Decisione n. 3/95 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dell'altra, del 19 dicembre 1995, relativa all'esportazione di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA dalla Romania nella Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 325 del 30/12/1995 pag. 0051 - 0064
DECISIONE N. 3/95 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra del 19 dicembre 1995 relativa all'esportazione di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA dalla Romania nella Comunità (95/574/CECA) IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE, considerando che il gruppo di contatto di cui all'articolo 11 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra (1), che è entrato in vigore il 1° febbraio 1995, si è riunito nei giorni 17 e 18 ottobre 1995 per esaminare l'andamento delle importazioni dei prodotti CECA dalla Romania nella Comunità e ha riconosciuto l'esigenza di una procedura amministrativa finalizzata alla fornitura tempestiva di informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, per evitare che sia pregiudicata la realizzazione degli obiettivi dell'accordo; considerando che una tale procedura contribuirebbe ad una maggiore trasparenza e aiuterebbe ad evitare eventuali distorsioni commerciali; considerando che il gruppo di contatto ha pertanto deciso di raccomandare al consiglio di associazione istituito ai sensi dell'articolo 106 dell'accordo il rinnovo, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1996, del sistema di duplice controllo istituito nel 1995 con la decisione n. 2/95 del consiglio di associazione (2); considerando che le parti desiderano promuovere lo sviluppo ordinato ed equo degli scambi di prodotti siderurgici tra la Comunità e la Romania; considerando che il Consiglio di associazione, dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti, ha stabilito che la soluzione accettabile per le due parti, che meno perturba il funzionamento dell'accordo, è il rinnovo del sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per l'importazione nella Comunità di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1996, DECIDE: Articolo 1 1. Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1996, le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici elencati nell'allegato I e originari della Romania sono subordinate alla presentazione di una licenza d'importazione conforme al modello che figura nell'allegato II rilasciata dalle autorità nella Comunità. 2. La classificazione dei prodotti cui si applica la presente decisione si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC»). L'origine di detti prodotti è determinata in conformità delle regole vigenti nella Comunità. 3. Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1996, le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici elencati nell'allegato I e originari della Romania sono subordinate anche ad un documento d'esportazione rilasciata dalle competenti autorità rumene. L'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione dei prodotti cui si riferisce il documento. La spedizione si considera effettuata alla data in cui i prodotti sono caricati sul mezzo di trasporto che li esporta. 4. Il documento d'esportazione deve essere conforme al modello che figura nell'allegato III. Essa è valida per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità. 5. La Romania notifica alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle autorità rumene che sono autorizzate a rilasciare e a verificare i documenti d'esportazione, nonché i timbri e le firme utilizzati a tal fine. La Romania notifica inoltre alla Commissione qualsiasi modifica di tali dati. 6. Talune disposizioni tecniche relative all'attuazione del sistema di duplice controllo sono esposte nell'allegato IV. Articolo 2 1. La Romania si impegna a fornire alla Comunità informazioni statistiche precise sui documenti d'esportazione rilasciati dalle proprie autorità a norma dell'articolo 1. Tali informazioni devono essere inviate alla Comunità entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono. 2. La Comunità si impegna a fornire alle autorità della Romania informazioni statistiche precise sulle autorizzazioni d'importazione rilasciate dagli Stati membri riguardo ai prodotti elencati nell'allegato I. Tali informazioni devono essere inviate alle autorità rumene entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono. Articolo 3 Se necessario, a richiesta di una delle due parti, si tengono consultazioni su qualsiasi problema derivante dall'applicazione della presente decisione. Le consultazioni sono tenute immediatamente. Le parti partecipano alle consultazioni tenute a norma del presente articolo con spirito di cooperazione e con il desiderio di conciliare le loro divergenze. Articolo 4 Le comunicazioni da effettuare ai sensi della presente decisione devono essere inviate: - per la Comunità, alla Commissione delle Comunità europee (DG I/D/2 e DG III/C/2), - per la Romania, alla missione della Romania presso le Comunità europee e al Ministero del Commercio rumeno. Articolo 5 La presente decisione è vincolante per la Comunità e la Romania che prendono le misure necessarie per l'esecuzione. Articolo 6 La presente decisione entra in vigore alla data della firma. Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996. Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1995. Per il consiglio di associazione Il Presidente L. ATIENZA SERNA (1) GU n. L 357 del 31. 12. 1994, pag. 12. (2) GU n. L 304 del 16. 12. 1995, pag. 40. ALLEGATO I ROMANIA Elenco dei prodotti soggetti al sistema di duplice controllo (1996) 7202 11 20 7202 11 80 7202 99 11 7203 90 00 7206 10 00 7206 90 00 7208 10 00 7208 25 00 7208 26 00 7208 27 00 7208 36 00 7208 37 10 7208 37 90 7208 38 10 7208 38 90 7208 39 10 7208 39 90 7208 40 10 7208 40 90 7208 51 10 7208 51 30 7208 51 50 7208 51 91 7208 51 99 7208 52 10 7208 52 91 7208 52 99 7208 53 10 7208 53 90 7208 54 10 7208 54 90 7208 90 10 7209 15 00 7209 16 10 7209 16 90 7209 17 10 7209 17 90 7209 18 10 7209 18 91 7209 18 99 7209 25 00 7209 26 10 7209 26 90 7209 27 10 7209 27 90 7209 28 10 7209 28 90 7209 90 10 7210 11 10 7210 12 11 7210 12 19 7210 20 10 7210 30 10 7210 41 10 7210 49 10 7210 50 10 7210 61 10 7210 69 10 7210 70 31 7210 70 39 7210 90 31 7210 90 33 7210 90 38 7211 13 00 7211 14 10 7211 14 90 7211 19 20 7211 19 90 7211 23 10 7211 23 51 7211 29 20 7211 90 11 7212 10 10 7212 10 91 7212 20 11 7212 30 11 7212 40 10 7212 40 91 7212 50 31 7212 50 51 7212 60 11 7212 60 91 7213 10 00 7213 20 00 7213 91 10 7213 91 20 7213 91 41 7213 91 49 7213 91 70 7213 91 90 7213 99 10 7213 99 90 7214 20 00 7214 30 00 7214 91 10 7214 91 90 7214 99 10 7214 99 31 7214 99 39 7214 99 50 7214 99 61 7214 99 69 7214 99 80 7214 99 90 7215 90 10 7216 10 00 7216 21 00 7216 22 00 7216 31 11 7216 31 19 7216 31 91 7216 31 99 7216 32 11 7216 32 19 7216 32 91 7216 32 99 7216 33 10 7216 33 90 7216 40 10 7216 40 90 7216 50 10 7216 50 91 7216 50 99 7216 99 10 7219 11 00 7219 12 10 7219 12 90 7219 13 10 7219 13 90 7219 14 10 7219 14 90 7219 21 10 7219 21 90 7219 22 10 7219 22 90 7219 23 00 7219 24 00 7219 31 00 7219 32 10 7219 32 90 7219 33 10 7219 33 90 7219 34 10 7219 34 90 7219 35 10 7219 35 90 7219 90 10 7220 11 00 7220 12 00 7220 20 10 7220 90 11 7220 90 31 7221 00 10 7221 00 90 7222 11 11 7222 11 19 7222 11 21 7222 11 29 7222 11 91 7222 11 99 7222 19 10 7222 19 90 7222 30 10 7222 40 10 7222 40 30 7225 11 00 7225 19 10 7225 19 90 7225 20 20 7225 30 00 7225 40 20 7225 40 50 7225 40 80 7225 50 00 7225 91 10 7225 92 10 7225 99 10 7226 11 10 7226 19 10 7226 19 30 7226 20 20 7226 91 10 7226 91 90 7226 92 10 7226 93 20 7226 94 20 7226 99 20 7227 10 00 7227 20 00 7227 90 10 7227 90 50 7227 90 95 7228 10 10 7228 10 30 7228 20 11 7228 20 19 7228 20 30 7228 30 20 7228 30 41 7228 30 49 7228 30 61 7228 30 69 7228 30 70 7228 30 89 7228 60 10 7228 70 10 7228 70 31 7228 80 10 7228 80 90 7301 10 00 ALLEGATO II >RIFERIMENTO A UN FILM> ALLEGATO III >RIFERIMENTO A UN FILM> LICENZA DI ESPORTAZIONE (prodotti