabile a un prodotto agricolo di base sia ridotta, o a seguito di reciproche concessioni per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati, gli elementi agricoli applicati a norma dei paragrafi 1 e 2 possono essere ridotti. 5. La riduzione di cui al paragrafo 4, l'elenco dei prodotti interessati e, se del caso, i contingenti tariffari cui si applica la riduzione sono stabiliti dal consiglio di cooperazione. 6. L'elenco delle merci soggette a concessioni sotto forma di riduzione dell'elemento agricolo negli scambi tra la Comunità e Israele, nonché la misura di dette concessioni sono riportati nell'allegato VI. CAPITOLO 3 Prodotti agricoli Articolo 6 (A A 10) Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e di Israele elencati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea. Articolo 7 (A A 11) La Comunità e Israele attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione negli scambi di prodotti agricoli di comune interesse delle parti. A decorrere dal 1° gennaio 2000, la Comunità e Israele esaminano la situazione al fine di fissare le misure che la Comunità e Israele dovranno applicare a decorrere dal 1° gennaio 2001 secondo il presente obiettivo. Articolo 8 (A A 12) I prodotti agricoli originari di Israele elencati nel protocollo n. 1 e nel protocollo n. 3 importati nella Comunità sono soggetti alle disposizioni di cui ai suddetti protocolli. Articolo 9 (A A 13) I prodotti agricoli originari della Comunità elencati nel protocollo n. 2 e nel protocollo n. 3 importati in Israele sono soggetti alle disposizioni di cui ai suddetti protocolli. Articolo 10 (A A 14) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7 e tenendo conto dei flussi di scambio dei prodotti agricoli tra le parti, nonché della loro particolare importanza, la Comunità e Israele esaminano, nell'ambito del consiglio di cooperazione, prodotto per prodotto e in maniera ordinata e reciproca, la possibilità di accordarsi ulteriori concessioni. Articolo 11 (A A 15) La Comunità e Israele esaminano, entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo di associazione, la possibilità di accordarsi vicendevolmente e nel reciproco interesse concessioni per quanto riguarda gli scambi di prodotti della pesca. CAPITOLO 4 Disposizioni comuni Articolo 12 (A A 16) Tra la Comunità e Israele non è ammessa alcuna restrizione quantitativa all'importazione, né alcuna misura d'effetto equivalente. Articolo 13 (A A 17) Tra la Comunità e Israele non è ammessa alcuna restrizione quantitativa all'esportazione, né alcuna misura d'effetto equivalente. Articolo 14 (A A 18) 1. I prodotti originari di Israele non beneficiano, all'importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente. 2. Le disposizioni del presente accordo si applicano senza pregiudizio di quelle di cui al regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie. Articolo 15 (A A 19) 1. Le parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti analoghi originari dell'altra parte. 2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne indirette superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati. Articolo 16 (A A 20) 1. Qualora siano introdotte norme specifiche a seguito dell'applicazione della sua politica agricola o di una modifica delle norme esistenti, o qualora vengano modificate o prorogate le disposizioni relative all'applicazione della sua politica agricola, la parte in questione può modificare le disposizioni derivanti dal presente accordo in relazione ai prodotti oggetto di tali norme o di tali modifiche. 2. Nei casi suddetti la parte in questione tiene debito conto degli interessi dell'altra parte. A tal fine le parti possono reciprocamente consultarsi nell'ambito del consiglio di cooperazione. Articolo 17 (A A 21) 1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di accordi sugli scambi transfrontalieri, se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente accordo. 2. Nell'ambito del comitato di cooperazione si tengono consultazioni tra la Comunità e Israele in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte dell'Unione europea, si svolgono consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi della Comunità e di Israele. Articolo 18 (A A 22) Qualora una delle parti constati che negli scambi con l'altra parte si verificano pratiche di dumping, ai sensi dell'articolo VI del GATT, essa può adottare le misure adeguate contro tali pratiche in conformità dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e della propria pertinente legislazione interna, alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 21. Articolo 19 (A A 23) Qualora un prodotto sia importato in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare: - pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle parti, o - gravi problemi in qualsiasi settore dell'economia, o - difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione, la Comunità o Israele possono adottare le opportune misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 21. Articolo 20 (A A 24) Qualora l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 13 comporti: i) la riesportazione verso un paese terzo oggetto nella parte esportatrice di restrizioni quantitative all'esportazione, di dazi all'esportazione o di misure d'effetto equivalente, o ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la parte esportatrice, e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficoltà per la parte esportatrice, quest'ultima può adottare le opportune misure, alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 21. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono eliminate quando la situazione non ne giustifica più il mantenimento. Articolo 21 (A A 25) 1. Nel caso in cui la Comunità o Israele assoggettino le importazioni di prodotti suscettibili di creare le difficoltà di cui all'articolo 19 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, essa ne informa l'altra parte. 2. Nei casi specificati agli articoli 18, 19 e 20, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), il più rapidamente possibile la parte in questione fornisce al consiglio di cooperazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per esaminare approfonditamente la situazione al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti. Nella scelta delle misure adeguate si privilegiano quelle che meno perturbano il funzionamento del presente accordo. Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al consiglio di cooperazione e sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al consiglio di cooperazione, in particolare al fine di giungere alla loro abolizione non appena lo consentano le circostanze. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni: a) per quanto riguarda l'articolo 18, il consiglio di cooperazione dev'essere informato del caso di dumping non appena le autorità della parte importatrice aprono l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte importatrice può adottare le misure adeguate; b) per quanto riguarda l'articolo 19, le difficoltà generate dalla situazione di cui a detto articolo sono notificate ai fini di un esame del consiglio di cooperazione, che può prendere ogni decisione utile per porvi fine. Qualora il consiglio di cooperazione o la parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte importatrice può adottare le misure adeguate per risolvere il problema. Il campo di applicazione di dette misure non deve eccedere quanto è necessario per porre riparo alle difficoltà insorte; c) per quanto riguarda l'articolo 20, le difficoltà generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del consiglio di cooperazione. Il consiglio di cooperazione può adottare qualsiasi decisione necessaria per porre fine alle difficoltà. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte esportatrice può applicare le misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato; d) qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la parte interessata può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 18, 19 e 20, le misure di salvaguardia strettamente necessarie per far fronte alla situazione. Essa ne informa immediatamente l'altra parte. Articolo 22 (A A 26) Qualora uno o più Stati membri della Comunità o Israele abbiano, o rischino di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o Israele, secondo il caso, possono, alle condizioni stabilite nel quadro del GATT e degli articoli VIII e XIV dello statuto del Fondo monetario internazionale, adottare misure restrittive di durata limitata e la cui portata non può eccedere quanto necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o Israele, secondo il caso, informano senza indugio l'altra parte e le sottopongono appena possibile un calendario per l'abolizione delle misure in questione. Articolo 23 (A A 27) Nessuna disposizione del presente accordo pregiudica i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o da norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti. Articolo 24 (A A 28) La nozione di «prodotti originari», ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n. 4. TITOLO III QUESTIONI COMMERCIALI CAPITOLO 1 Concorrenza Articolo 25 1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunità e Israele: i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza; ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o di Israele, o in una sua parte sostanziale; iii) qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza. 2. Fino all'adozione delle disposizioni necessarie per l'applicazione del paragrafo 1, secondo le disposizioni dell'accordo di associazione, si applicano quali norme di attuazione del paragrafo 1, punto iii) le disposizioni dell'accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT. 3. Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro riferendo ogni anno all'altra parte sull'importo totale e sulla distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle parti, l'altra parte fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto pubblico. 4. Per quanto riguarda i prodotti agricoli di cui al capitolo 3 del titolo II, non si applica il paragrafo 1, punto iii). 5. Se la Comunità o Israele ritengono una determinata pratica incompatibile con le condizioni di cui al paragrafo 1, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave danno agli interessi dell'altra parte o un pregiudizio sostanziale alla sua industria nazionale, ivi compresa l'industria dei servizi, la Comunità o Israele possono prendere misure opportune previa consultazione nell'ambito del consiglio di cooperazione o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione. Per quanto riguarda le pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, punto iii), tali opportune misure possono essere adottate, qualora si applichi in materia l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, soltanto secondo le procedure e alle condizioni fissate da detto accordo o da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici applicabile tra le Parti. 6. Le parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale e del segreto aziendale. Articolo 26 (A A 37) 1. Gli Stati membri e Israele adeguano progressivamente gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, alla scadenza del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo di associazione, non esista alcuna discriminazione tra cittadini degli Stati membri e di Israele rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. 2. Il consiglio di cooperazione è informato delle misure adottate a tal fine. Articolo 27 (A A 38) Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, le parti adottano ogni misura necessaria affinché, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo di associazione, non sia adottata né mantenuta alcuna misura che possa ripercuotersi sugli scambi tra la Comunità e Israele in senso contrario agli interessi delle parti. La presente disposizione non osta all'esecuzione, di diritto o di fatto, di compiti particolari assegnati a tali imprese. CAPITOLO 2 Proprietà intellettuale, industriale e commerciale Articolo 28 (A A 39) 1. Secondo le disposizioni del presente articolo e dell'allegato VII, le parti assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, corrispondente ai più elevati standard internazionali, ivi compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti. 2. L'attuazione del presente articolo e dell'allegato VII è periodicamente esaminata dalle parti. In caso di difficoltà nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale che si ripercuotano sugli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra parte, consultazioni urgenti nell'ambito del consiglio di cooperazione per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti. CAPITOLO 3 Cooperazione doganale Articolo 29 (A A 49) 1. Le parti si impegnano a sviluppare la cooperazione doganale per garantire il rispetto delle disposizioni commerciali. A tal fine esse instaurano un dialogo sulle questioni doganali. 