21995D1230(05)

Decisione n. 3/95 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dell'altra, del 19 dicembre 1995, relativa all'esportazione di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA dalla Romania nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 325 del 30/12/1995 pag. 0051 - 0064


DECISIONE N. 3/95 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE

tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra

del 19 dicembre 1995

relativa all'esportazione di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA dalla Romania nella Comunità

(95/574/CECA)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

considerando che il gruppo di contatto di cui all'articolo 11 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra (1), che è entrato in vigore il 1° febbraio 1995, si è riunito nei giorni 17 e 18 ottobre 1995 per esaminare l'andamento delle importazioni dei prodotti CECA dalla Romania nella Comunità e ha riconosciuto l'esigenza di una procedura amministrativa finalizzata alla fornitura tempestiva di informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, per evitare che sia pregiudicata la realizzazione degli obiettivi dell'accordo;

considerando che una tale procedura contribuirebbe ad una maggiore trasparenza e aiuterebbe ad evitare eventuali distorsioni commerciali;

considerando che il gruppo di contatto ha pertanto deciso di raccomandare al consiglio di associazione istituito ai sensi dell'articolo 106 dell'accordo il rinnovo, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1996, del sistema di duplice controllo istituito nel 1995 con la decisione n. 2/95 del consiglio di associazione (2);

considerando che le parti desiderano promuovere lo sviluppo ordinato ed equo degli scambi di prodotti siderurgici tra la Comunità e la Romania;

considerando che il Consiglio di associazione, dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti, ha stabilito che la soluzione accettabile per le due parti, che meno perturba il funzionamento dell'accordo, è il rinnovo del sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per l'importazione nella Comunità di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1996,

DECIDE:

Articolo 1

1. Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1996, le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici elencati nell'allegato I e originari della Romania sono subordinate alla presentazione di una licenza d'importazione conforme al modello che figura nell'allegato II rilasciata dalle autorità nella Comunità.

2. La classificazione dei prodotti cui si applica la presente decisione si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC»). L'origine di detti prodotti è determinata in conformità delle regole vigenti nella Comunità.

3. Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1996, le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici elencati nell'allegato I e originari della Romania sono subordinate anche ad un documento d'esportazione rilasciata dalle competenti autorità rumene. L'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione dei prodotti cui si riferisce il documento. La spedizione si considera effettuata alla data in cui i prodotti sono caricati sul mezzo di trasporto che li esporta.

4. Il documento d'esportazione deve essere conforme al modello che figura nell'allegato III. Essa è valida per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità.

5. La Romania notifica alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle autorità rumene che sono autorizzate a rilasciare e a verificare i documenti d'esportazione, nonché i timbri e le firme utilizzati a tal fine. La Romania notifica inoltre alla Commissione qualsiasi modifica di tali dati.

6. Talune disposizioni tecniche relative all'attuazione del sistema di duplice controllo sono esposte nell'allegato IV.

Articolo 2

1. La Romania si impegna a fornire alla Comunità informazioni statistiche precise sui documenti d'esportazione rilasciati dalle proprie autorità a norma dell'articolo 1. Tali informazioni devono essere inviate alla Comunità entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono.

2. La Comunità si impegna a fornire alle autorità della Romania informazioni statistiche precise sulle autorizzazioni d'importazione rilasciate dagli Stati membri riguardo ai prodotti elencati nell'allegato I. Tali informazioni devono essere inviate alle autorità rumene entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono.

Articolo 3

Se necessario, a richiesta di una delle due parti, si tengono consultazioni su qualsiasi problema derivante dall'applicazione della presente decisione. Le consultazioni sono tenute immediatamente. Le parti partecipano alle consultazioni tenute a norma del presente articolo con spirito di cooperazione e con il desiderio di conciliare le loro divergenze.

Articolo 4

Le comunicazioni da effettuare ai sensi della presente decisione devono essere inviate:

- per la Comunità, alla Commissione delle Comunità europee (DG I/D/2 e DG III/C/2),

- per la Romania, alla missione della Romania presso le Comunità europee e al Ministero del Commercio rumeno.