CECA) 1. Esportatore (ragione sociale, indirizzo completo, paese) 2. N. 3. Anno 4. Categoria di prodotti 5. Destinatario (ragione sociale, indirizzo completo, paese) 6. Paese d'origine 7. Paese di destinazione 8. Luogo e data di spedizione - Mezzo di trasporto 9. Indicazioni complementari 10. Descrizione delle merci - Produttore 11. Codice NC 12. Quantitativo (1) 13. Valore FOB (2) 14. DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE 15. Autorità competente (denominazione, indirizzo completo, paese) >RIFERIMENTO A UN FILM> Fatto a., il . (Firma)(Timbro) >RIFERIMENTO A UN FILM> (1) Indicare il peso netto (in chilogrammi) e il quantitativo nell'unità prevista se diverso dal peso netto. (2) Nella valuta del contratto di vendita. ALLEGATO IV ROMANIA ALLEGATO TECNICO SUL SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO 1. I documenti d'esportazione devono avere un formato di 210 × 297 mm. La carta da usare deve essere bianca, collata per scritture, non contenente paste meccaniche e avente un peso minimo di 25 g/m². I moduli devono essere compilati in inglese e, se sono compilati a mano, i dati devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. I documenti possono comprendere copie aggiuntive, indicate come tali. Quando i documenti contengono varie copie, soltanto la prima è l'originale. L'originale e le copie devono essere chiaramente contrassegnati come tali. Unicamente l'originale è accettato come valido dalle competenti autorità della Comunità ai fini del controllo delle esportazioni secondo le disposizioni del sistema di duplice controllo. 2. Ogni documento reca un numero di serie standardizzato, stampato o no, con il quale può essere identificato. Il numero è costituito dei seguenti elementi: - due lettere che identificano il paese d'esportazione: RO; - due lettere che identificano lo Stato membro in cui è previsto lo sdoganamento: BE: Belgio DK: Danimarca DE: Repubblica federale di Germania EL: Grecia ES: Spagna FR: Francia IE: Irlanda IT: Italia LU: Lussemburgo NL: Paesi Bassi AT: Austria PT: Portogallo FI: Finlandia SE: Svezia GB: Regno Unito - un numero a una cifra che identifica l'anno, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, per esempio 6 per 1996; - un numero a due cifre compreso tra 01 e 99 che identifica l'ufficio emittente nel paese esportatore; - un numero a cinque cifre compreso tra 00001 e 99999 assegnato allo Stato membro nel quale è previsto lo sdoganamento. 3. I documenti d'esportazione hanno una validità di quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio e possono essere rinnovati o prorogati. 4. Poiché l'importatore deve presentare il documento di esportazione quando richiede un documento d'importazione, i documenti di esportazione devono, per quanto possibile, essere rilasciati per singole transazioni commerciali e non per contratti globali. 5. Qualora sia necessario tutelare il segreto commerciale, la Romania può non menzionare i prezzi sul documento d'esportazione. In tal caso, nella casella n. 9 del documento d'esportazione occorre specificare il motivo di tale omissione precisando che le informazioni relative ai prezzi sono a disposizione, su richiesta, delle autorità comunitarie competenti. 6. I documenti d'esportazione possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti ai quali si riferiscono. In tal caso le licenze devono recare la dicitura «rilasciata a posteriori». 7. In caso di furto, perdita o distruzione di un documento d'esportazione, l'esportatore può rivolgersi all'autorità competente che ha rilasciato il documento per ottenere un duplicato in base ai documenti d'esportazione in suo possesso. Il duplicato di qualsiasi documento così rilasciato deve recare una dicitura che lo identifica come tale. Il duplicato deve indicare la data del documento originale. 8. Le competenti autorità della Comunità sono immediatamente informate del ritiro o della modifica di documenti d'esportazione già rilasciati e, secondo i casi, dei motivi che hanno giustificato tale azione.