2. La cooperazione verte sulla semplificazione e l'informatizzazione delle procedure doganali, configurandosi in particolare come scambio di informazioni tra esperti e formazione professionale. 3. Le autorità amministrative competenti in materia doganale si prestano reciproca assistenza secondo le disposizioni del protocollo n. 5. TITOLO IV DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI Articolo 30 Il consiglio di cooperazione istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato di Israele firmato l'11 maggio 1975, modificato dal protocollo aggiuntivo firmato l'8 febbraio 1977, svolge i compiti ad esso assegnati finché non siano istituiti il consiglio di associazione e il comitato di associazione previsti dagli articoli 67 e 70 dell'accordo di associazione. Articolo 31 (A A 68) 1. Il consiglio di cooperazione è composto dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da membri del governo dello Stato di Israele, dall'altra. 2. Il consiglio di cooperazione adotta il proprio regolamento interno. 3. I membri del consiglio di cooperazione possono farsi rappresentare alle condizioni previste dal suo regolamento interno. 4. Il consiglio di cooperazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo dello Stato di Israele, secondo le disposizioni da stabilirsi nel suo regolamento interno. Articolo 32 (A A 75) 1. Ciascuna delle parti può sottoporre al consiglio di cooperazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. 2. Il consiglio di cooperazione può risolvere la controversia mediante una decisione. 3. Ciascuna delle parti è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2. 4. Nel caso in cui non sia possibile risolvere la controversia a norma del paragrafo 2, ciascuna delle parti può designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra parte deve allora designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una delle parti della controversia. Il consiglio di cooperazione designa un terzo arbitro. Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza. Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure richieste per l'applicazione del lodo arbitrale. Articolo 33 (A A 76) Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di adottare qualsiasi misura: a) ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare; c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di grave disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di grave tensioni internazionali che costituiscano una minaccia di guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Articolo 34 (A A 77) Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: - il regime applicato da Israele nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società; - il regime applicato dalla Comunità nei confronti di Israele non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra i cittadini israeliani o imprese e società israeliane. Articolo 35 (A A 79) 1. Le parti adottano qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo. 2. Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia adempiuto a un obbligo previsto dal presente accordo, essa può adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di cooperazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le parti. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento del presente accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al consiglio di cooperazione e, qualora l'altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno al consiglio di cooperazione. Articolo 36 (A A 80) I protocolli da 1 a 5 e gli allegati da I a VII, nonché le dichiarazioni e gli scambi di lettere costituiscono parte integrante del presente accordo. Le dichiarazioni e gli scambi di lettere figurano nell'atto finale, che costituisce parte integrante del presente accordo. Articolo 37 (A A 82) Il presente accordo si applica fino all'entrata in vigore dell'accordo di associazione firmato il 20 novembre 1995. Ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra parte. L'accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la data di tale notifica. Articolo 38 (A A 83) Il presente accordo si applica ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni in essi indicate, da una parte, e al territorio dello Stato di Israele, dall'altra. Articolo 39 Il presente accordo, redatto in duplice esemplare in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca ed ebraica, ciascun testo fa ugualmente fede. Articolo 40 Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le loro rispettive procedure. L'accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate. A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce gli articoli da 2 a 9, da 11 a 17, 20 paragrafo 1, 21 paragrafo 1, e da 22 a 28 dell'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato di Israele, nonché gli articoli da 1 a 8, da 10 a 26 dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio da una parte e lo Stato di Israele dall'altra parte, firmati a Bruxelles l'11 maggio 1975. Hecho en Bruselas, el dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y cinco. Udfærdiget i Bruxelles den attende december nitten hundrede og femoghalvfems. Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Dezember neunzehnhundertfünfundneunzig. ¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá ïêôþ Äåêåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ðÝíôå. Done at Brussels on the eighteenth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-five. Fait à Bruxelles, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. Fatto a Bruxelles, addì diciotto dicembre millenovecentonovantacinque. Gedaan te Brussel, de achttiende december negentienhonderd vijfennegentig. Feito em Bruxelas, em dezoito de Dezembro de mil novecentos e noventa e cinco. Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi. Som skedde i Bryssel den artonde december nittonhundranittiofem. >RIFERIMENTO A UN FILM> Por las Comunidades Europeas For De Europæiske Fællesskaber Für die Europäischen Gemeinschaften Ãéá ôéò ÅõñùðáúêÝò Êïéíüôçôåò For the European Communities Pour les Communautés européennes Per le Comunità europee Voor de Europese Gemeenschappen Pelas Comunidades Europeias Euroopan yhteisöjen puolesta På Europeiska gemenskapernas vägnar >RIFERIMENTO A UN FILM> ALLEGATO I Elenco dei prodotti di cui all'articolo 3 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II Elenco dei prodotti di cui all'articolo 5 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III Elenco dei prodotti di cui all'articolo 5 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO IV Elenco dei prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 2 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO V Elenco dei prodotti di cui all'articolo 5 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO VI Elenco dei prodotti oggetto delle concessioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6 >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO VII Proprietà intellettuale, industriale e commerciale/Diritti di cui all'articolo 28 1. Entro il termine del terzo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, Israele aderirà alle seguenti convenzioni multilaterali sulla tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale delle quali gli Stati membri sono parti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri: - Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971); - Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma, 1967, emendato nel 1979); - Protocollo dell'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989); - Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microrganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980); - Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington, 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984). Il consiglio di cooperazione può decidere che il presente paragrafo si applichi ad altre convenzioni multilaterali in questo settore. 2. Entro il termine del secondo anno dall'entrata in vigore dell'accordo, Israele ratificherà la convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961). 3. Le parti confermano l'importanza da esse riconosciuta al rispetto degli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali: - Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967, emendata nel 1979); - Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979); - Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) (atto di Ginevra, 1991). PROTOCOLLO N. 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari di Israele 1. I prodotti figuranti in allegato originari di Israele sono ammessi all'importazione nella Comunità alle condizioni indicate in appresso e in allegato. 2. a) I dazi doganali sono eliminati o ridotti nelle proporzioni indicate nelle colonna «A». b) Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nella colonna «A» e nella colonna «C» si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem. Nel caso dei prodotti corrispondenti alle voci 0207 22, 0207 42 e 2204 21, tuttavia, le riduzioni dei dazi si applicano come indicato nella colonna«E». 3. Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono eliminati nei limiti dei contingenti tariffari indicati per ciascun prodotto nella colonna «B». Per i quantitativi importati in eccesso ai contingenti, il dazio della tariffa doganale comune è applicato, secondo i prodotti, nella sua totalità o ridotto nelle proporzioni indicate nella colonna «C». 4. Per alcuni altri prodotti esenti da dazi doganali, si fissano dei quantitativi di riferimento, indicati nella colonna «D». Se le importazioni di un prodotto superano il quantitativo di riferimento, la Comunità può, tenendo conto del bilancio annuale degli scambi da essa stabilito, assoggettare il prodotto in questione al contingente tariffario comunitario per un volume pari al suddetto quantitativo di riferimento. In tal caso, il dazio della tariffa doganale comune è applicato, secondo i prodotti, nella sua totalità o ridotto nelle proporzioni indicate alla colonna «C» per i quantitativi importati eccedenti il contingente. 5. Per alcuni prodotti di cui al paragrafo 3 e indicati alla colonna «E», agli importi dei contingenti tariffari sono apportati quattro aumenti uguali, pari al 3 % di detti importi, ogni anno, dal 1° gennaio 1997 al 1° gennaio 2000. 6. Come indicato alla colonna «E», per alcuni prodotti diversi da quelli di cui ai paragrafi 3 e 4, la Comunità può fissare un quantitativo di riferimento ai sensi del paragrafo 4 se, in base al bilancio annuale degli scambi da essa stabilito, constata che i quantitativi importati di uno o più prodotti rischiano di creare difficoltà sul mercato comunitario. Se successivamente il prodotto è assoggettato a un contingente tariffario, nelle condizioni indicate al paragrafo 4, il dazio della tariffa doganale comune è, secondo i prodotti, applicato nella sua totalità o ridotto nelle proporzioni indicate alla colonna «C» per i quantitativi importati eccedenti il contingente. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA> PROTOCOLLO N. 2 relativo al regime applicabile all'importazione in Israele di prodotti agricoli originari della Comunità 1. I prodotti figuranti in allegato originari della Comunità sono ammessi all'importazione in Israele alle condizioni indicate in appresso e in allegato. 2. I dazi doganali all'importazione sono eliminati o ridotti nelle proporzioni indicate nella colonna «A», entro il limite del contingente tariffario indicato nella colonna «B» e conformemente alle specifiche disposizioni indicate nella colonna «C». 3. Per i quantitativi importati in eccesso ai contingenti si applicano i dazi doganali generali applicati ai paesi terzi, conformemente alle specifiche disposizioni indicate nella colonna «C». 