Articolo 5

La presente decisione è vincolante per la Comunità e la Romania che prendono le misure necessarie per l'esecuzione.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore alla data della firma.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1995.

Per il consiglio di associazione

Il Presidente

L. ATIENZA SERNA

(1) GU n. L 357 del 31. 12. 1994, pag. 12.

(2) GU n. L 304 del 16. 12. 1995, pag. 40.

ALLEGATO I

ROMANIA Elenco dei prodotti soggetti al sistema di duplice controllo (1996)

7202 11 20

7202 11 80

7202 99 11

7203 90 00

7206 10 00

7206 90 00

7208 10 00

7208 25 00

7208 26 00

7208 27 00

7208 36 00

7208 37 10

7208 37 90

7208 38 10

7208 38 90

7208 39 10

7208 39 90

7208 40 10

7208 40 90

7208 51 10

7208 51 30

7208 51 50

7208 51 91

7208 51 99

7208 52 10

7208 52 91

7208 52 99

7208 53 10

7208 53 90

7208 54 10

7208 54 90

7208 90 10

7209 15 00

7209 16 10

7209 16 90

7209 17 10

7209 17 90

7209 18 10

7209 18 91

7209 18 99

7209 25 00

7209 26 10

7209 26 90

7209 27 10

7209 27 90

7209 28 10

7209 28 90

7209 90 10

7210 11 10

7210 12 11

7210 12 19

7210 20 10

7210 30 10

7210 41 10

7210 49 10

7210 50 10

7210 61 10

7210 69 10

7210 70 31

7210 70 39

7210 90 31

7210 90 33

7210 90 38

7211 13 00

7211 14 10

7211 14 90

7211 19 20

7211 19 90

7211 23 10

7211 23 51

7211 29 20

7211 90 11

7212 10 10

7212 10 91

7212 20 11

7212 30 11

7212 40 10

7212 40 91

7212 50 31

7212 50 51

7212 60 11

7212 60 91

7213 10 00

7213 20 00

7213 91 10

7213 91 20

7213 91 41

7213 91 49

7213 91 70

7213 91 90

7213 99 10

7213 99 90

7214 20 00

7214 30 00

7214 91 10

7214 91 90

7214 99 10

7214 99 31

7214 99 39

7214 99 50

7214 99 61

7214 99 69

7214 99 80

7214 99 90

7215 90 10

7216 10 00

7216 21 00

7216 22 00

7216 31 11

7216 31 19

7216 31 91

7216 31 99

7216 32 11

7216 32 19

7216 32 91

7216 32 99

7216 33 10

7216 33 90

7216 40 10

7216 40 90

7216 50 10

7216 50 91

7216 50 99

7216 99 10

7219 11 00

7219 12 10

7219 12 90

7219 13 10

7219 13 90

7219 14 10

7219 14 90

7219 21 10

7219 21 90

7219 22 10

7219 22 90

7219 23 00

7219 24 00

7219 31 00

7219 32 10

7219 32 90

7219 33 10

7219 33 90

7219 34 10

7219 34 90

7219 35 10

7219 35 90

7219 90 10

7220 11 00

7220 12 00

7220 20 10

7220 90 11

7220 90 31

7221 00 10

7221 00 90

7222 11 11

7222 11 19

7222 11 21

7222 11 29

7222 11 91

7222 11 99

7222 19 10

7222 19 90

7222 30 10

7222 40 10

7222 40 30

7225 11 00

7225 19 10

7225 19 90

7225 20 20

7225 30 00

7225 40 20

7225 40 50

7225 40 80

7225 50 00

7225 91 10

7225 92 10

7225 99 10

7226 11 10

7226 19 10

7226 19 30

7226 20 20

7226 91 10

7226 91 90

7226 92 10

7226 93 20

7226 94 20

7226 99 20

7227 10 00

7227 20 00

7227 90 10

7227 90 50

7227 90 95

7228 10 10

7228 10 30

7228 20 11

7228 20 19

7228 20 30

7228 30 20

7228 30 41

7228 30 49

7228 30 61

7228 30 69

7228 30 70

7228 30 89

7228 60 10

7228 70 10

7228 70 31

7228 80 10

7228 80 90

7301 10 00

ALLEGATO II

>RIFERIMENTO A UN FILM>

ALLEGATO III

>RIFERIMENTO A UN FILM>

LICENZA DI ESPORTAZIONE

(prodotti CECA)