4. Per alcuni altri prodotti per i quali non viene stabilito alcun contingente tariffario, si fissano dei quantitativi di riferimento, indicati nella colonna «C». Se le importazioni di un prodotto superano il quantitativo di riferimento, Israele può, tenendo conto di un bilancio annuale degli scambi da esso stabilito, assoggettare il prodotto in questione al contingente tariffario per un volume pari al suddetto quantitativo di riferimento. In tal caso, per i quantitativi importati eccedenti il contingente si applica il dazio di cui al paragrafo 3. 5. Per i prodotti per i quali non è stabilito un contingente tariffario né un quantitativo di riferimento, Israele può fissare un quantitativo di riferimento come previsto al paragrafo 4 se, tenendo conto di un bilancio annuale degli scambi da esso stabilito, constata che i quantitativi importati di uno o più prodotti rischiano di creare difficoltà sul mercato israeliano. Se successivamente il prodotto è assoggettato a un contingente tariffario, nelle condizioni indicate al paragrafo 4, si applicano le disposizioni del paragrafo 3. 6. Per i formaggi e i latticini, sono apportati quattro aumenti uguali, pari al 10 % di detti importi, ogni anno, dal 1° gennaio 1997 al 1° gennaio 2000. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA> PROTOCOLLO N. 3 relativo alle questioni fitosanitarie Fatte salve le disposizioni dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie allegato all'accordo che istituisce l'OMC, in particolare l'articolo 2 e l'articolo 6, le parti convengono che a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo: a) Nei loro scambi commerciali, i requisiti di certificazione fitosanitaria si applichino - per quanto riguarda i fiori recisi: - solo ai generi Dendranthema, Dianthus e Pelargonium per l'introduzione nell'UE, - e solo ai generi Rosa, Dendranthema, Dianthus, Pelargonium, Gypsophilia e Anemone per l'introduzione in Israele, e - per quanto riguarda la frutta: - solo agli agrumi, ai generi Fortunella, Poncirus e ai loro ibridi Annona, Cydonia, Diospyros, Malus, Mangifera, Passiflora, Prunus, Psidium, Pyrus, Ribes, Syzygium e Vaccinum per l'introduzione nell'UE, - e a tutti i generi per l'introduzione in Israele. b) Nei loro scambi commerciali, il requisito di un permesso fitosanitario per l'introduzione di piante o prodotti vegetali si applica solo per consentire l'introduzione delle piante o dei prodotti vegetali che altrimenti sarebbe vietata, sulla base di un'analisi dei rischi di malattie epidemiche. c) Qualora una parte preveda l'introduzione di nuove misure fitosanitarie che possano ripercuotersi negativamente in modo specifico sugli scambi esistenti tra le parti avvia consultazioni con l'altra parte per esaminare le misure previste e i loro effetti. PROTOCOLLO N. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo: a) per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, inclusi il montaggio e le operazioni specifiche; b) per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente, parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto; c) per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione; d) per «merci» si intendono sia i materiali, sia i prodotti; e) per «valore in dogana» si intende il valore determinato in conformità dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo sul valore in dogana dell'OMC); f) per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione o alla persona che ha fatto eseguire l'ultima lavorazione o trasformazione al di fuori dei territori delle parti, ivi compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate in caso di esportazione del prodotto ottenuto; g) per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio in questione; h) per «valore dei materiali originari» si intende il valore in dogana di detti materiali, come definito alla lettera g), che si applica mutatis mutandis; i) per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (qui di seguito denominato «sistema armonizzato» o «SA»); j) il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce; k) con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un titolo di trasporto unico che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura. TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTO ORIGINARI» Articolo 2 Criteri d'origine Ai fini dell'applicazione dell'accordo e fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 del presente protocollo, si considerano: 1) prodotti originari della Comunità: a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo; b) i prodotti ottenuti nella Comunità contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo; 2) prodotti originari di Israele: a) i prodotti totalmente ottenuti in Israele ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo; b) i prodotti ottenuti in Israele contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Israele di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo. Articolo 3 Cumulo bilaterale 1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), i prodotti originari di Israele ai sensi del presente protocollo sono considerati prodotti originari della Comunità e non si richiede che tali prodotti siano stati oggetto, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti. 2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i prodotti originari della Comunità ai sensi del presente protocollo sono considerati prodotti originari di Israele e non si richiede che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni. Articolo 4 Prodotti totalmente ottenuti 1. Si considerano «totalmente ottenuti» nella Comunità o in Israele: a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino o oceanico; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con le loro navi; g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f); h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami; i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; j) i prodotti estratti da suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; k) le merci ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a j). 2. Le espressioni «loro navi» e «loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g) si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina: - che sono immatricolate o registrate in Israele o in uno Stato membro della Comunità, - che battono bandiera di Israele o di uno Stato membro della Comunità, - che appartengono almeno per metà a cittadini di Israele o di uno Stato membro della Comunità o ad una società la cui sede principale è situata in Israele o in uno di detti Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Israele o di Stati membri della Comunità e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a detti Stati, a Israele, a loro enti pubblici o cittadini, - il cui comandante ed i cui ufficiali sono tutti cittadini di Israele o di Stati membri della Comunità, - e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini di Israele o di Stati membri della Comunità. 3. Le espressioni «Israele» e «la Comunità» comprendono anche le acque territoriali di Israele e degli Stati membri della Comunità. Le navi operanti in alto mare, comprese le «navi officina» a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio della Comunità o di Israele, purché ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 2. Articolo 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 i prodotti che non sono interamente ottenuti nella Comunità o in Israele sono considerati ivi sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni enunciate nell'elenco di cui all'allegato II, in combinazione con le note dell'allegato I. Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati o meno dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti prodotti, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario poiché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco per detto prodotto è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non sono presi in considerazione i materiali non originari che possono essere stati impiegati nella sua fabbricazione. 2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 4, i materiali non originari che, conformemente alle condizioni indicate nell'elenco per un dato prodotto, non dovrebbero essere impiegati nella fabbricazione di detto prodotto possono tuttavia essere utilizzati a condizione che: a) il loro valore complessivo non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; b) laddove nell'elenco sono indicate una o più percentuali per il valore massimo dei materiali non originari, dette percentuali non vengano superate a seguito dell'applicazione del presente paragrafo. Il presente paragrafo non si applica ai prodotti dei capitoli 50-63 del sistema armonizzato. 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatto salvo l'articolo 6. Articolo 6 Operazioni di lavorazione o trasformazione insufficienti 1. Le seguenti lavorazioni o trasformazioni sono considerate insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, a prescindere dal fatto che siano soddisfatti o meno i requisiti di cui all'articolo 5: a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanza, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe); b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi; c) i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli; ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento; d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette o altri segni distintivi similari; e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o di Israele; f) la semplice riunione di parti allo scopo di formare un prodotto completo; g) il cumulo di due o più operazioni indicate nelle lettere da a) a f); h) la macellazione degli animali. Articolo 7 Unità da prendere in considerazione 1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è il prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che: a) quando un prodotto composto da un gruppo o da una serie di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione; b) quando una spedizione consiste in vari prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente. 2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine. Articolo 8 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Gli accessori, pezzi di ricambio e utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, fanno parte del loro normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso in quello di questi ultimi o non è fatturato a parte sono considerati un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione. Articolo 9 Assortimenti Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, sono considerati originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme, a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento. Articolo 10 Elementi neutri Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Comunità o di Israele, non è necessario accertare l'origine dell'energia elettrica, del combustibile, degli impianti, delle macchine e degli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto, né delle merci impiegate nel corso della produzione ma che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso. TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI Articolo 11 Principio della territorialità Le condizioni stabilite nel titolo II, relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario, vanno rispettate senza interruzione nella Comunità o in Israele. A tal fine, l'acquisizione del carattere di prodotto originario si considera interrotta quando le merci che sono state oggetto di lavorazione o trasformazione nella parte interessata hanno lasciato il territorio di detta parte, salvo quanto previsto agli articoli 12 e 13. Articolo 12 Lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori di una delle parti 1. L'acquisizione del carattere di prodotto originario in una delle parti alle condizioni enunciate nel titolo II non è pregiudicata da lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori di detta parte su merci ivi successivamente reimportante, sempre che: a) detti materiali siano totalmente ottenuti nella parte in questione o siano stati ivi sottoposti a lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni insufficienti elencate nell'articolo 6 anteriormente alla loro esportazione, e b) possa essere addotta alle autorità doganali la prova soddisfacente che: i) le merci reimportate sono il prodotto della lavorazione o trasformazione dei materiali esportati; ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della parte in questione in conseguenza dell'applicazione del presente articolo non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito per il quale si chiede il riconoscimento del carattere originario. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le condizioni enunciate nel titolo II concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori della parte in questione. Tuttavia, qualora nell'elenco di cui all'allegato II si applichi una regola che stabilisce il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per determinare il carattere originario del prodotto finito, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nella parte in questione e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori di detta parte in conseguenza dell'applicazione del presente articolo, considerati globalmente, non devono superare la percentuale indicata. 3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 per «valore aggiunto totale» s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori della parte in questione, compreso il valore totale dei materiali ivi aggiunti. 4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni elencate nella regola corrispondente figurante nell'elenco e che possono essere considerati sufficientemente lavorati o trasformati solo in conseguenza dell'applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 5, paragrafo 2. 5. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti dei capitoli 50-63 del sistema armonizzato. Articolo 13 Reimportazione delle merci I prodotti originari esportati dalla Comunità o da Israele verso un paese terzo e successivamente reimportati sono considerati come se non avessero mai lasciato la parte in questione a condizione che si possa addurre alle autorità doganali la prova soddisfacente: a) che le merci reimportate sono le stesse che erano state esportate, e b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione. Articolo 14 Trasporto diretto 1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti e ai materiali trasportati tra i territori della Comunità e di Israele senza attraversare altri territori. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari di Israele o della Comunità in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quelli della Comunità o di Israele, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. I prodotti originari di Israele o della Comunità possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o di Israele. 2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando: a) una polizza di carico cumulativa rilasciata nel paese di esportazione con la quale è effettuato l'attraversamento del paese di transito, oppure b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente: i) una descrizione esatta delle merci, ii) la data di scarico o di ricarico delle merci e, se del caso, il nome delle navi utilizzate, e iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito, ovvero, c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio. Articolo 15 Esposizioni 1. I prodotti spediti da una delle parti per un'esposizione in un paese terzo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in un'altra parte beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché soddisfino le condizioni stabilite dal presente protocollo per riconoscere loro il carattere di prodotti originari della Comunità o di Israele e purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che: a) un esportatore ha spedito detti prodotti da una della parti nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti; b) l'esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a una persona in un'altra parte; c) i prodotti sono stati spediti in quest'ultima parte durante l'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa. 2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata normalmente una prova d'origine rilasciata o redatta conformemente alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale della natura dei prodotti e delle condizioni in cui sono stati esposti. 3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana. TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE Articolo 16 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi 1. I materiali non originari impiegati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità o di Israele ai sensi del presente protocollo, per i quali è stata rilasciata o redatta una prova d'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono oggetto in nessuna parte di restituzione di dazi doganali di qualsiasi tipo o di esenzione da tali dazi. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a qualsiasi disposizione concernente il rimborso, la remissione o il mancato pagamento totale o parziale dei dazi doganali o di tasse di effetto equivalente, applicabili in una delle parti ai materiali impiegati nella fabbricazione, qualora il rimborso, la remissione o il mancato pagamento abbiano luogo, espressamente o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando essi sono destinati al consumo interno di detta parte. 3. L'esportatore dei prodotti corredati di una prova d'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione dei dazi per i materiali non originari impiegati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili a detti materiali sono stati effettivamente corrisposti. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche agli imballaggi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, agli accessori, pezzi di ricambio e utensili ai sensi dell'articolo 8, nonché agli assortimenti ai sensi dell'articolo 9, quando detti prodotti non sono originari. 5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano solo ai materiali del tipo contemplato dal presente accordo. TITOLO V PROVA D'ORIGINE Articolo 17 Requisiti di carattere generale 1. I prodotti originari ai sensi del presente protocollo sono ammessi, all'importazione in una delle parti, a beneficiare dell'accordo, su presentazione: a) di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III, o, b) nei casi indicati nell'articolo 22, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo figura nell'allegato IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna od ogni altro documento commerciale (qui di seguito denominata «dichiarazione su fattura») nella quale i prodotti in questione siano descritti in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. 2. In deroga al paragrafo 1, i prodotti originari ai sensi del presente protocollo, nei casi elencati all'articolo 27, sono ammessi a beneficiare dell'accordo, senza che sia necessario presentare uno dei documenti succitati. Articolo 18 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 1. Il certificato EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato. 2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compilano il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui l'accordo è redatto conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere effettuata nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio non sia completamente utilizzato, dev'essere tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima riga, cancellando a tratti di penna la parte non riempita. 3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 dev'essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui è rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo. 4. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità europea se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del presente protocollo. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di Israele se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari di Israele ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del presente protocollo. 5. Qualora si applichino le disposizioni dell'articolo 3, le autorità doganali dello Stato membro della Comunità o di Israele sono inoltre abilitate a rilasciare i certificati EUR.1 secondo le condizioni fissate dal presente protocollo, se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunità o di Israele ai sensi del presente protocollo e purché le merci a cui i certificati EUR.1 si riferiscono si trovino nella Comunità o in Israele. In questi casi, il rilascio dei certificati EUR.1 è subordinato alla presentazione della prova dell'origine precedentemente rilasciata o compilata, che deve essere conservata per almeno tre anni dalle autorità doganali dello Stato di esportazione. 6. Le autorità doganali che rilasciano un certificato EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Spetta inoltre alle autorità doganali che rilasciano il certificato accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. 7. La data del rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella parte del certificato riservata alle autorità doganali. 8. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del paese d'esportazione al momento dell'esportazione dei prodotti ai quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata. Articolo 19 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1 1. In deroga all'articolo 18, paragrafo 8, il certificato EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, anche dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se: a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari, oppure se b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che il certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda luogo e data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta. 3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente. 4. I certificati EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «ÅÊÄÏÈÅÍ ÅÊ ÔÙÍ ÕÓÔÅÑÙÍ», «EXPEDIDO A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTERIORI», «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN», «UFTÄRDAT I EFTERHAND», «>RIFERIMENTO A UN FILM> ». 5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato di circolazione delle merci EUR.1. Articolo 20 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere, alle autorità doganali che l'hanno rilasciato, un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso. 2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture: «DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE», «ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ», «DUPLICADO», «SEGUNDA VIA», «KAKSOISKAPPALE», «>RIFERIMENTO A UN FILM> ». 3. Le diciture di cui al paragrafo 2, la data di rilascio e il numero di serie del certificato originale vengono riportati nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione EUR.1. 4. Il duplicato, su cui deve figurare la data rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da questa data. Articolo 21 Sostituzione dei certificati 1. La sostituzione di uno o più certificati EUR.1 con uno o più certificati EUR.1 è sempre possibile, a condizione che venga effettuata dall'ufficio doganale cui spetta la responsabilità del controllo delle merci. 2. Il certificato sostitutivo rilasciato in applicazione del presente articolo è considerato come il certificato EUR.1 definitivo ai fini dell'applicazione del presente protocollo, comprese le disposizioni del presente articolo. 3. Il certificato sostitutivo è rilasciato in base a una domanda scritta del riesportatore, previa verifica da parte delle autorità competenti delle informazioni fornite nella domanda. La data di rilascio e il numero di serie del certificato EUR.1 originario devono figurare nella casella n. 7. Articolo 22 Condizioni per la compilazione di dichiarazione su fattura 1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b) può essere compilata: a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23; b) da qualsiasi esportatore per ogni spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 ECU. 2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati originari di una delle parti e soddisfano gli altri requisiti di cui al presente protocollo. 3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dev'essere pronto a presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali del paese esportatore, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione nonché l'adempimento degli altri requisiti di cui al presente protocollo. 