1. Esportatore (ragione sociale, indirizzo completo, paese)

2. N.

3. Anno

4. Categoria di prodotti

5. Destinatario (ragione sociale, indirizzo completo, paese)

6. Paese d'origine

7. Paese di destinazione

8. Luogo e data di spedizione - Mezzo di trasporto

9. Indicazioni complementari

10. Descrizione delle merci - Produttore

11. Codice NC

12. Quantitativo (1)

13. Valore FOB (2)

14. DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

15. Autorità competente (denominazione, indirizzo completo, paese)

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Fatto a., il .

(Firma)(Timbro)

>RIFERIMENTO A UN FILM>

(1) Indicare il peso netto (in chilogrammi) e il quantitativo nell'unità prevista se diverso dal peso netto.

(2) Nella valuta del contratto di vendita.

ALLEGATO IV

ROMANIA ALLEGATO TECNICO SUL SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO

1. I documenti d'esportazione devono avere un formato di 210 × 297 mm. La carta da usare deve essere bianca, collata per scritture, non contenente paste meccaniche e avente un peso minimo di 25 g/m². I moduli devono essere compilati in inglese e, se sono compilati a mano, i dati devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. I documenti possono comprendere copie aggiuntive, indicate come tali. Quando i documenti contengono varie copie, soltanto la prima è l'originale. L'originale e le copie devono essere chiaramente contrassegnati come tali. Unicamente l'originale è accettato come valido dalle competenti autorità della Comunità ai fini del controllo delle esportazioni secondo le disposizioni del sistema di duplice controllo.

2. Ogni documento reca un numero di serie standardizzato, stampato o no, con il quale può essere identificato. Il numero è costituito dei seguenti elementi:

- due lettere che identificano il paese d'esportazione: RO;

- due lettere che identificano lo Stato membro in cui è previsto lo sdoganamento:

BE: Belgio

DK: Danimarca

DE: Repubblica federale di Germania

EL: Grecia

ES: Spagna

FR: Francia

IE: Irlanda

IT: Italia

LU: Lussemburgo

NL: Paesi Bassi

AT: Austria

PT: Portogallo

FI: Finlandia

SE: Svezia

GB: Regno Unito

- un numero a una cifra che identifica l'anno, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, per esempio 6 per 1996;

- un numero a due cifre compreso tra 01 e 99 che identifica l'ufficio emittente nel paese esportatore;

- un numero a cinque cifre compreso tra 00001 e 99999 assegnato allo Stato membro nel quale è previsto lo sdoganamento.

3. I documenti d'esportazione hanno una validità di quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio e possono essere rinnovati o prorogati.

4. Poiché l'importatore deve presentare il documento di esportazione quando richiede un documento d'importazione, i documenti di esportazione devono, per quanto possibile, essere rilasciati per singole transazioni commerciali e non per contratti globali.

5. Qualora sia necessario tutelare il segreto commerciale, la Romania può non menzionare i prezzi sul documento d'esportazione. In tal caso, nella casella n. 9 del documento d'esportazione occorre specificare il motivo di tale omissione precisando che le informazioni relative ai prezzi sono a disposizione, su richiesta, delle autorità comunitarie competenti.

6. I documenti d'esportazione possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti ai quali si riferiscono. In tal caso le licenze devono recare la dicitura «rilasciata a posteriori».

7. In caso di furto, perdita o distruzione di un documento d'esportazione, l'esportatore può rivolgersi all'autorità competente che ha rilasciato il documento per ottenere un duplicato in base ai documenti d'esportazione in suo possesso. Il duplicato di qualsiasi documento così rilasciato deve recare una dicitura che lo identifica come tale. Il duplicato deve indicare la data del documento originale.

8. Le competenti autorità della Comunità sono immediatamente informate del ritiro o della modifica di documenti d'esportazione già rilasciati e, secondo i casi, dei motivi che hanno giustificato tale azione.