4. La dichiarazione su fattura è compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche elencate in detto allegato conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello. 5. Le fatture comportanti la dichiarazione recano la firma originale manoscritta dell'esportatore. Tuttavia gli esportatori autorizzati ai sensi dell'articolo 23 non sono tenuti a firmare dette dichiarazioni purché si impegnino per iscritto con le autorità doganali del paese esportatore ad accettare la piena responsabilità riguardo ad ogni dichiarazione su fattura che li identifichi, come se questa recasse effettivamente la loro firma manoscritta. 6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce (o, in via eccezionale, successivamente). Se la dichiarazione su fattura è compilata dopo che i prodotti cui si riferisce sono stati dichiarati alle autorità doganali del paese d'importazione, essa deve contenere un riferimento ai documenti già presentati a dette autorità. Articolo 23 Esportatori autorizzati PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 296A0320(01).1 1. Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato «esportatore autorizzato», che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi dell'accordo e che offra alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda gli altri requisiti di cui al presente protocollo, a compilare le dichiarazioni su fattura a prescindere dal valore dei prodotti in questione. 2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato riservandosi di applicare qualsiasi condizione che giudichino opportuna. 3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale che figura sulla dichiarazione su fattura. 4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato. 5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in ogni momento. Esse agiscono in tal senso se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa un uso improprio dell'autorizzazione. Articolo 24 Validità della prova d'origine 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentato entro detto termine alle autorità doganali del paese d'importazione. La dichiarazione su fattura ha una validità di quattro mesi dalla data di compilazione da parte dell'esportatore e deve essere presentata entro detto termine alle autorità doganali del paese d'importazione. 2. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 e le dichiarazioni su fattura presentati alle autorità doganali del paese importatore dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali. 3. A parte tali casi, le autorità doganali del paese importatore possono accettare i certificati di circolazione EUR.1 o le dichiarazioni su fattura se i prodotti sono stati presentati loro prima della scadenza di detto termine. Articolo 25 Presentazione della prova d'origine I certificati di circolazione delle merci EUR.1 e le dichiarazioni su fattura sono presentati alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione del certificato EUR.1 o della dichiarazione su fattura. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione di importazione sia completata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale per i prodotti ricorrono le condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo. Articolo 26 Importazioni con spedizioni scaglionate Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, i prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, sono importati con spedizioni scaglionate, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova d'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale. Articolo 27 Esonero dalla prova formale dell'origine 1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova formale dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni di privati destinate a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti di cui al presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità della dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana C2/CP3 o su un foglio ad essa allegato. 2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente i prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale. 3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare 500 ECU se si tratta di piccole spedizioni oppure 1 200 ECU se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori. Articolo 28 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi 1. L'esportatore che presenta domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3. 2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione nonché i documenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3. 3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato EUR.1 conservano per almeno tre anni il formulario di domanda di cui all'articolo 18, paragrafo 2. 4. Le autorità doganali del paese importatore conservano per almeno tre anni i certificati EUR.1 e le dichiarazioni su fattura che sono stati loro presentati. Articolo 29 Discordanze ed errori formali 1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sul certificato di circolazione EUR.1 o su una dichiarazione su fattura e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta ipso facto l'invalidità del certificato di circolazione EUR.1 o della dichiarazione su fattura se viene regolarmente accertato che questi documenti corrispondono ai prodotti presentati. 2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sul certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sull'esattezza delle diciture in esso contenute. Articolo 30 Importi espressi in ecu 1. Gli importi nella moneta nazionale del paese esportatore equivalenti a quelli espressi in ecu sono fissati dal paese esportatore e comunicati alle altre parti. Qualora gli importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione. Quando la merce è fatturata nella moneta di un altro Stato membro della Comunità, lo Stato d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione. 2. Fino al 30 aprile 2000 compreso, gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in ecu al 1° ottobre 1994. Per ciascuno dei quinquenni successivi, gli importi espressi in ecu e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati vengono riceduti dal Consiglio di cooperazione in base ai tassi di cambio dell'ecu in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno che precede detto quinquennio. Nel procedere a detta revisione, il consiglio di cooperazione garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in ecu. TITOLO VI MODALITÀ DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA Articolo 31 Comunicazione dell'impronta dei timbri e degli indirizzi Le autorità doganali degli Stati membri e di Israele si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici per il rilascio dei certificati EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura. Articolo 32 Verifica della prova d'origine 1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano fondati dubbi sull'autenticità del documento, sul carattere originario dei prodotti o sull'adempimento delle altre condizioni richieste dal presente protocollo. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, o la dichiarazione su fattura o una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse forniscono, a sostegno della richiesta di controllo a posteriori, ogni documento o informazione che hanno potuto ottenere e che fa ritenere che le indicazioni riportate sul certificato di circolazione delle merci EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura siano inesatte. 3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore, nonché a tutte le altre verifiche che ritengono utili. 4. Qualora le autorità doganali del paese di importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie. 5. I risultati del controllo devono essere comunicati entro il termine massimo di dieci mesi, alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono identici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari e se rispondono agli altri requisiti del presente protocollo. Qualora siano state applicate le disposizioni sul cumulo di cui all'articolo 3, paragrafo 2 e all'articolo 18, paragrafo 4, la risposta comprende una copia (copie) del certificato (dei certificati) di circolazione o della dichiarazione (delle dichiarazioni) su fattura sulle quali ci si è basati. 6. Qualora, in caso di dubbi fondati, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo casi di forza maggiore o circostanze eccezionali. Articolo 33 Soluzione delle controversie Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 che non sia possibile risolvere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, o che sollevano problemi di interpretazione del presente protocollo sono sottoposte al comitato di cooperazione doganale. Per la soluzione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato di importazione si applica comunque la legislazione di tale Stato. Articolo 34 Sanzioni Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti. Articolo 35 Zone franche 1. Gli Stati membri e Israele adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o trasformazioni diverse dalle trasformazioni usuali destinate ad evitarne il deterioramento. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o di Israele importati in una zona franca sotto la scorta di un certificato EUR.1 siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti devono rilasciare, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo. TITOLO VII CEUTA E MELILLA Articolo 36 Applicazione del protocollo 1. Nell'espressione «Comunità» utilizzata nel presente protocollo non rientrano Ceuta e Melilla. Nell'espressione «prodotti originari della Comunità» non rientrano i prodotti originari di queste zone. 2. Il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, ai prodotti originari di Ceuta e di Melilla, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 37. Articolo 37 Condizioni particolari 1. Le disposizioni seguenti sono applicabili in sostituzione dell'articolo 2 e dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 e i riferimenti a detti articoli si applicano mutatis mutandis al presente articolo. 2. Purché siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 14, sono considerati: 1) prodotti originari di Ceuta e Melilla: a) i prodotti totalmente ottenuti a Ceuta e Melilla; b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo, oppure ii) che tali prodotti siano originari, ai sensi del presente protocollo, della Comunità o di Israele e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 6; 2) prodotti originari di Israele: a) i prodotti totalmente ottenuti in Israele; b) i prodotti ottenuti in Israele nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione: i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo, oppure ii) che tali prodotti siano originari, ai sensi del presente protocollo, di Ceuta e Melilla o della Comunità e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 6. 3. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio. 4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato è tenuto ad apporre le diciture «Israele» e «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1. Inoltre, quando trattasi di prodotti originari di Ceuta e Melilla, il carattere originario dev'essere indicato nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1. 5. Le autorità doganali spagnole sono incaricate di far applicare il presente protocollo a Ceuta e Melilla. TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 38 Modifiche del protocollo Il consiglio di cooperazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo. Articolo 39 Comitato di cooperazione doganale 1. È istituito un comitato di cooperazione doganale incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione corretta ed uniforme del presente protocollo e di assolvere ogni altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale. 2. Il comitato è composto, da un lato, da esperti degli Stati membri e da funzionari dei servizi della Commissione delle Comunità europee che si occupano di problemi doganali e, dall'altro, da esperti designati da Israele. Articolo 40 Allegati Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante. Articolo 41 Esecuzione del protocollo La Comunità e Israele prendono, ciascuno per quanto lo riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo. Articolo 42 Merci in transito o in deposito Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in transito o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca nel territorio della Comunità o di Israele, a condizione che vengano presentati - entro il termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulti che le merci sono state oggetto di trasporto diretto. ALLEGATO I NOTE INTRODUTTIVE OSSERVAZIONI PRELIMINARI Le note stabilite nel presente elenco si applicano unicamente ai prodotti contemplati dall'accordo. Nota 1 1.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La colonna 1 indica la voce od il capitolo del sistema armonizzato, mentre nella colonna 2 figura la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. Se in taluni casi la voce che figura nella colonna 1 è preceduta da «ex», ciò significa che la regola nelle colonne 3 o 4 si applica soltanto alla parte di voce o capitolo descritta nella colonna 2. 1.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il codice di un capitolo, e di conseguenza la designazione delle merci nella colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente regola delle colonne 3 o 4 si applica a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nelle colonna 1. 1.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a differenti prodotti tutti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applica la corrispondente regola nelle colonne 3 o 4. 1.4. Se ad un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 e 4, l'esportatore può optare per l'applicazione della regola figurante nella colonna 3 o per l'applicazione di quella figurante nella colonna 4. Se nella colonna 4 non compare alcuna regola di origine, deve applicarsi la regola figurante nella colonna 3. Nota 2 2.1. La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna 3 deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni contenute in una regola della colonna 3 si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati. 2.2. Quando una regola prescrive che possono essere utilizzati «materiali di qualsiasi voce», è ammesso l'impiego anche di materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ...» significa che possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto, purché diversi da quelli indicati nella descrizione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco. 2.3. Se un prodotto fabbricato con materiali non originari che ha ottenuto il carattere di prodotto originario nel corso della fabbricazione in base alla regola del cambiamento di voce, oppure in base alla propria regola specifica nell'elenco, viene utilizzato nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, la regola applicabile al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applica. Ad esempio: Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia» della voce 7224. Se la forgiatura è stata effettuata nel paese in questione a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola per la voce ex 7224 nella lista. Pertanto esso è considerato originario nel calcolo basato sul valore per il motore, a prescindere dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o no. Perciò il valore del lingotto non originario non viene preso in considerazione quando si somma il valore dei materiali non originari utilizzati. 2.4. La regola dell'elenco rappresenta la lavorazione o trasformazione minima richiesta; l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse è anch'essa idonea a conferire il carattere di prodotto originario, contrariamente all'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario ad un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di questo materiale è autorizzato negli stadi di fabbricazione precedenti ma non in quelli successivi. 2.5. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più di un materiale, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, non che tutti i materiali debbano essere utilizzati. Ad esempio: La regola per i tessuti delle voci da ex capitolo 50 al capitolo 55 autorizza l'impiego di fibre naturali ed anche, fra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che entrambi debbano essere impiegati, bensì che si può usare un materiale o l'altro, oppure entrambi. 2.6. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche nota 5.2 per quanto riguarda i tessili). Ad esempio: La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali o loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche ed altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali. Tuttavia ciò non si applica ai prodotti che, sebbene non possano essere fabbricati a partire dal particolare materiale indicato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio precedente di lavorazione. Ad esempio: Nel caso di un indumento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se è previsto che tale tipo di articolo possa essere ottenuto solo a partire da filati non originari, non è ammesso partire da «tessuti non tessuti» anche se, normalmente, i tessuti non tessuti non possono essere ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra. 2.7. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due o più percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. Il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono. Nota 3: 3.1. Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; inoltre, se non altrimenti specificato, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate. 3.2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305. 3.3. Nell'elenco, con i termini «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» sono designati i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre artificiali, sintetiche o di carta oppure filati. 3.4. Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507. Nota 4 4.1. Quando per un determinato prodotto figurante nell'elenco si fa riferimento alle presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ai materiali tessili di base utilizzati nella fabbricazione di tale prodotto che rappresentano globalmente il 10 % o meno del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche punti 4.3 e 4.4). 4.2. Tuttavia, questa tolleranza si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base. Per materiali tessili di base si intendono i seguenti: - seta; - lana; - peli grossolani di animali; - peli fini di animali; - crine di cavallo; - cotone; - materiali per la fabbricazione della carta e carta; - lino; - canapa; - iuta ed altre fibre tessili liberiane; - sisal ed altre fibre tessili del genere Agave; - cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali; - filamenti sintetici; - filamenti artificiali; - fibre sintetiche in fiocco; - fibre artificiali in fiocco. Ad esempio: Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. Perciò, le fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiale chimico o da pasta tessile) possono essere usati fino a un massimo del 10 % del peso del filato. Ad esempio: Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Perciò, i filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali chimici o da pasta tessile) o i filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura) o una combinazione di entrambi possono essere utilizzati fino a un massimo del 10 % del peso del tessuto. Ad esempio: Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se il filato di cotone usato è esso stesso misto. Ad esempio: Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due diversi materiali tessili di base. Ad esempio: Un tappeto con ciuffi di filati artificiali e ciuffi di filati di cotone ed il dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. È quindi ammesso qualsiasi materiale non originario utilizzato ad uno stadio di fabbricazione superiore a quello consentito dalla regola, a condizione che il suo peso globale non superi il 10 % del peso del materiale tessile nel tappeto. Perciò, il dorso di iuta, i filati artificiali e/o filati di cotone potrebbero essere importati in questa fase di fabbricazione a condizione che siano rispettati i limiti di peso. 4.3. Nel caso di tessuti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati. 4.4. Nel caso di tessuti nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, ricoperta o no di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, la tolleranza è del 30 % per tale nastro. Nota 5 5.1. Nel caso dei prodotti tessili contrassegnati nell'elenco da una nota a piè di pagina relativa alla presente nota, i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per i prodotti finiti in questione possono essere usati, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. 5.2. I materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63 possono essere utilizzati liberamente, anche se non contengono tessili. Ad esempio: Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, né l'uso di chiusure lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili. 5.3. Qualora sia applicabile una regola di percentuale, il valore dei materiali che non sono stati classificati nei capitoli da 50 a 63 deve essere preso in considerazione nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati. Nota 6 6.1. Per «trattamento specifico» ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403 si intendono le seguenti operazioni: a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (1); c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; i) isomerizzazione. 6.2. Per «trattamento specifico» ai sensi delle voci 2710, 2711 e 2712 si intendono le seguenti operazioni: a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto; c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; ij) isomerizzazione; k) (solo per gli oli pesanti della voce ex 2710) desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T); l) (solo per i prodotti della voce 2710) deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione; m) (solo per gli oli pesanti della voce ex 2710) trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione); n) (solo per gli oli combustibili della voce ex 2710) distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86; o) (solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710) voltolizzazione ad alta frequenza. 6.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine. (1) Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata. ALLEGATO II ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1 1. Il certificato EUR.1 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una o più lingue in cui l'accordo è redatto. Il certificato EUR.1 viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere iscritto in inchiostro e in carattere stampatello. 2. Il certificato EUR.1 deve avere il formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m². Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici. 3. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e Israele possono riservarsi la stampa dei certificati EUR.1 oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato EUR.1 deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato EUR.1 deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. >RIFERIMENTO A UN FILM> >RIFERIMENTO A UN FILM> ALLEGATO IV DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO 4 >INIZIO DI UN GRAFICO> Io sottoscritto, esportatore delle merci figuranti nel presente documento dichiaro che, salvo diversa indicazione, le merci rispondono ai requisiti previsti per il riconoscimento del carattere originario negli scambi preferenziali con: La Comunità europea/Israele (1) e che il paese di origine delle merci è: La Comunità europea/Israele (1) . (Luogo e data) . (Firma) (La firma dev'essere seguita dal nome leggibile del firmatario) (1) Cancellare la dicitura non pertinente.>FINE DI UN GRAFICO> PROTOCOLLO N. 5 relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni: a) «legislazione doganale»: le disposizioni adottate dalle parti che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo; b) «dazi doganali»: tutti i dazi, le tasse, commissioni o altre imposte richieste e riscosse nei territori delle parti, in applicazione della legislazione doganale, escluse tuttavia le commissioni e le imposte il cui importo si limita approssimativamente al costo dei servizi resi; c) «autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente al'uopo designata da una parte, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale; d) «autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte, che riceve una domanda di assistenza in materia doganale; e) «dati a carattere personale»: qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile. Articolo 2 Ambito di applicazione 1. Nei limiti delle loro competenze, le parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione delle operazioni contrarie a detta legislazione. 2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti competenti per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo accordo di detta autorità. Articolo 3 Assistenza su richiesta 1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione. 2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle parti sono state regolarmente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci. 3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata adotta le misure necessarie affinché siano sottoposti a sorveglianza particolare: a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale; b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in condizioni tali da fare ragionevolmente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale; c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a operazioni contrarie alla legislazione doganale; d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale. Articolo 4 Assistenza spontanea Le parti si prestano assistenza reciproca, in conformità delle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare quando ricevono informazioni riguardanti: - operazioni che sono o che esse ritengono contrarie a tale legislazione e che possono interessare altre parti; - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni; - merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale. Articolo 5 Comunicazione/Notifica Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alla propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per: - fornire tutti i documenti e - notificare tutte le decisioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3. Articolo 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza 1. Le domande formulate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari per permettere di dare loro risposta. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto. 2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni: a) l'autorità richiedente che presenta la domanda; b) le misure di cui si chiede l'adozione; c) l'oggetto e il motivo della domanda; d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione; e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5. 3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità. 4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti se ne può richiedere la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative. Articolo 7 Adempimento delle domande 1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata o, qualora quest'ultima non possa procedere direttamente, il servizio amministrativo al quale detta autorità ha indirizzato la richiesta, procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. 2. Le domande di assistenza sono adempiute conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti giuridici della parte interpellata. 3. I funzionari della parte richiedente autorizzati a investigare sulle violazioni della legislazione doganale possono, in casi particolari e d'intesa con la parte interpellata, presenziare, rispettivamente nella Comunità o in Israele, alle indagini svolte dai funzionari della Comunità o di Israele relative a violazioni che interessano la parte richiedente e possono chiedere che la parte interpellata esamini i libri, registri e altri documenti o altri supporti di dati pertinenti e ne fornisca delle copie o fornisca eventuali informazioni relative alla violazione. Articolo 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni 1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili. 2. La consegna dei documenti di cui al paragrafo 1 può essere sostituita dalla fornitura di informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini. Articolo 9 Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza 1. Le parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò: a) possa pregiudicare la sovranità di uno Stato membro della Comunità o di Israele richiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo; o b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; o c) implichi normative sui cambi o sulle imposte diverse dalle norme relative ai dazi doganali; o d) implichi una violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale. 2. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. In tal caso, spetta all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda. 3. Se l'assistenza è interrotta o rifiutata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente. Articolo 10 Obbligo di osservare la riservatezza 1. Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, in applicazione del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dall'obbligo del segreto professionale e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili in materia nel territorio della parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie. 2. La comunicazione di dati a carattere personale può avvenire unicamente se il livello di tutela delle persone previsto dalla legislazione delle parti è equivalente. Le parti devono quantomeno garantire un livello di tutela basato sui principi della convenzione n. 108 del 28 gennaio 1981 del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale. Articolo 11 Uso delle informazioni 1. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo; le parti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite e dette informazioni sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso di informazioni in procedimenti giudiziari o amministrativi promossi a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. 3. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi agli organi giurisdizionali, le parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. Articolo 12 Esperti e testimoni Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra parte e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato. Articolo 13 Spese di assistenza Le parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù dell'applicazione del presente protocollo, escluse, se del caso, le spese per esperti, testimoni, interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi. Articolo 14 Esecuzione 1. L'applicazione del presente protocollo è affidata ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea, da una parte, e alle autorità doganali nazionali di Israele, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme in vigore in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengono necessarie. 2. Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di applicazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo. Articolo 15 Complementarità 1. Il presente protocollo integra gli accordi di assistenza reciproca conclusi o che si concluderanno tra uno o più Stati membri della Comunità e Israele e non ne pregiudica l'applicazione. Inoltre esso non osta alla fornitura di un'assistenza reciproca più vasta ai sensi di detti accordi. 2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non recano pregiudizio alle disposizioni della Comunità che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni raccolte in materia doganale che possano interessare la Comunità. ATTO FINALE I plenipotenziari della COMUNITÀ EUROPEA e della COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, qui di seguito denominate «Comunità», da una parte, e il plenipotenziario dello STATO DI ISRAELE, qui di seguito denominato «Israele», dall'altra, riuniti a Bruxelles, il diciotto dicembre millenovecentonovantacinque per la firma dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, qui di seguito denominato «accordo», hanno adottato i testi elencati in appresso: l'accordo, i suoi allegati, nonché i seguenti protocolli: PROTOCOLLO N. 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari di Israele. PROTOCOLLO N. 2 relativo al regime applicabile all'importazione in Israele di prodotti agricoli originari della Comunità. PROTOCOLLO N. 3 relativo alle questioni fitosanitarie. PROTOCOLLO N. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa. PROTOCOLLO N. 5 relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale. I plenipotenziari della Comunità, nonché il plenipotenziario di Israele hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale: Dichiarazione comune relativa all'articolo 1 dell'accordo. Dichiarazione comune relativa all'articolo 2, paragrafo 2 dell'accordo. Dichiarazione comune relativa all'articolo 5, paragrafo 2 dell'accordo. Dichiarazione comune relativa all'articolo 28 e all'allegato VII dell'accordo. Dichiarazione comune relativa all'articolo 31 dell'accordo. Dichiarazione comune relativa all'articolo 32 dell'accordo. Dichiarazione comune sulle questioni veterinarie. Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 4 dell'accordo. I plenipotenziari della Comunità e il plenipotenziario di Israele hanno inoltre preso atto dei seguenti scambi di lettere allegati al presente atto finale: Accordo in forma di scambio di lettere sulle questioni bilaterali in sospeso. Accordo in forma di scambio di lettere relativo al protocollo n. 1 per quanto riguarda le importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune. Accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione degli accordi dell'Uruguay Round. Il plenipotenziario di Israele ha preso atto delle seguenti dichiarazioni della Comunità europea, allegate al presente atto finale: Dichiarazione relativa all'articolo 24 sull'adeguamento delle norme sull'origine. Dichiarazione relativa all'articolo 24 sul cumulo dell'origine. Dichiarazione relativa all'articolo 25. Hecho en Bruselas, el dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y cinco. Udfærdiget i Bruxelles den attende december nitten hundrede og femoghalvfems. Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Dezember neunzehnhundertfünfundneunzig. ¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá ïêôþ Äåêåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ðÝíôå. Done at Brussels on the eighteenth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-five. Fait à Bruxelles, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. Fatto a Bruxelles, addì diciotto dicembre millenovecentonovantacinque. Gedaan te Brussel, de achttiende december negentienhonderd vijfennegentig. Feito em Bruxelas, em dezoito de Dezembro de mil novecentos e noventa e cinco. Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi. Som skedde i Bryssel den artonde december nittonhundranittiofem. >RIFERIMENTO A UN FILM> Por las Comunidades Europeas For De Europæiske Fællesskaber Für die Europäischen Gemeinschaften Ãéá ôéò ÅõñùðáúêÝò Êïéíüôçôåò For the European Communities Pour les Communautés européennes Per le Comunità europee Voor de Europese Gemeenschappen Pelas Comunidades Europeias Euroopan yhteisöjen puolesta På Europeiska gemenskapernas vägnar >RIFERIMENTO A UN FILM> DICHIARAZIONI COMUNI Dichiarazione comune relativa all'articolo 1 Le parti ribadiscono l'importanza che annettono al rispetto dei diritti umani nei termini previsti dalla Carta delle Nazioni Unite, ivi compresa la lotta contro la xenofobia, l'antisemitismo e il razzismo. Dichiarazione comune relativa all'articolo 2, paragrafo 2 Nel caso di modifiche della nomenclatura utilizzata per la classificazione dei prodotti agricoli o di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato II, le parti convengono di avviare consultazioni per concordare gli adeguamenti che possano risultare necessari per mantenere le concessioni esistenti. Dichiarazione comune relativa all'articolo 5, paragrafo 2 Al fine di assicurare la corretta applicazione della notifica preventiva di cui all'articolo 5, paragrafo 2, Israele trasmetterà alla Commissione, entro un termine opportuno prima dell'adozione, in via informale e riservata, gli elementi del calcolo dell'elemento agricolo da applicare. La Commissione informerà Israele della sua valutazione entro il termine di 10 giorni lavorativi. Dichiarazione comune relativa all'articolo 28 e all'allegato VII Ai fini del presente accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende, in particolare, i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore per i programmi informatici, e i diritti connessi, i brevetti, i disegni industriali, le indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, i marchi di fabbrica e i marchi relativi a servizi, le topografie di circuiti integrati, nonché la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale (Atto di Stoccolma del 1967) e la tutela delle informazioni riservate sul «know-how». Resta inteso che nella traduzione in lingua ebraica dell'accordo l'espressione «proprietà intellettuale, industriale e commerciale» sarà tradotta con l'espressione ebraica corrispondente a «proprietà intellettuale». Dichiarazione comune relativa all'articolo 31 Il regolamento interno del consiglio di cooperazione prevederà la possibilità di adottare decisioni tramite procedura scritta. Dichiarazione comune relativa all'articolo 32 Le parti prendono atto che il Comitato economico e sociale della Comunità e il Consiglio economico e sociale di Israele possono intensificare le loro relazioni attraverso un dialogo a scadenze annuali e la reciproca collaborazione. Dichiarazione comune sulle questioni veterinarie Le parti cercheranno di applicare le loro norme in materia di questioni veterinarie in modo non discriminatorio e cercheranno di non introdurre nuove misure che abbiano l'effetto di ostacolare indebitamente gli scambi. Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 4 La Comunità e Israele convengono che le lavorazioni o trasformazioni eseguite al di fuori delle parti avvengano attraverso il sistema del perfezionamento passivo o con un sistema analogo. ACCORDO in forma di scambio di lettere tra la Comunità e Israele sulle questioni bilaterali in sospeso A. Lettera della Comunità Signor . . ., la Comunità e Israele prendono atto dell'accordo raggiunto sull'introduzione di una soluzione accettabile per tutte le questioni bilaterali ancora in sospeso relative all'applicazione dell'accordo di cooperazione del 1975. La prego di confermarmi se il Suo governo è d'accordo su quanto precede. Voglia accogliere, Signor . . ., i sensi della mia alta considerazione. A nome del Consiglio dell'Unione europea B. Lettera di Israele Signor . . ., mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta: «La Comunità e Israele prendono atto dell'accordo raggiunto sull'introduzione di una soluzione accettabile per tutte le questioni bilaterali ancora in sospeso relative all'applicazione dell'accordo di cooperazione del 1975. La prego di confermarmi se il Suo governo è d'accordo su quanto precede.». Mi pregio confermarLe che il mio governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera. Voglia accogliere, Signor . . ., i sensi della mia alta considerazione. Per il governo di Israele ACCORDO in forma di scambio di lettere tra la Comunità e Israele relativo al protocollo n. 1 per quanto riguarda le importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune A. Lettera della Comunità Signor . . ., tra la Comunità e Israele è stato convenuto quanto segue: Il protocollo n. 1 prevede l'eliminazione dei dazi doganali sulle importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune originari di Israele, entro il limite di 19 500 t. Israele si impegna a rispettare la condizioni qui di seguito elencate per le importazioni nella Comunità di rose e garofani che possono beneficiare dell'eliminazione di tale tariffa: - il livello dei prezzi delle importazioni nella Comunità dev'essere pari almeno all'85 % del livello dei prezzi comunitari per gli stessi prodotti negli stessi periodi; - il prezzo israeliano dev'essere determinato registrando i prezzi dei prodotti importati su mercati d'importazione rappresentativi della Comunità; - il livello dei prezzi comunitari deve basarsi sui prezzi dei produttori registrati in mercati rappresentativi dei principali Stati membri produttori; - i livelli dei prezzi sono registrati ogni due settimane e ponderati in base ai rispettivi quantitativi. Questa disposizione si applica ai prezzi comunitari e ai prezzi israeliani; - sia per i prezzi praticati dai produttori comunitari, sia per i prezzi di importazione dei prodotti israeliani, si opera una distinzione tra rose a fiore grande e rose a fiore piccolo e tra garofani uniflori e garofani multiflori; - qualora il livello dei prezzi israeliano per qualsiasi tipo di prodotto sia inferiore all'85 % del livello dei prezzi comunitario, la preferenza tariffaria è sospesa. La Comunità reintroduce la preferenza tariffaria quando si registra un livello dei prezzi israeliano pari o superiore all'85 % del livello dei prezzi comunitario. Israele si impegna altresì a mantenere la tradizionale distinzione commerciale tra rose e garofani. Qualora il mercato comunitario dovesse risentire negativamente di un cambiamento di tale distinzione, la Comunità si riserva il diritto di stabilire le proporzioni conformemente al tradizionale andamento degli scambi. In tali casi, si potrebbe tenere un adeguato scambio di opinioni. La prego di confermarmi se il Suo governo è d'accordo su quanto precede. Voglia accogliere, Signor . . ., i sensi della mia alta considerazione. A nome del Consiglio dell'Unione europea B. Lettera di Israele Signor . . ., mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta: «tra la Comunità e Israele è stato convenuto quanto segue: Il protocollo n. 1 prevede l'eliminazione dei dazi doganali sulle importazioni nella Comunità di fiori e bocciolo di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune originari di Israele, entro il limite di 19 500 t. Israele si impegna a rispettare le condizioni qui di seguito elencate per le importazioni nella Comunità di rose e garofani che possono beneficiare dell'eliminazione di tale tariffa: - il livello dei prezzi delle importazioni nella Comunità dev'essere pari almeno all'85 % del livello dei prezzi comunitari per gli stessi prodotti negli stessi periodi; - il prezzo israeliano dev'essere determinato registrando i prezzi dei prodotti importati su mercati d'importazione rappresentativi della Comunità; - il livello dei prezzi comunitari deve basarsi sui prezzi dei produttori registrati in mercati rappresentativi dei principali Stati membri produttori; - i livelli dei prezzi sono registrati ogni due settimane e ponderati in base ai rispettivi quantitativi. Questa disposizione si applica ai prezzi comunitari e ai prezzi israeliani; - sia per i prezzi praticati dai produttori comunitari, sia per i prezzi di importazione dei prodotti israeliani, si opera una distinzione tra rose a fiore grande e rose a fiore piccolo e tra garofani uniflori e garofani multiflori; - qualora il livello dei prezzi israeliano per qualsiasi tipo di prodotto sia inferiore all'85 % del livello dei prezzi comunitario, la preferenza tariffaria è sospesa. La Comunità reintroduce la preferenza tariffaria quando si registra un livello dei prezzi israeliano pari o superiore all'85 % del livello dei prezzi comunitario. Israele si impegna altresì a mantenere la tradizionale distinzione commerciale tra rose e garofani. Qualora il mercato comunitario dovesse risentire negativamente di un cambiamento di tale distinzione, la Comunità si riserva il diritto di stabilire le proporzioni conformemente al tradizionale andamento degli scambi. In tali casi, si potrebbe tenere un adeguato scambio di opinioni.» Mi pregio confermarLe che il mio governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera. Voglia accogliere, Signor . . ., i sensi della mia alta considerazione. Per il governo di Israele ACCORDO in forma di scambio di lettere tra la Comunità e Israele relativo all'applicazione degli accordi dell'Uruguay Round A. Lettera della Comunità Signor . . ., l'accordo raggiunto tra la Comunità europea e Israele non contiene alcuna disposizione relativa al nuovo regime applicato alle importazioni di arance nella Comunità. Le parti continueranno i negoziati al riguardo per trovare una soluzione prima dell'inizio della stagione commerciale 1995-1996, vale a dire prima del 1° dicembre. A tale proposito, la Comunità ha convenuto che il trattamento riservato ad Israele non sarà meno favorevole di quello riconosciuto agli altri partner mediterranei. Se entro il 1° dicembre 1995 non sarà stato raggiunto un accordo sul prezzo d'entrata delle arance, la Comunità adotterà tutte le misure necessarie per garantire a Israele un prezzo d'entrata adeguato ed accettabile per entrambe le parti, che consentirà l'importazione di 200 000 t di arance da Israele, quantitativo che comporta una riduzione del 30 % rispetto al contingente tariffario attualmente previsto per le arance provenienti da Israele. La Comunità europea, inoltre, adotterà le opportune misure per consentire l'importazione nella Comunità dei tradizionali prodotti agricoli trasformati israeliani non figuranti all'allegato II previsti dalle concessioni di cui al nuovo accordo. Analogamente, Israele adotterà se necessario misure parallele per garantire le importazioni dei prodotti agricoli tradizionalmente esportati dalla Comunità per la stagione 1995-1996. La prego di confermarmi se il governo di Israele è d'accordo su quanto precede. Voglia accogliere, Signor . . ., i sensi della mia alta considerazione. A nome del Consiglio dell'Unione europea B. Lettera di Israele Signor . . ., mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta: «L'accordo raggiunto tra la Comunità europea e Israele non contiene alcuna disposizione relativa al nuovo regime applicato alle importazioni di arance nella Comunità. Le parti continueranno i negoziati al riguardo per trovare una soluzione prima dell'inizio della stagione commerciale 1995-1996, vale a dire prima del 1° dicembre. A tale proposito, la Comunità ha convenuto che il trattamento riservato ad Israele non sarà meno favorevole di quello riconosciuto agli altri partner mediterranei. Se entro il 1° dicembre 1995 non sarà stato raggiunto un accordo sul prezzo d'entrata delle arance, la Comunità adotterà tutte le misure necessarie per garantire a Israele un prezzo d'entrata adeguato ed accettabile per entrambe le parti, che consentirà l'importazione di 200 000 t di arance da Israele, quantitativo che comporta una riduzione del 30 % rispetto al contingente tariffario attualmente previsto per le arance provenienti da Israele. La Comunità europea, inoltre, adotterà le opportune misure per consentire l'importazione nella Comunità dei tradizionali prodotti agricoli trasformati israeliani non figuranti all'allegato II previsti dalle concessioni di cui al nuovo accordo. Analogamente, Israele adotterà se necessario misure parallele per garantire le importazioni dei prodotti agricoli tradizionalmente esportati dalla Comunità per la stagione 1995-1996.» Mi pregio confermarLe che il mio governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera. Voglia accogliere, Signor . . ., i sensi della mia alta considerazione. Per il governo di Israele DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA Dichiarazione della Comunità europea sul cumulo dell'origine (articolo 24) In base all'evoluzione della situazione politica, qualora Israele e uno o più altri paesi mediterranei concludessero accordi finalizzati all'istituzione del libero scambio, la Comunità europea è disposta ad applicare il cumulo dell'origine nel suo regime commerciale con tali paesi. Dichiarazione della Comunità europea sull'adeguamento delle norme sull'origine (articolo 24) Nel quadro del processo di graduale armonizzazione delle norme d'origine applicabili tra la Comunità e altri paesi terzi, la Comunità può in avvenire proporre al consiglio di cooperazione gli emendamenti al protocollo n. 4 che potessero risultare necessari. Dichiarazione della Comunità europea sull'articolo 25 La Comunità dichiara che, nel contesto dell'interpretazione dell'articolo 25, paragrafo 1, essa valuterà le eventuali prassi contrarie a tale articolo sulla base dei criteri derivanti dalle norme di cui agli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunità europea e, nel caso dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dalle norme di cui agli articoli 65 e 66 di detto trattato e dalle norme comunitarie sugli aiuti di Stato, ivi compreso il diritto derivato. Per quanto riguarda i prodotti agricoli di cui al capitolo 3 del titolo II, la Comunità valuterà le eventuali pratiche contrarie al paragrafo 1, comma i) dell'articolo 25 secondo i criteri stabiliti dalla Comunità sulla base degli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare secondo i criteri stabiliti dal regolamento n. 26 del Consiglio del 1962.